Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12229
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità dei contratti per difetto del requisito della forma scritta

    Il Tribunale ha ritenuto che i contratti depositati dalla banca convenuta risultano regolarmente sottoscritti dalla correntista e che la Suprema Corte ha affermato che il requisito della forma scritta va inteso in senso funzionale e che la consegna dello scritto non incide sulla validità del contratto.

  • Rigettato
    Usurarietà degli interessi applicati dalla banca

    Il CTU ha accertato l'assenza di usura, utilizzando le modalità di calcolo previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

  • Accolto
    Illegittimità delle variazioni delle condizioni economiche in peius

    I calcoli del CTU sono stati ritenuti corretti in assenza della prova della comunicazione al correntista delle variazioni sfavorevoli dei tassi e della sussistenza di un giustificato motivo.

  • Accolto
    Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (anatocismo)

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la deduzione, ritenendo invalide le clausole anatocistiche per violazione delle prescrizioni di legge e delle delibere CICR, salvo per il contratto di conto corrente del 29/5/2000 e le relative rinegoziazioni, per le quali la clausola anatocistica è stata ritenuta conforme. È stata condivisa l'ipotesi di calcolo del CTU che escludeva la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto, salvo per la clausola anatocistica del contratto del 29/5/2000.

  • Accolto
    Illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS)

    Il Tribunale ha ritenuto che le somme addebitate a titolo di CMS non siano dovute, poiché la commissione non risulta sufficientemente determinata nei contratti.

  • Accolto
    Ricalcolo del saldo dei rapporti bancari

    Condivise le risultanze del CTU, che ha accertato un saldo a credito della correntista per complessivi euro 181.268,10.

  • Rigettato
    Nullità delle fideiussioni per violazione normativa antitrust (clausole n. 2, 6, 8 ABI)

    Il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto e che le fideiussioni specifiche non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia.

  • Rigettato
    Estinzione delle fideiussioni per mancata azione della banca nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza (art. 1957 c.c.)

    Il Tribunale ha ritenuto che la disciplina consumeristica non sia applicabile e che la clausola di rinuncia all'art. 1957 c.c. sia valida, non potendo il fideiussore, in qualità di amministratore unico della società debitrice, invocare la tutela del consumatore.

  • Rigettato
    Nullità delle fideiussioni specifiche

    Il Tribunale ha ritenuto che le fideiussioni specifiche non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia relativo alle fideiussioni omnibus e che pertanto non vi è motivo di censura di invalidità.

  • Rigettato
    Sistema di ammortamento "alla francese" e indeterminatezza dei tassi

    Il Tribunale ha ritenuto che il sistema di ammortamento "alla francese" sia legittimo e che la relativa pattuizione non comporti indeterminatezza dei tassi né violazione della trasparenza bancaria, essendo il TAEG comprensivo di tali effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12229
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12229
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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