Articolo 7 della Legge 21 marzo 2001, n. 74
Articolo 6Articolo 8
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13 aprile 2001
Art. 7. (Disciplina applicabile
al personale di altre amministrazioni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attivita' di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.
Entrata in vigore il 13 aprile 2001
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