Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità delle censure relative a vizi di notifica degli atti presupposti

    Le parti resistenti hanno fornito dimostrazione dell'avvenuta notifica degli atti posti a fondamento del debito azionato. Le contestazioni del ricorrente sul punto sono generiche e inconferenti.

  • Rigettato
    Genericità delle contestazioni su decadenza e prescrizione

    Le contestazioni del ricorrente che attengono all'asserita decadenza e/o prescrizione della pretesa appaiono generiche e inconferenti.

  • Rigettato
    Vizi motivazionali dell'atto impugnato

    L'intimazione contiene tutti i dati essenziali. Il ricorrente non ha allegato né provato di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio motivazionale, derivandone la sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Questione di costituzionalità

    La questione di costituzionalità appare manifestamente infondata e comunque genericamente prospettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
    Numero : 21
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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