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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1468/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00408/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00408/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00408/2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00431/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00431/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00431/2023 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23 Febbraio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, nella qualità di socio della società “Società_1 di Ricorrente_1 Snc”, P. IVA e C.F.: P.IVA_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TYS01GB00408/2023, relativo a IRPEF, IRAP e IVA 2018, notificato in data 07 settembre 2023, recante la somma di euro 1.012,23, l'avviso di accertamento n.
TYS01GB00431/2023, relativo a IRPEF, IRAP e IVA 2019, notificato il 05 settembre 2023, recante la somma di euro 11.010,00 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge. 212/2000. Nullità per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Si eccepisce, preliminarmente, l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per difetto di sufficiente motivazione. In merito, ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, impone agli Uffici di esaminare le doglianze espresse dai contribuenti, dandone debitamente conto nell'avviso di accertamento. Orbene, nell'atto impositivo de quo, l'Agenzia delle Entrate ha fatto veloce e superficiale menzione delle memorie difensive presentate dalla contribuente, limitandosi a riprodurre pedissequamente le considerazioni sviluppate nel pvc e trascurando di fatto le osservazioni addotte. Va, infatti, affermata l'esistenza di un principio generale, insito nell'ordinamento giuridico, per cui ogni atto amministrativo deve essere opportunamente motivato a pena di nullità dello stesso. Illegittimità ed infondatezza degli avvisi di accertamento impugnati. violazione e falsa applicazione dell'art. 39, co. 1, DPR 600/1973. Si eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato poiché basato su una ricostruzione palesemente infondata del supposto volume d'affari della Società_1 Snc. L'Ufficio, assume che “il controllo sostanziale ha evidenziato che il ricarico applicato al costo della merce venduta risulta notevolmente inferiore alla media di settore, percentuali non ragionevoli secondo la logica del mercato”. Il mercato ittico di Aci
Trezza, pur se di rilevanza storica, vive da anni ormai un periodo di crisi congiunturale che è dell'intero settore ittico. In questo quadro generale non fa eccezione la Società_1 Snc, come già spiegato in sede di memorie al PVC. Sennonché, quando i militari spiegano di non aver verificato la società direttamente sul luogo nel quale svolge la propria attività di vendita all'ingrosso di pesce fresco, non può che dedursi agevolmente come ciò rappresenti una grave lacuna che non ha consentito alla GdF di analizzare oggettivamente lo stato del commercio de quo e, pertanto, di individuare la correttezza dell'operato della società in nome collettivo. Si ravvisa, peraltro, come né i militari né l'Ufficio abbiano richiamato alcun ricarico medio applicato dalle aziende operanti nel mercato di Indirizzo_1 ad Aci Trezza, così pregiudicando il diritto di difesa del contribuente per carenza di motivazione del PVC e del conseguente avviso di accertamento. Tali circostanze, dunque, consentono di spiegare come le percentuali di ricarico applicate dalla società abbiano pienamente senso all'interno di una realtà di mercato particolarmente complessa come quella del commercio all'ingrosso di pesce fresco. Tutte le considerazioni che precedono, infine, inficiano le conclusioni dei Militari cristallizzate nel PVC e riportate pedissequamente in sede di accertamento dall'Ufficio giacché, sulla base di un ragionamento che presenta, come visto, diversi argomenti almeno discutibili, essi arrivano a calcolare percentuali di ricarico medio ponderato del tutto spropositate che danno quindi vita a rilievi del tutto privi di aderenza con la realtà.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 L'eccezione è infondata. In ordine all'eccezione formulata da controparte si evidenzia l'adeguatezza delle motivazioni riportate nell'avviso di accertamento impugnato, nel quale vengono puntualmente esplicitati i motivi delle riprese effettuate. Come
è noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, al fine di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha portato all'emanazione del provvedimento destinato ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente. Nel caso di specie, dall'impianto complessivo della motivazione emergono le ragioni logico-giuridiche sottese alla pretesa impositiva. I motivi di ricorso relativi al merito della pretesa societaria si palesano inammissibili per violazione del disposto di cui all'art. 19 del D.lgs n. 546/1992. Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento TYS01GB00408/2023 e TYS01GB00431/2023 con i quali è stato accertato il maggior reddito di partecipazione a seguito di definitività degli avvisi di accertamento societari
TYS02GB001452023 e TYS02GB001462023. Pertanto, le contestazioni relative agli accertamenti societari riguardano una pretesa tributaria che si è cristallizzata a seguito della mancata impugnazione di tali atti. Per tali ragioni le eccezioni di controparte appaiono del tutto infondate e pretestuose in quanto gli avvisi di accertamento TYS01GB00408/2023 e TYS01GB00431/2023 possono essere impugnati solo per vizi propri, mentre non possono essere contestati i contenuti degli avvisi di accertamento societari TYS02GB001452023
e TYS02GB001462023. Invero, gli avvisi di accertamento TYS02GB001452023 e TYS02GB001462023 sono stati ritualmente notificati ex art. 145 c.p.c. Laddove la notificazione sia eseguita presso la sede e dalla relata di notifica risulti che la persona che ha ricevuto l'atto si è qualificata “addetta alla sede”, opera una presunzione iuris tantum in base alla quale, salva la prova contraria che incombe sul destinatario, il consegnatario deve ritenersi addetto alla ricezione e quindi abilitato a ricevere la corrispondenza diretta all'ente ai sensi dell'articolo 145 c.p.c.. Pertanto, considerato che eventuali vizi attinenti al merito potevano essere eccepiti solo in sede di impugnazione dei suddetti avvisi di accertamento, la mancata proposizione del ricorso avverso tali atti autonomamente impugnabili ha reso definitiva la pretesa societaria. Ne deriva che la doglianza sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 39, CO. 1, DPR 600/1973 è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 19 del D.lgs n. 546/1992 in quanto riguarda esclusivamente i contenuti degli accertamenti TYS01GB00408/2023 e TYS01GB00431/2023. Si rileva che non sono eccepiti vizi propri degli avvisi di accertamento TYS01GB00408/2023 e TYS01GB00431/2023.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art.12, comma 7, L.212/2000, assumendo che l'Amministrazione non avrebbe correttamente valutato e riscontrato le osservazioni formulate in sede di contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione.
L'eccezione non può essere accolta. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, fissato dalle Sezioni Unite (Cass. , Sez. Un. , 9 dicembre 2015, n.24823), la disposizione di cui all'art.12, c omma 7, L.212/2000: non costituisce fonte di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia di accertamenti tributari;
trova applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che: la rubrica dell'articolo (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e il comma 1 della disposizione, letti congiuntamente, ancorano l'ambito applicativo della norma alle operazioni di accesso/ ispezione/verifica presso i locali del contribuente;
l'intero articolato dell'art.12 è calibrato a presidio delle situazioni in cui l'Amministrazione fiscale procede a visite ispettive in loco, con diretta intromissione nei luoghi aziendali, giustificando il contraddittorio come controbilanciamento di tale peculiare incisività dell'azione accertativa.
Nel caso di specie: gli avvisi impugnati sono avvisi emessi nei confronti del socio per imputazione per trasparenza dei redditi accertati in capo alla società, ai sensi dell'art.5 TUIR;
il contraddittorio endoprocedimentale di cui il ricorrente lamenta la violazione si riferisce, in realtà, alla fase di accertamento svolta nei confronti della società (e non direttamente nei suoi confronti in quanto persona fisica-socio); in ogni caso, anche a voler ipotizzare lo svolgimento di una verifica presso la società, l'atto oggi impugnato non è l'avviso societario, bensì l'atto derivato emesso al socio a seguito di automatica imputazione dei redditi.
Ne discende che: il perimetro di operatività dell'art.12, comma 7, L.212/2000 va valutato esclusivamente con riferimento all'accertamento principale (societario), non oggetto del presente giudizio;
nel presente contenzioso, relativo ai soli avvisi emessi al socio, il ricorrente non può utilmente invocare la nullità dell'atto derivato per asserite violazioni procedimentali riferibili all'accertamento societario, tanto più ove – come si vedrà oltre – gli avvisi societari non siano stati impugnati e risultino, pertanto, definitivi.
Inoltre, dagli atti emerge che gli avvisi impugnati riportano una motivazione adeguata, in cui: sono indicati gli estremi degli avvisi societari dai quali derivano i maggiori redditi di partecipazione;
è specificata la quota di partecipazione del ricorrente (25%); è descritto il meccanismo di imputazione automatica del reddito ai soci ex art.5 TUIR;
sono indicati gli importi accertati per ciascun periodo d'imposta. In materia di motivazione degli atti tributari, è sufficiente che l'atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, non essendo richiesta una analitica confutazione di ogni deduzione difensiva svolta in sede amministrativa, specie quando l'atto rechi un richiamo, anche per relationem, agli atti presupposti. Nel caso in esame,
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha fatto espresso rinvio agli avvisi societari, dettagliando i dati essenziali e la quota attribuita al socio, sicché il ricorrente era perfettamente in grado di comprendere il fondamento della pretesa fiscale. Pertanto, l'eccezione risulta infondata. Il ricorrente contesta, nel merito, l'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania nei confronti della società, lamentando l'illegittimità della ricostruzione del volume d'affari e dei ricavi (criteri di ricarico, crisi del settore ittico, concorrenza nel mercato, sfridi, prassi commerciali, ecc. ), nonché la violazione dell'art.39,comma 1, D. P. R.600/1973. Tali doglianze sono inammissibili nel presente giudizio. L'art.19 del
D. Lgs. n.546/1992 disciplina gli atti autonomamente impugnabili, prevedendo, al comma 3, che: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Nel caso di specie: gli avvisi di accertamento nn. TYS02GB00145-2023 e TYS02GB00146-2023, emessi nei confronti della società “Società_1 di Ricorrente_1 s. n. c. ”, costituiscono atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art.19 D. Lgs.546/1992; dagli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania emerge la regolare notificazione di tali avvisi alla società, ai sensi dell'art.145 c. p.
c. , presso la sede sociale: la notifica è stata eseguita a persona qualificatasi come addetta alla sede;
opera, pertanto, la presunzione iuris tantum di idoneità del consegnatario a ricevere gli atti destinati alla persona giuridica, salvo prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita dalla parte;
la società non ha impugnato i suddetti avvisi di accertamento, che sono quindi divenuti definitivi. Conseguentemente: la pretesa impositiva nei confronti della società si è consolidata e non può più essere oggetto di contestazione, se non nei limiti eventualmente ammessi dagli ordinari mezzi di impugnazione straordinari (non dedotti in causa); gli avvisi emessi nei confronti del socio (nn. TYS01GB00408-2023 e TYS01GB00431-2023) costituiscono atti derivati, nei quali l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania si limita a recepire il maggior reddito già accertato in capo alla società e a imputarlo ai soci in proporzione alle rispettive quote, in applicazione dell'art.5 TUIR. In tale contesto, il socio può impugnare l'avviso a lui notificato solo per vizi propri dell'atto (ad esempio: errata indicazione della quota, errori di calcolo, vizi di notifica, difetto di motivazione in ordine al meccanismo di imputazione, ecc. ), ma non può rimettere in discussione il merito dell'accertamento ormai definitivo nei confronti della società. Le censure mosse dal ricorrente – tutte incentrate sulla pretesa erroneità della ricostruzione dei ricavi e dei ricarichi della società, sulla congiuntura economica del settore di mercato, sulle percentuali di sfrido e sulle prassi commerciali – attengono esclusivamente al contenuto sostanziale degli avvisi societari e avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnazione di questi ultimi. La mancata impugnazione degli atti societari non può essere surrettiziamente superata mediante contestazione, ad opera del socio, degli atti derivati di imputazione per trasparenza, pena la violazione del principio di certezza dei rapporti tributari e delle regole sull'impugnabilità degli atti. Per completezza, si osserva che: la notifica degli avvisi societari è stata effettuata presso la sede legale della società, a persona presente nei locali, qualificatasi addetta alla sede;
in tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ritiene operante la presunzione di legittimazione del consegnatario (cfr., tra le altre, Cass. nn.16554/2019,2189/2019,13954/2017), con onere della società di dimostrare che la persona non fosse in alcun modo addetta alla ricezione della corrispondenza, prova che nel caso di specie non risulta neppure allegata. In assenza di qualsiasi vizio proprio dedotto in modo specifico in relazione agli avvisi TYS01GB00408-2023 e TYS01GB00431-2023, e a fronte di una pretesa derivante da accertamenti societari divenuti definitivi, le doglianze devono ritenersi inammissibili, oltre che infondate.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 (milleduecento/00).
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Flavio Rampello)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1468/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00408/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00408/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00408/2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00431/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00431/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GB00431/2023 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23 Febbraio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, nella qualità di socio della società “Società_1 di Ricorrente_1 Snc”, P. IVA e C.F.: P.IVA_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TYS01GB00408/2023, relativo a IRPEF, IRAP e IVA 2018, notificato in data 07 settembre 2023, recante la somma di euro 1.012,23, l'avviso di accertamento n.
TYS01GB00431/2023, relativo a IRPEF, IRAP e IVA 2019, notificato il 05 settembre 2023, recante la somma di euro 11.010,00 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge. 212/2000. Nullità per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Si eccepisce, preliminarmente, l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per difetto di sufficiente motivazione. In merito, ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, impone agli Uffici di esaminare le doglianze espresse dai contribuenti, dandone debitamente conto nell'avviso di accertamento. Orbene, nell'atto impositivo de quo, l'Agenzia delle Entrate ha fatto veloce e superficiale menzione delle memorie difensive presentate dalla contribuente, limitandosi a riprodurre pedissequamente le considerazioni sviluppate nel pvc e trascurando di fatto le osservazioni addotte. Va, infatti, affermata l'esistenza di un principio generale, insito nell'ordinamento giuridico, per cui ogni atto amministrativo deve essere opportunamente motivato a pena di nullità dello stesso. Illegittimità ed infondatezza degli avvisi di accertamento impugnati. violazione e falsa applicazione dell'art. 39, co. 1, DPR 600/1973. Si eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato poiché basato su una ricostruzione palesemente infondata del supposto volume d'affari della Società_1 Snc. L'Ufficio, assume che “il controllo sostanziale ha evidenziato che il ricarico applicato al costo della merce venduta risulta notevolmente inferiore alla media di settore, percentuali non ragionevoli secondo la logica del mercato”. Il mercato ittico di Aci
Trezza, pur se di rilevanza storica, vive da anni ormai un periodo di crisi congiunturale che è dell'intero settore ittico. In questo quadro generale non fa eccezione la Società_1 Snc, come già spiegato in sede di memorie al PVC. Sennonché, quando i militari spiegano di non aver verificato la società direttamente sul luogo nel quale svolge la propria attività di vendita all'ingrosso di pesce fresco, non può che dedursi agevolmente come ciò rappresenti una grave lacuna che non ha consentito alla GdF di analizzare oggettivamente lo stato del commercio de quo e, pertanto, di individuare la correttezza dell'operato della società in nome collettivo. Si ravvisa, peraltro, come né i militari né l'Ufficio abbiano richiamato alcun ricarico medio applicato dalle aziende operanti nel mercato di Indirizzo_1 ad Aci Trezza, così pregiudicando il diritto di difesa del contribuente per carenza di motivazione del PVC e del conseguente avviso di accertamento. Tali circostanze, dunque, consentono di spiegare come le percentuali di ricarico applicate dalla società abbiano pienamente senso all'interno di una realtà di mercato particolarmente complessa come quella del commercio all'ingrosso di pesce fresco. Tutte le considerazioni che precedono, infine, inficiano le conclusioni dei Militari cristallizzate nel PVC e riportate pedissequamente in sede di accertamento dall'Ufficio giacché, sulla base di un ragionamento che presenta, come visto, diversi argomenti almeno discutibili, essi arrivano a calcolare percentuali di ricarico medio ponderato del tutto spropositate che danno quindi vita a rilievi del tutto privi di aderenza con la realtà.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 L'eccezione è infondata. In ordine all'eccezione formulata da controparte si evidenzia l'adeguatezza delle motivazioni riportate nell'avviso di accertamento impugnato, nel quale vengono puntualmente esplicitati i motivi delle riprese effettuate. Come
è noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, al fine di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha portato all'emanazione del provvedimento destinato ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente. Nel caso di specie, dall'impianto complessivo della motivazione emergono le ragioni logico-giuridiche sottese alla pretesa impositiva. I motivi di ricorso relativi al merito della pretesa societaria si palesano inammissibili per violazione del disposto di cui all'art. 19 del D.lgs n. 546/1992. Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento TYS01GB00408/2023 e TYS01GB00431/2023 con i quali è stato accertato il maggior reddito di partecipazione a seguito di definitività degli avvisi di accertamento societari
TYS02GB001452023 e TYS02GB001462023. Pertanto, le contestazioni relative agli accertamenti societari riguardano una pretesa tributaria che si è cristallizzata a seguito della mancata impugnazione di tali atti. Per tali ragioni le eccezioni di controparte appaiono del tutto infondate e pretestuose in quanto gli avvisi di accertamento TYS01GB00408/2023 e TYS01GB00431/2023 possono essere impugnati solo per vizi propri, mentre non possono essere contestati i contenuti degli avvisi di accertamento societari TYS02GB001452023
e TYS02GB001462023. Invero, gli avvisi di accertamento TYS02GB001452023 e TYS02GB001462023 sono stati ritualmente notificati ex art. 145 c.p.c. Laddove la notificazione sia eseguita presso la sede e dalla relata di notifica risulti che la persona che ha ricevuto l'atto si è qualificata “addetta alla sede”, opera una presunzione iuris tantum in base alla quale, salva la prova contraria che incombe sul destinatario, il consegnatario deve ritenersi addetto alla ricezione e quindi abilitato a ricevere la corrispondenza diretta all'ente ai sensi dell'articolo 145 c.p.c.. Pertanto, considerato che eventuali vizi attinenti al merito potevano essere eccepiti solo in sede di impugnazione dei suddetti avvisi di accertamento, la mancata proposizione del ricorso avverso tali atti autonomamente impugnabili ha reso definitiva la pretesa societaria. Ne deriva che la doglianza sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 39, CO. 1, DPR 600/1973 è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 19 del D.lgs n. 546/1992 in quanto riguarda esclusivamente i contenuti degli accertamenti TYS01GB00408/2023 e TYS01GB00431/2023. Si rileva che non sono eccepiti vizi propri degli avvisi di accertamento TYS01GB00408/2023 e TYS01GB00431/2023.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art.12, comma 7, L.212/2000, assumendo che l'Amministrazione non avrebbe correttamente valutato e riscontrato le osservazioni formulate in sede di contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione.
L'eccezione non può essere accolta. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, fissato dalle Sezioni Unite (Cass. , Sez. Un. , 9 dicembre 2015, n.24823), la disposizione di cui all'art.12, c omma 7, L.212/2000: non costituisce fonte di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia di accertamenti tributari;
trova applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che: la rubrica dell'articolo (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e il comma 1 della disposizione, letti congiuntamente, ancorano l'ambito applicativo della norma alle operazioni di accesso/ ispezione/verifica presso i locali del contribuente;
l'intero articolato dell'art.12 è calibrato a presidio delle situazioni in cui l'Amministrazione fiscale procede a visite ispettive in loco, con diretta intromissione nei luoghi aziendali, giustificando il contraddittorio come controbilanciamento di tale peculiare incisività dell'azione accertativa.
Nel caso di specie: gli avvisi impugnati sono avvisi emessi nei confronti del socio per imputazione per trasparenza dei redditi accertati in capo alla società, ai sensi dell'art.5 TUIR;
il contraddittorio endoprocedimentale di cui il ricorrente lamenta la violazione si riferisce, in realtà, alla fase di accertamento svolta nei confronti della società (e non direttamente nei suoi confronti in quanto persona fisica-socio); in ogni caso, anche a voler ipotizzare lo svolgimento di una verifica presso la società, l'atto oggi impugnato non è l'avviso societario, bensì l'atto derivato emesso al socio a seguito di automatica imputazione dei redditi.
Ne discende che: il perimetro di operatività dell'art.12, comma 7, L.212/2000 va valutato esclusivamente con riferimento all'accertamento principale (societario), non oggetto del presente giudizio;
nel presente contenzioso, relativo ai soli avvisi emessi al socio, il ricorrente non può utilmente invocare la nullità dell'atto derivato per asserite violazioni procedimentali riferibili all'accertamento societario, tanto più ove – come si vedrà oltre – gli avvisi societari non siano stati impugnati e risultino, pertanto, definitivi.
Inoltre, dagli atti emerge che gli avvisi impugnati riportano una motivazione adeguata, in cui: sono indicati gli estremi degli avvisi societari dai quali derivano i maggiori redditi di partecipazione;
è specificata la quota di partecipazione del ricorrente (25%); è descritto il meccanismo di imputazione automatica del reddito ai soci ex art.5 TUIR;
sono indicati gli importi accertati per ciascun periodo d'imposta. In materia di motivazione degli atti tributari, è sufficiente che l'atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, non essendo richiesta una analitica confutazione di ogni deduzione difensiva svolta in sede amministrativa, specie quando l'atto rechi un richiamo, anche per relationem, agli atti presupposti. Nel caso in esame,
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha fatto espresso rinvio agli avvisi societari, dettagliando i dati essenziali e la quota attribuita al socio, sicché il ricorrente era perfettamente in grado di comprendere il fondamento della pretesa fiscale. Pertanto, l'eccezione risulta infondata. Il ricorrente contesta, nel merito, l'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania nei confronti della società, lamentando l'illegittimità della ricostruzione del volume d'affari e dei ricavi (criteri di ricarico, crisi del settore ittico, concorrenza nel mercato, sfridi, prassi commerciali, ecc. ), nonché la violazione dell'art.39,comma 1, D. P. R.600/1973. Tali doglianze sono inammissibili nel presente giudizio. L'art.19 del
D. Lgs. n.546/1992 disciplina gli atti autonomamente impugnabili, prevedendo, al comma 3, che: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Nel caso di specie: gli avvisi di accertamento nn. TYS02GB00145-2023 e TYS02GB00146-2023, emessi nei confronti della società “Società_1 di Ricorrente_1 s. n. c. ”, costituiscono atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art.19 D. Lgs.546/1992; dagli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania emerge la regolare notificazione di tali avvisi alla società, ai sensi dell'art.145 c. p.
c. , presso la sede sociale: la notifica è stata eseguita a persona qualificatasi come addetta alla sede;
opera, pertanto, la presunzione iuris tantum di idoneità del consegnatario a ricevere gli atti destinati alla persona giuridica, salvo prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita dalla parte;
la società non ha impugnato i suddetti avvisi di accertamento, che sono quindi divenuti definitivi. Conseguentemente: la pretesa impositiva nei confronti della società si è consolidata e non può più essere oggetto di contestazione, se non nei limiti eventualmente ammessi dagli ordinari mezzi di impugnazione straordinari (non dedotti in causa); gli avvisi emessi nei confronti del socio (nn. TYS01GB00408-2023 e TYS01GB00431-2023) costituiscono atti derivati, nei quali l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania si limita a recepire il maggior reddito già accertato in capo alla società e a imputarlo ai soci in proporzione alle rispettive quote, in applicazione dell'art.5 TUIR. In tale contesto, il socio può impugnare l'avviso a lui notificato solo per vizi propri dell'atto (ad esempio: errata indicazione della quota, errori di calcolo, vizi di notifica, difetto di motivazione in ordine al meccanismo di imputazione, ecc. ), ma non può rimettere in discussione il merito dell'accertamento ormai definitivo nei confronti della società. Le censure mosse dal ricorrente – tutte incentrate sulla pretesa erroneità della ricostruzione dei ricavi e dei ricarichi della società, sulla congiuntura economica del settore di mercato, sulle percentuali di sfrido e sulle prassi commerciali – attengono esclusivamente al contenuto sostanziale degli avvisi societari e avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnazione di questi ultimi. La mancata impugnazione degli atti societari non può essere surrettiziamente superata mediante contestazione, ad opera del socio, degli atti derivati di imputazione per trasparenza, pena la violazione del principio di certezza dei rapporti tributari e delle regole sull'impugnabilità degli atti. Per completezza, si osserva che: la notifica degli avvisi societari è stata effettuata presso la sede legale della società, a persona presente nei locali, qualificatasi addetta alla sede;
in tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ritiene operante la presunzione di legittimazione del consegnatario (cfr., tra le altre, Cass. nn.16554/2019,2189/2019,13954/2017), con onere della società di dimostrare che la persona non fosse in alcun modo addetta alla ricezione della corrispondenza, prova che nel caso di specie non risulta neppure allegata. In assenza di qualsiasi vizio proprio dedotto in modo specifico in relazione agli avvisi TYS01GB00408-2023 e TYS01GB00431-2023, e a fronte di una pretesa derivante da accertamenti societari divenuti definitivi, le doglianze devono ritenersi inammissibili, oltre che infondate.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 (milleduecento/00).
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Flavio Rampello)