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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2025, n. 31298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31298 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia disponeva la consegna alle autorità giudiziarie austriache di TO IA ai fini del suo perseguimento per reati di truffa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, comma 1, lett. a) l. n. 69 del 2005; violazione dell’art. 640 cod. pen.; principio di territorialità. Penale Sent. Sez. 6 Num. 31298 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 17/09/2025 bis cod. proc. pen. e 9, comma 5, l. n. 69 del 2005; principio di proporzionalità delle misure cautelari. Nel procedimento del mandato di arresto europeo trovano applicazione le norme interne in materia cautelare e quindi anche il principio di proporzionalità. bis cod. proc. pen. e la proporzione tra il procedimento di consegna e la limitata gravità dei fatti posti alla base del m.a.e. e l’assenza di ragioni cautelari. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 16 l. n. 69 del 2005; carenza descrittiva e motivazionale del mandato di arresto europeo. Il mandato di arresto europeo non ha rispettato le prescrizioni imposte dall’art. 6 cit.: la descrizione dei fatti è lacunosa ed estremamente generica con riferimento ai dati spazio-temporali, agli artifici e raggiri, all’ingiusto profitto conseguito, al danno concretamente patito. La Corte di appello avrebbe dovuto attivare il meccanismo integrativo di cui all’art. 16 della stessa legge. 2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 26 l. n. 69 del 2005; principio di specialità e tutela della giurisdizione nazionale. Il ricorrente è sottoposto in Italia ad indagini preliminari per bancarotta: la sua consegna comporterebbe la sospensione del procedimento e, per il principio di specialità, la compressione della sovranità giurisdizionale italiana per un fatto di particolare gravità. La Corte di appello avrebbe dovuto far ricorso al rinvio della consegna ex art. 24 l. n. 69 del 2005 o coordinarsi con le autorità austriache. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va premesso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260 - 01). Pertanto, sono inammissibili tutte quelle censure avanzate nel ricorso in esame che si risolvono in vizi della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato e articola censure non consentite. ex art. 8 l. n. 69 del 2005 e ad essa hanno fatto riferimento le autorità di emissione nel compilare l’apposita sezione del modulo del m.a.e. (cfr. pag. 10). E’ la stessa difesa tra l’altro a confermare che la pena prevista per tale reato in Austria rientra nella soglia che consente la deroga alla doppia incriminabilità. In ogni caso, la tesi difensiva volta a contestare che si versi in un caso di truffa secondo la legge italiana mira ad introdurre una ricostruzione fattuale diversa da quella indicata nel m.a.e., che il ricorrente potrà far valere davanti alle autorità giudiziarie austriache. L’interrogatorio svolto prima dell’emissione del m.a.e. era proprio finalizzato a consentire alla difesa di offrire una ricostruzione alternativa prima dell'emissione del titolo cautelare. 3.2. Quanto al rifiuto facoltativo ex art. 18-bis, comma 1, lett. a) l. n. 69 del 2005, la risposta della Corte di appello è corretta là dove esclude sulla base delle informazioni contenute nel m.a.e. che il reato sia stato commesso integralmente in Italia. E’ infatti principio pacifico che il rifiuto della consegna collegato al "locus commissi delicti" esige che tale luogo risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto od in parte nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, Rv. 264055 - 01). In ogni caso, la Corte di appello, pur a fronte di un reato commesso in parte in Italia, ha giustificato il rifiuto con la circostanza che non risultava pendente in Italia un procedimento per gli stessi fatti, così facendo corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, già formatosi con riferimento alla formulazione previgente che prevedeva una ipotesi di rifiuto obbligatorio, secondo cui va valutato non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Rv. 273544 – 01). 4. Il terzo motivo è generico. La mera tempistica del procedimento austriaco non consente di ritenere la emissione del m.a.e. abusiva e in violazione dei diritti fondamentali, posto che anche l’art. 291 cod. proc. pen. prevede nel procedimento applicativo delle misure cautelari il previo interrogatorio. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. d) ed e) del primo comma dell’art. 6 l. n. 69 del 2005 sono funzionali alle verifiche di cui agli artt. 7 e 8 della stessa legge. Ai fini dell’art. 8 (consegna obbligatoria) sono rilevanti soltanto la qualificazione del fatto come truffa nello Stato di emissione e la relativa cornice edittale (aspetti non contestati dal ricorrente). In ogni caso, la prospettazione difensiva è manifestamente priva di fondamento anche con riferimento al controllo della doppia incriminabilità di cui all’art. 7 cit.. La Corte di appello ha infatti dato atto degli elementi descrittivi contenuti nel m.a.e. che consentivano di poter qualificare il fatto nella fattispecie della truffa secondo la legge penale italiana (sia con riferimento ai raggiri, che al profitto e al danno), non essendo più richiesta la verifica della tenuta indiziaria indiziaria della ipotesi di reato. Risulta dalla sentenza impugnata che la difesa aveva soltanto sostenuto che la mancata consegna della merce venisse a costituire un inadempimento civile, non allegando, a sostegno, circostanze tratte dal procedimento austriaco. Quindi la censura versata in questa sede appare anche meramente esplorativa, quanto al ricorso alla procedura prevista dall’art. 16 l. n. 69 del 2005. 7. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente evoca erroneamente il principio di specialità, che regola invece le conseguenze della consegna sui procedimenti penali nello Stato di emissione e non certo in quello di esecuzione. Quanto al rinvio della consegna, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la facoltà riconosciuta alla Corte di appello di rinviare la consegna per
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005. Così deciso il 17/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RS SE GI Di AN
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005. Così deciso il 17/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RS SE GI Di AN