Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n° 347/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'1 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 347/23 R.G.L. e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente Via Largo dei Normanni 18, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Virzì del foro di Patti, c.f. , pec fax C.F._2 Email_1
0941/362158 presso il cui studio sito in Patti, alla via avv. Giorgio Ambrosoli 4, elegge domicilio -Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante, con sede in Patti, Via Controparte_1
Massaua 11, p. iva , elettivamente domiciliata in Patti, Via Due P.IVA_1
Giugno 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro Aquino, c.f. C.F._3
pec che la rappresenta e difende –Appellata
[...] Email_2
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 377 pubblicata in data 1 marzo 2023
CONCLUSIONI
Sarri: - omissis sull'inibitoria; - Nel merito, dichiarare che l'appellante ha lavorato alle dipendenze di con orari di lavoro di gran lunga Controparte_1 superiori rispetto a quelli indicati nelle buste paga;
- dichiarare che il resistente ha corrisposto un trattamento economico inferiore a quello previsto dalla vigente contrattazione collettiva del settore;
- conseguentemente condannare CP_1 al pagamento della complessiva somma di 174,393,32 euro oltre accessori
[...] di legge o quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
- vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. - Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, compensare le spese. - In via istruttoria, ammettere: - la produzione di N. 58 dischi cronotachigrafici, allegati al fascicolo di primo grado;
- perizia tecnica-contabile sui suddetti dischi;
- perizia contabile sulle buste paga prodotte relativamente alla differenza tra le ore ivi indicate e quelle effettivamente lavorate.
Giardina: 1) omissis sull'inibitoria; 2) - sempre in via preliminare, dichiarare
l'istanza di sospensione inammissibile e/o manifestamente infondata e, conseguentemente, emettere ordinanza non impugnabile ex art. 431, comma 7,
c.p.c., di condanna a carico dell'appellante al pagamento della pena pecuniaria ritenuta di giustizia;
3) ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per carenza degli elementi richiesti dall'art. 434 c.p.c.; 4) – nel merito, con qualsiasi statuizione rigettare le domande ex adverso formulate nel proposto appello;
5) - condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio.- In via istruttoria, si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso richiesti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, narrava di avere lavorato Parte_1 dall'8 aprile 2014 al 7 marzo 2020 alle dipendenze di società Controparte_1 esercente attività di autorimessa e noleggio automezzi, con mansioni di autista di pullman, inquadrato nel livello C2 del CCNL ma svolgendo mansioni proprie del livello C1. Deduceva di avere osservato un orario medio giornaliero di 15 ore di cui
12 di guida, con una media di quindici trasferte (oltre i 50 chilometri) al mese e pernottamenti fuori sede. Lamentava il mancato godimento di riposi settimanali e ferie e chiedeva la condanna della controparte a pagare le differenze fra la retribuzione erogatagli, ritenuta insufficiente, e quella spettante in base a quantità e qualità del lavoro svolto, tenendo anche conto del migliore inquadramento invocato, indicando il proprio credito (comprensivo di straordinario, mensilità ag- giuntive, ferie, permessi e riposi non goduti, tfr, indennità per trasferte e indennità mancato preavviso di licenziamento) in 174.393,32 euro.
contestava sia il diritto al miglior inquadramento sia lo svolgimento di CP_1 lavoro straordinario, rivendicando di avere consentito alla controparte tutti i riposi e le ferie previste per contratto ed evidenziando la sporadicità dei pernottamenti fuori sede, distribuiti a turno fra tutti i dipendenti. Negava doversi concedere alcun preavviso di licenziamento, questo essendo stato intimato per causa di forza mag- giore (chiusura temporanea dell'attività per lockdown da pandemia). Faceva pre- sente che, terminato il periodo di emergenza, tutti i dipendenti compreso il ricor- rente avevano ricevuto proposta di riassunzione e questi aveva rifiutato.
Con sentenza n° 377 depositata in data 1 marzo 2023 il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso condannando l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in 6.700,00 euro oltre accessori di legge. ha proposto appello con ricorso depositato in data 17 maggio 2023. Nella Pt_1 resistenza di , con ordinanza del 26 luglio 2023 l'istanza di sospensione CP_1 della provvisoria esecutività della sentenza impugnata è stata rigettata. Il rigetto è stato ribadito con ordinanza del 17 aprile 2024 con la quale è stata autorizzata l'ac- quisizione di documentazione ed è stata disposta consulenza contabile.
La relazione di consulenza è stata depositata il 6 novembre 2024. Depositate note di trattazione scritta entro l'1 aprile 2025, la causa è stata decisa mediante deposito n° 347/23 R.G.L.
del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V, 2° periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha innanzitutto ritenuto eccessivamente generiche le allegazioni con- cernenti le mansioni superiori, essendosi il ricorrente limitato a sostenere di avere svolto "attività richiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di pro- blemi di media complessità, agendo con margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure e direttive" senza darne alcuna descrizione, e rilevando che comunque nessuno dei testimoni ha dato conferma di particolari margini di autonomia ma solo delle normali mansioni di autista di pullman, ascrivibili al livello C2 riconosciuto al Pt_1
Analogamente quanto agli orari, il Giudice a quo non ha riscontrato una conferma delle allegazioni del ricorrente, essendo semmai emerso che poteva accadere che si facessero anche 15 ore di lavoro di cui 12 di guida, prestazioni nel fine settimana e pernottamenti fuori sede, ma che non si trattava dell'orario ordinario e che, in linea di massima, tutti i dipendenti erano tenuti a rispettare gli orari imposti dalla legge anche per evitare problemi con la patente. Il tribunale ha dunque evidenziato che, non ricorrendo l'ipotesi di straordinario continuativo, e mancando una quantifica- zione oggettiva del maggior impegno, non si può ricorrere a liquidazioni approssi- mative.
Con l'atto di appello il lamenta che il tribunale, esistendo un principio di Pt_1 prova, avrebbe dovuto tenere conto della documentazione depositata in allegato alle note del 4 marzo 2022, consistenti in 58 dischi cronotachigrafici, nel verbale di accesso dell'Ispettorato del lavoro dell'8 maggio 2019 e in quello di contestazione della Polizia municipale di Rimini in pari data, che a suo dire avrebbero consentito di riscontrare le deposizioni. Segnala inoltre che buona parte dei testimoni sono tuttora dipendenti di e pertanto le loro dichiarazioni risentono del normale CP_1 metus.
eccepisce la tardività della produzione, ribadendo sul punto la difesa CP_1 formulata già in primo grado, accolta dal tribunale con ordinanza del 21 dicembre
2022 in cui si evidenziava trattarsi di documenti già in possesso della parte, attinenti al contenuto stesso della domanda formulata in ricorso e non già a fatti nuovi e sopravvenuti. L'appellata aggiunge che non si rileva alcuna indispensabilità dell'ac- quisizione, bastando già l'esito della prova per testi a risolvere il merito del giudizio e non riscontrandosi alcuna seria incertezza nell'esito dell'istruzione.
L'acquisizione, anche aldilà della decadenza in cui è incorso il era tuttavia Pt_1 necessaria perché, come ripetutamente chiarito da pacifica giurisprudenza di legit- timità (per tutte Cass. sez. lav. 14081/2020) il rigoroso sistema di preclusioni pro- prio del rito del lavoro trova temperamento nei poteri d'ufficio del Giudice, che vanno senz'altro attivati quando esista una seria pista probatoria nell'ambito delle n° 347/23 R.G.L.
allegazioni di parte, onde evitare che la causa venga decisa attraverso l'applicazione di regole formali.
Al consulente è stato pertanto dato mandato di verificare se, attraverso l'esame dei documenti, sia possibile accertare la sussistenza di ore di straordinario non pagato.
La relazione dell'ausiliario, premessa la disciplina collettiva applicata al rapporto, ha diligentemente riportato in forma tabulare i riscontri dei dischi cronotachigrafici giungendo alla conclusione negativa. Con i rilievi del 22 ottobre 2024 il non Pt_1 ha specificamente contestato tale conclusione, lamentandosi semmai che i dischi riguardavano un periodo troppo breve rispetto alla durata del rapporto. Di tale cir- costanza il non può tuttavia dolersi, visto che questa Corte non poteva che Pt_1 prendere in esame la documentazione da lui prodotta. Imputet sibi il per non Pt_1 essersi procurato prove relativamente ad altri periodi, fermo restando che il fatto che nulla risulti a suo favore, da documenti che egli stesso produce, non può che giocare indiziariamente contro di lui per il resto del rapporto.
Il sostiene ancora che il consulente avrebbe dovuto estendere il mandato alla Pt_1 comparazione fra i risultati dei dischi e le buste paga relative allo stesso periodo per verificare se sussistano differenze buste paga e se siano state conteggiate le inden- nità di trasferta per i viaggi effettuati in Italia. La seconda è tuttavia un'allegazione nuova e come tale inammissibile, mentre quanto alla prima parte si deve constatare che, una volta che il consulente abbia escluso in radice l'esistenza di lavoro straor- dinario, la comparazione con le buste paga è sostanzialmente inutile.
L'appello è dunque infondato. Le spese seguono la soccombenza, da liquidare se- condo i minimi tariffari, data la facilità della controversia. Non sussistono condi- zioni che consentano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per concedere la chiesta compen- sazione parziale. Le spese di consulenza, separatamente liquidate, gravano pure sul soccombente. Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17 maggio 2023 da Pt_1
, contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di
[...] Controparte_1
Patti n° 377 pubblicata in data 1 marzo 2023, rigetta l'appello e condanna l'appel- lante a rimborsare all'appellata le spese di lite, liquidate in 7.160,00 euro oltre i.v.a.,
c.p.a., generali e contributi unificati versati. Spese di consulenza a carico dell'ap- pellante, separatamente liquidate. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1qua- ter T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)