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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/10/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8/2025
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 5 N. R.G. 8 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8 /2025 promossa da:
Avv. - codice fiscale , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caserta, viella Oreste Salomone n. 2;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato alla controparte, l'Avv. , premesso di aver ricevuto da Controparte_1 CP_2
incarico in data 17 novembre 2010 per costituirsi nel giudizio contro
[...] di questi avviato da dinanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_1
pagina 2 di 5 Capua Vetere e di aver regolarmente espletato il proprio mandato difensivo, ha chiesto al proprio assistito il pagamento delle spettanze professionali, quantificate in €. 3.706,16, in applicazione del valore minimo delle tabelle di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, la controparte non si è costituita in giudizio.
La causa, trattata secondo il rito semplificato e sulla scorta di un'istruttoria interamente documentale, è stata assegnata in decisione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025, tenuta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
Giova precisare che a sostegno della propria domanda, il legale produce :
a) copia della comparsa di costituzione con attestazione di deposito in
Cancelleria, munita della procura contenente conferimento incarico regolarmente sottoscritta dal cliente;
b) copia della sentenza conclusiva del giudizio, in cui viene dato atto della regolare costituzione della parte a mezzo del suo difensore;
c) lettera raccomandata ricevuta dal in data CP_2
13.11.2024 contenente richiesta di pagamento dei compensi all'esito dell'incarico; d) schermata contenente calcolo degli onorari secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa.
Vi è dunque prima di tutto prova sia del conferimento dell'incarico professionale (si v. procura in atti) sia dell'effettivo svolgimento dello stesso, avendo il legale depositato la comparsa di costituzione regolarmente depositata nel fascicolo del giudizio.
È così certamente dimostrato l'an della pretesa.
Quanto alla quantificazione dei compensi, si osserva che dalla lettura della sentenza resa a definizione del giudizio emerge con chiarezza che il valore della domanda era di € 10.000,00.
Tanto premesso, l'attore ha dato prova di aver svolto la fase di studio ed introduttiva del giudizio, mediante il deposito del proprio atto di comparsa di pagina 3 di 5 costituzione e risposta. Dalla lettura della sentenza è inoltre possibile evincere lo svolgimento anche di una fase istruttoria caratterizzata dall'escussione di testimoni.
Nulla è invece stato prodotto a supporto dello svolgimento della fase conclusionale. Infatti, l'attore non ha prodotto alcuna memoria (nè comparsa conclusionale, né memoria di replica) relativa a questa fase e in sentenza non si dà atto di questi scritti.
Quanto, infine, alla complessità della causa, la lettura degli atti e dell'iter motivazionale induce senz'altro a ritenere che la causa fosse di scarsa complessità, circostanza peraltro confermata sia dal Giudice, nell'ambito della motivazione di compensazione delle spese di lite, sia dallo stesso attore nel presente giudizio, il quale ha richiesto i minimi di legge.
Ne discende, che la domanda va senz'altro accolta ai valori minimi richiesti, sebbene senza il riconoscimento della fase conclusionale, secondo la liquidazione che segue:
Fase Compenso
Fase di studio della
€ 460,00 controversia, valore minimo:
Fase introduttiva del
€ 389,00 giudizio, valore minimo:
Fase istruttoria e/o di
€ 840,00 trattazione, valore minimo:
Compenso tabellare (valori
€ 1.689,00 minimi)
A detto importo vanno poi aggiunte IVA e CPA come per legge, oltre che gli interessi dalla data della raccomandata di messa in mora del 13.11.2024, al soddisfo.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai valori minimi come da dispositivo che segue, tenendo conto del valore della pagina 4 di 5 controversia, dell'assenza di scritti in fase istruttoria e decisionale, della durata del giudizio e della scarsa complessità dello stesso (tenuto anche conto della contumacia del convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda nei limiti indicati in parte motiva;
- Condanna al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_2
di € 1689,00 oltre spese gen (15%) IVA e CPA come Controparte_1 per legge ed interessi al tasso legale dal 13.11.2024 al soddisfo;
- Condanna al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 426,00 oltre Controparte_1
spese gen. (15%) IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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