Art. 6. Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo.
Per l'esercizio delle attribuzioni gia' demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355 , alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, e' istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.
Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.
Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Per l'esercizio delle attribuzioni gia' demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355 , alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, e' istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.
Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.
Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.