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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/09/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 128/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 59/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
29.12.2020
PROPOSTO DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t. corrente in Caltanissetta C. da Cammarella n.41 (c.f.
), rappresentato e difeso dall'Avv. Raimondo Maira, presso il P.IVA_1 cui studio, in Caltanissetta, via Sardegna n. 17, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ON C.F._1
e residente in [...],
[...]
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Viviana Sidoti presso lo studio della quale, in Catania, Via Balduino n. 25, sono elettivamente domiciliati;
Appellato ed appellante incidentale
E, NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
) e residente a [...] C.F._2
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello territoriale ritenere ammissibile
l'impugnazione e previa ammissione alle ulteriori prove per testimoni, della dedotta c.t.u. e della chiesta acquisizione documentale censurare ed annullare la impugnata sentenza accogliendo il proposto mezzo di gravame con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio”.
Conclusioni dell'appellato ed appellante incidentale
“Voglia l'On. Corte d'Appello adita rigettare integralmente l'appello in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni sopra dedotte. Rigettare tutte le richieste istruttorie;
In via incidentale riformare l'impugnata sentenza dichiarando non dovuto alcun risarcimento del danno all'appellante per mancanza di una specifica domanda di danno da interesse negativo dell'appellante, nonché per mancanza dell'elemento psicologico e per mancanza di prova dell'an e del quantum, escludendo qualsiasi liquidazione in via equitativa. Condannare l'appellante alla restituzione in favore di della somma di €. 10.000,00 ON versata da questi mediante l'assegno circolare consegnato il 17 dicembre
2012. Con riforma della sentenza di primo grado anche in relazione al capo delle spese legali liquidate a carico di Con vittoria di ON
2 spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3.06.2013 la Parte_2 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, e ON
al fine di sentire dichiarare la risoluzione, per colpevole Controparte_2 inadempimento, di un contratto di associazione in partecipazione stipulato il 21.09.2012 oltre al risarcimento del danno quantificato in
€.10.000,00 già percepita ed ottenere il pagamento della rimanente somma di €.190.000,00 dovuta dai AN come quota di CP_1 associazione.
A sostegno del motivo deducevano che la società aveva in corso di costruzione un complesso edilizio da adibire ad attività di ristorazione al servizio del turismo naturalistico in territorio di Aidone e per la realizzazione di tale iniziativa la aveva costituito una Parte_2
Associazione in partecipazione alla quale avevano aderito i AN
obbligandosi a pagare, per una quota del 5%, la somma di €. CP_1
200.000,00 versando, però, solo la somma di €. 10.000,00 e rinviando, con pretesti, gli ulteriori pagamenti contravvenendo, in tal modo, ai patti associativi.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti deducendo, quanto a
, l'assoluta estraneità alla vicenda per non avere ella Controparte_2 partecipato e/o aderito all'Associazione né di avere fornito mandato in tal senso al fratello disconoscendo la firma apposta al contratto del
21.09.2012.
Da parte sua escludeva di avere mai assunto obblighi ON in prima persona deducendo di avere sempre agito per conto della sorella ammettendo di avere apposto la firma apocrifa in calce al contratto.
3 Nel merito chiedeva il rigetto della domanda escludendo l'insorgenza di danni a carico della Società anche in relazione all'esiguità della quota sottoscritta che, anche quanto non onorata, non avrebbe mai potuto essere causa dei gravi danni lamentati dalla . Parte_2
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, interrogatorio formale di convenuti e prova per testi e, all'udienza del
25.11.2019, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione con i termini di legge.
Con la sentenza oggi gravata il Giudice del Tribunale di Enna ha dichiarato inefficace il contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 21.09.2012; Ha dichiarato la responsabilità del convenuto ex art. 1337 e 1398 c.c., condannando il ON medesimo al risarcimento del danno in favore dell'attrice liquidato equitativamente in €.10.000,00 importo pari alla somma già corrisposta alla stessa società; ha compensato per 1/3 tra l'attrice e ON le spese di lite condannando il convenuto al pagamento della restante quota dei 2/3 liquidata come in dispositivo;
Ha, infine, condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 liquidate anch'esse come in dispositivo.
Il Giudice di prime cure, con riferimento alla posizione della convenuta
, ha rilevato che il fratello ha Controparte_2 ON ammesso che era stato lui ad apporre la firma della sorella (allegando anche copia del documento di riconoscimento) in calce al contratto di associazione in partecipazione stipulato il 21.09.2012 nonché nella ricevuta di pagamento del 17.12.2012 senza che la sorella ne fosse a conoscenza.
Tale dichiarazione confessoria da parte del convenuto ON consente, secondo il primo Giudice, di escludere ogni forma di responsabilità in capo alla , che non ha mai ratificato Controparte_2
4 l'operato del fratello, con conseguente dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti del contratto di associazione in partecipazione.
Con riferimento, invece, alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dalla nei confronti dei AN Parte_2
– che, in citazione avevano richiesto di trattenere la somma di CP_1
€.10.000,00 già versata ed ottenere il pagamento del restante importo di
€.190.000,00 anche a titolo di risarcimento del danno- , il Giudice, evidenziando preliminarmente che tale richiesta risarcitoria era comunque genericamente formulata, ha ritenuto di accogliere solo parzialmente tali domande riconoscendo, in via equitativa ex art. 1337
c.c., un risarcimento pari all'importo di €.10.000,00, rigettando la ulteriore richiesta di danno (e, quindi di versamento della rimanente somma di . 190.000,00) in quanto generica e non dimostrata.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la
[...] per i motivi specificati in citazione. Parte_2
Sostituita l'udienza del 24 aprile 2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante sositiene che il Tribunale avrebbe violato i principi di valutazione delle prove acquisite nel procedimento con travisamento dei fatti e delle dichiarazioni dei testi nonché sulla natura giuridica del contratto di associazione in partecipazione e dell'istituto della rappresentanza.
5 Si evidenzia che la stipula di un contratto di associazione in partecipazione non ha bisogno di alcuna prova scritta risolvendosi esso in un rapporto obbligatorio dimostrabile con qualunque mezzo.
Per tale ragione, secondo l'appellante, in giudizio era chiaramente emersa la prova documentale che aveva inteso partecipare ON all'associazione sia personalmente sia per conto della sorella, per come affermato dai testi e che avevano confermato _1 Testimone_2 tale circostanza.
Alla luce di quanto sopra, continua l'appellante , ed in presenza Pt_3 delle gravi contraddizioni emerse in sede di interrogatorio formale dei AN , il Tribunale avrebbe dovuto ammettere l'esame degli CP_1 altri due testi indicati che avrebbero ben potuto chiarire le vicende per cui è causa.
****
Con un secondo profilo di gravame, che richiama sostanzialmente quanto già sostenuto, l'appellante società deduce la erroneità della sentenza per non avere, il Tribunale, ammesso gli altri due testi ( e Testimone_3
indicati sin dall'atto introduttivo del giudizio, così Testimone_4 come ha errato a non disporre la c.t.u. richiesta al fine di accertare l'entità dei danni subiti effettivamente dalla . Parte_2
Operando in tal modo il Tribunale avrebbe violato il diritto alla prova ledendo gravemente ragioni della parte che aveva anche richiesto ulteriori mezzi istruttori quali l'acquisizione, ex art. 210 c.p.c. della delibera con la quale la Banca Cooperativa di San Michele aveva rigettato le richieste di finanziamento proprio a causa delle difficoltà economiche provocate dai mancati versamenti dei signori . CP_1
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6 Con un terzo profilo di censura l'appellante si duole della mancata condanna dei AN al pagamento della rimanente somma di CP_1
€.190.000,00 non versata al momento della stipula del contratto, somma richiesta anche a titolo di risarcimento del danno.
Ppur riconoscendo che il comportamento tenuto da era ON stato caratterizzato da grave responsabilità precontrattuale, il primo giudice ha liquidato, equitativamente, la sola somma di €.10.000,00 senza tenere conto che il comportamento del convenuto aveva gravemente danneggiato la società attrice.
In ogni caso, continua l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ricomprendere nella liquidazione anche l'importo di €.16.500,00 versato tramite assegno poi risultato privo di fondi e contraffatto nonché
l'ulteriore somma di €. 30.000,00 che lo si era obbligato, per CP_1 dichiarazione in atti, a versare entro il gennaio del 2013.
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Di conseguenza ai precedenti, con ultimo motivo l'appellante deduce l'erroneità della disciplina delle spese di lite, da porsi integralmente a carico dei convenuti.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
7 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve poi, sempre in via preliminare, ricordarsi che, con ordinanza del 24 febbraio 2022 la Corte, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante (prova per testi e c.t.u. tecnica, e ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.) in quanto irrilevanti i fini della decisione.
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Nel merito l'appello principale è infondato.
Risulta negli atti del processo che con contratto scritto stipulato in data
21.09.2012 si impegnava ad acquisire la quota del 5% Controparte_2
8 della Associazione dietro il versamento della somma di €. 200.000,00, da versarsi entro il 31 maggio 2013.
I contraenti stabilivano che il contratto in associazione avrebbe avuto la durata di 20 anni, a partire dal 21 settembre 2012, e che la CP_1 avrebbe partecipato agli utili ed alle spese nei limiti della quota sottoscritta.
Risulta allegato al fascicolo di parte attrice (oggi appellante) la copia di un assegno postale – di €. 10.000,00 - che rappresenta, secondo la comune affermazione delle parti, l'acconto versato per la sottoscrizione della quota.
Tale documento è accompagnato da atto di quietanza del 17 dicembre
2021 ove il , “nella qualità di amministratore e Persona_1 legale rappresentante della dichiara di ricevere Parte_2
l'assegno da parte di a nome e per conto della sorella ON
”. Controparte_2
Si legge, poi, in calce, che” il Sig. si impegna a corrispondere un CP_1 secondo assegno di €. 10.000,00entro e non oltre il 30.12.2012ed un terzo acconto pari ad €. 30.000,00 entro il 30 gennaio 2013.”
Risulta, all'esito dell'interrogatorio formale reso avanti al Tribunale di
Enna in data 04.12.2014 da che la firma “ ON CP_2
” – disconosciuta dalla convenuta già con la costituzione in giudizio
[...]
- apposta sia alla scrittura di costituzione dell'associazione in partecipazione, sia in calce all'atto di quietanza, sia stata vergata, in realtà, proprio dal fratello il quale ha pacificamente ON riferito: “ho firmato io personalmente per conto di mia sorella ma a sua insaputa. Preciso di avere apposto la firma a sua CP_1 CP_2 insaputa di tutto.”
A fronte di tali dichiarazioni confessorie, ed in considerazione che nessuna ratifica dell'operato del fratello era stata effettuata da
[...]
[..
[...] , il contratto di associazione in partecipazione, correttamente, CP_3
è stato ritenuto inefficace e privo di effetti giuridici nei confronti della stessa dal primo Giudice.
In proposito l'appellante deduce che, nella realtà, anche ON doveva ritenersi coinvolto e partecipe, al pari della sorella, nelle obbligazioni derivanti dalla associazione in partecipazione.
Tale assunto non può condividersi.
In proposito nel corso del giudizio di primo grado sono stati escussi i due testi indicati dalla società oggi appellante ovvero e Testimone_2 _1
i quali sentiti all'udienza del 5 Febbraio 2015, hanno entrambi
[...] riferito di avere più volte visto in cantiere e di avere ON
“sentito lo stesso esprimere la volontà di far parte di quella struttura. Nel momento in cui si proponeva lo diceva che avrebbe coinvolto la CP_1 sorella perché attendeva l'erogazione dei contributi della AGEA
(dichiarazione teste : “mi ha detto che avrebbe voluto associarsi, poi _1 un giorno nel mio ufficio di Aidone insieme al lo ha PT CP_1 consegnato documenti firmati e io stesso gli feci gli auguri.”
Dall'esame delle richiamate deposizioni testimoniali emerge che nessuno dei testi ha saputo riferire in ordine alla “effettiva” partecipazione dello in proprio, alla associazione , essendo ON Parte_2 emerso, più che altro, un suo desiderio (in attesa delle agevolazioni AGEA di cui avrebbe beneficiato – vedasi interrogatorio formale dello stesso) tanto che, in effetti, tutti i documenti, ivi compreso l'atto di quietanza sono firmati (falsamente) della quale vengono anche allegati Controparte_2 copie del codice fiscale e del documento di identità.
Ciò rende pienamente condivisibile la decisione del Giudice di primo grado che ha ricondotto la fattispecie alla rappresentanza senza potere di cui all' articolo 1398 c.c., (“colui che ha contratto come rappresentante senza averne poteri o eccedendo i limiti della facoltà conferitegli è responsabile
10 del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”).
Deve, pertanto, rigettarsi il primo profilo di gravame.
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Né può trovare accoglimento il successivo argomento di censura alla gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale, non ha riconosciuto il risarcimento del danno nella misura richiesta di €. 190.000,00, motivo che, per quanto si dirà infra, resta comunque assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale proposto da ON
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Deve, poi, per mera completezza espositiva, ricordarsi che, esclusa ogni forma di adempimento per le ragioni sopra evidenziate, non possono ritenersi fondate le ulteriori censure poste alla sentenza con i dedotti motivi di gravame.
Quanto, ad esempio, alla mancata condanna al pagamento dell'importo di €. 15.500,00 portato dall'assegno poi risultato privo di fondi, o, ancora, alla mancata condanna al pagamento dell'importo di €. 30.000,00 il cui impegno era stato assunto in calce alla quietanza del 17 12.2012 (sempre a firma ), dette somme, non potendosi imputare Controparte_2 all'adempimento, non possono, nemmeno, essere poste a carico dei convenuti a titolo di risarcimento del danno, il quale, come ricordato, è stato determinato equitativamente (ed in misura corretta) dal Giudice di prime cure.
Quanto, infine, alla richiesta di esibizione di documenti bancari ex art. 210 c.p.c. deve osservarsi che, correttamente, detta richiesta è stata denegata, anche perché formulata, per la prima volta, all'udienza del 13 aprile 2015, ovvero oltre i termini decadenziali di cui all'art. 183 c.p.c. vigente ratione temporis.
11 ******
Con appello incidentale ritualmente proposto, ha, a sua ON volta, censurato la gravata sentenza affidandosi a due motivi di gravame:
con il primo si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il
Giudice, ha ritenuto sussistente i presupposti della responsabilità precontrattuale pure in assenza di una specifica domanda in tal senso.
Si osserva, a sostegno di tale motivo, che nessuna domanda era stata mai avanzata in termini di ristoro da responsabilità precontrattuale e conseguentemente nessun danno era stato richiesto a tale titolo ma, nonostante ciò, il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ha riconosciuto la responsabilità precontrattuale in capo all'appellante incidentale.
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Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della condanna al risarcimento da responsabilità precontrattuale emessa nonostante la presenza di una condotta colposa della stessa , con violazione dell'articolo Parte_2
1398 c.c.
Si evidenzia, in proposito, che il contraente che rivendica il risarcimento del danno deve provare di avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Nel caso in specie, anche in considerazione dell'entità della somma dell'affare, il legale rappresentante della società avrebbe dovuto quantomeno prestare maggiore cautela chiedendo giustificazione dei poteri all'appellato tenuto conto che il contratto veniva ON consegnato da questi in assenza della sorella e con la firma contraffatta.
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12 Il primo motivo di appello incidentale non può apprezzarsi.
Quanto al primo, per come ricordato, già in citazione (pag. 14) la PT
, sebbene in modo atecnico, aveva avanzato richiesta risarcitoria
[...]
e, accertata dal Tribunale la sussistenza dei presupposti della responsabilità precontrattuale in capo a ed in assenza ON di qualsivoglia quantificazione, ha ritenuto di poter liquidare tale posta di danno in modo equitativo con l'importo come deciso.
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E' invece fondato il secondo motivo di appello incidentale.
Nel caso di un contratto concluso da un falso procuratore (un falso rappresentante), il terzo contraente non è colpevole per non aver chiesto di visionare la procura, a meno che non sussistano dei motivi di dubbio che un ragionevole grado di diligenza avrebbe dovuto far sorgere.
Secondo l'art. 1398 c.c., è il falsus procurator ad essere responsabile del danno subito dal terzo che, senza sua colpa, ha confidato nella validità del contratto, con onere a carico dello stesso terzo di dimostrare la propria incolpevolezza. [L'art. 1398 cod. civ., nel riconoscere la responsabilità del
“falsus procurator” verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto,
(Cass. Civ. Ord. 7 giugno 2021 n. 15784)].
Nel caso in specie l'evoluzione della vicenda così come emersa dalle dichiarazioni testimoniali – dalle quali si era appreso che proprio CP_1 diceva di voler coinvolgere la sorella nell'operazione perché lui
[...] era senza fondi ed attendeva le erogazioni AGEA - consente di ritenere che, effettivamente, la , utilizzando l'ordinaria diligenza, Parte_2 avrebbe ben potuto accertarsi dell'effettiva volontà della Controparte_2 di associarsi in partecipazione con la . Parte_2
13 Inducono a tale conclusione molteplici circostanze, in particolare che il contratto prevedeva in capo alla sorella di questi l'obbligazione di pagare una somma decisamene considerevole (€ 200,000,00) per l'acquisizione della quota partecipativa, che la scrittura in cui il contratto era stipulato veniva consegnato da in assenza della sorella e senza che costei CP_1 fosse mai stata, in precedenza, presente alle trattative. Inoltre, il contratto recava una firma priva di autenticazione, tanto da essere poi risultata contraffatta.
Non può ritenersi dirimente, ad escludere la responsabilità della Società, la circostanza che fosse in possesso dei documenti di ON identità della sorella, ben potendo, egli, esserseli facilmente procurati proprio in virtù del rapporto di parentela – questo sì – ben noto alla parte contraente. È da rimarcare, inoltre, che la società avrebbe potuto accertarsi molto agevolmente dell'effettiva volontà contrattuale di
[...]
, ad es. chiedendone al fratello – ove non già a conoscenza CP_2 della Società – il numero telefonico o inviandole una lettera, insomma contattando personalmente la predetta.
La dedotta responsabilità della società, per le ragioni ora richiamate, esclude il riconosciuto diritto al risarcimento del danno con la conseguenza che la deve restituire la Parte_2 somma di €. 10.000,00 a suo tempo versata dall'appellante incidentale
“in nome e per conto della sorella ” CP_4 CP_1 Controparte_2 con assegno del 17 dicembre 2012 in uno agli interessi, al tasso legale, maturati fino alla data di effettivo soddisfo.
*****
In assenza di ulteriori elementi di valutazione la sentenza del Tribunale di Enna oggi gravata deve riformarsi nei termini che precedono.
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i
14 gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
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Quanto al regime delle spese, possono interamente compensarsi tra le parti quelle relative ad entrambi i gradi di giudizio tra e ON la , tenuto conto che, in ogni caso, fu il primo a tenere una Parte_2 condotta scorretta ed ambigua dalla quale si sono originati i presupposti per la controversia, mentre quelle del secondo grado nei rapporti tra e la seguono la soccombenza e sono Controparte_2 Parte_2 liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_2
59/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 29.12.2020 ed appellata in via principale dalla ed in via incidentale Parte_2 da e;
ON Controparte_2
In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, rigetta integralmente la domanda di risarcimento del danno preseentata da
in persona del suo legale rappresentante Parte_2
p.t. e la condanna alla restituzione, in favore di della ON
15 somma di €. 10.000,00, oltre interessi al tasso legale maturati dal 17 dicembre 2012 sino all'effettivo soddisfo.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Compensa, integralmente, fra la e le CP_5 ON spese di entrambi i gradi del giudizio.
Condanna l'appellante al pagamento, Parte_2 in favore di delle spese del presente grado che liquida Controparte_2 in €. 1.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante principale il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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