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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 253/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 253/2025 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (C.F. C.F._2
OPPOSTO
avverso il decreto della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze depositato in data 23/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“… affinché il giudice adito voglia liquidare le spettanze dell'avv. Parte_1 per l'opera professionale svolta innanzi alla Corte di Cassazione, sez. pen. III, nella causa n. 43115/22 r.g., nella misura richiesta di € 2.450,00 ovvero nella diversa misura ritenuta congrua, oltre al rimborso delle spettanze per il procedimento (monitorio) svolto per tentare il recupero del credito ed oltre spese pagina 1 di 12 generali, CPA e IVA nella misura di legge sulle somme imponibili, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e oltre accessori”. Per l'opposto:
“… l'Amministrazione in epigrafe si riporta a quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa sia trattenuta in decisione, ribadendo le conclusioni ivi rassegnate che di seguito si riportano: “Si conclude … per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto privo di fondamento. Vinte le spese”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, l'Avv. ha adito Parte_1 questa Corte di Appello chiedendo l'evocazione in giudizio del Controparte_1
e proponendo opposizione avverso il decreto della Prima Sezione
[...] penale della Corte d'Appello di Firenze, depositato in data 23/01/2025, con cui gli era stato liquidato l'importo di € 780,00 (di cui € 180,00 per fase di studio ed €
600,00 per la fase decisoria) quale difensore d'ufficio di nato Controparte_2 in NIGERIA il 16/07/1991, nella causa R.G. n. 43115/22 dinanzi alla Terza
Sezione penale della Corte di Cassazione.
Ritualmente evocato in giudizio, il si è costituito Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.
In data 29.05.2025, a seguito dell'udienza del 27.05.2025 sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e pertanto merita accoglimento.
Esso è affidato ai seguenti motivi di opposizione:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 82 D.P.R. 115/2002 E 4 D.M. 55/2014;
2. OMESSO ESAME DELL'OPERA PROFESSIONALE SVOLTA;
3. OMESSA PRONUNCIA SULLE SPESE DI RISCOSSIONE.
pagina 2 di 12 A) Col primo motivo di opposizione l'Avv. richiama le disposizioni di cui Pt_1 all'art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 (di seguito TUSG), secondo cui
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” e all'art. 4, comma 1 ultimo periodo, D.M. n.
55/2014, secondo cui “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” denunciandone la violazione, in quanto:
- per la “fase di studio”, che ex art. 12 comma 3 lett. A del D.M. n. 55/2014 comprende l'esame e studio degli atti, nell'istanza è stata richiesta la liquidazione della somma di € 675,00 ulteriormente ridotta ex art. 106-bis TUSG ad € 450,00, mentre il decreto opposto ha liquidato solo € 160,00, pur se il minimo previsto dalla tariffa già ridotto ex art. 106-bis è € 315,33;
- per la “fase introduttiva”, che ex art. 12 comma 3 lett. B del D.M. n. 55/2014 comprende gli atti introduttivi quali la memoria depositata in data 15/03/2023
(doc.pdf: pagg. 7-12) e l'istanza per la partecipazione all'udienza del 09/05/2023
(doc.pdf: pagg. 13-15), attività per le quali nell'istanza è stata richiesta la liquidazione di € 1.500,00 ridotta anche ex art. 106-bis TUSG ad € 1.000,00, mentre il decreto opposto non ha liquidato nulla, pur essendo il minimo previsto dalla tariffa già ridotto ex art. 106-bis cit. pari ad € 882,00;
- per la “fase decisionale”, che ex l'art. 12 comma 3 lett. D del D.M. n. 55/2014 comprende le difese orali, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, nell'istanza è stata richiesta la liquidazione di € 1.500,00 ridotta pure ex art. 106-bis TUSG ad € 1.000,00, mentre il decreto opposto ha liquidato € pagina 3 di 12 600,00, a fronte del minimo previsto dalla tariffa già ridotto ex art. 106-bis cit. pari ad € 914,00.
A detta del RICORRENTE, quindi, liquidando gli onorari nella misura complessiva di € 780,00 per l'opera difensiva da lui svolta, la Corte, nel decreto opposto, non solo non ha motivato il rigetto dell'istanza di liquidazione di € 2.450,00, ma non ha neppure tenuto conto del minimo legale, già ridotto ex art. 106-bis cit., di €
2.111,33.
Il ha replicato sostenendo che i valori tariffari medi Controparte_1
(ora tabellari) costituiscono il limite massimo invalicabile della liquidazione ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 (TUSG) e che la liquidazione del compenso concretamente spettante al difensore, pertanto, non potrà ordinariamente avvenire sulla base dei parametri tabellari medi, costituenti il massimo liquidabile, ma dovrà di regola avvenire sulla base di valori inferiori a questi, in ottemperanza all'art. 12 D.M. n. 55/2014 e sul valore così determinato dovrà poi essere applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/02 per le liquidazioni effettuate nell'ambito del processo penale.
Ciò posto, il decreto opposto ha il seguente tenore:
pagina 4 di 12 Si osserva con riferimento al primo profilo di doglianza, secondo cui il decreto opposto non recherebbe la motivazione del rigetto dell'istanza di liquidazione di €
2.450,00, che la motivazione addotta è implicita, essendo desumibile dall'applicazione del Protocollo siglato nel 2016, tra la Corte d'Appello di Firenze,
l' , il Consiglio dell'Ordine Controparte_3 degli Avvocati di Firenze, la Camera Penale di Firenze, il
[...]
e la Procura Generale della Repubblica per Controparte_4
l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Firenze dei parametri di cui al DM
55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. Spese di
Giustizia) ed equiparati.
Nessuna omessa motivazione è, dunque, ravvisabile.
Il secondo profilo di censura al medesimo decreto opposto, relativo al fatto che la
Corte non avrebbe tenuto conto del minimo legale, già ridotto ex art. 106-bis cit., di € 2.111,33 è fondato.
Si rileva al riguardo che, nel caso in cui si debba procedere alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. “irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”, tale liquidazione, afferendo al rapporto con lo Stato, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 (che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti).
Inoltre, tale medesima disposizione deve essere interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e quindi, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 26643/2011 e nello stesso senso
Cass. Sez. II, Ordinanza 28 maggio 2021, n. 15006). pagina 5 di 12 L'applicazione dei valori medi non è, dunque, in questa sede vincolante trattandosi di liquidazione che, come precisato, opera nel rapporto tra il difensore d'ufficio ed il suo assistito e non come nella fattispecie, nel rapporto tra lo stesso difensore e lo Stato.
Nel caso di specie, l'Avv. ha chiesto la liquidazione del compenso calcolato Pt_1 in misura compresa tra i valori medi e quelli minimi delle tariffe di cui al D.M.
147/2022, mentre invece, l'ammontare del compenso minimo:
• considerando le sole fasi di studio e decisoria, ammonta ad € 1.844,00, il quale ridotto pacificamente di 1/3 e cioè di € 614,66, dà luogo all'importo di €
1.229,33;
• considerando tutte le fasi del giudizio, ammonta ad € 3.167,00, il quale ridotto pacificamente di 1/3 e cioè di € 1.055,66, dà luogo all'importo di €
2.111,33.
Ebbene la liquidazione del compenso spettante al RICORRENTE avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dei valori espressi dal D.M. 147/2022, in quanto il citato protocollo non contemplando i compensi da liquidare per la difesa d'ufficio di un imputato dinanzi alla Corte di cassazione, non avrebbe potuto trovare applicazione.
Ne deriva la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 82 TUGS e dell'art. 4, comma 1 ultimo periodo, D.M. n. 55/2014.
B) Col secondo motivo di opposizione il RICORRENTE lamenta la mancata valutazione della propria istanza di liquidazione e l'omesso esame dell'opera professionale da lui svolta nel 2023, innanzi alla Corte di Cassazione, come dimostrerebbero i richiami del decreto opposto alla sentenza della Corte di
Appello del 2021, resa all'esito del procedimento di merito ed al protocollo del
2016 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
La censura è fondata, posto che, effettivamente l'istanza di liquidazione attiene all'attività difensiva svolta dal RICORRENTE quale difensore d'ufficio di CP_2
pagina 6 di 12 nato in [...] il [...], nel procedimento n. 43115/22 R.G. CP_2 svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, per cui – come evidenziato - non avendo potuto trovare applicazione il citato Protocollo, il compenso del RICORRENTE avrebbe dovuto essere liquidato ai sensi dell'art. 116 TUSG, per quanto meglio argomentato in ordine al successivo motivo di opposizione, secondo i valori minimi (€ 3.167,00, di cui € 473,00 per la fase di studio, € 1.323,00 per la fase introduttiva in cui va collocata la memoria scritta redatta dal medesimo ed €
1.371,00 per la fase decisionale) e poi ulteriormente ridotto di 1/3 ex art. 106bis
TUSG, in modo tale da ottenere l'importo di € 2.111,33, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge, quale misura adeguata a remunerare il professionista quale difensore d'ufficio del predetto imputato, in considerazione della natura e della complessità dell'attività dallo stesso svolta e dell'esito del giudizio che ha visto declinate le istanze del
RICORRENTE, avendo la Corte di legittimità, per sua stessa ammissione, rigettato il ricorso con la sentenza n. 32712 depositata il 27/07/2023.
C) Col terzo motivo l'OPPONENTE denuncia l'omessa pronuncia sulle spese di riscossione, deducendo che dal decreto opposto si evincerebbe che la Corte di
Appello adita avrebbe verificato che egli aveva svolto la procedura di recupero del proprio credito nei confronti dell'assistito, tanto che il decreto avrebbe confermato che la riscossione non era andata a buon fine per la “sopravvenuta irreperibilità di fatto” del debitore ingiunto, ma avrebbe ricondotto il caso nella previsione dell'art. 117 TUSG tralasciando di considerare che avrebbero dovuto essergli essere rimborsate le spese della procedura monitoria (cfr. Cassazione Civile Ord.
Sez. 2 Num. 3606 Anno 2024).
Il motivo è fondato.
Si rileva al riguardo, che “è consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già
Cass. Sez. 2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011
n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella pagina 7 di 12 giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2
19-12-2017 n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n. 22579 Rv.
655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n.
40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 5041 del 26/02/2024 in motivazione).
Tale orientamento costituisce applicazione dell'art. 116 TUSG che prevede espressamente l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio siano liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, trattandosi, infatti, di attività professionale, comunque, resa anche nell'interesse dello Stato.
Nella fattispecie, come sopra illustrato, deve trovare applicazione tale norma e non l'art. 117 TUSG, ricorrendo soltanto una sopravvenuta irreperibilità di fatto dell'imputato difeso d'ufficio dal RICORRENTE, tale dovendo intendersi la pagina 8 di 12 situazione in cui il soggetto non è rintracciabile per la notifica degli atti processuali.
Infatti, l'irreperibilità attiene al fatto della non rintracciabilità al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile e cioè quando il soggetto non è rintracciabile per la notifica degli atti processuali e poiché nella fattispecie - non essendo specificamente contestato che al momento della mancata accettazione della nomina del RICORRENTE quale difensore di fiducia di e cioè in Controparte_2 data 8.11.2023, quest'ultimo risultasse detenuto - quando ha chiesto l'emissione del D.I. e cioè nell'ottobre 2023, l'OPPONENTE era da qualificare difensore d'ufficio ex art. 116 TUSG.
Soltanto la notifica del D.I. n. 3979/2024 emesso in data 14.02.2024 dal Giudice di Pace di Roma, su ricorso dell'Avv. , nei confronti del proprio assistito, Pt_1 tentata presso la Casa Circondariale di Pistoia ha sortito esito negativo, proprio per sopravvenuta irreperibilità del destinatario.
Peraltro, del provvedimento monitorio sopra indicato era stata chiesta la notifica nell'ultimo domicilio di noto al difensore e cioè presso la Casa Controparte_2 circondariale di Pistoia, ove lo stesso era stato verosimilmente detenuto, CP_2 come si evince dalla predetta rinuncia in data 8.11.2023 all'incarico di difensore di fiducia.
Infatti, l'Avv. era stato nominato difensore d'ufficio di quest'ultimo nel Pt_1 processo svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione e successivamente - come si evince dal decreto del Presidente della prima sezione penale di questa Corte in data 4.11.2023 – difensore di fiducia del medesimo nel procedimento in CC, vertente su “Revoca altri provvedimenti (art. 674 cpp. - art. 168 cp) - Revoca sospensione condizionale della pena (art. 163 cp) – anche se in data 8.11.2023, aveva comunicato di non aver mai accettato la nomina fiduciaria menzionata nel predetto decreto di fissazione di udienza in CC e comunque di rinunciare all'incarico fiduciario conferitogli. pagina 9 di 12 L'irreperibilità è dunque solo sopravvenuta, dovendo Controparte_2 ricondursi alla vana notifica, nel marzo 2014, del provvedimento monitorio, quando era verosimile che il predetto soggetto fosse ancora detenuto, considerata anche la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena.
Del resto, non è neppure imputabile al RICORRENTE l'avvenuta emissione del provvedimento monitorio dopo circa quattro mesi dal deposito del ricorso.
Infine, il RICORRENTE non ha neppure tentato di procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c. onde procedere in excutivis, in ossequio al principio di diritto secondo cui “in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore che intenda ottenere dallo
Stato il compenso dovutogli è esentato dal previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto irreperibile, sia che l'irreperibilità sia stata dichiarata formalmente con decreto, sia che essa corrisponda ad una situazione di fatto”
(Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 4576 del 13/11/2012).
Ne consegue che l'Avv. ha diritto al rimborso delle spese delle procedure Pt_1 di recupero dei compensi, atteso che - prevedendo l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R.
n. 115 del 2002, che il debitore sia rintracciabile (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021 ed in senso conforme Sez. 2 -
Ordinanza n. 28253 del 04/11/2024) – nella fattispecie, né nel momento in cui veniva presentata la domanda monitoria, ossia in data 23.10.2023 né quando veniva chiesta la notifica del predetto D.I. era prevedibile la condizione di irreperibilità di fatto di Controparte_2
Erroneamente, dunque, la Corte nel decreto opposto - preso atto dell'attestazione della residenza ignota e ultimo domicilio presso la Casa Circondariale di Pistoia di e della attivazione da parte dell'Avv. , della procedura Controparte_2 Pt_1 di recupero del suo credito, non andata a buon fine, per la sopravvenuta irreperibilità di fatto del soggetto – ha omesso di liquidare anche le spese pagina 10 di 12 sostenute dal RICORRENTE per il recupero del suo credito in applicazione dell'art. 116 TUSG.
Quanto agli importi liquidati col precitato D.I. in complessivi € 549,00, di cui €
473,00 per compenso di avvocato ed € 76,00 per spese esenti, oltre CPA e IVA come per legge, essendo stato tale provvedimento monitorio emesso in data
14.02.2024,
L'AVV. va, dunque, remunerato per l'attività svolta in sede monitoria e Pt_1 per i costi di tale procedimento, mediante la liquidazione di un compenso pari ad
€ 237,00 corrispondente al minimo dello scaglione di riferimento rapportato al valore dichiarato, oltre ad € 76,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Tale importo in quanto afferente a procedimento civile non è soggetto alla riduzione di cui all'art. 106 bis TUSG, posto che “la riduzione di 1/3 dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del credito professionale, prevista dall'art. 106 bis del DPR n. 115/2002 è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma resasi successivamente irreperibile, così che la relativa riduzione non può estendersi alle diverse spese sostenute per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dal proprio assistito” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024).
D) Pertanto, in parziale riforma del decreto opposto, va liquidato a favore dell'Avv. il compenso di € 2.111,33, oltre rimborso forfettario spese Pt_1 generali al 15% Iva e Cap come per legge, per l'opera professionale svolta dal medesimo quale difensore d'ufficio di dinanzi alla Corte di Controparte_2
Cassazione, nonché di € 237,00 per l'attività svolta in sede monitoria oltre ad €
76,00 per spese esenti, rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
pagina 11 di 12 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza si liquidano secondo i parametri minimi del DM 147/2022, sulla base del valore della causa (scaglione fino a € 5.200,00) ed all'attività svolta: in particolare si liquidano € 268,00 per la fase di studio ed € 268,00 per la fase introduttiva, escludendo la fase istruttoria e decisoria, essendo inesistente la prima e senza espletamento di memorie conclusionali scritte la seconda (considerato che nelle note conclusionali parte opposta si è riportata integralmente alla memoria di costituzione, limitandosi a precisare le proprie conclusioni).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
ACCOGLIE in parte il ricorso presentato dall'Avv. e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze depositato in data 23/01/2025 e LIQUIDA a favore del RICORRENTE il compenso di € 2.111,33, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge, per l'opera professionale svolta dal medesimo quale difensore d'ufficio di dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché di € 237,00 per Controparte_2
l'attività svolta in sede monitoria oltre ad € 76,00 per spese esenti, rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
536,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 18 giugno 2025.
Il Presidente FF delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 253/2025 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (C.F. C.F._2
OPPOSTO
avverso il decreto della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze depositato in data 23/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“… affinché il giudice adito voglia liquidare le spettanze dell'avv. Parte_1 per l'opera professionale svolta innanzi alla Corte di Cassazione, sez. pen. III, nella causa n. 43115/22 r.g., nella misura richiesta di € 2.450,00 ovvero nella diversa misura ritenuta congrua, oltre al rimborso delle spettanze per il procedimento (monitorio) svolto per tentare il recupero del credito ed oltre spese pagina 1 di 12 generali, CPA e IVA nella misura di legge sulle somme imponibili, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e oltre accessori”. Per l'opposto:
“… l'Amministrazione in epigrafe si riporta a quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa sia trattenuta in decisione, ribadendo le conclusioni ivi rassegnate che di seguito si riportano: “Si conclude … per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto privo di fondamento. Vinte le spese”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, l'Avv. ha adito Parte_1 questa Corte di Appello chiedendo l'evocazione in giudizio del Controparte_1
e proponendo opposizione avverso il decreto della Prima Sezione
[...] penale della Corte d'Appello di Firenze, depositato in data 23/01/2025, con cui gli era stato liquidato l'importo di € 780,00 (di cui € 180,00 per fase di studio ed €
600,00 per la fase decisoria) quale difensore d'ufficio di nato Controparte_2 in NIGERIA il 16/07/1991, nella causa R.G. n. 43115/22 dinanzi alla Terza
Sezione penale della Corte di Cassazione.
Ritualmente evocato in giudizio, il si è costituito Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.
In data 29.05.2025, a seguito dell'udienza del 27.05.2025 sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e pertanto merita accoglimento.
Esso è affidato ai seguenti motivi di opposizione:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 82 D.P.R. 115/2002 E 4 D.M. 55/2014;
2. OMESSO ESAME DELL'OPERA PROFESSIONALE SVOLTA;
3. OMESSA PRONUNCIA SULLE SPESE DI RISCOSSIONE.
pagina 2 di 12 A) Col primo motivo di opposizione l'Avv. richiama le disposizioni di cui Pt_1 all'art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 (di seguito TUSG), secondo cui
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” e all'art. 4, comma 1 ultimo periodo, D.M. n.
55/2014, secondo cui “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” denunciandone la violazione, in quanto:
- per la “fase di studio”, che ex art. 12 comma 3 lett. A del D.M. n. 55/2014 comprende l'esame e studio degli atti, nell'istanza è stata richiesta la liquidazione della somma di € 675,00 ulteriormente ridotta ex art. 106-bis TUSG ad € 450,00, mentre il decreto opposto ha liquidato solo € 160,00, pur se il minimo previsto dalla tariffa già ridotto ex art. 106-bis è € 315,33;
- per la “fase introduttiva”, che ex art. 12 comma 3 lett. B del D.M. n. 55/2014 comprende gli atti introduttivi quali la memoria depositata in data 15/03/2023
(doc.pdf: pagg. 7-12) e l'istanza per la partecipazione all'udienza del 09/05/2023
(doc.pdf: pagg. 13-15), attività per le quali nell'istanza è stata richiesta la liquidazione di € 1.500,00 ridotta anche ex art. 106-bis TUSG ad € 1.000,00, mentre il decreto opposto non ha liquidato nulla, pur essendo il minimo previsto dalla tariffa già ridotto ex art. 106-bis cit. pari ad € 882,00;
- per la “fase decisionale”, che ex l'art. 12 comma 3 lett. D del D.M. n. 55/2014 comprende le difese orali, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, nell'istanza è stata richiesta la liquidazione di € 1.500,00 ridotta pure ex art. 106-bis TUSG ad € 1.000,00, mentre il decreto opposto ha liquidato € pagina 3 di 12 600,00, a fronte del minimo previsto dalla tariffa già ridotto ex art. 106-bis cit. pari ad € 914,00.
A detta del RICORRENTE, quindi, liquidando gli onorari nella misura complessiva di € 780,00 per l'opera difensiva da lui svolta, la Corte, nel decreto opposto, non solo non ha motivato il rigetto dell'istanza di liquidazione di € 2.450,00, ma non ha neppure tenuto conto del minimo legale, già ridotto ex art. 106-bis cit., di €
2.111,33.
Il ha replicato sostenendo che i valori tariffari medi Controparte_1
(ora tabellari) costituiscono il limite massimo invalicabile della liquidazione ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 (TUSG) e che la liquidazione del compenso concretamente spettante al difensore, pertanto, non potrà ordinariamente avvenire sulla base dei parametri tabellari medi, costituenti il massimo liquidabile, ma dovrà di regola avvenire sulla base di valori inferiori a questi, in ottemperanza all'art. 12 D.M. n. 55/2014 e sul valore così determinato dovrà poi essere applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/02 per le liquidazioni effettuate nell'ambito del processo penale.
Ciò posto, il decreto opposto ha il seguente tenore:
pagina 4 di 12 Si osserva con riferimento al primo profilo di doglianza, secondo cui il decreto opposto non recherebbe la motivazione del rigetto dell'istanza di liquidazione di €
2.450,00, che la motivazione addotta è implicita, essendo desumibile dall'applicazione del Protocollo siglato nel 2016, tra la Corte d'Appello di Firenze,
l' , il Consiglio dell'Ordine Controparte_3 degli Avvocati di Firenze, la Camera Penale di Firenze, il
[...]
e la Procura Generale della Repubblica per Controparte_4
l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Firenze dei parametri di cui al DM
55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. Spese di
Giustizia) ed equiparati.
Nessuna omessa motivazione è, dunque, ravvisabile.
Il secondo profilo di censura al medesimo decreto opposto, relativo al fatto che la
Corte non avrebbe tenuto conto del minimo legale, già ridotto ex art. 106-bis cit., di € 2.111,33 è fondato.
Si rileva al riguardo che, nel caso in cui si debba procedere alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. “irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”, tale liquidazione, afferendo al rapporto con lo Stato, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 (che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti).
Inoltre, tale medesima disposizione deve essere interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e quindi, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 26643/2011 e nello stesso senso
Cass. Sez. II, Ordinanza 28 maggio 2021, n. 15006). pagina 5 di 12 L'applicazione dei valori medi non è, dunque, in questa sede vincolante trattandosi di liquidazione che, come precisato, opera nel rapporto tra il difensore d'ufficio ed il suo assistito e non come nella fattispecie, nel rapporto tra lo stesso difensore e lo Stato.
Nel caso di specie, l'Avv. ha chiesto la liquidazione del compenso calcolato Pt_1 in misura compresa tra i valori medi e quelli minimi delle tariffe di cui al D.M.
147/2022, mentre invece, l'ammontare del compenso minimo:
• considerando le sole fasi di studio e decisoria, ammonta ad € 1.844,00, il quale ridotto pacificamente di 1/3 e cioè di € 614,66, dà luogo all'importo di €
1.229,33;
• considerando tutte le fasi del giudizio, ammonta ad € 3.167,00, il quale ridotto pacificamente di 1/3 e cioè di € 1.055,66, dà luogo all'importo di €
2.111,33.
Ebbene la liquidazione del compenso spettante al RICORRENTE avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dei valori espressi dal D.M. 147/2022, in quanto il citato protocollo non contemplando i compensi da liquidare per la difesa d'ufficio di un imputato dinanzi alla Corte di cassazione, non avrebbe potuto trovare applicazione.
Ne deriva la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 82 TUGS e dell'art. 4, comma 1 ultimo periodo, D.M. n. 55/2014.
B) Col secondo motivo di opposizione il RICORRENTE lamenta la mancata valutazione della propria istanza di liquidazione e l'omesso esame dell'opera professionale da lui svolta nel 2023, innanzi alla Corte di Cassazione, come dimostrerebbero i richiami del decreto opposto alla sentenza della Corte di
Appello del 2021, resa all'esito del procedimento di merito ed al protocollo del
2016 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
La censura è fondata, posto che, effettivamente l'istanza di liquidazione attiene all'attività difensiva svolta dal RICORRENTE quale difensore d'ufficio di CP_2
pagina 6 di 12 nato in [...] il [...], nel procedimento n. 43115/22 R.G. CP_2 svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, per cui – come evidenziato - non avendo potuto trovare applicazione il citato Protocollo, il compenso del RICORRENTE avrebbe dovuto essere liquidato ai sensi dell'art. 116 TUSG, per quanto meglio argomentato in ordine al successivo motivo di opposizione, secondo i valori minimi (€ 3.167,00, di cui € 473,00 per la fase di studio, € 1.323,00 per la fase introduttiva in cui va collocata la memoria scritta redatta dal medesimo ed €
1.371,00 per la fase decisionale) e poi ulteriormente ridotto di 1/3 ex art. 106bis
TUSG, in modo tale da ottenere l'importo di € 2.111,33, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge, quale misura adeguata a remunerare il professionista quale difensore d'ufficio del predetto imputato, in considerazione della natura e della complessità dell'attività dallo stesso svolta e dell'esito del giudizio che ha visto declinate le istanze del
RICORRENTE, avendo la Corte di legittimità, per sua stessa ammissione, rigettato il ricorso con la sentenza n. 32712 depositata il 27/07/2023.
C) Col terzo motivo l'OPPONENTE denuncia l'omessa pronuncia sulle spese di riscossione, deducendo che dal decreto opposto si evincerebbe che la Corte di
Appello adita avrebbe verificato che egli aveva svolto la procedura di recupero del proprio credito nei confronti dell'assistito, tanto che il decreto avrebbe confermato che la riscossione non era andata a buon fine per la “sopravvenuta irreperibilità di fatto” del debitore ingiunto, ma avrebbe ricondotto il caso nella previsione dell'art. 117 TUSG tralasciando di considerare che avrebbero dovuto essergli essere rimborsate le spese della procedura monitoria (cfr. Cassazione Civile Ord.
Sez. 2 Num. 3606 Anno 2024).
Il motivo è fondato.
Si rileva al riguardo, che “è consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già
Cass. Sez. 2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011
n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella pagina 7 di 12 giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2
19-12-2017 n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n. 22579 Rv.
655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n.
40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 5041 del 26/02/2024 in motivazione).
Tale orientamento costituisce applicazione dell'art. 116 TUSG che prevede espressamente l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio siano liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, trattandosi, infatti, di attività professionale, comunque, resa anche nell'interesse dello Stato.
Nella fattispecie, come sopra illustrato, deve trovare applicazione tale norma e non l'art. 117 TUSG, ricorrendo soltanto una sopravvenuta irreperibilità di fatto dell'imputato difeso d'ufficio dal RICORRENTE, tale dovendo intendersi la pagina 8 di 12 situazione in cui il soggetto non è rintracciabile per la notifica degli atti processuali.
Infatti, l'irreperibilità attiene al fatto della non rintracciabilità al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile e cioè quando il soggetto non è rintracciabile per la notifica degli atti processuali e poiché nella fattispecie - non essendo specificamente contestato che al momento della mancata accettazione della nomina del RICORRENTE quale difensore di fiducia di e cioè in Controparte_2 data 8.11.2023, quest'ultimo risultasse detenuto - quando ha chiesto l'emissione del D.I. e cioè nell'ottobre 2023, l'OPPONENTE era da qualificare difensore d'ufficio ex art. 116 TUSG.
Soltanto la notifica del D.I. n. 3979/2024 emesso in data 14.02.2024 dal Giudice di Pace di Roma, su ricorso dell'Avv. , nei confronti del proprio assistito, Pt_1 tentata presso la Casa Circondariale di Pistoia ha sortito esito negativo, proprio per sopravvenuta irreperibilità del destinatario.
Peraltro, del provvedimento monitorio sopra indicato era stata chiesta la notifica nell'ultimo domicilio di noto al difensore e cioè presso la Casa Controparte_2 circondariale di Pistoia, ove lo stesso era stato verosimilmente detenuto, CP_2 come si evince dalla predetta rinuncia in data 8.11.2023 all'incarico di difensore di fiducia.
Infatti, l'Avv. era stato nominato difensore d'ufficio di quest'ultimo nel Pt_1 processo svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione e successivamente - come si evince dal decreto del Presidente della prima sezione penale di questa Corte in data 4.11.2023 – difensore di fiducia del medesimo nel procedimento in CC, vertente su “Revoca altri provvedimenti (art. 674 cpp. - art. 168 cp) - Revoca sospensione condizionale della pena (art. 163 cp) – anche se in data 8.11.2023, aveva comunicato di non aver mai accettato la nomina fiduciaria menzionata nel predetto decreto di fissazione di udienza in CC e comunque di rinunciare all'incarico fiduciario conferitogli. pagina 9 di 12 L'irreperibilità è dunque solo sopravvenuta, dovendo Controparte_2 ricondursi alla vana notifica, nel marzo 2014, del provvedimento monitorio, quando era verosimile che il predetto soggetto fosse ancora detenuto, considerata anche la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena.
Del resto, non è neppure imputabile al RICORRENTE l'avvenuta emissione del provvedimento monitorio dopo circa quattro mesi dal deposito del ricorso.
Infine, il RICORRENTE non ha neppure tentato di procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c. onde procedere in excutivis, in ossequio al principio di diritto secondo cui “in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore che intenda ottenere dallo
Stato il compenso dovutogli è esentato dal previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto irreperibile, sia che l'irreperibilità sia stata dichiarata formalmente con decreto, sia che essa corrisponda ad una situazione di fatto”
(Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 4576 del 13/11/2012).
Ne consegue che l'Avv. ha diritto al rimborso delle spese delle procedure Pt_1 di recupero dei compensi, atteso che - prevedendo l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R.
n. 115 del 2002, che il debitore sia rintracciabile (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021 ed in senso conforme Sez. 2 -
Ordinanza n. 28253 del 04/11/2024) – nella fattispecie, né nel momento in cui veniva presentata la domanda monitoria, ossia in data 23.10.2023 né quando veniva chiesta la notifica del predetto D.I. era prevedibile la condizione di irreperibilità di fatto di Controparte_2
Erroneamente, dunque, la Corte nel decreto opposto - preso atto dell'attestazione della residenza ignota e ultimo domicilio presso la Casa Circondariale di Pistoia di e della attivazione da parte dell'Avv. , della procedura Controparte_2 Pt_1 di recupero del suo credito, non andata a buon fine, per la sopravvenuta irreperibilità di fatto del soggetto – ha omesso di liquidare anche le spese pagina 10 di 12 sostenute dal RICORRENTE per il recupero del suo credito in applicazione dell'art. 116 TUSG.
Quanto agli importi liquidati col precitato D.I. in complessivi € 549,00, di cui €
473,00 per compenso di avvocato ed € 76,00 per spese esenti, oltre CPA e IVA come per legge, essendo stato tale provvedimento monitorio emesso in data
14.02.2024,
L'AVV. va, dunque, remunerato per l'attività svolta in sede monitoria e Pt_1 per i costi di tale procedimento, mediante la liquidazione di un compenso pari ad
€ 237,00 corrispondente al minimo dello scaglione di riferimento rapportato al valore dichiarato, oltre ad € 76,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Tale importo in quanto afferente a procedimento civile non è soggetto alla riduzione di cui all'art. 106 bis TUSG, posto che “la riduzione di 1/3 dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del credito professionale, prevista dall'art. 106 bis del DPR n. 115/2002 è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma resasi successivamente irreperibile, così che la relativa riduzione non può estendersi alle diverse spese sostenute per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dal proprio assistito” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024).
D) Pertanto, in parziale riforma del decreto opposto, va liquidato a favore dell'Avv. il compenso di € 2.111,33, oltre rimborso forfettario spese Pt_1 generali al 15% Iva e Cap come per legge, per l'opera professionale svolta dal medesimo quale difensore d'ufficio di dinanzi alla Corte di Controparte_2
Cassazione, nonché di € 237,00 per l'attività svolta in sede monitoria oltre ad €
76,00 per spese esenti, rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
pagina 11 di 12 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza si liquidano secondo i parametri minimi del DM 147/2022, sulla base del valore della causa (scaglione fino a € 5.200,00) ed all'attività svolta: in particolare si liquidano € 268,00 per la fase di studio ed € 268,00 per la fase introduttiva, escludendo la fase istruttoria e decisoria, essendo inesistente la prima e senza espletamento di memorie conclusionali scritte la seconda (considerato che nelle note conclusionali parte opposta si è riportata integralmente alla memoria di costituzione, limitandosi a precisare le proprie conclusioni).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
ACCOGLIE in parte il ricorso presentato dall'Avv. e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze depositato in data 23/01/2025 e LIQUIDA a favore del RICORRENTE il compenso di € 2.111,33, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge, per l'opera professionale svolta dal medesimo quale difensore d'ufficio di dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché di € 237,00 per Controparte_2
l'attività svolta in sede monitoria oltre ad € 76,00 per spese esenti, rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
536,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 18 giugno 2025.
Il Presidente FF delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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