TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/12/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 481/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Milano il 24.03.1973 – CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ennio Totaro
E
n. a Guardiagrele il 14.09.1977 – CF Parte_2
, difesa dall'Avv. Ennio Totaro C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 15.10.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 18.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 15.10.2025, del seguente preciso tenore:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nella casa coniugale sita in Atessa (CH) al Viale delle rimembranze n. 1 resterà a vivere la sig.ra , mentre il sig. provvederà a Parte_2 Parte_1 trasferire la propria residenza altrove portando con sé tutti suoi effetti personali;
3. le parti intendono definire ogni rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi nei seguenti termini: A) il Sig. si obbliga a cedere con separato atto notarile da Parte_1 stipularsi entro e non oltre il 31.01.2026, quale atto indispensabile e funzionale della risoluzione della crisi coniugale, alla Sig.ra , che si dichiara Parte_2 favorevole ad accettare, la quota di comproprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Atessa (CH) al Viale Della Rimembranza n.1, piano 2 (immobile il cui mutuo e le relative spese di gestione sono state sempre tutte pagate unicamente ed esclusivamente dalla sig.ra ), catastalmente identificato al catasto Parte_2 fabbricati del Comune di Atessa al foglio 67, particella 1302, subalterno 54, cat. A2 cl. 1 e dell'annesso garage sito in Atessa (CH) al Viale della Rimembranza n. 1 al piano secondo sotterraneo, catastalmente identificato al catasto fabbricati del Comune di Atessa al Foglio 67, particella 1302, sub. 12 cat. C/6; immobili acquistati con atto del Notaio del 05.09.2013 rep. n. 7054, racc. Persona_1
n. 4086, registrato in Vasto il 07.09.2013 al n. 2331 serie 1T, trascritto a Chieti il 09.09.2013 al n. 15000 R.G. al n.11477 R.P. (All. 3); la sig.ra Pt_2 relativamente agli immobili sopra identificati, quale corrispettivo della cessione, si accollerà per intero il mutuo residuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, sino all'estinzione; B) La sig.ra si obbliga a cedere, senza corrispettivo, e con separato Parte_2 atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 31.01.2026, anche tale atto quale atto indispensabile e funzionale della risoluzione della crisi coniugale, al sig. Parte_1
, che si dichiara favorevole ad accettare, la piena proprietà del locale garage
[...] sito in Atessa (CH) al Viale della Rimembranza n. 1 al secondo piano sottostrada, catastalmente identificato al catasto fabbricati del Comune di Atessa al foglio 67, particella 1302, subalterno 88, cat. C/6; immobile acquistato con atto del Notaio
del 01.02.2018, rep. n. 696, racc. n. 529 registrato in Lanciano il Persona_2
02.02.2018 al n. 366 serie 1T, trascritto a Chieti il 02.02.2018 al n. 1846 R.G. al n. 1451 R.P. (all. 4). C) Le spese per la stipula dei sopra riferiti atti saranno ripartite al 50% tra le parti. D) La sig.ra , altresì, sempre ai fini di risolvere ogni questione relativa alla Pt_2 separazione, si impegna a versare al sig. entro la medesima data Parte_1 stabilita per gli atti notarili di cui sopra, la somma di € 5.000,00 (euro Cinquemila/00) per i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione;
4. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare all'assegno di mantenimento in loro favore, in quanto economicamente indipendenti e di aver risolto ogni altra questione di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
5. I coniugi si scambiano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio del passaporto e per ogni e qualsiasi altro documento, per il quale, in costanza di rapporto matrimoniale, era necessario l'assenso del coniuge;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
, alle condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto del
[...]
07.10.2025, depositato il 15.10.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Orsogna (Anno 2010 n.
9 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 27.11.2025
Il Presidente
EL Di AM
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 481/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Milano il 24.03.1973 – CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ennio Totaro
E
n. a Guardiagrele il 14.09.1977 – CF Parte_2
, difesa dall'Avv. Ennio Totaro C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 15.10.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 18.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 15.10.2025, del seguente preciso tenore:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nella casa coniugale sita in Atessa (CH) al Viale delle rimembranze n. 1 resterà a vivere la sig.ra , mentre il sig. provvederà a Parte_2 Parte_1 trasferire la propria residenza altrove portando con sé tutti suoi effetti personali;
3. le parti intendono definire ogni rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi nei seguenti termini: A) il Sig. si obbliga a cedere con separato atto notarile da Parte_1 stipularsi entro e non oltre il 31.01.2026, quale atto indispensabile e funzionale della risoluzione della crisi coniugale, alla Sig.ra , che si dichiara Parte_2 favorevole ad accettare, la quota di comproprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Atessa (CH) al Viale Della Rimembranza n.1, piano 2 (immobile il cui mutuo e le relative spese di gestione sono state sempre tutte pagate unicamente ed esclusivamente dalla sig.ra ), catastalmente identificato al catasto Parte_2 fabbricati del Comune di Atessa al foglio 67, particella 1302, subalterno 54, cat. A2 cl. 1 e dell'annesso garage sito in Atessa (CH) al Viale della Rimembranza n. 1 al piano secondo sotterraneo, catastalmente identificato al catasto fabbricati del Comune di Atessa al Foglio 67, particella 1302, sub. 12 cat. C/6; immobili acquistati con atto del Notaio del 05.09.2013 rep. n. 7054, racc. Persona_1
n. 4086, registrato in Vasto il 07.09.2013 al n. 2331 serie 1T, trascritto a Chieti il 09.09.2013 al n. 15000 R.G. al n.11477 R.P. (All. 3); la sig.ra Pt_2 relativamente agli immobili sopra identificati, quale corrispettivo della cessione, si accollerà per intero il mutuo residuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, sino all'estinzione; B) La sig.ra si obbliga a cedere, senza corrispettivo, e con separato Parte_2 atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 31.01.2026, anche tale atto quale atto indispensabile e funzionale della risoluzione della crisi coniugale, al sig. Parte_1
, che si dichiara favorevole ad accettare, la piena proprietà del locale garage
[...] sito in Atessa (CH) al Viale della Rimembranza n. 1 al secondo piano sottostrada, catastalmente identificato al catasto fabbricati del Comune di Atessa al foglio 67, particella 1302, subalterno 88, cat. C/6; immobile acquistato con atto del Notaio
del 01.02.2018, rep. n. 696, racc. n. 529 registrato in Lanciano il Persona_2
02.02.2018 al n. 366 serie 1T, trascritto a Chieti il 02.02.2018 al n. 1846 R.G. al n. 1451 R.P. (all. 4). C) Le spese per la stipula dei sopra riferiti atti saranno ripartite al 50% tra le parti. D) La sig.ra , altresì, sempre ai fini di risolvere ogni questione relativa alla Pt_2 separazione, si impegna a versare al sig. entro la medesima data Parte_1 stabilita per gli atti notarili di cui sopra, la somma di € 5.000,00 (euro Cinquemila/00) per i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione;
4. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare all'assegno di mantenimento in loro favore, in quanto economicamente indipendenti e di aver risolto ogni altra questione di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
5. I coniugi si scambiano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio del passaporto e per ogni e qualsiasi altro documento, per il quale, in costanza di rapporto matrimoniale, era necessario l'assenso del coniuge;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
, alle condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto del
[...]
07.10.2025, depositato il 15.10.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Orsogna (Anno 2010 n.
9 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 27.11.2025
Il Presidente
EL Di AM