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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 993 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, cod.fisc. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato Giancarlo Bria, giusta procura in calce al ricorso in appello, il cui studio, sito in Cosenza, Viale Guglielmo Marconi n.110, è elettivamente domiciliato appellante
E
, in persona del Presidente in carica Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello Carnovale, in virtù di procura generali alle liti per atto del notaio avv. Roberto Fantini di Fiumicino Rep n. 37875\7313 del 22.3.2024 elettivamente domiciliati a Catanzaro via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Indennità di disoccupazione agricola e ANF
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << RIFORMARE in toto la sentenza impugnata n.847/2023 emessa dal Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Sitongia, pubblicata in data 11.05.2023 e non notificata, per i tutti motivi di cui in epigrafe e quindi ACCERTARE e DICHIARARE che è provato in atti il requisito dell'iscrizione del Pt_1
negli elenchi OTD del Comune di residenza per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013,
[...] CP_ 2014, 2015, 2016 e2017, così come confermato dalla stessa difesa dell' nel proprio atto difensivo e confermato dalla documentazione allegata;
ACCERTARE e DICHIARARE che è provata in atti la sussistenza dei requisiti minimi delle giornate lavorate in capo al , secondo le prescrizioni di legge, per tutta Parte_1 CP_ ammissione della difesa dell' e, per l'effetto
ACCOGLIERE la domanda per come formulata dal Sig. , riconoscendo in Parte_1 capo allo stesso il diritto al legittimo godimento della DS agricola e degli ANF per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e2017, per i motivi addotti in epigrafe
CP_ ORDINARE all' in p.l.r.p.t. di provvedere al pagamento in favore del Sig. Pt_1
di tutte le indennità di DS agricola e ANF maturate e non riscosse a decorrere dal
[...]
01/10/2010 relativamente agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ammontanti complessivamente ad € 36.000,00oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi, come per legge, fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>; per l'appellato: < rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza n.847 del 12.11.2023, con vittoria di spese di giudizio. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da Pt_1
, finalizzato ad ottenere la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e
[...] CP_ anf per gli anni dal 2010 a 2017 che l' gli aveva negato in sede amministrativa, adducendo che egli non fosse bracciante agricolo, avendolo iscritto d'ufficio alla gestione commercianti.
A sostegno della domanda, peraltro, aveva dedotto di avere fatto opposizione avverso il verbale ispettivo sulla base del quale era stata disposta la sua iscrizione di ufficio alla gestione commercianti e che quel giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, era sfociato nell'accoglimento del suo ricorso, sicché egli aveva diritto alla liquidazione delle prestazioni che l'ente previdenziale gli aveva negato sul presupposto che difettasse l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per quegli anni.
§3
Pag. 2 di 8 Il tribunale rigetta il ricorso perché <L'art. 1 del D.P.R.
3.12.1970 n. 1049, dispone che l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli, qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 24.9.1940 n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito, nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. Sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione ha l'onere di provare, mediante la produzione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi, gli elementi costitutivi della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Tuttavia, il ricorrente non ha dedotto di essere stato iscritto nei citati elenchi nominativi negli anni indicati e di aver maturato le giornate previste per godere delle prestazioni connesse all'attività lavorativa (DS agricola/ANF). Con riferimento alla domanda proposta, non risultano allegati dalla parte ricorrente, a ciò tenuta, tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla prestazione in esame. Pertanto, in difetto di allegazione puntuale, neppure può farsi ricorso al principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. della sussistenza dei presupposti del diritto. Pertanto, la pretesa non può trovare accoglimento>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità perché il Parte_1 CP_ giudicante non ha correttamente valutato la condotta processuale dell' visto che egli, in realtà, non è mai stato cancellato dagli elenchi dei braccianti agricoli, come ritenuto dal Tribunale, mentre l'ente si è limitato a negare le prestazioni richieste sulla scorta di un verbale ispettivo le cui risultanze sono state però ritenute infondate con sentenza passata in giudicato, facendo così venire meno le ragioni di diniego addotte CP_ dall'ente; evidenzia, altresì, che l' nella memoria di costituzione di primo grado, aveva accennato solo ad una parziale cancellazione.
CP_ L' si costituisce in giudizio e ribadisce le eccezioni di improponibilità e decadenza ex art. 47 D.P.R. 30.4.70 n.153, proposte in primo grado;
nel merito, rilevatane l'infondatezza, chiede il rigetto del gravame
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8/9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere in parte accolto.
§5.1
Orbene, rileva il Collegio che l'odierno appellante, a seguito dell'ordinanza resa il 18 novembre 2024, ha provveduto al deposito del fascicolo di parte di primo grado;
dalla disamina dello stesso, emerge la prova della presentazione delle domande amministrative per gli anni dal 2012 al 2017, avanzate, rispettivamente, nelle seguenti date: 27.3.2013, 27.3.2014, 26.3.2015, 25.3.2016, 30.3.2017, 28.3.2018.
Pag. 3 di 8 §5.2
Con riferimento agli anni 2010 e 2011, in via preliminare, va esaminata la questione della proponibilità della domanda – che la difesa dell'ente aveva prospettato in primo grado e su cui il Tribunale ha omesso di delibare, sicché sul punto non può reputarsi formato il giudicato (cfr. Cass. S.L. ordinanza n. 41019 del 21.12.2021).
L'eccezione è fondata, posto che il sig. non ha provveduto a versare in atti le Pt_1 istanze amministrative relative ai suddetti anni.
Infatti, la previa presentazione della domanda amministrativa rappresenta il presupposto processuale del ricorso giurisdizionale e la sua mancanza comporta la radicale improponibilità della domanda giudiziale (cfr., Cass 11 dicembre 1995, n. 12661). Pertanto, il ricorrente è tenuto a dare la prova della effettiva sussistenza del suddetto requisito fin dal momento del deposito del ricorso, poiché l'intervento del giudice è subordinato al fatto che vi sia stato un diniego – formale o consistente nel silenzio – da parte dell'organo amministrativo competente ad erogare il beneficio. E consegue che il vizio è rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio.
Né, trattandosi di presupposto processuale, può trovare applicazione il principio di non contestazione che, invero, riguarda unicamente gli elementi costitutivi del diritto azionato.
Neppure poteva trovare ingresso la richiesta di prova testimoniale inerente alla previa presentazione della domanda amministrativa, evidentemente inammissibile in presenza di un presupposto dell'azione suscettibile di essere provato documentalmente.
§5.3
CP_ Analogamente fondata è l'eccezione di decadenza, pure sollevata dall' con riferimento agli anni dal 2012 a 2015, su cui il Tribunale non si è pronunciato.
§5.3.1
Orbene, l'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, sul punto, senza modificazioni con la legge 14 novembre 1992 n. 438, ha modificato l'articolo 47 del d.P.R. n. 639/70, stabilendo:
I commi secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, sono sostituiti dai seguenti: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Pag. 4 di 8 Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
2. Sono abrogati l'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e l'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con R.d. 18 dicembre 1941 n. 1368 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.
In ordine al dies a quo di inizio del termine di decadenza, la suddetta disposizione (art. 47 cit.) prevede quanto alla decorrenza del lasso temporale decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
ove, manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta, dunque, si sommano i termini presuntivi (art. 7 legge n. 533 del 1973, art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiungono i tre anni o un anno di decadenza a seconda della prestazione richiesta.
In ogni caso, sia che il diritto sorga a seguito di una domanda amministrativa, sia che sorga indipendentemente dalla domanda, per essersi verificato un determinato fatto previsto dalla legge, la decorrenza resta fissata dal giorno in cui la domanda giudiziale è proponibile.
L'art. 4 cit., dunque, nel dettare un nuovo testo del secondo comma dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non solo sostituisce al termine decennale quello triennale e a quello quinquennale quello annuale, ma introduce, altresì, un'ulteriore decorrenza del termine di decadenza con riguardo alla «data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per
Pag. 5 di 8 renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi (Cass. 9 gennaio 1999, n. 152).
Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo e determina l'improponibilità della stessa qualora non sia proposta nei termini di tre anni, se di tratta di prestazione pensionistica e di un anno, se si tratta di prestazione di cui all'articolo 24 legge n. 88/78.
La «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo», individua la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
La scadenza suddetta, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente (Cass. 15 marzo 2003, n. 3853, secondo cui la scadenza in questione rileva anche in ipotesi di mancata presentazione del ricorso amministrativo).
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza n. 8842/2005 del 28.04.2005, ha ribadito che la decadenza decorre anche in assenza di ricorso amministrativo ed ha precisato che “trattasi indubbiamente di un termine di decadenza, che ha natura sostanziale, al riguardo si richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 246/92) e di questa Corte (sentenze n. 12498 del 2003 e n. 3853 del 2003, nonché sentenze n. 5924 del 2001 e n. 9595 del 1997”.
La Corte, con la medesima pronuncia, ha altresì osservato che il termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa (Cass. 16138 del 2004; Corte Costituzionale n. 128 del 1996).
§5.3.2
Ciò posto, si osserva, quanto al caso di specie, che le domande amministrative risalgono, rispettivamente, al 27.3.2013, 27.3.2014, 26.3.2015, 25.3.2016, 30.3.2017, 28.3.2018, mentre il ricorso introduttivo è stato depositato il 17.12.2018.
Pag. 6 di 8 In difetto di prova della presentazione del ricorso amministrativo avverso il diniego delle prestazioni in oggetto, versandosi dunque nell'ipotesi sub 3), il termine per l'introduzione dell'azione è iniziato a decorrere dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, sicché il 17.12.2018 era spirato rispetto alle domande per gli anni 2012, 2013 2014 e 2015.
§6
Rimangono dunque da scrutinare soltanto le domande relative agli anni 2016 e 2017.
Orbene, per affermazione univoca e costante della Suprema Corte, “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (così, da ultimo, Cass. sezione lavoro, 2 agosto 2012, n. 13877).
Ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, dall'elenco “arla” prodotto dallo CP_ stesso emerge la prova dell'iscrizione del sig. negli elenchi dei braccianti Pt_1 agricoli negli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente per 163, 163 e 151 giornate.
Conclusivamente, si deve ritenere assolto da parte dell'appellante l'onere probatorio circa la sussistenza del requisito assicurativo per godere dell'indennità di disoccupazione agricola per detti due anni.
Quanto agli Anf, invece, è da condividere l'affermazione del Tribunale circa la mancata allegazione da parte del ricorrente dei presupposti per il godimento della prestazione;
trattandosi, peraltro, di elementi costitutivi del diritto, in difetto di allegazione non v'è spazio per l'applicazione del principio di non contestazione.
§7
Pag. 7 di 8 Si impone, pertanto, l'accoglimento parziale dell'appello e la riforma della sentenza gravata - nel senso del riconoscimento del diritto di a percepire Parte_1
l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017
In virtù della parziale reciproca soccombenza e dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 19 ottobre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 847/2023 resa in data 11/05/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza gravata: a) dichiara l'improponibilità del ricorso in relazione agli anni 2010 e 2011; b) dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento agli anni dal 2012 al 2015; c) condanna CP_ l' a pagare a l'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni Parte_1
2016 e 2017, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Rigetta nel resto il ricorso proposto da;
Parte_1
3. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 993 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, cod.fisc. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato Giancarlo Bria, giusta procura in calce al ricorso in appello, il cui studio, sito in Cosenza, Viale Guglielmo Marconi n.110, è elettivamente domiciliato appellante
E
, in persona del Presidente in carica Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello Carnovale, in virtù di procura generali alle liti per atto del notaio avv. Roberto Fantini di Fiumicino Rep n. 37875\7313 del 22.3.2024 elettivamente domiciliati a Catanzaro via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Indennità di disoccupazione agricola e ANF
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << RIFORMARE in toto la sentenza impugnata n.847/2023 emessa dal Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Sitongia, pubblicata in data 11.05.2023 e non notificata, per i tutti motivi di cui in epigrafe e quindi ACCERTARE e DICHIARARE che è provato in atti il requisito dell'iscrizione del Pt_1
negli elenchi OTD del Comune di residenza per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013,
[...] CP_ 2014, 2015, 2016 e2017, così come confermato dalla stessa difesa dell' nel proprio atto difensivo e confermato dalla documentazione allegata;
ACCERTARE e DICHIARARE che è provata in atti la sussistenza dei requisiti minimi delle giornate lavorate in capo al , secondo le prescrizioni di legge, per tutta Parte_1 CP_ ammissione della difesa dell' e, per l'effetto
ACCOGLIERE la domanda per come formulata dal Sig. , riconoscendo in Parte_1 capo allo stesso il diritto al legittimo godimento della DS agricola e degli ANF per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e2017, per i motivi addotti in epigrafe
CP_ ORDINARE all' in p.l.r.p.t. di provvedere al pagamento in favore del Sig. Pt_1
di tutte le indennità di DS agricola e ANF maturate e non riscosse a decorrere dal
[...]
01/10/2010 relativamente agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ammontanti complessivamente ad € 36.000,00oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi, come per legge, fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>; per l'appellato: < rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza n.847 del 12.11.2023, con vittoria di spese di giudizio. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da Pt_1
, finalizzato ad ottenere la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e
[...] CP_ anf per gli anni dal 2010 a 2017 che l' gli aveva negato in sede amministrativa, adducendo che egli non fosse bracciante agricolo, avendolo iscritto d'ufficio alla gestione commercianti.
A sostegno della domanda, peraltro, aveva dedotto di avere fatto opposizione avverso il verbale ispettivo sulla base del quale era stata disposta la sua iscrizione di ufficio alla gestione commercianti e che quel giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, era sfociato nell'accoglimento del suo ricorso, sicché egli aveva diritto alla liquidazione delle prestazioni che l'ente previdenziale gli aveva negato sul presupposto che difettasse l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per quegli anni.
§3
Pag. 2 di 8 Il tribunale rigetta il ricorso perché <L'art. 1 del D.P.R.
3.12.1970 n. 1049, dispone che l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli, qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 24.9.1940 n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito, nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. Sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione ha l'onere di provare, mediante la produzione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi, gli elementi costitutivi della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Tuttavia, il ricorrente non ha dedotto di essere stato iscritto nei citati elenchi nominativi negli anni indicati e di aver maturato le giornate previste per godere delle prestazioni connesse all'attività lavorativa (DS agricola/ANF). Con riferimento alla domanda proposta, non risultano allegati dalla parte ricorrente, a ciò tenuta, tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla prestazione in esame. Pertanto, in difetto di allegazione puntuale, neppure può farsi ricorso al principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. della sussistenza dei presupposti del diritto. Pertanto, la pretesa non può trovare accoglimento>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità perché il Parte_1 CP_ giudicante non ha correttamente valutato la condotta processuale dell' visto che egli, in realtà, non è mai stato cancellato dagli elenchi dei braccianti agricoli, come ritenuto dal Tribunale, mentre l'ente si è limitato a negare le prestazioni richieste sulla scorta di un verbale ispettivo le cui risultanze sono state però ritenute infondate con sentenza passata in giudicato, facendo così venire meno le ragioni di diniego addotte CP_ dall'ente; evidenzia, altresì, che l' nella memoria di costituzione di primo grado, aveva accennato solo ad una parziale cancellazione.
CP_ L' si costituisce in giudizio e ribadisce le eccezioni di improponibilità e decadenza ex art. 47 D.P.R. 30.4.70 n.153, proposte in primo grado;
nel merito, rilevatane l'infondatezza, chiede il rigetto del gravame
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8/9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere in parte accolto.
§5.1
Orbene, rileva il Collegio che l'odierno appellante, a seguito dell'ordinanza resa il 18 novembre 2024, ha provveduto al deposito del fascicolo di parte di primo grado;
dalla disamina dello stesso, emerge la prova della presentazione delle domande amministrative per gli anni dal 2012 al 2017, avanzate, rispettivamente, nelle seguenti date: 27.3.2013, 27.3.2014, 26.3.2015, 25.3.2016, 30.3.2017, 28.3.2018.
Pag. 3 di 8 §5.2
Con riferimento agli anni 2010 e 2011, in via preliminare, va esaminata la questione della proponibilità della domanda – che la difesa dell'ente aveva prospettato in primo grado e su cui il Tribunale ha omesso di delibare, sicché sul punto non può reputarsi formato il giudicato (cfr. Cass. S.L. ordinanza n. 41019 del 21.12.2021).
L'eccezione è fondata, posto che il sig. non ha provveduto a versare in atti le Pt_1 istanze amministrative relative ai suddetti anni.
Infatti, la previa presentazione della domanda amministrativa rappresenta il presupposto processuale del ricorso giurisdizionale e la sua mancanza comporta la radicale improponibilità della domanda giudiziale (cfr., Cass 11 dicembre 1995, n. 12661). Pertanto, il ricorrente è tenuto a dare la prova della effettiva sussistenza del suddetto requisito fin dal momento del deposito del ricorso, poiché l'intervento del giudice è subordinato al fatto che vi sia stato un diniego – formale o consistente nel silenzio – da parte dell'organo amministrativo competente ad erogare il beneficio. E consegue che il vizio è rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio.
Né, trattandosi di presupposto processuale, può trovare applicazione il principio di non contestazione che, invero, riguarda unicamente gli elementi costitutivi del diritto azionato.
Neppure poteva trovare ingresso la richiesta di prova testimoniale inerente alla previa presentazione della domanda amministrativa, evidentemente inammissibile in presenza di un presupposto dell'azione suscettibile di essere provato documentalmente.
§5.3
CP_ Analogamente fondata è l'eccezione di decadenza, pure sollevata dall' con riferimento agli anni dal 2012 a 2015, su cui il Tribunale non si è pronunciato.
§5.3.1
Orbene, l'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, sul punto, senza modificazioni con la legge 14 novembre 1992 n. 438, ha modificato l'articolo 47 del d.P.R. n. 639/70, stabilendo:
I commi secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, sono sostituiti dai seguenti: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Pag. 4 di 8 Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
2. Sono abrogati l'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e l'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con R.d. 18 dicembre 1941 n. 1368 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.
In ordine al dies a quo di inizio del termine di decadenza, la suddetta disposizione (art. 47 cit.) prevede quanto alla decorrenza del lasso temporale decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
ove, manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta, dunque, si sommano i termini presuntivi (art. 7 legge n. 533 del 1973, art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiungono i tre anni o un anno di decadenza a seconda della prestazione richiesta.
In ogni caso, sia che il diritto sorga a seguito di una domanda amministrativa, sia che sorga indipendentemente dalla domanda, per essersi verificato un determinato fatto previsto dalla legge, la decorrenza resta fissata dal giorno in cui la domanda giudiziale è proponibile.
L'art. 4 cit., dunque, nel dettare un nuovo testo del secondo comma dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non solo sostituisce al termine decennale quello triennale e a quello quinquennale quello annuale, ma introduce, altresì, un'ulteriore decorrenza del termine di decadenza con riguardo alla «data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per
Pag. 5 di 8 renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi (Cass. 9 gennaio 1999, n. 152).
Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo e determina l'improponibilità della stessa qualora non sia proposta nei termini di tre anni, se di tratta di prestazione pensionistica e di un anno, se si tratta di prestazione di cui all'articolo 24 legge n. 88/78.
La «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo», individua la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
La scadenza suddetta, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente (Cass. 15 marzo 2003, n. 3853, secondo cui la scadenza in questione rileva anche in ipotesi di mancata presentazione del ricorso amministrativo).
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza n. 8842/2005 del 28.04.2005, ha ribadito che la decadenza decorre anche in assenza di ricorso amministrativo ed ha precisato che “trattasi indubbiamente di un termine di decadenza, che ha natura sostanziale, al riguardo si richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 246/92) e di questa Corte (sentenze n. 12498 del 2003 e n. 3853 del 2003, nonché sentenze n. 5924 del 2001 e n. 9595 del 1997”.
La Corte, con la medesima pronuncia, ha altresì osservato che il termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa (Cass. 16138 del 2004; Corte Costituzionale n. 128 del 1996).
§5.3.2
Ciò posto, si osserva, quanto al caso di specie, che le domande amministrative risalgono, rispettivamente, al 27.3.2013, 27.3.2014, 26.3.2015, 25.3.2016, 30.3.2017, 28.3.2018, mentre il ricorso introduttivo è stato depositato il 17.12.2018.
Pag. 6 di 8 In difetto di prova della presentazione del ricorso amministrativo avverso il diniego delle prestazioni in oggetto, versandosi dunque nell'ipotesi sub 3), il termine per l'introduzione dell'azione è iniziato a decorrere dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, sicché il 17.12.2018 era spirato rispetto alle domande per gli anni 2012, 2013 2014 e 2015.
§6
Rimangono dunque da scrutinare soltanto le domande relative agli anni 2016 e 2017.
Orbene, per affermazione univoca e costante della Suprema Corte, “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (così, da ultimo, Cass. sezione lavoro, 2 agosto 2012, n. 13877).
Ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, dall'elenco “arla” prodotto dallo CP_ stesso emerge la prova dell'iscrizione del sig. negli elenchi dei braccianti Pt_1 agricoli negli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente per 163, 163 e 151 giornate.
Conclusivamente, si deve ritenere assolto da parte dell'appellante l'onere probatorio circa la sussistenza del requisito assicurativo per godere dell'indennità di disoccupazione agricola per detti due anni.
Quanto agli Anf, invece, è da condividere l'affermazione del Tribunale circa la mancata allegazione da parte del ricorrente dei presupposti per il godimento della prestazione;
trattandosi, peraltro, di elementi costitutivi del diritto, in difetto di allegazione non v'è spazio per l'applicazione del principio di non contestazione.
§7
Pag. 7 di 8 Si impone, pertanto, l'accoglimento parziale dell'appello e la riforma della sentenza gravata - nel senso del riconoscimento del diritto di a percepire Parte_1
l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017
In virtù della parziale reciproca soccombenza e dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 19 ottobre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 847/2023 resa in data 11/05/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza gravata: a) dichiara l'improponibilità del ricorso in relazione agli anni 2010 e 2011; b) dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento agli anni dal 2012 al 2015; c) condanna CP_ l' a pagare a l'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni Parte_1
2016 e 2017, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Rigetta nel resto il ricorso proposto da;
Parte_1
3. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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