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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. LE DA è comparso il dott. in sostituzione dell'avv. Fabio Calò e Parte_1 dell'avv. Giuseppin e ricorrente. Nessuno è comparso per le altre parti costituite.
Il dott. , per la parte ricorrente, precisa le conclusioni Parte_1 riportan atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Insiste per l'accoglimento del ricorso come da sue conclusioni.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. LE DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2521 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.IVA , elettivamente domiciliata Parte_2 P.IVA_1 iuseppi avv. Fabio Calò, sito in Roma via della Giuliana n. 80, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 ale di (C.
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso gli uffici della Avvocatura di Stato, siti in Roma via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e lo difende;
RESISTENTI
; CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto di pa ribunale di Civitavecchia, sezione penale, nel procedimento R.G.N.R. 3699/14 - R.G. dib. 1793/15, in data 10.07.2020, depositato in cancelleria in data 10.07.2023 e notificato al custode, a mezzo pec, in data 10.07.2023”. Deduceva, in particolare, che, in data 8.08.2014, aveva Parte_2 ricevuto in custodia merce in sequestro, come da nto in custodia giudiziale redatto dall' tra cui Controparte_4 quelli contenente “n. 300 c “ CP_5 presumibilmente contraffatti”; -che le operazioni di trasporto dei colli erano state effettuate con mezzo di proprietà della società nonché con proprio personale dipendente dagli Uffici dell' Controparte_4 ove la merce veniva affidata, al deposit Parte_2 merce sequestrata era stata oggetto di dissequestro in data 14.06.2019, come da verbale di distruzione merci confiscate redatto dall' Controparte_4
-che, in data 22.06.2019, il custode aveva provve
[...] ione degli oneri di custodia per i tre colli in esame (contenenti “n. 300 costumi da bagno recanti il logo presumibilmente contraffatti”) per CP_5 un importo complessivo di euro 69 tre iva, comprensivi di euro 40,00 richiesti per il trasporto dei beni;
-che invece il giudice aveva liquidato erroneamente la minor somma di euro 203,95; -che, infatti, “La Parte_2
quindi, al momento del deposito dell'istanza di liquidazione, ha effettuato il
[...] lo con le medesime tariffe di Agenzia del Demanio, considerando la giacenza delle merci all'interno di locali chiusi: - dal 08.08.2014 al 06.09.2014: € 1,82* 0,40 mc di merce* 30 giorni: 21,84; - dal 07.09.2014 al 06.10.2014: € 1,20* 0,40 mc di merce * 30 giorni: € 14,40; - dal 07.10.2014 al 14.06.2019: € 0,90* 0,40 mc di merce * 1712 giorni: € 616,32; per un totale di € 652,56”; -che era illegittime le decurtazioni operate dal giudice. Sulla scorta delle considerazioni che precedono “revocare il decreto di liquidazione emesso e provvedere a ricalcolare quanto dovuto alla
[...]
e, per l'effetto, liquidare la somma di € 692,56 oltre I.v.a. quale Parte_2 stodia così calcolata: € 652,56 quale indennità di custodia come da calcoli di cui sopra, ed € 40,00 quale spese di custodia già liquidate e riconosciute dal Giudice penale che ha effettuato la liquidazione”.
2.Si costituiva in giudizio il e la PROCURA Controparte_1
DELLA REPUBBLICA PRESSO IA contestando l'inoperatività del rito sommario, nonché la natura di usi locali della tariffa redatta dalla Agenzia del Demanio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnavano le seguenti conclusioni: “annullare il decreto di liquidazione impugnato, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a controparte;
in subordine dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, alla luce delle ragioni esposte in narrativa;
in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia”.
3.Nessuno si costituiva per l'altro resistente che rimaneva CP_3 contumace.
4.La causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Va, preliminarmente, rilevato che l'opposizione è stata regolarmente introdotta con il rito semplificato di cognizione secondo il dettato normativo dell'art. 15 del D.Lgs n. 150/2011, oltre che conformemente all'art. 281 decies c.p.s. secondo cui “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato”. La controversia, essendo di natura documentale e non necessitando di alcuna istruttoria per l'assunzione di prova costituenda, è senz'altro compatibile con il rito semplificato. Deve, poi, ritenersi che la ricorrente ha notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, oltre che presso l'Avvocatura dello Stato, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, nonché all'imputato e, quindi, abbia regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti di tutte le “parti necessarie”. Infatti come evidenziato anche dalla Suprema Corte “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso” (Cass. Civ., Sez. II, 7 dicembre 2010, n. 24786; conf., Cass. Civ., Sez. VI – 2, 18 giugno 2020, n. 11795; Cass. Civ., Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 13784). In particolare, anche l'imputato va senz'altro ricompreso tra i contraddittori necessari nel giudizio in cui siano in discussione i compensi che, in seno al procedimento penale nei suoi confronti, siano stati liquidati in favore dell'ausiliare del giudice;
e ciò per l'eventualità che tali compensi possano venire a gravare, in via definitiva, proprio a suo carico.
6.Il giudice penale ha ritenuto di fare applicazione degli usi locali, in mancanza di una tabella approvata dal Ministro della Giustizia contenente la tariffa relativa alla tipologia di beni oggetto di custodia, in quanto ciò è espressamente previsto dal richiamato art. 58 comma 2 del d.P.R. 115/2002. L'art. 58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che al custode - diverso dal proprietario o avente diritto - di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (ovvero con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. In ottemperanza a quanto previsto dalle citate disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 è stato, quindi, emanato il D.M. 2 settembre 2006, n. 265. Tuttavia, il Decreto ministeriale da ultimo richiamato contiene la previsione di specifiche tariffe per la sola determinazione dell'indennità spettante per la custodia e conservazione di veicoli e natanti. Ed invece, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, l'art. 5 del D.M. n. 265/2006 dispone che debba farsi riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia. Nel caso di specie, dunque, risultando dagli atti – ed essendo, peraltro, incontestato – che l'incarico per cui è richiesta di compensi veniva affidato alla per la custodia di beni diversi da veicoli e natanti, nella Parte_2 to spettante alla predetta società ricorrente doveva e deve farsi applicazione della previsione dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006 che, imponendo di far ricorso agli usi locali, esclude non solo l'applicazione, in via analogica, delle tariffe e degli ulteriori criteri previsti dai precedenti articoli per la liquidazione dei compensi al custode di veicoli e natanti, ma anche il riferimento a criteri alternativi, quale quello della liquidazione secondo equità. Il ricorso ai criteri equitativi non è imposto dall'esigenza di colmare il vuoto nel sistema, non risultando, dalla Raccolta degli usi a cura della locale Camera di Commercio, alcun uso concernente le tariffe per la custodia di merci. Ed infatti, è certo noto che il recepimento, nella cennata Raccolta, non è elemento indefettibile perché, ad una pratica generalizzata e diffusa in un dato contesto, possa riconoscersi la valenza di uso locale. Ed invece, gli elementi di giudizio offerti dalla società opponente ben consentono di riconoscere valenza di uso locale in materia alle tariffe emanate dall'Agenzia del Demanio di Roma. In proposito, l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati (consuetudo secundum legem); detta situazione ricorre senz'altro nella fattispecie concreta, in forza dell'espresso richiamo agli usi contenuto nell'art. 58 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'art. 5 del D.M. n. 296/2006. Gli usi devono essere provati a cura della parte che li allega. Nel caso di specie, la ricorrente ha adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico, avendo allegato copia delle tabelle dell'Agenzia del Demanio ed avendo, altresì, prodotto ulteriore documentazione da cui è desumibile l'utilizzo abituale delle tariffe ivi previste. Può attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Fondamentale rilievo va anche assegnato alla circostanza che anche la Suprema Corte si è espressa nel senso della applicabilità, per la liquidazione dei compensi in favore del custode giudiziario nell'ambito territoriale che qui interessa, delle tariffe approvate dall' Agenzia del Demanio di Roma, ritenendole corrispondenti agli usi locali cui fa riferimento l'art. 5 del D.M. n. 296/2006 (Cass. n. 11553/2019). Sotto il profilo della natura di uso locale della tariffa redatta dall'Agenzia del Demanio per merci varie, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, secondo cui: “- è corretto attribuire valore di uso non al fatto che l'abbia predisposto il tariffario in questione, ma invece al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi;
- in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale in quanto sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez.6- 2,18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n.753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n.775 e 776; poi, in seguito: Sez.2, 4/5/2018 n.10622; Sez.2, 7/7/2017 n.21649; Sez.2, 15/9/2017 n.21388)” (Cass. 2 maggio 2019 n. 11553; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 20/11/2019) 06-11-2020, n. 24933; vedi anche da ultimo Cass. Civ. n. 24933 del 7.02.2023 e Cass. Civ. n. 4506 del 20.02.2024). Anche di recente, la Suprema Corte si è così espressa: “Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall' , in quanto ritenute corrispondenti Controparte_6 agli usi locali tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2507; da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 18 aprile 2023, n. 10309; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/02/2024) 25-03-2024, n. 7976). Vale anche sottolineare che non rileva la funzione cui erano destinate le tabelle approvate dall'Agenzia del Demanio di Roma bensì la circostanza che le tariffe ivi previste, in forza dell'uso generalizzato ed abituale, siano ormai divenute uso locale nell'area geografica di interesse. Come anche non rileva che il provvedimento, versati in atti con cui l'Agenzia del Demanio ha fornito chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione del tariffario in questione, perché non si deve avere riguardo alle tariffe predisposte dall'Agenzia in sé considerate, ma alla relativa generalizzata applicazione. Inoltre, in ordine agli usi locali la giurisprudenza ha chiarito che trovano applicazione “quelli vigenti nel luogo dove l'attività di custodia è svolta e non dove ha sede il giudice chiamato a decidere sulla liquidazione” (Cass. n. 11421/2012).
7.Ritenuta quindi l'applicabilità della tariffa dell'Agenzia del Demanio, non vi è contestazione sul periodo di affidamento e sulla quantità dei beni in custodia ma a fronte della eccezione di mancanza di prova della applicabilità delle
“tariffe per la merce conservata in area coperta chiusa” e delle spese di trasporto in quanto non vi è prova di questa modalità di conservazione poiché dalla documentazione in atti non emerge la prova né del trasporto a cura della ricorrente né della conservazione in area coperta chiusa (non desumibile dai verbali).
8.Non essendovi prova della fondatezza dell'opposizione, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
9.E' da respingere anche la domanda riconvenzionale e l'impugnazione incidentale dei resistenti in quanto si fonda sulla non applicabilità delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, affermazione che si è visto infondata per le ragioni di cui alla suesposta motivazione.
10.Le spese di lite vanno compensate, dunque, in ragione della soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-RIGETTA il ricorso;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale;
-COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Il giudice
LE DA
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. LE DA è comparso il dott. in sostituzione dell'avv. Fabio Calò e Parte_1 dell'avv. Giuseppin e ricorrente. Nessuno è comparso per le altre parti costituite.
Il dott. , per la parte ricorrente, precisa le conclusioni Parte_1 riportan atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Insiste per l'accoglimento del ricorso come da sue conclusioni.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. LE DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2521 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.IVA , elettivamente domiciliata Parte_2 P.IVA_1 iuseppi avv. Fabio Calò, sito in Roma via della Giuliana n. 80, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 ale di (C.
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso gli uffici della Avvocatura di Stato, siti in Roma via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e lo difende;
RESISTENTI
; CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto di pa ribunale di Civitavecchia, sezione penale, nel procedimento R.G.N.R. 3699/14 - R.G. dib. 1793/15, in data 10.07.2020, depositato in cancelleria in data 10.07.2023 e notificato al custode, a mezzo pec, in data 10.07.2023”. Deduceva, in particolare, che, in data 8.08.2014, aveva Parte_2 ricevuto in custodia merce in sequestro, come da nto in custodia giudiziale redatto dall' tra cui Controparte_4 quelli contenente “n. 300 c “ CP_5 presumibilmente contraffatti”; -che le operazioni di trasporto dei colli erano state effettuate con mezzo di proprietà della società nonché con proprio personale dipendente dagli Uffici dell' Controparte_4 ove la merce veniva affidata, al deposit Parte_2 merce sequestrata era stata oggetto di dissequestro in data 14.06.2019, come da verbale di distruzione merci confiscate redatto dall' Controparte_4
-che, in data 22.06.2019, il custode aveva provve
[...] ione degli oneri di custodia per i tre colli in esame (contenenti “n. 300 costumi da bagno recanti il logo presumibilmente contraffatti”) per CP_5 un importo complessivo di euro 69 tre iva, comprensivi di euro 40,00 richiesti per il trasporto dei beni;
-che invece il giudice aveva liquidato erroneamente la minor somma di euro 203,95; -che, infatti, “La Parte_2
quindi, al momento del deposito dell'istanza di liquidazione, ha effettuato il
[...] lo con le medesime tariffe di Agenzia del Demanio, considerando la giacenza delle merci all'interno di locali chiusi: - dal 08.08.2014 al 06.09.2014: € 1,82* 0,40 mc di merce* 30 giorni: 21,84; - dal 07.09.2014 al 06.10.2014: € 1,20* 0,40 mc di merce * 30 giorni: € 14,40; - dal 07.10.2014 al 14.06.2019: € 0,90* 0,40 mc di merce * 1712 giorni: € 616,32; per un totale di € 652,56”; -che era illegittime le decurtazioni operate dal giudice. Sulla scorta delle considerazioni che precedono “revocare il decreto di liquidazione emesso e provvedere a ricalcolare quanto dovuto alla
[...]
e, per l'effetto, liquidare la somma di € 692,56 oltre I.v.a. quale Parte_2 stodia così calcolata: € 652,56 quale indennità di custodia come da calcoli di cui sopra, ed € 40,00 quale spese di custodia già liquidate e riconosciute dal Giudice penale che ha effettuato la liquidazione”.
2.Si costituiva in giudizio il e la PROCURA Controparte_1
DELLA REPUBBLICA PRESSO IA contestando l'inoperatività del rito sommario, nonché la natura di usi locali della tariffa redatta dalla Agenzia del Demanio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnavano le seguenti conclusioni: “annullare il decreto di liquidazione impugnato, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a controparte;
in subordine dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, alla luce delle ragioni esposte in narrativa;
in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia”.
3.Nessuno si costituiva per l'altro resistente che rimaneva CP_3 contumace.
4.La causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Va, preliminarmente, rilevato che l'opposizione è stata regolarmente introdotta con il rito semplificato di cognizione secondo il dettato normativo dell'art. 15 del D.Lgs n. 150/2011, oltre che conformemente all'art. 281 decies c.p.s. secondo cui “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato”. La controversia, essendo di natura documentale e non necessitando di alcuna istruttoria per l'assunzione di prova costituenda, è senz'altro compatibile con il rito semplificato. Deve, poi, ritenersi che la ricorrente ha notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, oltre che presso l'Avvocatura dello Stato, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, nonché all'imputato e, quindi, abbia regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti di tutte le “parti necessarie”. Infatti come evidenziato anche dalla Suprema Corte “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso” (Cass. Civ., Sez. II, 7 dicembre 2010, n. 24786; conf., Cass. Civ., Sez. VI – 2, 18 giugno 2020, n. 11795; Cass. Civ., Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 13784). In particolare, anche l'imputato va senz'altro ricompreso tra i contraddittori necessari nel giudizio in cui siano in discussione i compensi che, in seno al procedimento penale nei suoi confronti, siano stati liquidati in favore dell'ausiliare del giudice;
e ciò per l'eventualità che tali compensi possano venire a gravare, in via definitiva, proprio a suo carico.
6.Il giudice penale ha ritenuto di fare applicazione degli usi locali, in mancanza di una tabella approvata dal Ministro della Giustizia contenente la tariffa relativa alla tipologia di beni oggetto di custodia, in quanto ciò è espressamente previsto dal richiamato art. 58 comma 2 del d.P.R. 115/2002. L'art. 58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che al custode - diverso dal proprietario o avente diritto - di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (ovvero con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. In ottemperanza a quanto previsto dalle citate disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 è stato, quindi, emanato il D.M. 2 settembre 2006, n. 265. Tuttavia, il Decreto ministeriale da ultimo richiamato contiene la previsione di specifiche tariffe per la sola determinazione dell'indennità spettante per la custodia e conservazione di veicoli e natanti. Ed invece, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, l'art. 5 del D.M. n. 265/2006 dispone che debba farsi riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia. Nel caso di specie, dunque, risultando dagli atti – ed essendo, peraltro, incontestato – che l'incarico per cui è richiesta di compensi veniva affidato alla per la custodia di beni diversi da veicoli e natanti, nella Parte_2 to spettante alla predetta società ricorrente doveva e deve farsi applicazione della previsione dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006 che, imponendo di far ricorso agli usi locali, esclude non solo l'applicazione, in via analogica, delle tariffe e degli ulteriori criteri previsti dai precedenti articoli per la liquidazione dei compensi al custode di veicoli e natanti, ma anche il riferimento a criteri alternativi, quale quello della liquidazione secondo equità. Il ricorso ai criteri equitativi non è imposto dall'esigenza di colmare il vuoto nel sistema, non risultando, dalla Raccolta degli usi a cura della locale Camera di Commercio, alcun uso concernente le tariffe per la custodia di merci. Ed infatti, è certo noto che il recepimento, nella cennata Raccolta, non è elemento indefettibile perché, ad una pratica generalizzata e diffusa in un dato contesto, possa riconoscersi la valenza di uso locale. Ed invece, gli elementi di giudizio offerti dalla società opponente ben consentono di riconoscere valenza di uso locale in materia alle tariffe emanate dall'Agenzia del Demanio di Roma. In proposito, l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati (consuetudo secundum legem); detta situazione ricorre senz'altro nella fattispecie concreta, in forza dell'espresso richiamo agli usi contenuto nell'art. 58 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'art. 5 del D.M. n. 296/2006. Gli usi devono essere provati a cura della parte che li allega. Nel caso di specie, la ricorrente ha adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico, avendo allegato copia delle tabelle dell'Agenzia del Demanio ed avendo, altresì, prodotto ulteriore documentazione da cui è desumibile l'utilizzo abituale delle tariffe ivi previste. Può attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Fondamentale rilievo va anche assegnato alla circostanza che anche la Suprema Corte si è espressa nel senso della applicabilità, per la liquidazione dei compensi in favore del custode giudiziario nell'ambito territoriale che qui interessa, delle tariffe approvate dall' Agenzia del Demanio di Roma, ritenendole corrispondenti agli usi locali cui fa riferimento l'art. 5 del D.M. n. 296/2006 (Cass. n. 11553/2019). Sotto il profilo della natura di uso locale della tariffa redatta dall'Agenzia del Demanio per merci varie, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, secondo cui: “- è corretto attribuire valore di uso non al fatto che l'abbia predisposto il tariffario in questione, ma invece al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi;
- in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale in quanto sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez.6- 2,18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n.753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n.775 e 776; poi, in seguito: Sez.2, 4/5/2018 n.10622; Sez.2, 7/7/2017 n.21649; Sez.2, 15/9/2017 n.21388)” (Cass. 2 maggio 2019 n. 11553; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 20/11/2019) 06-11-2020, n. 24933; vedi anche da ultimo Cass. Civ. n. 24933 del 7.02.2023 e Cass. Civ. n. 4506 del 20.02.2024). Anche di recente, la Suprema Corte si è così espressa: “Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall' , in quanto ritenute corrispondenti Controparte_6 agli usi locali tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2507; da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 18 aprile 2023, n. 10309; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/02/2024) 25-03-2024, n. 7976). Vale anche sottolineare che non rileva la funzione cui erano destinate le tabelle approvate dall'Agenzia del Demanio di Roma bensì la circostanza che le tariffe ivi previste, in forza dell'uso generalizzato ed abituale, siano ormai divenute uso locale nell'area geografica di interesse. Come anche non rileva che il provvedimento, versati in atti con cui l'Agenzia del Demanio ha fornito chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione del tariffario in questione, perché non si deve avere riguardo alle tariffe predisposte dall'Agenzia in sé considerate, ma alla relativa generalizzata applicazione. Inoltre, in ordine agli usi locali la giurisprudenza ha chiarito che trovano applicazione “quelli vigenti nel luogo dove l'attività di custodia è svolta e non dove ha sede il giudice chiamato a decidere sulla liquidazione” (Cass. n. 11421/2012).
7.Ritenuta quindi l'applicabilità della tariffa dell'Agenzia del Demanio, non vi è contestazione sul periodo di affidamento e sulla quantità dei beni in custodia ma a fronte della eccezione di mancanza di prova della applicabilità delle
“tariffe per la merce conservata in area coperta chiusa” e delle spese di trasporto in quanto non vi è prova di questa modalità di conservazione poiché dalla documentazione in atti non emerge la prova né del trasporto a cura della ricorrente né della conservazione in area coperta chiusa (non desumibile dai verbali).
8.Non essendovi prova della fondatezza dell'opposizione, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
9.E' da respingere anche la domanda riconvenzionale e l'impugnazione incidentale dei resistenti in quanto si fonda sulla non applicabilità delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, affermazione che si è visto infondata per le ragioni di cui alla suesposta motivazione.
10.Le spese di lite vanno compensate, dunque, in ragione della soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-RIGETTA il ricorso;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale;
-COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Il giudice
LE DA