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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24810/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24810/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TREVIA ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA M. BELGRANO, 4 IMPERIA-ONEGLIA presso il difensore avv. TREVIA ROBERTO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERIO Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 207 00197 ROMA, presso il difensore avv. SERIO GIOVANNI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano ad emettere il Decreto
Ingiuntivo Telematico n. 5602/2023, del 6 marzo 2023 reso nella causa n. 9553/2023 R.G, avendo dovuto ritenersi competente ad emettere il Decreto Ingiuntivo il Tribunale di Imperia;
- in via preliminare, previa ammissione della prova per testimoni così come dedotta nell'atto di citazione in opposizione del 17 giugno 2023;
- nel merito, revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo Telematico
n. 5602/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 6 marzo 2023 reso nella causa n. 9553/2023 R.G, poiché infondato in fatto ed in diritto;
Vinte le spese e gli onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge".
Per parte opposta Controparte_2
pagina 1 di 5 “La società opposta, riportandosi alle argomentazioni difensive spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e quindi chiede il rigetto di tutta l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio argomentati in narrativa e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 5602/2023 – r.g. 9553/2023; chiede che l'opponente venga condannato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di un equo importo ritenuto di giustizia nonché al pagamento delle spese del processo da liquidarsi in favore della società opposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.06.2023, la ditta individuale
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
5602/2023 emesso il 6.03.2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dottoressa Guendalina Alessandra
Virginia Pascale, pubblicato il 28.03.2023 nel procedimento monitorio RG 9553/2023, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di (già l'importo Controparte_2 Controparte_3 complessivo di € 26.797,38, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica effettuata in ragione del contratto n. 911454/2021 intercorso tra le parti, come portati dalle fatture n. 11264935 emessa il 6 settembre 2022 dell'importo di Euro 13.416,00, n.
11469667 emessa il 5 ottobre 2022 dell'importo di Euro 6.445,00, n. 11632401 emessa il 5 novembre 2022 dell'importo di Euro 3.338,00 e n. 12015086 emessa il 7 dicembre 2022 dell'importo di Euro
3.598,38.
A fondamento della propria opposizione la in persona Parte_3 del proprio titolare signora eccepiva innanzitutto l'incompetenza territoriale del Parte_2
Tribunale di Milano in favore di quello di Imperia, quale Foro del convenuto, ex art. 18 Cod. Proc. Civ.
e quale Foro del Consumatore, ex art. 33, comma 2, lettera u) del D. Lgs. 206 del 2005, rilevando altresì come il credito azionato non potesse considerarsi liquido, in quanto contestato, e non potendo pertanto trovare applicazione l'art. 1182, III comma c.c., per l'individuazione del “forum destinate solutionis” nel domicilio del creditore. Nel merito affermava che gli importi portati dalle fatture azionate non sono stati pagati dal momento che nel periodo ottobre, novembre dicembre 2022 – cui affermava le medesime si riferiscono - è stata chiusa e, pertanto, non avrebbe potuto effettuare i consumi indicati. Eccepiva infine l'avvenuta notifica del decreto opposto oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.. Chiedeva quindi, in via pregiudiziale, la dichiarazione di incompetenza del
Tribunale di Milano e, nel merito, la revoca, l'annullamento e, comunque, la dichiarazione di inefficace del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la (già prendendo Controparte_2 Controparte_3 opposizione sulle deduzioni avversarie, osservando in particolare in relazione all'eccepita incompetenza del Tribunale di Milano, come la stessa dovesse giudicarsi infondata, avendo le parti nel contratto di fornitura tra loro sottoscritto, eletto quale foro esclusivo, competente a dirimere ogni controversia, il Foro di Milano. Quanto al merito, rilevava come la chiusura del nei mesi di Parte_1 ottobre, novembre e dicembre 2022 non fosse stata provata, rilevando altresì come in ogni caso nessuna delle fatture azionate si riferisse al periodo di dicembre 2022. Evidenziava di non aver ricevuto pagina 2 di 5 disdetta, per cui il contratto e la fornitura sono rimasti attivi e il somministrato ha continuato ad usufruire del servizio, come dimostrato dai consumi reali ed effettivi rilevati dal Distributore, sulla scorta dei quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria. Quanto all'eccepita omessa notificazione del decreto ingiuntivo nel termine di 60 giorni, evidenziava come lo stesso sia stato pubblicato in data 28.03.2023 e sia stato notificato in data 8.05.2023 e dunque entro il termine di legge.
Sulla scorta di tali assunti chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la sua conferma, con condanna dell'opponente al pagamento in suo favore di un equo importo ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La prima udienza, tenutasi il 2.02.2024, veniva rinviata su richiesta di parte opponente, non potuta presenziare personalmente in quanto affetta da patologia documentata da certificato medico, alla successiva udienza del 14.02.2024, in occasione della quale era presente il signor Parte_4 procuratore ai sensi dell'art. 185 c.p.c. dell'opponente, il quale, impregiudicato ogni diritto, ai meri fini conciliativi, offriva di definire la controversia con la corresponsione del 30% del capitale azionato, mediante n. 3 rimesse mensili, spese compensate. Il difensore dell'opposta non accettava la proposta, facendo presente di essere disposta a conciliare con il pagamento dell'intero credito azionato, oltre interessi e spese del decreto ingiuntivo e del procedimento di opposizione, mediante n. 2/3 rate mensili di pari importo, proposta che non veniva accettata dal signor Pertanto, dato atto della mancata Pt_4 conciliazione della controversia, il difensore di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, instando affinchè la causa venisse trattenuta in decisione, mentre il difensore di parte opponente chiedeva il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, instando per l'ammissione della prova orale dedotta nell'atto di opposizione.
Con riservata ordinanza del 15.03.2024, ritenuti sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 648 c.p.c. da parte opposta, per la presenza di prova del diritto del creditore ingiungente (requisito positivo), valutata allo stato degli atti, e per non essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione (requisiti negativi), veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Ritenuto che
l'unica istanza istruttoria richiesta da parte opponente dovesse giudicarsi superflua, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. all'udienza del 16.07.2024, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione. ha prodotto in sede monitoria il Controparte_2 contratto sottoscritto tra le parti (doc. 1 fascicolo monitorio), con il quale è stato specificamente pattiziamente designato, all'art. 17 delle condizioni generali di fornitura, quale foro esclusivo per ogni eventuale controversia comunque originata o connessa con il contratto, o da esso derivante, il Foro di
Milano. Tale clausola è stata oggetto di specifica e separata sottoscrizione da parte dell'opponente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., dovendosi pertanto giudicare perfettamente valida ed efficace.
pagina 3 di 5 Deve altresì giudicarsi infondata l'eccezione svolta da parte opponente in ordine alla supposta intempestività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, considerato che lo stesso è stato pubblicato in data 28.03.2023 ed è stato notificato in data 8.05.2023.
Infine, osserva il Tribunale che parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto il contratto intercorso tra le parti (sub doc. 1 in fascicolo monitorio), le fatture determinanti il credito azionato (sub doc. 3 in fascicolo monitorio) e l'attestazione di avvenuta registrazione delle medesime nelle scritture contabili (sub doc. 2 in fascicolo monitorio).
Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta dalla Parte_3 in persona del proprio titolare signora è infondata e, pertanto, non può
[...] Parte_2 essere accolta.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che parte opponente ha affermato la mancata produzione in giudizio del contratto di somministrazione intercorso con mentre lo stesso risulta essere stato Controparte_2 prodotto già in sede monitoria e risulta essere stato nuovamente depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Parimenti parte opposta ha allegato l'impossibilità di aver effettuato i consumi dedotti nelle fatture, affermando di essere rimasta chiusa nel periodo da ottobre a dicembre 2022. Richiamato sul punto il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come, non risultando in atti alcuna richiesta di verifica del contatore formulata da parte opponente, né alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultino del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_2
nel carente contesto allegativo su indicato, posto che com'è noto, "In tema di prova CP_4 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti del contratto stipulato inter partes (sub doc. 1 fascicolo monitorio), nonché delle fatture (sub doc. 3 fascicolo monitorio), recanti l'analitica indicazione dei consumi effettuati dall'utente - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere pagina 4 di 5 probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Valga in proposito altresì evidenziare come parte opposta abbia allegato di aver emesso le fatture poste a fondamento del ricorso in monitorio, sulla scorta dei consumi reali rilevati dal Distributore e che la parte opponente non ha svolto alcuna contestazione, né replica, né eccezione con riferimento a tale allegazione, da ritenersi pertanto incontestata e dunque pacifica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
Non si ritiene ricorrano i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita la prova dell'illiceità del comportamento tenuto dalla soccombente, nonché il danno subito (“non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria.” v. C.A. Napoli, sez.
VIII, 13/02/2020, n. 679; cfr. anche Tribunale Milano sez. III, 28/06/2019, n. 6387).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del Parte_3 proprio titolare signora e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (d.i. Parte_2
5602/2023 emesso il 6.03.2023, dal Tribunale di Milano, Giudice dottoressa Guendalina Alessandra
Virginia Pascale, pubblicato il 28.03.2023 nel procedimento monitorio RG 9553/2023)
- condanna la in persona del proprio titolare signora Parte_3 alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in € Parte_2 Controparte_2
7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Così deciso in Milano, 7 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24810/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TREVIA ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA M. BELGRANO, 4 IMPERIA-ONEGLIA presso il difensore avv. TREVIA ROBERTO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERIO Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 207 00197 ROMA, presso il difensore avv. SERIO GIOVANNI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano ad emettere il Decreto
Ingiuntivo Telematico n. 5602/2023, del 6 marzo 2023 reso nella causa n. 9553/2023 R.G, avendo dovuto ritenersi competente ad emettere il Decreto Ingiuntivo il Tribunale di Imperia;
- in via preliminare, previa ammissione della prova per testimoni così come dedotta nell'atto di citazione in opposizione del 17 giugno 2023;
- nel merito, revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo Telematico
n. 5602/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 6 marzo 2023 reso nella causa n. 9553/2023 R.G, poiché infondato in fatto ed in diritto;
Vinte le spese e gli onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge".
Per parte opposta Controparte_2
pagina 1 di 5 “La società opposta, riportandosi alle argomentazioni difensive spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e quindi chiede il rigetto di tutta l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio argomentati in narrativa e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 5602/2023 – r.g. 9553/2023; chiede che l'opponente venga condannato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di un equo importo ritenuto di giustizia nonché al pagamento delle spese del processo da liquidarsi in favore della società opposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.06.2023, la ditta individuale
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
5602/2023 emesso il 6.03.2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dottoressa Guendalina Alessandra
Virginia Pascale, pubblicato il 28.03.2023 nel procedimento monitorio RG 9553/2023, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di (già l'importo Controparte_2 Controparte_3 complessivo di € 26.797,38, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica effettuata in ragione del contratto n. 911454/2021 intercorso tra le parti, come portati dalle fatture n. 11264935 emessa il 6 settembre 2022 dell'importo di Euro 13.416,00, n.
11469667 emessa il 5 ottobre 2022 dell'importo di Euro 6.445,00, n. 11632401 emessa il 5 novembre 2022 dell'importo di Euro 3.338,00 e n. 12015086 emessa il 7 dicembre 2022 dell'importo di Euro
3.598,38.
A fondamento della propria opposizione la in persona Parte_3 del proprio titolare signora eccepiva innanzitutto l'incompetenza territoriale del Parte_2
Tribunale di Milano in favore di quello di Imperia, quale Foro del convenuto, ex art. 18 Cod. Proc. Civ.
e quale Foro del Consumatore, ex art. 33, comma 2, lettera u) del D. Lgs. 206 del 2005, rilevando altresì come il credito azionato non potesse considerarsi liquido, in quanto contestato, e non potendo pertanto trovare applicazione l'art. 1182, III comma c.c., per l'individuazione del “forum destinate solutionis” nel domicilio del creditore. Nel merito affermava che gli importi portati dalle fatture azionate non sono stati pagati dal momento che nel periodo ottobre, novembre dicembre 2022 – cui affermava le medesime si riferiscono - è stata chiusa e, pertanto, non avrebbe potuto effettuare i consumi indicati. Eccepiva infine l'avvenuta notifica del decreto opposto oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.. Chiedeva quindi, in via pregiudiziale, la dichiarazione di incompetenza del
Tribunale di Milano e, nel merito, la revoca, l'annullamento e, comunque, la dichiarazione di inefficace del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la (già prendendo Controparte_2 Controparte_3 opposizione sulle deduzioni avversarie, osservando in particolare in relazione all'eccepita incompetenza del Tribunale di Milano, come la stessa dovesse giudicarsi infondata, avendo le parti nel contratto di fornitura tra loro sottoscritto, eletto quale foro esclusivo, competente a dirimere ogni controversia, il Foro di Milano. Quanto al merito, rilevava come la chiusura del nei mesi di Parte_1 ottobre, novembre e dicembre 2022 non fosse stata provata, rilevando altresì come in ogni caso nessuna delle fatture azionate si riferisse al periodo di dicembre 2022. Evidenziava di non aver ricevuto pagina 2 di 5 disdetta, per cui il contratto e la fornitura sono rimasti attivi e il somministrato ha continuato ad usufruire del servizio, come dimostrato dai consumi reali ed effettivi rilevati dal Distributore, sulla scorta dei quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria. Quanto all'eccepita omessa notificazione del decreto ingiuntivo nel termine di 60 giorni, evidenziava come lo stesso sia stato pubblicato in data 28.03.2023 e sia stato notificato in data 8.05.2023 e dunque entro il termine di legge.
Sulla scorta di tali assunti chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la sua conferma, con condanna dell'opponente al pagamento in suo favore di un equo importo ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La prima udienza, tenutasi il 2.02.2024, veniva rinviata su richiesta di parte opponente, non potuta presenziare personalmente in quanto affetta da patologia documentata da certificato medico, alla successiva udienza del 14.02.2024, in occasione della quale era presente il signor Parte_4 procuratore ai sensi dell'art. 185 c.p.c. dell'opponente, il quale, impregiudicato ogni diritto, ai meri fini conciliativi, offriva di definire la controversia con la corresponsione del 30% del capitale azionato, mediante n. 3 rimesse mensili, spese compensate. Il difensore dell'opposta non accettava la proposta, facendo presente di essere disposta a conciliare con il pagamento dell'intero credito azionato, oltre interessi e spese del decreto ingiuntivo e del procedimento di opposizione, mediante n. 2/3 rate mensili di pari importo, proposta che non veniva accettata dal signor Pertanto, dato atto della mancata Pt_4 conciliazione della controversia, il difensore di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, instando affinchè la causa venisse trattenuta in decisione, mentre il difensore di parte opponente chiedeva il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, instando per l'ammissione della prova orale dedotta nell'atto di opposizione.
Con riservata ordinanza del 15.03.2024, ritenuti sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 648 c.p.c. da parte opposta, per la presenza di prova del diritto del creditore ingiungente (requisito positivo), valutata allo stato degli atti, e per non essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione (requisiti negativi), veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Ritenuto che
l'unica istanza istruttoria richiesta da parte opponente dovesse giudicarsi superflua, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. all'udienza del 16.07.2024, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione. ha prodotto in sede monitoria il Controparte_2 contratto sottoscritto tra le parti (doc. 1 fascicolo monitorio), con il quale è stato specificamente pattiziamente designato, all'art. 17 delle condizioni generali di fornitura, quale foro esclusivo per ogni eventuale controversia comunque originata o connessa con il contratto, o da esso derivante, il Foro di
Milano. Tale clausola è stata oggetto di specifica e separata sottoscrizione da parte dell'opponente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., dovendosi pertanto giudicare perfettamente valida ed efficace.
pagina 3 di 5 Deve altresì giudicarsi infondata l'eccezione svolta da parte opponente in ordine alla supposta intempestività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, considerato che lo stesso è stato pubblicato in data 28.03.2023 ed è stato notificato in data 8.05.2023.
Infine, osserva il Tribunale che parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto il contratto intercorso tra le parti (sub doc. 1 in fascicolo monitorio), le fatture determinanti il credito azionato (sub doc. 3 in fascicolo monitorio) e l'attestazione di avvenuta registrazione delle medesime nelle scritture contabili (sub doc. 2 in fascicolo monitorio).
Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta dalla Parte_3 in persona del proprio titolare signora è infondata e, pertanto, non può
[...] Parte_2 essere accolta.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che parte opponente ha affermato la mancata produzione in giudizio del contratto di somministrazione intercorso con mentre lo stesso risulta essere stato Controparte_2 prodotto già in sede monitoria e risulta essere stato nuovamente depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Parimenti parte opposta ha allegato l'impossibilità di aver effettuato i consumi dedotti nelle fatture, affermando di essere rimasta chiusa nel periodo da ottobre a dicembre 2022. Richiamato sul punto il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come, non risultando in atti alcuna richiesta di verifica del contatore formulata da parte opponente, né alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultino del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_2
nel carente contesto allegativo su indicato, posto che com'è noto, "In tema di prova CP_4 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti del contratto stipulato inter partes (sub doc. 1 fascicolo monitorio), nonché delle fatture (sub doc. 3 fascicolo monitorio), recanti l'analitica indicazione dei consumi effettuati dall'utente - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere pagina 4 di 5 probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Valga in proposito altresì evidenziare come parte opposta abbia allegato di aver emesso le fatture poste a fondamento del ricorso in monitorio, sulla scorta dei consumi reali rilevati dal Distributore e che la parte opponente non ha svolto alcuna contestazione, né replica, né eccezione con riferimento a tale allegazione, da ritenersi pertanto incontestata e dunque pacifica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
Non si ritiene ricorrano i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita la prova dell'illiceità del comportamento tenuto dalla soccombente, nonché il danno subito (“non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria.” v. C.A. Napoli, sez.
VIII, 13/02/2020, n. 679; cfr. anche Tribunale Milano sez. III, 28/06/2019, n. 6387).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del Parte_3 proprio titolare signora e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (d.i. Parte_2
5602/2023 emesso il 6.03.2023, dal Tribunale di Milano, Giudice dottoressa Guendalina Alessandra
Virginia Pascale, pubblicato il 28.03.2023 nel procedimento monitorio RG 9553/2023)
- condanna la in persona del proprio titolare signora Parte_3 alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in € Parte_2 Controparte_2
7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Così deciso in Milano, 7 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
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