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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Terza Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
in persona del Sindaco p.t. , quale Parte_1 suo legale rappresentante p.t. ( CF e P. IVA : ) P.IVA_1 con sede in al Corso Umberto I°, rappresentato e Pt_1 difeso nel presente giudizio dall'Avv. Salvatore Politano (CF:
) , nel cui studio in alla Via C.F._1 Pt_1
Lava Gaenza n. 81, è elettivamente domiciliato, giusta delibera della Giunta Comunale N. 10 del Reg. del 23.01.2019 e procura speciale in calce all'atto d'Appello.
- appellante
e
, nato a Praia a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) e residente in [...]
Meazza n. 35, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Giovanni Caglianone (cod. fisc.:
), giusta procura speciale a margine C.F._3 della citazione introduttiva ed elettivamente domiciliato in
Praia a Mare presso lo studio dell'Avv. Alfonso Guaragna alla
Via Turati n. 16
- appellato
Oggetto: arrichimento senza causa
Conclusioni delle parti:
L'appellante: “si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa, e Voglia conseguentemente accogliere le conclusioni trascritte nell'atto di Appello che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. In via istruttoria ci si riporta altresì integralmente alle richieste formulate nel medesimo atto di impugnazione”.
L'appellato: “precisa qui le Conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella “Comparsa di Costituzione e di Risposta” del
10.09.2019 depositata in data 13.09.2019, per brevità da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte”.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Paola il al fine di sentire condannare Parte_1
pag. 2/11 l'ente al pagamento della somma di 39.000,00 euro, a titolo di arricchimento derivato dall'aver svolto attività di
“consulenza tecnico-amministrativa” relativa al PISL (Progetti integrati di Sviluppo Locale) denominato . di cui il comune evocato risultava , assieme ad CP_2
, e Serra , progetto
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 per cui l'istante veniva selezionato quale Coordinatore tecnico-scientifico, in forza di una determina del responsabile attività produttive del e di una Parte_1 convenzione predisposta, ma mai sottoscritta dalle parti.
2. Si costituiva in giudizio il Parte_1 rimarcando che nell'avviso di manifestazione di interesse emesso nell'ambito dell'adesione al partenariato PISL
Temesa> veniva stabilito per le attività professionali un contributo composto da due voci: una fissa pari ad euro
6000,00 da far gravare sulle risorse del bilancio comunale ed una variabile pari al 2% dell'importo delle infrastrutture eventualmente approvato, da far gravare quali spese generali nelle singole operazioni approvate e finanziate. In relazione alla parte fissa, la determina numero 305 del 28/11/2011 specificava le singole quote imputabili ai vari comuni aderenti al progetto e il corrispondente impegno di spesa per il Per la parte variabile, era invece Parte_1
l'articolo 4 della convenzione a prevedere il riconoscimento al professionista della somma di 33.000,00 comprensiva di ogni altro onere, a valere sulle risorse destinate al comune capofila, “per le attività di gestione del PISL”, subordinata all'approvazione finanziamento: si tratta di un importo pari al
2% della somma erogata, oltre iva.
pag. 3/11 3. Il specificava che un conto è l'obbligo Pt_1 della liquidazione a carico dell'ente capofila, altro è quello dello stesso ente di farsi carico delle quote degli altri comuni aderenti e solo per tali motivi ometteva la liquidazione integrale nella misura intera pari ad euro 6.000, non potendo accollarsi il relativo onore in bilancio, per omessa rimessa delle quote assegnate agli altri comuni aderenti. Secondo
l'ente comunale, l'attore avrebbe pertanto eventualmente diritto al pagamento della sola parte di quota fissa imputabile al medesimo ente territoriale e liquidabile come da impegno nel bilancio 2012 in euro 3.506, quota disponibile e non effettivamente corrisposta a perché lo stesso CP_1 richiedeva con fattura il pagamento dell'intera somma.
4. Per la parte variabile, il comune contestava
(genericamente) l'attività posta in essere dal professionista, sia in termini di quantità che di qualità ed eccepiva la mancanza di un valido titolo. Pur riconoscendo di aver ricevuto la somma finanziata ed approvata di euro
300.000,00 per gli interventi proposti dal PISL l'ente eccepiva di non rinvenire un collegamento tra la quota menzionata del
2% - riferibile unicamente ai finanziamenti per le infrastrutture - l'attività delegata al professionista, che sarebbe consistita in attività , destinata alla promozione del territorio attraverso la valorizzazione del marchio e l'organizzazione di eventi, brochure pubblicitarie e altre attività promozionali. Viene pertanto contestato che il professionista abbia svolto tale attività e quindi la sussistenza di un vantaggio patrimoniale di cui l'ente comunale avrebbe beneficiato, trattandosi di prestazioni pag. 4/11 professionali non definite e non documentate, e non riconoscendone l'ente l'utilità.
5. La sentenza del Tribunale di Paola, premesse considerazioni generali sull'azione di ingiustificato arricchimento, riconosce la somma di 39.000 euro (ossia l'intero richiesto) in favore di , fatta salva Controparte_1 ogni azione di regresso nei confronti di ciascuno dei comuni aderenti al progetto. Secondo le motivazioni offerte, il avrebbe consapevolmente omesso la Parte_1 sottoscrizione della convenzione, e l'arricchimento derivante dall'esecuzione della prestazione da parte del professionista è consistito nella ricezione del finanziamento nella misura di
300.000 euro da parte della , somma da Parte_2 investire nell'esecuzione del progetto.
6. Con l'atto di citazione in appello, riassunti i termini della vertenza, il afferma di non Parte_1 condividere la sentenza impugnata, nella parte in cui non considera il disconoscimento dell'utilità della prestazione da parte del comune, da ricollegare all'inefficacia della determina di nomina del professionista, in assenza di sottoscrizione della convenzione;
il primo giudice si sarebbe astenuto dall' indagare in ordine all'effettivo vantaggio derivante dalla prestazione resa dall'attore, anche in relazione alla consapevole richiesta e sua accettazione da parte degli organi istituzionalmente competenti.
7. Nel costituirsi, ha ribadito le Controparte_1 ragioni esposte nel corso del primo grado di giudizio, richiamando la documentazione depositata in sede di memorie istruttorie, da considerarsi acquisita, per il principio di non contestazione.
pag. 5/11 8. L'appello è infondato.
Alla luce della documentazione prodotta in atti, è possibile riconoscere che con delibera numero 237 del 2011 la Giunta comunale di approvava l'adesione e Pt_1 partecipazione al partenariato PISL relativo all'ambito territoriale identificato col numero 36 e approvava l'indizione di una manifestazione di interesse allo scopo di individuare il profilo professionale di un dell'ufficio di coordinamento dell'area PISL numero 36>, impegnando per l'attività di animazione e assistenza alla costituzione del partenariato di progetto la somma di euro
3.506; veniva al contempo prevista una quota percentuale del 2% sul valore delle operazioni infrastrutturali presentate a finanziamento ed approvate, quali specifiche linee di finanziamento, a copertura dei costi di assistenza tecnica alla progettazione, redazione, gestione e rendicontazione del progetto integrato di sviluppo locale. L''avviso per la manifestazione di interesse veniva emesso in data
24.10.2011, allo scopo di individuare esperti con elevata competenza e specializzazione da inserire nel costituendo ufficio di coordinamento dell'area territoriale 36. Con successiva determina del responsabile delle attività produttive si nominava vincitore il dottor , Controparte_1 specificando che le amministrazioni comunali aderenti al
PISL si sono impegnate per tale incarico ciascuno per la propria quota parte con un contributo finanziario ripartito per popolazione residente e per un importo complessivo pari ad euro 6.000, di cui euro 3.506 a carico del Parte_1
e il resto variamente suddiviso tra gli altri comuni
[...] aderenti al progetto. Si determinava di procedere pag. 6/11 all'assegnazione dell'incarico mediante sottoscrizione della convenzione allegata, ma la convenzione non veniva mai formalizzata.
9. Con l'azione di giustificato arricchimento non è più richiesto l'esplicito riconoscimento dell'utilità da parte della pubblica amministrazione, essendo stato superato il pregresso orientamento di legittimità che condizionava l'accoglimento dell'azione al riconoscimento dell'utilità e al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito. Le Sezioni unite, con sentenza 26 maggio 2015 n.
10798 hanno posto l'accento sulla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che l'impoverito deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. Il principio è stato ribadito anche da successive decisioni delle sezioni singole. Da ultimo, con ordinanza 5 giugno 2024 n. 27753, si è rimarcato come chiunque agisca a norma dell'articolo 2041 codice civile debba provare il proprio depauperamento, il contestuale arricchimento della pubblica amministrazione e l'accoglimento dell'iniziativa assunta, con il solo limite del c.d. divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fondamentale di azione per l'indebito arricchimento deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza altrettanto fondamentale del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. L' impoverito non deve nemmeno provare l'utilità per la pubblica amministrazione nel cui favore ha eseguito le sue prestazioni e non ha neppure l'onere di pag. 7/11 dimostrare la regolarità dell'esecuzione di quelle, quando quelle prestazioni pacificamente siano state rese e sempre salvo il caso del cosiddetto arricchimento imposto. Nel caso di specie non è in discussione il riconoscimento dell'utilità, che peraltro per la c.d. parte fissa è implicitamente avvenuta con indicazione dell'offerta di pagamento della quota corrispondente da parte dell'ente, mentre si discute di quella relativa alla cosiddetta cioè a quella attività il cui compenso è dipeso dall'entità del riconoscimento della progettazione.
10. Con la documentazione offerta in allegato alla prima e alla seconda memoria istruttoria, il professionista ha provato di avere svolto l'attività richiesta e non formalizzata attraverso la sottoscrizione della convenzione, producendo in giudizio i documenti comprovanti la predisposizione progettuale e l'attività prodromica all'ottenimento del finanziamento, attività ben diversa da quella indicata dal nell'atto di appello. Come osservato Parte_1 dall'appellato, non si è in presenza di specifica contestazione da parte dell'ente in relazione alla cosiddetta parte variabile del compenso, essendosi il comune limitato, nell'unica memoria depositata nella fase istruttoria ad opporsi alla prova testimoniale (prova testimoniale non ammessa dal giudice di prime cure), presentando un unico teste a prova contraria.
11. D'altro canto, appare provato il buon esito del finanziamento ottenuto dalla Parte_2 finanziamento che destina l'importo di 300.000 euro al quale , proprio Parte_1 per la Pt_3
pag. 8/11 Territoriale Antica Temesa>, attività ontologicamente successiva all'approvazione del progetto, mentre lo stesso avviso per manifestazione di interesse prevedeva che la figura del coordinatore fosse impegnata nella predisposizione e acquisizione di tutte le analisi socio economiche, finanziarie, ambientali del territorio di riferimento e la raccolta dei dati necessari alla ricostruzione e al censimento della progettualità esistente, con l'avvio di forum, focus group e altri momenti finalizzati al confronto tra i soggetti interessati alla progettazione integrata;
era altresì oggetto dell'incarico l'elaborazione dei quadri logici settoriali e territoriali, la redazione dei formulari di progetti per ogni PISL individuato, il supporto alle attività di negoziazione con gli uffici della e il supporto nella definizione della Parte_2 sostenibilità economica dei progetti candidati.
Di tutto questo agli atti vi è prova.
In questi termini pertanto l'originario attore conserva senz'altro diritto al riconoscimento della parte cosiddetta fissa del compenso per il solo effetto della sua nomina, pari ad euro 6000. Sebbene questa somma sia complessivamente da ripartire tra tutti i comuni aderenti al partenariato di progetto integrato di sviluppo locale, non è infondata la richiesta di richiederne il pagamento per intero al comune capofila, il quale poi si potrà rivalere sugli altri comuni aderenti per il pagamento delle quote, non potendo adesso opporre di non aver ricevuto le singole rimesse da parte dei comuni partners. L'avviso per manifestazioni di interesse risulta peraltro sottoscritto dal solo così Parte_1 come la nomina di è avvenuta a cura del Controparte_1 responsabile attività produttive del Parte_1
pag. 9/11 senza partecipazione degli altri comuni che evidentemente avevano delegato l'attività al comune capofila.
La c.d. parte variabile, riferita all'incarico, subordinata all'approvazione del finanziamento è del pari dovuta. Trattasi di unico parametro equitativo spendibile per valutare sia l'arricchimento che l'impoverimento, non essendo previste tariffe per la figura professionale corrispondente alla natura dell'incarico. Peraltro si tratta di somme che gravano sulle spese generali del quadro economico delle singole operazioni finanziate e che pertanto vanno considerate anche in un'ottica di risparmio di spesa. Nel quadro generale delle operazioni ammesse a finanziamento risulta specificamente indicata l' “ (soggetto beneficiario CP_6 Parte_1
” per un importo di 300.000 euro, mentre l'importo
[...] totale delle operazioni ammonta a 3.060.000 suddiviso in 7 operazioni.
Sulla scorta di tutte le premesse argomentazioni,
l'appellato conserva, dunque, il diritto al pagamento di parte dell'intera somma richiesta.
12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della causa, le quattro fasi, ai minimi, per la non particolare complessità del giudizio.
Consegue all'integrale rigetto l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 852/2018, Parte_4
pag. 10/11 emessa il 18.12.2018 dal Tribunale di Paola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento delle Parte_1 spese sostenute da nel presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario
15%, Cassa ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Terza Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
in persona del Sindaco p.t. , quale Parte_1 suo legale rappresentante p.t. ( CF e P. IVA : ) P.IVA_1 con sede in al Corso Umberto I°, rappresentato e Pt_1 difeso nel presente giudizio dall'Avv. Salvatore Politano (CF:
) , nel cui studio in alla Via C.F._1 Pt_1
Lava Gaenza n. 81, è elettivamente domiciliato, giusta delibera della Giunta Comunale N. 10 del Reg. del 23.01.2019 e procura speciale in calce all'atto d'Appello.
- appellante
e
, nato a Praia a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) e residente in [...]
Meazza n. 35, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Giovanni Caglianone (cod. fisc.:
), giusta procura speciale a margine C.F._3 della citazione introduttiva ed elettivamente domiciliato in
Praia a Mare presso lo studio dell'Avv. Alfonso Guaragna alla
Via Turati n. 16
- appellato
Oggetto: arrichimento senza causa
Conclusioni delle parti:
L'appellante: “si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa, e Voglia conseguentemente accogliere le conclusioni trascritte nell'atto di Appello che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. In via istruttoria ci si riporta altresì integralmente alle richieste formulate nel medesimo atto di impugnazione”.
L'appellato: “precisa qui le Conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella “Comparsa di Costituzione e di Risposta” del
10.09.2019 depositata in data 13.09.2019, per brevità da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte”.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Paola il al fine di sentire condannare Parte_1
pag. 2/11 l'ente al pagamento della somma di 39.000,00 euro, a titolo di arricchimento derivato dall'aver svolto attività di
“consulenza tecnico-amministrativa” relativa al PISL (Progetti integrati di Sviluppo Locale) denominato . di cui il comune evocato risultava , assieme ad CP_2
, e Serra , progetto
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 per cui l'istante veniva selezionato quale Coordinatore tecnico-scientifico, in forza di una determina del responsabile attività produttive del e di una Parte_1 convenzione predisposta, ma mai sottoscritta dalle parti.
2. Si costituiva in giudizio il Parte_1 rimarcando che nell'avviso di manifestazione di interesse emesso nell'ambito dell'adesione al partenariato PISL
Temesa> veniva stabilito per le attività professionali un contributo composto da due voci: una fissa pari ad euro
6000,00 da far gravare sulle risorse del bilancio comunale ed una variabile pari al 2% dell'importo delle infrastrutture eventualmente approvato, da far gravare quali spese generali nelle singole operazioni approvate e finanziate. In relazione alla parte fissa, la determina numero 305 del 28/11/2011 specificava le singole quote imputabili ai vari comuni aderenti al progetto e il corrispondente impegno di spesa per il Per la parte variabile, era invece Parte_1
l'articolo 4 della convenzione a prevedere il riconoscimento al professionista della somma di 33.000,00 comprensiva di ogni altro onere, a valere sulle risorse destinate al comune capofila, “per le attività di gestione del PISL”, subordinata all'approvazione finanziamento: si tratta di un importo pari al
2% della somma erogata, oltre iva.
pag. 3/11 3. Il specificava che un conto è l'obbligo Pt_1 della liquidazione a carico dell'ente capofila, altro è quello dello stesso ente di farsi carico delle quote degli altri comuni aderenti e solo per tali motivi ometteva la liquidazione integrale nella misura intera pari ad euro 6.000, non potendo accollarsi il relativo onore in bilancio, per omessa rimessa delle quote assegnate agli altri comuni aderenti. Secondo
l'ente comunale, l'attore avrebbe pertanto eventualmente diritto al pagamento della sola parte di quota fissa imputabile al medesimo ente territoriale e liquidabile come da impegno nel bilancio 2012 in euro 3.506, quota disponibile e non effettivamente corrisposta a perché lo stesso CP_1 richiedeva con fattura il pagamento dell'intera somma.
4. Per la parte variabile, il comune contestava
(genericamente) l'attività posta in essere dal professionista, sia in termini di quantità che di qualità ed eccepiva la mancanza di un valido titolo. Pur riconoscendo di aver ricevuto la somma finanziata ed approvata di euro
300.000,00 per gli interventi proposti dal PISL l'ente eccepiva di non rinvenire un collegamento tra la quota menzionata del
2% - riferibile unicamente ai finanziamenti per le infrastrutture - l'attività delegata al professionista, che sarebbe consistita in attività , destinata alla promozione del territorio attraverso la valorizzazione del marchio e l'organizzazione di eventi, brochure pubblicitarie e altre attività promozionali. Viene pertanto contestato che il professionista abbia svolto tale attività e quindi la sussistenza di un vantaggio patrimoniale di cui l'ente comunale avrebbe beneficiato, trattandosi di prestazioni pag. 4/11 professionali non definite e non documentate, e non riconoscendone l'ente l'utilità.
5. La sentenza del Tribunale di Paola, premesse considerazioni generali sull'azione di ingiustificato arricchimento, riconosce la somma di 39.000 euro (ossia l'intero richiesto) in favore di , fatta salva Controparte_1 ogni azione di regresso nei confronti di ciascuno dei comuni aderenti al progetto. Secondo le motivazioni offerte, il avrebbe consapevolmente omesso la Parte_1 sottoscrizione della convenzione, e l'arricchimento derivante dall'esecuzione della prestazione da parte del professionista è consistito nella ricezione del finanziamento nella misura di
300.000 euro da parte della , somma da Parte_2 investire nell'esecuzione del progetto.
6. Con l'atto di citazione in appello, riassunti i termini della vertenza, il afferma di non Parte_1 condividere la sentenza impugnata, nella parte in cui non considera il disconoscimento dell'utilità della prestazione da parte del comune, da ricollegare all'inefficacia della determina di nomina del professionista, in assenza di sottoscrizione della convenzione;
il primo giudice si sarebbe astenuto dall' indagare in ordine all'effettivo vantaggio derivante dalla prestazione resa dall'attore, anche in relazione alla consapevole richiesta e sua accettazione da parte degli organi istituzionalmente competenti.
7. Nel costituirsi, ha ribadito le Controparte_1 ragioni esposte nel corso del primo grado di giudizio, richiamando la documentazione depositata in sede di memorie istruttorie, da considerarsi acquisita, per il principio di non contestazione.
pag. 5/11 8. L'appello è infondato.
Alla luce della documentazione prodotta in atti, è possibile riconoscere che con delibera numero 237 del 2011 la Giunta comunale di approvava l'adesione e Pt_1 partecipazione al partenariato PISL relativo all'ambito territoriale identificato col numero 36 e approvava l'indizione di una manifestazione di interesse allo scopo di individuare il profilo professionale di un dell'ufficio di coordinamento dell'area PISL numero 36>, impegnando per l'attività di animazione e assistenza alla costituzione del partenariato di progetto la somma di euro
3.506; veniva al contempo prevista una quota percentuale del 2% sul valore delle operazioni infrastrutturali presentate a finanziamento ed approvate, quali specifiche linee di finanziamento, a copertura dei costi di assistenza tecnica alla progettazione, redazione, gestione e rendicontazione del progetto integrato di sviluppo locale. L''avviso per la manifestazione di interesse veniva emesso in data
24.10.2011, allo scopo di individuare esperti con elevata competenza e specializzazione da inserire nel costituendo ufficio di coordinamento dell'area territoriale 36. Con successiva determina del responsabile delle attività produttive si nominava vincitore il dottor , Controparte_1 specificando che le amministrazioni comunali aderenti al
PISL si sono impegnate per tale incarico ciascuno per la propria quota parte con un contributo finanziario ripartito per popolazione residente e per un importo complessivo pari ad euro 6.000, di cui euro 3.506 a carico del Parte_1
e il resto variamente suddiviso tra gli altri comuni
[...] aderenti al progetto. Si determinava di procedere pag. 6/11 all'assegnazione dell'incarico mediante sottoscrizione della convenzione allegata, ma la convenzione non veniva mai formalizzata.
9. Con l'azione di giustificato arricchimento non è più richiesto l'esplicito riconoscimento dell'utilità da parte della pubblica amministrazione, essendo stato superato il pregresso orientamento di legittimità che condizionava l'accoglimento dell'azione al riconoscimento dell'utilità e al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito. Le Sezioni unite, con sentenza 26 maggio 2015 n.
10798 hanno posto l'accento sulla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che l'impoverito deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. Il principio è stato ribadito anche da successive decisioni delle sezioni singole. Da ultimo, con ordinanza 5 giugno 2024 n. 27753, si è rimarcato come chiunque agisca a norma dell'articolo 2041 codice civile debba provare il proprio depauperamento, il contestuale arricchimento della pubblica amministrazione e l'accoglimento dell'iniziativa assunta, con il solo limite del c.d. divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fondamentale di azione per l'indebito arricchimento deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza altrettanto fondamentale del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. L' impoverito non deve nemmeno provare l'utilità per la pubblica amministrazione nel cui favore ha eseguito le sue prestazioni e non ha neppure l'onere di pag. 7/11 dimostrare la regolarità dell'esecuzione di quelle, quando quelle prestazioni pacificamente siano state rese e sempre salvo il caso del cosiddetto arricchimento imposto. Nel caso di specie non è in discussione il riconoscimento dell'utilità, che peraltro per la c.d. parte fissa è implicitamente avvenuta con indicazione dell'offerta di pagamento della quota corrispondente da parte dell'ente, mentre si discute di quella relativa alla cosiddetta cioè a quella attività il cui compenso è dipeso dall'entità del riconoscimento della progettazione.
10. Con la documentazione offerta in allegato alla prima e alla seconda memoria istruttoria, il professionista ha provato di avere svolto l'attività richiesta e non formalizzata attraverso la sottoscrizione della convenzione, producendo in giudizio i documenti comprovanti la predisposizione progettuale e l'attività prodromica all'ottenimento del finanziamento, attività ben diversa da quella indicata dal nell'atto di appello. Come osservato Parte_1 dall'appellato, non si è in presenza di specifica contestazione da parte dell'ente in relazione alla cosiddetta parte variabile del compenso, essendosi il comune limitato, nell'unica memoria depositata nella fase istruttoria ad opporsi alla prova testimoniale (prova testimoniale non ammessa dal giudice di prime cure), presentando un unico teste a prova contraria.
11. D'altro canto, appare provato il buon esito del finanziamento ottenuto dalla Parte_2 finanziamento che destina l'importo di 300.000 euro al quale , proprio Parte_1 per la Pt_3
pag. 8/11 Territoriale Antica Temesa>, attività ontologicamente successiva all'approvazione del progetto, mentre lo stesso avviso per manifestazione di interesse prevedeva che la figura del coordinatore fosse impegnata nella predisposizione e acquisizione di tutte le analisi socio economiche, finanziarie, ambientali del territorio di riferimento e la raccolta dei dati necessari alla ricostruzione e al censimento della progettualità esistente, con l'avvio di forum, focus group e altri momenti finalizzati al confronto tra i soggetti interessati alla progettazione integrata;
era altresì oggetto dell'incarico l'elaborazione dei quadri logici settoriali e territoriali, la redazione dei formulari di progetti per ogni PISL individuato, il supporto alle attività di negoziazione con gli uffici della e il supporto nella definizione della Parte_2 sostenibilità economica dei progetti candidati.
Di tutto questo agli atti vi è prova.
In questi termini pertanto l'originario attore conserva senz'altro diritto al riconoscimento della parte cosiddetta fissa del compenso per il solo effetto della sua nomina, pari ad euro 6000. Sebbene questa somma sia complessivamente da ripartire tra tutti i comuni aderenti al partenariato di progetto integrato di sviluppo locale, non è infondata la richiesta di richiederne il pagamento per intero al comune capofila, il quale poi si potrà rivalere sugli altri comuni aderenti per il pagamento delle quote, non potendo adesso opporre di non aver ricevuto le singole rimesse da parte dei comuni partners. L'avviso per manifestazioni di interesse risulta peraltro sottoscritto dal solo così Parte_1 come la nomina di è avvenuta a cura del Controparte_1 responsabile attività produttive del Parte_1
pag. 9/11 senza partecipazione degli altri comuni che evidentemente avevano delegato l'attività al comune capofila.
La c.d. parte variabile, riferita all'incarico, subordinata all'approvazione del finanziamento è del pari dovuta. Trattasi di unico parametro equitativo spendibile per valutare sia l'arricchimento che l'impoverimento, non essendo previste tariffe per la figura professionale corrispondente alla natura dell'incarico. Peraltro si tratta di somme che gravano sulle spese generali del quadro economico delle singole operazioni finanziate e che pertanto vanno considerate anche in un'ottica di risparmio di spesa. Nel quadro generale delle operazioni ammesse a finanziamento risulta specificamente indicata l' “ (soggetto beneficiario CP_6 Parte_1
” per un importo di 300.000 euro, mentre l'importo
[...] totale delle operazioni ammonta a 3.060.000 suddiviso in 7 operazioni.
Sulla scorta di tutte le premesse argomentazioni,
l'appellato conserva, dunque, il diritto al pagamento di parte dell'intera somma richiesta.
12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della causa, le quattro fasi, ai minimi, per la non particolare complessità del giudizio.
Consegue all'integrale rigetto l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 852/2018, Parte_4
pag. 10/11 emessa il 18.12.2018 dal Tribunale di Paola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento delle Parte_1 spese sostenute da nel presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario
15%, Cassa ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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