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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2023 /6796
LA AL AR /NUCIDA EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 10.10.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6796/2023 R.G.C., avente ad oggetto: solo danni a cose e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maximiliano Lenzi, Parte_1 Parte_2 in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati nel suo studio
Attori
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Farachi in virtù di mandato in CP_1 atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio
Convenuto Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
L'eccezione del mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata dal convenuto, perché avviata dal procuratore dopo l'instaurazione del giudizio e non sottoscritta dalle parti, è infondata e viene rigettata: il procuratore degli attori, per avviare la procedura per negoziazione assistita, si era fatto rilasciare dai sigg.ri e Pt_1 in data 8.1.2024 una procura speciale, che ha depositato con le memorie Pt_2 integrative, per rappresentarli in tutte le fasi della negoziazione.
La domanda attrice è fondata e viene accolta.
Il ctu ing. nell'ATP Rg n.6653/2022 acquisito agli atti del presente giudizio Per_1 rispondendo al quesito n. 1: “IL CTU verifichi lo stato dell'immobile di proprietà
[...]
e ha accertato;
“una porzione di parete in muratura intonacata Pt_1 Parte_2 della sala soggiorno-pranzo con angolo cottura che presenta un ammaloramento dell'intonaco e della tinteggiatura, più specificatamente sono visibili chiazze di umido con sfarinamento della tinteggiatura e presenza di muffe”.
In risposta al quesito n.2 “ Il C.T.U. accerti la presenza di infiltrazioni di acqua nel predetto immobile e entità dei danni creata dalla stessa” ha dichiarato : “è presente una porzione della parete in muratura intonacata della sala soggiorno-pranzo che presenza ammaloramento dell'intonaco e della tinteggiatura, chiazze di umido e presenza muffe.
All'uopo si evidenzia che tale umidità e presenza di muffa sulla porzione sopracitata di muratura è dovuta ad infiltrazioni di acqua metorica che provengono dalla copertura di proprietà del resistente ... CP_1
Quantificazione dei danni presenti nella proprietà e Pt_1 Pt_2
.sgombero e impacchettamento degli arredi...€. 400,00
[...] Rimozione della parte di tinteggiatura...€. 378,00
fornitura e opera di intonaco...€. 1.401,00
fornitura e opera di primer...€. 207,00
trasporto in discarica ...€. 1.000,00
COSTO TOTALE €. 400,00+ €. 378,00+ €. 1.401,00+ 750,00 + €. 1.000,00= €. 4.136,00
+IVA
Gli interventi da effettuare sulla proprietà , al fine di eliminare i danni creati ala CP_1 proprietà e avranno il fine di risanare la parete in muratura che separa Pt_1 Pt_2 la copertura della proprietà dalla copertura della proprietà ..”( CP_1 Pt_1 Pt_3
e di seguito il CTU elenca tutti i lavori necessari a tal fine).
In risposta al quesito n. 5: “Dica il C.T.U. se, quando necessari i lavori di rifacimento e manutenzione dei muri perimetrali o quelli che ritenga necessari, ammessa la presenza di umidità nella proprietà dei ricorrenti, possano eseguirsi senza il coinvolgimento della proprietà ” il consulente ha dichiarato “Lo scrivente CTU ritiene che essendoci CP_1 una correlazione tra causa e effetto tra le infiltrazioni di acqua meteorica che provengono dalla copertura di proprietà ed i danni causati dalle stesse alla sala CP_1 adibita a soggiorno-pranzo di proprietà di ricorrenti, è necessario che i lavori di ripristino a regola d'arte dello stato di luoghi avvenga tramite coinvolgimento della proprietà
. All'uopo quest'ultimo dovrà consentire l'accesso alla copertura di sua proprietà CP_1 da parte di una ditta edile”.
Alle osservazione del convenuto che ha sostenuto di non aver potuto eseguire i lavori di sistemazione sulla copertura/tetto di sua proprietà, in quanto gli attori, in sede di ristrutturazione del proprio immobile, dopo l'acquisto, avvenuto nel lontano 2014, avrebbero alzato il muretto che divide la parte di proprietà del tetto/terrazza degli attori da quella di proprietà del convenuto, con la conseguenza che il non poteva e non CP_1 può ad accedere alla propria parte di terrazza per eseguire i lavori, il ctu ha risposto dicendo che non sussiste alcun impedimento ad eseguire i lavori o a farli eseguire, perché il ben può far accedere le maestranze alla propria parte di terrazza, CP_1 passando per la parte di terrazza dei ricorrenti, che sono tenuti a farli passare. In alternativa, il ctu ha suggerito al di accedere alla propria parte di terrazza, CP_1 dall'esterno, tramite un'impalcatura (All. 17).
Il convenuto comunque non ha fornito la prova di avere chiesto agli attori l'autorizzazione per passare sul terrazzo al fine di eseguire i lavori.
Alla luce di tali risultanze istruttorie può dichiararsi che la presenza di infiltrazioni di acqua, macchie di umidità e muffa nell'immobile di proprietà dei Sigg.ri e Pt_1 deriva dalla proprietà del Sig. che viene condannato ad eseguire, Pt_2 CP_1 nella sua porzione di proprietà, i lavori edili meglio descritti nella perizia dell'Ing. Per_2 nella causa Rg n. 6653/2022 a pag. 9, nonché al pagamento in favore degli attori della somma di €. 4.136,00 oltre ad IVA a titolo di risarcimento danni prodotti nel suo immobile oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio comprese quelle dell'ATP sono poste a carico del convenuto soccombente e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) Dichiara la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni all'immobile degli attori per le ragioni esposte in motivazione;
2) Conseguentemente condanna lo stesso alla rimozione delle cause mediante l'esecuzione dei i lavori edili descritti nella perizia dell'Ing. nella causa Rg Per_2 n. 6653/2022 a pag. 9 nonché al pagamento in favore degli attori della somma di €. 4.136,00 oltre ad IVA a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore degli attori che liquida in complessivi €.4.255,50 di cui
€.355,50 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% sugli onorari, iva e cap come per legge. Così deciso in Lecce il 10 ottobre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta
LA AL AR /NUCIDA EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 10.10.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6796/2023 R.G.C., avente ad oggetto: solo danni a cose e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maximiliano Lenzi, Parte_1 Parte_2 in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati nel suo studio
Attori
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Farachi in virtù di mandato in CP_1 atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio
Convenuto Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
L'eccezione del mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata dal convenuto, perché avviata dal procuratore dopo l'instaurazione del giudizio e non sottoscritta dalle parti, è infondata e viene rigettata: il procuratore degli attori, per avviare la procedura per negoziazione assistita, si era fatto rilasciare dai sigg.ri e Pt_1 in data 8.1.2024 una procura speciale, che ha depositato con le memorie Pt_2 integrative, per rappresentarli in tutte le fasi della negoziazione.
La domanda attrice è fondata e viene accolta.
Il ctu ing. nell'ATP Rg n.6653/2022 acquisito agli atti del presente giudizio Per_1 rispondendo al quesito n. 1: “IL CTU verifichi lo stato dell'immobile di proprietà
[...]
e ha accertato;
“una porzione di parete in muratura intonacata Pt_1 Parte_2 della sala soggiorno-pranzo con angolo cottura che presenta un ammaloramento dell'intonaco e della tinteggiatura, più specificatamente sono visibili chiazze di umido con sfarinamento della tinteggiatura e presenza di muffe”.
In risposta al quesito n.2 “ Il C.T.U. accerti la presenza di infiltrazioni di acqua nel predetto immobile e entità dei danni creata dalla stessa” ha dichiarato : “è presente una porzione della parete in muratura intonacata della sala soggiorno-pranzo che presenza ammaloramento dell'intonaco e della tinteggiatura, chiazze di umido e presenza muffe.
All'uopo si evidenzia che tale umidità e presenza di muffa sulla porzione sopracitata di muratura è dovuta ad infiltrazioni di acqua metorica che provengono dalla copertura di proprietà del resistente ... CP_1
Quantificazione dei danni presenti nella proprietà e Pt_1 Pt_2
.sgombero e impacchettamento degli arredi...€. 400,00
[...] Rimozione della parte di tinteggiatura...€. 378,00
fornitura e opera di intonaco...€. 1.401,00
fornitura e opera di primer...€. 207,00
trasporto in discarica ...€. 1.000,00
COSTO TOTALE €. 400,00+ €. 378,00+ €. 1.401,00+ 750,00 + €. 1.000,00= €. 4.136,00
+IVA
Gli interventi da effettuare sulla proprietà , al fine di eliminare i danni creati ala CP_1 proprietà e avranno il fine di risanare la parete in muratura che separa Pt_1 Pt_2 la copertura della proprietà dalla copertura della proprietà ..”( CP_1 Pt_1 Pt_3
e di seguito il CTU elenca tutti i lavori necessari a tal fine).
In risposta al quesito n. 5: “Dica il C.T.U. se, quando necessari i lavori di rifacimento e manutenzione dei muri perimetrali o quelli che ritenga necessari, ammessa la presenza di umidità nella proprietà dei ricorrenti, possano eseguirsi senza il coinvolgimento della proprietà ” il consulente ha dichiarato “Lo scrivente CTU ritiene che essendoci CP_1 una correlazione tra causa e effetto tra le infiltrazioni di acqua meteorica che provengono dalla copertura di proprietà ed i danni causati dalle stesse alla sala CP_1 adibita a soggiorno-pranzo di proprietà di ricorrenti, è necessario che i lavori di ripristino a regola d'arte dello stato di luoghi avvenga tramite coinvolgimento della proprietà
. All'uopo quest'ultimo dovrà consentire l'accesso alla copertura di sua proprietà CP_1 da parte di una ditta edile”.
Alle osservazione del convenuto che ha sostenuto di non aver potuto eseguire i lavori di sistemazione sulla copertura/tetto di sua proprietà, in quanto gli attori, in sede di ristrutturazione del proprio immobile, dopo l'acquisto, avvenuto nel lontano 2014, avrebbero alzato il muretto che divide la parte di proprietà del tetto/terrazza degli attori da quella di proprietà del convenuto, con la conseguenza che il non poteva e non CP_1 può ad accedere alla propria parte di terrazza per eseguire i lavori, il ctu ha risposto dicendo che non sussiste alcun impedimento ad eseguire i lavori o a farli eseguire, perché il ben può far accedere le maestranze alla propria parte di terrazza, CP_1 passando per la parte di terrazza dei ricorrenti, che sono tenuti a farli passare. In alternativa, il ctu ha suggerito al di accedere alla propria parte di terrazza, CP_1 dall'esterno, tramite un'impalcatura (All. 17).
Il convenuto comunque non ha fornito la prova di avere chiesto agli attori l'autorizzazione per passare sul terrazzo al fine di eseguire i lavori.
Alla luce di tali risultanze istruttorie può dichiararsi che la presenza di infiltrazioni di acqua, macchie di umidità e muffa nell'immobile di proprietà dei Sigg.ri e Pt_1 deriva dalla proprietà del Sig. che viene condannato ad eseguire, Pt_2 CP_1 nella sua porzione di proprietà, i lavori edili meglio descritti nella perizia dell'Ing. Per_2 nella causa Rg n. 6653/2022 a pag. 9, nonché al pagamento in favore degli attori della somma di €. 4.136,00 oltre ad IVA a titolo di risarcimento danni prodotti nel suo immobile oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio comprese quelle dell'ATP sono poste a carico del convenuto soccombente e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) Dichiara la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni all'immobile degli attori per le ragioni esposte in motivazione;
2) Conseguentemente condanna lo stesso alla rimozione delle cause mediante l'esecuzione dei i lavori edili descritti nella perizia dell'Ing. nella causa Rg Per_2 n. 6653/2022 a pag. 9 nonché al pagamento in favore degli attori della somma di €. 4.136,00 oltre ad IVA a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore degli attori che liquida in complessivi €.4.255,50 di cui
€.355,50 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% sugli onorari, iva e cap come per legge. Così deciso in Lecce il 10 ottobre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta