Articolo 1 della Legge 4 novembre 1951, n. 1209
Articolo 2
Versione
12 dicembre 1951
Art. 1.
La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dallo art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 , recante norme sulla riscossione delle rette di spedalita', elevato a lire tredici miliardi per effetto della legge 28 luglio 1950, n. 712 , e' ulteriormente elevata a lire quattordici miliardi.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1951