Art. 7. (Disciplina applicabile
al personale di altre amministrazioni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attivita' di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.
al personale di altre amministrazioni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attivita' di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.