Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 176 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Parte_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente all'indirizzo rappresentata e difesa dall'avv.to Caterina Email_1
Cossellu in forza di procura in atti, APPELLANTE
CONTRO
CP_1 domiciliato elettivamente in Olbia, presso lo studio dell'avv.to Carlo Selis che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 240/2022 del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, in tema di indennità ex art. 18 CCNL dirigenza medica
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) in riforma della sentenza n. 240 del 15.10.2022 del Tribunale Civile di Sassari Sezione Lavoro, rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto ed in diritto;
2) con CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, ovvero in via subordinata, con compensazione delle spese in considerazione della materia oggetto del contendere. NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO Voglia l'intestata Corte - Dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto per i motivi esposti in parte motiva;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 5.4.2018 CP_1 premesso di essere medico chirurgo specialista in psichiatria nonché dirigente medico a tempo indeterminato presso il Dipartimento Salute Mentale di Sassari
CSM di Ozieri, ha convenuto al fine di sentir riconoscere lo Parte_1
1
30.1.2018 presso il CSM di Ozieri ed il relativo trattamento retributivo. Ha dedotto il ricorrente a sostegno del proprio ricorso di essere stato posto alla guida della struttura complessa del CSM di Ozieri in concomitanza della vacanza del posto, determinatasi da giugno 2012 con l'avanzamento a direttore di dipartimento di
e di non avere mai ricevuto alcun trattamento Parte_2 economico corrispondente a tale incarico;
ha quindi rivendicato il diritto a tutte le indennità e gli emolumenti connessi con la titolarità della direzione di una Part struttura complessa. Regolarmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo l'inesistenza di una struttura complessa presso la sede di Ozieri.”. La causa, istruita mediante prova documentale e prova testimoniale, è stata definita con la sentenza n. 240/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che in Parte accoglimento del ricorso, ha condannato al pagamento al della CP_1 somma di € 37.088,55, oltre accessori, oltre alla rifusione delle spese legali. Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto dimostrato, all'esito della prova testimoniale e sulla base della documentazione prodotta, che il ha svolto funzioni di CP_1 dirigente di struttura complessa del CSM di Ozieri in sostituzione del precedente dirigente trasferito, maturando il diritto alla percezione del compenso previsto dall'art. 18 CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000, quantificato nell'importo indicato in dispositivo in assenza di alcuna contestazione. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Gestione sanitaria regionale liquidatoria di cui ha resistito, con memoria, il Parte_1 CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante contesta la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) erroneo inquadramento delle funzioni svolte dall'appellato quale dirigente del Pt_3 qualificato come struttura complessa. In sintesi il Tribunale ritiene spettanti
[...] l'indennità prevista dall'art. 18 citato sul riconoscimento formale della qualifica del CSM quale struttura complessa nell'atto aziendale in assenza di prova del concreto svolgimento delle relative funzioni;
2) erroneo riconoscimento pieno dell'indennità ex art. 18 citato in luogo dell'indennità dovuta, al massimo, per la direzione di una struttura dipartimentale semplice;
3) riconoscimento delle funzioni di dirigente di struttura complessa in assenza di formale provvedimento di incarico di sostituzione. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per Parte difetto di ius postulandi in capo all'avv.to Cossellu quale legale dipendente di iscritta in albo speciale, e non quale dipendente della Gestione liquidatoria, con violazione dell'art. 23 L n. 247/2012. Invero, l'art. 34 L.R. n. 17/2021, lett. o) stabilisce che “il comma 13 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "13. Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle Part funzioni in precedenza svolte dall ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al comma 12 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, l'ATS è
2 sottoposta a gestione liquidatoria e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni."; la precedente lett. b) dispone che “
6. Contestualmente all'istituzione di AR, nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell e di quelle facenti in precedenza capo Controparte_2 alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio della Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'AR. Il commissario liquidatore, competente a dirigere la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, è nominato dalla Giunta regionale. L'attività liquidatoria di
AR è completata entro tre anni. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo sanitario regionale attribuite ad AR .”, Infine, l'art. 5 della L.r. n. 24/2020 riporta che “
1. L'AR è dotata di personale proprio. La dotazione organica iniziale è garantita mediante l'acquisizione del personale dell e dagli altri enti del servizio sanitario regionale, Parte_4
o, se le professionalità richieste non sono reperibili presso tali enti e previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, con personale assunto direttamente mediante procedura concorsuale.”. Part Pertanto, atteso che i dipendenti sono transitati in Ares la quale fornisce il personale necessario al funzionamento della Gestione liquidatoria, l'avv.to Cossellu, quale dipendente e difensore di AR, ha legittimamente assunto la difesa della gestione a seguito del rilascio della procura prodotta in atti.
Nel merito, si osserva che non è contestato che nel periodo dal 6.6.2012 al 30.1.2018 l'appellante ha sostituito il dirigente della struttura complessa del
[...]
posto vacante a seguito dell'avanzamento di carriera del precedente Parte_3 dirigente. Parimenti non è contestata la circostanza che l'appellato nulla ha percepito per lo svolgimento di detta attività. Infine, è andato esente da contestazioni anche il calcolo dell'importo spettante ex art. 18 CCNL dirigente medico e veterinario.
Ciò premesso, è documentato che il CSM di Ozieri per tutto il periodo in considerazione è qualificato come struttura complessa nell'atto aziendale;
dalla documentazione prodotta risulta che l'appellato non solo ha operato nella pienezza dei poteri del dirigente, ma risulta anche destinatario di provvedimenti che tale lo qualificano: il tutto conformemente al provvedimento del 6.6.2012 dell'Asl Sassari avente a oggetto “il trasferimento sede di lavoro dr. col quale a CP_1 quest'ultimo “sono attribuite contestualmente mansioni di sostituzione del responsabile del CSM di Ozieri, nelle more dell'attribuzione dell'incarico di un responsabile di struttura.” Premesso, quindi, che, secondo l'art. 15 d.lgs. n.502/1992, co. 6 “Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
3 operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. ..”, la Corte osserva che sotto alcun profilo emergono elementi documentali né testimoniali che inducono a ritenere che il ancorché CP_1 investito formalmente di sostituire il dirigente della struttura complessa CSM di
Ozieri abbia di fatto esercitato le relative funzioni autolimitandosi o venendo limitato nell'esercizio di queste ultime al punto da fare ritenere che egli, nel compimento delle attività documentate e testimoniate, non le abbia in concreto svolte o le abbia effettuate esercitando funzioni di dirigente di struttura semplice.
Invero, deve ritenersi che il provvedimento col quale il ha ricevuto CP_1
l'incarico di sostituire il precedente dirigente di struttura complessa, lo stesso sia stato investito di tutte le funzioni e i compiti propri di detta dirigenza, gravando invece sull'amministrazione l'onere di dimostrare che, a fronte del conferimento di detto incarico, essa abbia circoscritto i poteri e le funzioni del sostituto anche indirettamente mediante il venire meno (di fatto atteso che formalmente il CSM di
Ozieri è rimasta struttura complessa nel periodo in esame) delle condizioni previste per ritenere il quale struttura complessa e, dunque, il venire meno della Pt_5 particolare sua complessità caratterizzata da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di gestione conseguiti in via diretta nei confronti del Direttore Generale.
Conseguentemente non solo non vi è ragione di ritenere che il compenso riconosciuto dal primo giudice non sia dovuto o lo sia nella misura ridotta del dirigente di struttura semplice, ma neppure può condividersi l'affermazione secondo la quale il non avrebbe ricevuto l'incarico di sostituire il dirigente CP_1 trasferito, stante il richiamato provvedimento del giugno 2012. Le spese, compensate per 1/3 atteso il rigetto dell'eccezione del seguono CP_1 la soccombenza per i restanti 2/3 e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. 240/2022
[...] pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con CP_1
[...] compensa per 1/3 le spese processuali di grado e condanna l'appellante alla rifusione dei residui 2/3 delle spese processuali a favore dell'appellato che liquida in complessivi € 3.100,00 per compensi oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Giorni 5 per il deposito della motivazione.
Sassari, 22.1.2025.
4 Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
5