Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, all'odierna udienza, all'esito della discussione, pronuncia, a norma dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9085/2022 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa
Parte_1 dall'avv. LUCIANI VINCENZO, elettivamente domiciliati, domiciliato presso lo Studio Legale Toffoletto sito in al Viale Antonio Controparte_1 Pt_1
Gramsci, n. 14. come da procura in atti;
RICORRENTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCATI NERINO, Controparte_2 elettivamente domiciliato in alla via R. Gomez D'Ayala n. 6, o in virtù di Pt_1 procure in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 maggio 2022, la società ricorrente ha agito in giudizio per accertare la legittimità ed efficacia del provvedimento disciplinare di 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminato dalla ricorrente con missiva del
12.04.2022, recante prot. n. 0015197/22 del 13.04.2022.
La società ricorrente ha esposto quanto segue:
- “In data 15 febbraio 2022 il Sig. , dipendente della ricorrente, si Persona_1 recava presso l'Ufficio della Responsabile HR (Dott.ssa ) Persona_2 evidenziando di aver subito, in ragione del “mancato possesso della pennetta personale”, una violenta aggressione, verbale e fisica, da parte del Sig. CP_2
1
tipo da parte del resistente e che hanno finito per urtare contro il distanziatore di plastica posto presso la postazione del Sig. al punto da farlo cedere e Per_1 impattare contro la gola di quest'ultimo, esponendo a serio rischio la sfera psico- fisica del lavoratore;
- all'esito di un lungo e articolato iter istruttorio, con missiva del 1° marzo 2022, la Società ricorrente ha contestato al Sig. le seguenti circostanze: «Ai CP_2 sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 300/1970 nonché dell'art. 46 del CCNL applicato, Le contestiamo quanto segue.
“ In data 15 febbraio 2022, il Sig.re ha comunicato alla Società di Persona_1 aver subito un'aggressione sul luogo di lavoro. Prontamente convocato dal responsabile dell'Area Risorse umane, il Sig.re ha descritto nei dettagli l'accadimento e Per_1 mostrato una abrasione sul collo, ponendo agli atti della Società una Sua dichiarazione di quanto accaduto comprensiva di documentazione fotografica attestante la lesione. Il giorno successivo, 16 febbraio 2022, Ella dopo un colloquio con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, ha inviato alla medesima nonché alla Responsabile Area Tecnica Operativa e, per conoscenza, al Direttore generale e al Responsabile Coordinamento Tecnico operativo, una lettera con oggetto: “Relazione per attivazione procedimento disciplinare – , nella quale è stato riportato che il Persona_1 giorno precedente, 15 febbraio, all'interno dell'Ufficio UOS H, di cui Ella è responsabile, verso le 8.30, il dipendente era rifiutato di eseguire un'attività CP_3 lavorativa da Lei indicatagli;
a tale rifiuto sarebbe seguita un'accesa discussione verbale ed Ella, inavvertitamente, avrebbe urtato lo schermo di plastica anticovid - posto a protezione della postazione di lavoro - che “scivolava” sul dipendente È stata Per_1 quindi attivata una verifica interna nel corso della quale sono stati ascoltati i testimoni da Lei citati nella Sua relazione, anch'essi dipendenti della Società, in servizio presso l'ufficio H e a Lei gerarchicamente subordinati: Sig.re e Sig.re Persona_3 [...]
”; Persona_4
- che con provvedimento del 12 aprile 2022 la irrogava al Parte_1
Sig. la sanzione della sospensione dalla prestazione lavorativa pari a 1 CP_2
giorno, mediante una missiva dal seguente tenore letterale: «Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare del 1°.03.2022 – da intendersi qui interamente ritrascritta – e alle giustificazioni rese, a seguito di audizione personale in data 6 aprile 2022, per evidenziarLe che le stesse non possono essere accolte, in quanto risulta nella sostanza confermata la ricostruzione dei fatti contenuta nella lettera di contestazione. Nonostante le condotte da Lei poste in essere, per la gravità che le caratterizza, potrebbero giustificare l'adozione di sanzioni ben più severe, ci limitiamo a comminarLe la sanzione della sospensione dalla prestazione lavorativa pari a 1 giorno. La sanzione verrà applicata il giorno 2 maggio 2022.”
2 Tanto premesso, la società ricorrente, argomentando in merito alla legittimità della sanzione irrogata, ha concluso nei seguenti termini:
“ accertare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al Sig. in data CP_2
12 aprile 2022, con ogni conseguenza di legge;
condannare il convenuto alla refusione delle spese di lite.”
La parte convenuta si è costituita ritualmente, contestando le avverse deduzioni e la legittimità del provvedimento, concludendo nei seguenti termini:
A) rigettare il ricorso proposto da in quanto inammissibile ed Parte_1 infondato, per le motivazioni dianzi esplicitate;
B) accertare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore;
C) accertare e dichiarare la nullità, invalidità e illegittimità del procedimento disciplinare avviato da Parte_1 nei confronti di , nonché l'illegittimità e l'inefficacia
[...] Controparte_2
della sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio, per i motivi in fatto e diritto esposti”.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni.
Indi, all'odierna udienza, depositate note, la causa, all'esito della discussione è stata decisa con sentenza letta in udienza.
Il ricorso è infondato, in quanto dall'esame dell'istruttoria svolta non risultano confermata la condotta contestata al lavoratore.
Il primo teste ha dichiarato quanto segue:
“Sono e mi chiamo . Adr: sono indifferente. Sono Testimone_1
dipendente dalla ricorrente ed ho lavorato insieme al sig. fino a 3 anni fa. CP_2
Circa due anni fa, mi trovavo nell'ufficio del sig. per convincere il Persona_1
ad essere più diligente sul lavoro. Nella stessa stanza vi era anche il sig. Per_1
e . Decidemmo insieme di far fare delle scansioni al sig. CP_2 Persona_3
il quale si rifiutò di recarsi al secondo piano per prelevare dei faldoni. Per_1
Ricordo che il sig. andò lui a prendere tali faldoni e il sig. però, CP_2 Per_1
ci rappresentò che non poteva toccare tali faldoni per causa di allergia.
Il prese i faldoni e li buttò sulla scrivania, urtando un plexiglas ivi CP_2
posizionato, il quale si rovesciò, andando a finire sul video del sig Io e il Per_1
cercammo di tranquillizzare gli animi. Il che era il capo Per_3 CP_2 dell'ufficio, non ha lanciato degli oggetti nei confronti del ma ha urtato con Per_1
questi faldoni il plexiglas, che non ha, però, urtato il sig. ma solo il video. Per_1
Ricordo che il sig. ha detto al sig. “tu che mansioni vuoi CP_2 Per_1
3 svolgere?” per esortarlo a collaborare. Ribadisco che il distanziatore non ha urtato il sig. Vi è stata un'aggressione verbale da parte del che cercava di Per_1 CP_2 esortare il a lavorare dicendo “tu nun vuo fa niente”, in quanto il Per_1 Per_1 non dimostrava di voler collaborare nell'individuazione delle mansioni da svolgere e gli erano state cambiate più volte le mansioni. Adr: per aggressione verbale io intendo che il sig. ha detto “tu nun vuo fa niente”. Due giorni dopo sono CP_2 stato convocato dall'architetto alla quale raccontai i fatti che ho appena Per_5 riferito. Ricordo che l'architetto mi fece vedere una foto riferita al sig. dalla Per_1
quale apparivano dei lividi sulla pancia. Io risposi che non avevo visto nessuna aggressione che potesse dar luogo a tali lividi. Escludo di aver visto il sig. CP_2
lanciare degli oggetti nei confronti del Ho solo visto un gesto di lancio dei Per_1
faldoni sulla scrivania del ma il plexiglas non ha urtato il Per_1 Per_1
Il secondo teste ha dichiarato: “Sono e mi chiamo . Adr: sono Testimone_2
indifferente. Sono dipendente della ed ho lavorato insieme al Parte_1 all'ufficio H. CP_2
Il era il mio superiore. Il sig. era un collega di lavoro CP_2 Persona_1
anche lui subordinato al CP_2
Non ho assistito a litigi tra il e il ma ricordo che sono stato CP_2 Per_1
convocato in azienda un paio di giorni dopo un evento. Sono stato ascoltato dall'architetto Ricordo che il 15 Febbraio 2022 ero presente nell'ufficio Per_5
del Comune di ove si presentavano i contrassegni. In tale stanza, vi era una Pt_1
scrivania dove lavorava il dipendente Su tale scrivania vi era un plexiglas, Per_1
un monitor, una stampante e un pc. Nella stanza eravamo presenti io, il Tes_1
e il sig. che stava dietro la scrivania. Nella stanza vi era anche la CP_2 Per_1
collega che stava ad una scrivania dove si riceveva il pubblico. Tes_3 CP_2
aveva dato indicazioni al collega sulle mansioni da svolgere. Premetto che il Per_1
era stato convocato da me e dal sig perché il sig. non CP_2 Tes_1 Per_1
voleva collaborare nello svolgimento delle sue mansioni. Il si trovava CP_2
nella stanza per dare indicazioni sulle mansioni da svolgere. Il era lento nel Per_1
comprendere tali indicazioni del che gli stava facendo vedere una pendrive CP_2
sulla quale erano stati scansionati dei faldoni e il doveva immettere i files Per_1
sul pc. Ho visto il plexiglas che si ribaltava e non ricordo se è stato urtato dal o dal Il Giudice richiama il teste che continua ad utilizzare la CP_2 Tes_1 parola “penso”. Adr: ricordo che il plexiglas è caduto sul monitor posizionato sulla
4 scrivania del il quale si trovava dietro la scrivania, ma non ricordo se stava Per_1
in piedi o seduto. Non ricordo se il monitor è cascato dalla scrivania, ma si è spostato. Non ricordo se è caduto dalla scrivania. Escludo che il plexiglas e il monitor abbiano urtato il sig. che non ha riportato nessuna lesione ed è Per_1
uscito senza dire nulla. Sia io che il ci apprestammo a riposizionare il Tes_1 plexiglas e ricordo che il uscì dalla stanza. Ricordo che dopo mezz'ora Per_1
incontrai il e gli chiesi come mai non stava alla sua postazione, ma lui non Per_1
mi rispose. Dopo poco posi la stessa domanda al che mi riferì che il CP_2 era uscito proprio dalla struttura. L'architetto mi chiese spiegazioni Per_1 sull'episodio che ho riferito, ma non so per quale motivo mi ha convocato. Tale incontro non è stato verbalizzato. Io non lavoravo nello stesso ufficio del Monaco. Ci trovavamo in quell'ufficio per istruirlo circa le mansioni da svolgere. Adr: il plexiglas non era fissato, ma non ricordo come mai è stato urtato e da chi. Null'altro so”.
Il Giudice ha interrogato nuovamente i due testi, ponendoli in confronto e il teste ha dichiarato sotto giuramento, “di non aver urtato il Testimone_4 plexiglas” né ricordo che ha urtato lui il plexiglass, ma ricordo che il sig. CP_2
mettendo dei faldoni sulla scrivania, ha urtato il plexiglas. CP_2
Il teste ha dichiarato, altresì, “di non ricordare che i faldoni sono stati Per_3
posizionati in modo da urtare il plexiglas e ribadisce di aver visto solo il pelxiglas cascare. Non ricordo se il avesse un faldone o due che ha posizionato sulla CP_2 scrivania. Ribadisco che sulla scrivania non c'erano faldoni. Entrambi i testi confermano che nessun oggetto ha toccato il Il teste dichiara Per_1 Tes_1 che l'episodio è durato pochi istanti.”
Dalle dichiarazioni dei citati testimoni, posti anche a confronto, non è emersa la prova dell'aggressione descritta nella contestazione disciplinare e non risultano, in particolare, comprovate le modalità con cui si sarebbero svolti i fatti descritti in tale contestazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, in quanto dalla prova testimoniale è emerso che vi è stata la discussione citata nella lettera di contestazione e le dichiarazioni dei testi non sono del tutto concordi.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Napoli, il 11/02/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza letta in udienza e depositata in formato digitale, a con firma digitale il
11/02/2025 in Cancelleria
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