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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 720/2022 del ruolo generale contenzioso a cui sono state riunite le cause civili n. 728/2022 e 738/2022, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, vertente
TRA
, (CF rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Santo Spagnolo del Foro di Catania, ai fini dell'atto d'appello elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Nicola
Mortoro giusta procura in atti.
- APPELLANTE –
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Zara di Treviso e dall'Avv. Roberta
Scozzafava di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito a
1 Catanzaro, via De Riso n. 49 - in virtù del mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-APPELLATA-
(Cod. Fisc. ) nella sua qualità di Parte_2 CodiceFiscale_3
procuratrice speciale di (CNP ) domiciliato in Parte_3 P.IVA_1
Supitca, Comune di Cosula, provincia di Botosani (Romania), giusta procura speciale del 18 dicembre 2020 con autentica n. 5793, (Cod. Fisc. Parte_4 [...]
, ( ), e C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5 [...]
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati alla via Pt_4 CodiceFiscale_6
Mario Greco n. 78, presso lo studio dell'avv. Antonio Natali, che li rappresenta e difende come da procure in calce agli atti costitutivi nel giudizio di primo grado.
[...]
[...]
(C.F ) in persona del Sindaco l.r.p.t., Parte_6 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Di Francesco dell'Avvocatura dell'Ente, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale alla Piazza della Resistenza n.1..
[...]
[...]
[...]
(P. IVA ) in Parte_7 P.IVA_3
persona del suo Presidente legale rappresentante p.t., ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in alla Via Pantusa, 14, presso e nello studio Pt_6
dell'Avv. Germana Villirillo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
[...]
(C.F. e P. , in persona del legale Controparte_2 PartitaIVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa costitutiva del giudizio di primo grado dall'avv. Salvatore Apa, presso il cui studio in alla via Napoli n°39, è elettivamente domiciliata. Pt_6
2 -APPELLATA-
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in ragione dei gravi motivi dedotti
- disporre, in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata.- Indi, in accoglimento del primo motivo di appello proposto, ed in riforma dell'impugnata pronuncia, rigettare le domande spiegate nei confronti dell'Arch. dicendolo esente da Parte_1
responsabilità;- in accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'Arch. ed illegittimamente Pt_1
disattese dal primo giudice, in riforma dell'impugnata pronuncia, liquidare il danno da perdita del rapporto parentale entro il limite minimo della forbice individuata dalle tabelle milanesi per l'anno 2018;
- in subordine, ove si ritenga corretta l'applicazione della tabella elaborata dal
Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, diminuire della metà il punteggio relativo alla relazione di parentela con il de cuius, tenuto conto dell'assenza di allegazione e prova di circostanze utili a inferire consistenza ed intensità del rapporto parentale, nonché procedere all'ulteriore riduzione di 1/3 del punteggio rispetto ai fratelli, stante la non convivenza di questi con la vittima. Con vittoria di spese e di compensi del primo e del secondo grado di giudizio.
Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni diversa Controparte_1
istanza disattesa ed eccezione reietta, In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza mancando i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;
Nel merito, respingere l'appello principale promosso da e per l'effetto Parte_1
confermare la sentenza di primo grado n. 288/2022 del Tribunale di Crotone. Spese di
3 lite rifuse e con distrazione delle medesime a favore dell'avv. Daniela Zara procuratore antistatario.
Per gli appellati: nella sua qualità di procuratrice speciale di Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_4
: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Arch. avverso la sentenza n. Parte_1
288/2022 pronunciata dal Tribunale di Crotone, pubblicata il 30 marzo 2022, ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. Sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata non sussistendo i presupposti di leggeper la sua concessione. Nel merito: si chiede il rigetto dei motivi di gravame proposti dall'Arch. perché inammissibili, improponibili, infondati in Parte_1
fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Per l'appellato IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Parte_6
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza n. 288/2022 emessa dal Tribunale civile di Crotone,
Giudice Dott. Antonio Albenzio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2450/2019, depositata in cancelleria in data 30.03.2022, notificata in data 05.04.2022 con conseguente accoglimento delle conclusioni già spiegate nel giudizio di primo grado e quivi integralmente riproposte:
«1°) Nel merito, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria come formulata da tutte le parti attrici con il proprio atto di citazione del 20 – 22.11.2019 introduttivo del presente giudizio anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale di in Pt_6
qualità perché infondata, in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur;
2°) Solamente in via del tutto subordinata e soltanto nella remota ipotesi che, nel corso del giudizio, emerga una responsabilità meramente residuale e concorsuale nella causazione del danno per cui è causa dell'Amministrazione Comunale di Crotone in qualità, salva ed impregiudicata ogni eventuale futura azione di rivalsa da parte dell'ente convenuto nei confronti di terzi responsabili che, a qualunque titolo, possano
4 individuarsi all'esito del presente giudizio, contenere comunque l'importo dei danni lamentati dalle parti attrici e di tutte quelle ulteriori somme accessorie che possano essere riconosciute come dovute in loro favore nella misura che sarà rigorosamente provata e documentata all'esito dell'eventuale ammissione di consulenza tecnica d'ufficio addebitandone il relativo ristoro in capo allo stesso in Parte_6
misura percentuale e secondo la propria concorrente responsabilità;
3°) Condannare gli attori al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio ovvero disporne la loro integrale compensazione tra le parti in causa».
4°) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata in via preliminare disporre Parte_7
ex la riunione al presente procedimento con RGAC 720/2022 quello con RGAC
738/2022 relativo all'appello proposto dalla in riferimento alla Parte_8
sentenza n. 288-2022 e nel merito a) accogliere l'interposto appello e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata dagli attori perché infondata e, comunque, non provata inammissibile e, comunque, indeterminata,
b) accogliere l'interposto appello e, per l'effetto in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del
[...]
che quale proprietario del bene è tenuto alla sua custodia e controllo ex art. Parte_6
2051 c.c. ed inconsiderazione di quanto accertato con le sentenze n. 591/2019 e
435/1998;
c) accogliere l'interposto appello e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva del e dell'arch. ; Parte_6 Parte_1
in via assolutamente gradata,
d) accogliere l'interposto appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità concorrente del e dell'arch. Parte_6 Pt_1
e procedere di diritto secondo il reciproco giudizio di ascrizione;
[...]
e) nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della
[...]
accogliere l'interposto appello e, per l'effetto, ritenere e Parte_7
5 dichiarare in ogni caso tenuta a manlevare la , la Parte_7
in persona del suo l.r.p.t., in virtù del contratto di assicurazione Controparte_2
n. 0551405822 per responsabilità civile terzi e responsabilità civile operai denominata
“responsabilità civile imprese edili”;
f) nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della
[...]
accogliere l'interposto appello e, per l'effetto, ritenere e Parte_7
dichiarare la giusta contratto di assicurazioni n. 0551405822 Controparte_2
per responsabilità civile terzi e responsabilità civile operai denominata “responsabilità civile imprese edili” in persona del legale rappresentante p.t. tenuta al risarcimento dei danni lamentati dagli attori, oltre al rimborso delle spese per la difesa in giudizio;
g) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art.93 cpc in favore dei procuratori antistatari.
Per l'appellata Codesta Ecc.ma Corte voglia Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: - disporre, in via preliminare, ai sensi dell'art. 283
c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
- Indi, in accoglimento del primo motivo di appello proposto, ed in riforma dell'impugnata pronuncia, rigettare le domande spiegate nei confronti dell'Arch.
dicendolo esente da responsabilità; Parte_1
- In accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'Arch. e illegittimamente disattese dal Pt_1
primo giudice, in riforma dell'impugnata pronuncia, liquidare il danno da perdita del rapporto parentale entro il limite minimo della forbice individuata dalle tabelle milanesi per l'anno 2018;
- In subordine, ove si ritenga corretta l'applicazione della tabella elaborata dal
Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, diminuire della metà il punteggio relativo alla relazione di parentela con il de cuius, tenuto conto dell'assenza di allegazione e prova di circostanze utili a inferire consistenza e intensità del rapporto parentale, nonché procedere all'ulteriore riduzione di 1/3 del punteggio rispetto ai fratelli, stante la non convivenza di questi con la vittima.
6 Con vittoria di spese e di compensi del primo e del secondo grado del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato , Controparte_1 Parte_4
, , e hanno chiesto che
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3
fosse accertata la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. , di Parte_7 Parte_1
e del nella causazione dell'infortunio subito da Parte_6 Persona_1
in data 5.04.2018, dipendente della società con condanna degli
[...] Parte_7
stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio subiti e subendi, da quantificarsi in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi.
Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo in via Parte_7
preliminare l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della Controparte_2
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda sul rilievo che nessuna responsabilità può esserle ascritta in relazione al sinistro per cui è causa poiché il muro crollato non rientrava tra i lavori del progetto, né tantomeno era stato consegnato all'impresa quale opera sulla quale intervenire, trattandosi di muro di contenimento della strada comunale , esistente da oltre 70 anni. Ha contestato la domanda anche sotto il profilo dell'eccessività del danno non patrimoniale richiesto e della non spettanza del danno patrimoniale;
in via riconvenzionale ha chiesto che si accerti che il sinistro si è verificato per la responsabilità esclusiva del e dell'architetto Parte_6 Pt_1
. Nella denegata ipotesi di accertamento di profili di responsabilità a suo carico
[...]
ha chiesto di essere manlevata dalla Controparte_2
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda avanzata nei suoi confronti per non essere in alcun modo responsabile in ordine al sinistro occorso al lavoratore deceduto, peraltro assunto dalla
[...]
con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di Parte_7
7 “autista” conseguentemente, il medesimo non avrebbe dovuto svolgere nel cantiere alcun tipo di attività lavorativa. Al fine di escludere la sua responsabilità ha ulteriormente dedotto che gli accertamenti compiuti nell'immediatezza dei fatti hanno consentito di appurare che al momento del crollo del muro si stava effettuando uno scavo al collo del muro, scavo è stata l'unica causa del crollo e che non era in alcun modo previsto in progetto ed è stato eseguito dalla ditta appaltatrice di sua esclusiva iniziativa, senza previamente avvisarlo. Da ultimo ha contestato anche il quantum della pretesa risarcitoria.
Si è costituito il convenuto escludendo che possa essergli Parte_6
addebitata qualunque responsabilità nella morte di , atteso che tra Persona_1
le attività di cantiere finalizzate al completamento dei lavori così come aggiudicati in favore della rientrava anche la messa in Parte_7
sicurezza del muro di contenimento, poi parzialmente crollato, in quanto operazione certamente prevista tra quelle da effettuarsi in esecuzione del più complesso progetto.
In merito alla violazione della normativa antinfortunistica ha evidenziato che pur essendo astrattamente vero che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento, da parte del designato, dei principali obblighi loro imposti, l'avere nel caso concreto conferito alla stessa impresa esecutrice dei lavori un'espressa delega in relazione a tutti gli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro, fa sì che per esso operi l'esonero da qualsiasi responsabilità per tutto quanto riferibile all'appalto stesso.
Ha contestato la richiesta del danno non patrimoniale che ha natura omnicomprensiva e quindi costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale ed ha evidenziato la necessitò che il danno rivendicato a titolo di interessi compensativi debba necessariamente essere allegato e provato dall'attore. Qualora dovesse emergere una sua responsabilità concorsuale nella causazione del danno, ha chiesto che il danno sia contenuto nella misura effettivamente accertata e provata.
8 Si è costituita in giudizio la terza chiamata eccependo in via Controparte_2
preliminare che la polizza stipulata dalla Parte_7
prevede, per quanto attiene alla garanzia “responsabilità civile operai”, un massimale globale di euro 3.000.000,00 per sinistro, limite invalicabile della tenutezza della odierna chiamata in causa. Ha chiesto che si tenga conto nella liquidazione del danno che ci sono altri danneggiato, avendo il sinistro per cui è causa, cagionato la morte di altri due operai oltre al e che pertanto il massimale di polizza, nella non creduta Pt_3
ipotesi di accoglimento delle avverse domande nei confronti dell , dovrà Parte_9
essere suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto.
Ha ulteriormente dedotto che la ha inteso chiamare in causa in manleva Parte_7
l'assicuratore senza preventivamente consentirgli la costituzione, in suo nome, mediante legale da questo designato e quindi non può pretendere il rimborso delle spese
Nel merito ha ribadito sostanzialmente quanto affermato dalla propria assicurata, ovvero che la causa del crollo del muro non è ascrivibile alla società datrice di lavoro.
In particolare ha rilevato che il crollo del muro è da imputare, oltre che alle pessime caratteristiche costruttivee alla infima qualità dei materiali usati (delle quali doveva essere a conoscenza il che ne è proprietario), alla spinta del Parte_6
materiale di riempimento posto tra la strada e il muro, aumentata dalle ingenti precipitazioni piovose verificatesi nei giorni precedenti. Ha contestato anche le pretese risarcitorie degli attori ed in particolare la pretesa della sig.ra Controparte_1
di ottenere un importo maggiore rispetto alla rendita mensile corrisposta
[...]
dall'INAIL. Per il caso di accertamento di responsabilità concorsuale della Parte_7
nella causazione del sinistro, ha chiesto che si accerti l'importo effettivamente dovuto agli attori, tenuto conto degli altri possibili soggetti destinatari del risarcimento nei limiti del massimale della polizza, con rigetto in ogni caso della domanda di rifusione delle spese del giudizio formulata dall'assicurata.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 288/2022 pubblicata il 30.03.2022 il giudice di primo grado ha accolto la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale,
9 condannando i convenuti alla sua rifusione in favore degli attori ai sensi dell'art. 2055
c.c.
In sintesi il giudice di prime cure dopo aver qualificato la domanda dei congiunti come domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e conseguente responsabilità di tipo extracontrattuale, ha ritenuto che l'elemento costitutivo dell'illecito sia stato provato dall'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale, che possono entrare nel processo civile e valere come prova atipica.
In particolare dalle dichiarazioni rese dagli agenti di p.g. che si sono recati sul posto nell'immediatezza del fatto e da un collega di lavoro è emerso in maniera incontrovertibile che il congiunto degli attori è morto per il crollo del muro di contenimento mentre si trovava sul cantiere di lavoro, intento alla pulizia delle palificazioni “affogate” nel terreno.
Quanto ai diversi profili di responsabilità il giudice di prime cure ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. a carico della Contronscavi società datrice di lavoro di ., poiché l'attività edilizia posta in Parte_10
essere nel caso di specie rientra senz'altro nel novero delle attività pericolose e la società non ha assolutamente provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il giudice di prime cure ha anche sottolineato come non assuma alcun rilievo la circostanza che il muro crollato non rientrasse specificatamente tra i lavori appaltati, ove si consideri che per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il costruttore al fine di non incorrere in responsabilità, deve considerare “secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione” .
Quanto ai profili di responsabilità del il giudice di prime cure l'ha Parte_6
ritenuta sussistente ai sensi degli art. 2051 c.c. , essendo indubbio che il muro crollato fosse nella disponibilità materiale e giuridica dell'ente convenuto, non rientrando il muro in questione, di contenimento del tratto stradale, nell'ambito oggettivo del
10 contratto di appalto. Il giudice di prime cure ha anche richiamato quella giurisprudenza di legittimità che esclude che le piogge di forte intensità possano rientrare nel fortuito in un'epoca come la nostra in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto una responsabilità del Parte_6
anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., potendo configurarsi, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, una corresponsabilità del committente, da affiancarsi a quella dell'appaltatore, in caso di specifiche violazioni di regole di cautela.
Né può assumere alcun rilievo la clausola di esonero di responsabilità del committente contenuta nel contratto d'appalto perché gli obblighi di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a carico del committente e dell'appaltatore sono previsti da norme di diritto pubblico che non possono essere derogate.
Da ultimo il giudice di prime cure ha riconosciuto sussistente una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche dell'architetto sia in qualità di Parte_1
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione sia in qualità Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
In merito al riconoscimento di tale responsabilità il giudice di prime cure ha ritenuto priva di pregio la doglianza del convenuto secondo la quale il singolo lavoro da cui sarebbe originato il crollo del muro non costituiva oggetto del progetto esecutivo e, pertanto, non era stato previsto nei piani suddetti.
Ed invero alla luce delle risultanze peritali eseguite nel processo penale è emerso che
“non è stata eseguita la valutazione del rischio sulla possibile interferenza tra le lavorazioni previste (esecuzione di pali trivellati) e le preesistenze in situ (muri di contenimento, basamenti e altri fattori esterni),……”.
Dopo aver riconosciuto una responsabilità solidale dei convenuti ai sensi dell'art. 2055
c.c. il giudice di prime cure ha accolto la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della propria Parte_7
compagnia assicuratrice.
In merito alla specifica richiesta formulata dalla di tener conto di Controparte_2
numerosi altri soggetti individuati come possibili destinatari di risarcimento per i fatti
11 di causa il giudice di prime cure ha chiarito che la previsione di un massimale, previsto in maniera generica in ipotesi di sinistri come quello oggetto di causa, in difetto di una ulteriore ripartizione interna dello stesso importo parametrata al numero di danneggiati, comporta unicamente l'individuazione del massimale come limite complessivo del rischio assicurato.
Sotto il profilo del risarcimento richiesto il giudice di prime cure ha riconosciuto il danno morale da perdita del rapporto parentale, applicando il sistema a punti della tabella del tribunale di Roma;
non ha riconosciuto il danno esistenziale, in quanto in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto.
In merito al danno patrimoniale il giudice di primo grado ha escluso il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, ritenendo esaustivo l'importo già liquidato dall'Inail. La sentenza di primo grado ha anche escluso il risarcimento del danno per le spese funerarie non essendo stati nemmeno allegati gli esborsi sostenuti dalla moglie del de cuius, nonché il rimborso delle spese sostenute per la fase stragiudiziale, anch'esse prive di adeguata allegazione prima ancora che di prova.
2.Il giudizio di secondo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'architetto Parte_1
nell'ambito del presente procedimento portante n. 720/2022, adducendo quale motivo di doglianza l'assenza di una propria responsabilità e la circostanza che il giudice di primo grado abbia fondato tale responsabilità basandosi esclusivamente sugli accertamenti effettuati nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale, rigettando tutte le richieste di prove costituende.
Ha dedotto che se la ricostruzione dei fatti può ritenersi incontestata, altrettanto non può ritenersi l'attribuzione della responsabilità ai convenuti, dovendosi provare non solo le singole condotte ma anche il nesso causale tra la condotta e l'evento.
In particolare ha errato il giudice di prime cure nell'affermare una sua responsabilità per non aver previsto nel piano di sicurezza e nell'organizzazione dello spazio di
12 cantiere il rischio di crollo del muro, non avendo tenuto conto che nessuna lavorazione fosse prevista su detto muro e benché il crollo si sia verificato a causa dell'esecuzione di lavori non previsti nel progetto.
Ha ribadito, anche nella presente fase, che il lavoratore era stato assunto alle dipendenze della come autista e quindi non avrebbe dovuto svolgere sul Parte_7
cantiere alcun tipo di attività lavorativa, nonché la circostanza che l'impresa si è messa a scavare a ridosso del muro senza coinvolgerlo o informarlo in alcun modo.
Trattasi di circostanza riconosciuta dagli stessi periti all'udienza penale del 9 febbraio
2019 in cui hanno affermato che l'impresa avrebbe dovuto comunicare al coordinatore la necessità sopravvenuta di dover demolire il basamento.
Ha aggiunto che in cantiere non è richiesta la presenza giornaliera e continua del direttore dei lavori che ha un obbligo di vigilanza in relazione alla generale organizzazione delle lavorazioni, ma non anche un obbligo di controllo specifico delle singole attività lavorative.
Pertanto l'impresa è da ritenersi responsabile del sinistro in quanto ha agito in assenza di apposito progetto inserito nel POS di demolizioni. Ha quindi insistito sull'ammissione delle prove testimoniali già richieste in primo grado.
Quale ulteriore motivo di doglianza ha contestato l'applicazione delle tabelle di Roma da parte del giudice di prime cure nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in luogo delle tabelle milanesi.
In ogni caso anche ove dovesse ritenersi corretta l'applicazione della tabella di Roma ha contestato la circostanza che il primo giudice non ha diminuito della metà il punteggio relativo alla relazione di parentela con il de cuius, in assenza di allegazione e prova di circostanze utili a inferire consistenza ed intensità del rapporto parentale.
Ha poi chiesto in uno con la riforma della sentenza di primo grado, anche la riforma della sentenza in punto di spese di lite in aderenza con il principio della soccombenza.
2.1. Avverso la medesima sentenza ha proposto appello il Parte_6
nell'ambito del procedimento n. 728/2022 , contestando innanzitutto l'utilizzo delle prove atipiche nel giudizio di primo grado.
13 In particolare ha richiamato quelle pronunce della giurisprudenza di legittimità che ammettono l'utilizzo delle prove atipiche se ed in quanto non sono smentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo.
Ha rilevato che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudice di prime cure si sia limitato a riferire di aver fondato il proprio convincimento su produzioni documentali provenienti da altri processi, non motivando tale decisione, né tantomeno indicando le ragioni che lo hanno indotto a rigettare le richieste istruttorie formulate dalle parti.
In merito allo specifico riconoscimento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto il fortuito. Ed invero avrebbe dovuto decidere diversamente essendo incontrovertibilmente emerso nel caso di specie che il crollo del muro è stato provocato dell'esecuzione di lavori non previsti né autorizzati dal comune e che tali lavori abbiano avuto un'efficacia causale tale da provocare, in modo del tutto autonomo, il crollo che ha causato la morte del lavoratore.
Ha ulteriormente dedotto che i periti non hanno rilevato alcuna potenzialità dannosa del muro, ma anzi hanno affermato con certezza che se i lavori di “scalzamento al piede” del muro non fossero stati effettuati, l'evento non si sarebbe verificato.
Ha evidenziato che all'interno del progetto esecutivo relativo ai lavori del secondo lotto del lungomare la demolizione della soletta posta alla base del muro non risulta tra le lavorazioni previste.
Quanto al rilievo del giudice di primo grado, che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che negli appalti impone di riferire il dovere di sicurezza oltre che al datore di lavoro anche al committente, nel caso di specie il lavoratore dell'appaltatore stava svolgendo un'attività aggiuntiva che esulava dal contratto di appalto ed in giudizio non è stato provato che questa lavorazione fosse stata richiesta dal committente né direttamente né indirettamente tramite preposti.
Inoltre il giudice di prime cure non ha tenuto conto della circostanza che l'ente con determinazione dirigenziale n. 944 del 10.05.2017 ha affidato incarico professionale
14 per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza all'architetto Pt_1
conseguentemente alcuna responsabilità può imputarsi al committente per l'evento occorso.
Sempre per ciò che attiene al profilo della responsabilità ha affermato che la lavorazione autonomamente posta in essere da Parte_7
avente autonoma efficacia causale rispetto al crollo che ha cagionato l'evento
[...]
morte, deve essere qualificata sia quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., sia quale evento idoneo ad introdurre un rischio non prevedibile nella sequenza causale, con conseguente esclusione di responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ha contestato anche la mancata graduazione della colpa tra i diversi convenuti, motivata dal giudice di prime cure sul rilievo della mancata richiesta di regresso interno, per non aver tenuto conto che nelle conclusioni dell'ente era stata fatta domanda di addebito in misura percentuale e secondo la propria concorrente responsabilità.
In merito alla quantificazione del danno ha contestato la mancata riduzione dell'importo richiesto dai fratelli della vittima che non avevano con la stessa alcuna convivenza ed infine ha rilevato l'erronea inclusione nelle spese di lite della fase istruttoria che non è stata espletata, nonché la mancata diversificazione delle liquidazioni per i difensori della moglie e per quello dei fratelli del de cuius.
2.2. Avverso la predetta sentenza nell'ambito del procedimento n. 738/2022 ha proposto appello la chiedendo la modifica Parte_7
della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha scritto che non è stata formulata domanda di regresso interno.
Sul punto ha chiarito di aver chiesto a pag. 27 della propria comparsa costitutiva relativa al giudizio di primo grado testualmente “ in via assolutamente gradata e) accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità concorrente del e dell'arch. e procedere di diritto secondo il Parte_6 Parte_1
reciproco giudizio di ascrizione.
15 Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 115 c,p,c, e 2697 c.c. per aver utilizzato a fini decisori la relazione peritale a conclusione dell'incidente probatorio, dichiarata inopponibile alla società appaltatrice, nonché i verbali Spisal, stante la loro natura di atti endoprocedimentali.
Ha rilevato che benché tali circostanze siano state messe in evidenza in primo grado sia con la memoria 183 VI comma secondo termine che con le note conclusionali del
25.03.2022, il giudice di prime cure non ha dato alcuna motivazione fattuale dell'inattendibilità delle prove atipiche poste a fondamento della decisione.
Ha ancora dedotto la violazione dell'art. 2098 c.c., dell'art. 2051, dell'art. 2969 e del d.lgs. 81/2008 nella parte in cui il giudice ha affermato che l'appaltatrice non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ed invero il giudice non ha tenuto conto che il muro crollato non rientrava tra i lavori del progetto, né tanto meno era stato consegnato all'impresa quale opera sulla quale intervenire o poiché connessa ai lavori intrapresi.
Ha lamentato l'omessa valutazione dell'esclusiva responsabilità del comune e del direttore dei lavori, non essendo l'appaltatrice a conoscenza della circostanza che il muro era stato realizzato senza fondazioni e senza essere stato armato.
In particolare ha contestato quella parte della motivazione in cui il giudice di prime cure ha evidenziato come la condotta dell'impresa costruttrice abbia rivestito un ruolo determinante nella causazione dell'evento, non avendo considerato che uno scavo di
50 cm effettuato mediante il bob-cat e la pulizia con cazzuole e badili tra i pali di fondazione non corrisponde a delicati lavori di scavo, senza peraltro ammettere le richieste istruttorie formulate in parte qua e reiterate nella presente fase.
Ha aggiunto che non è compito del datore di lavoro dell'impresa costruttrice valutare i rischi connessi al progetto dell'opera, competendo tale valutazione al coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.
Quale altro motivo di appello ha dedotto la violazione dell'art. 1917 c.c. da parte del giudice di primo grado che ha disatteso la richiesta di manleva formulata ai sensi
16 dell'art. 1917 comma 3 c.c. e non ha posto a carico dell'assicurazione le spese relative alla gestione della lite. In particolare ha richiamato quella giurisprudenza di legittimità che afferma che la difesa viene svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, inteso come interesse all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza del suo obbligo all'indennizzo e quindi l'assicuratore non può essere esonerato dal sopportarla sia pure nei limiti fissati dall'art. 1917 comma tre c.c.
Ha da ultimo contestato la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure con riguardo ai fratelli della vittima, per non aver tenuto conto nell'applicazione delle tabelle di Roma della riduzione per assenza di convivenza con il de cuius.
Quanto infine alle spese di lite ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui dette spese sono state oggetto di una liquidazione unitaria, posto che gli attori non erano costituiti con un unico difensore, risultando impossibile suddividere tra i procuratori delle parti l'importo liquidato a titolo di spese.
Si è costituita nel procedimento portante l' chiedendo in Controparte_2
via preliminare la riunione al presente procedimento degli altri due gravami successivamente proposti avverso la medesima sentenza n. 288/2022 del Tribunale di
Crotone dal (R.G.A.C. n. 728/2022) e dalla Parte_6 [...]
(R.G.A.C. n. 738/2022). Parte_7
Nel merito ha contestato l'affermazione dell'appellante secondo la quale è stato Pt_1
accertato che il crollo del muro sia stato cagionato dall'effettuazione di lavori (non previsti in progetto) di “scalzamento della base” e di rimozione del basamento in calcestruzzo, con la conseguente volontà di “scaricare” la responsabilità dell'evento su Parte_7
Ha dedotto che tale scavo non è mai stato effettuato e di esso non sussiste la benché minima prova, tanto che il consulente del GIP ha ammesso (cfr. pag. 22 del verbale di escussione del testimone prodotto dagli attori) che l'esecuzione dello scavo suddetto ad opera della costituiva una sua mera supposizione non Parte_7
suffragata da elementi obbiettivi.
17 Di contro, alla luce delle risultanze peritali in atto è emerso che “non è stata eseguita la valutazione del rischio sulla possibile interferenza tra le lavorazioni previste
(esecuzioni di pali trivellati) e le preesistenze in situ (muri di contenimento, basamenti e altri fattori esterni), tutte valutazioni che avrebbe dovuto operare l'architetto . Pt_1
Ha invece condiviso il motivo d'appello afferente all'erronea quantificazione del danno da parte del giudice di prime cure che non ha tenuto conto delle singole posizioni dei vari danneggiati e della totale assenza di qualsivoglia allegazione e dimostrazione concernente l'intensità del rapporto affettivo con la vittima primaria e della non convivenza.
Pertanto ha chiesto il rigetto del primo motivo d'appello proposto dall'architetto e l'accoglimento del secondo motivo dallo stesso proposto. Pt_1
La si è costituita anche nel procedimento d'appello n. 728/2022 Controparte_2
deducendo che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante Parte_6
la causa del crollo del muro di contenimento, non è assolutamente da
[...]
individuare nei lavori di scavo del terreno asseritamente effettuati dalla società assicurata ai piedi del muro, posto che tale scavo non è mai stato effettuato e di esso non sussiste la benché minima prova.
Ha chiarito sul punto che i lavori che gli addetti della Parte_7
stavano eseguendo nel momento in cui è avvenuto il crollo del muro erano
[...]
esattamente quelli previsti in progetto, ovvero la realizzazione, a distanza di circa 2,5 metri dal muro, della palificata e della trave di collegamento dei pali interrati e le operazioni connesse a tali lavori.
Ha contestato quindi l'infondatezza della censura mossa alla sentenza del Tribunale di Crotone nella parte in cui si sostiene che avrebbe dovuto addebitare la responsabilità della morte di alla Persona_1 Parte_7
mandando esente da ogni responsabilità il Parte_6
Ha invece condiviso il motivo di gravame sulla mancata graduazione della gravità della colpa dei singoli convenuti, rispetto alla quale si profila un' omessa pronuncia
18 da parte del Giudice del primo grado del giudizio sulla richiesta formulata, sia pure in maniera diversa, da tutti i convenuti.
Ha parimenti concordato sul motivo di gravame relativo alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, operata dal Giudice di prime cure senza tener conto della specificità delle singole posizioni dei vari danneggiati, nonché la doglianza fatta dal in merito alla quantificazione delle spese di lite. Parte_6
Ed invero nel corso del giudizio di primo grado l'avv.to Daniela Zara, ha rappresentato solo la sig.ra mentre i germani Controparte_1 Parte_5
, e sono stati
[...] Parte_4 Parte_4 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Natali in sostituzione dell'avv. Daniela Zara.
Ha dedotto sempre in parte qua che avendo disposto la distrazione in favore del
“procuratore antistatario”, il Giudice di prime cure ha sostanzialmente reso impossibile individuare quale sia il soggetto in favore del quale effettuare il pagamento, in presenza di due difensori che rappresentano soggetti diversi.
Sempre l si è costituita nel procedimento n. 738/2022 concordando Controparte_2
con il motivo di gravame proposto dalla in ordine alla graduazione Parte_7
della gravità della colpa dei singoli convenuti, non operata dal giudice di prime cure nonostante la richiesta formulata da tutti i convenuti.
Ha poi confermato la piena adesione già espressa in primo grado alle difese spiegate dalla società assicurata in merito alla non addebitabilità alla responsabilità di quest'ultima del tragico evento verificatosi il 5/4/2018 .
Ha invece chiesto il rigetto del motivo di gravame proposto dalla Parte_7
concernente il capo della sentenza relativo alla pretesa liquidazione delle spese di resistenza.
Sul punto ha chiarito che non può pretendere Parte_7
di ottenere la rifusione delle spese di resistenza, avendo violato il patto di gestione della lite previsto dall' art. 11, commi 1 e 4, delle condizioni generali di assicurazione.
Ha condiviso il motivo di doglianza relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale che è stata operata senza tener conto delle posizioni dei singoli
19 danneggiati, così pure il motivo afferente alla liquidazione delle spese di lite degli attori, operata senza tener conto della presenza di due difensori, il secondo del quale intervenuto per tutti gli attori tranne la moglie del de cuius nel corso del giudizio.
Con ordinanza del 4.10.2022 è stata disposta la riunione al procedimento portante dei procedimenti n. 728/2022 e n. 738/2022; con successiva ordinanza del 12.01.2023 è stata concessa l'inibitoria parziale della sentenza impugnata e sono state in parte dichiarate inammissibili ed in parte rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
3.1. Il collegio deve innanzitutto precisare che nella disamina dei motivi di appello analizzerà congiuntamente i motivi di appello comuni ai tre appellanti.
Innanzitutto sia l'architetto che il quale comune motivo Pt_1 Parte_6
d'appello hanno lamentato che il giudice di prime cure abbia fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla base di prove atipiche relative a tutti gli atti del procedimento penale scaturente dalla vicenda per cui è causa, senza svolgere alcuna attività istruttoria, mentre detti atti potevano valere al più solo come argomenti di prova.
Trattasi di motivo di appello assolutamente infondato, ben potendo il giudice civile fondare il proprio convincimento su prove atipiche relative ad altri procedimenti, purché fornisca adeguata motivazione (ex plurimis Cass.
Civ. Sentenza n. 9957 del 16/04/2025 in cui i giudici di legittimità hanno chiaramente affermato che le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i
20 fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).
Nella parte motiva della predetta sentenza i giudici di legittimità hanno precisato che con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l'irritualità o la tardività della produzione (cfr. Cass.
31/01/2024, n. 2897, cit., in motiv.; Cass. 31/05/2024, n.15290, in motiv.; Cass.
7/06/2024, n. 16002, in motiv).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice di prime cure laddove ha posto a fondamento della propria decisione le prove atipiche sulle quali le parti hanno avuto modo di esercitare in primo grado il loro diritto al contraddittorio.
Si consideri che la precisione e l'accuratezza del lavoro posto in essere dal collegio di periti nominati in sede penale e la mancanza di contraddizioni rispetto alle conclusioni alle quali sono pervenuti, ha escluso senza ombra di dubbio la necessità di disporre una nuova consulenza in sede civile, che avrebbe solo finito con l'allungare inutilmente i tempi del processo.
3.2. Per ciò che concerne il riconoscimento della responsabilità dell'architetto Pt_1
innanzitutto appare infondato il motivo d'appello volto ad escludere la sua responsabilità perché il lavoratore deceduto era stato assunto per svolgere mansioni di autista ed invece svolgeva mansioni di muratore.
La circostanza che il lavoratore si trovasse a svolgere di fatto una mansione diversa da quella per la quale è stato assunto, non rileva al fine di escludere il nesso causale tra la condotta omissiva e negligente del e l'evento, posto che la morte del è Pt_1 Pt_3
intervenuta per il crollo dul muro per cui è causa e non per il fatto che la società
21 avesse adibito il lavoratore a mansioni diverse da quelle contrattualmente Parte_7
previste.
3.3.Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla mancata considerazione da parte del giudice di prime cure della circostanza che il crollo del muro che ha cagionato la morte di tre operai, è stato provocato da un'autonoma condotta della società appaltatrice che si sarebbe messa a scavare a ridosso del muro senza coinvolgerlo o informarlo in alcun modo.
Ed invero la sentenza di primo grado risulta corretta anche in parte qua, poiché nei doveri di vigilanza del direttore dei lavori rientra anche il dovere di verificare che l'impresa agisca in conformità al progetto ed alle direttive impartite, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte chiarito che l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.” (Cass. 10728/08, in tal senso da ultimo Cass.
20557/14).”
In senso conforme si richiama la più recente ordinanza n. 27045 del 18/10/2024 in cui i giudici di legittimità hanno ribadito che nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente.
L'omessa vigilanza può riguardare al più profili marginali dell'esecuzione dell'opera e tale non può essere considerata un'attività di sbancamento a ridosso di un muro, nella
22 realizzazione di un'opera pubblica, quale la strada per cui è causa (Cass. Civ. ordinanza n. 39448 del 13/12/2021).
Si aggiunga che ove l'impresa non dovesse agire in conformità alle direttive impartite non va esente da responsabilità il direttore dei lavori che non proceda ad una formale rinuncia dell'incarico precedentemente conferito e non risulta che il avesse Pt_1
rinunciato all'incarico di direttore di lavori in relazione all'appalto per cui è causa.
In ogni caso rientra nei doveri del direttore dei lavori, che nel caso di specie era anche coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, valutare l'impatto che i lavori possono esercitare in tutta l'area interessata dall'esecuzione dell'opera appaltata.
Senonché una tale valutazione risulta totalmente mancante nel piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'architetto e ciò prescinde senz'altro dalla Pt_1
circostanza che lo stesso non sia stato avvisato dell'esecuzione dei lavori di sbancamento da parte della società appaltatrice, non risultando che il direttore dei lavori abbia valutato nemmeno l'incidenza delle lavorazioni previste, ovvero l'esecuzione dei pali trivellati sul muro di contenimento presente in sito.
3.4.Per ciò che concerne i motivi di appello del l'ente ha lamentato Parte_6
che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che, avendo nominato un direttore dei lavori con il preciso incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, il committente doveva andare esente da ogni responsabilità.
Senonchè ad avviso del collegio il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato i profili di responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c.
All'uopo è sufficiente il richiamo, operato anche dalla sentenza di primo grado, al rispetto di regole di cautela la cui violazione integra una corresponsabilità di appaltatore e committente, con impossibilità di deroga poiché gli obblighi di cooperazione nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione sono previste da norme di diritto pubblico che non possono essere derogate nemmeno dal committente, di cui il direttore dei lavori costituisce diretta promanazione.
23 In ogni caso la responsabilità del Direttore dei Lavori si affianca a quella del committente, come previsto dall'art. 29 del D.P.R. 380/2001, in quanto anche il committente è soggetto tenuto a verificare la rispondenza dell'opera costruita rispetto a quella progettata.
Sempre in punto di responsabilità appaiono infondati anche i motivi di appello della sulla mancata valutazione da parte del giudice di prime cure Parte_7
dell'esclusione del muro dal novero dei lavori appaltati e della circostanza che l'incidenza delle lavorazioni eseguite sul sito oggetto dell'appalto spettasse esclusivamente all'architetto . Pt_1
Nello specifico la società appaltatrice ha lamentato il fatto che i lavori di sbancamento siano stati solo presunti dal consulente nominato in sede penale.
A prescindere dalla presunzione del predetto consulente lo stesso ha accertato e non presunto in sede di consulenza e peraltro la circostanza è confermata dalla stessa che, in prossimità del muro crollato, ad una distanza di appena 2,5 metri, Parte_7
sono stati eseguiti dei pali trivellati che, lungi dal rappresentare interventi di modesta entità, ed in assenza dell'adozione di cautele sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, hanno determinato un movimento tale del sito da provocare il crollo del muro.
Del tutto irrilevante è la circostanza che subito dopo la realizzazione dei pali il muro fosse integro per come vorrebbe provarsi con la documentazione fotografica in atti, posto che il suo crollo si è verificato poco dopo, a dimostrazione dell'incidenza delle lavorazioni eseguite senza l'adozione delle dovute misure di sicurezza.
Peraltro a pag. 15 della CTU summenzionata il CTU ha dato atto di come sia il direttore dei lavori che l'appaltatore avessero un quadro chiaro dello stato dei luoghi, poiché la relazione illustrativa e tecnica dell'architetto aveva già evidenziato la Pt_1
necessità di interventi consistenti sul muro di contenimento della strada, anche in rapporto ai processi di erosione in atto e ben prima delle lavorazioni concretamente eseguite.
24 3.5.Deve essere rigettato il motivo di appello congiuntamente proposto dal Parte_6
e dalla sulla mancata graduazione di responsabilità dei convenuti
[...] Parte_7
da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui la sentenza ha affermato che mancava un' esplicita domanda degli stessi volta ad accertare la percentuale della colpa gravante sui singoli convenuti.
Di contro gli stessi hanno invece evidenziato come una tale richiesta sia stata espressamente formulata in primo grado.
Senonché il collegio deve rilevare che dalla disamina degli atti di primo grado la richiesta di graduazione della responsabilità si è risolta per il comune di nelle Pt_6
conclusioni contenute nella comparsa costitutiva di primo grado che vengono testualmente riportate : “ Solamente in via del tutto subordinata e soltanto nella remota ipotesi che, nel corso del giudizio, emerga una responsabilità meramente residuale e concorsuale nella causazione del danno per cui è causa dell'Amministrazione
Comunale di Crotone in qualità, salva ed impregiudicata ogni eventuale futura azione di rivalsa da parte dell'ente convenuto nei confronti di terzi responsabili che, a qualunque titolo, possano individuarsi all'esito del presente giudizio, contenere comunque l'importo dei danni lamentati dalle parti attrici e di tutte quelle ulteriori somme accessorie che possano essere riconosciute come dovute in loro favore nella misura che sarà rigorosamente provata e documentata all'esito dell'eventuale ammissione di consulenza tecnica d'ufficio addebitandone il relativo ristoro in capo allo stesso in misura percentuale e secondo la propria concorrente Parte_6
responsabilità”.
Si riportano anche le conclusioni della comparsa costitutiva della società appaltatrice, afferenti al giudizio di primo grado in cui si legge “in via assolutamente gradata accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità concorrente del
e dell'arch. e procedere di diritto secondo il Parte_6 Parte_1
reciproco giudizio di ascrizione”.
In entrambi i casi il collegio ritiene che il merio richiamo alla graduazione delle colpe contenuto nelle conclusioni delle rispettive comparse costitutive non sia idoneo a
25 rappresentare un'esplicita domanda, in assenza di adeguata allegazione nella comparsa costitutiva, in modo da consentire agli attori di potersi difendere sul punto (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 25/02/2004, sentenza n. 3803/2004).
Né una tale allegazione e precisazione risulta effettuata con la memoria 183 VI comma primo termine c.p.c. , limitandosi le memorie dei convenuti a riportare le conclusioni contenute nelle rispettive comparse costitutive.
Peraltro solo il ha fatto richiamo ad un'ipotetica azione di rivalsa Parte_6
che nelle conclusioni appare richiesta come mera formula di stile.
Quanto alla società assicuratrice la stessa in primo grado aveva chiesto “in via del tutto subordinata, salvo gravame, in caso di riconoscimento di un tutt'al più minimo concorso di colpa della nella causazione del Parte_7
sinistro per cui è causa, accerti l'importo spettante a ciascun avente diritto al risarcimento, come ut supra individuati, riconoscendo la tenutezza della concludente
a manlevare la società assicurata nei limiti del massimale di polizza e in misura proporzionale alla percentuale di colpa attribuitale”.
Tuttavia in questo caso non si pone nemmeno un problema interpretativo del contenuto della comparsa, posto che alcun appello risulta essere stato proposto dalla
[...]
avverso la sentenza di primo grado. CP_2
3.6.Deve essere rigettato anche il motivo di appello comune a tutti e tre gli appellanti in relazione all'erronea quantificazione del danno da parte del giudice di prime cure.
In particolare il convenuto ha contestato l'applicazione delle tabelle di Roma in Pt_1
luogo di quelle di Milano nella liquidazione del danno;
inoltre tutti e tre gli appellanti hanno lamentato che il giudice di prime cure non ha tenuto conto della totale assenza di qualsivoglia allegazione e dimostrazione concernente l'intensità del rapporto affettivo con la vittima primaria e della non convivenza, in ragione della quale avrebbe potuto procedere ad una riduzione fino al 50% del quantum riconosciuto a titolo di risarcimento.
Innanzitutto appare corretta l'applicazione del sistema a punti della tabella di Roma nella determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, (in tal senso Cass.
26 Civ. ordinanza n. 26300/2021) ove si consideri che le tabelle di Milano si sono adeguate a questo sistema solo a giugno 2022, mentre la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 30.03.2022 e quindi il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dell'unico sistema riconosciuto idoneo ai fini della liquidazione dalla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso le tabelle di Milano non hanno sostituito le tabelle di Roma nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale avendo i giudici di legittimità chiarito che La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 6981 del 16.03.2025).
Quanto al suo riconoscimento la Suprema Corte ha chiarito che in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. (in tal senso
Cass. Civ. sentenza n. 25541 del 30/08/2022).
Ne consegue che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei su esposti principi poiché nel riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale ha fatto ricorso al criterio presuntivo dell'esistenza del legame di parentela tra il de cuius e gli attori che hanno subito, non la perdita economica, ma personale rappresentata dall'assenza del congiunto e, nel quantificarlo, ha diversificato la posizione della moglie del con lui convivente, da quella dei fratelli non conviventi, Pt_3
27 corrispondendo all'una l'importo di € 304.007,00 e agli altri la somma di € 147.100,50 per ciascuno.
Senonché alla luce dei principi summenzionati spettava ai convenuti fornire la prova contraria dell'assenza del legame affettivo, prova che non può essere certo rappresentata dalla circostanza che uno dei fratelli non vivesse in Italia.
Quello che manca nella sentenza di primo grado è il calcolo delle singole voci che hanno portato alla liquidazione contenuta in sentenza.
Ed invero i giudici di legittimità hanno chiarito che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio (Cass. Civ. ordinanza n. 761 del
12.01.2025).
Tanto premesso anche se il giudice di prime cure non ha dato atto delle singole voci applicate l'importo riconosciuto è conforme al calcolo scaturente dall'applicazione delle tabelle di Roma per l'anno 2019 che, lo si ribadisce, erano le uniche che applicavano il sistema a punti al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.
In particolare devono essere considerati i seguenti elementi di valutazione ai fini del calcolo :l'età della vittima al momento del sinistro che aveva compiuto 35 anni e l'età dei congiunti che chiedono il risarcimento, ovvero che al momento Parte_5
della morte del de cuius aveva compiuto 26 anni, , sorella del de Parte_4
cuius, che aveva compiuto 30 anni, , sorella, che aveva compiuto 29 Parte_4
anni e , fratello che aveva compiuto 33 anni, nonché l'assenza di Parte_3
convivenza tra i congiunti e la vittima.
In applicazione dei summenzionati criteri dovevano essere riconosciuti i seguenti punti: ad 7 per il grado di parentela, 4 per la sua età e 4 per l'età del Parte_5
28 fratello morto, per un totale complessivo di 15 punti;
analogo punteggio scaturisce per , e . Parte_4 Parte_4 Parte_3
Ora se si moltiplica il valore del punto base della tabella di Roma per l'anno 2019 (€
9.806,70) per il punteggio totale sopra indicata scaturisce proprio l'importo di €
147.100,50 che è la somma riconosciuta dal giudice di prime cure a ciascun fratello non convivente con la vittima.
Quanto al rilievo che quell'importo non è stato diminuito, il giudice poteva ma non doveva ridurre l'importo in ragione della non convivenza tra la vittima ed i fratelli ed il giudice di prime cure ha ritenuto di non dover operare alcuna riduzione in ragione della sola assenza di convivenza tra i congiunti ed il de cuius, che di per sé non è elemento idoneo ad escludere l'intensità del legame affettivo.
Si aggiunga che pur non avendo il giudice di prime cure esplicitato in sentenza le ragioni del riconoscimento dell'importo risarcitorio nella sua misura massima, il collegio ritiene che l'eccezionalità del caso concreto che si è concretizzato nella morte improvvisa e tragica del mentre svolgeva la propria attività lavorativa, Per_2
sicuramente legittimi il riconoscimento del risarcimento nella sua misura massima alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte n. n. 6981 del 16.03.2025.
3.7. Quale ulteriore motivo di doglianza la società Parte_7
ha lamentato l'esclusione delle spese di lite dall'ambito della manleva (pag. 19
[...]
dell'atto di citazione in appello nel procedimento riunito n. 738/2022), richiamando quella giurisprudenza di legittimità che le riconosce anche in assenza nel contratto della clausola assicurativa relativa alla gestione della lite.
Senonché nell'evidenziare la correttezza della decisione resa in parte qua dal giudice di prime cure la ha affermato che nel caso di specie le condizioni Controparte_2
generali della polizza sottoscritta dalla società assicurata contengono nel contratto una clausola afferente alla gestione della lite.
In particolare l'art. 11.2. ai commi 3 e quattro testualmente stabilisce che Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno
29 cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall per i Parte_11
legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
In realtà nessun motivo di doglianza può riguardare la sentenza di primo grado in parte qua, poiché il giudice di prime cure, per come emerge chiaramente dal dispositivo della sentenza appellata, ha riconosciuto la manleva per il pagamento delle somme di cui ai capi a e c di detto dispositivo ed il capo C si riferisce proprio alle spese di lite.
Né possono essere accolti i rilievi della compagnia assicuratrice sul punto che sono stati introdotti in giudizio come mere difese, non avendo l'assicurazione appellato la sentenza per cui è causa.
3.8. Con riferimento alle spese di lite, mentre l'architetto si è limitato a Pt_1
chiederne la riforma in aderenza al principio della soccombenza per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, il ha proposto uno specifico motivo Parte_6
d'impugnazione.
In particolare l'ente appellante ha contestato lo scaglione applicato dal giudice di primo grado che non ha considerato la controversia dal valore indeterminabile, nonché la liquidazione della fase istruttoria non tenuta e della fase decisoria, trattandosi di decisione pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in assenza del deposito di comparse conclusionali e repliche.
Da ultimo ha lamentato che la liquidazione delle le spese sia stata disposta in favore di un unico difensore degli attori, senza tener conto che tutti gli attori, ad eccezione della moglie del deceduto, nel corso del giudizio avessero sostituito l'originario difensore con un altro.
Il motivo di appello sulle spese di lite è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Sono infondate tutte le doglianze relative alla quantificazione delle spese perché il giudice di primo grado nell'applicare lo scaglione compreso tra € 520.000,00 ed €
1.000.000,00 ha tenuto conto del valore effettivo della controversia facendo corretta
30 applicazione del disposto contenuto nell'art. 5 comma 1 del D.M. 55/2014 e successive modificazioni in forza del quale Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che
a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
Quanto al mancato espletamento della fase istruttoria la giurisprudenza di legittimità già da tempo ha chiarito che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n.8561).
In merito al riconoscimento della liquidazione della fase decisoria pur avendo il giudice di primo grado pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., anche in tal caso il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 5289 del
20.02.2023).
Parimenti corretta appare la decisione di disporre l'aumento in relazione al numero di parti in causa, trattandosi di domanda proposta da 5 attori, alla luce dell'espressa previsione contenuta nell'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
Deve invece essere dichiarato inammissibile il motivo d'appello relativo alla non corretta liquidazione delle spese, per non avere tenuto conto il giudice di primo grado
31 della presenza di due difensori, per carenza di interesse a proporre impugnativa sul punto.
Ed invero gli unici legittimati a lamentarsi della mancata liquidazione delle spese di lite in favore del difensore non distrattario in primo grado erano le parti dallo stesso difese, avendo la giurisprudenza di legittimità ribadito nella parte motiva dell'ordinanza n. 26945/2024 che la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata» (Cass.n. 3290/22; Cass. 11919/2015; Cass. 26089/2014; cass. n.
4792/2006) « giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta,
è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista» (Cass. . 13516/2017 conforme a
Cass.6481/2021).
Quindi la sentenza di primo grado deve essere totalmente confermata, con rigetto degli appelli oggetto del presente giudizio riunito.
4.1. Il rigetto dell'appello determina che le spese del presente grado seguano la soccombenza nei rapporti tra gli appellanti e gli appellati vittoriosi e vengano liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra €
560.000,00 ed € 1.000.000,00.
Devono invece essere compensate le spese di lite tra gli appellanti , il Pt_1 [...]
e l poiché l'assicurazione per molti aspetti ha Parte_6 Controparte_2
aderito agli appelli proposti ed è stata convenuta nella presente fase a meri fini di completezza del contraddittorio.
Parimenti devono essere compensate le spese di lite anche nei rapporti tra la e l' posto che pur Parte_7 Controparte_2
32 essendo rigettato il motivo di appello afferente al mancato riconoscimento della manleva con riferimento alle spese di lite, rimane confermata la statuizione del giudizio di primo grado che ha riconosciuto la manleva anche in parte qua.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti nei tre giudizi riuniti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nel giudizio riunito in epigrafe indicato così decide:
1) rigetta l'appello per le ragioni chiarite in parte motiva e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
3) condanna , in persona Parte_1 Parte_7
del legale rappresentante p.t. ed il in persona del sindaco in Parte_6
qualità di legale rappresentante p.t., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del giudizio in favore di che vengono liquidate Controparte_1
in complessivi € 26.155,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
4)condanna , in persona Parte_1 Parte_7
del legale rappresentante p.t. ed il in persona del sindaco in Parte_6
qualità di legale rappresentante p.t., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore di , Parte_4 [...]
, e quale procuratrice speciale di Pt_4 Parte_5 Parte_2
, in solido fra loro, che vengono liquidate in complessivi € Parte_3
49.694,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
33 5) compensa integralmente le spese di lite tra gli appellanti e l'
[...]
per le ragioni chiarite in parte motiva;
Controparte_2
6) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 15 ottobre 2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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