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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 22924/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/06/2024 da ata in LIBANO il 29/01/1994 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]41 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. MANJOLA BULICA e GIULIA BENVENUTI
- Ricorrente-
e
nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 31/01/1990 Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2
-Convenuto contumace- con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 15.7.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MODENA il 12/11/2022 (anno 2022 atto n.
575 reg. parte 2 serie C);
Dal matrimonio non sono nati figli Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione giudiziale dal marito senza avanzare ulteriori richieste dovendosi ritenere che i coniugi erano entrambi economicamente autosufficienti e in grado di provvedere al proprio mantenimento
Parte convenuta , a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati, non si è costituita in giudizio e veniva dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25.2.2025 parte ricorrente insisteva nella propria domanda di separazione come da ricorso proposto.
Il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Non vi sono, peraltro, altre domande sulle quali il Collegio sia chiamato a statuire dovendosi ritenere che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e in ogni caso in grado ciascuno di provvedere al proprio mantenimento
Sulle spese di lite.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la mancata costituzione del convenuto e di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
22924 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151, primo comma, c.c. dei coniugi Pt_1
e
[...] Controparte_1
2. Nulla sulle spese processuali
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge .
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.2.2025
Il Presidente rel. est
Dott. Laura Maria Cosmai