Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 22/04/2024 da:
(C.F. ), nata in [...] il giorno Parte_1 C.F._1
8.11.1984 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuliano De Simine che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Besana in Brianza Parte_2 C.F._2 in Via Brioschi Ferrante n. 23, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Stefania Etteri che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
-divenuta procedibile la domanda di scioglimento del matrimonio e decorso
Il termine di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970, accertare, al sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge n.
898/1970, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e, conseguentemente, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in data 18.12.2010 in
Muggiò (MB), iscritto sul Registro Atti di Matrimonio del Comune di Muggiò, Parte 1, N.22, Anno 2018, alle condizioni indicate nel presente atto.
Con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge della sentenza di separazione e della successiva sentenza di scioglimento del matrimonlo.
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
[...]
, la quale lascerà la casa coniugale trasferendo altrove la propria residenza, si Parte_1 impegna a cedere al marito al marito, che accetta, entro 40 giorni dalla sentenza di omologa della separazione, la propria quota di comproprietà indivisa della casa familiare sita in Besana in Brianza (MB),
Via Ferrante Brioschi n.23, costituita da un appartamento al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi, disimpegno, due balconi, con annesso vano cantina al piano interrato;
il tutto così censito al Catasto Fabbricati: Comune di Besana in Brianza, Foglio 31, Mappale 366, Subalterno 6, ubicazione catastale Via Brioschi Ferrante snc, Piano 1, zona censuaria U, categoria A3, classe 4, consistenza vani 5,50, R.C.E. 426,08.
Confini in linea di contorno:
- dell'appartamento: vuoto su giardino del mappale 366 sub.4, mappale 366 sub.2, ascensore e vano scala comune e ancora vuoto su giardino del mappale 366 sub.4;
- della cantina: mappale 366 sub.2, corridoio comune, mappale 366 sub.9, mappale 366 sub. 4, mappale 366 sub.2, vano scala comune, ed ancora mappale 366 sub.2, corridoio comune”. Salvo errore e come meglio in fatto.Il sig. si farà carico dell'intero mutuo residuo, stipulato con a mezzo Parte_2 Controparte_1
atto Notaio in data 30.06.2016, Rep. N. 3415, Raccolta n.611, mutuo che potrà anche essere Persona_1 rinegoziato nelle sue condizioni dal sig. Pt_2
La sig.ra riceverà inoltre dal marito, a titolo di conguaglio, la somma di € Parte_1
10.000,00 (diecimila/00), da versarsi parte al deposito dell'atto di separazione (nella misura di € 5.000,00) e parte alla sottoscrizione del rogito notarile (nella misura dei restanti € 5.000,00).
Qualora ne ravvisasse la convenienza e l'opportunità, il sig. potrà negoziare e stipulare personalmente Pt_2 un nuovo contratto di mutuo con altro istituto di credito (di sua scelta), avente ad oggetto la somma ancora residua del mutuo 30.06.2016. In ogni caso, qualsiasi operazione il sig. ecida di effettuare CP_1 Pt_2
(che dovrà, in ogni caso, perfezionarsi entro il 31.03.2025), eglì sarà l'unico obbligato, anche nei confronti del nuovo Istituto di Credito, e tutte le spese rimarranno a suo esclusivo carico.A tal fine, la sig.ra
[...]
si impegna a prestarsi, a semplice richiesta, a tutti gli adempimenti necessari per Parte_1 formalizzare la cessione della quota di proprietà indivisa (pari al 50% dell'intero), di cui la stessa è titolare sul bene comune, in favore del marito il quale, a sua volta, si impegna a prestarsi a tutti gli adempimenti necessari per liberare la sig.ra dagli obblighi assunti nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 sede di stipula del contratto di mutuo.Tutte le spese relative a detta compravendita saranno a carico del sig.
. Le parti precisano che nel caso in cui non fosse possibile liberare il sig. alla qualità Parte_2 Pt_2 di garante del finanziamento relativo all'auto Skoda Fabia targata GP588JV (così come previsto nel successivo punto 16) e tale fatto impedisse al medesimo di ottenere un nuovo contratto di mutuo al fine di estinguere l'attuale mutuo in essere con oppure tale fatto costituisse un ostacolo affinché CP_1 CP_1 acconsenta di liberare la sig.ra dagli obblighi a suo carico nei confronti del detto Istituto di Credito, il Pt_1 sig. on potrà in alcun modo esserne ritenuto responsabile. Resta, in ogni caso, inteso tra le parti che Pt_2 il sig. terrà personalmente indenne la sig.ra da qualsiasi Parte_2 Parte_1 eventuale obbligo residuo relativo al mutuo stipulato con a mezzo atto Notaio Controparte_1 Persona_1 in data 30.06.2016, Rep. N. 3415, Raccolta n.611, per l'acquisto della casa familiare sita in Besana in Brianza
(MB), Via Ferrante Brioschi n.23.
3) La figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il Per_2 padre, nella cui abitazione la minore avrà la residenza, con la precisazione che la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per la minore - relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute - verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. 4) La sig.ra vedrà e terrà con se la figlia dal lunedì al termine delle lezioni scolastiche sino Parte_1 al venerdì mattina, quando la madre riaccompagnerà la minore a scuola;
dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche sino al rientro a scuola del lunedì mattina, starà invece con il padre. Per_2
Il regime di frequentazioni sopra indicato sarà mantenuto sino a quando la madre avrà ottenuto il cambio dei propri turni lavorativi, così da avere libero dal lavoro almeno un fine settimana ogni 15 giorni;
a far tempo da quel momento, la minore rimarrà collocata a settimane alterne (dalle 19,30 della domenica sino alle ore 19,30 della domenica successiva) presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore ma mantenendo la residenza presso l'abitazione del padre. Resta inteso che ogni genitore, nella settimana di propria competenza, si occuperà di accompagnare la figlia a scuola e ad eventuali attività extrascolastiche e/o sportive. I genitori si muniranno di apposito apparecchio telefonico (cellulare) destinato a ricevere le chiamate serali dell'un genitore mentre dimora con l'altro e tale apparecchio verrà tra di loro di volta in volta scambiato, per garantire le chiamate serali con la minore . Per_2
Nella settimana di competenza dell'un genitore, per due mattine da individuare in accordo con l'altro genitore, questi potrà prelevare da casa per accompagnarla a scuola. Per_2
5) In ipotesi di turni lavorativi della sig.ra che cadano durante la settimana di spettanza Parte_1 materna, il sig. i rende disponibile, in assenza di impegni e/o impedimenti propri, a prelevare la figlia Pt_2 per trascorrere con lei le ore in cui la madre sarà occupata al lavoro. Resta inteso che tale disponibilità del padre è limitata esclusivamente a verificati impegni lavorativi della sig.ra , la quale Parte_1 condividerà con il sig. propri turni settimanali di lavoro, così da permettere al padre di organizzarsi. Pt_2
6) Nel caso in cui ve ne fosse necessità, ogni genitore si farà carico delle spese per un'eventuale babysitter per i giorni di propria spettanza.
7) I ponti scolastici religiosi e civili, così come anche le singole festività scolastiche infrasettimanali seguiranno i giorni di competenza di ciascun genitore.
8) Per le vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere con la figlia almeno 3 settimane di cui un periodo di quindici giorni consecutivi in agosto ed una settimana tra giugno e settembre da concordare ogni anno entro il giorno 15 del mese di aprile. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro l'indirizzo ed il numero telefonico dei rispettivi luoghi di villeggiatura. Per l'anno in corso igenitori hanno già concordato che la figlia trascorrerà le ferie e dall'08.07 al 21.07 con la madre. dal 26.07 al 09.08 con il padre
9) Per le vacanze natalizie i genitori alterneranno tra loro annualmente i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal
31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche. Per il 2024 trascorrerà il primo periodo conla madre. Per_2
9) Le vacanze di Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Per il 2024 la minore trascorrerà le vacanze pasquali con il padre.
10) Il tutto, salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori, nel rispetto dei desideri e delle esigenze di
. Per_2
11) Le parti concordano e si impegnano reciprocamente a non frequentare eventuali nuovi compagni/e in presenza della figlia e a non dare inizio ad una convivenza, se non una volta che il rapporto possa essere considerato serio e consolidato, quindi non prima che sia trascorso un anno dall'inizio della relazione.
12) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il sig. erserà alla moglie, in via anticipata entro Pt_2 il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
(base marzo 2024, prima rivalutazione marzo 2025).
Le spese extra (ad eccezione delle spese relative ad un eventuale baby-sitter, regolate al punto n.6) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, in applicazione delle Linee Guida del Tribunale di
Monza Milano sottoscritte in data 07.05.2018 dal Presidente del Tribunale di Monza, dal Presidente della Sez. IV civile e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza. E precisamente:
“A. SPESE ORDINARIE.
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell' an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. Vitto e mensa scolastica;
b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utente, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. Tempo prolungato, del cd. Pre-scuola o del cd. Doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO.
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze:
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t.
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive (ad eccezione dei corsi di DA
e Ginnastica Artistica per i quali i genitori si sono già dati reciproco consenso prima d'ora);
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di omunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi di dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI
Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art.337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.”
13) L'Assegno Unico erogato per la figlia, che al momento viene percepito interamente dal solo sig. Pt_2 sarà ripartito al 50% tra i genitori dal momento in cui la sig.ra lascerà la casa coniugale. Pt_1
14) La somma di € 2.500,00 accantonata per , attualmente giacente sul conto corrente ING intestato Per_2 alla sig.ra , sarà versata su un Libretto Postale dedicato ai Minori che sarà aperto dalla Parte_1 nonna paterna.
15) Il sig. continuerà a farsi carico del finanziamento relativo all'auto Skoda Kamiq, targata Pt_2
GR628FG, che rimarrà a lui intestata nonché del finanziamento relativo all'auto Ford Focus Stationwagon targata FJ555WY, ritirata dal concessionario all'acquisto della Kamiq. CP_2 CP_2
16) L'auto Skoda Fabia, targata GP588JV, attualmente intestata al sig. passerà in proprietà Parte_2 alla sig.ra la quale continuerà a pagare il relativo finanziamento, Parte_1 prestandosi altresì a tutti gli adempimenti necessari per liberare il marito dalla qualità di garante del finanziamento medesimo e manlevando lo stesso da qualsiasi onere e/o spesa, anche futura, attinente al detto veicolo. Tutte le spese relative al passaggio di proprietà ed al recesso del sig. alla posizione di garante Pt_2 saranno a carico della moglie.
17) I coniugi dichiarano di non avere conti correnti cointestati.
18) Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti né ad alcun altro titolo o ragione, anche in ragionedel pregresso regime di comunione dei beni, ad eccezione di quanto previsto al punto 2.
19) I coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli ulteriori documenti validi per l'espatrio, anche per la minore, con obbligo di chiedere ed ottenere esplicita formale autorizzazione scritta l'uno all'altro per ogni espatrio della minore.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta se separazione consensuale con Sentenza del
Tribunale di Monza n.522/2024 in data 4 luglio 2024, passata in giudicato.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
n Muggiò il 18.12.2010 (Atto trascritto al N.22, Parte 1, Anno 2018, del registro atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggiò affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi