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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10206/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10206/2024, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Francesco FERRARI;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 23.8.2024, ha impugnato il provvedimento prot. n. P- Parte_1
MN/F/N/2023/100409, emesso il 10.5.2024, con cui la Prefettura di ha respinto la sua CP_1 domanda di nulla osta per il ricongiungimento con la coniuge e i tre figli minori Parte_2 Per_1
e
[...] Persona_2 Persona_3
Il provvedimento impugnato si fonda sul rilievo dell'insufficienza del requisito reddituale.
Nel ricorso, lo straniero ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione, chiedendo l'accertamento del suo diritto al rilascio dell'invocato nulla osta, nonché il rilascio del visto all'ingresso in Italia dei familiari sopra indicati ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 24.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Parte resistente ha allegato una relazione redatta dalla Prefettura di Brescia in ordine alla posizione personale del ricorrente, relazione nella quale sono stati ribaditi i motivi del diniego.
3. Effettuato l'interrogatorio libero del ricorrente ed espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione di alcuni documenti prodotti dal ricorrente, il Giudice ha fissato udienza per la discussione della causa in
Pag. 1 di 3 data 13.3.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 11.3.2025 il difensore di ha tempestivamente depositato nota scritta, insistendo per Parte_1
l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. Va ricordato, innanzitutto, che – in base all'art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – il ricongiungimento familiare è subordinato alla dimostrazione, tra l'altro, della disponibilità di «un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere»; con l'ulteriore indicazione che, in caso di ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai quattordici anni, il reddito deve essere «non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale».
3. Inoltre, come da tempo chiarito dalla Corte di legittimità, i procedimenti di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. cit. «attengono alla impugnativa “dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa» (cfr. Cass., sez. I, 11 marzo 2006, n. 5380; v. anche Cass., sez. I, 21 luglio 2004, n. 13510; Cass., sez. I, 8 aprile 2004, n. 6938).
4. Tanto doverosamente premesso, si osserva quanto segue.
L'assegno sociale fissato per 2024 è di 534,41 euro mensili per tredici mensilità. L'importo totale è, quindi, di 6.947,33 euro annui.
Ciò significa che in tale anno la soglia minima di reddito ai sensi della norma citata per il ricongiungimento di tre familiari era di 17.368,31 euro.
Dalla documentazione in atti è emerso che nel corso dell'anno precedente (2023) aveva Parte_1 percepito un reddito da lavoro dipendente dell'importo totale di euro 16.820,97 (v. la CU 2024 emessa dal datore di lavoro attestante la percezione di 13.621,41 euro;
v., poi, la CU 2024 rilasciata dall'INAIL per l'importo di 3.199,56 euro) con un'esigua differenza di 547,34 euro.
Tale lieve deficit reddituale non può essere ritenuto di per sé ostativo al ricongiungimento del ricorrente con suoi familiari, poiché la soglia minima fissata dall'art. 29, comma 3, lett. b), non costituisce un limite tassativo e invalicabile tale da comportare automaticamente, ove lo straniero non la raggiunga, un provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno.
Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha statuito con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa C-578/08 (v. punti 47, 48) – e ribadito con la più recente pronuncia del 3 ottobre 2019 nella causa C-302/18 (punto 39) – che il termine “sufficienti” contenuto nell'art. 7, par. 1, lett. c), della Direttiva 2003/86/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono indicare solo un importo di riferimento, ma non anche stabilire un importo di reddito minimo, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Diversamente, si verrebbe meno agli obblighi di individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento previsti dall'art. 17 della stessa Direttiva (sul punto, v. altresì Cons. Stato, 20 ottobre 2016, n. 4386 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Con riferimento al caso di specie, deve essere, peraltro, considerato che le risorse economiche nella disponibilità del ricorrente non si sono esaurite nei citati redditi da lavoro.
Sempre nel 2023 egli ha ricevuto anche una somma pari a 4.557,08 euro a titolo risarcitorio per un
Pag. 2 di 3 infortunio occorsogli (come da assegno circolare allegato al ricorso sub doc. 6), cosicché i suoi introiti hanno raggiunto l'ammontare di 21.378,05 euro. ha altresì dimostrato di avere risorse economiche stabili, poiché svolge regolare attività Parte_1 lavorativa con contratto a tempo indeterminato ed è anche proprietario dell'alloggio ove abita.
Il suo datore di lavoro ha, inoltre, attestato che il suo rapporto prosegue a tutt'oggi, come, del resto, risulta anche dalle buste paga più recenti in atti.
In tale contesto probatorio, non vi è dubbio che negare ai figli il ricongiungimento con il padre a causa di una differenza reddituale minima rispetto al minimo fissato per legge, per di più neutralizzata dal risarcimento percepito, si tradurrebbe in una violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, richiamata dall'art. 28 d.lgs. 286/1998, secondo cui «in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo».
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riferimento alla necessità di preservare il suo legame con la coniuge, la cui tutela è riconducibile all'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 8 CEDU, che proteggono il diritto fondamentale all'integrità familiare.
Va, quindi, riconosciuto il diritto dell'istante al rilascio del nulla osta richiesto. Non si può, viceversa, provvedere in questa sede ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 150/2011, non essendo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (da cui dipende l'autorità consolare incaricata del rilascio del visto di ingresso, previa verifica dell'autenticità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 29, comma 7, d.lgs. 286/1998) parte del presente processo.
5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite, poiché l'accoglimento del ricorso è derivato dall'apprezzamento di elementi ulteriori intervenuti nel presente giudizio (quali le buste paga del 2024 e il risarcimento ottenuto dal ricorrente), che l'amministrazione non aveva in precedenza potuto esaminare.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta il diritto di sopra generalizzato, a ricongiungersi con la coniuge e Parte_1 Parte_2 con i figli , e per l'effetto, ordina alla Persona_1 Persona_2 Persona_3
Prefettura di al rilascio del relativo nulla osta;
CP_1 compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia, il 12 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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