Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1989, n. 608
CASS
Sentenza 1 febbraio 1989

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La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario di lavoro normale contrattualmente stabilito, in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale. Pertanto, in Mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale che, ai sensi della regolamentazione collettiva (l'interpretazione della quale, ove di diritto comune, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.), debba essere presa a base ai fini della Determinazione di competenze indirette. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso, ai sensi del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 1976, la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive). ( Conf 2823/88, mass n 458439; ( Conf 2115/88, mass n 457965; ( Conf 1445/88, mass n 457542).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1989, n. 608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 608
    Data del deposito : 1 febbraio 1989

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