TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 3888/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3888 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023,
a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 9.10.2025, promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Ferrari n. 4, presso lo studio degli avv.ti Michele Piccari e Luisa Pecoraro, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Calabria n. 56, presso lo studio dell'avv. Giovanna Ranieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
azione di adempimento;
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 9.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1004/2023, emesso da questo Tribunale in data
14.4.2023, pubblicato in data 17.4.2023, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 14.510,00, a titolo di Controparte_1 corrispettivo convenuto per la fornitura di merce, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, dedotto:
- di essersi rivolta alla società opposta per ottenere, con urgenza, la fornitura di un
“braccio NS 450LE” e di un “peso prova DWG”, strumentali a soddisfare una richiesta pervenuta da una società terza;
- che, nonostante le sollecitazioni, l'opposta ha formulato i preventivi per i due beni fra la fine di aprile e l'inizio di maggio, senza peraltro indicare la data di consegna;
- che, soltanto in data 25.5.2022, la stessa ha comunicato la possibilità di ritirare i beni ordinati, i quali sono stati effettivamente consegnati in data 1.6.2022;
- che la mancata esecuzione della prestazione nei termini previsti giustifica il rifiuto di provvedere al pagamento del corrispettivo.
La stessa ha, sulla scorta di tali deduzioni, così concluso: “in via principale: accertare
e dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente in monitorio, odierna convenuta, per le ragioni esposte nel presente atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, oltre che del tutto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui alla presente opposizione, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite, da maggiorarsi per spese forfettarie e cassa forense come per legge”.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_1
- che il rapporto intercorso fra le parti non è qualificabile come subappalto rispetto a eventuali opere commissionate all'opponente da una società terza;
2 - che alcun ritardo è imputabile alla medesima nella consegna della merce promessa, in quanto soltanto in data 2.5.2022, in occasione di un incontro tra la medesima e la diversa società il sig. ha rappresentato la possibilità di ordinare delle piastre Pt_2 CP_3
pesanti con funzione di contrappeso, inviando poi una richiesta di preventivo in data
4.5.2022;
- che l'ordine è stato confermato e trasmesso dalla società opponente solo il 12.5.2022, con invio dei disegni esecutivi nel giorno successivo;
- che la merce è stata, infine, consegnata nel termine previsto di dieci/dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, atteso che in data 25.5.2022 la stessa opposta ha comunicato all'opponente che la merce era pronta per la consegna;
- che alcuna contestazione è stata sollevata in merito all'effettiva e corretta consegna della merce.
La società opposta ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 C.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
Nel merito: 1) In via principale, rigettare
l'opposizione ex adverso formulata, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto, con integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
2) In via subordinata, sempre nel merito e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversaria opposizione, accertare e dichiarare che la è creditrice della Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., per le causali in narrativa, della Parte_1 somma di € 14.510,00=, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta;
3)
Per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento della somma di cui al capo che precede, ovvero di quella diversa ritenuta dovuta, maggiorata degli interessi moratori ex D.Lgs. 231 del 2002 dalla maturazione, o dalla diversa data ritenuta, al saldo;
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario del 15,00 % ex art. 14 T.F., IVA, C.A. come per legge, del presente giudizio e della fase monitoria”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la
3 causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 9.10.2025, riservando il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene che l'opposizione avanzata dalla sia infondata e non possa essere Parte_1
accolta per le ragioni di seguito esposte.
Appare utile, in linea generale, ricordare che, ove il creditore agisca per ottenere l'adempimento, lo stesso ha soltanto l'onere di dimostrare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione e la sua scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore dare prova dell'esatto adempimento o dell'intervento di altro fatto estintivo (cfr. per tutte Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Facendo applicazione del richiamato insegnamento, nel caso di specie, non può prescindersi dall'evidenziare, da un lato, che la società opposta ha debitamente documentato l'avvenuta conclusione fra le parti di un contratto, in virtù del quale la stessa si è impegnata a produrre e a consegnare delle componenti metalliche, entro il termine di dieci/dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, dall'altro, che la società opponente non ha in alcun modo contestato né la sussistenza del predetto titolo né l'entità del termine convenuto per la consegna della merce ordinata.
Si rimarca, in particolare, che la ha depositato, sin dalla fase Controparte_1
monitoria, l'intera corrispondenza e-mail intercorsa fra le parti, che non è stata fatta oggetto di alcun disconoscimento, ma è anzi stata prodotta anche dall'opponente, dalla quale emerge che l'ordine è stato effettivamente inoltrato dall' Parte_1
unicamente in data 12.5.2022 e che lo stesso reca, come termine di consegna, quello di dieci/dodici giorni lavorativi, decorrenti dalla conferma dell'ordine (cfr. docc. 3, 4, 5 del fascicolo monitorio).
A fronte di ciò, la parte opponente ha ammesso di non avere provveduto al pagamento del corrispettivo nei termini pattuiti, sostenendo però che il predetto inadempimento sarebbe giustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dal ritardo ascrivibile alla parte opposta nella consegna della merce ordinata.
4 Al riguardo, si rammenta che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ove il debitore convenuto per l'adempimento sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., lo stesso è onerato di allegare, in modo specifico, l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3587).
Nell'ipotesi in disamina, preme osservare che, da un canto, l'opponente ha allegato l'inadempimento rimproverabile alla creditrice in termini del tutto generici, non avendo neppure spiegato in che misura si sia verificato il ritardo lamentato, dall'altro, detta evenienza risulta, comunque, smentita dal contenuto della corrispondenza versata in atti.
Come condivisibilmente messo in luce dall'opposta, infatti, dall'esame della stessa si evince che la ha comunicato alla in data Controparte_1 Parte_1
25.5.2022, nel rispetto, pertanto, del termine indicato nell'ordine sopra ricordato, che dal giorno successivo la merce sarebbe stata pronta per essere consegnata e che la destinataria ha poi indicato come data di consegna quella del giorno 1.6.2022 (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio).
Si rileva, peraltro, che, a seguito della costituzione dell'opposta, la parte opponente non ha sollevato contestazioni specifiche in merito alle circostanze appena delineate, il che è sufficiente a fare ritenere che la creditrice abbia dato compiuta dimostrazione di avere correttamente e tempestivamente eseguito la prestazione promessa, a fortiori considerando che non è stata fornita alcuna prova del collegamento fra i tempi pattuiti per la consegna della merce oggetto del contratto per cui è causa e una commessa, soltanto genericamente dedotta, in tesi conferita all'opponente da una società terza.
Deve, da ultimo, sottolinearsi che non sono conferenti neppure le ulteriori generiche deduzioni svolte dalla parte opponente in merito alle conseguenze della mancata esecuzione a regola d'arte delle opere in ipotesi di subappalto, in quanto non solo non appare pertinente l'inquadramento del rapporto contrattuale in esame nella figura del sub- contratto, venendo piuttosto in considerazione un contratto di compravendita o di appalto, ma non risultano neppure specificamente allegati i vizi inficianti la merce prodotta e consegnata dalla Controparte_1
5 3. L'opposizione deve essere, in definitiva, integralmente rigettata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte opponente e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con la specificazione che si applicheranno i parametri minimi per la sola fase di trattazione, data la limitata attività processuale svolta dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1004/2023, emesso da questo Tribunale, pubblicato il
17.4.2023, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
b) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 4.237,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3888 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023,
a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 9.10.2025, promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Ferrari n. 4, presso lo studio degli avv.ti Michele Piccari e Luisa Pecoraro, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Calabria n. 56, presso lo studio dell'avv. Giovanna Ranieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
azione di adempimento;
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 9.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1004/2023, emesso da questo Tribunale in data
14.4.2023, pubblicato in data 17.4.2023, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 14.510,00, a titolo di Controparte_1 corrispettivo convenuto per la fornitura di merce, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, dedotto:
- di essersi rivolta alla società opposta per ottenere, con urgenza, la fornitura di un
“braccio NS 450LE” e di un “peso prova DWG”, strumentali a soddisfare una richiesta pervenuta da una società terza;
- che, nonostante le sollecitazioni, l'opposta ha formulato i preventivi per i due beni fra la fine di aprile e l'inizio di maggio, senza peraltro indicare la data di consegna;
- che, soltanto in data 25.5.2022, la stessa ha comunicato la possibilità di ritirare i beni ordinati, i quali sono stati effettivamente consegnati in data 1.6.2022;
- che la mancata esecuzione della prestazione nei termini previsti giustifica il rifiuto di provvedere al pagamento del corrispettivo.
La stessa ha, sulla scorta di tali deduzioni, così concluso: “in via principale: accertare
e dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente in monitorio, odierna convenuta, per le ragioni esposte nel presente atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, oltre che del tutto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui alla presente opposizione, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite, da maggiorarsi per spese forfettarie e cassa forense come per legge”.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_1
- che il rapporto intercorso fra le parti non è qualificabile come subappalto rispetto a eventuali opere commissionate all'opponente da una società terza;
2 - che alcun ritardo è imputabile alla medesima nella consegna della merce promessa, in quanto soltanto in data 2.5.2022, in occasione di un incontro tra la medesima e la diversa società il sig. ha rappresentato la possibilità di ordinare delle piastre Pt_2 CP_3
pesanti con funzione di contrappeso, inviando poi una richiesta di preventivo in data
4.5.2022;
- che l'ordine è stato confermato e trasmesso dalla società opponente solo il 12.5.2022, con invio dei disegni esecutivi nel giorno successivo;
- che la merce è stata, infine, consegnata nel termine previsto di dieci/dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, atteso che in data 25.5.2022 la stessa opposta ha comunicato all'opponente che la merce era pronta per la consegna;
- che alcuna contestazione è stata sollevata in merito all'effettiva e corretta consegna della merce.
La società opposta ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 C.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
Nel merito: 1) In via principale, rigettare
l'opposizione ex adverso formulata, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto, con integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
2) In via subordinata, sempre nel merito e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversaria opposizione, accertare e dichiarare che la è creditrice della Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., per le causali in narrativa, della Parte_1 somma di € 14.510,00=, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta;
3)
Per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento della somma di cui al capo che precede, ovvero di quella diversa ritenuta dovuta, maggiorata degli interessi moratori ex D.Lgs. 231 del 2002 dalla maturazione, o dalla diversa data ritenuta, al saldo;
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario del 15,00 % ex art. 14 T.F., IVA, C.A. come per legge, del presente giudizio e della fase monitoria”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la
3 causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 9.10.2025, riservando il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene che l'opposizione avanzata dalla sia infondata e non possa essere Parte_1
accolta per le ragioni di seguito esposte.
Appare utile, in linea generale, ricordare che, ove il creditore agisca per ottenere l'adempimento, lo stesso ha soltanto l'onere di dimostrare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione e la sua scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore dare prova dell'esatto adempimento o dell'intervento di altro fatto estintivo (cfr. per tutte Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Facendo applicazione del richiamato insegnamento, nel caso di specie, non può prescindersi dall'evidenziare, da un lato, che la società opposta ha debitamente documentato l'avvenuta conclusione fra le parti di un contratto, in virtù del quale la stessa si è impegnata a produrre e a consegnare delle componenti metalliche, entro il termine di dieci/dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, dall'altro, che la società opponente non ha in alcun modo contestato né la sussistenza del predetto titolo né l'entità del termine convenuto per la consegna della merce ordinata.
Si rimarca, in particolare, che la ha depositato, sin dalla fase Controparte_1
monitoria, l'intera corrispondenza e-mail intercorsa fra le parti, che non è stata fatta oggetto di alcun disconoscimento, ma è anzi stata prodotta anche dall'opponente, dalla quale emerge che l'ordine è stato effettivamente inoltrato dall' Parte_1
unicamente in data 12.5.2022 e che lo stesso reca, come termine di consegna, quello di dieci/dodici giorni lavorativi, decorrenti dalla conferma dell'ordine (cfr. docc. 3, 4, 5 del fascicolo monitorio).
A fronte di ciò, la parte opponente ha ammesso di non avere provveduto al pagamento del corrispettivo nei termini pattuiti, sostenendo però che il predetto inadempimento sarebbe giustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dal ritardo ascrivibile alla parte opposta nella consegna della merce ordinata.
4 Al riguardo, si rammenta che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ove il debitore convenuto per l'adempimento sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., lo stesso è onerato di allegare, in modo specifico, l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3587).
Nell'ipotesi in disamina, preme osservare che, da un canto, l'opponente ha allegato l'inadempimento rimproverabile alla creditrice in termini del tutto generici, non avendo neppure spiegato in che misura si sia verificato il ritardo lamentato, dall'altro, detta evenienza risulta, comunque, smentita dal contenuto della corrispondenza versata in atti.
Come condivisibilmente messo in luce dall'opposta, infatti, dall'esame della stessa si evince che la ha comunicato alla in data Controparte_1 Parte_1
25.5.2022, nel rispetto, pertanto, del termine indicato nell'ordine sopra ricordato, che dal giorno successivo la merce sarebbe stata pronta per essere consegnata e che la destinataria ha poi indicato come data di consegna quella del giorno 1.6.2022 (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio).
Si rileva, peraltro, che, a seguito della costituzione dell'opposta, la parte opponente non ha sollevato contestazioni specifiche in merito alle circostanze appena delineate, il che è sufficiente a fare ritenere che la creditrice abbia dato compiuta dimostrazione di avere correttamente e tempestivamente eseguito la prestazione promessa, a fortiori considerando che non è stata fornita alcuna prova del collegamento fra i tempi pattuiti per la consegna della merce oggetto del contratto per cui è causa e una commessa, soltanto genericamente dedotta, in tesi conferita all'opponente da una società terza.
Deve, da ultimo, sottolinearsi che non sono conferenti neppure le ulteriori generiche deduzioni svolte dalla parte opponente in merito alle conseguenze della mancata esecuzione a regola d'arte delle opere in ipotesi di subappalto, in quanto non solo non appare pertinente l'inquadramento del rapporto contrattuale in esame nella figura del sub- contratto, venendo piuttosto in considerazione un contratto di compravendita o di appalto, ma non risultano neppure specificamente allegati i vizi inficianti la merce prodotta e consegnata dalla Controparte_1
5 3. L'opposizione deve essere, in definitiva, integralmente rigettata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte opponente e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con la specificazione che si applicheranno i parametri minimi per la sola fase di trattazione, data la limitata attività processuale svolta dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1004/2023, emesso da questo Tribunale, pubblicato il
17.4.2023, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
b) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 4.237,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
6