Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9780/2024
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Verbale dell'udienza di prima comparizione e trattazione
All'udienza del giorno 25/03/2025 alle ore 10,40, innanzi al Giudice dott. Giovanna
Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n. 9780 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
È presente l'avv. Schimmenti per l'opponente, il quale ribadisce l'adesione all'eccezione di difetto di giurisdizione, di aver depositato precedenti di questa Sezione nel senso della giurisdizione ordinaria nel procedimento n. 14108/24. Chiede quindi che la causa sia decisa, con compensazione delle spese avendo fatto affidamento su indirizzi di questa
Sezione ed essendosi registrati contrasti anche presso le Corti tributarie.
Nessuno è presente per le parti convenute.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti.
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9780 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] [...], C.F. , Parte_1 CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio
Email_1 Email_2
– opponente –
E
(CF ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 procuratore speciale giusta procura autenticata dal Notaio il 25.7.2024, Persona_1 rappresentata e difesa giusta procura depositata nel fascicolo informatico dall'avv.
Alessandro LO ( Email_3
– opposta –
E
, in Controparte_1 persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ( Email_4
– opposta –
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso preavviso di iscrizione ipotecaria dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 9780/2024
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente all'opposizione proposta da con l'atto di citazione del 31.7.2024 Parte_1 avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 19.7.2024; dichiara le spese di lite compensate in ragione di metà e condanna
l'opponente a rifondere alle controparti la frazione residua liquidata, in favore di ciascuna, in complessivi € 730,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
***
e delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, ha propost opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29676202400002773000 notificato il 17 lugli 2024 relativamente alle cartelle di pagamento n.
29620210057997050; n. 29620230005333439 e n. 29620230010507269, inerenti rispettivamente la liquidazine automatica del modello IRAP per l'anno d'imposta 2017, la liquidazione automatica del modello Unico per l'anno di imposta 2018 e la liquidazione automatica del modello IRAP e del modello 770 per l'anno 2018, per complessivi euro
31.531,22. L'opponente ha contestato la pretesa tributaria eccependo la prescrizione sopravvenuta alla notifica del titolo e invocando la responsabilità del consulente fiscale – di cui ha chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio – per l'errata compilazione delle dichiarazioni fiscali.
Costituendosi separatamente in giudizio, l' Controparte_1
e l' hanno eccepito in via pregiudiziale il
[...] Controparte_3 difetto di giurisdizione dell'adita Autorità giudiziaria ritenendo che la controversia, avente ad oggetto pretese di natura tributaria, rientrasse nella giurisdizione tributaria ex art. 2 D. Lgs. 546/1992, e in ogni caso l'inammissibilità delle eccezioni proposte stante l'avvenuta perenzione del termine per l'impugnazione delle cartelle di pagamento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 9780/2024
Sollecitato col decreto ex art. 171 bis cpc a prendere posizione sull'eccezione pregiudiziale, con le note depositate il 4.2.2025 l'opponente ha dichiarato di aderirvi.
All'udienza di discussione odierna la causa è stata quindi posta in decisione.
***
E' fuor di dubbio che l'opposizione avverso preavviso di iscrizione ipotecaria che sottende crediti di natura tributaria appartenga alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributaria.
E' principio ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità che l'ipoteca in generale costituisce un atto alternativo all'esecuzione forzata, e in generale un atto di natura cautelare, ma non mai esecutivo vero e proprio (sebbene preordinato all'esecuzione meglio alla sua fruttuosità).
Si è infatti chiarito che nonostante la disciplina dell'iscrizione di ipoteca, a differenza di quella relativa al fermo amministrativo, trovi nei D.P.R. n. 602 del 1973 collocazione nel capo 2 (e non nel Capo 3) del Titolo 2, situazione che potrebbe far pensare maggiormente ad una relazione strettamente funzionale della stessa con l'espropriazione forzata, devono ritenersi valide in relazione all'iscrizione ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite rispetto al fermo amministrativo. Sicché anche rispetto all'iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve ritenersi sussistere quella valenza non solo innovativa, ma anche (e prima ancora) interpretativa delle modifiche normative disposte con il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25- quinquies, ritenuta dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 10672 del 2009 con riferimento al fermo amministrativo, dalla quale discende l'ineludibile carattere di atto impugnabile tanto di quest'ultimo, quanto dell'iscrizione di ipoteca. Anzi, a dispetto della "collocazione topografica" nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria D.P.R. n.
602 del 1973, ex art. 77 ed espropriazione, sembra ancor più evidente che detta "iscrizione" non possa definirsi un "atto dell'esecuzione": il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest'ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” Ed è proprio la rilevata alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (v. Corte Cost. n. 37 del 2010, con riferimento all'istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati), in quanto l'iscrizione ipotecaria D.P.R. n.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 9780/2024
602 del 1973, ex art. 77 deve essere esclusa … dall'ambito specifico dell'espropriazione (...)".
(Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19667; Cass., sez. trib., ord. n. 26534/2022).
Anche recentemente la quinta sezione della Suprema Corte ha ribadito che le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria,
o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass. ord. 12397/2024; cfr anche Cass. 19529/2022).
Va conseguentemente emessa pronuncia declinatoria della giurisdizione.
Quanto alle spese di lite, stante la fondatezza dell'eccezione sollevata dalle parti convenute, non registrandosi contrasti sulla questione presso l'organo di nomofilachia né avendo l'opponente documentato pronunce contrastanti presso questo tribunale, può soltanto valorizzarsi, ai fini di una parziale compensazione, il positivo atteggiamento processuale dell'opponente, che ha immediatamente aderito all'eccezione avversaria. Le spese vanno quindi compensate in ragione di metà. La frazione residua va posta a carico della parte soccombente e liquidata applicando il massimo coefficiente riduttivo ai compensi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2024 (scaglione € 26.000/€ 52.000,00) per le fasi di studio ed introduttiva, essendo il processo definito in limine su semplice questione pregiudiziale.
Così deciso in Palermo all'udienza del 25 marzo 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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