Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8222/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Nerina Carbone,
Ricorrente
nei confronti di
C.F. nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
24.9.1960, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Vignoli,
Resistente
con l'intervento dell'avv. Francesca Berni, quale curatrice speciale della minore
[...]
C.F. nata a [...], il [...]; Persona_1 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni della ricorrente:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa occorrendo ammissione delle prove
1
-Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Persona_2
nei confronti della figlia , nata in data [...] a [...]; in ogni caso Persona_1
disporre, anche in via subordinata, l'affidamento della ragazza alla madre, la quale, vista la totale assenza del padre, potrà assumere autonomamente tutte le decisioni relative alla figlia
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla salute, educazione ed istruzione), nulla escluso;
- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno di Persona_2
mantenimento in favore della figlia pari a non meno di € 200,00 mensili, o comunque di quel diverso importo meglio visto e ritenuto, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario così come previste dal verbale di codesta sezione in argomento.
- Disporre che eventuali incontri padre - figlia possano avvenire solo alla presenza materna e subordinatamente al gradimento della figlia stessa.
Con vittoria di spese e compensi”;
conclusioni del resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre la quale continuerà Persona_1
ad assumere tutte le decisioni relative alla figlia (salute, educazione, istruzione e ludica) con obbligo di comunicazione al padre;
- porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Verbale del Tribunale di Genova. Porre
a carico della madre l'obbligo di fornire all'Autorità britannica la documentazione idonea ad ottenere il “Child benefit” per la figlia minore;
- disporre che gli incontri padre-figlia vengano concordati direttamente tra gli stessi con obbligo di comunicazione preventiva alla madre;
- rigettare nel resto le domande tutte ex adverso formulate.
2 Con vittoria di spese ed onorari”.
conclusioni della curatrice speciale:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, disporre l'affidamento esclusivo della minore
nata a [...] il [...], alla madre IG.ra , Persona_1 Parte_1
disponendo che le decisioni di maggior interesse per la stessa relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale della minore, nulla escluso, potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva tenendo conto delle di lei capacità, inclinazioni naturali ed ispirazioni, collocandola presso la madre e prevedendo che gli incontri padre figlia possano avvenire previo gradimento della figlia stessa ed alla presenza materna;
porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Persona_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno non inferiore ad Euro
[...]
200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal verbale del Tribunale di Genova, Quarta
Sezione Civile, in data 15/9/2016”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“il Tribunale disponga l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e determini le condizioni della separazione secondo le modalità concordate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.9.2021 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con Controparte_1
[...]
La ricorrente ha dedotto che:
- si era sposata con a Kayalami Johannesburg (Sud Africa) il 30.7.2005; Persona_2
- dall'unione coniugale era nata la figlia il 3.1.2007; Persona_1
- i coniugi erano addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n. 2995/2017 del
21.11.2017 del Tribunale di Genova, con la quale era stato disposto: l'affidamento della
3 minore a lei in via esclusiva, con facoltà per la madre di assumere in autonomia ogni decisione riguardante la figlia;
la collocazione della minore presso di lei;
la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia previ accordi con la moglie, alla presenza di quest'ultima e tenuto conto delle esigenze scolastiche della ragazza;
l'obbligo a carico del padre di versare alla madre, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
- il marito frequentava la figlia circa due volte all'anno, per qualche ora, alla presenza della moglie;
con quest'ultima egli aveva mantenuto contatti telefonici sporadici;
non concorreva poi al mantenimento della minore.
Con queste premesse, la ricorrente ha instato per la conferma del regime di affidamento, frequentazione, contribuzione al mantenimento della figlia già statuito in sede di separazione.
Con memoria del 30.1.2023 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha prestato adesione alla domanda di divorzio, formulando per il resto richieste parzialmente difformi da quelle di controparte.
Con ordinanza resa il 14.2.2023 il presidente facente funzioni ha provvisoriamente confermato le condizioni stabilite in sede di separazione.
Rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, questo Tribunale, con sentenza non definitiva n.
1956/2023 del 3.8.2023, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra i coniugi.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del 12.1.2024 la ricorrente, parzialmente riformulando le richieste da lei avanzate con il ricorso introduttivo, ha domandato altresì la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei Persona_2
confronti della figlia.
Con ordinanza del 27.4.2024 il giudice istruttore, a fronte della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale spiegata dalla ricorrente, ha nominato l'avv. Francesca Berni quale curatrice speciale della minore, conferendole poteri di rappresentanza processuale della ragazza nel presente procedimento.
Con comparsa del 30.5.2024 si è costituita in giudizio l'avv. Francesca Berni.
All'udienza del 1.7.2024 si è proceduto all'ascolto della minore . Persona_1
4 La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nei termini sopra trascritti.
***
1. In via preliminare, considerato che parte ricorrente reitera le istanze istruttorie già rigettate dal giudice istruttore con ordinanza del 31.7.2024, ritiene il collegio di non poter ammettere tali istanze per le ragioni già indicate nella predetta ordinanza, che deve intendersi qui richiamata in parte qua.
2. In ordine al regime di affidamento della minore, deve disporsi l'affido di Persona_1
alla madre in via esclusiva secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma
3, secondo periodo, c.c., in tal modo confermandosi quanto già statuito in sede di separazione personale tra i coniugi.
Occorre al riguardo prendere atto che, sulla base di quanto emerso, il padre – il quale risiede all'estero, segnatamente a Londra – non vede la figlia da circa tre anni e non la sente dal compleanno del 3 gennaio 2023; anche precedentemente, invero, le frequentazioni padre- figlia sono risultate sporadiche, e sporadici sono stati i contatti telefonici tra i due. L'odierno resistente ha poi ammesso in udienza di non avere “mai contribuito al mantenimento ordinario [della] figlia” dal momento della separazione dalla moglie, per quanto sul punto abbia dedotto di trovarsi da tempo in precarie condizioni economiche.
La minore in sede di ascolto dinanzi al giudice istruttore ha confermato la prolungata assenza di rapporti con riferendo che, al momento, il padre le risultava “indifferente”, Persona_2
e che anzi non avrebbe voluto avere rapporti con lui o, al più, lo avrebbe visto solo con la mamma al suo fianco.
Dalle risultanze procedimentali è di contro emerso che la ricorrente ha saputo nel tempo adeguatamente far fronte alle esigenze della minore, anche sopperendo alle mancanze del padre.
I pregressi rilievi inducono a ritenere che l'affido di al padre non sia conforme Persona_1
all'interesse della ragazza;
al contempo, giustificano la devoluzione alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere della minore – della possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia senza dover previamente interpellare il padre, sulla base del modello dell'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato più sopra menzionato.
5 D'altro canto, è appena il caso di evidenziare, per un verso, che il resistente e la nominata curatrice speciale si sono pronunciati in favore dell'accentramento in capo alla madre dei profili decisionali attinenti alla figlia. Per altro verso, che siffatto accentramento risulta da tempo ormai in essere nei rapporti tra le parti.
3. Non si ritiene, per converso, di dover pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. La domanda, formulata dalla ricorrente nel corso del procedimento, e alla quale il resistente e la curatrice speciale non si sono associati, non merita accoglimento.
È pur vero che (anche complice la distanza geografica rispetto all'abitazione Persona_2
della figlia) è risultato a lungo assente dalla vita di , e non ha saputo instaurare Persona_1
e mantenere con lei un autentico e profondo legame. Ed è pur vero che egli si è rivelato inottemperante agli obblighi di mantenimento della figlia minore posti a suo carico.
Occorre nondimeno rilevare che, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente, il padre ha intrattenuto nel tempo rapporti, sia pure non costanti, con la minore: allorquando egli ha fatto rientro in Italia, ha avuto modo di incontrare la ragazza, sia pure alla sola presenza della madre.
Deve poi opportunamente considerarsi che il resistente, nel prestare adesione alla domanda di controparte di affidamento esclusivo a sé della minore, e nell'instare per poter vedere liberamente la figlia, ha dato mostra per un verso di riconoscere la piena idoneità della figura genitoriale materna, cui ha rimesso nei fatti la gestione della figlia;
per altro verso, ha manifestato il proprio interesse a preservare, quanto meno in potenza, il rapporto con la ragazza, pur se poi non è riuscito a dare concreto seguito a tali intendimenti.
Ora, alla luce delle risultanze in atti, ritiene questo collegio che, anche tenuto conto dell'età della ragazza, ormai prossima a divenire maggiorenne, l'ablazione della responsabilità genitoriale del padre si rivelerebbe ultronea rispetto alle esigenze di tutela della minore, che risultano invero già adeguatamente soddisfatte con le misure adottate con il presente provvedimento, e anzitutto con la conferma dell'affidamento esclusivo “rafforzato” della ragazza in favore della madre.
4. Deve per altro verso ulteriormente confermarsi la collocazione abitativa di Persona_1
con la madre, presso la quale la ragazza vive e ha sempre vissuto.
5. In ordine alle frequentazioni paterne con la minore, considerati i rilievi fin qui sviluppati, e
6 tenuto conto dell'ormai imminente raggiungimento della maggiore età da parte della ragazza, si ritiene di dover statuire che l'odierno resistente possa vedere la figlia liberamente accordandosi con lei.
6. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, la ricorrente insta perché l'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento della figlia sia confermato in una somma mensile non inferiore a euro 200,00; alla domanda si associa la nominata curatrice speciale;
il padre, per parte sua, conclude perché sia limitato nella misura di euro 200,00 l'assegno mensile a suo carico per il mantenimento della minore.
Ora, sulla base degli elementi, invero incompleti, versati in atti;
tenuto conto dell'assenza di frequentazioni padre-figlia; delle esigenze di quest'ultima rapportate alla sua età; delle difficoltà economiche in cui verserebbe il padre;
delle precedenti statuizioni fin qui adottate;
delle richieste formulate dalle parti, si ritiene congruo confermare l'obbligo dell'odierno resistente di corrispondere alla ex moglie, quale concorso al mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 200,00, come in oggi rivalutata alla stregua della variazione dell'indice ISTAT, obbligo posto a suo carico in forza della sentenza di separazione del
21.11.2017.
6.1. Si ritiene altresì congruo disporre che le spese straordinarie relative alla figlia siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
7. Non vi è luogo, invece, per provvedere in ordine alla richiesta del resistente di sancire l'obbligo a carico di di “fornire all'Autorità britannica la documentazione idonea ad Pt_1
ottenere il “Child benefit” per la figlia minore”: ciò (anche a prescindere da ulteriori rilievi) in considerazione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nei propri scritti difensivi e della disponibilità dalla medesima manifestata a collaborare in tal senso, ove necessario e richiesto.
8. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, alla luce delle domande complessivamente formulate dalle parti, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida la minore nata a Genova (GE) il [...], in [...] esclusiva Persona_1
alla madre, attribuendo alla medesima il potere di assumere in Parte_1
7 autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per la minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti di identità della figlia validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di Controparte_1
nei confronti della figlia;
[...] Persona_1
- dispone la collocazione abitativa della minore con la madre, Persona_1 Parte_1
;
[...]
- dispone che il padre, possa frequentare la figlia minore Controparte_1
liberamente accordandosi con lei;
Persona_1
- pone a carico di di versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo indiretto al mantenimento ordinario della figlia , la somma Persona_1
mensile di euro 200,00, come rivalutata nei termini di cui alla motivazione, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice
ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e il Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie per la figlia (per la cui individuazione si Persona_1
rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
8 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
9