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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. LE ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1553/2023 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. AR C.F._1 so il al corso Garibaldi n.97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: ), contumace CP C.F._2
2) (PI: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rap all'av ASSALE presso il cui studio in Genova alla via Camaggi n.21/5–8 è eletto domicilio
–parti convenute –
Ragioni della decisione
(1) Abstract. premesso che, il 12.09.2019, mentre percorreva, alla guida AR dello scooter IA RL tg J8, la corsia lato monte, con direzione ponente della via Aurelia in Santo Stefano al Mare, veniva a collisione con l'autovettura Fiat punto tg 16, condotta dal proprietario ed assicurata per RCA CP_3 obbligatoria con , il cui conducente, Controparte_4 proveniente dall'opposta corsia di marcia, svoltando a sinistra, per immettersi all'interno di detta laterale, invadeva la corsia di marcia di sua competenza, lamentate, in dipendenza di detti urto e della conseguente caduta a terra, lesioni personali con esiti invalidanti temporanei e permanenti nonché danni patrimoniali per spese legali stragiudiziali, allegato di aver ricevuto il solo importo di € 7.613,98, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio e la società CP
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, per sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, quantificati nel residuo complessivo importo di € 277.188,20, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva tardivamente in giudizio la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, contestato il Controparte_4
1 dott. LE ON fatto, il danno ed il nesso causale tra il fatto ed il danno lamentato, rilevato che il motociclista sopraggiungeva ad altissima velocità e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, allegato che con riguardo al sinistro, aveva percepito AR da un importo pari la società assicuratrice aveva corrisposto CP_5 la somma di € 7.618,98, instava, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, per il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato con conseguente liquidazione del solo danno differenziale rispetto a quanto già percepito da
, con vittoria di spese. CP_5
1.4) Nella contumacia di , che non compariva, senza giustificato motivo, CP all'udienza del 5.4.2025 per rendere interpello, assunta la prova orale (teste di parte convenuta in controprova: , licenziata CTU medico–legale sulla Testimone_1 persona di convocate le parti per un tentativo di conciliazione, la AR causa veniv ione nell'udienza figurata del 02.07.2025.
(2) sul merito della domanda attorea. Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Presupposti di operatività della norma sono: (i) la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie;
(ii) la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale;
(iii) la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad uso pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale. L'art. 2054, co.2, Cc, nel caso di scontro tra veicoli, dispone che debba presumersi, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno. Il predetto principio di presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento e detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso, dovendo comunque questi fornire la prova liberatoria con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza. 2.1) Tanto premesso, nel caso di specie, ha offerto la prova che AR
, a bordo dell'autovettura Fiat Punto tg 16, ha violato l'obbligo di CP concedergli la procedenza, non essendosi attenuto «a quanto disposto dall'art. 145/2 comma del medesimo D. Lvo (n.285/1992) in quanto nell'impegnare l'intersezione ometteva di dare la precedenza al veicolo che proveniva da destra» (pag. 2, relazione di incidente stradale della Legione Carabinieri Liguria Stazione di Santo Stefano al Mare), circostanza peraltro desunta dal contegno processuale dello stesso che, senza giustificato motivo, CP non si presentava per rendere interpello sui ti ai capitoli 1) e 2) di parte attrice [segnatamente: cap.1. “vero che in data 12 settembre 2019, verso le ore 11.00, in Santo Stefano al Mare (IM), l'esponente, alla guida dello scooter IA RL targato J8 (di proprietà di terza persona) percorreva la corsia lato monte, con direzione ponente, della Via Aurelia?”; cap. 2. “vero che giunto all'altezza della laterale di destra che conduce, con direzione monte, al Ristorante “Torrione”, detto scooter ed il suo conducente venivano a collisione con la vettura Fiat Punto targata 16 (condotto dal proprietario ed assicurata per l'RCA CP obbligatoria con l' il cui conducente, proveniente dall'opposta Controparte_6
2 dott. LE ON direzione di marcia, aveva svoltato a sinistra, invadendo la corsia di marcia percorsa dall'attore (per immettersi all'interno di detta laterale)?], da ritenersi, pertanto, ammessi ex art. 232 cpc.
2.2) Purtuttavia, l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte dell'automobilista, dell'obbligo di dare la precedenza – come accertato essersi verificato nella fattispecie che ci occupa – non dispensa il giudice dal verificare il comportamento del motociclista danneggiato onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. 2.2.1) Ebbene, nella specie, il teste oculare (le dichiarazioni di un Testimone_1 solo testimone sono fonti di convincimento del giudice ogni qualvolta abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e che siano specificatamente indicati e che risultino intrinsecamente attendibili), sentita in controprova sui capitoli ammessi di parte attrice, nel confermare quanto già dichiarato ai Carabinieri della Stazione di Santo Stefano al Mare nella immediatezza del sinistro («percorrevo la Via Aurelia in direzione Imperia, mi precedeva una Fiat Punto che inseriva la freccia per svoltare verso Terzorio. Il veicolo si fermava, prima di svoltare mi sembra abbia fatto transitare una vettura che percorreva la Via Aurelia in direzione opposta, quindi ha iniziato la sua manovra di svolta. Contemporaneamente ho visto un motoveicolo che giungeva ad imperia ad una velocità elevatissima e mi sono detta fra me e me “qua c'è l'impatto, qua c'è l'impatto” e mi sono bloccata senza più muovere il veicolo ed infatti l'impatto avveniva quando la Fiat punto era già sull'altra corsia. Dopo il violento impatto, sia il veicolo che il ragazzo finivano sulla corsia direzione Imperia, di fronte alla mia autovettura ….», pag. 2, relazione di incidente stradale della Legione Carabinieri Liguria Stazione di Santo Stefano al Mare): alla domanda “vero che in data 12 settembre 2019, verso le ore 11.00, in Santo Stefano al Mare (IM), l'esponente, alla guida dello scooter IA RL targato J8 (di proprietà di terza persona) percorreva la corsia lato monte, con direzione ponente, della Via Aurelia?”, rispondeva: «è esatto. Io mi trovavo nella corsia opposta, a bordo della mia autovettura, con direzione levante»; alla domanda
“vero che giunto all'altezza della laterale di destra che conduce, con direzione monte, al Ristorante
“Torrione”, detto scooter ed il suo conducente venivano a collisione con la vettura Fiat Punto targata 16 (condotto dal proprietario ed assicurata per l'RCA obbligatoria con l' CP [...]
il cui conducente, proveniente dall'opposta direzione di marcia, aveva Controparte_6 svoltato a sinistra, invadendo la corsia di marcia percorsa dall'attore (per immettersi all'interno di detta laterale)?”, rispondeva: «si, è vero. Io ero dietro la macchina del Ha messo la freccia ed ha CP iniziato a svoltare a sinistra molto lentamente. Nel frattempo ho visto arrivare la moto, il sig. era quasi fermo e la moto gli è andata a dosso. Quando il ha iniziato a svoltare, CP CP la via era libera. La macchina del non proseguiva la manovra, fermandosi, era quasi fermo». CP
2.2.2) Non avendo il rispettato le regole di cui all'art. 141 Cds, non Pt_1 regolando la velocità allo stato dei luoghi, non conservando il controllo del proprio mezzo tanto da non aver posto in essere alcuna manovra di arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi ad un ostacolo prevedibile («al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti», pag. 2, relazione di incidente stradale della Legione Carabinieri Liguria Stazione di Santo Stefano al Mare), contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la responsabilità dell'incidente non va ascritta unicamente all'automobilista, sussistendo una corresponsabilità paritaria del motociclista che ha tenuto una condotta imprudente, testimoniata dall'elevata velocità del mezzo. L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo in grado di padroneggiare il veicolo in ogni evenienza, ma anche di prevedere le eventuali imprudenze altrui che rientrino della ragionevole prevedibilità degli eventi (cass. n. 13284/2023).
3 dott. LE ON 2.3) Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La disciplina dell'art. 2054 Cc costituisce, invero, un'applicazione della regola generale posta dall'art. 2050 Cc, nel senso che la circolazione dei veicoli è stata considerata dal legislatore un caso particolare di attività pericolosa. In sostanza, l'art. 120 del CdS è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 2054 cc e nel contempo se ne è ricavata una norma generale, l'art. 2050 cc, con la conseguenza che la circolazione dei veicoli concreta una species rispetto al genus delle attività pericolose, come è confermato dall'identità della prova liberatoria per il superamento della presunzione di responsabilità, prevista rispettivamente dall'art. 2050 cc (che richiede la dimostrazione di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”) e dall'art. 2054 cc, comma 1 (che prevede la dimostrazione che il conducente ha fatto “tutto il possibile per evitare il danno”). L'art. 2054, co.1, cc introduce, dunque, una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 2.4) Quanto al contenuto di tale prova liberatoria, spetta al conducente di dimostrare di avere fatto ricorso alle manovre di fortuna che si presentavano più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza, o viceversa l'impossibilità di fare alcunchè per le circostanze del caso specifico, assumendo come parametro di valutazione la prevedibilità di una persona di normale avvedutezza. 2.41) Detta prova potrebbe anche non essere data in modo diretto dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa, bensì risultante dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'incidente o comunque concorrente. 2.5) Occorre, dunque, verificare se il comportamento della vittima sia stato un fattore causale concorrente dell'incidente causativo del danno di cui si chiede il risarcimento. Occorre, quindi, accertare l'asserita imprudenza della condotta del motociclista e, una volta accertata, se la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co.1, cc, ed in quale misura, con quella accertata, del conducente della vettura, che svoltava a destra dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro, assicurato con la compagnia assicuratrice costituita, prevista dall'art. 2054, co.1, cc. 2.5.1) Nella specie, il comportamento del motociclista è stato un fattore concorrente dell'incidente, non avendo questi mantenuto una velocità adatta alla strada percorsa, non avendo tenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva 2.5.2) Pur non avendo il fornito la prova idonea a vincere la presunzione di CP responsabilità, la condotta imprudente/negligente del motocilista, nella fattispecie di causa, concorre, ex art. 1227 Cc, con quella presunta/accertata del conducente dell'auto, invero la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dall'art. 2054, co.1, cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata su un rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del danneggiato, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227, co.1, Cc (cass. n.2433/2024; cass. n. 26873/2022). Va, pertanto, riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%. 2.6) Chi agisce in giudizio ex art. 2054 Cc, ha l'onere di provare elementi positivi propri circa la corretta e prudenziale condotta di guida: “non può essere sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi della non regolare condotta di guida per sottrarsi alle presunzioni di cui ai primi due commi dell'art. 2054 cc, ma è necessaria la prova
4 dott. LE ON positiva di avere il conducente fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, è necessario che sia provata in positivo la regolarità della sua condotta di guida sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva» (cass. n. 26894/2024). In particolare, era necessaria la prova che, approssimandosi all'incrocio, il avesse tenuto una Pt_1 velocità comunque prudenziale e tale da consentire di far fronte anche all'imprudenza di chi doveva dargli la precedenza. La prova della velocità elevata, ritenuta all'esito della testimonianza, dimostra l'esistenza di una condotta di guida tale da potersi escludere che avesse fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Pt_1
2.7) Sussiste, dunque, un concorso di colpa paritario, nella misura del 50% a carico di e del 50% a carico di CP AR
2.8) In adesione agli esiti della CTU medico–legale svolta in corso di causa, la somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale, con personalizzazione massima, in ragione della riconosciuta «sofferenza psicofisica … sui valori massimi (5)» (CTU, pag. 3), è pari ad € 223.389,00,. In ragione di un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, la somma da liquidarsi in favore di sarebbe pari ad € 111.694,5. AR
2.8.1) L'assicuratore, non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, quando il sinistro non si sia verificato oppure se anche si sia verificato, non abbia prodotto alcun danno. Infatti, se l'esistenza della polizza è la condicio iuris dell'obbligazione dell'assicuratore, l'esistenza del danno ne è la condicio facti; ciò implica che, se il danno viene meno, perché risarcito da terzi, viene meno anche l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore. Viceversa, ammettere che l'obbligo indennitario dell'assicuratore possa esistere, anche senza che esista un danno, causato dall'avverarsi del rischio, finirebbe per modificare la causa del contratto di assicurazione, trasformandolo da contratto di indennità in scommessa. In ragione del principio di indifferenza del risarcimento e del principio indennitario, né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione sociale possono mai essere fonte di arricchimento per il danneggiato o per l'assicurato. 2.8.2) I pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito, nei confronti del responsabile, se l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito, come nella specie (cass. UU 12566/2018). Conseguentemente, se l ha corrisposto CP_5 al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima del danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (cass. n. 9112/2019; cass. n. 13222/2015). Se, invece, l' ha costituito, in favore danneggiato, come nella CP_5 specie, una rendita, è necessario determinare la quota destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa. 2.9) Nel nostro caso, riconosciuta all'infortunato postumi inabilitanti nella misura del 23%, l' per danno alla persona per una IP del 23% sta corrispondendo una rendita CP_5 il cui Valore Capitale ammonta complessivamente ad € 162.438,6, di cui € 72.739,56 per l'indennizzo del danno biologico, somma che non può esser percepita due volte 2.9.1) Parte attrice ha depositato, in data 22 gennaio 2025, prospetti di liquidazione relativi al sinistro oggetto di contesa. Nella produzione n. 20 si legge: «Ai sensi e per CP_5 gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successivi, si comunica che: l'importo indicato nel prospetto di liquidazione è corrisposto a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. L'importo indicato nel prospetto di liquidazione e liquidata saldo delle indennità è decurtato di quanto già corrisposto a titolo di acconto. È stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica che dà diritto alla costituzione di una rendita diretta il relativo provvedimento sarà notificato il più presto possibile. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di accredito in conto corrente come da lei indicato»; dalla produzione n. 25 si evince che il AU sta percependo 5 dott. LE ON una rendita mensile a capitalizzazione diretta da che è resa dall'assicuratore CP_5 sociale solo per invalidità permanente a titolo di ristoro per danno biologico superiore ad una IP del 15; la produzione 24 dimostra che la retribuzione annua del AU è di €. 16.554,30. Parte convenuta ha depositato l'atto di transazione e quietanza con cui dichiara di aver percepito dalla € CP_5 Controparte_2
,00 a titolo transattivo in aggiu le prestazioni erogate a favore di a seguito del sinistro 12/9/2019. AR
2.9.2) Esistono, dunque, indizi gravi, precisi e concordanti che provano che il percepisce da € 72.739,56 per danno alla persona, somma che deve Pt_1 CP_5 essere detratta dal credito risarcitorio vantato da per danno AR biologico permanente. 2.10) Nella specie, il danno biologico risarcibile al netto della personalizzazione, e della corresponsabilità nella causazione del sinsitro, è pari ad € 78.519,00 (€ 157.038:2). Pertanto, a tale titolo, è dovuta a la residua somma di € 5.799,44. AR
2.11) Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidate a Pt_1 la somma complessiva di € 34.294,44, di cui: € 5.799,44 a titolo di danno
[...] biologico differenziale rispetto alle prestazioni;
€ 10.925,00 (21.850,00:2) a CP_5 titolo di danno biologico temporaneo;
€ 17.570,00 (35.141,00:2) a titolo di personalizzazione massima. Alla predetta somma va decurtata quella di € 7.613,98 pacificamente versata da . Controparte_4
2.12) Pertanto, , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, e vanno condannati al pagamento, in solido tra CP loro, in favore di della somma pari ad € 26.680,46 a titolo di AR integrale ristoro del residuo danno non patrimoniale dallo stessa subito all'esito dell'incidente del 12.08.2021. 2.12.1)
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a
6 dott. LE ON tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (12.09.2019) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.13) A titolo di danno patrimoniale, va liquidata la somma di € 4.680,00 a titolo di quota del 50% spese mediche, di cui € 2.930,00 a titolo di spese documentate e ritenute congrue dal CTU ed € 1.750,00 per il rinnovo delle otturazioni e sostituzione di corone, nonché la somma di € 1.199,02 a titolo di spese legali stragiudiziali, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove
7 dott. LE ON sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, e devono essere dichiarate CP tenute e condannate a rimborsare ain solido tra loro, le spese di lite AR del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.400,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.000,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.400,00 _ per la fase decisionale, € 2.400,00 per un compenso tabellare pari ad € 6.200,00 oltre spese generali al 15%, € 1.214,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, e tra loro, in favore di CP AR (i) della so o 26.680,46 oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma, devalutata al 12.09.2019 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di integrale ristoro del residuo danno non patrimoniale dallo stessa subito all'esito dell'incidente del 12.09.2019, a titolo di integrale residuo ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 12.09.2019; (ii) della somma di euro 5.879,02 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, e tra loro, in favore di CP AR delle spe liquida in € 6.200,00 oltre spese general per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
8 dott. LE ON 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 02.07.2025
Il Giudice dr. LE ON (con firma digitale)
9 dott. LE ON
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. LE ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1553/2023 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. AR C.F._1 so il al corso Garibaldi n.97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: ), contumace CP C.F._2
2) (PI: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rap all'av ASSALE presso il cui studio in Genova alla via Camaggi n.21/5–8 è eletto domicilio
–parti convenute –
Ragioni della decisione
(1) Abstract. premesso che, il 12.09.2019, mentre percorreva, alla guida AR dello scooter IA RL tg J8, la corsia lato monte, con direzione ponente della via Aurelia in Santo Stefano al Mare, veniva a collisione con l'autovettura Fiat punto tg 16, condotta dal proprietario ed assicurata per RCA CP_3 obbligatoria con , il cui conducente, Controparte_4 proveniente dall'opposta corsia di marcia, svoltando a sinistra, per immettersi all'interno di detta laterale, invadeva la corsia di marcia di sua competenza, lamentate, in dipendenza di detti urto e della conseguente caduta a terra, lesioni personali con esiti invalidanti temporanei e permanenti nonché danni patrimoniali per spese legali stragiudiziali, allegato di aver ricevuto il solo importo di € 7.613,98, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio e la società CP
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, per sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, quantificati nel residuo complessivo importo di € 277.188,20, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva tardivamente in giudizio la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, contestato il Controparte_4
1 dott. LE ON fatto, il danno ed il nesso causale tra il fatto ed il danno lamentato, rilevato che il motociclista sopraggiungeva ad altissima velocità e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, allegato che con riguardo al sinistro, aveva percepito AR da un importo pari la società assicuratrice aveva corrisposto CP_5 la somma di € 7.618,98, instava, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, per il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato con conseguente liquidazione del solo danno differenziale rispetto a quanto già percepito da
, con vittoria di spese. CP_5
1.4) Nella contumacia di , che non compariva, senza giustificato motivo, CP all'udienza del 5.4.2025 per rendere interpello, assunta la prova orale (teste di parte convenuta in controprova: , licenziata CTU medico–legale sulla Testimone_1 persona di convocate le parti per un tentativo di conciliazione, la AR causa veniv ione nell'udienza figurata del 02.07.2025.
(2) sul merito della domanda attorea. Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Presupposti di operatività della norma sono: (i) la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie;
(ii) la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale;
(iii) la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad uso pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale. L'art. 2054, co.2, Cc, nel caso di scontro tra veicoli, dispone che debba presumersi, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno. Il predetto principio di presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento e detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso, dovendo comunque questi fornire la prova liberatoria con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza. 2.1) Tanto premesso, nel caso di specie, ha offerto la prova che AR
, a bordo dell'autovettura Fiat Punto tg 16, ha violato l'obbligo di CP concedergli la procedenza, non essendosi attenuto «a quanto disposto dall'art. 145/2 comma del medesimo D. Lvo (n.285/1992) in quanto nell'impegnare l'intersezione ometteva di dare la precedenza al veicolo che proveniva da destra» (pag. 2, relazione di incidente stradale della Legione Carabinieri Liguria Stazione di Santo Stefano al Mare), circostanza peraltro desunta dal contegno processuale dello stesso che, senza giustificato motivo, CP non si presentava per rendere interpello sui ti ai capitoli 1) e 2) di parte attrice [segnatamente: cap.1. “vero che in data 12 settembre 2019, verso le ore 11.00, in Santo Stefano al Mare (IM), l'esponente, alla guida dello scooter IA RL targato J8 (di proprietà di terza persona) percorreva la corsia lato monte, con direzione ponente, della Via Aurelia?”; cap. 2. “vero che giunto all'altezza della laterale di destra che conduce, con direzione monte, al Ristorante “Torrione”, detto scooter ed il suo conducente venivano a collisione con la vettura Fiat Punto targata 16 (condotto dal proprietario ed assicurata per l'RCA CP obbligatoria con l' il cui conducente, proveniente dall'opposta Controparte_6
2 dott. LE ON direzione di marcia, aveva svoltato a sinistra, invadendo la corsia di marcia percorsa dall'attore (per immettersi all'interno di detta laterale)?], da ritenersi, pertanto, ammessi ex art. 232 cpc.
2.2) Purtuttavia, l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte dell'automobilista, dell'obbligo di dare la precedenza – come accertato essersi verificato nella fattispecie che ci occupa – non dispensa il giudice dal verificare il comportamento del motociclista danneggiato onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. 2.2.1) Ebbene, nella specie, il teste oculare (le dichiarazioni di un Testimone_1 solo testimone sono fonti di convincimento del giudice ogni qualvolta abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e che siano specificatamente indicati e che risultino intrinsecamente attendibili), sentita in controprova sui capitoli ammessi di parte attrice, nel confermare quanto già dichiarato ai Carabinieri della Stazione di Santo Stefano al Mare nella immediatezza del sinistro («percorrevo la Via Aurelia in direzione Imperia, mi precedeva una Fiat Punto che inseriva la freccia per svoltare verso Terzorio. Il veicolo si fermava, prima di svoltare mi sembra abbia fatto transitare una vettura che percorreva la Via Aurelia in direzione opposta, quindi ha iniziato la sua manovra di svolta. Contemporaneamente ho visto un motoveicolo che giungeva ad imperia ad una velocità elevatissima e mi sono detta fra me e me “qua c'è l'impatto, qua c'è l'impatto” e mi sono bloccata senza più muovere il veicolo ed infatti l'impatto avveniva quando la Fiat punto era già sull'altra corsia. Dopo il violento impatto, sia il veicolo che il ragazzo finivano sulla corsia direzione Imperia, di fronte alla mia autovettura ….», pag. 2, relazione di incidente stradale della Legione Carabinieri Liguria Stazione di Santo Stefano al Mare): alla domanda “vero che in data 12 settembre 2019, verso le ore 11.00, in Santo Stefano al Mare (IM), l'esponente, alla guida dello scooter IA RL targato J8 (di proprietà di terza persona) percorreva la corsia lato monte, con direzione ponente, della Via Aurelia?”, rispondeva: «è esatto. Io mi trovavo nella corsia opposta, a bordo della mia autovettura, con direzione levante»; alla domanda
“vero che giunto all'altezza della laterale di destra che conduce, con direzione monte, al Ristorante
“Torrione”, detto scooter ed il suo conducente venivano a collisione con la vettura Fiat Punto targata 16 (condotto dal proprietario ed assicurata per l'RCA obbligatoria con l' CP [...]
il cui conducente, proveniente dall'opposta direzione di marcia, aveva Controparte_6 svoltato a sinistra, invadendo la corsia di marcia percorsa dall'attore (per immettersi all'interno di detta laterale)?”, rispondeva: «si, è vero. Io ero dietro la macchina del Ha messo la freccia ed ha CP iniziato a svoltare a sinistra molto lentamente. Nel frattempo ho visto arrivare la moto, il sig. era quasi fermo e la moto gli è andata a dosso. Quando il ha iniziato a svoltare, CP CP la via era libera. La macchina del non proseguiva la manovra, fermandosi, era quasi fermo». CP
2.2.2) Non avendo il rispettato le regole di cui all'art. 141 Cds, non Pt_1 regolando la velocità allo stato dei luoghi, non conservando il controllo del proprio mezzo tanto da non aver posto in essere alcuna manovra di arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi ad un ostacolo prevedibile («al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti», pag. 2, relazione di incidente stradale della Legione Carabinieri Liguria Stazione di Santo Stefano al Mare), contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la responsabilità dell'incidente non va ascritta unicamente all'automobilista, sussistendo una corresponsabilità paritaria del motociclista che ha tenuto una condotta imprudente, testimoniata dall'elevata velocità del mezzo. L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo in grado di padroneggiare il veicolo in ogni evenienza, ma anche di prevedere le eventuali imprudenze altrui che rientrino della ragionevole prevedibilità degli eventi (cass. n. 13284/2023).
3 dott. LE ON 2.3) Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La disciplina dell'art. 2054 Cc costituisce, invero, un'applicazione della regola generale posta dall'art. 2050 Cc, nel senso che la circolazione dei veicoli è stata considerata dal legislatore un caso particolare di attività pericolosa. In sostanza, l'art. 120 del CdS è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 2054 cc e nel contempo se ne è ricavata una norma generale, l'art. 2050 cc, con la conseguenza che la circolazione dei veicoli concreta una species rispetto al genus delle attività pericolose, come è confermato dall'identità della prova liberatoria per il superamento della presunzione di responsabilità, prevista rispettivamente dall'art. 2050 cc (che richiede la dimostrazione di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”) e dall'art. 2054 cc, comma 1 (che prevede la dimostrazione che il conducente ha fatto “tutto il possibile per evitare il danno”). L'art. 2054, co.1, cc introduce, dunque, una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 2.4) Quanto al contenuto di tale prova liberatoria, spetta al conducente di dimostrare di avere fatto ricorso alle manovre di fortuna che si presentavano più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza, o viceversa l'impossibilità di fare alcunchè per le circostanze del caso specifico, assumendo come parametro di valutazione la prevedibilità di una persona di normale avvedutezza. 2.41) Detta prova potrebbe anche non essere data in modo diretto dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa, bensì risultante dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'incidente o comunque concorrente. 2.5) Occorre, dunque, verificare se il comportamento della vittima sia stato un fattore causale concorrente dell'incidente causativo del danno di cui si chiede il risarcimento. Occorre, quindi, accertare l'asserita imprudenza della condotta del motociclista e, una volta accertata, se la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co.1, cc, ed in quale misura, con quella accertata, del conducente della vettura, che svoltava a destra dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro, assicurato con la compagnia assicuratrice costituita, prevista dall'art. 2054, co.1, cc. 2.5.1) Nella specie, il comportamento del motociclista è stato un fattore concorrente dell'incidente, non avendo questi mantenuto una velocità adatta alla strada percorsa, non avendo tenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva 2.5.2) Pur non avendo il fornito la prova idonea a vincere la presunzione di CP responsabilità, la condotta imprudente/negligente del motocilista, nella fattispecie di causa, concorre, ex art. 1227 Cc, con quella presunta/accertata del conducente dell'auto, invero la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dall'art. 2054, co.1, cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata su un rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del danneggiato, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227, co.1, Cc (cass. n.2433/2024; cass. n. 26873/2022). Va, pertanto, riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%. 2.6) Chi agisce in giudizio ex art. 2054 Cc, ha l'onere di provare elementi positivi propri circa la corretta e prudenziale condotta di guida: “non può essere sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi della non regolare condotta di guida per sottrarsi alle presunzioni di cui ai primi due commi dell'art. 2054 cc, ma è necessaria la prova
4 dott. LE ON positiva di avere il conducente fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, è necessario che sia provata in positivo la regolarità della sua condotta di guida sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva» (cass. n. 26894/2024). In particolare, era necessaria la prova che, approssimandosi all'incrocio, il avesse tenuto una Pt_1 velocità comunque prudenziale e tale da consentire di far fronte anche all'imprudenza di chi doveva dargli la precedenza. La prova della velocità elevata, ritenuta all'esito della testimonianza, dimostra l'esistenza di una condotta di guida tale da potersi escludere che avesse fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Pt_1
2.7) Sussiste, dunque, un concorso di colpa paritario, nella misura del 50% a carico di e del 50% a carico di CP AR
2.8) In adesione agli esiti della CTU medico–legale svolta in corso di causa, la somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale, con personalizzazione massima, in ragione della riconosciuta «sofferenza psicofisica … sui valori massimi (5)» (CTU, pag. 3), è pari ad € 223.389,00,. In ragione di un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, la somma da liquidarsi in favore di sarebbe pari ad € 111.694,5. AR
2.8.1) L'assicuratore, non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, quando il sinistro non si sia verificato oppure se anche si sia verificato, non abbia prodotto alcun danno. Infatti, se l'esistenza della polizza è la condicio iuris dell'obbligazione dell'assicuratore, l'esistenza del danno ne è la condicio facti; ciò implica che, se il danno viene meno, perché risarcito da terzi, viene meno anche l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore. Viceversa, ammettere che l'obbligo indennitario dell'assicuratore possa esistere, anche senza che esista un danno, causato dall'avverarsi del rischio, finirebbe per modificare la causa del contratto di assicurazione, trasformandolo da contratto di indennità in scommessa. In ragione del principio di indifferenza del risarcimento e del principio indennitario, né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione sociale possono mai essere fonte di arricchimento per il danneggiato o per l'assicurato. 2.8.2) I pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito, nei confronti del responsabile, se l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito, come nella specie (cass. UU 12566/2018). Conseguentemente, se l ha corrisposto CP_5 al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima del danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (cass. n. 9112/2019; cass. n. 13222/2015). Se, invece, l' ha costituito, in favore danneggiato, come nella CP_5 specie, una rendita, è necessario determinare la quota destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa. 2.9) Nel nostro caso, riconosciuta all'infortunato postumi inabilitanti nella misura del 23%, l' per danno alla persona per una IP del 23% sta corrispondendo una rendita CP_5 il cui Valore Capitale ammonta complessivamente ad € 162.438,6, di cui € 72.739,56 per l'indennizzo del danno biologico, somma che non può esser percepita due volte 2.9.1) Parte attrice ha depositato, in data 22 gennaio 2025, prospetti di liquidazione relativi al sinistro oggetto di contesa. Nella produzione n. 20 si legge: «Ai sensi e per CP_5 gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successivi, si comunica che: l'importo indicato nel prospetto di liquidazione è corrisposto a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. L'importo indicato nel prospetto di liquidazione e liquidata saldo delle indennità è decurtato di quanto già corrisposto a titolo di acconto. È stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica che dà diritto alla costituzione di una rendita diretta il relativo provvedimento sarà notificato il più presto possibile. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di accredito in conto corrente come da lei indicato»; dalla produzione n. 25 si evince che il AU sta percependo 5 dott. LE ON una rendita mensile a capitalizzazione diretta da che è resa dall'assicuratore CP_5 sociale solo per invalidità permanente a titolo di ristoro per danno biologico superiore ad una IP del 15; la produzione 24 dimostra che la retribuzione annua del AU è di €. 16.554,30. Parte convenuta ha depositato l'atto di transazione e quietanza con cui dichiara di aver percepito dalla € CP_5 Controparte_2
,00 a titolo transattivo in aggiu le prestazioni erogate a favore di a seguito del sinistro 12/9/2019. AR
2.9.2) Esistono, dunque, indizi gravi, precisi e concordanti che provano che il percepisce da € 72.739,56 per danno alla persona, somma che deve Pt_1 CP_5 essere detratta dal credito risarcitorio vantato da per danno AR biologico permanente. 2.10) Nella specie, il danno biologico risarcibile al netto della personalizzazione, e della corresponsabilità nella causazione del sinsitro, è pari ad € 78.519,00 (€ 157.038:2). Pertanto, a tale titolo, è dovuta a la residua somma di € 5.799,44. AR
2.11) Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidate a Pt_1 la somma complessiva di € 34.294,44, di cui: € 5.799,44 a titolo di danno
[...] biologico differenziale rispetto alle prestazioni;
€ 10.925,00 (21.850,00:2) a CP_5 titolo di danno biologico temporaneo;
€ 17.570,00 (35.141,00:2) a titolo di personalizzazione massima. Alla predetta somma va decurtata quella di € 7.613,98 pacificamente versata da . Controparte_4
2.12) Pertanto, , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, e vanno condannati al pagamento, in solido tra CP loro, in favore di della somma pari ad € 26.680,46 a titolo di AR integrale ristoro del residuo danno non patrimoniale dallo stessa subito all'esito dell'incidente del 12.08.2021. 2.12.1)
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a
6 dott. LE ON tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (12.09.2019) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.13) A titolo di danno patrimoniale, va liquidata la somma di € 4.680,00 a titolo di quota del 50% spese mediche, di cui € 2.930,00 a titolo di spese documentate e ritenute congrue dal CTU ed € 1.750,00 per il rinnovo delle otturazioni e sostituzione di corone, nonché la somma di € 1.199,02 a titolo di spese legali stragiudiziali, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove
7 dott. LE ON sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, e devono essere dichiarate CP tenute e condannate a rimborsare ain solido tra loro, le spese di lite AR del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.400,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.000,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.400,00 _ per la fase decisionale, € 2.400,00 per un compenso tabellare pari ad € 6.200,00 oltre spese generali al 15%, € 1.214,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, e tra loro, in favore di CP AR (i) della so o 26.680,46 oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma, devalutata al 12.09.2019 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di integrale ristoro del residuo danno non patrimoniale dallo stessa subito all'esito dell'incidente del 12.09.2019, a titolo di integrale residuo ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 12.09.2019; (ii) della somma di euro 5.879,02 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, e tra loro, in favore di CP AR delle spe liquida in € 6.200,00 oltre spese general per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
8 dott. LE ON 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 02.07.2025
Il Giudice dr. LE ON (con firma digitale)
9 dott. LE ON