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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott.
Carlo Gabutti, nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 677/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato Parte_1
a Gioia Tauro il 23.08.1974 e ivi res.te in Viale Einaudi IV Trav. 7, Parte_2
nata a [...] il [...] e ivi res.te in Viale Einaudi IV Trav.
[...]
7, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore nato Parte_1
a Lamezia Terme il 27.02.2009 e residente in [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'Avv. Pasquale Pellegrino e dall'Avv. Stefano Pellegrino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Varapodio, P.zza
Calvario, n. 3, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Dario Adornato, Ettore
Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti per atto del
Notaio in Fiumicino in data 22.03.2024 (repertorio n. Persona_1
37875/7313) ed elettivamente domiciliato in Palmi via Volta n.2 presso l'Agenzia territoriale , con i procuratori che lo difendono congiuntamente CP_1
o separatamente.
Resistente
OGGETTO: Opposizione a seguito di ATP – Giudizio di Merito. MOTIVAZIONE CONTESTUALE DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha concluso perché si accertasse la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata decisa con il rinnovo della perizia – ritenuta lacunosa e insufficientemente motivata in relazione alla documentazione medica in atti - espletata in sede di a.t.p.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Il CTU nominato in sede di opposizione Dott.ssa a seguito del Persona_2
rinnovo della perizia espletata in sede di a.t.p.- nella relazione scritta ha accertato l'esistenza delle condizioni per ottenere la prestazione richiesta.
Ciò posto, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per queste ragioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez.
L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
La consulenza tecnica espletata in sede di opposizione non è stata poi contestata dalle parti.
L'opposizione pertanto va accolta con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti e con l'accertamento del requisito sanitario richiesto: diritto all'indennità di accompagnamento a partire dal 01/04/2024.
Le spese di lite – ad eccezione delle spese di ctu che vanno poste a carico dell' - vanno integralmente compensate, atteso il riconoscimento del CP_1
requisito sanitario in data notevolmente successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione; 2) accerta il requisito sanitario relativo alla seguente prestazione: diritto all'indennità di accompagnamento a partire dal 01/04/2024.
3) compensa integralmente le spese di lite;
CP_ 4) pone a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da separati decreti;
Palmi, 21/05/2025
Il giudice
Dott. Carlo Gabutti