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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1993/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15956/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67362022 IMU 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società' Ricorrente_1 S.R.L si oppone all'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 6736/2022, notificato il 11.07.2025, con il quale Roma Capitale intimava il pagamento di € 64.494,94 a titolo di omesso versamento dell'IMU per l'anno 2022, oltre a sanzioni per € 19.348,48, interessi per € 5.704,88 e diritti di notifica per € 2,00, il tutto per la somma complessiva di € 89.550,30 dovute in relazione a n. 134 unità immobiliari.
La società, come unico motivo di impugnazione, eccepisce che gli immobili in Indirizzo_1
dell'avviso di accertamento), qualificabili come “beni merce”, nell'anno di imposta 2022 erano sottoposti ad opere di ristrutturazione regolarmente richieste ed autorizzate dal Comune di Roma per demolizione e ricostruzione.
Per tale motivo la società ricorrente ne chiede la tassazione calcolando l'imponibile sulla base del solo valore venale dell'area edificabile.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e ribadisce la piena legittimità dell'avviso di accertamento.
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto che la Corte di Cassazione, con le sentenze 18935, 18941 e 18949 del 10 luglio 2025, ha affermato il principio secondo cui "la prova dei requisiti per l'esenzione deve essere rinnovata anno per anno dal contribuente, non potendo valere a tal fine la produzione una tantum della relativa documentazione anche per gli anni successivi".
Dunque, in continuità con le pronunce della Suprema Corte in merito all'obbligo dichiarativo annuale per ottenere l'esenzione per i beni merce (tra le quali Cass. 5190/2022, 28806/2023, 3094/2024), i giudici hanno confermato tale obbligo anche nel caso di esenzione per utilizzo ai fini istituzionali dell'immobile.
Questo principio segue dunque quanto stabilito dall'art. 1, comma 770 della L. 160/2019 in conseguenza del principio secondo cui "lo scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria".
Analoga considerazione vale anche riguardo alla condizione degli immobili sottoposti a ristrutturazione e/o demolizione.
Nel caso di specie la società ricorrente non risulta abbia regolarmente assolto il proprio obbligo dichiarativo nei confronti di Roma Capitale e per tale motivo l'avviso di accertamento va confermato fatta eccezione della parte che la stessa società ricorrente dichiara essere stata oggetto di sgravio operato dal Comune di Roma a seguito di annullamento in autotutela limitato agli immobili indicati dal n. Indirizzo_2 dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione, spese compensate.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Relatore il Giudice
RN Centi UI NE
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15956/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67362022 IMU 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società' Ricorrente_1 S.R.L si oppone all'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 6736/2022, notificato il 11.07.2025, con il quale Roma Capitale intimava il pagamento di € 64.494,94 a titolo di omesso versamento dell'IMU per l'anno 2022, oltre a sanzioni per € 19.348,48, interessi per € 5.704,88 e diritti di notifica per € 2,00, il tutto per la somma complessiva di € 89.550,30 dovute in relazione a n. 134 unità immobiliari.
La società, come unico motivo di impugnazione, eccepisce che gli immobili in Indirizzo_1
dell'avviso di accertamento), qualificabili come “beni merce”, nell'anno di imposta 2022 erano sottoposti ad opere di ristrutturazione regolarmente richieste ed autorizzate dal Comune di Roma per demolizione e ricostruzione.
Per tale motivo la società ricorrente ne chiede la tassazione calcolando l'imponibile sulla base del solo valore venale dell'area edificabile.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e ribadisce la piena legittimità dell'avviso di accertamento.
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto che la Corte di Cassazione, con le sentenze 18935, 18941 e 18949 del 10 luglio 2025, ha affermato il principio secondo cui "la prova dei requisiti per l'esenzione deve essere rinnovata anno per anno dal contribuente, non potendo valere a tal fine la produzione una tantum della relativa documentazione anche per gli anni successivi".
Dunque, in continuità con le pronunce della Suprema Corte in merito all'obbligo dichiarativo annuale per ottenere l'esenzione per i beni merce (tra le quali Cass. 5190/2022, 28806/2023, 3094/2024), i giudici hanno confermato tale obbligo anche nel caso di esenzione per utilizzo ai fini istituzionali dell'immobile.
Questo principio segue dunque quanto stabilito dall'art. 1, comma 770 della L. 160/2019 in conseguenza del principio secondo cui "lo scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria".
Analoga considerazione vale anche riguardo alla condizione degli immobili sottoposti a ristrutturazione e/o demolizione.
Nel caso di specie la società ricorrente non risulta abbia regolarmente assolto il proprio obbligo dichiarativo nei confronti di Roma Capitale e per tale motivo l'avviso di accertamento va confermato fatta eccezione della parte che la stessa società ricorrente dichiara essere stata oggetto di sgravio operato dal Comune di Roma a seguito di annullamento in autotutela limitato agli immobili indicati dal n. Indirizzo_2 dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione, spese compensate.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Relatore il Giudice
RN Centi UI NE