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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12229 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4621/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4621/2018 r.g.a.c., alla quale veniva riunita la causa iscritta al n.
14868/2022 r.g.a.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Aurelio Marino;
- ATTORE
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Moschiano;
- CONVENUTA in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Aurelio Marino;
[...]
- OPPONENTI
e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio CP_4
Moschiano;
- OPPOSTA E TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva di aver intrattenuto con l'istituto di credito il rapporto di conto corrente n. 62825.08 Controparte_1 sul quale veniva regolata un'apertura di credito e due finanziamenti autoliquidanti, il conto n.
62829.77 sotto la forma del conto anticipi su fatture, e, l'altro n. 62830.70 quale partitario per la presentazione effetti;
che, in data 27/4/2011, la concedeva Controparte_1 alla correntista un finanziamento di euro 600.000,00 regolato sul conto corrente di corrispondenza n. 62825.08; nell'anno 2016, la società attrice impiantava presso l'istituto di credito convenuto il conto anticipi n. 68830012.73, ed, in data 27/11/2017, il conto anticipi n. 95901717.48; ed, infine, il
13/4/2017, la banca convenuta concedeva alla un finanziamento di euro 300.000,00 Parte_1 regolato sul conto corrente di corrispondenza n. 62825.08; che nel corso dei citati rapporti, la banca, incamerava somme non dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, interessi debitori ultralegali e spese mai pattuite per iscritto.
Tanto premesso, domandava che, accertata la nullità dei contratti indicati per difetto del requisito della forma scritta, nonché l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca e l'illegittimità delle variazioni delle condizioni economiche in peius, il Tribunale rideterminasse il saldo dei rapporti bancari indicati, con condanna dell'istituto di credito convenuto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il convenuto istituto di credito eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, e depositava copia del contratto di conto corrente n.
62825.08 del 29/5/2000 (all. n. 2 alla comparsa di costituzione), rinegoziazione delle relative condizioni del 9/12/2002 (all. n. 3 alla comparsa di costituzione) e del 23/1/2004 (all. n. 4 alla comparsa di costituzione ed all. A alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c.), lettera-contratto di credito del 14/3/2011 (all. B alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c.); lettera-contratto di credito del 7/5/2012 (all. C alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c.); contratto anticipazioni contro cessione di credito rapporto SI n.68830012.73 del 7/5/2012 (all. D alla memoria ex art. 183
VI comma, n. 2, c.p.c.); contratto anticipazioni contro cessione di credito rapporto SI n.
6883001273 del 15/5/2014, (all. nn. 7 e 11 alla comparsa di costituzione e risposta, nonché all. E alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c.); lettera-contratto di credito del 15/5/2014, con annesse schede negoziali condizioni economiche: dell'apertura di credito in conto n.62829.77, dell'apertura di credito in conto n.62825.08, dell'apertura di credito in conto n.71483,27 e delle commissioni istruttoria/revisione fidi 5822/1742354.13; lettera-contratto di credito del 2/12/2014, con annesse schede negoziali condizioni economiche: dell'apertura di credito in conto n.62825.08, dell'apertura di credito in conto n.71483,27, dell'apertura di credito in conto n.62829.77, delle commissioni istruttoria/revisione fidi 5822/1742354.13 e degli anticipi commerciali rapporto n.68830012.73 (all.15, all.6 e all.5 comparsa di costituzione e risposta nonché all. F memoria 183
c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); contratto quadro per rilascio di crediti firma Italia n.99175.86 del 5/12/2014, con annesso documento di sintesi delle condizioni economiche (all. J memoria 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); - contratto anticipazioni contro cessione di credito rapporto SI n.68830012.73 del 3/3/2015, con annessa scheda negoziale condizioni economiche (all.8 e all.10 comparsa di costituzione e risposta nonché all. G memoria 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); - contratto anticipazioni contro cessione di credito rapporto SI n.68830012.73 del 28/1/2016, con annessa scheda negoziale condizioni economiche (all.9 e all.12 comparsa di costituzione e risposta nonché all. H memoria 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); - lettera-contratto di credito del 28/1/2016, con annesse schede negoziali condizioni economiche: dell'apertura di credito in conto 62825.08, dell'apertura di credito in conto n.62829.77 e delle commissioni istruttoria/revisione fidi 5822/1742354.13 (all. I memoria 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); - accordo su modifica condizioni economiche rapporto n.62825 dell'1/6/2016 (all.13 comparsa di costituzione e risposta); - accordo su modifica condizioni contrattuali rapporto SI n. 68830012 del 31/1/2017 (all.14 comparsa di costituzione e risposta); - contratto di credito del 13/11/2017 (all.16 comparsa di costituzione e risposta); contratto di credito anticipi commerciali con incassi canalizzati rapporto n. 95901717,48 del 20/11/2017 (all.17 comparsa di costituzione e risposta) contratti di mutuo chirografario nn. 741796119.65 e 741600722.26, stipulati rispettivamente in data
13/4/2017 e 27/4/2011.
Quindi, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU grafologica, atteso il disconoscimento delle firme apposte sui contratti di apertura di credito del 14/3/2011, del 7/5/2012, del 2/12/2014 e del 28/1/2016 da parte del legale rappresentante di e CTU Parte_1 contabile, finalizzata ad accertare l'entità del saldo dei rapporti bancari intercorsi tra le parti.
Con comparsa depositata in data 14/6/2021, si costituiva Controparte_3
la quale, in seguito ad atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 c.c. del
[...]
25/11/2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_1 CP_1
Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26/11/2020, diveniva esclusiva titolare dei CP_1 crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso del credito già vantato da
[...] nei confronti della e dei garanti. Controparte_1 Parte_1
Con ordinanza del 9/9/2025 veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento recante R.G. n. 14868/2022, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2764/2022 richiesto ed ottenuto da per la condanna di Controparte_3 [...]
in qualità di debitrice principale, e di , in qualità di fideiussore, al Parte_1 Controparte_2 pagamento dell'esposizione debitoria dei due contratti di mutuo chirografario nn. 741796119.65 e
741600722.26, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Pertanto, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
Le domande di parte attrice meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale di
[...]
sollevata da parte attrice. Controparte_3 in seguito ad atto di scissione parziale ai sensi Controparte_3 dell'articolo 2506 c.c. del 25/11/2020 per atto notaio dott. di Siena (rep. 39.399, racc. Persona_1
20.019), diveniva esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso del credito già vantato da nei confronti della Controparte_1
e di Parte_1 Controparte_2
Dall'atto di scissione risulta che il compendio scisso è composto da elementi attivi, ovvero crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite ed elementi passivi, debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto. Come affermato da e non contestato da , CP_3 CP_1 Controparte_1 non sono incluse nel compendio scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da anteriormente alla CP_5
Scissione. Per effetto di quanto prima precisato, non è quindi legittimata passiva in ordine CP_3 alle domande restitutorie per le causali sopra descritte, che restano di competenza di ed è CP_5 attivamente legittimata in ordine al credito derivante dai contratti di mutuo chirografario sopra indicati ed oggetto della domanda monitoria.
La titolarità del credito di risulta provata dalla documentazione in atti (atto di scissione, CP_3 gazzetta ufficiale del 29/12/2020), nonché dalla dichiarazione della cedente CP_5
La dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono, invero, elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità della domanda monitoria, poiché, alla prima udienza del 25/10/2022, parte opponente eccepiva il mancato espletamento del procedimento di mediazione e le parti chiedevano termine per la mediazione. Con ordinanza del 28/10/2022 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rimessi gli atti al Presidente di Gabinetto per la riunione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al presente procedimento, e, con successiva ordinanza del 3/2/2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e non il termine per la mediazione. Pertanto, con ordinanza del 19/11/2024, vista l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente in sede di prima udienza di comparizione, veniva concesso il termine per l'espletamento della mediazione, regolarmente eseguita dalla parte opposta, come da verbale negativo in atti (depositato in allegato alle note dell'8/9/2025).
Passando al merito, in via pregiudiziale, in ordine all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, deve rilevarsi che, nella relazione tecnica depositata, il consulente ha accertato l'assenza di rimesse solutorie ante decennio che potessero considerarsi prescritte. Ciò in considerazione del fatto che il conto corrente è stato perennemente affidato sotto forma di scoperto di conto corrente, pur in assenza di formali contratti di affidamento.
Il CTU ha enumerato gli elementi desumibili dalla documentazione in atti che rivelano, inequivocabilmente, l'esistenza di una o più linee affidative accordate dalla banca sul c/c principale con decorrenza dal 7/6/2001: stabilità dell'esposizione a debito per importi decisamente rilevanti
(anche oltre euro 1.700.000,00), assenza di richieste di rientro, applicazione di una scala di tassi debitori (entro fido ed extra fido), nonché di una duplice aliquota della CMS (entro fido ed extra fido). Il CTU ha, inoltre, accertato che, “contrariamente a quanto asserito dal consulente di parte, nelle staffe del c/c n.62825.08, risulta indicata pure la misura del fido accordato nonché la sua classificazione mediante una codifica (101, 1101, 1407, 407) indicativa, con ogni probabilità, della relativa tipologia di affidamento”.
In ordine all'azione di accertamento negativo del credito, - nel cui alveo è ovviamente da ricondurre la domanda in esame - l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.
Nel caso in esame, parte attrice ha depositato gli estratti conto del rapporto di conto corrente n.
62825.08 e dei conti nn. 62829.77 e 61830.70 e, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, ha affermato che le condizioni applicate dalla banca non risultavano pattuite per iscritto e parte convenuta, sulla quale, quindi, in base al principio di vicinanza della prova, spettava l'eventuale prova contraria, ovvero la regolare pattuizione delle condizioni applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti, come detto, depositava la copia del contratto di conto corrente, delle relative aperture di credito, dei contratti di conto anticipi e di mutuo chirografario.
In ordine alla documentazione depositata da parte convenuta, deve, in primo luogo rilevarsi che la lettera-contratto di credito del 15/5/2014, con annesse schede negoziali (condizioni economiche dell'apertura di credito in conto n. 62829.77, dell'apertura di credito in conto n. 62825.08, dell'apertura di credito in conto n. 71483,27 e delle commissioni istruttoria/revisione fidi
5822/1742354.13) veniva depositata dalla banca solo in sede di produzione degli originali dei documenti oggetto di disconoscimento ed è, quindi, tardiva, con conseguente inutilizzabilità nel presente giudizio, come correttamente osservato dallo stesso CTU.
Riguardo alla restante documentazione depositata in originale dall'istituto di credito convenuto, deve ribadirsi che nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico
(Cass. n. 35167/2021).
Il disconoscimento, operato da parte attrice, della conformità della copia della documentazione prodotta dalla banca rispetto all'originale risulta essere generico. Il disconoscente, infatti, deve specificare gli aspetti per i quali si assume che la copia fotostatica differisca dall'originale e, in mancanza, la contestazione deve ritenersi genericamente formulata e inidonea a privare il documento della sua efficacia probatoria.
I contratti depositati dalla banca convenuta risultano, invero, regolarmente sottoscritti dalla correntista.
Dalla CTU grafologica espletata nel corso del giudizio è emerso che le firme apposte sui contratti bancari allegati alla comparsa di costituzione sono riconducibili al legale rappresentante di
[...]
e sono autentiche. Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Di recente, la Cassazione, riguardo all'art. 117 TUB che commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
ha affermato che dal comma II dello stesso articolo si ricava, poi, che la "forma" presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che "per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma": locuzione, questa, in cui il termine "forma" è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'"altra forma" è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cass. n. 18230/2024). Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Pertanto, correttamente il CTU, dott. , nel rideterminare il saldo dei rapporti Persona_2 bancari per cui è causa applicava gli interessi al tasso pattuito dalle parti, così come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs.
385/1993; in assenza dei contratti, ricalcolava gli interessi al tasso legale codicistico ed in presenza dei contratti ma in assenza dell'indicazione dei tassi, ricalcolava gli interessi al tasso codicistico, per i rapporti costituiti prima dell'8/7/1992, ovvero ai tassi BOT – minimi per quelli a debito e massimi per quelli a credito – per i rapporti successivi alla predetta data.
Sul punto, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato da parte attrice e condiviso dal CTU, la scheda negoziale del 9/12/2002 non prevede un tasso di interesse per l'apertura di credito, ma esclusivamente per gli scoperti e le indicazioni contenute nella scheda negoziale relative al fido 101 sono del tutto irrilevanti.
Ciò posto giova, poi, esaminare la questione dell'anatocismo, avendo l'attrice contestato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dall'istituto di credito.
Tale deduzione è fondata. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, la stessa si è prodotta solo per il rapporto di conto corrente per cui è causa, ove, come detto, sono stati contabilizzati gli interessi e le competenze anche dei conti e dei rapporti anticipi dedotti in giudizio. Tale rapporto è sorto in epoca posteriore alla delibera CICR 9/2/2000, e soggiace, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata): pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera
CICR citata).
Nel caso di specie, nel contratto di conto corrente n.62825.08 del 29/5/2000 la clausola disciplinante la capitalizzazione degli interessi risulta convenuta nel rispetto delle prescrizioni della richiamata delibera. Ed, infatti, sono ivi indicati i valori sia nominali (TAN) che effettivi (TAE) dei tassi di interesse – creditore e debitore – ed è contrattualmente prevista la capitalizzazione paritetica trimestrale degli interessi;
e la clausola risulta specificamente approvata dalla società correntista in modo valido, così come indicato dalla banca convenuta nelle osservazioni alla CTU. Nei contratti di rinegoziazione del c/c n.62825.08 del 9/12/2002 e del 23/1/2004 la clausola anatocistica risulta conforme alle prescrizioni della citata Delibera CICR.
Relativamente ai rapporti di affidamento – su c/c principale e su quelli accessori – intercorsi tra le parti la prima convenzione anatocistica documentata è invece risalente al 14/3/2011, data della prima lettera-contratto di credito prodotta in giudizio. In merito ai contratti di credito depositati, il
CTU ha accertato quanto segue: “• nella lettera-contratto di credito del 14/3/2011 la clausola è stata convenuta in violazione delle disposizioni di cui all'art.6 della citata Delibera CICR del
9/2/2000, in quanto non è indicato il TAE – fatta eccezione per i tassi di interesse extra-fido delle aperture di credito del c/c n.62825.08 – e la capitalizzazione infrannuale non risulta specificamente approvata ex art.1341 c.c.; • nella lettera-contratto di credito (con annesse schede negoziali delle condizioni economiche) del 7/5/2012 la clausola di capitalizzazione risulta validamente convenuta;
• nel contratto quadro di anticipazione (con annessa scheda negoziale delle condizioni economiche) del rapporto anticipi n.68830012,73 del 15/5/2014 la previsione dell'addebito degli interessi con cadenza trimestrale confligge ictu oculi con la formulazione dell'art.120 TUB come novellato dalla
L.147/2013 (legge di stabilità per il 2014). In ogni caso, pure nell'ipotesi che il recepimento della modifica richiamata debba ritenersi posposto all'1/10/201671, la clausola di capitalizzazione del contratto in esame risulta ugualmente illegittimamente convenuta, stante l'assenza della specifica approvazione della cliente;
• nelle scritture: lettera-contratto di credito (con annesse schede negoziali delle condizioni economiche) del 2/12/2014; nel contratto quadro di anticipazione (con annessa scheda negoziale delle condizioni economiche) del rapporto anticipi n.68830012, del
3/3/2015; nella lettera-contratto di credito (con annesse schede negoziali delle condizioni economiche) del 28/1/2016 e nel contratto quadro di anticipazione (con annessa scheda negoziale delle condizioni economiche) del rapporto anticipi n.68830012, del 28/1/2016 la clausola anatocistica ivi rispettivamente convenuta è da ritenersi invalida ove si consideri l'art.120 TUB – come novellato dalla L.147/2013 – già in vigore dall'1/1/2014 ovvero legittima qualora la ridetta norma debba considerarsi mai entrata in vigore e poi superata dalla successiva ed ulteriore novella dell'art.120 TUB che ha trovato espressione nella delibera CICR del 3/8/2016 entrata in vigore l'1/10/2016; • nel contratto quadro di anticipazione (con annessa scheda negoziale delle condizioni economiche) del rapporto anticipi n.95901717,48 del 20/11/2017, infine, la previsione dell'addebito trimestrale degli interessi è chiaramente contrastante con le disposizioni normative medio tempore vigenti”.
Con ordinanza del 21/6/2024, in tema di capitalizzazione, veniva richiesto al CTU un'integrazione peritale sul seguente quesito: “per i contratti oggetto di causa in cui il TAN sia identico al TAE, eseguire un calcolo aggiuntivo escludendo, per l'intera durata dei rapporti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori”.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 4321/2022, ha affermato che l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera CICR citata. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Il principio di diritto espresso è il seguente “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Tanto premesso, tra le ipotesi di calcolo eseguite dal CTU nella rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, deve condividersi l'ipotesi di cui alla relazione peritale integrativa in cui veniva eliminata la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto e valida la clausola anatocistica del contratto del 29/5/2000.
Parte attrice lamenta ancora l'illegittima applicazione, da parte della banca, della commissione di massimo scoperto.
Anche tale deduzione merita adesione.
Ed invero, debbono espungersi dal ricalcolo del saldo gli importi addebitati a titolo di cms, non risultando indicate in modo specifico le relative modalità di calcolo, essendo determinata la sola aliquota. Sul punto il CTU ha accertato che “Nel contratto di accensione del c/c n.62825.08 del
29/5/2000 nonché in quello di rinegoziazione del medesimo conto del 23/1/2004 – uniche scritture presenti in atti che la contemplano – la CMS risulta convenuta con l'indicazione soltanto dell'aliquota senza alcuna precisazione né della base, né delle modalità di calcolo e neppure della periodicità di computo”. Nel contratto di rinegoziazione del medesimo c/c n.62825.08 del
9/12/2002, detta commissione è invece indicata con aliquota pari allo 0,00%. Anche in tal caso, tuttavia, la clausola difetta della mancata esplicitazione della modalità di computo. Il CTU ha, poi, riscontrato che è invalida la convenzione della commissione di utilizzo indicata nel documento di sintesi e nella scheda condizioni economiche del rapporto anticipi n.68830012.73 del 7/5/2012, per essere ivi pattuita senza alcuna precisazione né delle modalità di calcolo né della periodicità di liquidazione ed ha correttamente eliminato le commissioni non pattuite.
Com'è noto, la commissione di massimo scoperto rappresenta un costo ulteriore per il correntista che trova fondamento nella disponibilità del credito oggetto del fido. È controverso se la commissione costituisca un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, o abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
La questione attiene, com'è evidente, al fondamento causale della pattuizione, su cui in dottrina e in giurisprudenza si è ampiamente discusso, almeno sino alla codificazione dell'istituto avvenuta nel d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009. È chiaro, infatti, che aderire all'una o all'altra opzione interpretativa implica importanti corollari sul piano applicativo.
La sovrapposizione tra clausola di massimo scoperto e interessi rende la pattuizione irrimediabilmente nulla per mancanza di causa, oltre che soggetta alle stesse regole già viste in tema di anatocismo, e, di conseguenza, giustifica il totale recupero di quanto versato dal correntista a tale titolo. L'autonoma rilevanza sul piano causale della commissione, per converso, esclude il diritto alla ripetizione. A fronte di una differenza così marcata, una valida soluzione di compromesso consiste nel verificare di volta in volta in che modo l'autonomia privata abbia disciplinato l'istituto, in conformità peraltro all'ormai consueto metodo dell'accertamento della causa concreta del contratto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che le somme addebitate dall'istituto di credito a titolo di commissioni di massimo scoperto non siano dovute, poiché la CMS non risulta sufficientemente determinata.
Invero, sul punto giova osservare che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n.
185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n.
201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L.
n. 62/2012), l'ampia e generica espressione, commissione di massimo scoperto, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro.
Infatti, essa veniva riferita al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli.
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib.
Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e
12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011
n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo
18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova
18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale
Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce
27/6/2000).
Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. In ogni caso, ed a prescindere da come si intenda calcolarla, non è dubbio che sia evidentemente necessaria la predeterminazione della base di calcolo su cui computare la commissione di massimo scoperto, in mancanza della quale la medesima non può che essere considerata nulla ex art. 1346
c.c. per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (Trib. Cassino, 10.6.2008, n. 402).
In ordine alle modifiche contrattuali specificamente indicate da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, c.p.c., appaiono corretti i calcoli del CTU di rielaborazione del saldo dei rapporti bancari per cui è causa in assenza della prova della comunicazione al correntista delle variazioni sfavorevoli dei tassi e della sussistenza di un giustificato motivo.
L'art. 118 T.U.B., invero, consente alla banca, di modificare unilateralmente (ius variandi) le condizioni contrattuali in precedenza pattuite con il cliente, purchè tali variazioni siano comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dalla delibera CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
Deve, infine, ritenersi non condivisibile la tesi difensiva di parte attrice, secondo la quale dal saldo finale andrebbero espunte le competenze relative ai rapporti di conto anticipi, poiché la banca non ha proposto una contrapposta domanda riconvenzionale e neppure ha sollevato un'eccezione di compensazione propria.
Gli anticipi su fatture non hanno alcuna autonomia laddove regolati in un conto corrente (come nella specie) e, secondo concorde giurisprudenza di legittimità in riferimento ai rapporti bancari, la compensazione opera automaticamente, in quanto prevista per legge (cfr. tra le tante Cass. 2023 n.
34424; 2016 n. 512). Si ricorda che, quando le voci di debito - credito nascono da un rapporto unitario, è sufficiente procedere all'accertamento delle reciproche partite di dare ed avere anche se non è proposta specifica domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione (Corte
d'Appello di Napoli, 21/9/2025 n. 4360). Partendo da tale principio generale, nell'ambito dei rapporti bancari la compensazione automatica deriva dalla piana e mera applicazione dell'art. 1853
c.c., a mente del quale, se tra banca e correntista intercorre una pluralità di rapporti o di conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente. Secondo la Suprema Corte, non rileva che difetti l'eccezione ovvero il mero rilievo: la compensazione opera automaticamente, senza necessità di proporre apposita domanda o eccezione, proprio in virtù della predeterminazione codicistica della sostanziale unitarietà dei rapporti contrattuali che legano la banca ed i correntisti. La giurisprudenza in tali casi richiede la mera reciproca esigibilità delle poste da compensare e non certamente le condizioni processuali di operatività della compensazione stessa, trattandosi di un'ipotesi tipica di cosiddetta compensazione atecnica. In ogni caso, l'orientamento dominante è quello estensivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16800 del 2015), favorevole alla unicità del rapporto e all'operatività conseguenzialmente officiosa della compensazione anche se uno dei crediti abbia persino natura risarcitoria.
Nella fattispecie in esame viene in rilievo una compensazione impropria o atecnica.
Tale è la compensazione che si distingue da quella propria, disciplinata dagli artt. 1241 c.c. e segg., perché riguardante crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto.
In questo caso la compensazione si risolve in una mera verifica contabile delle poste attive e passive delle parti, al punto che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze di fatto tempestivamente acquisite al processo (v. di recente
Cass. Sez. 1 n. 33872-22).
E' infatti errato sostenere che le vicende attinenti al saldo del conto corrente fossero "autonome rispetto al credito richiesto" per anticipi su fatture.
Le operazioni di anticipo su fatture debbono pur sempre essere annotate in conto. E quindi confluiscono esse pure sul conto corrente, così da concorrere a determinarne il saldo.
Pertanto, l'esame della domanda di ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente, formulata dalla parte attrice, non può certo prescindere dalle voci scaturenti dai rapporti di conto anticipi regolati sul medesimo conto corrente.
La Suprema Corte ha chiarito che i conti anticipi rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, con annotazione in "dare" CP_1 delle anticipazioni erogate al correntista e con annotazione in "avere" dell'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Dopodiché però il rapporto tra banca e cliente viene sempre e comunque rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso (v. Cass. Sez. 1 n. 6575-18, Cass. Sez. 1 n. 13449-
11).
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, devono condividersi le risultanze del CTU, il quale, dopo aver escluso l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta, utilizzando correttamente le modalità di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, ha, poi, accertato un saldo a credito della correntista per complessivi euro 181.268,10 a credito della correntista, a fronte di un saldo debitore di euro 66.350,01 risultante dalle scritture contabili della banca (conto corrente n. 6282508: euro 440.202,11 a credito della correntista;
conto anticipi n. 95901717,48: euro 40.000,00 a debito della correntista;
conto anticipi n.68830012.73: euro 218.934,01 a debito della correntista).
Passando ad esaminare le questioni relative all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2764/2022, deve, in primo luogo, rilevarsi che il credito risulta provato alla luce della documentazione contrattuale depositata da e regolarmente sottoscritta dalle parti opponenti. Come affermato CP_3 da in sede monitoria si era già dato atto dell'avvenuta Controparte_3 escussione della garanzia consortile prestata da MCC e, pertanto, la ricorrente agiva per il residuo debito.
La questione introdotta dagli opponenti attiene in generale alla legittimità dell'operazione finanziaria con sistema di ammortamento c.d. “alla francese” sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della Banca d'Italia.
Benché il sistema di ammortamento “alla francese” sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
Secondo talune impostazioni di parte minoritaria della giurisprudenza di merito in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti,
l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse legale.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro Bancario
Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nei contratti di mutuo per cui è causa le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
Risulta specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, determinate secondo il metodo
“alla francese”, così come emerge dalla documentazione allegata al contratto.
Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo.
Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento, sottoscritto dall'attore, veniva allegato al contratto, così come indicato nello stesso contratto di mutuo e risulta sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Ciò posto, anche le doglianze che la parte attrice muove alla indeterminatezza dei tassi e dei piani di ammortamento ed alla “applicazione di interessi ad un saggio superiore a quello convenuto” sono infondate.
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato
è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato o dimostrato un vizio di formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Né appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe “un costo” per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe “dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto”.
La tesi non è condivisibile. Invero il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
La prima osservazione che può avanzarsi è che in presenza di un contratto - come quello oggetto del presente giudizio - che stabilisca precisamente tutte le condizioni economiche da applicare al contratto e dunque: il tasso di interesse nominale, la durata, l'importo della rata, la composizione della rata mediante l'imputazione di interessi e capitale, il piano di ammortamento e le spese accessorie, considerare “occulto” il costo derivante dall'effetto di “capitalizzazione composta” (che
è cosa diversa dell'effetto anatocistico come si dirà successivamente) pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese è un controsenso. Invero al “maggior costo” (se di esso possa parlarsi) si perviene non già sulla base di chissà quali artifizi o sopravvenienze contrattuali ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti.
A ben vedere, poi, l'effetto “oneroso” della capitalizzazione (che deriverebbe dal fatto che gli interessi vengono pagati in corso di rapporto) sarebbe comune a tutti i tipi di ammortamento diversi da quello in cui il frutto dell'operazione finanziaria (gli interessi) sia corrisposto una sola volta, al termine dell'operazione finanziaria, ivi compreso il sistema di ammortamento “all'italiana” in cui, anche in questo caso, gli interessi non rimborsati vengono in un'unica soluzione al termine del rapporto ma si prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n. 11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale”.
Si veda Trib. Milano sez. 6ª, 14/03/2019, n. 2490: "Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti” (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: Sez. 6ª sent. del 28/10/2014; Sez. 6ª sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. 6ª sent. n. 3549 del 17/03/2015: "nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche
l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo".
"La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale
e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)" (Trib. Milano, cit.).
“L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.” (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868).
In definitiva l'effetto di capitalizzazione - più o meno onerosa - derivante dal sistema di ammortamento del mutuo, se frutto - come nella fattispecie in esame - di una pattuizione contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della “indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata.
La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti. Non si vede in sostanza per quale motivo si possa sostenere che l'aver scelto le parti un sistema di ammortamento “più oneroso” rispetto ad un altro ne possa provocare la nullità per indeterminatezza o illegittimità in senso lato della pattuizione.
La tesi finisce invero per introdurre un sistema correttivo e sanzionatorio della autonomia negoziale delle parti del tutto sconosciuto al nostro ordinamento.
Il sistema civilistico in materia di obbligazioni e contratti è invero costruito intorno al principio cardine di autonomia negoziale immanente all'ordinamento democratico, deriva dalla libertà di iniziativa economica privata suggellata dall'art. 41 della Costituzione, e comunque dalla impossibilità per l'ordinamento di disciplinare in via autoritativa ed ottimale i rapporti tra i privati, contestuale alla mancanza di interesse pubblico a fissare nel dettaglio le regole negoziali, sul presupposto che i privati riescano meglio a valutare i propri interessi ex art. 1321 e 1322 c.c..
Dal sistema codicistico emerge una costante dialettica tra il piano della autonomia e l'eteronomia, in cui il ruolo dell'ordinamento è fissare le condizioni e i limiti, in presenza dei quali, accordi privati assumono, per le parti, forza di legge.
Su un diverso piano si pone il concetto di “proporzionalità” contrattuale ad esprimere un'esigenza di equo contemperamento degli interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare, in stretto legame con il concetto di equilibrio negoziale. L'equilibrio può riferirsi tanto al profilo normativo del contratto, inteso come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilità e rischi, quanto al profilo economico, che invece riguarda più specificamente il valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate non in se stesse, ma nel complesso dell'operazione economica cui accedono.
Inoltre, l'equilibrio può essere riferito, oltre che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone dei contraenti.
Nel perseguimento dei propri interessi, le parti non godono di una libertà illimitata in quanto l'ordinamento giuridico rivendica un proprio controllo, attraverso “i limiti imposti dalla legge” ammissivo di meritevolezza ex art. 1322 c.c., repressivo di liceità in base a norme a contenuto inderogabile;
integrativo e correttivo ex art. 1374 c.c. e repressivo di congruità mediante il parametro della causa e della buona fede. Tali limiti possono essere raggruppati in quelli che attengono al procedimento di formazione dell'accordo e quelli che riguardano direttamente il contenuto dell'accordo o gli effetti, secondo la tesi tradizionale. Il codice prevede una norma generale in ordine alla integrazione del contratto nell'art. 1374 c.c., qualificabile con funzione meramente suppletiva della volontà delle parti secondo una gerarchia tra le varie fonti di integrazione, in virtù della quale gli usi e l'equità valgono soltanto in mancanza della volontà espressa delle parti o di disposizioni di legge.
È consentito al giudice di integrare il regolamento contrattuale, al fine di realizzare il giusto contemperamento dei diversi interessi delle parti, soltanto in caso di lacune di quest'ultimo.
L'equità costituisce una fonte di integrazione suppletiva e non cogente, nel senso che in base ad essa il giudice colma le lacune del regolamento contrattuale, creando - sempre che la legge glielo consenta - la regola del caso concreto che non sia, tuttavia, in contrasto con le logiche e gli equilibri concordati.
Gli altri riferimenti (artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c.) che il Codice rivolge all'equità integrativa in materia contrattuale, appaiono tanto disaggregati e frammentari da impedire la individuazione di una ratio unitaria e, quindi, di un generale principio di equità che possa legittimare interventi del giudice, al di là delle ipotesi espressamente previste, volti ad integrare o, addirittura, correggere le convenzioni private. Pur non negandosi uno stretto collegamento tra il principio di equità e l'esigenza di equilibrio contrattuale si esclude che da tale principio possa farsi discendere il potere, da parte del giudice, di modificare le pattuizioni private da lui ritenute inique, o la invalidità delle clausole il cui contenuto appaia squilibrato, a meno che tale squilibrio non derivi dalla incapacità naturale del contraente o da una sua grave situazione di necessità o di bisogno.
A tutela della proporzionalità tra le prestazioni e quindi dell'equilibrio economico il codice civile prevede una serie di rimedi quali la rescissione e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre nelle ipotesi rescissorie si tratta di uno squilibrio originario, nella ipotesi risolutoria si tratta di inadeguatezza verificatasi successivamente alla sua conclusione, in conseguenza di accadimenti obiettivi, imprevisti ed imprevedibili, che hanno alterato il valore delle prestazioni. Gli istituti della rescissione e della risoluzione per eccessiva onerosità denotano che non necessariamente le parti sono tenute ad elaborare un assetto di interessi in cui le diverse prestazioni abbiano un equivalente valore economico e che anche in presenza di prestazioni non equivalenti il contratto concluso deve essere eseguito, in ossequio al principio “pacta sunt servanda” fino a che un'alterazione, liberamente scelta, dell'equilibrio economico risulta accettata dall'ordinamento se risultano salvaguardati i comportamenti di correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali. La possibilità di evitare la rescissione attraverso la reductio ad aequitatem non è riprova di un principio generale di controllo di adeguatezza o equilibrio caratterizzante i contratti con prestazioni corrispettive. Sia nell'ipotesi di cui all'art. 1447 sia nel 1448 c.c. le fattispecie di rescindibilità richiedono, infatti, oltre allo squilibrio economico anche la ricorrenza di determinate circostanze (stato di pericolo di una parte e sua conoscenza dall'altro contraente, stato di bisogno) o condotte inerenti alla fase di formazione del contratto.
Ne discende che gli istituti rescissori sono posti a tutela dell'autonomia privata, in linea col principio generale della libera determinabilità del contenuto delle prestazioni;
ciò comporta che, qualora lo scambio a condizioni sperequate sia stato liberamente voluto, non vi è spazio per alcuna impugnazione. Infatti, si osserva che tali prescrizioni non avrebbero utilità e senso ove da altre norme o principi dell'ordinamento si potesse trarre la regola della invalidità dei contenuti negoziali,
o comunque, della loro sindacabilità e modificabilità giudiziaria, in presenza di iniquità delle condizioni o di sproporzione tra le prestazioni, pur in mancanza di ogni altra circostanza o condotta relativa alla formazione del contratto. Il rimedio della reductio ad aequitatem mira a realizzare un equilibrio contrattuale oggettivo quale surrogato dell'equilibrio contrattuale soggettivo di fatto irrealizzatosi, a causa della mancanza di libertà negoziale in uno dei contraenti.
Parimenti l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fondata sul rispetto del rapporto sinallagmatico, così come liberamente disegnato dalle parti rappresenta un rimedio per ripristinare l'equilibrio contrattuale nell'ipotesi in cui si verifichino delle “sopravvenienze”. Infatti, se le vicende sopravvenute fossero state previste, o fossero anche soltanto state prevedibili dai contraenti, il rimedio non potrebbe operare;
da ciò consegue che la finalità di tale istituto non è garantire un equilibrio oggettivo tra i valori delle prestazioni, bensì assicurare l'assetto risultante proprio dalle pattuizioni, assetto che costituisce il parametro per l'apprezzamento dei presupposti della risoluzione stessa.
Quindi, se lo squilibrio è riconducibile all'ambito delle scelte delle parti, non è rimediabile. Si conclude che l'equilibrio economico, salvo casi eccezionali tassativamente previsti, ammette dei controlli e sindacati giudiziali solo ove incida anche sull'equilibrio normativo. La tutela equitativa riconducibile alle norme su richiamate, pertanto, interviene soltanto in caso di mancanza di libertà nella valutazione del rapporto di corrispettività fra le prestazioni;
al di fuori di questa ipotesi, vige il rispetto dell'accordo raggiunto.
La previsione di poteri giudiziali di controllo, in particolari casi, secondo criteri di proporzionalità non consente, quindi, di affermare l'esistenza di un principio di carattere generale che dia rilievo ex se all'iniquità dello scambio. Non si rinviene nel sistema codicistico la valenza di un controllo di validità del contratto sulla base del principio di proporzione tra le prestazioni, come si desume a contrario dagli artt. 1325 e 1346 c.c. che non menzionano tra i requisiti del contratto l'equilibrio delle prestazioni. Per tale motivo, l'unica forma generale di controllo ammissibile da parte del giudice è limitata ad evidenze patologiche dell'equilibrio normativo contrattuale. Forme di controllo integrativo giudiziale trovano, quindi, giustificazione essenzialmente in una presunta o accertata condizione di debolezza contrattuale che impedisce l'ottimale esplicazione dell'autonomia negoziale. Dunque, l'ingiustizia economica della contrattazione, di per sé, non è fattore rilevante in grado di innescare una tutela contro contrattazioni squilibrate salvo i casi in cui sia l'ordinamento a stabilire che una determinata posizione di debolezza sia meritevole di protezione. La sproporzione delle prestazioni, per invalidare la regola privata, deve combinarsi necessariamente con altre patologie, quale coelemento di una fattispecie complessa.
Stabilito dunque che la maggiore onerosità di un sistema di ammortamento concordato tra le parti non possa considerarsi “occulta” e rendere indeterminate le condizioni economiche e che tale maggiore onerosità rispetto ad altri sistemi non consente, di per sé, un sindacato giurisdizionale sulla convenienza-meritevolezza dell'operazione, rimane da stabilire se il sistema di ammortamento alla francese concordato tra le parti comporti la violazione dei principi in materia di trasparenza bancaria.
Come noto, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
La tesi attorea parrebbe sostenere che, poiché il “costo” della capitalizzazione composta degli interessi derivante dalla applicazione del piano di ammortamento alla “francese” darebbe luogo alla concreta applicazione di un saggio di interesse superiore al TAN se applicato invece in regime semplice, ciò comporterebbe la sanzione di cui al comma VII dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma VI, il quale dispone che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Sul punto va osservato preliminarmente che il contratto di mutuo recava l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale (TAEG) o Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
Come noto, detti indici sintetici contemplano l'effetto del pagamento infrannuale degli interessi nella formula matematica. Invero tale indicatore e rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e
TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta
(TAE), sia le spese connesse al finanziamento. L'effetto della capitalizzazione composta infrannuale usualmente adottata dalla banca per la determinazione della rata di rimborso del mutuo è misurato, in termini di tasso di interesse, dalla differenza tra il saggio nominale annuo (TAN) impiegato per l'elaborazione del piano di ammortamento ed il tasso annuo effettivo (TAE) del rapporto;
il TAE è notoriamente ricompreso nel TAEG del rapporto.
È pertanto fortemente discutibile che l'ammortamento alla francese - anche inteso come sistema di infra annualizzazione degli interessi - possa comportare un “costo occulto” non ricompreso nel costo complessivo indicato dal TAEG. Invero, il processo di attualizzazione su cui si fonda la formula per il calcolo del Tasso effettivo dettata dalla Banca d'Italia già ricomprende l'effetto della capitalizzazione composta: se al ridetto processo di attualizzazione si assoggettasse pure la differenza tra la rata pattuita e quella ricalcolata in regime semplice si determinerebbe una ingiustificata duplicazione del costo dovuto alla capitalizzazione considerando, peraltro, che gli interessi ricompresi nella rata determinata in regime semplice sono già la derivazione di un processo di attualizzazione.
Peraltro dall'esame della disciplina BA sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES, di ispirazione comunitaria) il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi abitualmente adottato nella prassi negoziale;
la circostanza pare attestare che tali informazioni non sono riconducibili tra gli «elementi essenziali del rapporto contrattuale» (così BA) che devono essere resi noti ex lege al cliente. Invero, anche lo schema negoziale di “Contratto di finanziamento fondiario” e “Capitolato di patti e condizioni generali” condiviso da Associazione Bancaria Italiana, Consiglio Nazionale del
Notariato e le Associazioni dei consumatori nel 2001 [Circolari ABI, serie Legale n. 37 - 2 novembre 2001 - Contratti bancari (Pos. 1195-II) - Tavolo di lavoro con le Associazioni dei consumatori e Protocolli di intesa. Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente. Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali, in www.abi.it.] non prevede l'indicazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi
(tale schema di contratto, come noto, è stato a suo tempo elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale nel rapporto banca-cliente).
Va peraltro ricordato che è principio poi costantemente affermato da questo Tribunale quello per cui l'indice sintetico di costo ISC previsto dalla normativa bancaria costituisca uno strumento che il
Legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza l'indice sintetico di costo corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla Banca d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
e quindi un indice approssimativo del costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Secondo gli approdi più recenti della S.C. la mancata indicazione in contratto del TAEG, non costituisce di per sé una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
In tale prospettiva ermeneutica, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (Trib. Roma
121/2018).
In coerenza con tale impostazione, la S.C. (da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110).
Va quindi rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi dell'articolo 117 TUB IV e VII poiché tale norma fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono quindi riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi, i tassi.
Deve pertanto concludersi che nei casi in cui il contratto di mutuo rechi l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo (anche variabile) e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto (nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art.117 e dell'art 1284 c.c. né di “costo” occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta infrannuale degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Devono, poi, rigettarsi le domande di nullità delle fideiussioni formulate dall'opponente CP_2
[...]
prestava due fideiussioni specifiche per l'adempimento delle obbligazioni Controparte_2 derivanti dai contratti di mutuo chirografario nn. 741600722.26 (cfr. doc. 18, art. 5) e 74179611.65
(cfr. doc. n. 19, art. 3) e fideiussione omnibus del 29/5/2000 con successivi ampliamenti di importo
(cfr. doc. n. 10 produzione monitorio).
In ordine alla posizione del fideiussore, deve, in primo luogo, evidenziarsi che, nel caso in esame, non viene in rilievo un contratto autonomo di garanzia.
Ebbene, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.
Nel caso in esame, nell'atto di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia del garante alla proposizione delle eccezioni. Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.
La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta”
(priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass.
9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame.
In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento ai “fideiussori”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile. Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.
Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere agli opponenti dei contratti autonomi non li avrebbe definiti 'fideiussori' bensì 'garanti'.
Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., il cui testo viene integralmente riportato nel contratto.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Posta, quindi, la natura non autonoma della garanzia in esame, ne discende che l'attore sia Pt_1 legittimato a sollevare le medesime eccezioni del debitore principale.
Ciò premesso, va esaminata la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Alla luce dell'istruttoria compiuta, deve rilevarsi che non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
Invero, nel caso di specie, la parte opponente ha sostenuto che il contratto di fideiussione omnibus fosse nullo perché contenente le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che «gli articoli 2,
6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione per cui è causa quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di diversi anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del
14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della
Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a ben cinque anni di distanza dall'accertamento della Banca
d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie, il fideiussore si è limitato a produrre la decisione della Banca d'Italia del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo ( poi sostituito dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che le parti eccipienti abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 ( eccezione riconvenzionale pure formulata in via subordinata dai ) nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa Pt_2 allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia ( nel medesimo senso anche Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib.
Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.
1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri
14 maggio 2019 n. 921).
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale ed affermazione della validità della garanzia prestata dal compresa la deroga all'art. 1957 c.c. che può validamente operare Pt_1 diversamente da come sostenuto dalla parte opponente sulla scorta del superamento del termine semestrale tra la scadenza dell'obbligazione e l'azione monitoria.
Risulta, poi, priva di fondamento la domanda di nullità delle fideiussioni specifiche prestate da parte opponente a garanzia dell'adempimento dei contratti di mutuo per cui è causa, in quanto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'intesa concorrenziale riguardante esclusivamente le condizioni generali della fideiussione omnibus.
Invero, le fideiussioni specifiche sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto per cui non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
È principio consolidato che “il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamento in via professionale e sistematica agli operatori economici. E' con riferimento a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela” (così, Tribunale Napoli del 24/05/2022, n.5125). Inoltre, “Il contratto “a valle” di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a
Sezioni Unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, è la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica” (cfr. Tribunale Roma, n.
5698 del 31/03/2023).
Nel caso de quo, la garanzia prestata dall'opponente, è, all'evidenza, una fideiussione specifica riferita alle obbligazioni derivanti da uno specifico rapporto contrattuale (mutuo) stipulato dalla società debitrice principale, e non già di fideiussione omnibus.
Ne consegue che, in merito a tali forme di garanzia, non si può pervenire ad una censura di invalidità, con conseguente rigetto della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e di accertamento di decadenza della banca ex art. 1957 c.c., proprio perché trattasi di fideiussione specifica e non fideiussione omnibus e, pertanto, al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria svolta dalla Banca d'Italia con conseguente inapplicabilità alla stessa del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Parte opponente, inoltre - sul presupposto della nullità delle clausole di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. e dunque della reviviscenza della disposizione codicistica in materia di decadenza dal beneficio del termine nei rapporti tra le parti - eccepiva l'estinzione delle fideiussioni, per non avere la banca fatto valere le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Ebbene, sul punto va detto che la disciplina consumeristica prevede la nullità della clausola dell'atto fideiussorio di deroga all'art. 1957 c.c., per effetto della quale si applica la regola generale ovvero la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo. L'art. 1957 c.c. tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Nel caso di specie, senza dubbio non può trovare applicazione la disciplina posta a tutela del consumatore, poiché appare pacifico tra le parti, oltre che documentale, che il è Pt_1 amministratore unico della società debitrice principale. Pertanto, dovendo assumere che la parte opponente non rivesta la qualità di consumatore non può dubitarsi della validità della richiamata previsione negoziale. Sul punto, costante giurisprudenza ha ritenuto che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr.
Cass. Civ. n. 21867/13, 9455/12).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di accertamento negativo del credito, deve accertarsi che il saldo dei rapporti bancari per cui è causa è pari ad euro 181.268,10 a credito della correntista.
Deve, poi, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 [...]
, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 2764/2022. CP_2
Le spese di lite, in base al principio della soccombenza reciproca, si compensano integralmente.
Infine, sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU contabile, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta, atteso il ricalcolo operato, e le spese di CTU grafologica a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
nonché sull'opposizione proposta da Controparte_1 Parte_1
e nei confronti di così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda di parte attrice, dichiara non dovuti da relativamente ai rapporti bancari oggetto di causa, gli importi Parte_1 ad esso addebitati dalla a titolo di commissione Controparte_1 di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale e, per l'effetto, dichiara che i rapporti bancari oggetto di causa, presentano un saldo, a credito della correntista, di euro
181.268,10, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c. dalla domanda al saldo;
2) rigetta l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2764/2022, dichiarandolo esecutivo;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di CTU contabile, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della parte convenuta;
5) pone le spese di CTU grafologica, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della parte attrice.
Napoli, 23/12/2025 Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4621/2018 r.g.a.c., alla quale veniva riunita la causa iscritta al n.
14868/2022 r.g.a.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Aurelio Marino;
- ATTORE
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Moschiano;
- CONVENUTA in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Aurelio Marino;
[...]
- OPPONENTI
e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio CP_4
Moschiano;
- OPPOSTA E TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva di aver intrattenuto con l'istituto di credito il rapporto di conto corrente n. 62825.08 Controparte_1 sul quale veniva regolata un'apertura di credito e due finanziamenti autoliquidanti, il conto n.
62829.77 sotto la forma del conto anticipi su fatture, e, l'altro n. 62830.70 quale partitario per la presentazione effetti;
che, in data 27/4/2011, la concedeva Controparte_1 alla correntista un finanziamento di euro 600.000,00 regolato sul conto corrente di corrispondenza n. 62825.08; nell'anno 2016, la società attrice impiantava presso l'istituto di credito convenuto il conto anticipi n. 68830012.73, ed, in data 27/11/2017, il conto anticipi n. 95901717.48; ed, infine, il
13/4/2017, la banca convenuta concedeva alla un finanziamento di euro 300.000,00 Parte_1 regolato sul conto corrente di corrispondenza n. 62825.08; che nel corso dei citati rapporti, la banca, incamerava somme non dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, interessi debitori ultralegali e spese mai pattuite per iscritto.
Tanto premesso, domandava che, accertata la nullità dei contratti indicati per difetto del requisito della forma scritta, nonché l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca e l'illegittimità delle variazioni delle condizioni economiche in peius, il Tribunale rideterminasse il saldo dei rapporti bancari indicati, con condanna dell'istituto di credito convenuto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il convenuto istituto di credito eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, e depositava copia del contratto di conto corrente n.
62825.08 del 29/5/2000 (all. n. 2 alla comparsa di costituzione), rinegoziazione delle relative condizioni del 9/12/2002 (all. n. 3 alla comparsa di costituzione) e del 23/1/2004 (all. n. 4 alla comparsa di costituzione ed all. A alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c.), lettera-contratto di credito del 14/3/2011 (all. B alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c.); lettera-contratto di credito del 7/5/2012 (all. C alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c.); contratto anticipazioni contro cessione di credito rapporto SI n.68830012.73 del 7/5/2012 (all. D alla memoria ex art. 183
VI comma, n. 2, c.p.c.); contratto anticipazioni contro cessione di credito rapporto SI n.
6883001273 del 15/5/2014, (all. nn. 7 e 11 alla comparsa di costituzione e risposta, nonché all. E alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c.); lettera-contratto di credito del 15/5/2014, con annesse schede negoziali condizioni economiche: dell'apertura di credito in conto n.62829.77, dell'apertura di credito in conto n.62825.08, dell'apertura di credito in conto n.71483,27 e delle commissioni istruttoria/revisione fidi 5822/1742354.13; lettera-contratto di credito del 2/12/2014, con annesse schede negoziali condizioni economiche: dell'apertura di credito in conto n.62825.08, dell'apertura di credito in conto n.71483,27, dell'apertura di credito in conto n.62829.77, delle commissioni istruttoria/revisione fidi 5822/1742354.13 e degli anticipi commerciali rapporto n.68830012.73 (all.15, all.6 e all.5 comparsa di costituzione e risposta nonché all. F memoria 183
c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); contratto quadro per rilascio di crediti firma Italia n.99175.86 del 5/12/2014, con annesso documento di sintesi delle condizioni economiche (all. J memoria 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); - contratto anticipazioni contro cessione di credito rapporto SI n.68830012.73 del 3/3/2015, con annessa scheda negoziale condizioni economiche (all.8 e all.10 comparsa di costituzione e risposta nonché all. G memoria 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); - contratto anticipazioni contro cessione di credito rapporto SI n.68830012.73 del 28/1/2016, con annessa scheda negoziale condizioni economiche (all.9 e all.12 comparsa di costituzione e risposta nonché all. H memoria 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); - lettera-contratto di credito del 28/1/2016, con annesse schede negoziali condizioni economiche: dell'apertura di credito in conto 62825.08, dell'apertura di credito in conto n.62829.77 e delle commissioni istruttoria/revisione fidi 5822/1742354.13 (all. I memoria 183 c.6 n.2 cpc di parte convenuta, depositati anche in originale); - accordo su modifica condizioni economiche rapporto n.62825 dell'1/6/2016 (all.13 comparsa di costituzione e risposta); - accordo su modifica condizioni contrattuali rapporto SI n. 68830012 del 31/1/2017 (all.14 comparsa di costituzione e risposta); - contratto di credito del 13/11/2017 (all.16 comparsa di costituzione e risposta); contratto di credito anticipi commerciali con incassi canalizzati rapporto n. 95901717,48 del 20/11/2017 (all.17 comparsa di costituzione e risposta) contratti di mutuo chirografario nn. 741796119.65 e 741600722.26, stipulati rispettivamente in data
13/4/2017 e 27/4/2011.
Quindi, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU grafologica, atteso il disconoscimento delle firme apposte sui contratti di apertura di credito del 14/3/2011, del 7/5/2012, del 2/12/2014 e del 28/1/2016 da parte del legale rappresentante di e CTU Parte_1 contabile, finalizzata ad accertare l'entità del saldo dei rapporti bancari intercorsi tra le parti.
Con comparsa depositata in data 14/6/2021, si costituiva Controparte_3
la quale, in seguito ad atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 c.c. del
[...]
25/11/2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_1 CP_1
Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26/11/2020, diveniva esclusiva titolare dei CP_1 crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso del credito già vantato da
[...] nei confronti della e dei garanti. Controparte_1 Parte_1
Con ordinanza del 9/9/2025 veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento recante R.G. n. 14868/2022, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2764/2022 richiesto ed ottenuto da per la condanna di Controparte_3 [...]
in qualità di debitrice principale, e di , in qualità di fideiussore, al Parte_1 Controparte_2 pagamento dell'esposizione debitoria dei due contratti di mutuo chirografario nn. 741796119.65 e
741600722.26, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Pertanto, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
Le domande di parte attrice meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale di
[...]
sollevata da parte attrice. Controparte_3 in seguito ad atto di scissione parziale ai sensi Controparte_3 dell'articolo 2506 c.c. del 25/11/2020 per atto notaio dott. di Siena (rep. 39.399, racc. Persona_1
20.019), diveniva esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso del credito già vantato da nei confronti della Controparte_1
e di Parte_1 Controparte_2
Dall'atto di scissione risulta che il compendio scisso è composto da elementi attivi, ovvero crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite ed elementi passivi, debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto. Come affermato da e non contestato da , CP_3 CP_1 Controparte_1 non sono incluse nel compendio scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da anteriormente alla CP_5
Scissione. Per effetto di quanto prima precisato, non è quindi legittimata passiva in ordine CP_3 alle domande restitutorie per le causali sopra descritte, che restano di competenza di ed è CP_5 attivamente legittimata in ordine al credito derivante dai contratti di mutuo chirografario sopra indicati ed oggetto della domanda monitoria.
La titolarità del credito di risulta provata dalla documentazione in atti (atto di scissione, CP_3 gazzetta ufficiale del 29/12/2020), nonché dalla dichiarazione della cedente CP_5
La dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono, invero, elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità della domanda monitoria, poiché, alla prima udienza del 25/10/2022, parte opponente eccepiva il mancato espletamento del procedimento di mediazione e le parti chiedevano termine per la mediazione. Con ordinanza del 28/10/2022 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rimessi gli atti al Presidente di Gabinetto per la riunione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al presente procedimento, e, con successiva ordinanza del 3/2/2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e non il termine per la mediazione. Pertanto, con ordinanza del 19/11/2024, vista l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente in sede di prima udienza di comparizione, veniva concesso il termine per l'espletamento della mediazione, regolarmente eseguita dalla parte opposta, come da verbale negativo in atti (depositato in allegato alle note dell'8/9/2025).
Passando al merito, in via pregiudiziale, in ordine all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, deve rilevarsi che, nella relazione tecnica depositata, il consulente ha accertato l'assenza di rimesse solutorie ante decennio che potessero considerarsi prescritte. Ciò in considerazione del fatto che il conto corrente è stato perennemente affidato sotto forma di scoperto di conto corrente, pur in assenza di formali contratti di affidamento.
Il CTU ha enumerato gli elementi desumibili dalla documentazione in atti che rivelano, inequivocabilmente, l'esistenza di una o più linee affidative accordate dalla banca sul c/c principale con decorrenza dal 7/6/2001: stabilità dell'esposizione a debito per importi decisamente rilevanti
(anche oltre euro 1.700.000,00), assenza di richieste di rientro, applicazione di una scala di tassi debitori (entro fido ed extra fido), nonché di una duplice aliquota della CMS (entro fido ed extra fido). Il CTU ha, inoltre, accertato che, “contrariamente a quanto asserito dal consulente di parte, nelle staffe del c/c n.62825.08, risulta indicata pure la misura del fido accordato nonché la sua classificazione mediante una codifica (101, 1101, 1407, 407) indicativa, con ogni probabilità, della relativa tipologia di affidamento”.
In ordine all'azione di accertamento negativo del credito, - nel cui alveo è ovviamente da ricondurre la domanda in esame - l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.
Nel caso in esame, parte attrice ha depositato gli estratti conto del rapporto di conto corrente n.
62825.08 e dei conti nn. 62829.77 e 61830.70 e, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, ha affermato che le condizioni applicate dalla banca non risultavano pattuite per iscritto e parte convenuta, sulla quale, quindi, in base al principio di vicinanza della prova, spettava l'eventuale prova contraria, ovvero la regolare pattuizione delle condizioni applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti, come detto, depositava la copia del contratto di conto corrente, delle relative aperture di credito, dei contratti di conto anticipi e di mutuo chirografario.
In ordine alla documentazione depositata da parte convenuta, deve, in primo luogo rilevarsi che la lettera-contratto di credito del 15/5/2014, con annesse schede negoziali (condizioni economiche dell'apertura di credito in conto n. 62829.77, dell'apertura di credito in conto n. 62825.08, dell'apertura di credito in conto n. 71483,27 e delle commissioni istruttoria/revisione fidi
5822/1742354.13) veniva depositata dalla banca solo in sede di produzione degli originali dei documenti oggetto di disconoscimento ed è, quindi, tardiva, con conseguente inutilizzabilità nel presente giudizio, come correttamente osservato dallo stesso CTU.
Riguardo alla restante documentazione depositata in originale dall'istituto di credito convenuto, deve ribadirsi che nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico
(Cass. n. 35167/2021).
Il disconoscimento, operato da parte attrice, della conformità della copia della documentazione prodotta dalla banca rispetto all'originale risulta essere generico. Il disconoscente, infatti, deve specificare gli aspetti per i quali si assume che la copia fotostatica differisca dall'originale e, in mancanza, la contestazione deve ritenersi genericamente formulata e inidonea a privare il documento della sua efficacia probatoria.
I contratti depositati dalla banca convenuta risultano, invero, regolarmente sottoscritti dalla correntista.
Dalla CTU grafologica espletata nel corso del giudizio è emerso che le firme apposte sui contratti bancari allegati alla comparsa di costituzione sono riconducibili al legale rappresentante di
[...]
e sono autentiche. Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Di recente, la Cassazione, riguardo all'art. 117 TUB che commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
ha affermato che dal comma II dello stesso articolo si ricava, poi, che la "forma" presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che "per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma": locuzione, questa, in cui il termine "forma" è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'"altra forma" è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cass. n. 18230/2024). Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Pertanto, correttamente il CTU, dott. , nel rideterminare il saldo dei rapporti Persona_2 bancari per cui è causa applicava gli interessi al tasso pattuito dalle parti, così come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs.
385/1993; in assenza dei contratti, ricalcolava gli interessi al tasso legale codicistico ed in presenza dei contratti ma in assenza dell'indicazione dei tassi, ricalcolava gli interessi al tasso codicistico, per i rapporti costituiti prima dell'8/7/1992, ovvero ai tassi BOT – minimi per quelli a debito e massimi per quelli a credito – per i rapporti successivi alla predetta data.
Sul punto, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato da parte attrice e condiviso dal CTU, la scheda negoziale del 9/12/2002 non prevede un tasso di interesse per l'apertura di credito, ma esclusivamente per gli scoperti e le indicazioni contenute nella scheda negoziale relative al fido 101 sono del tutto irrilevanti.
Ciò posto giova, poi, esaminare la questione dell'anatocismo, avendo l'attrice contestato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dall'istituto di credito.
Tale deduzione è fondata. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, la stessa si è prodotta solo per il rapporto di conto corrente per cui è causa, ove, come detto, sono stati contabilizzati gli interessi e le competenze anche dei conti e dei rapporti anticipi dedotti in giudizio. Tale rapporto è sorto in epoca posteriore alla delibera CICR 9/2/2000, e soggiace, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata): pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera
CICR citata).
Nel caso di specie, nel contratto di conto corrente n.62825.08 del 29/5/2000 la clausola disciplinante la capitalizzazione degli interessi risulta convenuta nel rispetto delle prescrizioni della richiamata delibera. Ed, infatti, sono ivi indicati i valori sia nominali (TAN) che effettivi (TAE) dei tassi di interesse – creditore e debitore – ed è contrattualmente prevista la capitalizzazione paritetica trimestrale degli interessi;
e la clausola risulta specificamente approvata dalla società correntista in modo valido, così come indicato dalla banca convenuta nelle osservazioni alla CTU. Nei contratti di rinegoziazione del c/c n.62825.08 del 9/12/2002 e del 23/1/2004 la clausola anatocistica risulta conforme alle prescrizioni della citata Delibera CICR.
Relativamente ai rapporti di affidamento – su c/c principale e su quelli accessori – intercorsi tra le parti la prima convenzione anatocistica documentata è invece risalente al 14/3/2011, data della prima lettera-contratto di credito prodotta in giudizio. In merito ai contratti di credito depositati, il
CTU ha accertato quanto segue: “• nella lettera-contratto di credito del 14/3/2011 la clausola è stata convenuta in violazione delle disposizioni di cui all'art.6 della citata Delibera CICR del
9/2/2000, in quanto non è indicato il TAE – fatta eccezione per i tassi di interesse extra-fido delle aperture di credito del c/c n.62825.08 – e la capitalizzazione infrannuale non risulta specificamente approvata ex art.1341 c.c.; • nella lettera-contratto di credito (con annesse schede negoziali delle condizioni economiche) del 7/5/2012 la clausola di capitalizzazione risulta validamente convenuta;
• nel contratto quadro di anticipazione (con annessa scheda negoziale delle condizioni economiche) del rapporto anticipi n.68830012,73 del 15/5/2014 la previsione dell'addebito degli interessi con cadenza trimestrale confligge ictu oculi con la formulazione dell'art.120 TUB come novellato dalla
L.147/2013 (legge di stabilità per il 2014). In ogni caso, pure nell'ipotesi che il recepimento della modifica richiamata debba ritenersi posposto all'1/10/201671, la clausola di capitalizzazione del contratto in esame risulta ugualmente illegittimamente convenuta, stante l'assenza della specifica approvazione della cliente;
• nelle scritture: lettera-contratto di credito (con annesse schede negoziali delle condizioni economiche) del 2/12/2014; nel contratto quadro di anticipazione (con annessa scheda negoziale delle condizioni economiche) del rapporto anticipi n.68830012, del
3/3/2015; nella lettera-contratto di credito (con annesse schede negoziali delle condizioni economiche) del 28/1/2016 e nel contratto quadro di anticipazione (con annessa scheda negoziale delle condizioni economiche) del rapporto anticipi n.68830012, del 28/1/2016 la clausola anatocistica ivi rispettivamente convenuta è da ritenersi invalida ove si consideri l'art.120 TUB – come novellato dalla L.147/2013 – già in vigore dall'1/1/2014 ovvero legittima qualora la ridetta norma debba considerarsi mai entrata in vigore e poi superata dalla successiva ed ulteriore novella dell'art.120 TUB che ha trovato espressione nella delibera CICR del 3/8/2016 entrata in vigore l'1/10/2016; • nel contratto quadro di anticipazione (con annessa scheda negoziale delle condizioni economiche) del rapporto anticipi n.95901717,48 del 20/11/2017, infine, la previsione dell'addebito trimestrale degli interessi è chiaramente contrastante con le disposizioni normative medio tempore vigenti”.
Con ordinanza del 21/6/2024, in tema di capitalizzazione, veniva richiesto al CTU un'integrazione peritale sul seguente quesito: “per i contratti oggetto di causa in cui il TAN sia identico al TAE, eseguire un calcolo aggiuntivo escludendo, per l'intera durata dei rapporti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori”.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 4321/2022, ha affermato che l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera CICR citata. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Il principio di diritto espresso è il seguente “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Tanto premesso, tra le ipotesi di calcolo eseguite dal CTU nella rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, deve condividersi l'ipotesi di cui alla relazione peritale integrativa in cui veniva eliminata la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto e valida la clausola anatocistica del contratto del 29/5/2000.
Parte attrice lamenta ancora l'illegittima applicazione, da parte della banca, della commissione di massimo scoperto.
Anche tale deduzione merita adesione.
Ed invero, debbono espungersi dal ricalcolo del saldo gli importi addebitati a titolo di cms, non risultando indicate in modo specifico le relative modalità di calcolo, essendo determinata la sola aliquota. Sul punto il CTU ha accertato che “Nel contratto di accensione del c/c n.62825.08 del
29/5/2000 nonché in quello di rinegoziazione del medesimo conto del 23/1/2004 – uniche scritture presenti in atti che la contemplano – la CMS risulta convenuta con l'indicazione soltanto dell'aliquota senza alcuna precisazione né della base, né delle modalità di calcolo e neppure della periodicità di computo”. Nel contratto di rinegoziazione del medesimo c/c n.62825.08 del
9/12/2002, detta commissione è invece indicata con aliquota pari allo 0,00%. Anche in tal caso, tuttavia, la clausola difetta della mancata esplicitazione della modalità di computo. Il CTU ha, poi, riscontrato che è invalida la convenzione della commissione di utilizzo indicata nel documento di sintesi e nella scheda condizioni economiche del rapporto anticipi n.68830012.73 del 7/5/2012, per essere ivi pattuita senza alcuna precisazione né delle modalità di calcolo né della periodicità di liquidazione ed ha correttamente eliminato le commissioni non pattuite.
Com'è noto, la commissione di massimo scoperto rappresenta un costo ulteriore per il correntista che trova fondamento nella disponibilità del credito oggetto del fido. È controverso se la commissione costituisca un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, o abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
La questione attiene, com'è evidente, al fondamento causale della pattuizione, su cui in dottrina e in giurisprudenza si è ampiamente discusso, almeno sino alla codificazione dell'istituto avvenuta nel d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009. È chiaro, infatti, che aderire all'una o all'altra opzione interpretativa implica importanti corollari sul piano applicativo.
La sovrapposizione tra clausola di massimo scoperto e interessi rende la pattuizione irrimediabilmente nulla per mancanza di causa, oltre che soggetta alle stesse regole già viste in tema di anatocismo, e, di conseguenza, giustifica il totale recupero di quanto versato dal correntista a tale titolo. L'autonoma rilevanza sul piano causale della commissione, per converso, esclude il diritto alla ripetizione. A fronte di una differenza così marcata, una valida soluzione di compromesso consiste nel verificare di volta in volta in che modo l'autonomia privata abbia disciplinato l'istituto, in conformità peraltro all'ormai consueto metodo dell'accertamento della causa concreta del contratto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che le somme addebitate dall'istituto di credito a titolo di commissioni di massimo scoperto non siano dovute, poiché la CMS non risulta sufficientemente determinata.
Invero, sul punto giova osservare che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n.
185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n.
201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L.
n. 62/2012), l'ampia e generica espressione, commissione di massimo scoperto, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro.
Infatti, essa veniva riferita al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli.
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib.
Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e
12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011
n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo
18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova
18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale
Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce
27/6/2000).
Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. In ogni caso, ed a prescindere da come si intenda calcolarla, non è dubbio che sia evidentemente necessaria la predeterminazione della base di calcolo su cui computare la commissione di massimo scoperto, in mancanza della quale la medesima non può che essere considerata nulla ex art. 1346
c.c. per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (Trib. Cassino, 10.6.2008, n. 402).
In ordine alle modifiche contrattuali specificamente indicate da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, c.p.c., appaiono corretti i calcoli del CTU di rielaborazione del saldo dei rapporti bancari per cui è causa in assenza della prova della comunicazione al correntista delle variazioni sfavorevoli dei tassi e della sussistenza di un giustificato motivo.
L'art. 118 T.U.B., invero, consente alla banca, di modificare unilateralmente (ius variandi) le condizioni contrattuali in precedenza pattuite con il cliente, purchè tali variazioni siano comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dalla delibera CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
Deve, infine, ritenersi non condivisibile la tesi difensiva di parte attrice, secondo la quale dal saldo finale andrebbero espunte le competenze relative ai rapporti di conto anticipi, poiché la banca non ha proposto una contrapposta domanda riconvenzionale e neppure ha sollevato un'eccezione di compensazione propria.
Gli anticipi su fatture non hanno alcuna autonomia laddove regolati in un conto corrente (come nella specie) e, secondo concorde giurisprudenza di legittimità in riferimento ai rapporti bancari, la compensazione opera automaticamente, in quanto prevista per legge (cfr. tra le tante Cass. 2023 n.
34424; 2016 n. 512). Si ricorda che, quando le voci di debito - credito nascono da un rapporto unitario, è sufficiente procedere all'accertamento delle reciproche partite di dare ed avere anche se non è proposta specifica domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione (Corte
d'Appello di Napoli, 21/9/2025 n. 4360). Partendo da tale principio generale, nell'ambito dei rapporti bancari la compensazione automatica deriva dalla piana e mera applicazione dell'art. 1853
c.c., a mente del quale, se tra banca e correntista intercorre una pluralità di rapporti o di conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente. Secondo la Suprema Corte, non rileva che difetti l'eccezione ovvero il mero rilievo: la compensazione opera automaticamente, senza necessità di proporre apposita domanda o eccezione, proprio in virtù della predeterminazione codicistica della sostanziale unitarietà dei rapporti contrattuali che legano la banca ed i correntisti. La giurisprudenza in tali casi richiede la mera reciproca esigibilità delle poste da compensare e non certamente le condizioni processuali di operatività della compensazione stessa, trattandosi di un'ipotesi tipica di cosiddetta compensazione atecnica. In ogni caso, l'orientamento dominante è quello estensivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16800 del 2015), favorevole alla unicità del rapporto e all'operatività conseguenzialmente officiosa della compensazione anche se uno dei crediti abbia persino natura risarcitoria.
Nella fattispecie in esame viene in rilievo una compensazione impropria o atecnica.
Tale è la compensazione che si distingue da quella propria, disciplinata dagli artt. 1241 c.c. e segg., perché riguardante crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto.
In questo caso la compensazione si risolve in una mera verifica contabile delle poste attive e passive delle parti, al punto che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze di fatto tempestivamente acquisite al processo (v. di recente
Cass. Sez. 1 n. 33872-22).
E' infatti errato sostenere che le vicende attinenti al saldo del conto corrente fossero "autonome rispetto al credito richiesto" per anticipi su fatture.
Le operazioni di anticipo su fatture debbono pur sempre essere annotate in conto. E quindi confluiscono esse pure sul conto corrente, così da concorrere a determinarne il saldo.
Pertanto, l'esame della domanda di ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente, formulata dalla parte attrice, non può certo prescindere dalle voci scaturenti dai rapporti di conto anticipi regolati sul medesimo conto corrente.
La Suprema Corte ha chiarito che i conti anticipi rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, con annotazione in "dare" CP_1 delle anticipazioni erogate al correntista e con annotazione in "avere" dell'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Dopodiché però il rapporto tra banca e cliente viene sempre e comunque rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso (v. Cass. Sez. 1 n. 6575-18, Cass. Sez. 1 n. 13449-
11).
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, devono condividersi le risultanze del CTU, il quale, dopo aver escluso l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta, utilizzando correttamente le modalità di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, ha, poi, accertato un saldo a credito della correntista per complessivi euro 181.268,10 a credito della correntista, a fronte di un saldo debitore di euro 66.350,01 risultante dalle scritture contabili della banca (conto corrente n. 6282508: euro 440.202,11 a credito della correntista;
conto anticipi n. 95901717,48: euro 40.000,00 a debito della correntista;
conto anticipi n.68830012.73: euro 218.934,01 a debito della correntista).
Passando ad esaminare le questioni relative all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2764/2022, deve, in primo luogo, rilevarsi che il credito risulta provato alla luce della documentazione contrattuale depositata da e regolarmente sottoscritta dalle parti opponenti. Come affermato CP_3 da in sede monitoria si era già dato atto dell'avvenuta Controparte_3 escussione della garanzia consortile prestata da MCC e, pertanto, la ricorrente agiva per il residuo debito.
La questione introdotta dagli opponenti attiene in generale alla legittimità dell'operazione finanziaria con sistema di ammortamento c.d. “alla francese” sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della Banca d'Italia.
Benché il sistema di ammortamento “alla francese” sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
Secondo talune impostazioni di parte minoritaria della giurisprudenza di merito in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti,
l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse legale.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro Bancario
Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nei contratti di mutuo per cui è causa le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
Risulta specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, determinate secondo il metodo
“alla francese”, così come emerge dalla documentazione allegata al contratto.
Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo.
Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento, sottoscritto dall'attore, veniva allegato al contratto, così come indicato nello stesso contratto di mutuo e risulta sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Ciò posto, anche le doglianze che la parte attrice muove alla indeterminatezza dei tassi e dei piani di ammortamento ed alla “applicazione di interessi ad un saggio superiore a quello convenuto” sono infondate.
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato
è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato o dimostrato un vizio di formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Né appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe “un costo” per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe “dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto”.
La tesi non è condivisibile. Invero il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
La prima osservazione che può avanzarsi è che in presenza di un contratto - come quello oggetto del presente giudizio - che stabilisca precisamente tutte le condizioni economiche da applicare al contratto e dunque: il tasso di interesse nominale, la durata, l'importo della rata, la composizione della rata mediante l'imputazione di interessi e capitale, il piano di ammortamento e le spese accessorie, considerare “occulto” il costo derivante dall'effetto di “capitalizzazione composta” (che
è cosa diversa dell'effetto anatocistico come si dirà successivamente) pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese è un controsenso. Invero al “maggior costo” (se di esso possa parlarsi) si perviene non già sulla base di chissà quali artifizi o sopravvenienze contrattuali ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti.
A ben vedere, poi, l'effetto “oneroso” della capitalizzazione (che deriverebbe dal fatto che gli interessi vengono pagati in corso di rapporto) sarebbe comune a tutti i tipi di ammortamento diversi da quello in cui il frutto dell'operazione finanziaria (gli interessi) sia corrisposto una sola volta, al termine dell'operazione finanziaria, ivi compreso il sistema di ammortamento “all'italiana” in cui, anche in questo caso, gli interessi non rimborsati vengono in un'unica soluzione al termine del rapporto ma si prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n. 11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale”.
Si veda Trib. Milano sez. 6ª, 14/03/2019, n. 2490: "Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti” (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: Sez. 6ª sent. del 28/10/2014; Sez. 6ª sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. 6ª sent. n. 3549 del 17/03/2015: "nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche
l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo".
"La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale
e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)" (Trib. Milano, cit.).
“L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.” (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868).
In definitiva l'effetto di capitalizzazione - più o meno onerosa - derivante dal sistema di ammortamento del mutuo, se frutto - come nella fattispecie in esame - di una pattuizione contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della “indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata.
La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti. Non si vede in sostanza per quale motivo si possa sostenere che l'aver scelto le parti un sistema di ammortamento “più oneroso” rispetto ad un altro ne possa provocare la nullità per indeterminatezza o illegittimità in senso lato della pattuizione.
La tesi finisce invero per introdurre un sistema correttivo e sanzionatorio della autonomia negoziale delle parti del tutto sconosciuto al nostro ordinamento.
Il sistema civilistico in materia di obbligazioni e contratti è invero costruito intorno al principio cardine di autonomia negoziale immanente all'ordinamento democratico, deriva dalla libertà di iniziativa economica privata suggellata dall'art. 41 della Costituzione, e comunque dalla impossibilità per l'ordinamento di disciplinare in via autoritativa ed ottimale i rapporti tra i privati, contestuale alla mancanza di interesse pubblico a fissare nel dettaglio le regole negoziali, sul presupposto che i privati riescano meglio a valutare i propri interessi ex art. 1321 e 1322 c.c..
Dal sistema codicistico emerge una costante dialettica tra il piano della autonomia e l'eteronomia, in cui il ruolo dell'ordinamento è fissare le condizioni e i limiti, in presenza dei quali, accordi privati assumono, per le parti, forza di legge.
Su un diverso piano si pone il concetto di “proporzionalità” contrattuale ad esprimere un'esigenza di equo contemperamento degli interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare, in stretto legame con il concetto di equilibrio negoziale. L'equilibrio può riferirsi tanto al profilo normativo del contratto, inteso come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilità e rischi, quanto al profilo economico, che invece riguarda più specificamente il valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate non in se stesse, ma nel complesso dell'operazione economica cui accedono.
Inoltre, l'equilibrio può essere riferito, oltre che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone dei contraenti.
Nel perseguimento dei propri interessi, le parti non godono di una libertà illimitata in quanto l'ordinamento giuridico rivendica un proprio controllo, attraverso “i limiti imposti dalla legge” ammissivo di meritevolezza ex art. 1322 c.c., repressivo di liceità in base a norme a contenuto inderogabile;
integrativo e correttivo ex art. 1374 c.c. e repressivo di congruità mediante il parametro della causa e della buona fede. Tali limiti possono essere raggruppati in quelli che attengono al procedimento di formazione dell'accordo e quelli che riguardano direttamente il contenuto dell'accordo o gli effetti, secondo la tesi tradizionale. Il codice prevede una norma generale in ordine alla integrazione del contratto nell'art. 1374 c.c., qualificabile con funzione meramente suppletiva della volontà delle parti secondo una gerarchia tra le varie fonti di integrazione, in virtù della quale gli usi e l'equità valgono soltanto in mancanza della volontà espressa delle parti o di disposizioni di legge.
È consentito al giudice di integrare il regolamento contrattuale, al fine di realizzare il giusto contemperamento dei diversi interessi delle parti, soltanto in caso di lacune di quest'ultimo.
L'equità costituisce una fonte di integrazione suppletiva e non cogente, nel senso che in base ad essa il giudice colma le lacune del regolamento contrattuale, creando - sempre che la legge glielo consenta - la regola del caso concreto che non sia, tuttavia, in contrasto con le logiche e gli equilibri concordati.
Gli altri riferimenti (artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c.) che il Codice rivolge all'equità integrativa in materia contrattuale, appaiono tanto disaggregati e frammentari da impedire la individuazione di una ratio unitaria e, quindi, di un generale principio di equità che possa legittimare interventi del giudice, al di là delle ipotesi espressamente previste, volti ad integrare o, addirittura, correggere le convenzioni private. Pur non negandosi uno stretto collegamento tra il principio di equità e l'esigenza di equilibrio contrattuale si esclude che da tale principio possa farsi discendere il potere, da parte del giudice, di modificare le pattuizioni private da lui ritenute inique, o la invalidità delle clausole il cui contenuto appaia squilibrato, a meno che tale squilibrio non derivi dalla incapacità naturale del contraente o da una sua grave situazione di necessità o di bisogno.
A tutela della proporzionalità tra le prestazioni e quindi dell'equilibrio economico il codice civile prevede una serie di rimedi quali la rescissione e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre nelle ipotesi rescissorie si tratta di uno squilibrio originario, nella ipotesi risolutoria si tratta di inadeguatezza verificatasi successivamente alla sua conclusione, in conseguenza di accadimenti obiettivi, imprevisti ed imprevedibili, che hanno alterato il valore delle prestazioni. Gli istituti della rescissione e della risoluzione per eccessiva onerosità denotano che non necessariamente le parti sono tenute ad elaborare un assetto di interessi in cui le diverse prestazioni abbiano un equivalente valore economico e che anche in presenza di prestazioni non equivalenti il contratto concluso deve essere eseguito, in ossequio al principio “pacta sunt servanda” fino a che un'alterazione, liberamente scelta, dell'equilibrio economico risulta accettata dall'ordinamento se risultano salvaguardati i comportamenti di correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali. La possibilità di evitare la rescissione attraverso la reductio ad aequitatem non è riprova di un principio generale di controllo di adeguatezza o equilibrio caratterizzante i contratti con prestazioni corrispettive. Sia nell'ipotesi di cui all'art. 1447 sia nel 1448 c.c. le fattispecie di rescindibilità richiedono, infatti, oltre allo squilibrio economico anche la ricorrenza di determinate circostanze (stato di pericolo di una parte e sua conoscenza dall'altro contraente, stato di bisogno) o condotte inerenti alla fase di formazione del contratto.
Ne discende che gli istituti rescissori sono posti a tutela dell'autonomia privata, in linea col principio generale della libera determinabilità del contenuto delle prestazioni;
ciò comporta che, qualora lo scambio a condizioni sperequate sia stato liberamente voluto, non vi è spazio per alcuna impugnazione. Infatti, si osserva che tali prescrizioni non avrebbero utilità e senso ove da altre norme o principi dell'ordinamento si potesse trarre la regola della invalidità dei contenuti negoziali,
o comunque, della loro sindacabilità e modificabilità giudiziaria, in presenza di iniquità delle condizioni o di sproporzione tra le prestazioni, pur in mancanza di ogni altra circostanza o condotta relativa alla formazione del contratto. Il rimedio della reductio ad aequitatem mira a realizzare un equilibrio contrattuale oggettivo quale surrogato dell'equilibrio contrattuale soggettivo di fatto irrealizzatosi, a causa della mancanza di libertà negoziale in uno dei contraenti.
Parimenti l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fondata sul rispetto del rapporto sinallagmatico, così come liberamente disegnato dalle parti rappresenta un rimedio per ripristinare l'equilibrio contrattuale nell'ipotesi in cui si verifichino delle “sopravvenienze”. Infatti, se le vicende sopravvenute fossero state previste, o fossero anche soltanto state prevedibili dai contraenti, il rimedio non potrebbe operare;
da ciò consegue che la finalità di tale istituto non è garantire un equilibrio oggettivo tra i valori delle prestazioni, bensì assicurare l'assetto risultante proprio dalle pattuizioni, assetto che costituisce il parametro per l'apprezzamento dei presupposti della risoluzione stessa.
Quindi, se lo squilibrio è riconducibile all'ambito delle scelte delle parti, non è rimediabile. Si conclude che l'equilibrio economico, salvo casi eccezionali tassativamente previsti, ammette dei controlli e sindacati giudiziali solo ove incida anche sull'equilibrio normativo. La tutela equitativa riconducibile alle norme su richiamate, pertanto, interviene soltanto in caso di mancanza di libertà nella valutazione del rapporto di corrispettività fra le prestazioni;
al di fuori di questa ipotesi, vige il rispetto dell'accordo raggiunto.
La previsione di poteri giudiziali di controllo, in particolari casi, secondo criteri di proporzionalità non consente, quindi, di affermare l'esistenza di un principio di carattere generale che dia rilievo ex se all'iniquità dello scambio. Non si rinviene nel sistema codicistico la valenza di un controllo di validità del contratto sulla base del principio di proporzione tra le prestazioni, come si desume a contrario dagli artt. 1325 e 1346 c.c. che non menzionano tra i requisiti del contratto l'equilibrio delle prestazioni. Per tale motivo, l'unica forma generale di controllo ammissibile da parte del giudice è limitata ad evidenze patologiche dell'equilibrio normativo contrattuale. Forme di controllo integrativo giudiziale trovano, quindi, giustificazione essenzialmente in una presunta o accertata condizione di debolezza contrattuale che impedisce l'ottimale esplicazione dell'autonomia negoziale. Dunque, l'ingiustizia economica della contrattazione, di per sé, non è fattore rilevante in grado di innescare una tutela contro contrattazioni squilibrate salvo i casi in cui sia l'ordinamento a stabilire che una determinata posizione di debolezza sia meritevole di protezione. La sproporzione delle prestazioni, per invalidare la regola privata, deve combinarsi necessariamente con altre patologie, quale coelemento di una fattispecie complessa.
Stabilito dunque che la maggiore onerosità di un sistema di ammortamento concordato tra le parti non possa considerarsi “occulta” e rendere indeterminate le condizioni economiche e che tale maggiore onerosità rispetto ad altri sistemi non consente, di per sé, un sindacato giurisdizionale sulla convenienza-meritevolezza dell'operazione, rimane da stabilire se il sistema di ammortamento alla francese concordato tra le parti comporti la violazione dei principi in materia di trasparenza bancaria.
Come noto, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
La tesi attorea parrebbe sostenere che, poiché il “costo” della capitalizzazione composta degli interessi derivante dalla applicazione del piano di ammortamento alla “francese” darebbe luogo alla concreta applicazione di un saggio di interesse superiore al TAN se applicato invece in regime semplice, ciò comporterebbe la sanzione di cui al comma VII dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma VI, il quale dispone che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Sul punto va osservato preliminarmente che il contratto di mutuo recava l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale (TAEG) o Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
Come noto, detti indici sintetici contemplano l'effetto del pagamento infrannuale degli interessi nella formula matematica. Invero tale indicatore e rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e
TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta
(TAE), sia le spese connesse al finanziamento. L'effetto della capitalizzazione composta infrannuale usualmente adottata dalla banca per la determinazione della rata di rimborso del mutuo è misurato, in termini di tasso di interesse, dalla differenza tra il saggio nominale annuo (TAN) impiegato per l'elaborazione del piano di ammortamento ed il tasso annuo effettivo (TAE) del rapporto;
il TAE è notoriamente ricompreso nel TAEG del rapporto.
È pertanto fortemente discutibile che l'ammortamento alla francese - anche inteso come sistema di infra annualizzazione degli interessi - possa comportare un “costo occulto” non ricompreso nel costo complessivo indicato dal TAEG. Invero, il processo di attualizzazione su cui si fonda la formula per il calcolo del Tasso effettivo dettata dalla Banca d'Italia già ricomprende l'effetto della capitalizzazione composta: se al ridetto processo di attualizzazione si assoggettasse pure la differenza tra la rata pattuita e quella ricalcolata in regime semplice si determinerebbe una ingiustificata duplicazione del costo dovuto alla capitalizzazione considerando, peraltro, che gli interessi ricompresi nella rata determinata in regime semplice sono già la derivazione di un processo di attualizzazione.
Peraltro dall'esame della disciplina BA sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES, di ispirazione comunitaria) il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi abitualmente adottato nella prassi negoziale;
la circostanza pare attestare che tali informazioni non sono riconducibili tra gli «elementi essenziali del rapporto contrattuale» (così BA) che devono essere resi noti ex lege al cliente. Invero, anche lo schema negoziale di “Contratto di finanziamento fondiario” e “Capitolato di patti e condizioni generali” condiviso da Associazione Bancaria Italiana, Consiglio Nazionale del
Notariato e le Associazioni dei consumatori nel 2001 [Circolari ABI, serie Legale n. 37 - 2 novembre 2001 - Contratti bancari (Pos. 1195-II) - Tavolo di lavoro con le Associazioni dei consumatori e Protocolli di intesa. Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente. Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali, in www.abi.it.] non prevede l'indicazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi
(tale schema di contratto, come noto, è stato a suo tempo elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale nel rapporto banca-cliente).
Va peraltro ricordato che è principio poi costantemente affermato da questo Tribunale quello per cui l'indice sintetico di costo ISC previsto dalla normativa bancaria costituisca uno strumento che il
Legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza l'indice sintetico di costo corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla Banca d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
e quindi un indice approssimativo del costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Secondo gli approdi più recenti della S.C. la mancata indicazione in contratto del TAEG, non costituisce di per sé una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
In tale prospettiva ermeneutica, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (Trib. Roma
121/2018).
In coerenza con tale impostazione, la S.C. (da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110).
Va quindi rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi dell'articolo 117 TUB IV e VII poiché tale norma fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono quindi riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi, i tassi.
Deve pertanto concludersi che nei casi in cui il contratto di mutuo rechi l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo (anche variabile) e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto (nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art.117 e dell'art 1284 c.c. né di “costo” occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta infrannuale degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Devono, poi, rigettarsi le domande di nullità delle fideiussioni formulate dall'opponente CP_2
[...]
prestava due fideiussioni specifiche per l'adempimento delle obbligazioni Controparte_2 derivanti dai contratti di mutuo chirografario nn. 741600722.26 (cfr. doc. 18, art. 5) e 74179611.65
(cfr. doc. n. 19, art. 3) e fideiussione omnibus del 29/5/2000 con successivi ampliamenti di importo
(cfr. doc. n. 10 produzione monitorio).
In ordine alla posizione del fideiussore, deve, in primo luogo, evidenziarsi che, nel caso in esame, non viene in rilievo un contratto autonomo di garanzia.
Ebbene, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.
Nel caso in esame, nell'atto di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia del garante alla proposizione delle eccezioni. Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.
La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta”
(priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass.
9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame.
In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento ai “fideiussori”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile. Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.
Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere agli opponenti dei contratti autonomi non li avrebbe definiti 'fideiussori' bensì 'garanti'.
Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., il cui testo viene integralmente riportato nel contratto.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Posta, quindi, la natura non autonoma della garanzia in esame, ne discende che l'attore sia Pt_1 legittimato a sollevare le medesime eccezioni del debitore principale.
Ciò premesso, va esaminata la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Alla luce dell'istruttoria compiuta, deve rilevarsi che non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
Invero, nel caso di specie, la parte opponente ha sostenuto che il contratto di fideiussione omnibus fosse nullo perché contenente le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che «gli articoli 2,
6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione per cui è causa quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di diversi anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del
14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della
Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a ben cinque anni di distanza dall'accertamento della Banca
d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie, il fideiussore si è limitato a produrre la decisione della Banca d'Italia del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo ( poi sostituito dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che le parti eccipienti abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 ( eccezione riconvenzionale pure formulata in via subordinata dai ) nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa Pt_2 allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia ( nel medesimo senso anche Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib.
Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.
1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri
14 maggio 2019 n. 921).
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale ed affermazione della validità della garanzia prestata dal compresa la deroga all'art. 1957 c.c. che può validamente operare Pt_1 diversamente da come sostenuto dalla parte opponente sulla scorta del superamento del termine semestrale tra la scadenza dell'obbligazione e l'azione monitoria.
Risulta, poi, priva di fondamento la domanda di nullità delle fideiussioni specifiche prestate da parte opponente a garanzia dell'adempimento dei contratti di mutuo per cui è causa, in quanto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'intesa concorrenziale riguardante esclusivamente le condizioni generali della fideiussione omnibus.
Invero, le fideiussioni specifiche sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto per cui non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
È principio consolidato che “il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamento in via professionale e sistematica agli operatori economici. E' con riferimento a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela” (così, Tribunale Napoli del 24/05/2022, n.5125). Inoltre, “Il contratto “a valle” di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a
Sezioni Unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, è la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica” (cfr. Tribunale Roma, n.
5698 del 31/03/2023).
Nel caso de quo, la garanzia prestata dall'opponente, è, all'evidenza, una fideiussione specifica riferita alle obbligazioni derivanti da uno specifico rapporto contrattuale (mutuo) stipulato dalla società debitrice principale, e non già di fideiussione omnibus.
Ne consegue che, in merito a tali forme di garanzia, non si può pervenire ad una censura di invalidità, con conseguente rigetto della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e di accertamento di decadenza della banca ex art. 1957 c.c., proprio perché trattasi di fideiussione specifica e non fideiussione omnibus e, pertanto, al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria svolta dalla Banca d'Italia con conseguente inapplicabilità alla stessa del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Parte opponente, inoltre - sul presupposto della nullità delle clausole di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. e dunque della reviviscenza della disposizione codicistica in materia di decadenza dal beneficio del termine nei rapporti tra le parti - eccepiva l'estinzione delle fideiussioni, per non avere la banca fatto valere le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Ebbene, sul punto va detto che la disciplina consumeristica prevede la nullità della clausola dell'atto fideiussorio di deroga all'art. 1957 c.c., per effetto della quale si applica la regola generale ovvero la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo. L'art. 1957 c.c. tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Nel caso di specie, senza dubbio non può trovare applicazione la disciplina posta a tutela del consumatore, poiché appare pacifico tra le parti, oltre che documentale, che il è Pt_1 amministratore unico della società debitrice principale. Pertanto, dovendo assumere che la parte opponente non rivesta la qualità di consumatore non può dubitarsi della validità della richiamata previsione negoziale. Sul punto, costante giurisprudenza ha ritenuto che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr.
Cass. Civ. n. 21867/13, 9455/12).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di accertamento negativo del credito, deve accertarsi che il saldo dei rapporti bancari per cui è causa è pari ad euro 181.268,10 a credito della correntista.
Deve, poi, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 [...]
, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 2764/2022. CP_2
Le spese di lite, in base al principio della soccombenza reciproca, si compensano integralmente.
Infine, sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU contabile, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta, atteso il ricalcolo operato, e le spese di CTU grafologica a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
nonché sull'opposizione proposta da Controparte_1 Parte_1
e nei confronti di così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda di parte attrice, dichiara non dovuti da relativamente ai rapporti bancari oggetto di causa, gli importi Parte_1 ad esso addebitati dalla a titolo di commissione Controparte_1 di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale e, per l'effetto, dichiara che i rapporti bancari oggetto di causa, presentano un saldo, a credito della correntista, di euro
181.268,10, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c. dalla domanda al saldo;
2) rigetta l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2764/2022, dichiarandolo esecutivo;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di CTU contabile, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della parte convenuta;
5) pone le spese di CTU grafologica, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della parte attrice.
Napoli, 23/12/2025 Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello