TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16048 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa MO RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.14101 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Massimiliano Gabrielli, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nata a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
RA NA e dell'Avv. Gioacchino Maria Spinozzi, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
29.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.3.2022 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 2.4.09 contraeva matrimonio con Parte_1 CP_1
che dall'unione erano nati tre figli (minori al deposito del ricorso); che
[...]
la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso la madre e modalità di frequentazione paterne,
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, un contributo di mantenimento a suo carico per ciascun figlio di euro 650,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie e reciproca autonomia dei coniugi.
Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione, CP_1
contestando integralmente le circostanze dedotte dal marito, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, con modalità di frequentazione paterne, istando per un contributo a carico del marito per la prole di euro 2100,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie ed euro 1500,00 per sé medesima, oltre al pagamento dei mutui cointestati.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la prole minore in via condivisa con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale, disponeva un contributo di mantenimento a carico del marito per la prole di euro 2400,00,
oltre al 50% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 500,00), e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al 29.5.2025.
All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 CP_1
Relativamente alle altre questioni, non vi è controversia in ordine alla conferma dei provvedimenti presidenziali relativamente all'affidamento condiviso dei tre figli (oggi di 15,13 e 8 anni), né sono emerse ragioni ostative, come del pari non è in contestazione il collocamento preferenziale dei figli presso la madre e la conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale la cui lamentata
(dalla moglie) onerosità in punto di canone di locazione non è di rilievo ai fini del provvedimento al riguardo, essendo chiamato il Tribunale alla sola verifica della rispondenza dell'immobile ad habitat di riferimento della prole, qui non in contestazione.
Quanto ai tempi di frequentazione paterni, gli stessi vanno disciplinati come da parte dispositiva, tenuto conto dell'età e delle esigenze di vita e di studio dei minori (attualmente di anni 15, 13 e 8).
Relativamente all'assegno di mantenimento per i tre figli (riguardo alla quale è
in controversia tra le parti non l'an, ma il quantum di esso), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-
ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata, nei termini di seguito esposti.
, in sede di udienza presidenziale celebrata nell'anno 2022 Parte_1
aveva dichiarato di essere nella carriera diplomatica, in servizio all'Ufficio
Legislativo del Ministero degli affari esteri con un reddito mensile netto di euro 4400,00 euro mensili, inferiore a quanto in precedenza percepito nella sede estera e risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti (cfr. modelli fiscali in atti);
di sostenere oneri locatizi per circa euro 900,00 mensili;
di non avere proprietà
immobiliari; di disporre di un c/c di conto corrente cointestato alla moglie, su cui versava il contributo per i figli (e dal quale era incontestato che entrambi i coniugi avevano prelevato l'importo, ciascuno, di euro 80000,00), nonché di un conto deposito sempre cointestato, con giacenza di circa euro 80000,00; di un proprio c/c con giacenza, al 31.3.22 di circa euro 80000.
Successivamente (cfr. dichiarazioni sostitutive del 21.3.23 e del 15.4.25) ha confermato gli introiti mensili in precedenza dichiarati, in linea con i modelli fiscali depositati in atti relativi all'ultimo triennio e la riduzione ad euro 800,00
del canone locativo, mentre è omessa in entrambe le dichiarazioni sostitutive la menzione delle consistenze finanziarie e dei relativi saldi, come pure richiesto, così da doversi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116
c.p.c.
Dai movimenti bancari depositati (cfr. lista movimenti c/c si evince un CP_2
saldo al 31.12.24 per euro 95000.
in sede presidenziale aveva dichiarato di svolgere l'attività CP_1
insegnante con contratto a tempo determinato scaduto in data 31.5.22, così non percependo alcun introito, attività da cui nelle mensilità novembre 2021-marzo
2022 aveva percepito uno stipendio netto medio di euro 1529; di essere proprietaria, pro quota, di 4 immobili e diversi terreni in provincia di Catania,
improduttivi di reddito (due sono nella disponibilità paterna); di essere titolare di c/c con saldo al maggio 2022 di circa euro 83000,00; di un conto deposito cointestato al marito, con giacenza di circa euro 80000,00. Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 10.3.23), ha dichiarato di non percepire alcun reddito, avendo svolto soltanto saltuarie supplenze (così
da non aver presentato nemmeno dichiarazioni fiscali) e di aver usufruito per tre mesi nell'anno 2022 dell'indennità di disoccupazione;
di essere titolare di c/c con ultimo saldo indicato per euro 107000 (derivato dalla divisione con il marito); di sostenere oneri locatizi per euro 1500,00 e ulteriori per le esigenze dei figli (come anche il marito).
Ha poi documentato (cfr. dichiarazione sostitutiva del 13.5.25) lo svolgimento dell'attività di insegnante di religione per circa 10 mesi tra l'ottobre ed il maggio 2025 (oltre all'aprile 2024), con introiti medi mensili di euro 840,00,
oltre ad ulteriori supplenze. Dall'ultima dichiarazione fiscale disponibile (cfr.
730/24 per 2023) si evince un reddito complessivo per euro 15049,00 (di cui euro 3073,00 quale assegno percepito dal coniuge) e così al netto dell'imposizione fiscale e detratto l'assegno di mantenimento per circa 900,00
su 12 mensilità. Risultano inalterate le consistenze patrimoniali, asseritamente non produttive di reddito, mentre tra gli oneri restitutori vi sono quelli per la baby-sitter allegata come necessaria per la ripresa dell'attività lavorativa e degli studi universitari per il conseguimento di una seconda laurea.
Ciò posto ed anche all'esito della prova orale, non appare da revocarsi in dubbio che durante il matrimonio il ménage coniugale si sia fondato, con un buon tenore di vita, in via esclusiva sui proventi del marito, essendosi la moglie dedicata, anche in ragione delle permanenze all'estero per il lavoro del coniuge e sino al rientro in Italia, avvenuto nell'autunno 2020, alla cura della casa e dei figli e che soltanto da tale data si è attivata per il reperimento di attività
lavorativa corrispondente alla propria preparazione, ciò che è avvenuto dal novembre 2020 al maggio 2022 quando è cessato il contratto di sostituzione “
Covid”.
In tal senso depongono le dichiarazioni delle testi e Testimone_1 Tes_2
indifferenti, che hanno entrambe confermato la scelta della resistente,
[...]
condivisa con il marito, di dedicarsi alla famiglia e ai figli piccoli, come pure confermato dal padre e dalla sorella resistente, pur da valutarsi con rigorosità
in ragione dello stretto rapporto di parentela.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, considerati i redditi delle parti come ricostruiti;
tenuto conto, per un verso, delle esigenze dei figli rapportate all'età,
indubbiamente incrementate rispetto i provvedimenti presidenziali, ma, per altro verso, dell'implemento dei tempi di frequentazione presso il padre;
valutati gli oneri ricadenti sulla madre derivanti dalla continuità abitativa e a titolo di locazione, sia equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 2500,00 a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti in essere, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione (mentre è da imputarsi a spesa straordinaria con relativo regime di ripartizione se, come nel caso di specie, rispondendo ad esigenza intervenuta successivamente) trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Alla luce della rispettiva capacità economica e degli oneri di mantenimento ordinario come stabiliti e di quelli per il coniuge, di cui di seguito si dirà
devono, inoltre, essere poste a carico del padre nella medesima misura già
stabilita del 50% le spese straordinarie per i figli, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento da disciplinare secondo il Protocollo di Intesa del 17.12.14 in uso presso lo scrivente Ufficio
giudiziario.
In merito al contributo di mantenimento richiesto dalla moglie cui il marito si è
opposto, come è noto, elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono, pertanto, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo,
di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale
(cfr., in termini, Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17544; Cass.
22616/2022). All'esito dell'istruttoria svolta la capacità reddituale delle parti è stata accertata nei termini dinnanzi esposti.
Ritiene il Tribunale che il divario reddituale esistente tra le parti,
indubbiamente frutto delle scelte condivise effettuate nel corso del matrimonio,
pur valutata la capacità lavorativa della resistente in ragione della giovane età
e della elevata scolarizzazione così da auspicarne uno stabile inserimento nel mondo del lavoro, nonché gli oneri ordinari e straordinari posti a carico del marito per i figli, possa compensarsi con il riconoscimento di un contributo di mantenimento di euro 500,00, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat,
al fine di consentirle il mantenimento del tenore di vita in precedenza tenuto e provvedere alle proprie esigenze di vita.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.14101 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
Catania l' 1.12.1982;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Mascali di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro C)
D)
E)
degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 2, parte 2, serie
A);
affida i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, prevedendo che i minori conservino la residenza presso l'abitazione della madre;
assegna la casa coniugale alla moglie;
dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre veda e tenga con sé i figli: un pomeriggio a settimana (in difetto di accordo il mercoledì), dall'uscita di scuola sino alle ore 21; a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 9 (o dall'uscita di scuola se giorno scolastico) fino al lunedì mattina;
durante le festività scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 23
dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali ad anni alterni, il giorno di Pasqua
ovvero il giorno di Pasquetta;
durante le vacanze scolastiche estive per 21 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ed, in difetto di accordo, la 3 e la 4 di luglio e la prima di agosto o le ultime tre di agosto, iniziando dal non collocatario;
il giorno del compleanno del padre ( e della madre con la stessa), la Festa
del Papà (e della mamma con la madre); ad anni alterni i compleanni dei figli, qualora i genitori non decidano di trascorrerli congiuntamente;
F) dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
2500,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
G) pone a carico del marito, per il mantenimento della moglie,
a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti la somma mensile di euro 500,00, da versarsi al domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base ottobre 2025;
H) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 30.10. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa MO RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa MO RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.14101 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Massimiliano Gabrielli, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nata a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
RA NA e dell'Avv. Gioacchino Maria Spinozzi, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
29.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.3.2022 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 2.4.09 contraeva matrimonio con Parte_1 CP_1
che dall'unione erano nati tre figli (minori al deposito del ricorso); che
[...]
la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso la madre e modalità di frequentazione paterne,
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, un contributo di mantenimento a suo carico per ciascun figlio di euro 650,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie e reciproca autonomia dei coniugi.
Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione, CP_1
contestando integralmente le circostanze dedotte dal marito, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, con modalità di frequentazione paterne, istando per un contributo a carico del marito per la prole di euro 2100,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie ed euro 1500,00 per sé medesima, oltre al pagamento dei mutui cointestati.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la prole minore in via condivisa con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale, disponeva un contributo di mantenimento a carico del marito per la prole di euro 2400,00,
oltre al 50% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 500,00), e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al 29.5.2025.
All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 CP_1
Relativamente alle altre questioni, non vi è controversia in ordine alla conferma dei provvedimenti presidenziali relativamente all'affidamento condiviso dei tre figli (oggi di 15,13 e 8 anni), né sono emerse ragioni ostative, come del pari non è in contestazione il collocamento preferenziale dei figli presso la madre e la conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale la cui lamentata
(dalla moglie) onerosità in punto di canone di locazione non è di rilievo ai fini del provvedimento al riguardo, essendo chiamato il Tribunale alla sola verifica della rispondenza dell'immobile ad habitat di riferimento della prole, qui non in contestazione.
Quanto ai tempi di frequentazione paterni, gli stessi vanno disciplinati come da parte dispositiva, tenuto conto dell'età e delle esigenze di vita e di studio dei minori (attualmente di anni 15, 13 e 8).
Relativamente all'assegno di mantenimento per i tre figli (riguardo alla quale è
in controversia tra le parti non l'an, ma il quantum di esso), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-
ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata, nei termini di seguito esposti.
, in sede di udienza presidenziale celebrata nell'anno 2022 Parte_1
aveva dichiarato di essere nella carriera diplomatica, in servizio all'Ufficio
Legislativo del Ministero degli affari esteri con un reddito mensile netto di euro 4400,00 euro mensili, inferiore a quanto in precedenza percepito nella sede estera e risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti (cfr. modelli fiscali in atti);
di sostenere oneri locatizi per circa euro 900,00 mensili;
di non avere proprietà
immobiliari; di disporre di un c/c di conto corrente cointestato alla moglie, su cui versava il contributo per i figli (e dal quale era incontestato che entrambi i coniugi avevano prelevato l'importo, ciascuno, di euro 80000,00), nonché di un conto deposito sempre cointestato, con giacenza di circa euro 80000,00; di un proprio c/c con giacenza, al 31.3.22 di circa euro 80000.
Successivamente (cfr. dichiarazioni sostitutive del 21.3.23 e del 15.4.25) ha confermato gli introiti mensili in precedenza dichiarati, in linea con i modelli fiscali depositati in atti relativi all'ultimo triennio e la riduzione ad euro 800,00
del canone locativo, mentre è omessa in entrambe le dichiarazioni sostitutive la menzione delle consistenze finanziarie e dei relativi saldi, come pure richiesto, così da doversi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116
c.p.c.
Dai movimenti bancari depositati (cfr. lista movimenti c/c si evince un CP_2
saldo al 31.12.24 per euro 95000.
in sede presidenziale aveva dichiarato di svolgere l'attività CP_1
insegnante con contratto a tempo determinato scaduto in data 31.5.22, così non percependo alcun introito, attività da cui nelle mensilità novembre 2021-marzo
2022 aveva percepito uno stipendio netto medio di euro 1529; di essere proprietaria, pro quota, di 4 immobili e diversi terreni in provincia di Catania,
improduttivi di reddito (due sono nella disponibilità paterna); di essere titolare di c/c con saldo al maggio 2022 di circa euro 83000,00; di un conto deposito cointestato al marito, con giacenza di circa euro 80000,00. Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 10.3.23), ha dichiarato di non percepire alcun reddito, avendo svolto soltanto saltuarie supplenze (così
da non aver presentato nemmeno dichiarazioni fiscali) e di aver usufruito per tre mesi nell'anno 2022 dell'indennità di disoccupazione;
di essere titolare di c/c con ultimo saldo indicato per euro 107000 (derivato dalla divisione con il marito); di sostenere oneri locatizi per euro 1500,00 e ulteriori per le esigenze dei figli (come anche il marito).
Ha poi documentato (cfr. dichiarazione sostitutiva del 13.5.25) lo svolgimento dell'attività di insegnante di religione per circa 10 mesi tra l'ottobre ed il maggio 2025 (oltre all'aprile 2024), con introiti medi mensili di euro 840,00,
oltre ad ulteriori supplenze. Dall'ultima dichiarazione fiscale disponibile (cfr.
730/24 per 2023) si evince un reddito complessivo per euro 15049,00 (di cui euro 3073,00 quale assegno percepito dal coniuge) e così al netto dell'imposizione fiscale e detratto l'assegno di mantenimento per circa 900,00
su 12 mensilità. Risultano inalterate le consistenze patrimoniali, asseritamente non produttive di reddito, mentre tra gli oneri restitutori vi sono quelli per la baby-sitter allegata come necessaria per la ripresa dell'attività lavorativa e degli studi universitari per il conseguimento di una seconda laurea.
Ciò posto ed anche all'esito della prova orale, non appare da revocarsi in dubbio che durante il matrimonio il ménage coniugale si sia fondato, con un buon tenore di vita, in via esclusiva sui proventi del marito, essendosi la moglie dedicata, anche in ragione delle permanenze all'estero per il lavoro del coniuge e sino al rientro in Italia, avvenuto nell'autunno 2020, alla cura della casa e dei figli e che soltanto da tale data si è attivata per il reperimento di attività
lavorativa corrispondente alla propria preparazione, ciò che è avvenuto dal novembre 2020 al maggio 2022 quando è cessato il contratto di sostituzione “
Covid”.
In tal senso depongono le dichiarazioni delle testi e Testimone_1 Tes_2
indifferenti, che hanno entrambe confermato la scelta della resistente,
[...]
condivisa con il marito, di dedicarsi alla famiglia e ai figli piccoli, come pure confermato dal padre e dalla sorella resistente, pur da valutarsi con rigorosità
in ragione dello stretto rapporto di parentela.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, considerati i redditi delle parti come ricostruiti;
tenuto conto, per un verso, delle esigenze dei figli rapportate all'età,
indubbiamente incrementate rispetto i provvedimenti presidenziali, ma, per altro verso, dell'implemento dei tempi di frequentazione presso il padre;
valutati gli oneri ricadenti sulla madre derivanti dalla continuità abitativa e a titolo di locazione, sia equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 2500,00 a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti in essere, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione (mentre è da imputarsi a spesa straordinaria con relativo regime di ripartizione se, come nel caso di specie, rispondendo ad esigenza intervenuta successivamente) trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Alla luce della rispettiva capacità economica e degli oneri di mantenimento ordinario come stabiliti e di quelli per il coniuge, di cui di seguito si dirà
devono, inoltre, essere poste a carico del padre nella medesima misura già
stabilita del 50% le spese straordinarie per i figli, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento da disciplinare secondo il Protocollo di Intesa del 17.12.14 in uso presso lo scrivente Ufficio
giudiziario.
In merito al contributo di mantenimento richiesto dalla moglie cui il marito si è
opposto, come è noto, elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono, pertanto, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo,
di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale
(cfr., in termini, Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17544; Cass.
22616/2022). All'esito dell'istruttoria svolta la capacità reddituale delle parti è stata accertata nei termini dinnanzi esposti.
Ritiene il Tribunale che il divario reddituale esistente tra le parti,
indubbiamente frutto delle scelte condivise effettuate nel corso del matrimonio,
pur valutata la capacità lavorativa della resistente in ragione della giovane età
e della elevata scolarizzazione così da auspicarne uno stabile inserimento nel mondo del lavoro, nonché gli oneri ordinari e straordinari posti a carico del marito per i figli, possa compensarsi con il riconoscimento di un contributo di mantenimento di euro 500,00, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat,
al fine di consentirle il mantenimento del tenore di vita in precedenza tenuto e provvedere alle proprie esigenze di vita.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.14101 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
Catania l' 1.12.1982;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Mascali di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro C)
D)
E)
degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 2, parte 2, serie
A);
affida i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, prevedendo che i minori conservino la residenza presso l'abitazione della madre;
assegna la casa coniugale alla moglie;
dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre veda e tenga con sé i figli: un pomeriggio a settimana (in difetto di accordo il mercoledì), dall'uscita di scuola sino alle ore 21; a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 9 (o dall'uscita di scuola se giorno scolastico) fino al lunedì mattina;
durante le festività scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 23
dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali ad anni alterni, il giorno di Pasqua
ovvero il giorno di Pasquetta;
durante le vacanze scolastiche estive per 21 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ed, in difetto di accordo, la 3 e la 4 di luglio e la prima di agosto o le ultime tre di agosto, iniziando dal non collocatario;
il giorno del compleanno del padre ( e della madre con la stessa), la Festa
del Papà (e della mamma con la madre); ad anni alterni i compleanni dei figli, qualora i genitori non decidano di trascorrerli congiuntamente;
F) dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
2500,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
G) pone a carico del marito, per il mantenimento della moglie,
a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti la somma mensile di euro 500,00, da versarsi al domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base ottobre 2025;
H) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 30.10. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa MO RO