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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN RS UN de Courtelary Presidente
AR CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 5571 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Francesco Affinito che le rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI – APPELLATE INCIDENTALI
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Antonio Ciccaglione che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE INCIDENTALE - APPELLATO INCIDENTALE
( C.F. ) incorporante Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Carbonetti che la rappresenta e difende con l'Avv.to Andrea Rosito per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 9695/2020 resa nel procedimento 7292/2015 – opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 7292/2015 ) Parte_1 Parte_2
e proponevano dinanzi al Tribunale di Roma opposizione
[...] Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo rg 76288-14 emesso in favore di Controparte_2 per l'importo di € 233.588,84 oltre accessori e spese quale saldo a debito di un finanziamento del quattordici novembre 2011 dell'originario importo di € 250.000,00 concesso alla s.r.l. con la fideiussione degli altri opponenti.
Deducevano a tale proposito che la di cui era all'epoca amministratore e legale Parte_1 rappresentante , conduceva in locazione un immobile di proprietà di Controparte_1 ma lo stabile era in realtà utilizzato, in qualità di sublocatrice e Controparte_4 in forza di contratto che producevano, da ME PA s.r.l. di cui era socio unico lo stesso
. CP_1
La sublocatrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni e, a fronte di richiesta di finanziamento per far fronte all'esposizione, NL aveva rifiutato indicando invece la possibilità di erogarlo a Parte_1
Il contratto era stato pertanto stipulato da quest'ultima e prevedeva una causale
(ristrutturazione/costruzione beni mobili reg. come da art. 1 del contratto) in realtà fittizia poiché l'unico scopo era sanare la morosità di ME PA s.r.l.; di ciò costituiva riscontro il fatto che, una volta ricevuta la somma, erano stati emessi due assegni circolari in sostanza di ammontare pari all'importo finanziato con cui era stato estinto il debito con Controparte_4
Si sosteneva l'annullabilità del contratto in quanto stipulato da in conflitto Controparte_1 di interessi con la per avvantaggiare un terzo di cui lo stesso Parte_1 Controparte_1 era socio unico e legale rappresentante e con la consapevolezza di NL ex art. 1394, 1395
e 2475 ter c.c…
2 Si affermava inoltre la mancata ricezione della richiesta di pagamento da parte del fideiussore e la mancata informativa periodica. Parte_2
Si sosteneva comunque la nullità del contratto per mancanza di causa idonea, in quanto finalizzato dalla solo ad ottenere garanzie da una società solvibile e con due CP_2 fideiussioni per “precostituirsi indirettamente un quid pluris per il rientro dal finanziamento erogato di fatto a favore di un terzo “; si affermava poi la simulazione per discrasia tra la causa astratta del negozio e la causa concreta. Erano inoltre allegati l'abuso di posizione contrattuale, l'abuso di dipendenza economica, la violazione del dovere di diligenza,
l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose.
Parte attrice chiedeva anche il risarcimento del danno conseguente a detti comportamenti.
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione con applicazione dell'art. 96
c.p.c..
In sede di memoria conclusionale gli opponenti chiedevano l'accertamento della nullità delle fideiussioni in quanto stipulate a seguito di accordi violativi delle regole della concorrenza.
Il Tribunale con sentenza 9695/2020 respingeva l'opposizione e, accogliendo l'istanza ex art. 96 c.p.c. condannava gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 23.800,00 di cui € 6.000,00 per lo studio, € 2.100,00 per la fase introduttiva, € 9.900,00 per la fase istruttoria ed € 5.800,00 per la fase decisoria, con Iva al 22% spese generali e
CPA.
e proponevano appello con istanza di sospensione Parte_1 Parte_2 degli effetti esecutivi della sentenza e concludevano chiedendo :
“riformare la sentenza qui impugnata dichiarandola illegittima ed infondata per tutti i richiamati motivi esposti in narrativa;
- nel merito e comunque, riformare la appellata sentenza, e, per l'effetto, in accoglimento delle censure spiegate, previo rigetto delle richieste avverse, accogliere le domande tutte formulate in primo grado dagli odierni appellanti, come richiamate nel presente atto e da intendersi qui integralmente trascritte e ribadite;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da corrispondersi direttamente al procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“Riformare la sentenza qui impugnata dichiarandola illegittima ed infondata per tutti i richiamati motivi esposti in narrativa;
2. Comunque, riformare la appellata sentenza, e, per l'effetto, in accoglimento delle censure spiegate, previo rigetto delle richieste avverse,
3 accogliere le domande tutte formulate in primo grado dagli odierni appellanti, così come di seguito ribadite:
2.1 revocare il decreto opposto, per tutte le causali di cui in narrativa, in accoglimento dei profili di doglianza articolati nel giudizio di primo grado;
2.2 accertare e dichiarare nulli, invalidi, inefficaci e comunque illegittimi i contratti di finanziamento e di fideiussione sottoscritti dalla e unitamente ai garanti e in Pt_1 CP_1 Parte_2 quanto conclusi in conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato in violazione degli articoli 1394 1395 e 2475 ter primo comma c.c. e comunque per tutte le causali di cui in narrativa;
2.3 Accertata la nullità degli accordi interbancari in ordine alla contrattualistica della fideiussione per violazione dell'articolo 2 commi 2 e 3 della L. 287/90, venga dichiarata per l'effetto specularmente nulla la fideiussione anche ex art. 1419 c.c., nonché la violazione dell'art. 1957 c.c, con condanna a risarcimento dei danni da ciò originati in capo al Garante ex art. 2043 c.c., nella somma di €. 250.000,00, oltre rivalutazione ed interessi fino alla data del soddisfo, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta congrua da Codesto Giudice, nonché alla cancellazione del nominativo del Garante dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
2.4 accertare la responsabilità della per aver dolosamente concorso CP_2 all'ingiustificato aggravamento della situazione patrimoniale della apparente mutuataria, per tutte le causali di cui in narrativa e per l'effetto condannarla a risarcire ai garanti la somma di €. 250.000,00 oltre rivalutazioni ed interessi commerciali fino al soddisfo;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e connessa fideiussione per illiceita' della causa in quanto persegue interessi concreti non meritevoli di tutela giuridica e ciò per tutte le causali di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e connessa fideiussione per simulazione, ai sensi dell'art. 1414 c.c. e comunque per tutte le causali di cui in narrativa, in quanto atto finalizzato a dissimulare il reale intento del creditore di conseguire un fine alieno rispetto allo schema causale tipico contrattuale, con esclusione e/o violazione di norme giuridiche inderogabili e ciò a danno dei creditori dell'apparente mutuataria e dei garanti di quest'ultima; accertare e dichiarare l'inadempimento dell CP_2 nell'esecuzione del contratto di finanziamento, per le causali di cui in narrativa;
accertata la abusività della condotta della e quindi la connessa responsabilità originata sia dalle CP_2 nullità che per tutte le diverse causali in narrativa, condannarla per l'effetto, anche ex artt. 1394, 1395, 2475 ter, 1957, 1461, 1414, 1418, 2043 e 2049 c.c., art. 2 L.287/90, artt. 1337, 1175, 1375 c.c., art. 1176 2° comma c.c., 119 e 127 2° comma TUB, nonché anche per responsabilità da “contatto sociale”, ed ex 96 3° comma cpc al risarcimento dei relativi danni cagionati sia alla che al , nella somma di €. 250.000,00 ciascuno, oltre Pt_1 Per_1 rivalutazione ed interessi fino alla data del soddisfo, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta congrua da Codesto Giudice;
2.9 condannare comunque controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da corrispondersi direttamente al procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
NL si costituiva e concludeva chiedendo:
“IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare inammissibili, per le causali esposte in narrativa, le domande irritualmente proposte dalla sig.ra al punto 3. delle conclusioni di cui Parte_2 alla comparsa conclusionale del primo grado richiamata in appello e dal sig. al CP_1 punto 3.3 di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale NEL MERITO
4 rigettare tutte le domande svolte dall e dalla sig.r con Parte_1 Parte_2
l'atto di citazione in appello nonché tutte le domande svolte dal sig nella Controparte_1 sua comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con condanna di tutte le controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese di lite del presente grado da calcolarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 sulla base di un valore di causa determinato ex art. 10 c.p.c. e seguenti., rientrante nello scaglione tra i 2 e i 4 milioni di Euro, e quindi quanto meno nella somma di
€ 78.231,00 oltre spese generali al 15%, IVA al 22% e CAP al 4% o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre alle spese relative al versamento del contributo unificato pari ad € 2.556,00 (€ 2.529,00 + marca € 27,00) IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE: confermata per il resto l'impugnata sentenza, annullare quest'ultima nella parte in cui ha provveduto sulle spese di lite e rideterminare il loro importo, ex DM 55/2014, sulla base di un valore di causa determinato ex art. 10 c.p.c. e seguenti, rientrante nello scaglione tra i 2 e i 4 milioni di Euro, e quindi quantomeno nella somma di € 88.935,00 oltre spese generali al 15%, IVA al 22% e CAP al 4% o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, da porsi a carico in via solidale di tutti i soggetti opponenti/attori in riconvenzionale o in subordine liquidare le stesse, sempre ex DM 55/2014, ponendole a carico di ciascuno di questi, in ragione delle domande dagli stessi singolarmente proposte e in via solidale per la parte concernente la sola opposizione, determinandone comunque l'ammontare avuto riguardo anche a quanto dal Tribunale statuito in relazione all'applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.”.
La Corte all'esito dell'udienza del sette luglio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventuno maggio 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NL rileva la non coincidenza tra le conclusioni di primo grado e quelle di appello in quanto queste ultime ricalcherebbero quelle ampliate illegittimamente in sede di memoria conclusionale dinanzi al Tribunale, come rilevato dalla in detta sede. CP_2
La questione, seppur sussiste chiaramente una tardività in primo grado, allo stato è irrilevante poiché l'ampliamento riguarda una questione di nullità per violazione della normativa sulla concorrenza rilevabile anche d'ufficio.
Il Tribunale peraltro, avendo deciso espressamente su detta questione, avrebbe dovuto farlo in composizione collegiale e non monocratica, come invece è accaduto nel caso di specie, trattandosi di materia rientrante tra quelle spettanti alla sezione specializzata imprese.
5 Si tratterebbe a tale proposito di nullità della sentenza che peraltro non è stata oggetto di gravame sotto questo profilo per cui si impone solo la trattazione in appello da parte della sezione specializzata ( cfr cass. 9224/2023 in motivazione ).
NL rileva poi un'asserita erroneità nella dichiarazione di valore effettuata dagli appellanti nell'atto introduttivo.
In particolare gli appellanti indicano detto valore in € 233.000,00 circa ossia l'importo del decreto ingiuntivo mentre NL afferma che non sarebbero state considerate:
“le domande riconvenzionali dagli stessi svolte in primo grado e riproposte in appello con le quali, ciascuna per il proprio titolo, hanno chiesto, in modo assolutamente infondato, quale risarcimento di pretesi danni risultati peraltro non provati, le abnormi ulteriori somme di € 500.000,00 , € 1.000.000,00 ed €1.000.000,00 in citazione ed Parte_1 Parte_2
€ 750.000,00 in appello )” ). CP_1
Detta questione in realtà non ha rilevanza ai fini della presente vertenza poiché riguarda unicamente un profilo tributario e non il calcolo del valore effettivo della controversia
(necessario ai fini ad esempio per lo scaglione tariffario applicabile alle spese di lite), calcolo che deve essere compiuto applicando le regole stabilite in materia dal codice di procedura civile.
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Appello e Parte_1 Parte_2
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Primo motivo di appello
“Il conflitto d'interessi ex artt. 1394, 1395 e 2475 ter c. c. erroneità manifesta e difetto di presupposto errata valutazione delle prove e delle risultanze del giudizio di primo grado ai fini della decisione”.
Si contesta la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto insussistente il conflitto di interessi tra , all'epoca della stipula del contratto legale rappresentante Controparte_1 della e quest'ultima società. Parte_1
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato ritenendo che i documenti in atti non facessero emergere alcun conflitto di interessi e la consapevolezza in capo alla banca mentre al contrario detta prova risultava già documentalmente. 6 In particolare elementi indicanti il conflitto di interessi sarebbero ricavabili dal contratto di sublocazione tra e ME PA s.r.l. stipulato tra due parti che facevano capo Parte_1 allo stesso soggetto, ossia e in cui era espressamente affermato che tutte Controparte_1 le obbligazioni con la proprietà dello stabile ( ) sarebbero state a carico della Controparte_4 sublocatrice.
Ciò attesterebbe, testualmente “l'esistenza di un rapporto diretto tra l'unico referente di tutte le società e la è palese, connaturato ai fatti, alle volontà Controparte_5 negoziali ivi esplicitate, ed ai titoli, e coinvolge tutte le società, ME Piazza di PA compresa, e ciò riceve più di un riscontro documentale puntuale. Le mere asserzioni critiche della Banca non scalfiscono i pregnanti profili di doglianza sollevati dagli Attori anzi li eludono, evitando accuratamente di andare al cuore del problema e quindi alla sostanza delle volontà sottese agli atti giuridici posti in essere ed al risultato economico unitario conseguito dai negozi collegati, non raggiungibile con i singoli negozi ma aderente all'insieme collegato, il tutto con effetti perversi nei confronti degli enti rappresentati “.
Avrebbe poi rilevanza l'art. 1 del contratto laddove era stato individuato il fine del finanziamento ( testualmente :“ristr./costruz. beni mobili reg” ); si sarebbe quindi trattato di mutuo di scopo tanto che la banca ( art. 8 del contratto ) si era riservata di effettuare i dovuti controlli riguardo alla destinazione della somma, cosa che deliberatamente non avrebbe fatto;
la stessa poi aveva emesso due assegni circolari solo dieci giorni dopo CP_2 il contratto che avevano del tutto esaurito l'importo e che erano stati utilizzati per estinguere il debito di ME PA s.r.l..
Si rileva poi l'assenza di delibera di ratifica di Pt_1 Pt_1
Tutto ciò avrebbe comportato un rilevante danno anche a che non Parte_2 avrebbe stipulato la fideiussione laddove fosse stata a conoscenza del reale scopo del finanziamento.
Si afferma inoltre che in Tribunale avrebbe compiuto un' “erronea e travisante interpretazione dei fatti esposta in sentenza: l'erogazione non è avvenuta per esigenze di liquidità della mutuataria ma per il comprovato ottenimento di interessi personali del rappresentante in conflitto”.
Il Tribunale avrebbe errato in quanto non avrebbe considerato come in realtà la ME
PA s.r.l., senza alcun patrimonio, fosse stata costituita da , socio Controparte_1 unico, unicamente per consentirgli di esercitare l'attività di chirurgo estetico mentre solo la era titolare di beni immobili che potevano costituire idonea garanzia. Parte_1
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7 Secondo motivo di appello.
“L'erronea premessa concettuale - l'interposizione reale confligge con le risultanze del giudizio”
Si contesta la sentenza laddove il Tribunale ha affermato che il contratto “sarebbe stato da ricondurre a un negozio simulato inter partes (in quanto il Sig. era sia Controparte_1 garante che legale dell ) e dunque la prova avrebbe dovuto aver luogo per iscritto ex Pt_1 art. 1417 c.c., non trattandosi nella specie di illiceità del contratto quanto di una semplice interposizione reale dei contraenti”.
Si afferma che la prova dell'accordo simulatorio sarebbe stata invero già in atti e deriverebbe dalla posizione di , dal collegamento con il contratto di locazione Controparte_1 inadempiuto dalla ME PA s.r.l., dall'emissione degli assegni circolari costituenti provvista per saldare l'esposizione con dal mancato controllo da parte di NL CP_4 dell'adempimento dello scopo del finanziamento, dall'assenza di interesse della al Pt_1 finanziamento, elementi che costituirebbero comunque prova presuntiva;
l'accordo scritto non sarebbe poi necessario per la posizione di in quanto terza. Parte_2
I profili di doglianza, da trattare insieme per la stretta connessione logica, sono infondati sulla base dei seguenti rilievi.
Un dato incontroverso e risultante documentalmente è l'esistenza di un contratto di locazione tra e che prevedeva il pagamento di canoni a carico Parte_1 Controparte_6 della prima senza che vi sia stata allegazione e tantomeno prova del fatto che Controparte_6 avesse un rapporto diretto con la sublocatrice, tanto che la richiesta di rientro dalla
[...] morosità non è stata effettuata nei confronti di ME PA s.r.l. ma di Parte_1
E' stata depositata infatti nota del diciotto ottobre 2011 del legale di inviata Controparte_4 al legale con cui è indicato l'importo richiesto ( € 246.719,31 ) mentre manca del Parte_1 tutto analoga richiesta nei confronti di ME PA s.r.l..
Quest'ultima pertanto aveva l'esigenza di ottenere immediata liquidità per far fronte a un debito consistente e segnatamente con il finanziamento è riuscita ad estinguere detto debito e scongiurare azioni esecutive a carico del proprio patrimonio.
Il fatto poi che la morosità derivasse dall'inadempimento del contratto di sublocazione e di un accollo con effetti meramente interni tra l'appellante e ME PA s.r.l. è del tutto irrilevante ai fini del debito di verso ( e quindi delle esigenze Parte_1 Controparte_6 dell'appellante di ottenere pronta liquidità ).
8 L'essere inoltre socio unico e legale rappresentante di ME e Controparte_1 amministratore legale rappresentante di non integra alcun conflitto di interessi poichè, Pt_1 si ribadisce, il debito estinto verso era solo di e quindi non vi è stato alcuna CP_4 Pt_1 lesione degli interessi di quest'ultima; il fatto poi che fosse ME a fruire dell'immobile e che quindi ME abbia beneficiato dell'operazione ( in quanto, tolta la morosità, ha potuto in ipotesi continuare ad operare nell'immobile ) costituisce un vantaggio che si aggiunge a quello di , che ha potuto pagare il debito con ma non lo elide o diminuisce. Pt_1 CP_4
Per quanto riguarda la posizione della garante la stessa era socia al 50% della Parte_2 per cui l'elisione del debito con ottenuta con il finanziamento comunque Parte_1 CP_4 ha comportato un beneficio alla società e quindi della socia nel senso di escludere azioni esecutive della creditrice.
Tutto ciò in disparte dall'assenza di prova di una qualsiasi conoscenza o conoscibilità da parte di NL dell'asserito conflitto di interessi che, per i motivi già visti, non sussiste.
Il fatto poi, allegato dagli appellanti e contestato dall'appellata, che quest'ultima avesse rifiutato un finanziamento a ME suggerendo di farlo ottenere da manca del tutto di Pt_1 prova, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
Aggiunge il Collegio che, anche laddove la circostanza fosse provata, dimostrerebbe solo il legittimo esercizio da parte della banca del proprio interesse a rilasciare finanziamenti a debitori solvibili tanto più, si ribadisce, che ME ben avrebbe potuto rivolgersi ad altre banche e la finanziata era effettivamente debitrice in prima persona di CP_4
Per quanto riguarda la simulazione ( atteso che comunque si tratterebbe di simulazione relativa dal lato soggettivo perché la somma è stata erogata ) manca del tutto la prova dell'accordo tra NL e e anzi vi è in atti la prova contraria in quanto avendo , si Pt_1 Pt_1 ribadisce, estinto un debito proprio e non altrui, la stessa sia formalmente che di fatto è stata destinataria dell'erogazione.
Per quanto riguarda poi l'asserita natura di mutuo di scopo del contratto e la violazione di detto vincolo le argomentazioni dell'appellante sono del tutto infondate.
La semplice indicazione del fatto che il mutuo fosse stato contratto per ristrutturazione e che la banca potesse controllare l'effettivo utilizzo in tal senso non è dirimente.
9 Posto infatti che non si tratta di un mutuo di scopo contratto ai sensi di una legge speciale riguardante finanziamenti pubblici o di interesse generale si tratterebbe al più di un mutuo di scopo convenzionale ma in tal caso comunque mancano i presupposti per ritenerlo tale.
Come condivisibilmente indicato da Cass. 15695/2024 “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”.
Non è stato a tale proposito allegato e tantomeno provato che NL avesse un interesse diretto o mediato al fatto che il finanziamento venisse erogato per ristrutturazione;
dalla documentazione bancaria depositata e relativa all'istruttoria ( all. 11 fascicolo NL di primo grado ) emerge poi come avesse richiesto il finanziamento per ricostituire liquidità Parte_1 avendo impiegato le proprie risorse nella ristrutturazione dell'immobile di per CP_4 poterlo adibire a studio medico e il mutuo ha realizzato lo scopo in questione.
Il fatto che sublocatrice fosse ME PA s.r.l. infatti non inficia il dato di fatto della carenza di liquidità in capo a e quindi della necessità di quest'ultima di avere Pt_1 disponibilità di cassa per adempiere al debito verso il mutuo pertanto era CP_4 comunque conforme alla finalità dichiarata ed emergente dai documenti.
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Terzo motivo di appello.
“Erroneità manifesta e difetto di presupposto - erronea ed omessa valutazione sull'inadempimento della banca e sulla sua connessa responsabilità”.
Si contesta il passo della sentenza, ritenendolo elusivo, laddove è stato affermato :
“Vengono dedotti, alquanto genericamente, profili di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e 2049 del c.c, ovvero da contatto sociale, tutti rimasti indeterminati e sprovvisti di sostegno probatorio”.
Il Tribunale a tale proposito non avrebbe considerato la violazione degli obblighi di cui agli artt. 1, 3, 8 del contratto laddove sarebbe stato consapevolmente erogato il finanziamento per un fine diverso da quello dichiarato, NL non avrebbe risolto il contratto pur sapendo di
10 detta deviazione, avrebbe omesso i controlli finalizzati a verificare la destinazione delle somme consentendo poi all'emissione di assegni circolari;
laddove NL avesse invece rispettato gli obblighi le somme sarebbero sicuramente rimaste nella disponibilità della mutuataria.
Il motivo è assorbito dal rigetto delle altre doglianze.
Il contratto stipulato è infatti del tutto lecito per i motivi già indicati e non vi è quindi alcuna violazione delle disposizioni richiamate.
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Quarto motivo di appello
“Mancata considerazione della posizione della garant . Parte_2
Si afferma che la sentenza andrebbe riformata poiché non sarebbe stato considerato come la garante avesse confidato sulla corretta destinazione del finanziamento ( ristrutturazione di beni di ) mentre in realtà lo scopo realizzato sarebbe stato solo dempiere Parte_1 obblighi di terzi.
Il motivo è assorbito dal rigetto delle altre doglianze e in particolare dal rilievo, sopra indicato, della sussistenza di un interesse diretto di e quindi della garante Parte_1
Parte_2
Quest'ultima d'altro canto era socia al 50% e comunque era soggetto del tutto in grado di essere a conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
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Quinto motivo di appello
“Ulteriori inadempimenti della banca verso la garant e connesso pregiudizio Parte_2 subito”
Si ribadisce l'assenza di comunicazioni alla garante dell'andamento del rapporto ex art. 119
TUB e a tale proposito si censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che l'asserita violazione di detta disposizione non riguarderebbe i fideiussori ma solo il debitore principale.
Si afferma a tale proposito che in realtà detto obbligo deve essere letto unitamente a quello di tenere aggiornato il garante della situazione del garantito.
Il motivo è infondato.
11 In primo luogo la giurisprudenza richiamata dall'appellante si riferisce unicamente alla possibilità anche per il fideiussore di ottenere documenti ex art. 119 IV coma TUB e non riguarda il primo comma.
In secondo luogo anche laddove dovesse essere ritenuto estensibile al fideiussore l'obbligo di comunicazione periodica comunque manca del tutto qualsiasi riferimento al concreto danno creato da detta omissione tanto più che nel caso di specie non si tratta di conto corrente ( rispetto a cui il garante potrebbe dedurre un danno derivante dalla prosecuzione del rapporto ) ma di un mutuo con erogazione una tantum della somma e un piano di rientro predeterminato e concordato.
Occorre poi considerare come, in base all'estratto conto depositato dalla banca, fino a giugno 2013 le rate sono state versate anche se talvolta con qualche ritardo e la richiesta di pagamento del saldo è stata inviata a giugno 2014 all'indirizzo indicato dalla stessa garante in sede di stipula, indirizzo dove l'appellante è risultata “destinatario sconosciuto” senza che risulti la comunicazione della modifica dell'indirizzo stesso da parte della garante alla banca.
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Sesto motivo di appello
“Erroneità manifesta e difetto di presupposto in ordine al risarcimento del danno richiesto dalla garante ed originato dalla invocata nullità delle fideiussioni”.
Si afferma che il Tribunale avrebbe errato non riconoscendo la rilevanza della violazione della normativa antitrust come indicato dal provvedimento 55/2005 della Banca D'Italia e non riconoscendo la conformità della fideiussione allo schema ABI sanzionato.
Avrebbe poi errato affermando che entrambi i fideiussori, quindi anche la Parte_2 fossero legali rappresentanti della mentre lo era solo e laddove ha ritenuto Pt_1 CP_1 non provato il danno che risulterebbe in atti.
12 Detto danno sarebbe pari all'importo garantito (€250.000,00) atteso che la mai Parte_2 avrebbe sottoscritto la garanzia laddove avesse saputo della reale operazione allo stesso sottesa.
Il motivo è infondato.
Occorre a tale proposito dare rilievo a una circostanza del tutto assorbente ossia al fatto che nel caso di specie non si tratta di fideiussione omnibus ( l'unica considerata dal provvedimento ABI ) ma di fideiussione specifica e limitata quindi unicamente al mutuo senza alcuna estensione ad altri rapporti.
Non solo: la fideiussione è del 2011 mentre il periodo considerato dal provvedimento ABI è quello intercorrente tra il 2003 e il 2005 e manca qualsiasi allegazione e tantomeno prova in ordine alla situazione relativa all'anno in cui la garanzia di cui è causa è stata rilasciata rispetto al comportamento NL e alla situazione di “soggezione” del soggetto che ha contratto l'obbligazione.
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Settimo motivo di appello
“Erroneità e difetto di presupposto in ordine ai danni originati alla garante dalla nullità della sola clausola di sopravvivenza della fideiussione violazione dell'art 1957 del c c.”
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato affermando che tutte le “eccezioni sollevate dalla
Sig.ra in ordine al beneficio del termine ex art. 1957 c.c. siano da rigettarsi in Parte_2 quanto tale norma sarebbe derogata dall'art. 6 del contratto di finanziamento” ; detta clausola secondo l'appellante sarebbe nulla per quanto prima indicato in ordine alla nullità della fideiussione e perché in realtà non sarebbe stato neppure contestato da controparte la mancata ricezione da parte della della richiesta stragiudiziale di rientro. Parte_2
Il motivo è infondato.
In primo luogo come risulta dagli atti di causa, rilevato tempestivamente da NL in primo grado e ribadito in appello, l'eccezione, sotto il profilo non della nullità della clausola ma della intervenuta decadenza per mancata ricezione della raccomandata, è tardiva perché sollevata per la prima volta nella memoria conclusionale di primo grado.
13 Osserva poi la Corte come nell'ambito di una fideiussione specifica e comunque contratta nel 2011 da parte di un soggetto che è anche socio al 50% della s.r.l. garantita non vi è alcuna nullità della clausola derogatoria trattandosi di diritti disponibili tra le parti.
La mancata ricezione della richiesta stragiudiziale poi, a prescindere dalla tardività del rilievo,
è stata dovuta alla mancata comunicazione di modifica dell'indirizzo dichiarato nel contratto;
la domanda giudiziale poi è stata comunque effettuata entro trentasei mesi dalla chiusura del rapporto per cui nel rispetto delle condizioni contrattuali relative alla garanzia.
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Ottavo motivo di appello
“Ancora sulla nullità delle fideiussioni”
Si ribadisce che la fideiussione prestata dalla Sig.ra si paleserebbe all'evidenza Parte_2 nulla per violazione della normativa antitrust di cui alla Legge 287/1990
Valgono i rilievi di cui ai precedenti motivi relativi cui è sufficiente richiamarsi
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Nono motivo di appello
“Erroneità manifesta e difetto di presupposto –errata statuizione di condanna sulle spese di lite”
Si afferma l'assenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c. perché le affermazioni contenute negli atti difensivi sarebbero state tutt'altro che generiche, al contrario di quanto ritenuto dal
Tribunale e perché non vi era alcun intento dilatorio in quanto il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo e non era stata chiesta la sospensione di tali effetti.
Il motivo concerne la sola posizione di poiché il Tribunale non ha emesso alcuna Parte_1 condanna alle spese nei confronti di Parte_2
La doglianza è fondata.
L'articolata ricostruzione del rapporto e dei rapporti societari e la necessaria disamina da parte del Tribunale degli istituti posti a fondamento della decisione comportano l'assenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.
14 Non sussiste inoltre un intento dilatorio perché, come correttamente indicato dall'appellante, il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo e gli opponenti non hanno richiesto la sospensione di detta esecutività.
Detti opponenti poi non hanno articolato mezzi istruttori al di fuori delle produzioni documentali che sono state tutte ammesse.
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APPELLO DI FF SINISCALCO
Primo motivo di impugnazione
“Erroneita' manifesta e difetto di presupposto errata valutazione delle prove e delle risultanze del giudizio di primo grado ai fini della decisione.
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1.1. sull'erroneità delle motivazioni sul conflitto d'interessi.
-
1.2 sulla percorribilità giuridica della simulazione.”
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato ritenendo non provato il conflitto di interessi poiché invece l'appellante avrebbe “ agito quale titolare al 50% del capitale della mutuataria attraverso la ME S.r.l., socio unico della ME Piazza di PA S.r.l. Parte_1 unipersonale, amministratore unico di amministratore unico di ME Piazza di Parte_1
PA S.r.l., e, infine, amministratore unico della controllante di ovvero la Parte_1
ME S.r.l.”
Si afferma poi :
“l'esistenza di un rapporto diretto tra l'unico referente di tutte le società e la
[...]
è palese, inconfutabile, connaturato ai fatti, alle volontà negoziali ivi esplicitate, CP_5 ed ai titoli, e coinvolge tutte le società, ME Piazza di PA S.r.l. compresa, e ciò, come già evidenziato nel giudizio di primo grado, riceve più di un riscontro documentale puntuale. Alla luce delle predette condizioni contrattuali non può contestarsi allora che la ME Piazza di PA S.r.l. si sia direttamente obbligata nei confronti della proprietaria dell'immobile, anche per quanto concerne il pagamento dei canoni e oneri di locazione, dovendo garantire peraltro la per ogni eventuale richiesta di pagamento avanzata nei confronti di Parte_1 tale Società per la medesima causale e titolo….Per ovviare a tale problematica, il Sig.
si rivolgeva pertanto per favorire un finanziamento per ME Piazza CP_1 CP_7 di PA S.r.l. per mezzo del quale estinguere la morosità maturata. Ed invec CP_7 preso atto di una serie di circostanze di fatto e requisiti che meglio avrebbero giustificato l'erogazione del credito (tra cui, rating e merito creditizio più alto, capitale sociale più elevato e proprietà di beni immobili) suggeriva al Sig di inoltrare l'istanza di finanziamento CP_1 in nome e per conto della anziché per la ME Piazza di PA S.r.l.. Con il Parte_1 consiglio e la regia della Banca, il finanziamento veniva istruito per finalità specifiche attinenti il patrimonio della società apparente mutuataria e più specificatamente per
15 esigenze di ristrutturazione e manutenzione di propri beni, il tutto dietro il controllo pre e post erogazione, e dunque il veto, della Banca mutuante”
Il Tribunale avrebbe inoltre errato ritenendo l'assenza di prova poiché in realtà i documenti in atti erano idonei ai fini dell'accoglimento della domanda.
Testualmente :
“ In realtà, la documentazione affluita in giudizio ( tra cui il contratto di sublocazione, gli assegni circolari e la quietanza di pagamento allegati ) conferma specificatamente la reale finalità sottesa al finanziamento erogato in favore della e la destinazione delle Parte_1 somme a beneficio della SIMED Piazza di PA S.r.l..”
Il Tribunale avrebbe infine errato ritenendo che il contratto sarebbe stato al più da ritenersi simulato con accordo tra le parti e mancherebbe la prova scritta ex art. 1417 c.c..
I profili di doglianza sono infondati.
All'uopo occorre ed è sufficiente richiamare, con riguardo all'asserita simulazione, conflitto di interessi, nullità e consapevolezza dell'istituto di credito, quanto rilevato esaminando i motivi delle altre appellanti rispetto a cui la difesa di in buona sostanza Controparte_1 indica analoghe censure.
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Secondo motivo di impugnazione
“Sulla prova dell'esistenza di un'intesa a monte tra le banche vietata e della conformità della fideiussione allo schema abi che la recepisce – limitazione della libertà contrattuale – risarcimento del connesso danno patito”.
Si contesta il punto di motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per dichiarare la nullità per violazione normativa antitrust e ha ritenuto che i garanti ben avrebbero potuto rivolgersi ad altre banche laddove avessero ritenuto non convenienti le condizioni di NL.
Sul punto dell'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche, tanto più in quanto stipulate nel
2011 e non nell'arco temporale considerato dal provvedimento ABI e sull'onere probatorio a carico dell'appellante è sufficiente richiamare quanto indicato nell'esame dell'analogo motivo sopra menzionato.
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Terzo motivo di impugnazione
“Sulla erroneità della statuizione riguardante la violazione dell'art. 1957 c.c.”
Si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuta non violata detta norma e che comunque l'art. 6 del contratto sarebbe nullo e inapplicabile.
Valgono anche per detto motivo le valutazioni già effettuate riguardo alla tardività dell'eccezione sollevata in primo grado, come rilevato tempestivamente da NL dinanzi al
Tribunale e ribadito in appello.
Per il resto la clausola derogatoria contenuta in una fideiussione specifica e sottoscritta anche da , che non solo era socio al 50% ma anche amministratore di Controparte_1
è pienamente valida trattandosi di diritti disponibili. Parte_1
Per quanto riguarda poi la decadenza a prescindere dalla tardività dell'eccezione risulta in atti come l'appellante abbia ricevuto il diciannove giugno 2014 la raccomandata di richiesta stragiudiziale che, in caso di deroga contrattuale al termine ex art. 1957 c.c., è sufficiente a interrompere la decadenza.
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Appello incidentale NL
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E' impugnato il capo relativo alla condanna alle spese di lite sotto due profili :
a) in quanto il Tribunale, pur avendo indicato la sussistenza dei presupposti per l'art. 96
c.p.c. e quindi affermato di liquidare le spese nella misura massima comunque avrebbe adottato uno scaglione tariffario considerevolmente inferiore rispetto a quello applicabile considerando la domanda principale della s.r.l. e quella dei garanti;
b) in quanto la condanna è stata effettuata solo nei confronti della s.r.l. e non dei garanti.
Il motivo è fondato per quanto riguarda il capo b poiché la soccombenza in primo grado ha riguardato tutte le parti opponenti e destinatarie del decreto ingiuntivo per cui non vi era alcun presupposto per condannare solo la società.
17 Il motivo riguardo al capo a è invece assorbito dall'accoglimento della doglianza principale
(che, si rileva, correttamente non è stata svolta da in quanto non vi aveva Controparte_1 interesse poiché unica destinataria della condanna è stata la s.r.l.).
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L'esito complessivo della lite vede la soccombenza degli originari opponenti, dovendo essere confermato il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande risarcitorie avanzate in primo grado e ribadite in appello.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la reciproca parziale soccombenza riguardo al capo di sentenza relativo alle spese comporta però la compensazione per un sesto.
La liquidazione è quella di cui al dispositivo con lo scaglione applicabile alle domande svolte da ogni singola parte e respinte, senza alcun cumulo ( cfr. Cass. 13750/2025 in un'ipotesi di domande separate di condanna di convenuti ma con principio generale applicabile anche al caso di specie ); per il grado di appello è esclusa la fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, respinta l'istanza ex art. 96 c.p.c. compensa per un sesto le spese di lite liquidate, con riferimento al giudizio dinanzi al Tribunale, per l'intero in € 21.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e condanna e Parte_1 Parte_2
in solido a pagare a cinque sesti di Controparte_1 Controparte_8 detta somma.
Compensa per un sesto le spese di lite del grado di appello, liquidate per l'intero in
€14.700,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e condanna Parte_1 [...]
e in solido a pagare a Parte_2 Controparte_1 Controparte_8 cinque sesti di detta somma.
[...]
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CC EN RS UN de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN RS UN de Courtelary Presidente
AR CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 5571 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Francesco Affinito che le rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI – APPELLATE INCIDENTALI
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Antonio Ciccaglione che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE INCIDENTALE - APPELLATO INCIDENTALE
( C.F. ) incorporante Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Carbonetti che la rappresenta e difende con l'Avv.to Andrea Rosito per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 9695/2020 resa nel procedimento 7292/2015 – opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 7292/2015 ) Parte_1 Parte_2
e proponevano dinanzi al Tribunale di Roma opposizione
[...] Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo rg 76288-14 emesso in favore di Controparte_2 per l'importo di € 233.588,84 oltre accessori e spese quale saldo a debito di un finanziamento del quattordici novembre 2011 dell'originario importo di € 250.000,00 concesso alla s.r.l. con la fideiussione degli altri opponenti.
Deducevano a tale proposito che la di cui era all'epoca amministratore e legale Parte_1 rappresentante , conduceva in locazione un immobile di proprietà di Controparte_1 ma lo stabile era in realtà utilizzato, in qualità di sublocatrice e Controparte_4 in forza di contratto che producevano, da ME PA s.r.l. di cui era socio unico lo stesso
. CP_1
La sublocatrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni e, a fronte di richiesta di finanziamento per far fronte all'esposizione, NL aveva rifiutato indicando invece la possibilità di erogarlo a Parte_1
Il contratto era stato pertanto stipulato da quest'ultima e prevedeva una causale
(ristrutturazione/costruzione beni mobili reg. come da art. 1 del contratto) in realtà fittizia poiché l'unico scopo era sanare la morosità di ME PA s.r.l.; di ciò costituiva riscontro il fatto che, una volta ricevuta la somma, erano stati emessi due assegni circolari in sostanza di ammontare pari all'importo finanziato con cui era stato estinto il debito con Controparte_4
Si sosteneva l'annullabilità del contratto in quanto stipulato da in conflitto Controparte_1 di interessi con la per avvantaggiare un terzo di cui lo stesso Parte_1 Controparte_1 era socio unico e legale rappresentante e con la consapevolezza di NL ex art. 1394, 1395
e 2475 ter c.c…
2 Si affermava inoltre la mancata ricezione della richiesta di pagamento da parte del fideiussore e la mancata informativa periodica. Parte_2
Si sosteneva comunque la nullità del contratto per mancanza di causa idonea, in quanto finalizzato dalla solo ad ottenere garanzie da una società solvibile e con due CP_2 fideiussioni per “precostituirsi indirettamente un quid pluris per il rientro dal finanziamento erogato di fatto a favore di un terzo “; si affermava poi la simulazione per discrasia tra la causa astratta del negozio e la causa concreta. Erano inoltre allegati l'abuso di posizione contrattuale, l'abuso di dipendenza economica, la violazione del dovere di diligenza,
l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose.
Parte attrice chiedeva anche il risarcimento del danno conseguente a detti comportamenti.
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione con applicazione dell'art. 96
c.p.c..
In sede di memoria conclusionale gli opponenti chiedevano l'accertamento della nullità delle fideiussioni in quanto stipulate a seguito di accordi violativi delle regole della concorrenza.
Il Tribunale con sentenza 9695/2020 respingeva l'opposizione e, accogliendo l'istanza ex art. 96 c.p.c. condannava gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 23.800,00 di cui € 6.000,00 per lo studio, € 2.100,00 per la fase introduttiva, € 9.900,00 per la fase istruttoria ed € 5.800,00 per la fase decisoria, con Iva al 22% spese generali e
CPA.
e proponevano appello con istanza di sospensione Parte_1 Parte_2 degli effetti esecutivi della sentenza e concludevano chiedendo :
“riformare la sentenza qui impugnata dichiarandola illegittima ed infondata per tutti i richiamati motivi esposti in narrativa;
- nel merito e comunque, riformare la appellata sentenza, e, per l'effetto, in accoglimento delle censure spiegate, previo rigetto delle richieste avverse, accogliere le domande tutte formulate in primo grado dagli odierni appellanti, come richiamate nel presente atto e da intendersi qui integralmente trascritte e ribadite;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da corrispondersi direttamente al procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“Riformare la sentenza qui impugnata dichiarandola illegittima ed infondata per tutti i richiamati motivi esposti in narrativa;
2. Comunque, riformare la appellata sentenza, e, per l'effetto, in accoglimento delle censure spiegate, previo rigetto delle richieste avverse,
3 accogliere le domande tutte formulate in primo grado dagli odierni appellanti, così come di seguito ribadite:
2.1 revocare il decreto opposto, per tutte le causali di cui in narrativa, in accoglimento dei profili di doglianza articolati nel giudizio di primo grado;
2.2 accertare e dichiarare nulli, invalidi, inefficaci e comunque illegittimi i contratti di finanziamento e di fideiussione sottoscritti dalla e unitamente ai garanti e in Pt_1 CP_1 Parte_2 quanto conclusi in conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato in violazione degli articoli 1394 1395 e 2475 ter primo comma c.c. e comunque per tutte le causali di cui in narrativa;
2.3 Accertata la nullità degli accordi interbancari in ordine alla contrattualistica della fideiussione per violazione dell'articolo 2 commi 2 e 3 della L. 287/90, venga dichiarata per l'effetto specularmente nulla la fideiussione anche ex art. 1419 c.c., nonché la violazione dell'art. 1957 c.c, con condanna a risarcimento dei danni da ciò originati in capo al Garante ex art. 2043 c.c., nella somma di €. 250.000,00, oltre rivalutazione ed interessi fino alla data del soddisfo, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta congrua da Codesto Giudice, nonché alla cancellazione del nominativo del Garante dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
2.4 accertare la responsabilità della per aver dolosamente concorso CP_2 all'ingiustificato aggravamento della situazione patrimoniale della apparente mutuataria, per tutte le causali di cui in narrativa e per l'effetto condannarla a risarcire ai garanti la somma di €. 250.000,00 oltre rivalutazioni ed interessi commerciali fino al soddisfo;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e connessa fideiussione per illiceita' della causa in quanto persegue interessi concreti non meritevoli di tutela giuridica e ciò per tutte le causali di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e connessa fideiussione per simulazione, ai sensi dell'art. 1414 c.c. e comunque per tutte le causali di cui in narrativa, in quanto atto finalizzato a dissimulare il reale intento del creditore di conseguire un fine alieno rispetto allo schema causale tipico contrattuale, con esclusione e/o violazione di norme giuridiche inderogabili e ciò a danno dei creditori dell'apparente mutuataria e dei garanti di quest'ultima; accertare e dichiarare l'inadempimento dell CP_2 nell'esecuzione del contratto di finanziamento, per le causali di cui in narrativa;
accertata la abusività della condotta della e quindi la connessa responsabilità originata sia dalle CP_2 nullità che per tutte le diverse causali in narrativa, condannarla per l'effetto, anche ex artt. 1394, 1395, 2475 ter, 1957, 1461, 1414, 1418, 2043 e 2049 c.c., art. 2 L.287/90, artt. 1337, 1175, 1375 c.c., art. 1176 2° comma c.c., 119 e 127 2° comma TUB, nonché anche per responsabilità da “contatto sociale”, ed ex 96 3° comma cpc al risarcimento dei relativi danni cagionati sia alla che al , nella somma di €. 250.000,00 ciascuno, oltre Pt_1 Per_1 rivalutazione ed interessi fino alla data del soddisfo, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta congrua da Codesto Giudice;
2.9 condannare comunque controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da corrispondersi direttamente al procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
NL si costituiva e concludeva chiedendo:
“IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare inammissibili, per le causali esposte in narrativa, le domande irritualmente proposte dalla sig.ra al punto 3. delle conclusioni di cui Parte_2 alla comparsa conclusionale del primo grado richiamata in appello e dal sig. al CP_1 punto 3.3 di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale NEL MERITO
4 rigettare tutte le domande svolte dall e dalla sig.r con Parte_1 Parte_2
l'atto di citazione in appello nonché tutte le domande svolte dal sig nella Controparte_1 sua comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con condanna di tutte le controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese di lite del presente grado da calcolarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 sulla base di un valore di causa determinato ex art. 10 c.p.c. e seguenti., rientrante nello scaglione tra i 2 e i 4 milioni di Euro, e quindi quanto meno nella somma di
€ 78.231,00 oltre spese generali al 15%, IVA al 22% e CAP al 4% o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre alle spese relative al versamento del contributo unificato pari ad € 2.556,00 (€ 2.529,00 + marca € 27,00) IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE: confermata per il resto l'impugnata sentenza, annullare quest'ultima nella parte in cui ha provveduto sulle spese di lite e rideterminare il loro importo, ex DM 55/2014, sulla base di un valore di causa determinato ex art. 10 c.p.c. e seguenti, rientrante nello scaglione tra i 2 e i 4 milioni di Euro, e quindi quantomeno nella somma di € 88.935,00 oltre spese generali al 15%, IVA al 22% e CAP al 4% o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, da porsi a carico in via solidale di tutti i soggetti opponenti/attori in riconvenzionale o in subordine liquidare le stesse, sempre ex DM 55/2014, ponendole a carico di ciascuno di questi, in ragione delle domande dagli stessi singolarmente proposte e in via solidale per la parte concernente la sola opposizione, determinandone comunque l'ammontare avuto riguardo anche a quanto dal Tribunale statuito in relazione all'applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.”.
La Corte all'esito dell'udienza del sette luglio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventuno maggio 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NL rileva la non coincidenza tra le conclusioni di primo grado e quelle di appello in quanto queste ultime ricalcherebbero quelle ampliate illegittimamente in sede di memoria conclusionale dinanzi al Tribunale, come rilevato dalla in detta sede. CP_2
La questione, seppur sussiste chiaramente una tardività in primo grado, allo stato è irrilevante poiché l'ampliamento riguarda una questione di nullità per violazione della normativa sulla concorrenza rilevabile anche d'ufficio.
Il Tribunale peraltro, avendo deciso espressamente su detta questione, avrebbe dovuto farlo in composizione collegiale e non monocratica, come invece è accaduto nel caso di specie, trattandosi di materia rientrante tra quelle spettanti alla sezione specializzata imprese.
5 Si tratterebbe a tale proposito di nullità della sentenza che peraltro non è stata oggetto di gravame sotto questo profilo per cui si impone solo la trattazione in appello da parte della sezione specializzata ( cfr cass. 9224/2023 in motivazione ).
NL rileva poi un'asserita erroneità nella dichiarazione di valore effettuata dagli appellanti nell'atto introduttivo.
In particolare gli appellanti indicano detto valore in € 233.000,00 circa ossia l'importo del decreto ingiuntivo mentre NL afferma che non sarebbero state considerate:
“le domande riconvenzionali dagli stessi svolte in primo grado e riproposte in appello con le quali, ciascuna per il proprio titolo, hanno chiesto, in modo assolutamente infondato, quale risarcimento di pretesi danni risultati peraltro non provati, le abnormi ulteriori somme di € 500.000,00 , € 1.000.000,00 ed €1.000.000,00 in citazione ed Parte_1 Parte_2
€ 750.000,00 in appello )” ). CP_1
Detta questione in realtà non ha rilevanza ai fini della presente vertenza poiché riguarda unicamente un profilo tributario e non il calcolo del valore effettivo della controversia
(necessario ai fini ad esempio per lo scaglione tariffario applicabile alle spese di lite), calcolo che deve essere compiuto applicando le regole stabilite in materia dal codice di procedura civile.
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Appello e Parte_1 Parte_2
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Primo motivo di appello
“Il conflitto d'interessi ex artt. 1394, 1395 e 2475 ter c. c. erroneità manifesta e difetto di presupposto errata valutazione delle prove e delle risultanze del giudizio di primo grado ai fini della decisione”.
Si contesta la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto insussistente il conflitto di interessi tra , all'epoca della stipula del contratto legale rappresentante Controparte_1 della e quest'ultima società. Parte_1
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato ritenendo che i documenti in atti non facessero emergere alcun conflitto di interessi e la consapevolezza in capo alla banca mentre al contrario detta prova risultava già documentalmente. 6 In particolare elementi indicanti il conflitto di interessi sarebbero ricavabili dal contratto di sublocazione tra e ME PA s.r.l. stipulato tra due parti che facevano capo Parte_1 allo stesso soggetto, ossia e in cui era espressamente affermato che tutte Controparte_1 le obbligazioni con la proprietà dello stabile ( ) sarebbero state a carico della Controparte_4 sublocatrice.
Ciò attesterebbe, testualmente “l'esistenza di un rapporto diretto tra l'unico referente di tutte le società e la è palese, connaturato ai fatti, alle volontà Controparte_5 negoziali ivi esplicitate, ed ai titoli, e coinvolge tutte le società, ME Piazza di PA compresa, e ciò riceve più di un riscontro documentale puntuale. Le mere asserzioni critiche della Banca non scalfiscono i pregnanti profili di doglianza sollevati dagli Attori anzi li eludono, evitando accuratamente di andare al cuore del problema e quindi alla sostanza delle volontà sottese agli atti giuridici posti in essere ed al risultato economico unitario conseguito dai negozi collegati, non raggiungibile con i singoli negozi ma aderente all'insieme collegato, il tutto con effetti perversi nei confronti degli enti rappresentati “.
Avrebbe poi rilevanza l'art. 1 del contratto laddove era stato individuato il fine del finanziamento ( testualmente :“ristr./costruz. beni mobili reg” ); si sarebbe quindi trattato di mutuo di scopo tanto che la banca ( art. 8 del contratto ) si era riservata di effettuare i dovuti controlli riguardo alla destinazione della somma, cosa che deliberatamente non avrebbe fatto;
la stessa poi aveva emesso due assegni circolari solo dieci giorni dopo CP_2 il contratto che avevano del tutto esaurito l'importo e che erano stati utilizzati per estinguere il debito di ME PA s.r.l..
Si rileva poi l'assenza di delibera di ratifica di Pt_1 Pt_1
Tutto ciò avrebbe comportato un rilevante danno anche a che non Parte_2 avrebbe stipulato la fideiussione laddove fosse stata a conoscenza del reale scopo del finanziamento.
Si afferma inoltre che in Tribunale avrebbe compiuto un' “erronea e travisante interpretazione dei fatti esposta in sentenza: l'erogazione non è avvenuta per esigenze di liquidità della mutuataria ma per il comprovato ottenimento di interessi personali del rappresentante in conflitto”.
Il Tribunale avrebbe errato in quanto non avrebbe considerato come in realtà la ME
PA s.r.l., senza alcun patrimonio, fosse stata costituita da , socio Controparte_1 unico, unicamente per consentirgli di esercitare l'attività di chirurgo estetico mentre solo la era titolare di beni immobili che potevano costituire idonea garanzia. Parte_1
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7 Secondo motivo di appello.
“L'erronea premessa concettuale - l'interposizione reale confligge con le risultanze del giudizio”
Si contesta la sentenza laddove il Tribunale ha affermato che il contratto “sarebbe stato da ricondurre a un negozio simulato inter partes (in quanto il Sig. era sia Controparte_1 garante che legale dell ) e dunque la prova avrebbe dovuto aver luogo per iscritto ex Pt_1 art. 1417 c.c., non trattandosi nella specie di illiceità del contratto quanto di una semplice interposizione reale dei contraenti”.
Si afferma che la prova dell'accordo simulatorio sarebbe stata invero già in atti e deriverebbe dalla posizione di , dal collegamento con il contratto di locazione Controparte_1 inadempiuto dalla ME PA s.r.l., dall'emissione degli assegni circolari costituenti provvista per saldare l'esposizione con dal mancato controllo da parte di NL CP_4 dell'adempimento dello scopo del finanziamento, dall'assenza di interesse della al Pt_1 finanziamento, elementi che costituirebbero comunque prova presuntiva;
l'accordo scritto non sarebbe poi necessario per la posizione di in quanto terza. Parte_2
I profili di doglianza, da trattare insieme per la stretta connessione logica, sono infondati sulla base dei seguenti rilievi.
Un dato incontroverso e risultante documentalmente è l'esistenza di un contratto di locazione tra e che prevedeva il pagamento di canoni a carico Parte_1 Controparte_6 della prima senza che vi sia stata allegazione e tantomeno prova del fatto che Controparte_6 avesse un rapporto diretto con la sublocatrice, tanto che la richiesta di rientro dalla
[...] morosità non è stata effettuata nei confronti di ME PA s.r.l. ma di Parte_1
E' stata depositata infatti nota del diciotto ottobre 2011 del legale di inviata Controparte_4 al legale con cui è indicato l'importo richiesto ( € 246.719,31 ) mentre manca del Parte_1 tutto analoga richiesta nei confronti di ME PA s.r.l..
Quest'ultima pertanto aveva l'esigenza di ottenere immediata liquidità per far fronte a un debito consistente e segnatamente con il finanziamento è riuscita ad estinguere detto debito e scongiurare azioni esecutive a carico del proprio patrimonio.
Il fatto poi che la morosità derivasse dall'inadempimento del contratto di sublocazione e di un accollo con effetti meramente interni tra l'appellante e ME PA s.r.l. è del tutto irrilevante ai fini del debito di verso ( e quindi delle esigenze Parte_1 Controparte_6 dell'appellante di ottenere pronta liquidità ).
8 L'essere inoltre socio unico e legale rappresentante di ME e Controparte_1 amministratore legale rappresentante di non integra alcun conflitto di interessi poichè, Pt_1 si ribadisce, il debito estinto verso era solo di e quindi non vi è stato alcuna CP_4 Pt_1 lesione degli interessi di quest'ultima; il fatto poi che fosse ME a fruire dell'immobile e che quindi ME abbia beneficiato dell'operazione ( in quanto, tolta la morosità, ha potuto in ipotesi continuare ad operare nell'immobile ) costituisce un vantaggio che si aggiunge a quello di , che ha potuto pagare il debito con ma non lo elide o diminuisce. Pt_1 CP_4
Per quanto riguarda la posizione della garante la stessa era socia al 50% della Parte_2 per cui l'elisione del debito con ottenuta con il finanziamento comunque Parte_1 CP_4 ha comportato un beneficio alla società e quindi della socia nel senso di escludere azioni esecutive della creditrice.
Tutto ciò in disparte dall'assenza di prova di una qualsiasi conoscenza o conoscibilità da parte di NL dell'asserito conflitto di interessi che, per i motivi già visti, non sussiste.
Il fatto poi, allegato dagli appellanti e contestato dall'appellata, che quest'ultima avesse rifiutato un finanziamento a ME suggerendo di farlo ottenere da manca del tutto di Pt_1 prova, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
Aggiunge il Collegio che, anche laddove la circostanza fosse provata, dimostrerebbe solo il legittimo esercizio da parte della banca del proprio interesse a rilasciare finanziamenti a debitori solvibili tanto più, si ribadisce, che ME ben avrebbe potuto rivolgersi ad altre banche e la finanziata era effettivamente debitrice in prima persona di CP_4
Per quanto riguarda la simulazione ( atteso che comunque si tratterebbe di simulazione relativa dal lato soggettivo perché la somma è stata erogata ) manca del tutto la prova dell'accordo tra NL e e anzi vi è in atti la prova contraria in quanto avendo , si Pt_1 Pt_1 ribadisce, estinto un debito proprio e non altrui, la stessa sia formalmente che di fatto è stata destinataria dell'erogazione.
Per quanto riguarda poi l'asserita natura di mutuo di scopo del contratto e la violazione di detto vincolo le argomentazioni dell'appellante sono del tutto infondate.
La semplice indicazione del fatto che il mutuo fosse stato contratto per ristrutturazione e che la banca potesse controllare l'effettivo utilizzo in tal senso non è dirimente.
9 Posto infatti che non si tratta di un mutuo di scopo contratto ai sensi di una legge speciale riguardante finanziamenti pubblici o di interesse generale si tratterebbe al più di un mutuo di scopo convenzionale ma in tal caso comunque mancano i presupposti per ritenerlo tale.
Come condivisibilmente indicato da Cass. 15695/2024 “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”.
Non è stato a tale proposito allegato e tantomeno provato che NL avesse un interesse diretto o mediato al fatto che il finanziamento venisse erogato per ristrutturazione;
dalla documentazione bancaria depositata e relativa all'istruttoria ( all. 11 fascicolo NL di primo grado ) emerge poi come avesse richiesto il finanziamento per ricostituire liquidità Parte_1 avendo impiegato le proprie risorse nella ristrutturazione dell'immobile di per CP_4 poterlo adibire a studio medico e il mutuo ha realizzato lo scopo in questione.
Il fatto che sublocatrice fosse ME PA s.r.l. infatti non inficia il dato di fatto della carenza di liquidità in capo a e quindi della necessità di quest'ultima di avere Pt_1 disponibilità di cassa per adempiere al debito verso il mutuo pertanto era CP_4 comunque conforme alla finalità dichiarata ed emergente dai documenti.
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Terzo motivo di appello.
“Erroneità manifesta e difetto di presupposto - erronea ed omessa valutazione sull'inadempimento della banca e sulla sua connessa responsabilità”.
Si contesta il passo della sentenza, ritenendolo elusivo, laddove è stato affermato :
“Vengono dedotti, alquanto genericamente, profili di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e 2049 del c.c, ovvero da contatto sociale, tutti rimasti indeterminati e sprovvisti di sostegno probatorio”.
Il Tribunale a tale proposito non avrebbe considerato la violazione degli obblighi di cui agli artt. 1, 3, 8 del contratto laddove sarebbe stato consapevolmente erogato il finanziamento per un fine diverso da quello dichiarato, NL non avrebbe risolto il contratto pur sapendo di
10 detta deviazione, avrebbe omesso i controlli finalizzati a verificare la destinazione delle somme consentendo poi all'emissione di assegni circolari;
laddove NL avesse invece rispettato gli obblighi le somme sarebbero sicuramente rimaste nella disponibilità della mutuataria.
Il motivo è assorbito dal rigetto delle altre doglianze.
Il contratto stipulato è infatti del tutto lecito per i motivi già indicati e non vi è quindi alcuna violazione delle disposizioni richiamate.
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Quarto motivo di appello
“Mancata considerazione della posizione della garant . Parte_2
Si afferma che la sentenza andrebbe riformata poiché non sarebbe stato considerato come la garante avesse confidato sulla corretta destinazione del finanziamento ( ristrutturazione di beni di ) mentre in realtà lo scopo realizzato sarebbe stato solo dempiere Parte_1 obblighi di terzi.
Il motivo è assorbito dal rigetto delle altre doglianze e in particolare dal rilievo, sopra indicato, della sussistenza di un interesse diretto di e quindi della garante Parte_1
Parte_2
Quest'ultima d'altro canto era socia al 50% e comunque era soggetto del tutto in grado di essere a conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
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Quinto motivo di appello
“Ulteriori inadempimenti della banca verso la garant e connesso pregiudizio Parte_2 subito”
Si ribadisce l'assenza di comunicazioni alla garante dell'andamento del rapporto ex art. 119
TUB e a tale proposito si censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che l'asserita violazione di detta disposizione non riguarderebbe i fideiussori ma solo il debitore principale.
Si afferma a tale proposito che in realtà detto obbligo deve essere letto unitamente a quello di tenere aggiornato il garante della situazione del garantito.
Il motivo è infondato.
11 In primo luogo la giurisprudenza richiamata dall'appellante si riferisce unicamente alla possibilità anche per il fideiussore di ottenere documenti ex art. 119 IV coma TUB e non riguarda il primo comma.
In secondo luogo anche laddove dovesse essere ritenuto estensibile al fideiussore l'obbligo di comunicazione periodica comunque manca del tutto qualsiasi riferimento al concreto danno creato da detta omissione tanto più che nel caso di specie non si tratta di conto corrente ( rispetto a cui il garante potrebbe dedurre un danno derivante dalla prosecuzione del rapporto ) ma di un mutuo con erogazione una tantum della somma e un piano di rientro predeterminato e concordato.
Occorre poi considerare come, in base all'estratto conto depositato dalla banca, fino a giugno 2013 le rate sono state versate anche se talvolta con qualche ritardo e la richiesta di pagamento del saldo è stata inviata a giugno 2014 all'indirizzo indicato dalla stessa garante in sede di stipula, indirizzo dove l'appellante è risultata “destinatario sconosciuto” senza che risulti la comunicazione della modifica dell'indirizzo stesso da parte della garante alla banca.
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Sesto motivo di appello
“Erroneità manifesta e difetto di presupposto in ordine al risarcimento del danno richiesto dalla garante ed originato dalla invocata nullità delle fideiussioni”.
Si afferma che il Tribunale avrebbe errato non riconoscendo la rilevanza della violazione della normativa antitrust come indicato dal provvedimento 55/2005 della Banca D'Italia e non riconoscendo la conformità della fideiussione allo schema ABI sanzionato.
Avrebbe poi errato affermando che entrambi i fideiussori, quindi anche la Parte_2 fossero legali rappresentanti della mentre lo era solo e laddove ha ritenuto Pt_1 CP_1 non provato il danno che risulterebbe in atti.
12 Detto danno sarebbe pari all'importo garantito (€250.000,00) atteso che la mai Parte_2 avrebbe sottoscritto la garanzia laddove avesse saputo della reale operazione allo stesso sottesa.
Il motivo è infondato.
Occorre a tale proposito dare rilievo a una circostanza del tutto assorbente ossia al fatto che nel caso di specie non si tratta di fideiussione omnibus ( l'unica considerata dal provvedimento ABI ) ma di fideiussione specifica e limitata quindi unicamente al mutuo senza alcuna estensione ad altri rapporti.
Non solo: la fideiussione è del 2011 mentre il periodo considerato dal provvedimento ABI è quello intercorrente tra il 2003 e il 2005 e manca qualsiasi allegazione e tantomeno prova in ordine alla situazione relativa all'anno in cui la garanzia di cui è causa è stata rilasciata rispetto al comportamento NL e alla situazione di “soggezione” del soggetto che ha contratto l'obbligazione.
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Settimo motivo di appello
“Erroneità e difetto di presupposto in ordine ai danni originati alla garante dalla nullità della sola clausola di sopravvivenza della fideiussione violazione dell'art 1957 del c c.”
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato affermando che tutte le “eccezioni sollevate dalla
Sig.ra in ordine al beneficio del termine ex art. 1957 c.c. siano da rigettarsi in Parte_2 quanto tale norma sarebbe derogata dall'art. 6 del contratto di finanziamento” ; detta clausola secondo l'appellante sarebbe nulla per quanto prima indicato in ordine alla nullità della fideiussione e perché in realtà non sarebbe stato neppure contestato da controparte la mancata ricezione da parte della della richiesta stragiudiziale di rientro. Parte_2
Il motivo è infondato.
In primo luogo come risulta dagli atti di causa, rilevato tempestivamente da NL in primo grado e ribadito in appello, l'eccezione, sotto il profilo non della nullità della clausola ma della intervenuta decadenza per mancata ricezione della raccomandata, è tardiva perché sollevata per la prima volta nella memoria conclusionale di primo grado.
13 Osserva poi la Corte come nell'ambito di una fideiussione specifica e comunque contratta nel 2011 da parte di un soggetto che è anche socio al 50% della s.r.l. garantita non vi è alcuna nullità della clausola derogatoria trattandosi di diritti disponibili tra le parti.
La mancata ricezione della richiesta stragiudiziale poi, a prescindere dalla tardività del rilievo,
è stata dovuta alla mancata comunicazione di modifica dell'indirizzo dichiarato nel contratto;
la domanda giudiziale poi è stata comunque effettuata entro trentasei mesi dalla chiusura del rapporto per cui nel rispetto delle condizioni contrattuali relative alla garanzia.
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Ottavo motivo di appello
“Ancora sulla nullità delle fideiussioni”
Si ribadisce che la fideiussione prestata dalla Sig.ra si paleserebbe all'evidenza Parte_2 nulla per violazione della normativa antitrust di cui alla Legge 287/1990
Valgono i rilievi di cui ai precedenti motivi relativi cui è sufficiente richiamarsi
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Nono motivo di appello
“Erroneità manifesta e difetto di presupposto –errata statuizione di condanna sulle spese di lite”
Si afferma l'assenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c. perché le affermazioni contenute negli atti difensivi sarebbero state tutt'altro che generiche, al contrario di quanto ritenuto dal
Tribunale e perché non vi era alcun intento dilatorio in quanto il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo e non era stata chiesta la sospensione di tali effetti.
Il motivo concerne la sola posizione di poiché il Tribunale non ha emesso alcuna Parte_1 condanna alle spese nei confronti di Parte_2
La doglianza è fondata.
L'articolata ricostruzione del rapporto e dei rapporti societari e la necessaria disamina da parte del Tribunale degli istituti posti a fondamento della decisione comportano l'assenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.
14 Non sussiste inoltre un intento dilatorio perché, come correttamente indicato dall'appellante, il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo e gli opponenti non hanno richiesto la sospensione di detta esecutività.
Detti opponenti poi non hanno articolato mezzi istruttori al di fuori delle produzioni documentali che sono state tutte ammesse.
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APPELLO DI FF SINISCALCO
Primo motivo di impugnazione
“Erroneita' manifesta e difetto di presupposto errata valutazione delle prove e delle risultanze del giudizio di primo grado ai fini della decisione.
-
1.1. sull'erroneità delle motivazioni sul conflitto d'interessi.
-
1.2 sulla percorribilità giuridica della simulazione.”
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato ritenendo non provato il conflitto di interessi poiché invece l'appellante avrebbe “ agito quale titolare al 50% del capitale della mutuataria attraverso la ME S.r.l., socio unico della ME Piazza di PA S.r.l. Parte_1 unipersonale, amministratore unico di amministratore unico di ME Piazza di Parte_1
PA S.r.l., e, infine, amministratore unico della controllante di ovvero la Parte_1
ME S.r.l.”
Si afferma poi :
“l'esistenza di un rapporto diretto tra l'unico referente di tutte le società e la
[...]
è palese, inconfutabile, connaturato ai fatti, alle volontà negoziali ivi esplicitate, CP_5 ed ai titoli, e coinvolge tutte le società, ME Piazza di PA S.r.l. compresa, e ciò, come già evidenziato nel giudizio di primo grado, riceve più di un riscontro documentale puntuale. Alla luce delle predette condizioni contrattuali non può contestarsi allora che la ME Piazza di PA S.r.l. si sia direttamente obbligata nei confronti della proprietaria dell'immobile, anche per quanto concerne il pagamento dei canoni e oneri di locazione, dovendo garantire peraltro la per ogni eventuale richiesta di pagamento avanzata nei confronti di Parte_1 tale Società per la medesima causale e titolo….Per ovviare a tale problematica, il Sig.
si rivolgeva pertanto per favorire un finanziamento per ME Piazza CP_1 CP_7 di PA S.r.l. per mezzo del quale estinguere la morosità maturata. Ed invec CP_7 preso atto di una serie di circostanze di fatto e requisiti che meglio avrebbero giustificato l'erogazione del credito (tra cui, rating e merito creditizio più alto, capitale sociale più elevato e proprietà di beni immobili) suggeriva al Sig di inoltrare l'istanza di finanziamento CP_1 in nome e per conto della anziché per la ME Piazza di PA S.r.l.. Con il Parte_1 consiglio e la regia della Banca, il finanziamento veniva istruito per finalità specifiche attinenti il patrimonio della società apparente mutuataria e più specificatamente per
15 esigenze di ristrutturazione e manutenzione di propri beni, il tutto dietro il controllo pre e post erogazione, e dunque il veto, della Banca mutuante”
Il Tribunale avrebbe inoltre errato ritenendo l'assenza di prova poiché in realtà i documenti in atti erano idonei ai fini dell'accoglimento della domanda.
Testualmente :
“ In realtà, la documentazione affluita in giudizio ( tra cui il contratto di sublocazione, gli assegni circolari e la quietanza di pagamento allegati ) conferma specificatamente la reale finalità sottesa al finanziamento erogato in favore della e la destinazione delle Parte_1 somme a beneficio della SIMED Piazza di PA S.r.l..”
Il Tribunale avrebbe infine errato ritenendo che il contratto sarebbe stato al più da ritenersi simulato con accordo tra le parti e mancherebbe la prova scritta ex art. 1417 c.c..
I profili di doglianza sono infondati.
All'uopo occorre ed è sufficiente richiamare, con riguardo all'asserita simulazione, conflitto di interessi, nullità e consapevolezza dell'istituto di credito, quanto rilevato esaminando i motivi delle altre appellanti rispetto a cui la difesa di in buona sostanza Controparte_1 indica analoghe censure.
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Secondo motivo di impugnazione
“Sulla prova dell'esistenza di un'intesa a monte tra le banche vietata e della conformità della fideiussione allo schema abi che la recepisce – limitazione della libertà contrattuale – risarcimento del connesso danno patito”.
Si contesta il punto di motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per dichiarare la nullità per violazione normativa antitrust e ha ritenuto che i garanti ben avrebbero potuto rivolgersi ad altre banche laddove avessero ritenuto non convenienti le condizioni di NL.
Sul punto dell'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche, tanto più in quanto stipulate nel
2011 e non nell'arco temporale considerato dal provvedimento ABI e sull'onere probatorio a carico dell'appellante è sufficiente richiamare quanto indicato nell'esame dell'analogo motivo sopra menzionato.
16 ********
Terzo motivo di impugnazione
“Sulla erroneità della statuizione riguardante la violazione dell'art. 1957 c.c.”
Si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuta non violata detta norma e che comunque l'art. 6 del contratto sarebbe nullo e inapplicabile.
Valgono anche per detto motivo le valutazioni già effettuate riguardo alla tardività dell'eccezione sollevata in primo grado, come rilevato tempestivamente da NL dinanzi al
Tribunale e ribadito in appello.
Per il resto la clausola derogatoria contenuta in una fideiussione specifica e sottoscritta anche da , che non solo era socio al 50% ma anche amministratore di Controparte_1
è pienamente valida trattandosi di diritti disponibili. Parte_1
Per quanto riguarda poi la decadenza a prescindere dalla tardività dell'eccezione risulta in atti come l'appellante abbia ricevuto il diciannove giugno 2014 la raccomandata di richiesta stragiudiziale che, in caso di deroga contrattuale al termine ex art. 1957 c.c., è sufficiente a interrompere la decadenza.
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Appello incidentale NL
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E' impugnato il capo relativo alla condanna alle spese di lite sotto due profili :
a) in quanto il Tribunale, pur avendo indicato la sussistenza dei presupposti per l'art. 96
c.p.c. e quindi affermato di liquidare le spese nella misura massima comunque avrebbe adottato uno scaglione tariffario considerevolmente inferiore rispetto a quello applicabile considerando la domanda principale della s.r.l. e quella dei garanti;
b) in quanto la condanna è stata effettuata solo nei confronti della s.r.l. e non dei garanti.
Il motivo è fondato per quanto riguarda il capo b poiché la soccombenza in primo grado ha riguardato tutte le parti opponenti e destinatarie del decreto ingiuntivo per cui non vi era alcun presupposto per condannare solo la società.
17 Il motivo riguardo al capo a è invece assorbito dall'accoglimento della doglianza principale
(che, si rileva, correttamente non è stata svolta da in quanto non vi aveva Controparte_1 interesse poiché unica destinataria della condanna è stata la s.r.l.).
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L'esito complessivo della lite vede la soccombenza degli originari opponenti, dovendo essere confermato il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande risarcitorie avanzate in primo grado e ribadite in appello.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la reciproca parziale soccombenza riguardo al capo di sentenza relativo alle spese comporta però la compensazione per un sesto.
La liquidazione è quella di cui al dispositivo con lo scaglione applicabile alle domande svolte da ogni singola parte e respinte, senza alcun cumulo ( cfr. Cass. 13750/2025 in un'ipotesi di domande separate di condanna di convenuti ma con principio generale applicabile anche al caso di specie ); per il grado di appello è esclusa la fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, respinta l'istanza ex art. 96 c.p.c. compensa per un sesto le spese di lite liquidate, con riferimento al giudizio dinanzi al Tribunale, per l'intero in € 21.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e condanna e Parte_1 Parte_2
in solido a pagare a cinque sesti di Controparte_1 Controparte_8 detta somma.
Compensa per un sesto le spese di lite del grado di appello, liquidate per l'intero in
€14.700,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e condanna Parte_1 [...]
e in solido a pagare a Parte_2 Controparte_1 Controparte_8 cinque sesti di detta somma.
[...]
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CC EN RS UN de Courtelary
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