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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AL RO, LA
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620249002327458000 XXXX
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140005638652000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004705546000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190006305432000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220000251275000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220004280405000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220004280506000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 05620249002327458000 per l'importo di euro 6.229,58 e le cartelle ivi contenute.
Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
È intervenuta in giudizio anche Agenzia delle Entrate – Direz. Prov.le La Spezia, deducendo la inammissibilità del ricorso nella parte in cui eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici, trattandosi di atti rimasti incontestati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va, preliminarmente, osservato che tutte le censure che attengono a presunti vizi di notifica delle cartelle di pagamento costituenti presupposto dell'atto di intimazione impugnato sono da considerarsi inammissibili, attenendo a vizi che non possono essere fatti valere con l'atto successivo con cui se ne intima il pagamento, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con tale atto (cfr. Cass. n.
10702/2020, Cass. n. 3005/2020, Cass. n. 11610/2017, Cass. n. 23046/2016, Cass. n. 8704/2013, Cass.
n. 16641/2011); evenienza che non ricorre nel caso di specie, avendo le parti resistenti fornito dimostrazione dell'avvenuta notifica degli atti posti a fondamento del debito azionato.
L'atto impugnato risulta regolarmente notificato al contribuente e le contestazioni sul punto del ricorrente appaiono generiche e inconferenti, così come quelle che attengono all'asserita decadenza e/o prescrizione della pretesa.
Quanto ai dedotti vizi motivazionali dell'atto impugnato, è appena il caso di rilevare che l'intimazione contiene tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di avere contezza delle ragioni del debito erariale e comunque il ricorrente non ha allegato né provato di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio motivazionale, derivandone la sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
La questione di costituzionalità sviluppata nel ricorso appare manifestamente infondata e comunque genericamente prospettata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidandole in complessivi € 900,00 da dividersi pro pari quota.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AL RO, LA
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620249002327458000 XXXX
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140005638652000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004705546000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190006305432000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220000251275000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220004280405000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220004280506000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 05620249002327458000 per l'importo di euro 6.229,58 e le cartelle ivi contenute.
Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
È intervenuta in giudizio anche Agenzia delle Entrate – Direz. Prov.le La Spezia, deducendo la inammissibilità del ricorso nella parte in cui eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici, trattandosi di atti rimasti incontestati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va, preliminarmente, osservato che tutte le censure che attengono a presunti vizi di notifica delle cartelle di pagamento costituenti presupposto dell'atto di intimazione impugnato sono da considerarsi inammissibili, attenendo a vizi che non possono essere fatti valere con l'atto successivo con cui se ne intima il pagamento, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con tale atto (cfr. Cass. n.
10702/2020, Cass. n. 3005/2020, Cass. n. 11610/2017, Cass. n. 23046/2016, Cass. n. 8704/2013, Cass.
n. 16641/2011); evenienza che non ricorre nel caso di specie, avendo le parti resistenti fornito dimostrazione dell'avvenuta notifica degli atti posti a fondamento del debito azionato.
L'atto impugnato risulta regolarmente notificato al contribuente e le contestazioni sul punto del ricorrente appaiono generiche e inconferenti, così come quelle che attengono all'asserita decadenza e/o prescrizione della pretesa.
Quanto ai dedotti vizi motivazionali dell'atto impugnato, è appena il caso di rilevare che l'intimazione contiene tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di avere contezza delle ragioni del debito erariale e comunque il ricorrente non ha allegato né provato di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio motivazionale, derivandone la sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
La questione di costituzionalità sviluppata nel ricorso appare manifestamente infondata e comunque genericamente prospettata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidandole in complessivi € 900,00 da dividersi pro pari quota.