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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
RN LO, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4300/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5376/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0282024900442843100 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7830/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n.5376/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, depositata il 10/12/2024, che ha accolto il ricorso presentato avverso la cartella di pagamento numero 02820130023575421000 contenuta nell'intimazione di Pagamento n.
0282024900442843100 e compensato le spese di lite tra le parti. La contribuente ha impugnato la pronunzia relativamente alla regolazione delle spese processuali, dolendosi dell'avvenuta compensazione disposta senza un'effettiva motivazione ma con osservazioni di stile – “Motivi di equità e la particolarità della materia consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio” -, in contrasto con l'orientamento di legittimità. Ha osservato la Ric_1 che, essendo stata annullata la cartella, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico delle controparti Comune di Aversa e ADER in solido, in base al principio di causalità
e al fine di evitare che la contribuente sopportasse le spese affrontate per svolgere un'attività processuale e ottenere il riconoscimento di un suo diritto. Ha precisato di avere richiesto, in via principale, la declaratoria di prescrizione dell'Imposta comunale sugli immobili in riferimento all'annualità 2007 portata dalla cartella di pagamento impugnata e contenuta nell'Intimazione di Pagamento n. 0282024900442843100, per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 comma 4 del codice civile, atteso che tra la presunta notifica della cartella di pagamento n. 02820130023575421000 (28.10.2013) e la notifica, in data 16.4.2024, dell'intimazione di pagamento, erano trascorsi oltre 5 anni. Il comune di Aversa dapprima e l'Amministrazione
Finanziaria poi non si erano attivate nei modi di legge per la realizzazione del credito del comune di Aversa ed avevano tenuto un comportamento negligente, trascurando di compiere le attività necessarie per la riscossione del credito o di notificare alla contribuente atti interruttivi della prescrizione. Ha fatto un excursus delle modifiche legislative apportate all'art 92 c.p.c., precisando che la norma prevedeva tre ipotesi tassative: la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e che nessuno dei casi elencati dalla norma ricorreva nel caso in esame.
Si è costituita l'ADER controdeducendo l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, per avere la contribuente proceduto ad una doppia notifica dell'appello, prima in data 28.12.2024, senza che fosse seguita l'iscrizione a ruolo e poi in data 9.6.2025, una seconda notifica dell'atto di appello.
Nel merito ha sostenuto che il ricorso era stata parzialmente accolto, in quanto la parte aveva eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento, prospettazione che era stata respinta. L'impugnazione doveva essere rigettata o, nell'ipotesi di accoglimento, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico del comune di Aversa.
Si è costituito altresì' il comune di Aversa, sostenendo che unico legittimato a contraddire in ordine alle questioni sollevate dalla contribuente era l'agente per la riscossione, riguardando le contestazioni della Ric_1 vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo. Ove fosse stato accertato che l'ADER avesse fatto decorrere i termini prescrizionali per il recupero del credito, il comune sarebbe parte lesa e
per questi motivi
ha chiesto di essere tenuto indenne da una eventuale condanna alle spese.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che la contribuente ha provveduto a notificare all'ADER un primo ricorso in appello in data 28.12.2024 senza costituirsi nei 30 giorni e poi ha nuovamente notificato l'impugnazione in data
7.6.2025, costituendosi nei termini in data 8.6.2025. L'impugnazione deve essere, conseguentemente, dichiarata inammissibile, ai seni degli artt. 22 e 53 del D.Lgvo n 546 del 1992, per non essersi l'appellante costituita nei trenta giorni dalla proposizione del gravame. Trattasi di vizio rilevabile di ufficio (comma 2 del menzionato articolo) anche se la parte resistente si sia costituita, come nel caso in esame. Sul punto vedi
Sez. 5, Sentenza n. 1025 del 18/01/2008 per la quale” In tema di contenzioso tributario, ove l'appellante non abbia depositato entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta (se la notifica
è avvenuta a mezzo posta), il ricorso è inammissibile e, ai sensi del comb. disp. degli artt. 53, secondo comma, e 22, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, e tale prevista sanzione deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate per ciascuna parte appellata in euro 500,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
RN LO, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4300/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5376/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0282024900442843100 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7830/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n.5376/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, depositata il 10/12/2024, che ha accolto il ricorso presentato avverso la cartella di pagamento numero 02820130023575421000 contenuta nell'intimazione di Pagamento n.
0282024900442843100 e compensato le spese di lite tra le parti. La contribuente ha impugnato la pronunzia relativamente alla regolazione delle spese processuali, dolendosi dell'avvenuta compensazione disposta senza un'effettiva motivazione ma con osservazioni di stile – “Motivi di equità e la particolarità della materia consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio” -, in contrasto con l'orientamento di legittimità. Ha osservato la Ric_1 che, essendo stata annullata la cartella, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico delle controparti Comune di Aversa e ADER in solido, in base al principio di causalità
e al fine di evitare che la contribuente sopportasse le spese affrontate per svolgere un'attività processuale e ottenere il riconoscimento di un suo diritto. Ha precisato di avere richiesto, in via principale, la declaratoria di prescrizione dell'Imposta comunale sugli immobili in riferimento all'annualità 2007 portata dalla cartella di pagamento impugnata e contenuta nell'Intimazione di Pagamento n. 0282024900442843100, per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 comma 4 del codice civile, atteso che tra la presunta notifica della cartella di pagamento n. 02820130023575421000 (28.10.2013) e la notifica, in data 16.4.2024, dell'intimazione di pagamento, erano trascorsi oltre 5 anni. Il comune di Aversa dapprima e l'Amministrazione
Finanziaria poi non si erano attivate nei modi di legge per la realizzazione del credito del comune di Aversa ed avevano tenuto un comportamento negligente, trascurando di compiere le attività necessarie per la riscossione del credito o di notificare alla contribuente atti interruttivi della prescrizione. Ha fatto un excursus delle modifiche legislative apportate all'art 92 c.p.c., precisando che la norma prevedeva tre ipotesi tassative: la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e che nessuno dei casi elencati dalla norma ricorreva nel caso in esame.
Si è costituita l'ADER controdeducendo l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, per avere la contribuente proceduto ad una doppia notifica dell'appello, prima in data 28.12.2024, senza che fosse seguita l'iscrizione a ruolo e poi in data 9.6.2025, una seconda notifica dell'atto di appello.
Nel merito ha sostenuto che il ricorso era stata parzialmente accolto, in quanto la parte aveva eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento, prospettazione che era stata respinta. L'impugnazione doveva essere rigettata o, nell'ipotesi di accoglimento, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico del comune di Aversa.
Si è costituito altresì' il comune di Aversa, sostenendo che unico legittimato a contraddire in ordine alle questioni sollevate dalla contribuente era l'agente per la riscossione, riguardando le contestazioni della Ric_1 vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo. Ove fosse stato accertato che l'ADER avesse fatto decorrere i termini prescrizionali per il recupero del credito, il comune sarebbe parte lesa e
per questi motivi
ha chiesto di essere tenuto indenne da una eventuale condanna alle spese.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che la contribuente ha provveduto a notificare all'ADER un primo ricorso in appello in data 28.12.2024 senza costituirsi nei 30 giorni e poi ha nuovamente notificato l'impugnazione in data
7.6.2025, costituendosi nei termini in data 8.6.2025. L'impugnazione deve essere, conseguentemente, dichiarata inammissibile, ai seni degli artt. 22 e 53 del D.Lgvo n 546 del 1992, per non essersi l'appellante costituita nei trenta giorni dalla proposizione del gravame. Trattasi di vizio rilevabile di ufficio (comma 2 del menzionato articolo) anche se la parte resistente si sia costituita, come nel caso in esame. Sul punto vedi
Sez. 5, Sentenza n. 1025 del 18/01/2008 per la quale” In tema di contenzioso tributario, ove l'appellante non abbia depositato entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta (se la notifica
è avvenuta a mezzo posta), il ricorso è inammissibile e, ai sensi del comb. disp. degli artt. 53, secondo comma, e 22, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, e tale prevista sanzione deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate per ciascuna parte appellata in euro 500,00 oltre accessori se dovuti