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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. ZI MO Presidente
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. CL NT Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 770/2024 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Pane Parte_1
e ON TO
-Appellante- CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio Falqui Cao e Delia CP_1
NI
-Appellato - OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza del 13 novembre 2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n.1759/2024, emessa il 22.04.2024, il Tribunale di Palermo G.L. rigettava la domanda promossa volta alla declaratoria di Parte_1 illegittimità del provvedimento del 21.12.2022 di revoca del “reddito di CP_1 cittadinanza” già elargito in favo lla ricorrente dal mese di Marzo 2022 e per nove mensilità. Rilevava nel dettaglio il G.L. che:
- il provvedimento di revoca traeva origine dall'omessa dichiarazione - al momento della presentazione della domanda amministrativa - della presenza all'interno del nucleo familiare di un componente che “…oltre a trovarsi in stato detentivo, era stato condannato con sentenza divenuta definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti
1 la richiesta per i reati di cui all'art. 7, c. 3, D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. modifiche…”.
- risultava irrilevante ogni accertamento circa l'eventuale sussistenza di una condotta dolosa in capo alla percipiente e/o di un errore del patronato nella compilazione della domanda;
- il provvedimento impugnato era da ritenersi legittimo secondo quanto disposto dall'art.7 co.4 D.L. 4/2019, a mente del quale è sufficiente “la falsità delle dichiarazioni rese, ovvero l'omessa comunicazione della loro variazione, cui deve equipararsi l'omessa dichiarazione iniziale di circostanze rilevanti anche ex art. 7, co. 1 D.L 4/19, a determinare la revoca immediata del beneficio, con efficacia retroattiva, come avvenuto nel caso di specie…”. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 censurando il ragionamento logico-giuridico seguito dal decidente il quale,
[...] il proprio accertamento al tenore letterale dell'art.7 cit., non ha fatto buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, all'uopo richiamata, per la quale la legittimità del provvedimento di revoca è rinvenibile nella sola ipotesi in cui il richiedente abbia posto in essere una condotta penalmente rilevante sostanziatasi in false dichiarazioni rese al fine di ottenere, fraudolentemente, la prestazione non possedendo ab origine i requisiti richiesti dalla legge. L'appellante, si duole, altresì, dell'affermata irrilevanza di un potenziale dolo del percipiente - nella fattispecie insussistente - per avere ella nella redazione della domanda amministrativa, in conformità alle indicazioni contenute nel modello predisposto dall' dichiarato la presenza all'interno del proprio nucleo familiare CP_1 di un componente “in stato detentivo”, cosicché un'ulteriore dichiarazione relativa alla presenza anche di un soggetto destinatario di una “condanna con sentenza definitiva”, de plano riferibile al medesimo individuo, avrebbe determinato un'irragionevole e non veritiera duplicazione delle posizioni. Ha precisato, inoltre, l'istante che conformemente al dettato normativo in materia la “richiedente il beneficio, ed unico componente del nucleo familiare per cui veniva effettivamente percepito il reddito di cittadinanza, era ed è in possesso del succitato requisito e, pertanto, non si comprendono gli errati esiti cui il giudice di prime cure è pervenuto, in quanto l'appellante è in possesso di tutti i requisiti atti al riconoscimento del beneficio per se stessa, ivi compreso quello alla base dell'erronea motivazione della revoca e, pertanto, non v'è chi non veda che l' CP_1 sia incorso in errore, da addebitarsi esclusivamente allo stesso ed all'errata intrinseca predisposizione del modulo di domanda per la richiesta del reddito di cittadinanza…” Ha resistito all'appello l' con memoria del 27.10.2025, sottolineando che CP_1
i presupposti delle due situaz stato detentivo e pregressa condanna penale - hanno finalità diverse giacché “lo stato detentivo in corso, assimilato al ricovero in
2 istituti a totale carico dello Stato, mostra come la misura non possa essere concessa, atteso che la finalità di politica attiva del lavoro non potrebbe essere raggiunta;
completamente differente è la scelta legislativa in caso di pregressa condanna per reati gravi, atteso che qui la misura potrebbe anche essere possibile e utile per l'ingresso\reingresso nel mondo del lavoro, ma non viene erogata per scelta imperativa del Legislatore collegata alla gravità dei fatti commessi in passato...”. Ragion per cui, prosegue l' , deve essere affermata la legittimità del Pt_2 provvedimento di revoca per aver parte “falsamente attestato l'assenza della condanna penale…”. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa all'udienza del 13.11.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
***** L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Dalla legge istitutiva della provvidenza in parola (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) si ricava il carattere complesso della procedura volta al riconoscimento del reddito di cittadinanza;
beneficio di sostegno economico che si concretizza in una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale corrisposto in presenza di determinati requisiti economici nonché anagrafici. Per quel che qui rileva, l'art.7 D. Lgs 4/2019, nel testo applicabile al momento della presentazione della domanda amministrativa poi oggetto di revoca, così disponeva:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca
o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. (..)
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. (..)”.
3 La Suprema Corte, chiamata ad interpretare la suddetta previsione normativa, si è così espressa “I commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7 disciplinano i casi della revoca e della decadenza del beneficio…In termini generali, si può sin d'ora anticipare che la revoca consegue all'accertamento della mancanza originaria dei requisiti richiesti per l'erogazione del Rdc;
la decadenza costituisce, invece, una sanzione in caso di violazione degli obblighi alla cui osservanza è condizionata l'erogazione del beneficio oppure il conseguimento del beneficio in misura maggiore del dovuto…”; ed ancora “… se l'agente ha comunque diritto al beneficio, la non corrispondenza al vero delle informazioni a tal fine rese non qualifica il falso come "inutile", ma rende puramente e semplicemente atipica la condotta, dovendosi escludere la natura indebita del beneficio stesso…”(c.f. Cass. S. U. Penali n. 49686/2023). Assunto giurisprudenziale estendibile oltre i limiti dell'ambito penale giacché il vulnus della res controversa attiene alla rilevanza dell'omessa dichiarazione dell'esistenza all'interno del nucleo familiare di un componente condannato in via definitiva con sentenza penale intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta del RDC ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo. In applicazione di tale regola ermeneutica al caso de quo non si può fare a meno di rilevare come la non abbia mai taciuto la circostanza che un Parte_1 componente del proprio nucleo familiare fosse in stato detentivo, così come è incontroverso che tale soggetto coincidesse proprio con il destinatario di una sentenza definitiva di condanna (in esecuzione della quale era stato privato della libertà), ragion per cui il RDC avrebbe dovuto essere, comunque, corrisposto agli altri membri del nucleo familiare (di fatto alla sola appellante) non considerando (ai fini del reddito utile per l'ISEE) l'unico familiare detenuto e condannato in via definitiva. Accertata, dunque, la sussistenza in capo alla , sin dalla data di Parte_1 presentazione della domanda telematica, dei requisiti per il conseguimento del beneficio economico de quo, deve essere esclusa qualsiasi condotta dolosa imputabile alla percipiente, risultando evidente che ella non ha dichiarato dati inveritieri, non ha taciuto circostanze fattuali rilevanti, non ha percepito la prestazione con riferimento anche al familiare destinatario di una sentenza di condanna definitiva, non ha leso il “bene protetto” dalla normativa di settore da identificare non nella pubblica fede ma nel pregiudizio arrecato alle risorse economiche annualmente destinate dallo Stato a sostegno della provvidenza economica in parola. Nessun indebito arricchimento si è, dunque, perfezionato in favore della con conseguente illegittimità dell'impugnato provvedimento di revoca del Parte_1 beneficio. In ordine alla domanda dell'appellante (cfr. conclusione del ricorso di prime cure) volta a rispristino del Reddito di Cittadinanza e alla condanna dell' “al CP_1 pagamento dei ratei dalla data di sospensione del beneficio, Dicembre 2022 ché delle ulteriori mensilità a scadere nella misura di legge, oltre interessi legali e
4 rivalutazione monetaria su singolo rateo dalla rispettiva”, si osserva che l'art. 1 comma 313 della legge n. 197/2022 ha ridotto per l'anno 2023 la misura del Reddito di cittadinanza, con una disposizione (“…Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023…”) che, in assenza di una specifica disciplina transitoria e stante i vincoli di bilancio cui è subordinato il riconoscimento della provvidenza economica de qua, deve ritenersi operativa anche nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo di liquidazione della prestazione sia stato adottato, come nella fattispecie, nel 2022. Conclusivamente, va dichiarato il diritto di al Parte_1 conseguimento del Reddito di cittadinanza per il periodo intercorrente dal provvedimento di revoca e sino al 31 luglio 2023. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell' e CP_1 vanno liquidate e distratte come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1759/2024, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 22 aprile 2024, dichiara il diritto di al conseguimento del Reddito Parte_1 di cittadinanza previsto dall'art.1 D.L.26/2019, come richiesto con domanda presentata all' il 28 febbraio 2022, con decorrenza dalla data del CP_1 provvedimento di revoca e fino al 31 luglio 2023. Condanna l' al pagamento in favore della parte appellante delle spese di CP_1 lite del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo in €852,00 e per l'appello in € 962,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
CL NT ZI MO
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