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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE relatore
SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.7801 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 7. 6. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
(CF Parte_1
) in persona del Curatore Avv. P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Maria Malara (c.f.
) giusta procura in allegato all'atto di citazione in C.F._1 appello in virtù del provvedimento di autorizzazione del G. D. Dott.ssa Lucia Caterina Odello del 25/11/2019 (doc.1), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Circonvallazione Clodia n. 80, il Pt_1 quale dichiara ai sensi degli arti. 170 e 176 cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni della cancelleria al fax 06/37516563 o all'indirizzo di posta certificata Email_1
APPELLANTE E nato a [...] [...], c.f. Controparte_1 Pt_1
, residente in [...], rappresentato e C.F._2 difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Maria Antonietta Tanico, c.f. (pec C.F._3
) e dall'Avv. Luca Luchetti, Email_2
C.F. ( ), con C.F._4 Email_3 domicilio eletto presso lo studio della prima in Via G.P. da Pt_1
Palestrina n. 19, in forza della procura in calce al presente atto (procura che viene depositata telematicamente scannerizzata per immagine, di cui l'Avv. Maria Antonietta Tanico attesta la conformità all'originale); l'Avv. Maria Antonietta Tanico e l'Avv. Luca Luchetti dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 agli indirizzi pec sopra indicati o al seguente fax 06.37410323
r.g. n. 1 APPELLATO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare - Appello avverso l'ordinanza n. cronologico 4307/2019 dell'8/11/2019, comunicata in pari data, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione XIV Fallimentare, nel procedimento R.G. 53686/2018 CONCLUSIONI: All'udienza del 7. 6. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto avverso l'ordinanza di cui in premessa del Tribunale di Roma che, rispetto alla domanda proposta dalla curatela del fallimento, odierna appellante, di dichiarare la revoca del pagamento di € 300.000,00 ricevuto da nel Controparte_1 maggio 2011 quale corrispettivo della vendita di una frequenza radio in favore dell , e la conseguente Parte_3 condanna del a restituire detta somma, così aveva statuito: CP_1
Rigetta le domande ex artt. 2901 c. c., 66 L. fall., 2043 e 2033 c. c. avanzate dalla curatela attrice e dichiara improponibile la domanda ex art. 2041 c. c. proposta sempre da parte attrice;
Condanna la curatela attrice a rifondere al resistente le spese di lite da questi anticipate che liquida in € 15.000,00 per onorari, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Per quanto riguarda lo svolgimento della vicenda processuale del giudizio di primo grado si intendono qui integralmente richiamati la sentenza impugnata e gli atti processuali delle parti. Con atto ritualmente notificato il fallimento appellante ha proposto appello avverso la sentenza di cui in rubrica per rassegnare le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis in integrale riforma del provvedimento impugnato totalmente errato nella ricostruzione dei presupposti di fatto e nella conseguente applicazione delle norme di diritto accogliere integralmente l'impugnazione proposta e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo di primo grado che qui di seguito integralmente si riportano:
1. In via principale: accertare e dichiarare che il pagamento percepito a titolo personale dal sig. con assegno di conto corrente Controparte_1 bancario n. 0000146001-11 tratto sulla Banca Barclays a firma Unisu intestato al sig. per l'importo di € 300.000,00 Controparte_1
(trecentomilaeuro/00) emesso in il 05/2011 è riferito alla vendita Pt_1 effettuata in favore dell e nello specifico nei Parte_3 confronti dell'UNISU (Università Telematica delle Scienze Umane), frequenza della quale era titolare la società fallita e per l'effetto dichiarare l'inefficacia nei confronti del fallimento ai sensi dell'art. 66 L.F. e 2901
r.g. n. 2 c.c. e quindi revocare il pagamento percepito dal sig. con Controparte_1
l'assegno di conto corrente bancario n. 0000146001-11 tratto sulla Banca Barclays a firma Unisu intestato al sig. per l'importo di € Controparte_1
300.000,00 (trecentomilaeuro/00) emesso in il 05/2011 e per l'effetto Pt_1 condannarlo alla restituzione in favore della curatela della complessiva somma di € 300.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni che dovranno essere determinati ai sensi dell'art. 2043 c.c.
2. In via sussidiaria ed alternativa accertare e dichiarare ex art. 2033 c.c. che l'assegno di conto corrente bancario n. 0000146001-11 tratto sulla Banca Barclays a firma Unisu intestato al sig. per Controparte_1
l'importo di € 300.000,00 (trecentomilaeuro/00) emesso in il Pt_1
05/2011 costituiva il pagamento di un bene (la frequenza Parte_4 appartenente alla società fallita e pertanto non era dovuto al sig.
[...] per l'inesistenza di una causa solvendi e per l'effetto condannare CP_1 il sig. alla restituzione della somma di € 300.000,00 dallo Controparte_1 stesso percepita oltre agli interessi e alla rivalutazione nonché al risarcimento del danno cagionato alla stessa fallita ex art. 2043 c. c. 3. In via subordinata: accertare e dichiarare che la condotta del sig. ha costituito un illecito distrattivo nei confronti della Controparte_1 società fallita ex art. 2043 c.c. e che l'incasso dell'assegno di conto corrente bancario n. 0000146001-11 tratto sulla Banca Barclays a firma Unisu intestato al sig. per l'importo di € 300.000,00 Controparte_1
(trecentomilaeuro/00) emesso in il 05/2011 è illegittimo Pt_1 configurandosi un'appropriazione indebita di somme dovute alla società fallita e quindi il concorso nel reato di bancarotta per distrazione ex art. 216 L.F. comma 1 n. 1 e per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1 risarcimento del danno cagionato al fallimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. nella misura di € 300.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria che sarà determinata dalla data del dovuto al saldo.
4. In via subordinata accertare e dichiarare ex art. 2041 c. c. che le somme percepite dal sig. con l'assegno di conto corrente Controparte_1 bancario n. 0000146001-11 tratto sulla Banca Barclays a firma Unisu intestato al sig. per l'importo di € 300.000,00 Controparte_1
(trecentomilaeuro/00) emesso in il 05/2011 hanno comportato per le Pt_1 ragioni suesposte un indebito arricchimento in favore dello stesso, con conseguente danno e depauperamento economico a carico della società fallita i cui beni sono stati alienati, e per l'effetto condannare lo stesso a indennizzare il ai sensi dell'art. 2041 c.c. Controparte_1 Parte_1 della correlativa diminuzione patrimoniale, pari ad € 300.000,00 quale somma a suo tempo indebitamente percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria che sarà determinata dalla data del dovuto al saldo e risarcimento dei danni connessi alla distrazione di tale importo dalle casse della società
r.g. n. 3 fallita.
5. Condannare il convenuto alle spese, compensi legali oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa relativi al presente giudizio.
6. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare il convenuto, al risarcimento in favore dell'attore ex art. 96 comma n. 1 cpc, invitando la Corte di Appello adita a voler disporre piena istruttoria nel caso in cui la natura del procedimento e la natura delle difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con provvedimento in data 10. 12. 2019 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. Si costituiva il per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, rigettare l'appello proposto dal Parte_1 in persona del suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Ordinanza del Tribunale di Roma n. 4307/2019 in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con condanna, altresì, del in Parte_1 persona del suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 pagamento della somma che sarà equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice adito;
con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge”. All'udienza del 7. 6. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto. Il Fallimento appellante ha dedotto otto motivi di gravame. Con il primo ha lamentato la contraddittoria motivazione e l'erronea riferibilità alle risultanze probatorie acquisite in giudizio;
il contrasto della motivazione della decisione con le prove offerte in comunicazione dalle parti ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa ed erronea valutazione dei documenti depositati e dei comportamenti tenuti dal sig. in qualità di Controparte_1 amministratore del Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto che l'appellato avesse documentato la restituzione della somma distratta dalla società Gruppo Roma Radio s. r. l., considerando probanti le fotocopie, solo parzialmente visibili, di presunti estratti conto depositati dalla difesa del che avrebbero attestato CP_1
(secondo l'interpretazione del giudice di primo grado) la restituzione delle somme prelevate dal in proprio per la vendita di beni della CP_1 società.
Quindi, il giudice di primo grado, in relazione ai fatti costitutivi della vicenda esposti nel ricorso introduttivo, aveva piena contezza dell'esistenza di alcune circostanze, ovvero che:
r.g. n. 4 A) Il sig. era amministratore del Controparte_1 Parte_1
[...]
B) Il in qualità di amministratore ed operando nella propria CP_1 carica per il aveva venduto la frequenza radio Parte_1
89.100 alla Università ; Parte_3
C) Il aveva redatto in nome e per conto del CP_1 Parte_1 un'autorizzazione ad intestare l'assegno bancario di €
[...]
300.000,00 (trecentomila/00) in favore del sig. in qualità Controparte_1 di amministratore unico (vedi documento n. 5 del fascicolo di primo grado del ricorrente); D) Il aveva incassato in proprio e sul proprio conto corrente CP_1 bancario l'assegno di € 300.000,00 ovvero il prezzo della vendita della frequenza radio 89.100, nel maggio 2011; E) Con sentenza n. 108/2015 del 04/02/2015 il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento del Parte_1
In relazione ai suddetti fatti il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare il comportamento distrattivo dell'amministratore del
[...]
che avrebbe disposto in proprio di somme appartenenti Parte_1 alla società poi fallita, ed alla luce della certezza del prelievo e della distrazione delle somme dalle casse societarie, una particolare attenzione avrebbe dovuto essere rivolta all'eventuale documentazione attestante la restituzione delle somme distratte. Invece, nella motivazione del provvedimento impugnato il fatto presupposto e documentato dell'avvenuto prelievo è stato considerato come una normale vicenda del rapporto e non come un abuso ed una specifica responsabilità connessa alla carica rivestita, tenuto in considerazione che il ricorso introduttivo aveva contestato la condotta del sig. Controparte_1 ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. Il giudice di primo grado si sarebbe astenuto da ogni valutazione circa la condotta dell'organo societario costituito dall'amministratore sig.
[...]
che avrebbe abusato della propria carica per conseguire proprie CP_1 utilità individuali, ed avrebbe presupposto la legittimità del comportamento del convenuto, valutando erroneamente che il convenuto stesso avesse comunque restituito la somma a suo tempo distratta, ritenendo che le fotocopie solo parzialmente leggibili del conto corrente della società fallita avevano dimostrato le operazioni con cui era avvenuta la restituzione. Tali estratti conto, per specifica intestazione avrebbero dovuto appartenere al e far parte della documentazione Parte_1 mai consegnata alla procedura fallimentare per la ricostruzione della vicenda patrimoniale e contabile della società fallita;
ma anche relativamente a tale aspetto, il giudice di primo grado adito avrebbe accettato acriticamente la documentazione senza esaminarla, altrimenti avrebbe dovuto dedurre che una tale documentazione contabile, se esistente e se consegnata al curatore fallimentare, già doveva essere stata acquisita r.g. n. 5 nel fallimento del Gruppo Roma Radio s. r. l., trattandosi degli estratti di conto corrente della società. I pagamenti evidenziati dalla parte costituita in giudizio recavano le seguenti diciture testuali: - 50.000,00 € finanziamento socio;
- 50.000,00 € acconto contratto;
- 60.000,00 € acconto socio;
- 100.000,00 € per atti;
- 40.000,00 € restituzione acconti da amministratore. Tali operazioni, per la specifica causale in esse indicata, non sarebbero riconducibili alla restituzione del prezzo percepito dallo stesso in CP_1 Par proprio per la vendita della frequenza radio 89.100 all'
[...]
, e laddove il giudice di primo grado ha dichiarato che Parte_3
l'estratto di conto corrente bancario dimostrava che il resistente aveva restituito la somma percepita dall' , si tratterebbe Parte_3 di un'affermazione totalmente apodittica, non solo priva di qualsivoglia riscontro, ma anche smentita dallo stesso resistente, il quale nell'indicare la causale dei bonifici effettuati aveva attribuito le operazioni finanziarie dedotte in giudizio ad altre operazioni societarie (finanziamento socio, acconto contratto, acconto socio, etc…). Sarebbe evidente l'errore del giudice di primo grado, che avrebbe dovuto tenere conto dell'imputazione di pagamento effettuata dallo stesso resistente nell'indicazione della causale degli estratti conto prodotti in atti. Le fotocopie degli estratti conto prodotte, prive di qualunque attestazione di conformità e quindi della possibilità di validazione in quanto
– seppure eventualmente appartenenti al mai Parte_1 consegnate alla procedura fallimentare – prive di riscontro oggettivo, riprodurrebbero rapporti finanziari tra il e la società fallita che CP_1 nulla avrebbero a che vedere con la restituzione degli importi percepiti e che, invece, dimostrerebbero le gravi irregolarità commesse dall'appellato nella gestione della società e documentate, con dovizia di particolari, nell'accertamento della GdF depositato nel giudizio di primo grado e sfociato nella formulazione dei capi d'imputazione del rinvio a giudizio ricevuto dallo stesso (vedi documenti fascicolo 1° grado CP_1 depositati con nota di deposito del 9/10/2019). Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione dell'art. 702 ter c.p.c. in relazione alle questioni portate in giudizio. Le norme del procedimento sommario di cognizione prevedono che le questioni trattate con il rito sommario debbano essere documentali e di immediata evidenza per il giudice adito;
ove dalle difese svolte dalle parti emerga la necessità di un'istruzione non sommaria, il giudice avrebbe l'onere di trasformare il rito sommario in ordinario e di ricorrere all'istruzione probatoria piena per l'accertamento dei fatti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie, per approfondire la natura dei pagamenti effettuati dal convenuto sig. il Tribunale avrebbe dovuto disporre CP_1 un'istruzione piena del procedimento nel rito ordinario, dando alle parti la r.g. n. 6 possibilità di documentare e/o di provare con effettività e pienezza la situazione relativa alla distrazione della somma di € 300.000,00 nella società fallita. La procedura fallimentare ha prodotto la documentazione (vedi doc. nn. 5 e 6) attestante la vendita della frequenza radio 89.100 di proprietà ed intestata al all'Università Parte_1 Parte_3 dimostrando, altresì, con la produzione documentale del titolo di pagamento (costituito dall'assegno di conto corrente bancario n. 0000146001-11 tratto sulla Banca Barclays ed intestato al sig.
[...]
di € 300.000,00 l'incasso della somma da parte del in CP_1 CP_1 proprio e sul proprio conto personale.
A fronte della dimostrazione documentale della distrazione della somma di denaro che avrebbe dovuto incassare la società, e della conseguente illecita ed illegittima appropriazione di tale somma da parte della persona fisica del si potrebbe facilmente rilevare che le CP_1 affermazioni del non sarebbero sorrette da prova documentale CP_1 univoca;
infatti, la prova documentale offerta dal convenuto evidenzia dei trasferimenti in denaro relativi a rapporti di altra natura e di altro genere tra il e la società fallita quindi, la CP_1 Parte_1 conclusione logica e giuridica che il giudice di primo grado avrebbe dovuto trarre era quella dell'assenza di prova circa l'avvenuta restituzione delle somme percepite dal anche in considerazione di quanto previsto CP_1 dall'art. 2697 c.c., essendo onere del convenuto, una volta provata dall'attore la sottrazione delle somme dalle casse della società, dimostrarne positivamente la restituzione. Tale restituzione non sarebbe mai stata dimostrata, ed il giudice avrebbe dovuto accogliere il ricorso proposto ma, se anche avesse voluto adottare il beneficio del dubbio circa le affermazioni contenute nella comparsa di risposta decidendo di approfondire il tema dell'effettiva restituzione delle somme, avrebbe dovuto disporre un'istruttoria piena nell'ambito del giudizio con la specifica finalità di accertare la verità dei fatti dedotti. Con il terzo motivo è stata lamentata la contraddittoria motivazione in relazione alla posizione processuale espressa dalla parte ricorrente in primo grado, e la violazione dell'art. 112 cpc. Il giudice di primo grado avrebbe totalmente disatteso le contestazioni formulate dalla difesa della parte ricorrente, la quale sin dal verbale di prima udienza del giudizio aveva contestato i contenuti della comparsa di costituzione riportandosi allo specifico contenuto del proprio ricorso introduttivo ed alla documentazione prodotta. Anche nella successiva udienza di precisazione delle conclusioni la difesa della Curatela fallimentare aveva contestato la produzione documentale del e con precedente nota di deposito aveva CP_1 informato il giudice dell'esistenza di un provvedimento di rinvio a giudizio r.g. n. 7 per bancarotta fraudolenta distrattiva nei confronti del nel quale CP_1 erano stati allo stesso contestati diversi episodi distrattivi posti in essere nei confronti della società nonché episodi di Parte_1 contestata distruzione di scritture contabili. Tale situazione, emersa nel corso del procedimento di primo grado, avrebbe dovuto fornire al giudice la giusta chiave interpretativa dei fatti contestati in giudizio al ed CP_1 era stata fornita al giudice di primo grado, sempre con nota di deposito, anche copia del verbale di accertamento effettuato dalla GdF, nel quale risultavano descritte tutte le irregolarità amministrative e contabili poste poi a base per la formulazione dell'imputazione del reato di bancarotta esplicata e contestata nella richiesta di rinvio a giudizio.
Dal punto di vista processuale dovrebbe rilevare il fatto che la documentazione prodotta in atti successivamente, con nota di deposito del 9/10/2019, non è stata dal giudice stralciata, né ritenuta estranea al giudizio, e quindi la stessa avrebbe dovuto costituire un'ulteriore fonte probatoria sulla quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento. Rispetto alle contestazioni formulate da parte attrice relativamente ai contenuti della comparsa di costituzione in giudizio – reiterate anche in appello –, il giudice avrebbe disatteso le contestazioni formulate attribuendo una presunta inesistente tardività alle contestazioni sollevate da parte ricorrente;
sul punto la curatela ha richiamato il testo specifico del verbale di udienza nel quale la parte ricorrente aveva contestato il contenuto della comparsa di risposta insistendo nella propria domanda, laddove l'art. 115, comma 1°, relativamente alla contestazione specifica dei fatti richiama esclusivamente la posizione della parte costituita, mentre le ulteriori precisazioni e contestazioni tra parte attrice e parte convenuta potrebbero essere compiutamente formulate solo in un procedimento ordinario con istruttoria piena nella sede specificatamente prevista dall'art. 183, comma 6, c. p. c. con la concessione delle memorie istruttorie di precisazione e modificazione della domanda e della posizione processuale delle parti;
nel procedimento sommario l'unico organo e autorità che stabilisce la sufficienza o meno della produzione documentale a sostenere i fatti dedotti in giudizio è il giudice che nella propria pronuncia dovrebbe basarsi sulle evidenze processualmente acquisite. Nel caso di specie la decisione non poggerebbe su alcuna evidenza, ma su una interpretazione fuorviante ed errata di documenti che attesterebbero situazioni opposte a quelle indicate dal giudice nella sentenza impugnata. Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del convenuto ex art. 2697 c. c. La decisione impugnata violerebbe l'art. 2697 c. c. in ordine all'onere probatorio gravante sulle parti, in quanto a fronte della documentata r.g. n. 8 distrazione delle somme, da parte del spettanti alla società del CP_1
lo stesso non avrebbe negato la condotta, ma Parte_1
l'avrebbe giustificata con l'avvenuta restituzione delle somme precedentemente distratte. Tale comportamento, dedotto a discolpa, sarebbe soggetto all'onere probatorio statuito dall'art. 2697 c. c., comma 2, secondo il quale i fatti estintivi del diritto devono essere provati da chi li eccepisce e tale prova dovrebbe avere i requisiti necessari per attestare l'estinzione del diritto di credito della società nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
che ne aveva prelevato le somme alla stessa spettanti per un totale
[...] di € 300.000,00.
La prova documentale non sarebbe mai stata fornita dal convenuto, che avrebbe segnalato al giudice una serie di operazioni finanziarie in nessun modo riferibili con certezza e puntualità alla restituzione della somma precedentemente distratta dallo stesso tale circostanza CP_1 renderebbe completamente invalide le deduzioni formulate dal giudice di primo grado secondo le quali il aveva provato di aver restituito CP_1 per intero quanto riscosso, costituendo quest'ultima un'affermazione priva di qualunque riscontro oggettivo ai sensi dell'art. 2697 c. c. Oltre all'affermazione destituita di fondamento effettuata dal giudice di primo grado, secondo la quale il aveva restituito per intero la CP_1 somma riscossa in luogo della società, lo stesso giudice ha anche affermato: “avendo dunque integralmente reintegrato il patrimonio sociale, il non può essere tenuto ad alcuna condotta restitutoria CP_1 nei confronti del fallimento”. Tale passaggio motivazionale genererebbe ulteriori perplessità, non comprendendosi in qual modo il giudice di primo grado abbia potuto accertare l'avvenuto reintegro del patrimonio sociale, a fronte del fatto che la Curatela fallimentare aveva sottolineato non soltanto la sottrazione dei 300.000,00 euro dovuti al per la vendita della Parte_1 frequenza 89.100, ma anche la mancata consegna da parte dell'amministratore alla Curatela fallimentare della documentazione contabile relativa alla gestione patrimoniale della società stessa. La Curatela fallimentare ha potuto procedere ad una ricostruzione finanziaria e contabile solo operando indirettamente con i dati acquisiti dai rapporti bancari intestati alla società; e se la stessa Curatela fallimentare non è stata posta in grado di ricostruire ed accertare la consistenza e l'entità del patrimonio sociale, non sarebbe dato comprendere come il giudice di primo grado abbia potuto attestare l'integrità del patrimonio sociale sulla base di presunte transazioni avvenute tra il ed il CP_1 Parte_1 che nulla avevano a che vedere con la restituzione delle somme
[...] precedentemente distratte. Con il quinto motivo è stata lamentata la violazione dei presupposti di applicazione dell'art. 2033 c.c. per errata
r.g. n. 9 interpretazione dei fatti costitutivi della vicenda.
La curatela ha contestato la dichiarata infondatezza dell'azione ex art. 2033 c. c. proposta dal fallimento ricorrente in via sussidiaria e alternativa. La ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado nella vicenda processuale sarebbe erronea, avendo affermato che: “come ha correttamente rilevato il resistente, non è stata infatti la società poi fallita ad avere eseguito un pagamento non dovuto in favore del resistente”, e poi rilevando che il convenuto aveva restituito per intero la somma prelevata. Anche tale motivazione sarebbe censurabile, in quanto la documentazione depositata da parte ricorrente e proveniente dalla stessa parte convenuta avrebbe attestato che la società fallita in persona del proprio amministratore aveva autorizzato l' Controparte_1 [...]
ad effettuare il pagamento dell'acquisto della frequenza Parte_3 radio 89.110 in favore di quale amministratore del Controparte_1
mentre quest'ultimo aveva incassato in proprio Parte_1 la somma di denaro destinata alla società. Il giudice di primo grado sembrerebbe non aver tenuto in considerazione il documento prodotto dal fallimento ricorrente in primo grado (v. allegato doc. n. 5) in base al quale testualmente la società fallita aveva dichiarato: “Con la presente la scrivente società Parte_1
autorizza l ad emettere assegno
[...] Parte_3 bancario intestato al sig. in qualità di amministratore Controparte_1 unico per l'importo pari ad Euro 300.000,00 (trecentomilaeuro/00) come acconto per l'acquisto della frequenza radio FM 89.100”. Tale documento, non contestato dal Giudice e nemmeno dalla parte convenuta, dimostrerebbe che autorizzato ad incassare la somma della vendita della frequenza era in qualità di AU e non di Controparte_1 persona fisica. L'avvenuto incasso da parte del sig. in proprio Controparte_1 configurerebbe una condotta distrattiva che sarebbe sfuggita all'attenzione del giudice di primo grado e che comporterebbe la piena legittimità della Curatela fallimentare al recupero dell'indebito nei termini della richiesta formulata nel giudizio di primo grado. Con il sesto motivo è stata lamentata la violazione dell'art. 2043 c. c. in combinazione con l'art. 646 c. p. e 185 c. p. con riferibilità all'art. 216 comma 1 L.F. Il giudice di primo grado ha ritenuto da un lato che “la percezione del corrispettivo della cessione di un bene sociale da parte dell'amministratore unico è senz'altro qualificabile come condotta distrattiva, suscettibile in astratto di avere rilievo sia come illecito civile che come fattispecie di reato…” ed ha poi stabilito che “senonché, l'integrale ripristino del patrimonio sociale operato dal immediatamente dopo l'indebita CP_1 percezione sottrae a quella condotta ogni connotazione illecita. La giurisprudenza penalistica ha da tempo coniato l'istituto della c.d.
r.g. n. 10 bancarotta riparata, che per l'appunto si configura allorquando la portata pregiudizievole della condotta distrattiva sia annullata in virtù di attività di segno opposto capace di ripristinare il patrimonio della fallita prima dell'apertura della procedura concorsuale”. I fatti documentati in giudizio attesterebbero la condotta distrattiva del sig. e la mancata restituzione degli importi distratti, e quindi CP_1 dovrebbe venire meno il ragionamento sviluppato dal giudice di primo grado circa la presunta riparazione della condotta illecita effettuata con la restituzione delle somme. La successiva produzione documentale, costituita dal provvedimento di rinvio a giudizio del e dal verbale di accertamento della GdF, CP_1 anch'esso allegato, avrebbe dovuto indurre il giudice ad un esame più attento della documentazione prodotta, e sempre sulla base dei documenti risulterebbe chiaramente e pienamente operante la tutela prevista dall'art. 2043 c. c. per il fatto illecito costituito dalla distrazione delle somme destinate alla società fallita, tanto più che la condotta distrattiva è pacificamente stata ammessa anche dal giudice di primo grado. Con il settimo motivo è stata lamentata la violazione e l'errata interpretazione dell'art. 2041 c.c. formulato come domanda subordinata e residuale rispetto a quelle proposte in via principale e subordinata nel ricorso introduttivo.
Il giudice di primo grado, in relazione a questa residualità e sussidiarietà, ha ritenuto nella motivazione della sentenza impugnata che tale azione dovesse essere dichiarata inammissibile ed improponibile perché proponibile esclusivamente in assenza di un'azione tipica. Nel caso di specie l'azione tipica dovrebbe essere quella della revocatoria fallimentare, ma tale interpretazione non terrebbe conto di una lettura più approfondita della giurisprudenza di legittimità che indicherebbe come requisito di ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento l'inesistenza di un'azione tipica intesa come inesistenza di una giusta causa nel rapporto giuridico dedotto sia essa di carattere contrattuale sia essa di carattere obbligatorio;
pertanto, la mancanza o la non conformità al diritto della causa del rapporto a rendere ammissibile l'azione di indebito arricchimento, anche nella sua proposizione in via subordinata all'azione principale. Il limite alla proponibilità all'azione di ingiustificato arricchimento è stabilito dall'art. 2042 c.c., per effetto del quale l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. La Corte ritiene di dover esaminare congiuntamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo, essendo strettamente connessi, che devono ritenersi fondati e devono essere accolti nei termini seguenti. La Corte ritiene di dover applicare al presente giudizio il principio r.g. n. 11 della ragione più liquida, secondo cui (v. Cass. sez. lav., 20 maggio 2020,
n. 9309): «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (v. anche Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555). In via preliminare deve rilevarsi che le doglianze dell'appellante relative alla violazione dell'art. 702 bis c. p. c. non sono fondate, dal momento che nell'ambito del giudizio regolato dalla predetta norma non vige alcuna preclusione, secondo quanto previsto dall'art. 702 quater c. p. c., con la conseguenza che l'appellante ben avrebbe potuto integrare la documentazione ove lo avesse ritenuto necessario. Nel merito deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sezione I civile, sentenza n. 23429 del 19 dicembre 2012) “il curatore, il quale agisca in giudizio per la restituzione di una somma di denaro, che assuma corrisposta indebitamente in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostituzione del patrimonio originario del fallito, e cioè nella veste di terzo, ma esercita un'azione trovata nel patrimonio del fallito medesimo, come avente causa di questo, ponendosi nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, quale sarebbe stata anche se il fallimento non fosse stato dichiarato.” Tanto premesso, la Corte ritiene di dover condividere le argomentazioni svolte dall'odierno appellante nei termini che seguono. Ad avviso della Corte non può essere condivisa la decisione del Tribunale, che ha ritenuto che l'appellato avesse documentato la restituzione della somma distratta dalla società Gruppo Roma Radio s. r. l., considerando probanti le fotocopie, solo parzialmente visibili, di estratti conto depositati dalla difesa del che avrebbero attestato la CP_1 restituzione delle somme prelevate dal in proprio per la vendita di CP_1 beni della società. Al riguardo deve rilevarsi che il sig. era Controparte_1 amministratore del ed in qualità di Parte_1 amministratore, ed operando nella propria carica per il Parte_1
aveva venduto la frequenza radio 89.100 alla
[...] Parte_3
quindi lo stesso aveva redatto in nome e per conto del
[...] [...] un'autorizzazione ad intestare l'assegno bancario di € Parte_1
300.000,00 (trecentomila/00) in favore del sig. in qualità Controparte_1 di amministratore unico (vedi documento n. 5 del fascicolo di primo grado del ricorrente). Successivamente il aveva incassato in proprio e sul proprio CP_1
r.g. n. 12 conto corrente bancario l'assegno di € 300.000,00 ovvero il prezzo della vendita della frequenza radio 89.100, nel maggio 2011; infine, con sentenza n. 108/2015 del 04/02/2015 il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento del Parte_1
La procedura fallimentare ha prodotto la documentazione (v. docc. nn. 5 e 6) attestante la vendita della frequenza radio 89.100 di proprietà ed intestata al all , Parte_1 Parte_3 dimostrando, con la produzione documentale del titolo di pagamento (costituito dall'assegno di conto corrente bancario n. 0000146001-11 tratto sulla Banca Barclays ed intestato al sig. di € 300.000,00 Controparte_1
l'incasso della somma da parte del in proprio e sul proprio conto CP_1 personale. In tale contesto la Corte osserva che sulla base della documentazione acquisita agli atti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, deve essere rilevata la sussistenza di un comportamento distrattivo in capo all'amministratore del (il Parte_1
, che di fatto ha disposto in proprio delle somme pacificamente CP_1 appartenenti alla società poi fallita. Infatti, le fotocopie solo parzialmente leggibili del conto corrente della società fallita non possono essere ritenute idonee a dimostrare la legittimità del comportamento del che secondo il Tribunale aveva CP_1 comunque restituito la somma a suo tempo distratta.
In particolare, deve rilevarsi che gli estratti conto dovevano appartenere al e far parte della documentazione Pt_1 Parte_1 che in concreto non è mai stata consegnata dal alla procedura CP_1 fallimentare, secondo quanto dalla stessa rappresentato, per la ricostruzione della vicenda patrimoniale e contabile della società fallita. A ciò deve aggiungersi che comunque dalla lettura degli estratti conto (v. documentazione prodotta dal nel giudizio di primo grado) CP_1 risultano essere stati evidenziati i seguenti pagamenti con annesse diciture testuali: - 50.000,00 € finanziamento socio;
- 50.000,00 € acconto contratto;
- 60.000,00 € acconto socio;
- 100.000,00 € per atti;
- 40.000,00
€ restituzione acconti da amministratore. Appare del tutto evidente che tali operazioni, in relazione alla specifica causale in esse indicata, non siano riconducibili alla restituzione del prezzo percepito dal in proprio per la vendita della frequenza CP_1 radio FM 89.100 all' . Senza contare che le Parte_3 fotocopie degli estratti conto prodotte erano comunque prive di qualunque attestazione di conformità e non attendibili, e seppur eventualmente appartenenti al non erano mai state consegnate Pt_1 Parte_1 alla procedura fallimentare, e quindi prive di alcun riscontro oggettivo;
e quindi, come detto, esse riproducevano rapporti finanziari tra il e CP_1 la società fallita che nulla avevano a che vedere con la restituzione degli importi percepiti. A fronte di tali emergenze documentali, idonee a dimostrare la r.g. n. 13 distrazione della somma di denaro che doveva essere incassata dalla società, e la conseguente illecita ed illegittima appropriazione di tale somma da parte della persona fisica del quest'ultimo, ad avviso CP_1 della Corte, non è stato in grado di fornire una prova documentale univoca idonea a dimostrare l'avvenuta restituzione alla società dell'importo di € 300.000,00, posto che la prova documentale offerta dal riguarda CP_1 trasferimenti in denaro relativi a rapporti di altra natura e di altro genere tra il e la società fallita CP_1 Parte_1
Ne consegue che in assenza di prova circa l'avvenuta restituzione delle somme percepite dal anche tenendo conto di quanto CP_1 previsto dall'art. 2697 c. c., essendo onere del convenuto, una volta provata dall'attore la sottrazione delle somme dalle casse della società, dimostrarne positivamente la restituzione, deve essere accolta la domanda del fallimento appellante nei termini dallo stesso esposti nell'ambito del sesto motivo di gravame. Conseguentemente, deve essere condannato alla Controparte_1 restituzione in favore della Curatela appellante dell'importo di € 300.000,00 percepito a titolo personale con assegno di conto corrente bancario n. 0000146001-11 tratto sulla Banca Barclays a firma Unisu intestato al sig. , emesso in il 05/2011, riferibile alla Controparte_1 Pt_1 vendita effettuata in favore dell e nello specifico Parte_3 nei confronti dell'UNISU (Università Telematica delle Scienze Umane), frequenza della quale era titolare la società fallita, oltre rivalutazione dalla data della ricezione dell'importo sino al soddisfo, alla stregua dei principi indicati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1712/95, oltre interessi legali sull'importo originario rivalutato anno per anno. Non essendo stato allegato dall'appellante alcun elemento specifico, non può essere riconosciuto alcunchè in ordine al maggior danno asseritamente subito. Alla stregua di quanto sinora esposto il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo devono ritenersi fondati e devono essere accolti nei termini in precedenza illustrati;
gli altri motivi devono ritenersi assorbiti, ivi compreso l'ottavo motivo, con cui è stata lamentata l'erronea attribuzione delle spese e del principio della soccombenza del giudizio in relazione ai documenti prodotti, in ragione dell'esito del presente giudizio. Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto;
tutte le altre questioni devono ritenersi assorbite. Non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di condanna dell'appellato ex art. 96 c. p. c., non essendo stato fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che il abbia resistito in giudizio con CP_1 malafede o colpa grave. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono r.g. n. 14 liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. cronologico 4307/2019 dell'8/11/2019, comunicata in pari data, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione XIV Fallimentare, nel procedimento R.G. 53686/2018, così provvede: A) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'ordinanza impugnata accoglie la domanda proposta dal
[...] ex art. 2043 c. c., e per l'effetto Parte_5 condanna il sig. a restituire al Controparte_1 [...]
l'importo di € Parte_5
300.000,00, percepito con assegno di conto corrente bancario n. 0000146001-11 tratto sulla Banca Barclays a firma Unisu intestato al sig. per l'importo di € 300.000,00 Controparte_1
(trecentomilaeuro/00) emesso in il 05/2011, riferibile alla Pt_1 vendita effettuata in favore dell' , oltre Parte_3 rivalutazione ed interessi legali secondo i principi richiamati in parte motiva, dal momento della percezione di tale importo fino al soddisfo;
B) Respinge la domanda di condanna ex art. 96 c. p. c.; C) Condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...] delle spese processuali Parte_5 del doppio grado di giudizio che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi € 11.300,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 10.100,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 15