Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05692/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5692 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS- Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento, emesso dal Segretario del Comune di Ischia in data 16.9.2025, prot. 52380/2025;
- di ogni altro atto preordinato, premesso, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento del 5.8.2025 prot. 44715.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia, di -OMISSIS- -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa MA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 14 ottobre 2025 e depositato il 28 ottobre 2025, la ricorrente espone che: - in data 29 maggio 2025, la sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- hanno presentato al comune di Ischia un'istanza di accesso documentale (ai sensi della L. 241/1990) e civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, D.Igs. 33/2013), volto a ottenere tutta la documentazione edilizia riferita a immobili vicini al fondo di loro proprietà sito in località Casalauro e relativa ad immobili di proprietà della odierna ricorrente e della figlia; - con nota prot. 36944 del 24 giugno 2025, l'Ufficio Tecnico del comune ha rigettato l'istanza sostenendo che essa costituiva reiterazione di richieste precedenti, senza nuovi elementi rilevanti; - tale decisione veniva impugnata innanzi al Tar Campania, con ricorso notificato ma poi non iscritto a ruolo; - con nota prot. 38478 del 2 luglio 2025, i sig.ri -OMISSIS- hanno replicato, a fronte del detto rigetto, evidenziando il travisamento dei fatti e ribadendo che la richiesta si riferiva esclusivamente al periodo successivo al 2017, per la verifica di opere edilizie recenti su un fondo limitrofo di proprietà -OMISSIS-/-OMISSIS-; - in data 18 luglio 2025, i sig. ri -OMISSIS- hanno presentato richiesta di riesame e tale richiesta, con provvedimento del 5 agosto 2025, è stata accolta; - avverso tale provvedimento, l’odierna ricorrente avanzava reclamo in data 20 agosto 2025 con richiesta di annullamento; - in data 16 settembre 2025, il Segretario comunale comunicava che non riteneva di modificare il proprio operato.
La ricorrente lamenta, in sostanza, che tale rifiuto di revoca del provvedimento sarebbe illegittimo per violazione della disciplina in materia di accesso civico generalizzato. In particolare, deduce che: - il provvedimento che il Segretario comunale non ha inteso revocare e con il quale è stata accolta la istanza di accesso sarebbe illegittimo perchè violativo dell’art. 5, comma 7, della legge 33/2013, non essendo stato richiesto al Garante per la protezione dei dati personali alcun parere preventivo; - inoltre, il reclamo era stato originariamente proposto ai sensi della legge n. 33/2013 e dunque la valutazione del reclamo e della sussistenza dei presupposti per il rilascio della documentazione andava condotta sulla base delle finalità che presiedono al rilascio dei documenti ai fini di tale legge e non sulla base della legge n. 241/1990; - il Segretario comunale nel valutare il reclamo dei sig.ri -OMISSIS- non avrebbe dovuto riesaminare in autotutela il provvedimento di rigetto del 24 giugno 2025, che intanto era stato impugnato innanzi al Tar, ma avrebbe dovuto soltanto verificare se vi erano i presupposti per consentire l’accesso civico generalizzato che in tal caso non poteva essere consentito, stante la natura egoistica e mascherata della richiesta.
Si è costituito in giudizio il comune di Ischia che ha eccepito la tardività del ricorso, poiché notificato oltre i termini decadenziali decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento di accoglimento dell’accesso in sede di riesame con provvedimento del 5 agosto 2025, già conosciuto anche dalla ricorrente quantomeno alla data del 21 agosto 2025 (come risulta dalla opposizione presentata) e poiché con atto del 16 settembre 2025, il Segretario comunale ha semplicemente confermato il suo precedente provvedimento, precisando che le garanzie partecipative erano state già assicurate al ricorrente sin dalla fase originaria del procedimento.
Il comune ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui contesta, in via generica, la scelta dell’Amministrazione di qualificare la domanda come accesso documentale ai sensi degli artt. 22-25 della legge n. 241 del 1990, essendo tale scelta coerente con l’interesse diretto, concreto e attuale specificamente allegato dall’istante e con la natura individuata dei documenti richiesti.
Il comune ha anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per effetto delle ostensioni medio tempore intervenute e ha poi argomentato per l’infondatezza del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso la nota del 16 settembre 2025 prot. n. 52381/2025, in quanto avente natura meramente confermativa; la tardività del ricorso in quanto proposto in data 14 ottobre 2025 e, dunque, ben oltre il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dalla piena conoscenza dell’accoglimento dell’accesso atti del 5 agosto 2025; l’improcedibilità dello stesso avendo il comune trasmesso la documentazione richiesta. I controinteressati hanno poi argomentato per l’infondatezza del ricorso nel merito.
In vista della camera di consiglio di trattazione, parte ricorrente e il comune intimato hanno depositato memorie insistendo nelle loro pretese.
Il ricorso, come eccepito dalle controparti, è tardivo, secondo quanto segue.
Si rileva innanzitutto che, con l’istanza protocollata dal comune di Ischia in data 29 maggio 2025, i sig.ri -OMISSIS- hanno chiesto l’accesso alla documentazione relativa alla limitrofa proprietà -OMISSIS---OMISSIS- sia ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, sia a titolo di accesso civico generalizzato e accesso ambientale.
Il comune, con provvedimento del 24 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di accesso, avendola ritenuta “di tipo generalizzato” e avendo rilevato che costituiva “di fatto una reiterazione delle precedenti richieste di accesso agli atti”.
I sig. ri -OMISSIS- il 17 luglio 20025 hanno poi presentato istanza di riesame indirizzata al comune di Ischia e al segretario generale del comune, evidenziando nuovamente sia l’interesse all’accesso sia ai sensi della legge n. 241 del 1990 che ai sensi della disciplina dell’accesso civico generalizzato e precisando che la richiesta riguardava la documentazione acquisita in epoca successiva al 2017.
Il segretario comunale, con provvedimento del 5 agosto 2025, ha accolto, in sede di riesame, l’istanza di accesso dei sig. ri -OMISSIS- avendo riconosciuto che l’istanza mirava a verificare l'esistenza di titoli edilizi o pratiche edilizie recenti e aveva contenuto attuale e distinto rispetto a richieste precedenti e che l’interesse ostensivo manifestato era concreto, attuale e supportato da elementi oggettivi.
Tale provvedimento che ha esitato positivamente la richiesta di accesso dei sig.ri -OMISSIS-, come evidenziato dal comune, risulta conosciuto anche dalla odierna ricorrente, sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, già in data 21 agosto 2025 quando la stessa, unitamente alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato al comune opposizione al rilascio dei documenti richiesti dai sig.ri -OMISSIS- e istanza di revoca in autotutela del provvedimento di accoglimento del 5 agosto 2025, prot. 44715 (cfr. all.n 16 in atti deposito Comune del 27 novembre 2025).
Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento che ha esitato positivamente la richiesta di accesso dei sig.ri -OMISSIS- al più tardi entro il 30 settembre 2025.
La nota del segretario comunale del 16 settembre 2025, invero, come eccepito dalle controparti, non ha valore provvedimentale autonomo ma è meramente confermativa della decisione già assunta dal comune in data 5 agosto 2025 con provvedimento non impugnato tempestivamente.
In ogni caso, le censure sono anche da considerare infondate nel merito, considerato che l’istanza di accesso faceva riferimento in primis all’accesso documentale ex lege n. 241 del 1990; che il parere del Garante per la protezione dei dati personali non è presupposto per tale tipo di accesso e che anche per l’accesso civico generalizzato rileva solo ove si neghi o differisca l’ostensione per specifiche ragioni di protezione dei dati personali, non rilevate dal comune nel caso di specie; che, considerata la formulazione dell’istanza di accesso e le ulteriori specificazioni dei richiedenti, il comune legittimamente ha riconosciuto ai richiedenti l’accesso richiesto, tenuto conto della posizione di confinanti dei richiedenti e dell’attualità dell’interesse all’ostensione della documentazione acquisita successivamente al 2017.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore del comune intimato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore dei controinteressati, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA CU, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
MA PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PA | SA CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.