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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2012/2023 promossa da:
(P.IVA Parte_1
) e (P.IVA rappresentate e difese dall' Avv. GIANLUCA P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 BOLLICI con domicilio eletto presso il suo studio in PESARO, P.LE MATTEOTTI N. 28
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. ROBERTO CP_1 C.F._1 PINZA, RICCARDO PINZA e VITTORIO BONETTI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in BOLOGNA, VIA D'AZEGLIO N. 47 APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 810/2023 DEL TRIBUNALE DI FORLI'
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 27.05.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue Per le appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, respinta ogni contraria e diversa deduzione, eccezione e domanda, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge ed altresì previa ammissione ed assunzione delle istanze istruttorie reiterate nel presente grado di giudizio, infra riportate per esteso, in accoglimento del presente gravame ed in integrale riforma della sentenza n. 810/2023 (rep. n. 1896/2023 del 30.11.2023) notificata in data 01.12.2023, pronunciata in data 28.11.2023 e pubblicata in data 30.11.2023, dal Tribunale di Forlì – seconda sottosezione civile - nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, nella causa civile di primo grado promossa da nei confronti di , sia in proprio che in qualità di titolare della omonima impresa CP_1 individuale, rubricata al n. 1350/2020 R.G, con ogni miglior formula accogliere le seguenti CONCLUSIONI: - accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui in atti, l'illegittimità della condotta tenuta dal
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale “ ”, nella CP_1 CP_1 trattativa svoltasi con le odierne appellanti, dalla quale gli appellati hanno receduto immotivatamente e sine iuxta causa, dopo aver raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali della contrattazione, svolgendo nel contempo trattative parallele senza informare le concludenti, eludendo così le aspettative di queste ultime ed in aperta violazione degli obblighi di buona fede e lealtà reciproca imposti dagli artt. 1176 c.c. e 1337 c.c., implicante innanzitutto un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, e di conseguenza:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. da "contatto sociale qualificato" ovvero, in subordine, la responsabilità precontrattuale ex artt. 1175 c.c. e 1337 c.c. e/o extracontrattuale ex art.2043 c.c., dei medesimi appellati per le ragioni, di fatto e di diritto, esposte in atti;
e per l'effetto Part
- condannare la ditta individuale “ ”, P.IVA 8683 0401, corrente in Cesenatico, CP_1 Via Campone Sala n. 350, in persona del l.r.p.t. ed omonimo titolare sig. e lo stesso CP_1
anche in proprio, in via tra loro solidale, a risarcire tutti i danni sofferti dalle odierne CP_1 appellanti, ciascuna per quanto di competenza, ad oggi quantificabili, salvo rimessione in istruttoria: con riferimento al c.d. danno emergente, negli importi pari a € 5.985,28 ed € 4.000,00 oltre IVA, a rifusione delle spese sin qui sostenute in funzione della trattativa illegittimamente interrotta, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o comunque nella diversa somma, maggiore
o minore, che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia;
con riferimento al c.d. danno da perdita di chance o mancato guadagno, nella somma di € 1.000.000,00 determinata sulla base di uno o più dei criteri indicati in atti ed anche occorrendo a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o comunque nella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia. Part In ogni caso condannare la ditta individuale “ ”, P.IVA 8683 0401, corrente in
CP_1 Cesenatico, Via Campone Sala n. 350, in persona del l.r.p.t. ed omonimo titolare sig. e
CP_1 lo stesso anche in proprio, in via tra loro solidale, altresì all'integrale rifusione a favore
CP_1 delle concludenti, ciascuna per quanto di competenza, delle spese processuali del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, nonché, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte delle odierne appellanti dell'importo complessivo di euro 32.722,22 in ottemperanza alla sentenza gravata come da documentazione qui allegata (cfr. contabili in allegato alla presente atto), Part condannare la ditta individuale “ ”, P.IVA 8683 0401, corrente in Cesenatico,
CP_1 Via Campone Sala n. 350, in persona del l.r.p.t. ed omonimo titolare sig. e/o lo stesso
CP_1
in proprio, anche in via tra loro solidale, altresì alla restituzione di detta somma in CP_1 favore delle medesime appellanti, ciascuna per quanto di competenza, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e sino al saldo effettivo. In via istruttoria [...]”. Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione in appello, nonché in atti precedenti, rigettare siccome inammissibile ed infondato l'appello proposto, confermando la pronuncia di prime cure. Con vittoria di spese, e compensi professionali afferenti entrambe le fasi del giudizio, oltre a CPA ed IVA come per legge. In via istruttoria [...]”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 810/2023, pubblicata in data 30.11.2023, il Tribunale di Forlì rigettava tutte le domande formulate da Parte_3 (d'ora in avanti, per brevità, ) e volte a sentire
[...] Parte_4 Parte_2 accertare la responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato” o, in subordine, precontrattuale ex 1337 c.c. o extracontrattuale ex art 2043 c.c. di con contestuale CP_1 sua condanna a risarcire tutti i danni patrimoniali patiti dalle attrici.
2. Osservava il primo giudice che alcuna responsabilità potesse essere ascritta a per la sua decisione CP_1 di interrompere le trattative intercorse con le attrici, aventi a oggetto la cessione di un ramo d'azienda e alcune unità immobiliari di proprietà del convenuto. In particolare, il giudice argomentava la sua decisione per ogni tipologia di responsabilità invocata dalle società: con riguardo alla responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, riteneva che, oltre a non sussistere una posizione qualificata del convenuto, le trattative non fossero giunte a uno stadio sufficientemente avanzato da far sorgere nella controparte il legittimo affidamento circa la conclusione dell'affare, anche considerando la loro brevità, essendo cominciate solo a partire dal 23.3.2020 per poi interrompersi il 14.4.2020, a seguito della decisione di di accettare un'altra offerta;
con riguardo alla CP_1 responsabilità precontrattuale, riteneva che non ne sussistessero i presupposti, valorizzando come le parti non avessero raggiunto un accordo su elementi essenziali dell'affare quali il prezzo, la caparra confirmatoria e la costituzione di taluni diritti, di modo che le negoziazioni non potessero essere qualificate come affidanti;
con riguardo alla responsabilità aquiliana, riteneva mancasse la prova di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. Da tutto ciò derivava il mancato riconoscimento di alcuno dei danni lamentati dalle attrici, comunque allegati genericamente.
3. Con atto di citazione notificato in data 19.12.2023 appellavano, innanzi a questa Corte, Parte_4
formulando n. 4 motivi e chiedendo la rinnovazione di tutte le istanze istruttorie
[...] CP_2 non ammesse in primo grado. Ritualmente costituita, parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.3.2024, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 3.6.2025, sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127-ter c.p.c.
4. Preliminarmente, devono rigettarsi tutte le istanze istruttorie per le quali le appellanti chiedono la rinnovazione nel presente giudizio, risultando superflue al fine del decidere. Tale statuizione consente di esaminare, in questa sede, le eccezioni di nullità della sentenza sollevate dalle appellanti in tutti i motivi d'appello formulati, fondate sull'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove dapprima ha rigettato tutti i mezzi istruttori da loro dedotti per poi ritenere non provata la domanda.
Le eccezioni sono infondate.
Invero, il principio espresso in plurime pronunce di legittimità, e richiamato dalle appellanti, secondo cui “la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo” (ex multis Cass. 18285/2021), trova applicazione solo quando l'ammissione dei mezzi istruttori avrebbe consentito all'istante di assolvere l'onere probatorio di cui era gravato. Diversamente, la sentenza risulta esente da vizi qualora tali mezzi siano inidonei a ciò, per loro natura o perché si è già raggiunta la prova contraria in base alle risultanze del giudizio. Nel caso di specie, si è ritenuto che le richieste istruttorie siano incapaci di assolvere l'onere probatorio gravanti sulle odierne appellanti, data la loro superfluità, così dovendosi escludere che la sentenza sia affetta da nullità.
5. Con il primo motivo rubricato “Nullità della sentenza per manifesta illogicità; Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. nonché degli artt. 1173, 1175, 1218, 1337, 1375 e 2697 c.c.; motivazione illogica e/o contraddittoria e/o apparente” le appellanti deducono l'erronea valutazione del giudice laddove ha ritenuto di escludere la sussistenza della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato di CP_1 Lamentano in particolare che, ai fini dell'insorgenza della responsabilità da contatto sociale qualificato, non sia indispensabile che la parte rivesta una particolare posizione professionale, di modo che avrebbe dovuto rispettare gli obblighi di buona fede, protezione e informazione su di CP_1 lui gravanti, non recedendo dalle trattative e informando controparte di eventuali contrattazioni in corso con terzi, menzionando giurisprudenza di legittimità che si orienterebbe in al senso;
che le negoziazioni per la cessione dell'azienda e delle unità immobiliari avevano avuto carattere trilaterale da giugno 2019 fino a marzo 2020 coinvolgendo, oltre alle parti in causa, anche Controparte_3 con la quale già aveva stipulato un contratto preliminare avente a oggetto i beni in questione;
CP_1 che era disposta a far subentrare nella sua posizione di promissaria acquirente le Controparte_3 odierne appellanti e che per sola volontà di ciò non accadeva, quest'ultimo preferendo CP_1 contrattare direttamente con e che ad aprile 2020 tali trattative erano Parte_4 CP_2 pervenute a uno stadio tale da ingenerare nelle società appellanti il legittimo affidamento circa una loro conclusione, data la concordia sugli elementi essenziali dell'affare; che aveva continuato a CP_1 trattare con le appellanti anche dopo che queste gli avevano proposto modifiche alla sua bozza di preliminare, così tradendo la sua volontà di contrarre. Il motivo è infondato. Si parla di responsabilità da “contatto sociale qualificato” come “fatto” idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, obblighi – non di prestazione bensì – di protezione ed informazione, con importanti conseguenze in termini di onere della prova e di prescrizione. Corrisponde al vero quanto affermano le appellanti circa la presenza di plurime pronunce di legittimità che inquadrano la responsabilità precontrattuale in quella da “contatto sociale qualificato”, ma ciò al solo fine di estendere alla prima i principi operanti per la seconda (Cass. 14188/2016; Cass. 13289/2025). Diversamente, per affermare che sussista di per sé, e non quindi al fine di estenderne la relativa disciplina a fattispecie diverse, una responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato”, è necessario che sorga un contatto tra un professionista - sul quale incombono specifici obblighi di protezione - ed un soggetto che fa legittimo affidamento sulle sue capacità, come accade nel rapporto che si delinea nell'ambito dell'esercizio di attività professionali per le quali è richiesta una particolare abilitazione da parte dello Stato quali, a titolo esemplificativo, medici e banchieri (in tal senso si è recentemente pronunciato Trib. Firenze 28/11/2024). Con la prima censura d'appello le appellanti invocano una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato “pura”, svincolata da quella precontrattuale ex art. 1337 c.c. (che infatti invocano separatamente con la formulazione del loro secondo motivo d'appello), assumendo erroneamente che essa possa maturare anche in assenza di una particolare posizione rivestita da una delle parti. Nel caso di specie, non è dato rinvenire in capo a quella particolare posizione che sola fa sorgere CP_1 tale tipo di responsabilità, ciò risultando sufficiente per confermare la sentenza di primo grado sul punto.
6. Con il secondo motivo rubricato “Nullità della sentenza per manifesta illogicità; Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 1173, 1175, 1337, 1375 e 2697 c.c.; motivazione carente e/o apparente” le appellanti deducono l'erronea decisione del giudice di escludere la responsabilità precontrattuale di CP_1 Lamentano in particolare che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 1337 c.c., riproponendo le argomentazioni già svolte con la prima doglianza circa la durata, le modalità e lo stadio avanzato delle trattative intercorse con l'appellata.
Il motivo è infondato.
Occorre precisare quali siano i presupposti al ricorrere dei quali si configura la responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c.; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cass. 34510/2021). Nel caso che ci occupa, le trattative tra le parti in causa, sebbene non attestatesi a uno stadio embrionale, non avevano raggiunto uno sviluppo tanto avanzato da ingenerare il ragionevole e oggettivo affidamento circa la conclusione dell'affare, per le ragioni che ora si esporranno. Anzitutto, non corrisponde al vero quanto sostenuto dalle appellanti circa la durata delle negoziazioni intercorse con in quanto dalla documentazione prodotta emerge come sino al 23.3.2020 CP_1 [...]
e si siano interfacciate solo con Parte_4 Parte_2 Controparte_4
deve valorizzarsi come nelle trattative tra le parti in causa, al momento della decisione del
[...] di interromperle, risultavano ancora da definire aspetti essenziali dell'accordo. In particolare,
CP_1 dalla documentazione prodotta in corso di causa emergono significative divergenze tra le bozze dei preliminari che le parti si sono scambiate per mail (la prima bozza è stata trasmessa alle appellanti da in data 24.3.2020, conformata sul preliminare già stipulato con la seconda
CP_1 Controparte_3 dalle società appellanti al in data 2.4.2020), risultando ancora da definire il prezzo delle unità
CP_1 immobiliari (rimasto in bianco nella bozza di preliminare inviata dal senza che ci siano stati
CP_1 successivi accordi sul punto), la cessione del fotovoltaico e il relativo prezzo, la concessione, da parte del di garanzie per eventuali pretese di terzi e il regime giuridico di taluni diritti (tra i quali, in
CP_1 particolare, la costituzione di un diritto di servitù per parcheggi). Del resto, tali divergenze sono state sottolineate da quale incaricata delle appellanti che, per loro conto, dava riscontro al Parte_5 circa la bozza di preliminare da lui inviata (doc. 8 di parte appellante), riconoscendo come erano
CP_1 state apportate “diverse modifiche” rispetto a quanto da lui proposto. Non è, allora, casuale che a seguito di tali modifiche le trattative si siano congelate fino alla loro definitiva interruzione;
invero, l'unico contatto successivo alla mail inviata dalla stata la comunicazione del in data Pt_5 CP_1 6.4.2020, con cui informava le appellanti di alcuni aspetti tecnici dei beni, non avendo mai assecondato le (contro) proposte a lui pervenute (doc. 9 di parte appellante). Le appellanti non hanno poi dimostrato, né sarebbe stato possibile attraverso i mezzi istruttori da loro richiesti, che la responsabilità del mancato subentro nel preliminare stipulato tra e Controparte_3 sia addebitabile a quest'ultimo, non risultando da alcuno dei documenti prodotti tale circostanza;
CP_1 anzi, tale possibilità pare smentita proprio dal preliminare in parola, il quale consentiva alla promissaria acquirente “di nominare solo al momento del rogito le persone fisiche, che diverranno proprietarie effettive delle stesse unità immobiliari” (doc. n. 3 di parte appellata, pag. 2 e 3), dunque incompatibilmente con la forma giuridica rivestita dalle appellanti. A ciò si aggiunga che la decisione del di interrompere le trattative non deriva da un ingiustificato
CP_1 motivo, come dovrebbe essere per addebitargli la responsabilità di cui all'art. 1337 c.c., bensì dalla volontà di accettare un'offerta da lui ritenuta più conveniente, nel pieno esercizio della sua libertà negoziale. Per tutte queste ragioni deve confermarsi la sentenza nella parte in cui esclude che possa ascriversi a una responsabilità di tipo precontrattuale ex art. 1337 c.c.
CP_1
7. Con il terzo motivo rubricato “Nullità della sentenza per manifesta illogicità; Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 1176, 1337, 2697 e 2043 c.c.; motivazione carente e/o apparente” le appellanti deducono l'erronea decisione del giudice di escludere la responsabilità extracontrattuale dell'appellata. Lamentano in particolare di aver provato tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ossia la condotta antigiuridica di consistente nell'ingiustificata rottura delle trattative, il danno-evento CP_1 subito dalle appellanti, ossia la lesione della loro libertà negoziale, e il danno-conseguenza, in termini di spese sostenute (danno emergente) e occasioni alternative perse (lucro cessante).
Il motivo è infondato.
Come già avuto modo di osservare nell'esaminare il secondo motivo d'appello, non si ritiene che la decisione del di interrompere le trattative intercorse con le odierne appellanti configuri una CP_1 condotta illecita, rappresentando, viceversa, espressione della sua libertà contrattuale, tutelata costituzionalmente (art. 41 Cost.). L'assenza di una condotta antigiuridica, costituendo uno dei presupposti necessari affinché possa configurarsi la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., rende superflua l'indagine circa la presenza degli ulteriori elementi richiesti dalla suddetta norma. Per queste ragioni, si ritiene di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza della responsabilità aquiliana in capo a CP_1
8. Risulta assorbito il quarto motivo rubricato “Nullità della sentenza per manifesta illogicità; Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 1218, 1223, 1337, 2043, 2055, 2056 e 2697 c.c.; motivazione carente e/o apparente;
Riproposizione ex art. 346 c.p.c.” con cui le appellanti deducono l'erronea valutazione del giudice laddove ha ritenuto generico il danno da loro lamentato. Invero il rigetto delle prime tre doglianze, con cui si è escluso che al possa essere ascritta alcuna CP_1 forma di responsabilità, comporta che egli non possa essere chiamato a rispondere di eventuali danni patiti dalle appellanti.
9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminabile con rimando ex art. 21 D.M. cit. allo scaglione da € 26.000 ad € 52.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della causa) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_3 CP_2 con atto di appello notificato in data 19.12.2023, così provvede: CP_1
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza n. 810/2023 del Tribunale di Forlì; CONDANNA Parte_3 Parte_6 in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di elle spese del grado
[...] CP_1 di appello, che liquida in € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2012/2023 promossa da:
(P.IVA Parte_1
) e (P.IVA rappresentate e difese dall' Avv. GIANLUCA P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 BOLLICI con domicilio eletto presso il suo studio in PESARO, P.LE MATTEOTTI N. 28
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. ROBERTO CP_1 C.F._1 PINZA, RICCARDO PINZA e VITTORIO BONETTI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in BOLOGNA, VIA D'AZEGLIO N. 47 APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 810/2023 DEL TRIBUNALE DI FORLI'
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 27.05.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue Per le appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, respinta ogni contraria e diversa deduzione, eccezione e domanda, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge ed altresì previa ammissione ed assunzione delle istanze istruttorie reiterate nel presente grado di giudizio, infra riportate per esteso, in accoglimento del presente gravame ed in integrale riforma della sentenza n. 810/2023 (rep. n. 1896/2023 del 30.11.2023) notificata in data 01.12.2023, pronunciata in data 28.11.2023 e pubblicata in data 30.11.2023, dal Tribunale di Forlì – seconda sottosezione civile - nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, nella causa civile di primo grado promossa da nei confronti di , sia in proprio che in qualità di titolare della omonima impresa CP_1 individuale, rubricata al n. 1350/2020 R.G, con ogni miglior formula accogliere le seguenti CONCLUSIONI: - accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui in atti, l'illegittimità della condotta tenuta dal
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale “ ”, nella CP_1 CP_1 trattativa svoltasi con le odierne appellanti, dalla quale gli appellati hanno receduto immotivatamente e sine iuxta causa, dopo aver raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali della contrattazione, svolgendo nel contempo trattative parallele senza informare le concludenti, eludendo così le aspettative di queste ultime ed in aperta violazione degli obblighi di buona fede e lealtà reciproca imposti dagli artt. 1176 c.c. e 1337 c.c., implicante innanzitutto un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, e di conseguenza:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. da "contatto sociale qualificato" ovvero, in subordine, la responsabilità precontrattuale ex artt. 1175 c.c. e 1337 c.c. e/o extracontrattuale ex art.2043 c.c., dei medesimi appellati per le ragioni, di fatto e di diritto, esposte in atti;
e per l'effetto Part
- condannare la ditta individuale “ ”, P.IVA 8683 0401, corrente in Cesenatico, CP_1 Via Campone Sala n. 350, in persona del l.r.p.t. ed omonimo titolare sig. e lo stesso CP_1
anche in proprio, in via tra loro solidale, a risarcire tutti i danni sofferti dalle odierne CP_1 appellanti, ciascuna per quanto di competenza, ad oggi quantificabili, salvo rimessione in istruttoria: con riferimento al c.d. danno emergente, negli importi pari a € 5.985,28 ed € 4.000,00 oltre IVA, a rifusione delle spese sin qui sostenute in funzione della trattativa illegittimamente interrotta, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o comunque nella diversa somma, maggiore
o minore, che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia;
con riferimento al c.d. danno da perdita di chance o mancato guadagno, nella somma di € 1.000.000,00 determinata sulla base di uno o più dei criteri indicati in atti ed anche occorrendo a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o comunque nella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia. Part In ogni caso condannare la ditta individuale “ ”, P.IVA 8683 0401, corrente in
CP_1 Cesenatico, Via Campone Sala n. 350, in persona del l.r.p.t. ed omonimo titolare sig. e
CP_1 lo stesso anche in proprio, in via tra loro solidale, altresì all'integrale rifusione a favore
CP_1 delle concludenti, ciascuna per quanto di competenza, delle spese processuali del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, nonché, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte delle odierne appellanti dell'importo complessivo di euro 32.722,22 in ottemperanza alla sentenza gravata come da documentazione qui allegata (cfr. contabili in allegato alla presente atto), Part condannare la ditta individuale “ ”, P.IVA 8683 0401, corrente in Cesenatico,
CP_1 Via Campone Sala n. 350, in persona del l.r.p.t. ed omonimo titolare sig. e/o lo stesso
CP_1
in proprio, anche in via tra loro solidale, altresì alla restituzione di detta somma in CP_1 favore delle medesime appellanti, ciascuna per quanto di competenza, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e sino al saldo effettivo. In via istruttoria [...]”. Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione in appello, nonché in atti precedenti, rigettare siccome inammissibile ed infondato l'appello proposto, confermando la pronuncia di prime cure. Con vittoria di spese, e compensi professionali afferenti entrambe le fasi del giudizio, oltre a CPA ed IVA come per legge. In via istruttoria [...]”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 810/2023, pubblicata in data 30.11.2023, il Tribunale di Forlì rigettava tutte le domande formulate da Parte_3 (d'ora in avanti, per brevità, ) e volte a sentire
[...] Parte_4 Parte_2 accertare la responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato” o, in subordine, precontrattuale ex 1337 c.c. o extracontrattuale ex art 2043 c.c. di con contestuale CP_1 sua condanna a risarcire tutti i danni patrimoniali patiti dalle attrici.
2. Osservava il primo giudice che alcuna responsabilità potesse essere ascritta a per la sua decisione CP_1 di interrompere le trattative intercorse con le attrici, aventi a oggetto la cessione di un ramo d'azienda e alcune unità immobiliari di proprietà del convenuto. In particolare, il giudice argomentava la sua decisione per ogni tipologia di responsabilità invocata dalle società: con riguardo alla responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, riteneva che, oltre a non sussistere una posizione qualificata del convenuto, le trattative non fossero giunte a uno stadio sufficientemente avanzato da far sorgere nella controparte il legittimo affidamento circa la conclusione dell'affare, anche considerando la loro brevità, essendo cominciate solo a partire dal 23.3.2020 per poi interrompersi il 14.4.2020, a seguito della decisione di di accettare un'altra offerta;
con riguardo alla CP_1 responsabilità precontrattuale, riteneva che non ne sussistessero i presupposti, valorizzando come le parti non avessero raggiunto un accordo su elementi essenziali dell'affare quali il prezzo, la caparra confirmatoria e la costituzione di taluni diritti, di modo che le negoziazioni non potessero essere qualificate come affidanti;
con riguardo alla responsabilità aquiliana, riteneva mancasse la prova di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. Da tutto ciò derivava il mancato riconoscimento di alcuno dei danni lamentati dalle attrici, comunque allegati genericamente.
3. Con atto di citazione notificato in data 19.12.2023 appellavano, innanzi a questa Corte, Parte_4
formulando n. 4 motivi e chiedendo la rinnovazione di tutte le istanze istruttorie
[...] CP_2 non ammesse in primo grado. Ritualmente costituita, parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.3.2024, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 3.6.2025, sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127-ter c.p.c.
4. Preliminarmente, devono rigettarsi tutte le istanze istruttorie per le quali le appellanti chiedono la rinnovazione nel presente giudizio, risultando superflue al fine del decidere. Tale statuizione consente di esaminare, in questa sede, le eccezioni di nullità della sentenza sollevate dalle appellanti in tutti i motivi d'appello formulati, fondate sull'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove dapprima ha rigettato tutti i mezzi istruttori da loro dedotti per poi ritenere non provata la domanda.
Le eccezioni sono infondate.
Invero, il principio espresso in plurime pronunce di legittimità, e richiamato dalle appellanti, secondo cui “la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo” (ex multis Cass. 18285/2021), trova applicazione solo quando l'ammissione dei mezzi istruttori avrebbe consentito all'istante di assolvere l'onere probatorio di cui era gravato. Diversamente, la sentenza risulta esente da vizi qualora tali mezzi siano inidonei a ciò, per loro natura o perché si è già raggiunta la prova contraria in base alle risultanze del giudizio. Nel caso di specie, si è ritenuto che le richieste istruttorie siano incapaci di assolvere l'onere probatorio gravanti sulle odierne appellanti, data la loro superfluità, così dovendosi escludere che la sentenza sia affetta da nullità.
5. Con il primo motivo rubricato “Nullità della sentenza per manifesta illogicità; Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. nonché degli artt. 1173, 1175, 1218, 1337, 1375 e 2697 c.c.; motivazione illogica e/o contraddittoria e/o apparente” le appellanti deducono l'erronea valutazione del giudice laddove ha ritenuto di escludere la sussistenza della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato di CP_1 Lamentano in particolare che, ai fini dell'insorgenza della responsabilità da contatto sociale qualificato, non sia indispensabile che la parte rivesta una particolare posizione professionale, di modo che avrebbe dovuto rispettare gli obblighi di buona fede, protezione e informazione su di CP_1 lui gravanti, non recedendo dalle trattative e informando controparte di eventuali contrattazioni in corso con terzi, menzionando giurisprudenza di legittimità che si orienterebbe in al senso;
che le negoziazioni per la cessione dell'azienda e delle unità immobiliari avevano avuto carattere trilaterale da giugno 2019 fino a marzo 2020 coinvolgendo, oltre alle parti in causa, anche Controparte_3 con la quale già aveva stipulato un contratto preliminare avente a oggetto i beni in questione;
CP_1 che era disposta a far subentrare nella sua posizione di promissaria acquirente le Controparte_3 odierne appellanti e che per sola volontà di ciò non accadeva, quest'ultimo preferendo CP_1 contrattare direttamente con e che ad aprile 2020 tali trattative erano Parte_4 CP_2 pervenute a uno stadio tale da ingenerare nelle società appellanti il legittimo affidamento circa una loro conclusione, data la concordia sugli elementi essenziali dell'affare; che aveva continuato a CP_1 trattare con le appellanti anche dopo che queste gli avevano proposto modifiche alla sua bozza di preliminare, così tradendo la sua volontà di contrarre. Il motivo è infondato. Si parla di responsabilità da “contatto sociale qualificato” come “fatto” idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, obblighi – non di prestazione bensì – di protezione ed informazione, con importanti conseguenze in termini di onere della prova e di prescrizione. Corrisponde al vero quanto affermano le appellanti circa la presenza di plurime pronunce di legittimità che inquadrano la responsabilità precontrattuale in quella da “contatto sociale qualificato”, ma ciò al solo fine di estendere alla prima i principi operanti per la seconda (Cass. 14188/2016; Cass. 13289/2025). Diversamente, per affermare che sussista di per sé, e non quindi al fine di estenderne la relativa disciplina a fattispecie diverse, una responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato”, è necessario che sorga un contatto tra un professionista - sul quale incombono specifici obblighi di protezione - ed un soggetto che fa legittimo affidamento sulle sue capacità, come accade nel rapporto che si delinea nell'ambito dell'esercizio di attività professionali per le quali è richiesta una particolare abilitazione da parte dello Stato quali, a titolo esemplificativo, medici e banchieri (in tal senso si è recentemente pronunciato Trib. Firenze 28/11/2024). Con la prima censura d'appello le appellanti invocano una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato “pura”, svincolata da quella precontrattuale ex art. 1337 c.c. (che infatti invocano separatamente con la formulazione del loro secondo motivo d'appello), assumendo erroneamente che essa possa maturare anche in assenza di una particolare posizione rivestita da una delle parti. Nel caso di specie, non è dato rinvenire in capo a quella particolare posizione che sola fa sorgere CP_1 tale tipo di responsabilità, ciò risultando sufficiente per confermare la sentenza di primo grado sul punto.
6. Con il secondo motivo rubricato “Nullità della sentenza per manifesta illogicità; Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 1173, 1175, 1337, 1375 e 2697 c.c.; motivazione carente e/o apparente” le appellanti deducono l'erronea decisione del giudice di escludere la responsabilità precontrattuale di CP_1 Lamentano in particolare che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 1337 c.c., riproponendo le argomentazioni già svolte con la prima doglianza circa la durata, le modalità e lo stadio avanzato delle trattative intercorse con l'appellata.
Il motivo è infondato.
Occorre precisare quali siano i presupposti al ricorrere dei quali si configura la responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c.; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cass. 34510/2021). Nel caso che ci occupa, le trattative tra le parti in causa, sebbene non attestatesi a uno stadio embrionale, non avevano raggiunto uno sviluppo tanto avanzato da ingenerare il ragionevole e oggettivo affidamento circa la conclusione dell'affare, per le ragioni che ora si esporranno. Anzitutto, non corrisponde al vero quanto sostenuto dalle appellanti circa la durata delle negoziazioni intercorse con in quanto dalla documentazione prodotta emerge come sino al 23.3.2020 CP_1 [...]
e si siano interfacciate solo con Parte_4 Parte_2 Controparte_4
deve valorizzarsi come nelle trattative tra le parti in causa, al momento della decisione del
[...] di interromperle, risultavano ancora da definire aspetti essenziali dell'accordo. In particolare,
CP_1 dalla documentazione prodotta in corso di causa emergono significative divergenze tra le bozze dei preliminari che le parti si sono scambiate per mail (la prima bozza è stata trasmessa alle appellanti da in data 24.3.2020, conformata sul preliminare già stipulato con la seconda
CP_1 Controparte_3 dalle società appellanti al in data 2.4.2020), risultando ancora da definire il prezzo delle unità
CP_1 immobiliari (rimasto in bianco nella bozza di preliminare inviata dal senza che ci siano stati
CP_1 successivi accordi sul punto), la cessione del fotovoltaico e il relativo prezzo, la concessione, da parte del di garanzie per eventuali pretese di terzi e il regime giuridico di taluni diritti (tra i quali, in
CP_1 particolare, la costituzione di un diritto di servitù per parcheggi). Del resto, tali divergenze sono state sottolineate da quale incaricata delle appellanti che, per loro conto, dava riscontro al Parte_5 circa la bozza di preliminare da lui inviata (doc. 8 di parte appellante), riconoscendo come erano
CP_1 state apportate “diverse modifiche” rispetto a quanto da lui proposto. Non è, allora, casuale che a seguito di tali modifiche le trattative si siano congelate fino alla loro definitiva interruzione;
invero, l'unico contatto successivo alla mail inviata dalla stata la comunicazione del in data Pt_5 CP_1 6.4.2020, con cui informava le appellanti di alcuni aspetti tecnici dei beni, non avendo mai assecondato le (contro) proposte a lui pervenute (doc. 9 di parte appellante). Le appellanti non hanno poi dimostrato, né sarebbe stato possibile attraverso i mezzi istruttori da loro richiesti, che la responsabilità del mancato subentro nel preliminare stipulato tra e Controparte_3 sia addebitabile a quest'ultimo, non risultando da alcuno dei documenti prodotti tale circostanza;
CP_1 anzi, tale possibilità pare smentita proprio dal preliminare in parola, il quale consentiva alla promissaria acquirente “di nominare solo al momento del rogito le persone fisiche, che diverranno proprietarie effettive delle stesse unità immobiliari” (doc. n. 3 di parte appellata, pag. 2 e 3), dunque incompatibilmente con la forma giuridica rivestita dalle appellanti. A ciò si aggiunga che la decisione del di interrompere le trattative non deriva da un ingiustificato
CP_1 motivo, come dovrebbe essere per addebitargli la responsabilità di cui all'art. 1337 c.c., bensì dalla volontà di accettare un'offerta da lui ritenuta più conveniente, nel pieno esercizio della sua libertà negoziale. Per tutte queste ragioni deve confermarsi la sentenza nella parte in cui esclude che possa ascriversi a una responsabilità di tipo precontrattuale ex art. 1337 c.c.
CP_1
7. Con il terzo motivo rubricato “Nullità della sentenza per manifesta illogicità; Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 1176, 1337, 2697 e 2043 c.c.; motivazione carente e/o apparente” le appellanti deducono l'erronea decisione del giudice di escludere la responsabilità extracontrattuale dell'appellata. Lamentano in particolare di aver provato tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ossia la condotta antigiuridica di consistente nell'ingiustificata rottura delle trattative, il danno-evento CP_1 subito dalle appellanti, ossia la lesione della loro libertà negoziale, e il danno-conseguenza, in termini di spese sostenute (danno emergente) e occasioni alternative perse (lucro cessante).
Il motivo è infondato.
Come già avuto modo di osservare nell'esaminare il secondo motivo d'appello, non si ritiene che la decisione del di interrompere le trattative intercorse con le odierne appellanti configuri una CP_1 condotta illecita, rappresentando, viceversa, espressione della sua libertà contrattuale, tutelata costituzionalmente (art. 41 Cost.). L'assenza di una condotta antigiuridica, costituendo uno dei presupposti necessari affinché possa configurarsi la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., rende superflua l'indagine circa la presenza degli ulteriori elementi richiesti dalla suddetta norma. Per queste ragioni, si ritiene di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza della responsabilità aquiliana in capo a CP_1
8. Risulta assorbito il quarto motivo rubricato “Nullità della sentenza per manifesta illogicità; Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 1218, 1223, 1337, 2043, 2055, 2056 e 2697 c.c.; motivazione carente e/o apparente;
Riproposizione ex art. 346 c.p.c.” con cui le appellanti deducono l'erronea valutazione del giudice laddove ha ritenuto generico il danno da loro lamentato. Invero il rigetto delle prime tre doglianze, con cui si è escluso che al possa essere ascritta alcuna CP_1 forma di responsabilità, comporta che egli non possa essere chiamato a rispondere di eventuali danni patiti dalle appellanti.
9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminabile con rimando ex art. 21 D.M. cit. allo scaglione da € 26.000 ad € 52.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della causa) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_3 CP_2 con atto di appello notificato in data 19.12.2023, così provvede: CP_1
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza n. 810/2023 del Tribunale di Forlì; CONDANNA Parte_3 Parte_6 in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di elle spese del grado
[...] CP_1 di appello, che liquida in € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina