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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 703/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Elena Bianchi ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio del difensore sito Venafro (IS), alla Via Publio Ovidio n.49;
ATTORE nei confronti di in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Piazza CP_1
Garibaldi n.26, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antionio Orlando e Giuliana Terzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Campobasso alla Via Pirandello n. 37;
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19.06.2021, ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificatogli da in data 07.06.2021. CP_1
A fondamento del precetto sono state poste due sentenze:
- sentenza n. 230/2018 con cui l'intimante domandava il pagamento delle spese del relativo giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, ancora sub iudice al momento della notifica del precetto, essendo stato proposto appello avverso detta pronuncia;
- sentenza n. 82/2019, pacificamente passata in giudicato. In tal caso, la somma precettata si riferiva per € 12.200,00 alla somma capitale di cui al D.I. N.484/12 e, per il resto, agli interessi e alle spese del relativo giudizio di opposizione, conclusosi, appunto, con la sentenza n.
82/2019.
L'attore ha eccepito, anzitutto, la parziale estinzione del credito portato dalla sentenza n. 82/2019 (e dal d.i. 484/2012) per intervenuto pagamento. Tale eccezione era stata anche fatta valere nel giudizio di opposizione scaturito, poi, nella sentenza n. 82/2019, nell'ambito del quale erano stati prodotti i documenti attestanti il presunto pagamento, riproposti anche nel presente giudizio, tutti anteriori rispetto alla sentenza fondante il precetto.
Inoltre, sempre secondo l'attore, la sentenza n. 82/2019 si porrebbe in contrasto con la sentenza n.
465/2018 pure passata in giudicato, sempre del Tribunale di Isernia, in cui si era dichiarata “la cessazione della materia del contendere sull'opposizione essendo provato il pagamento del credito oggetto di ingiunzione”.
Con riferimento al credito portato, invece, dalla sentenza n. 230/2018, il ha rilevato, da un lato, Pt_1 il contrasto con la sentenza n.16/2021 emessa in data 25.01.2021 con cui il Tribunale di Isernia ha riconosciuto la nullità e la invalidità della garanzia fideiussoria sottoscritta dal Dott. Parte_1
(garanzia in forza della quale il sarebbe tenuto al pagamento dei canoni di locazione del Pt_1 contratto sottoscritto da ) oltre alla circostanza per cui la sentenza n. Controparte_2
230/2018 sarebbe ancora sub iudice e, ove fosse accolto il gravame proposto avverso detta pronuncia, verrebbe meno il titolo esecutivo (rectius: uno dei titoli) di cui al precetto per cui è proposta l'opposizione odierna.
pagina 2 di 6 L'attore ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo giudice adìto, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione di parte avversa, così decidere: 1)
Preliminarmente, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto notificato al Dott. in data 07.06.2021, ricorrendone i presupposti di legge per tutti i motivi meglio esposti in Parte_1 narrativa, evitando che la società possa promuovere l'esecuzione in danno dell'opponente; 2) CP_1
Sempre in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza N.
280/2018 ed in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto in data 07.06.2021, per tutto quanto meglio spiegato nel presente atto di opposizione;
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente, per CP_1 tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa, ivi compreso l'intervenuto pagamento delle somme di cui al
D.I. N. 484/2012, rappresentanti la sorte capitale ed i relativi interessi della sentenza N.82/2019, secondo titolo esecutivo del precetto per cui è causa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 07.06.2021; 4) Accertarsi e dichiarare l'abuso del diritto posto in essere dalla e per l'effetto condannare la società ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 96 c.p.c. 5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione.”
La convenuta si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le pretese avverse e CP_1 insistendo per il rigetto della domanda principale, con condanna per lite temeraria.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
***
Va, anzitutto rilevato che, nelle more del giudizio è venuto meno uno dei due titoli giudiziali posto a fondamento del precetto oggetto dell'odierna opposizione.
La sentenza n. 230/2018, per la quale, nel precetto, veniva intimato il pagamento delle spese del relativo giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori e ancora sub iudice al momento della proposizione della presente impugnazione, è stata, infatti, integralmente riformata dalla sentenza n.
265/2022 emessa in data 4.11.2022 dalla Corte di Appello di Campobasso, il cui passaggio in giudicato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto da non è oggetto di contestazione. CP_1
Ne deriva che, certamente non ha diritto ad agire in executivis nei confronti di , in CP_1 Parte_1 forza del precetto oggetto di opposizione, per la somma di € 6.218,21 fondata sulla sentenza n.
230/2018. pagina 3 di 6 ***
Con riferimento al secondo titolo posto a fondamento del precetto e costituito dalla sentenza n.
82/2019, passata in giudicato, va rilevato che l'attore ha eccepito:
- l'estinzione quantomeno parziale del credito per pagamenti (avvenuti anteriormente alla formazione del titolo);
- il contrasto con la sentenza n. 465/2018 del Tribunale di Campobasso, anch'essa passata in giudicato;
- l'erronea individuazione del titolo, considerato che la sentenza n. 82/2019 aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2012, sicchè quest'ultimo e non la sentenza dovrebbe costituire il titolo della minacciata esecuzione. Va detto, tuttavia, che tale motivo di contestazione è stato sollevato dall'attore solo nella comparsa conclusionale;
- la compensazione giudiziale con i crediti vantati a titolo di spese di lite dal nei Pt_1 confronti della per la somma di € 3.200,00 oltre accessori relativamente al giudizio CP_1 avanti RG.N. 9408/2023 avanti la Corte di Cassazione, così come liquidate nella relativa ordinanza N. 26904/2024 (allegata alla memoria conclusionale).
Orbene, va rilevato che la sentenza n. 82/2019 ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
484/2012 condannando , al pagamento delle somme di cui al ricorso monitorio in quanto Parte_1 fideiussore della società , sul presupposto, appunto, della validità e Controparte_2 dell'efficacia della fideiussione.
La sentenza n. 265/2022 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso (passata in giudicato dopo che la Cassazione, con ordinanza n. 26904/2024 del 6.6.2024 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da ha, invece, dichiarato la nullità e illegittimità della medesima fideiussione in CP_1 quanto priva della specificazione dell'importo massimo garantito.
Pertanto, il contrasto di giudicati non si ha, tanto, tra la sentenza n. 82/2019 del Tribunale di Isernia, posta a fondamento del precetto oggetto dell'odierna opposizione e la sentenza n. 465/2018 dello stesso
Tribunale di Isernia ma tra la sentenza n. 82/2019 e la sentenza della Corte di Appello n. 265/2022 del
4.11.2022.
Il presupposto della condanna del al pagamento dei canoni di locazione della società Pt_1 [...]
è costituito, infatti, dalla fideiussione prestata da quest'ultimo in favore della CP_2 CP_2 gest nell'ambito del contratto di affitto di ramo di azienda del 27.10.2008 con il quale la CP_1 concedeva in godimento alla stessa un fabbricato in Sesto Campano per la CP_2 somministrazione di alimenti e bevande e per la commercializzazione di beni o servizi, nella forma di
Bar/Ristorante/Shop. pagina 4 di 6 Nel giudizio n.r.g. 195/2013, poi conclusosi con la sentenza n. 82/2019, il aveva eccepito la Pt_1 nullità e inefficacia della fideiussione. Tale questione era stata rigettata dal giudice del merito il quale, dichiarando la validità ed efficacia della garanzia prestata dal aveva rigettato l'opposizione Pt_1 confermando la condanna dell'odierno opponente al pagamento dei canoni di locazione di cui al d.i.
484/2012.
La medesima fideiussione è, invece, stata dichiarata nulla dalla successiva sentenza n. 265/2022 della
Corte di Appello di Campobasso configurandosi, così un contrasto di giudicati tra le due pronunce intervenute tra le medesime parti.
Orbene, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione” (Cass. n. 2462/2024).
Peraltro, l'esistenza di un giudicato successivo contrastante con la sentenza posta a fondamento del precetto può essere rilevata anche d'ufficio. Come sancito dai giudici di legittimità, infatti, “l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cass. n. 16847/2018).
Nel caso di specie è evidente che la sentenza n. 265/2022 sia successiva alla sentenza n. 82/2019 e contenga statuizioni contrastanti con la pronuncia costituente titolo esecutivo nel presente giudizio.
Una volta sancita la nullità della fideiussione in forza della quale il era tenuto al pagamento dei Pt_1 canoni di affitto della , viene meno l'obbligazione di garanzia e, quindi, l'obbligo Controparte_2 dell'odierno opponente di provvedere a tale pagamento.
Tale considerazione sterilizza - a prescindere da ogni considerazione in ordine al titolo che si sarebbe dovuto porre a fondamento del precetto - il diritto di ad agire in executivis nei confronti di CP_1
per la somma corrispondente ai canoni di locazione rimasti impagati dalla Parte_1 CP_2
e agli interessi maturati.
[...]
Le somme derivanti dalla sentenza n. 82/2019, passata in giudicato e non oggetto di statuizioni contrastanti con la successiva sentenza n. 265/2022 della Corte di Appello di Campobasso, per le quali pagina 5 di 6 potrebbe agire in giudizio sarebbero, eventualmente, solo quelle liquidata a suo favore a titolo CP_1 di spese di lite.
Parte attrice ha, tuttavia, eccepito la compensazione giudiziale del proprio debito con le spese di lite liquidate in suo favore dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26904 del 6.6.2024. Tale compensazione sterilizza, totalmente, la pretesa creditoria dell'odierna convenuta che non ha, quindi, diritto di agire in executivis nei confronti di in forza del precetto oggetto della presente Parte_1 opposizione e dei titoli posti a fondamento dello stesso, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata da parte di . Parte_1
Stante l'avvicendamento delle sentenze che hanno determinato, in corso di giudizio, il venir meno del credito vantato da le spese di lite possono integralmente essere compensate tra le parti. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara che non ha Parte_1 CP_1 diritto di agire in executivis nei suoi confronti in forza del precetto oggetto di opposizione;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Isernia, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 703/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Elena Bianchi ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio del difensore sito Venafro (IS), alla Via Publio Ovidio n.49;
ATTORE nei confronti di in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Piazza CP_1
Garibaldi n.26, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antionio Orlando e Giuliana Terzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Campobasso alla Via Pirandello n. 37;
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19.06.2021, ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificatogli da in data 07.06.2021. CP_1
A fondamento del precetto sono state poste due sentenze:
- sentenza n. 230/2018 con cui l'intimante domandava il pagamento delle spese del relativo giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, ancora sub iudice al momento della notifica del precetto, essendo stato proposto appello avverso detta pronuncia;
- sentenza n. 82/2019, pacificamente passata in giudicato. In tal caso, la somma precettata si riferiva per € 12.200,00 alla somma capitale di cui al D.I. N.484/12 e, per il resto, agli interessi e alle spese del relativo giudizio di opposizione, conclusosi, appunto, con la sentenza n.
82/2019.
L'attore ha eccepito, anzitutto, la parziale estinzione del credito portato dalla sentenza n. 82/2019 (e dal d.i. 484/2012) per intervenuto pagamento. Tale eccezione era stata anche fatta valere nel giudizio di opposizione scaturito, poi, nella sentenza n. 82/2019, nell'ambito del quale erano stati prodotti i documenti attestanti il presunto pagamento, riproposti anche nel presente giudizio, tutti anteriori rispetto alla sentenza fondante il precetto.
Inoltre, sempre secondo l'attore, la sentenza n. 82/2019 si porrebbe in contrasto con la sentenza n.
465/2018 pure passata in giudicato, sempre del Tribunale di Isernia, in cui si era dichiarata “la cessazione della materia del contendere sull'opposizione essendo provato il pagamento del credito oggetto di ingiunzione”.
Con riferimento al credito portato, invece, dalla sentenza n. 230/2018, il ha rilevato, da un lato, Pt_1 il contrasto con la sentenza n.16/2021 emessa in data 25.01.2021 con cui il Tribunale di Isernia ha riconosciuto la nullità e la invalidità della garanzia fideiussoria sottoscritta dal Dott. Parte_1
(garanzia in forza della quale il sarebbe tenuto al pagamento dei canoni di locazione del Pt_1 contratto sottoscritto da ) oltre alla circostanza per cui la sentenza n. Controparte_2
230/2018 sarebbe ancora sub iudice e, ove fosse accolto il gravame proposto avverso detta pronuncia, verrebbe meno il titolo esecutivo (rectius: uno dei titoli) di cui al precetto per cui è proposta l'opposizione odierna.
pagina 2 di 6 L'attore ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo giudice adìto, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione di parte avversa, così decidere: 1)
Preliminarmente, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto notificato al Dott. in data 07.06.2021, ricorrendone i presupposti di legge per tutti i motivi meglio esposti in Parte_1 narrativa, evitando che la società possa promuovere l'esecuzione in danno dell'opponente; 2) CP_1
Sempre in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza N.
280/2018 ed in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto in data 07.06.2021, per tutto quanto meglio spiegato nel presente atto di opposizione;
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente, per CP_1 tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa, ivi compreso l'intervenuto pagamento delle somme di cui al
D.I. N. 484/2012, rappresentanti la sorte capitale ed i relativi interessi della sentenza N.82/2019, secondo titolo esecutivo del precetto per cui è causa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 07.06.2021; 4) Accertarsi e dichiarare l'abuso del diritto posto in essere dalla e per l'effetto condannare la società ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 96 c.p.c. 5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione.”
La convenuta si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le pretese avverse e CP_1 insistendo per il rigetto della domanda principale, con condanna per lite temeraria.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
***
Va, anzitutto rilevato che, nelle more del giudizio è venuto meno uno dei due titoli giudiziali posto a fondamento del precetto oggetto dell'odierna opposizione.
La sentenza n. 230/2018, per la quale, nel precetto, veniva intimato il pagamento delle spese del relativo giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori e ancora sub iudice al momento della proposizione della presente impugnazione, è stata, infatti, integralmente riformata dalla sentenza n.
265/2022 emessa in data 4.11.2022 dalla Corte di Appello di Campobasso, il cui passaggio in giudicato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto da non è oggetto di contestazione. CP_1
Ne deriva che, certamente non ha diritto ad agire in executivis nei confronti di , in CP_1 Parte_1 forza del precetto oggetto di opposizione, per la somma di € 6.218,21 fondata sulla sentenza n.
230/2018. pagina 3 di 6 ***
Con riferimento al secondo titolo posto a fondamento del precetto e costituito dalla sentenza n.
82/2019, passata in giudicato, va rilevato che l'attore ha eccepito:
- l'estinzione quantomeno parziale del credito per pagamenti (avvenuti anteriormente alla formazione del titolo);
- il contrasto con la sentenza n. 465/2018 del Tribunale di Campobasso, anch'essa passata in giudicato;
- l'erronea individuazione del titolo, considerato che la sentenza n. 82/2019 aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2012, sicchè quest'ultimo e non la sentenza dovrebbe costituire il titolo della minacciata esecuzione. Va detto, tuttavia, che tale motivo di contestazione è stato sollevato dall'attore solo nella comparsa conclusionale;
- la compensazione giudiziale con i crediti vantati a titolo di spese di lite dal nei Pt_1 confronti della per la somma di € 3.200,00 oltre accessori relativamente al giudizio CP_1 avanti RG.N. 9408/2023 avanti la Corte di Cassazione, così come liquidate nella relativa ordinanza N. 26904/2024 (allegata alla memoria conclusionale).
Orbene, va rilevato che la sentenza n. 82/2019 ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
484/2012 condannando , al pagamento delle somme di cui al ricorso monitorio in quanto Parte_1 fideiussore della società , sul presupposto, appunto, della validità e Controparte_2 dell'efficacia della fideiussione.
La sentenza n. 265/2022 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso (passata in giudicato dopo che la Cassazione, con ordinanza n. 26904/2024 del 6.6.2024 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da ha, invece, dichiarato la nullità e illegittimità della medesima fideiussione in CP_1 quanto priva della specificazione dell'importo massimo garantito.
Pertanto, il contrasto di giudicati non si ha, tanto, tra la sentenza n. 82/2019 del Tribunale di Isernia, posta a fondamento del precetto oggetto dell'odierna opposizione e la sentenza n. 465/2018 dello stesso
Tribunale di Isernia ma tra la sentenza n. 82/2019 e la sentenza della Corte di Appello n. 265/2022 del
4.11.2022.
Il presupposto della condanna del al pagamento dei canoni di locazione della società Pt_1 [...]
è costituito, infatti, dalla fideiussione prestata da quest'ultimo in favore della CP_2 CP_2 gest nell'ambito del contratto di affitto di ramo di azienda del 27.10.2008 con il quale la CP_1 concedeva in godimento alla stessa un fabbricato in Sesto Campano per la CP_2 somministrazione di alimenti e bevande e per la commercializzazione di beni o servizi, nella forma di
Bar/Ristorante/Shop. pagina 4 di 6 Nel giudizio n.r.g. 195/2013, poi conclusosi con la sentenza n. 82/2019, il aveva eccepito la Pt_1 nullità e inefficacia della fideiussione. Tale questione era stata rigettata dal giudice del merito il quale, dichiarando la validità ed efficacia della garanzia prestata dal aveva rigettato l'opposizione Pt_1 confermando la condanna dell'odierno opponente al pagamento dei canoni di locazione di cui al d.i.
484/2012.
La medesima fideiussione è, invece, stata dichiarata nulla dalla successiva sentenza n. 265/2022 della
Corte di Appello di Campobasso configurandosi, così un contrasto di giudicati tra le due pronunce intervenute tra le medesime parti.
Orbene, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione” (Cass. n. 2462/2024).
Peraltro, l'esistenza di un giudicato successivo contrastante con la sentenza posta a fondamento del precetto può essere rilevata anche d'ufficio. Come sancito dai giudici di legittimità, infatti, “l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cass. n. 16847/2018).
Nel caso di specie è evidente che la sentenza n. 265/2022 sia successiva alla sentenza n. 82/2019 e contenga statuizioni contrastanti con la pronuncia costituente titolo esecutivo nel presente giudizio.
Una volta sancita la nullità della fideiussione in forza della quale il era tenuto al pagamento dei Pt_1 canoni di affitto della , viene meno l'obbligazione di garanzia e, quindi, l'obbligo Controparte_2 dell'odierno opponente di provvedere a tale pagamento.
Tale considerazione sterilizza - a prescindere da ogni considerazione in ordine al titolo che si sarebbe dovuto porre a fondamento del precetto - il diritto di ad agire in executivis nei confronti di CP_1
per la somma corrispondente ai canoni di locazione rimasti impagati dalla Parte_1 CP_2
e agli interessi maturati.
[...]
Le somme derivanti dalla sentenza n. 82/2019, passata in giudicato e non oggetto di statuizioni contrastanti con la successiva sentenza n. 265/2022 della Corte di Appello di Campobasso, per le quali pagina 5 di 6 potrebbe agire in giudizio sarebbero, eventualmente, solo quelle liquidata a suo favore a titolo CP_1 di spese di lite.
Parte attrice ha, tuttavia, eccepito la compensazione giudiziale del proprio debito con le spese di lite liquidate in suo favore dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26904 del 6.6.2024. Tale compensazione sterilizza, totalmente, la pretesa creditoria dell'odierna convenuta che non ha, quindi, diritto di agire in executivis nei confronti di in forza del precetto oggetto della presente Parte_1 opposizione e dei titoli posti a fondamento dello stesso, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata da parte di . Parte_1
Stante l'avvicendamento delle sentenze che hanno determinato, in corso di giudizio, il venir meno del credito vantato da le spese di lite possono integralmente essere compensate tra le parti. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara che non ha Parte_1 CP_1 diritto di agire in executivis nei suoi confronti in forza del precetto oggetto di opposizione;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Isernia, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6