Art. 20.
Per l'anno finanziario 1979, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , restano stabilite nel complessivo importo di lire 110.669.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Per l'anno finanziario 1979, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , restano stabilite nel complessivo importo di lire 110.669.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.