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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON BE AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI NO Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 857 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
Parte_1
(c.f. , in persona del procuratore ad negotia dott.
[...] P.IVA_1 [...]
, tale in forza di procura in Notaio del 9.5.2017 Rep. n. Parte_2 Persona_1
26.338 Racc. n. 12.124, rappresentata e difesa dell'Avv. Roberto Costanza per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante (c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina del Foro C.F._2
di AN e EL MA LE del Foro di Marsala in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Appellati e appellanti incidentali
(c.f. , e per essa la mandataria (p. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
IVA in persona del legale rappresentante dottor , P.IVA_3 Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Passaro, giusta procura generale alle liti in Notaio
da Velletri del 12.12.2023 (Rep. n. 79347 Racc. n. 29925) Persona_2
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in via principale, accogliere l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
- ritenere e dichiarare che il saggio di interessi moratori previsto in seno al rapporto di mutuo fondiario stipulato in data 02/02/2006 (che considerando anche la maggiorazione per la mora era pari all'8,143% al momento della stipula) non ha superato il tasso soglia antiusura pari all'8,925% (TEG Medio 3,85 + maggiorazione 2,1 = 5,95; tasso medio maggiorato 5,95 +
50% = 8,925);
- per l'effetto, ritenere e dichiarare che il tasso di interesse di mora al momento della stipula del contratto di mutuo non è usurario e che pertanto il saldo debitore del contratto di mutuo
de quo è pari ad €. 86.892,44, oltre interessi convenzionali e di mora convenzionalmente
2 pattuiti, come determinato nella situazione debitoria al 31/05/2018 (all. 3bis, fascicolo del primo grado del giudizio);
- conseguentemente, rigettare le domande formulate nel giudizio di primo grado da
[...]
e in quanto totalmente infondate sia in punto di fatto che CP_1 Controparte_2
in punto di diritto e condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU al fine di:
- verificare se il tasso di interesse pattuito in seno al contratto di mutuo fondiario stipulato il
2/02/2006 abbia superato al momento della stipula del contratto quello soglia antiusura,
attenendosi, quanto ai criteri da utilizzare per il calcolo del TEG, alle istruzioni della Banca
d'Italia per tempo vigenti e tenendo conto, altresì, del criterio della maggiorazione del 2,1%
recentemente indicato nella recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 26286 del
17/10/2019 nella valutazione sull'usura dei tassi moratori;
- indicare il saldo dovuto alla data del 31/05/2018, rideterminandolo secondo i criteri sopra riportati.
Conclusioni di parte appellata e appellante incidentale:
in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dalla Parte_3
nel merito:
3 - rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla
[...]
confermando parzialmente la Parte_3
sentenza n. 47/2020 emessa dal Tribunale di Marsala in data 21.01.2020;
- per l'effetto, dichiarare che nel contratto di mutuo de quo, al momento della stipulazione sono stati pattuiti interessi usurari, e che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori;
- ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata e per l'effetto rigettare l'azione proposta da controparte e comunque qualsivoglia richiesta restitutoria e condannatoria formulata dalla stessa per i motivi esposti in narrativa;
in via incidentale:
- ritenere ammissibile e fondato ed accogliere il presente appello incidentale e pertanto, in riforma della suddetta sentenza n. 47/2020, pubblicata il 21.01.2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala:
I) ritenere e dichiarare che l'azione promossa dagli odierni appellati ed appellanti in via incidentale, sia di accertamento negativo e, dunque, stante l'attuale perdurante operatività e vigenza del rapporto di conto corrente in questione, censurare e riformare l'appellata sentenza nella parte in cui qualifica l'azione come ripetizione d'indebito ed esclude ogni accertamento relativo al conto corrente in esame;
4 II) per l'effetto, ammettere e disporre il richiamo del ctu affinché esegua l'accertamento richiesto dagli attori appellanti in via incidentale sul rapporto di conto corrente n. 609-06-
380022-73 intercorso tra le parti per rideterminare il saldo del conto corrente e ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza;
III) accertare la mancata indicazione del TAE e l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi nel contratto di mutuo del 02/02/2006 e per l'effetto, disporre il richiamo del CTU
al fine di rideterminare al tasso legale del 2,003% l'importo degli interessi calcolato nel piano di ammortamento del mutuo sottoscritto dalla parte mutuataria.
- condannare la banca appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari del secondo grado da distrarre in favore del sottoscritto legale o, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, compensare le spese di lite.
Conclusioni di parte interveniente:
accogliere tutte le domande, eccezioni e difese già formulate da
[...]
e accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione Parte_3
passiva di in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie Controparte_3
derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
5 Con sentenza n. 47 del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Marsala, accogliendo parzialmente le domande proposte da e nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 [...]
volte all'accertamento della nullità parziale Parte_3
del regolamento del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza con apertura di credito n. 609-06-380022-73 stipulato nel 1992 presso Cassa Rurale e Artigiana DO ZO
di Alcamo e del contratto di mutuo fondiario stipulato il 2.2.2006 con
[...]
: Parte_3
- ha accertato, in esito degli accertamenti demandati a un consulente tecnico,
che il saggio degli interessi moratori convenuto nel contratto di mutuo eccedeva le soglie fissate a termini della L. n. 108/1996 in materia di usura;
- ha dichiarato “la nullità della clausola di determinazione del tasso degli
interessi moratori” facendone discendere in via conseguenziale la “gratuità
del contratto di mutuo” (pag. 4 della sentenza) e ha rideterminato in €
12.445,58 quanto dovuto dagli attori per il residuo rimborso della somma erogata;
- ha rigettato, previa riqualificazione in termini di ripetizione dell'indebito, la domanda di accertamento negativo del credito dell'istituto bancario derivante dal contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza, avendo considerato non ottemperato, a motivo dell'incompletezza degli estratti conto
6 indispensabili per l'identificazione delle rimesse suscettibili di ripetizione,
l'onere probatorio gravante sugli attori;
- ha compensato in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e condannato
[...]
alla refusione della restante quota in favore degli Controparte_6
attori;
- ha posto definitivamente a carico di le spese Controparte_6
relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la pronunzia entrambe le parti hanno proposto appello.
Con l'impugnazione principale si duole: Controparte_6
-dell'accertamento dell'usurarietà del contratto di mutuo e chiede la modifica della sentenza in favore di una decisione “che ritenga non incluso nel calcolo del TEGM l'ammontare delle
pattuizioni relative agli interessi moratori e che in ogni caso, al fine di valutare l'usurarietà
… tenga conto della maggiorazione di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli
interessi corrispettivi (pag. 7 dell'appello). Evidenzia, a supporto della censura, che: a) i mutuatari non avevano dato prova della corresponsione di interessi moratori, né questa era emersa all'esito delle operazioni di consulenza contabile, donde l'inaccoglibilità della domanda atteso che “gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella
misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente” (pag. 11
dell'appello); b) i decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di usura specificano che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora, così che il tasso
7 soglia che essi concorrono a definire afferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi;
c)
onde evitare di omologare situazioni diverse, la soglia usuraria degli interessi di mora deve essere computata tenendo conto della maggiorazione media di 2,1 punti percentuali dei moratori rispetti ai corrispettivi separatamente rilevata nei decreti ministeriali. Contesta,
ancora, che l'usurarietà degli interessi moratori si propaghi per derivazione agli interessi corrispettivi travolgendo per intero la convenzione negoziale;
- della condanna alla refusione, per la parte non compensata, delle spese di lite in favore degli attori in primo grado, condanna che deduce di aver comunque già eseguito in favore dei procuratori antistatari di costoro.
e hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1 Controparte_2
chiedendone, in linea gradata, il rigetto nel merito. Hanno poi formulato appello incidentale per denunziare come erronee (per qui che ancora rileva, avendo costoro rinunziato, all'atto della precisazione delle conclusioni, alla domanda di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del saggio degli interessi e per mancata indicazione del TAE):
- la riqualificazione della domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente n.
609-06380022-73, ancora aperto alla data di introduzione del giudizio, in termini di ripetizione di indebito, e il corollario in punto di ripartizione dell'onere probatorio che il
Tribunale aveva ritenuto di trarne senza neppure considerare che la produzione documentale curata da entrambe le parti era completa e tale da consentire lo svolgimento
8 di una consulenza tecnico contabile funzionale a eliminare dal saldo progressivo del rapporto le numerose poste illegittimamente addebitate dall'istituto bancario;
- la regolazione delle spese di lite.
E' volontariamente intervenuta in giudizio cessionaria da potere Controparte_3
dell'appellante, in forza di un'operazione di cessione pro soluto di crediti in blocco, del credito verso gli appellanti incidentali, per aderire a quanto dedotto da e alle CP_6
conclusioni da questa esposte, non senza evidenziare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a pretese restitutorie o risarcitorie.
Entrambi gli appelli sono meritevoli di accoglimento, dovendo la sentenza essere interamente riformata.
Con riguardo al contratto di mutuo, sul quale si appunta il primo motivo di appello principale,
è necessario evidenziare che, anche in ragione della pronunzia della Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 19597 del 18.9.2020, è oggi definitivamente chiarito che “il concetto di interesse
usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse
moratorio”, di modo che anche questo deve necessariamente essere contenuto entro la soglia usuraria.
Risolvendo il conflitto segnalato con l'ordinanza di rimessione della sezione I che evidenziava l'opportunità di “valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 c.p. e della L.
n. 108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima
legge, nonchè delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se l'evidenziato principio di
9 simmetria consenta o meno di escludere l'assoggettamento degl'interessi di mora alla
predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della
determinazione del tasso effettivo globale medio;
qualora si opti per la soluzione contraria,
occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degl'interessi, sia
sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso
effettivo globale medio di cui al comma 1 dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione
del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne
l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale
riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione” (Cass. civ. sez. I,
22/10/2019, n.26946 in parte motiva), le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi c.d. estensiva e risolto numerose questioni applicative, alcune rilevanti in questa sede, conseguenziali all'affermazione della riconduzione degli interessi moratori, “che sono comunque convenuti
e costituiscono un possibile debito per il finanziato”, nell'ambito della normativa antiusura.
Con specifico riguardo all'individuazione del limite oltre il quale interessi moratori risultano usurari, le Sezioni Unite hanno evidenziato che esso:
- deve trarsi dai decreti ministeriali ai quali la L. n. 108/1996 rimanda per il recepimento delle rilevazioni periodiche trimestrali condotte dalla Banca d'Italia, atteso che la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria per la quale ha optato il legislatore del 1996 esige, anche per gli interessi moratori, l'identificazione di un tasso soglia mediante rilevazioni statistiche.
Rilevazioni sulla maggiorazione media richiesta dagli istituti di credito in presenza di
10 inadempimento o ritardo del finanziato che la Banca d'Italia ha condotto in passato e ancora conduce, sia pure con frequenza e finalità non perfettamente coincidenti con quelle proprie della L. n. 108/1996, e che ben possono “fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite”
che comprenda anche i moratori. Analogamente a quanto accade per gli interessi corrispettivi,
tali rilevazioni assolvono ugualmente all'identificazione di clausole negoziali che, distando significativamente dalla media delle clausole analogamente stipulate, si pongono fuori mercato;
- si calcola sommando al t.e.g.m. il dato statistico esposto ai fini conoscitivi dalla Banca
d'Italia e moltiplicando il valore così ottenuto, in relazione al tempo della stipula del contratto,
della metà ovvero di un quarto con l'aggiunta di altri 4 punti percentuali. E' opportuno invero rammentare che il meccanismo di rilevazione dell'usura è descritto all'art. 2 L. n. 108/96 a tenore del quale <Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni,
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e
107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle
eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. La classificazione delle operazioni per
11 categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale … Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà>> mentre la parziale innovazione apportata dall'art. 8 comma V, lett. d) D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge
12.7.2011 n. 106, secondo cui <Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del
codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1
relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un
quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il
limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali>> è inapplicabile alla vicenda in esame perché successiva alla stipulazione del contratto in oggetto avvenuta nel 2006.
I fondamentali e chiarificatori approdi ermeneuti delle Suprema Corte consentono di valutare come non usuraria la fattispecie negoziale intercorsa tra le parti, i cui connotati salienti devono ora riportarsi.
Alla clausola n. 5 del contratto del 2.2.2006, le parti:
12 - convenivano il tasso nominale annuo degli interessi corrispettivi nella misura variabile di
2,628 punti in più della media mensile dell'Euribor 6 mesi “rilevata il mese precedente
(novembre e maggio) la scadenza dei due semestri solari (dicembre/giugno)”, fissando un floor del 3%;
- davano atto che alla data della stipula il parametro di riferimento, rilevato a novembre 2005,
era pari al 2,515%, così che il TAN restava fissato nella misura del 5,143%;
- indicavano l'ISC nel 5,306%;
- stabilivano che gli interessi di mora “saranno calcolati ad un tasso pari a tre punti in più
del tasso convenuto con conteggio giorni 365” e, dunque, nella misura del 8,143%.
Il contratto rientra nella categoria di operazioni di “mutuo con garanzia reale a tasso
variabile” per la quale il D.M. 20.12.2005, adottato ai sensi della L. 108/1996 in riferimento al I trimestre 2006, rileva il TEGM in 3,85 punti percentuali, così che il tasso soglia degli interessi corrispettivi resta fissato nel 5,775%. Per tale ragione, il consulente incaricato nel
Cont primo grado di giudizio aveva correttamente escluso che questi -considerati sia il sia l eccedessero il limite di legge. Pt_4
Il parametro di usurarietà oggettiva degli interessi moratori computato in funzione delle precise indicazioni offerte dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.
19597 del 18.9.2020, ovvero considerando la maggiorazione del 2.1% rilevata all'esito dell'indagine statistica condotta a fini conoscitivi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi nel secondo trimestre del 2001, espressamene richiamata nel decreto ministeriale,
13 ascende invece a 8,925 punti percentuali (TEGM + maggiorazione x 1,5 = 3,85 + 2,1 x 1,5),
e risulta superiore al saggio fissato in contratto.
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata, dovendo revocarsi tanto la declaratoria di illegittimità della convenzione negoziale, tanto la rideterminazione del debito residuo dei mutuatari che, è incontestato, si sono resi morosi dopo il pagamento della rata n. 128,
statuizione questa, in sé comunque errata, non conseguendo alla rilevazione dell'usuraria degli interessi moratori, come pure chiarito dalle S.U. della Corte di Cassazione, il travolgimento dei corrispettivi, legittimamente pattuiti.
Il primo motivo di appello incidentale è del pari meritevole di accoglimento.
Per incontestata affermazione della correntista, il rapporto di conto corrente era ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio. AT appare, quindi la qualificazione della domanda da costei formulata come azione di ripetizione dell'indebito. Dal combinato disposto dell'art. 1823 con gli artt. 1852 e ss. c.c. si ricava che il contratto di conto corrente dà luogo a un rapporto di durata che non genera pretese creditorie sino alla chiusura. Poiché
l''accertamento negativo del credito non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento, esso è pertanto proponibile ancorché il conto corrente sia aperto: l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare -
avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
Il differente inquadramento giuridico della domanda è tuttavia privo di refluenze ai fini dell'identificazione:
14 - del soggetto gravato, a termini dell'art. 2697 c.c., dell'onere della dimostrazione del fondamento della pretesa, da indentificarsi comunque nel correntista, tanto nell'accertamento negativo del credito, tanto nell'azione di ripetizione di indebito, variando in relazione alle due domande unicamente l'ambito oggettivo della dimostrazione, che per la ripetizione di indebito esige, in aggiunta, la prova dell'esecuzione di un pagamento suscettibile di ripetizione;
- degli strumenti per assolvere a tale onere, in ogni caso rappresentati dal contratto di accensione e modifica del rapporto e dagli estratti conto.
Fermo l'onere probatorio incombente sull'appellante, non corretta è la conclusione del
Tribunale secondo cui solo la produzione della serie ininterrotta di estratti conto consente la rielaborazione del saldo. Se pure, invero, è incontestabile che sul correntista, il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive assumendo che costituiscano il portato dell'applicazione di clausole nulle o che siano pretese in assenza di previsione negoziale,
grava l'onere di produrre sia il contratto integrante il titolo del rapporto dedotto in giudizio sia gli estratti conto periodici, indispensabili per verificare l'effettiva applicazione delle poste indebite, è altrettanto vero, tuttavia, che questi può assolvere al proprio onere anche con modalità differenti rispetto alla produzione integrale degli estratti conto. Gli estratti conto offrono certamente esaustiva raffigurazione delle operazioni attraverso cui il rapporto si snoda e si modifica nel tempo e consentono dunque di procedere alla puntuale determinazione del saldo finale, ma per riaffermato orientamento giurisprudenziale assumono pari rilevanza a fini
15 probatori anche “altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili
bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili)” Cass. civ.,
sez. I, 27/12/2022, n. 37800. Come di recente affermato dalla Suprema Corte, in un giudizio finalizzato all'accertamento e alla rettifica del saldo, è possibile dar corso a consulenza tecnica contabile anche ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente giacché “nei
rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza
dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto
per avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così
effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale,
sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate;
e tuttavia non è men vero
che non è vietato al giudice di merito, come evidenziato da Cass numero 5091-16, svolgere
un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto
comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio” (Cass.
1.6.2018 n. 14074).
In altri termini, se è vero che il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così
che il saldo finale è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti contabili in dare in dare e avere, tuttavia, la produzione parziale degli estratti conto non inibisce la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino, come nel caso in esame, i capisaldi
“Deve poi osservarsi … che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario
(avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di
16 pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente:
Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio
2017, n. 5071), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una
produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In particolare, non
pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di una documentazione
incompleta dell'andamento del conto si imponga di disattendere comunque la domanda di
condanna al pagamento proposta dalla banca, risultando precluso al giudice di "amputare"
dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle
movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso
correntista. E' certamente vero, infatti, che il rapporto di conto corrente, unitariamente
strutturato, postula operazioni di segno opposto non integranti distinti e autonomi rapporti
di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l'azzeramento unilaterale delle
risultanze possa valere alla stregua di rinuncia (così la cit. Cass. 16 aprile 2018, n. 9365
cit.). Ma è altrettanto vero che, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe
improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle
movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della
banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in
senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un
adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e
comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi
17 che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore
l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento
del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare
tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. sez. I,
2/5/2019, n.11543, in motivazione).
Nel concreto, il consulente tecnico, operata la ricognizione della documentazione contabile prodotta dalla correntista, ha rilevato ricorrere discontinuità minime nella serie degli estratti conto, risultando mancanti solo 12 trimestri su 96, peraltro riferiti a periodi intermedi, di breve estensione e non continuativi: “risultano presenti nel fascicolo di causa gli estratti conto,
movimenti e scalari, a partire dal secondo trimestre 1992 e fino al quarto trimestre 2016 con
le seguenti eccezioni: - III trimestre 1993; mesi di novembre e dicembre 1997; I e II trimestre
1998; II, III e IV trimestre 2000; III trimestre 2001; III e IV trimestre 2003; II e IV trimestre
2005.” (pag. 9 della CTU espletata in questo grado di giudizio).
Ebbene, limitate soluzioni di continuità nella produzione degli estratti conto, ove non impediscano di ricostruire lo svolgimento del rapporto, non pregiudicano l'accoglimento della domanda di accertamento negativo o di ripetizione. Tali soluzioni di continuità, invero, in altro si traducono se non nell'impossibilità per il correntista di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili. E' quanto conferma con chiarezza il consulente tecnico incaricato in questo grado di giudizio che, dopo aver
18 esplicato il criterio seguito per colmare le soluzioni di continuità nella serie degli estratti conto
“con riguardo ai periodi per i quali sono risultati mancanti gli estratti conto, è stato inserito
un unico movimento di raccordo con data/valuta media, non facendo partecipare al ricalcolo
i numeri debitori o creditori corrispondenti al movimento manuale inserito” (pag. 9 della relazione di ctu), in risposta alle osservazioni dell'istituto di credito che contestava i movimenti di raccordo, annota che “l'assenza di alcuni estratti conto trimestrali (esattamente
12 trimestri su 96) ha danneggiato, semmai, la Cliente non essendo stato possibile espungere
nel ricalcolo eventuali spese e commissioni, nonché l competenze illegittimamente addebitate
in tali trimestri e che hanno concorso alla determinazione del saldo di periodo successivo
agli estratti conto mancanti” (pag. 20 della relazione di ctu).
Ritenuta l'idoneità della documentazione contabile prodotta a supportare un'attendibile ricostruzione del saldo del rapporto e valutata la documentazione contrattuale versata agli atti,
la quale attesta che:
- la prima traccia documentata del rapporto risale al 9.6.1992: il contratto di apertura di credito in coto corrente per £ 20.000.000 sottoscritto da e dal garante, Controparte_2 CP_1
non riporta alcuna condizione economica se non la previsione della commissione di
[...]
massimo scoperto fissata nello 0,125%, ma priva dell'indicazione degli altri elementi di calcolo indispensabili per la determinazione;
- al 3.11.1995 risale la prima regolamentazione scritta del contratto, con previsione dei tassi creditore e debitore, quest'ultimo differenziato in entro e oltre i limiti di fido, della
19 commissione di massimo scoperto entro e oltre i limiti di fido, della capitalizzazione (sfalsata,
semestrale per gli interessi creditori e trimestrale per gli interessi debitori), delle spese di tenuta conto e per operazioni, delle valute;
- il 22.04.1998, le parti rinegoziarono le condizioni economiche alle quali regolare il rapporto;
- il 12.10.2000 intervenne un'ulteriore rinegoziazione avente decorrenza 1.6.2000;
in questo grado di giudizio è stata disposta indagine tecnica sul rapporto di conto corrente.
In particolare, è stato chiesto al consulente contabile di:
“rideterminare il saldo alla data dell'ultimo estratto di conto corrente in atti, del contratto di
conto corrente di corrispondenza n 380022-73 acceso in data 9.6.1992 presso la Cassa
Rurale ed Artigiana DO ZO di operando nei termini che Controparte_8
seguono:
I) dall'apertura avvenuta il 9.6.1992 e sino al 2.11.1995:
a) espungendo dal conto tutti i costi, le commissioni e le spese comunque denominate;
b) sostituendo gli interessi applicati con il saggio legale e, in alternativa, con il saggio di cui
all'art. 117 TUB (a tal fine considerando: in primo luogo, che l'espressione operazioni attive
e passive cui è ancorata rispettivamente l'applicazione del tasso nominale minimo e massimo
dei buoni ordinari del tesoro deve essere riguardata dal punto di vista della banca, così che
il primo si applicherà ogni qual volta questa sia essa creditrice del cliente ed il secondo,
all'inverso, quando la banca sia debitrice del proprio correntista;
ancora, che la misura degli
interessi applicati in via sostitutiva non si riduce immutabilmente al tasso dell'emissione dei
20 titoli risalente ai dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, dovendo invece optarsi
in concreto, previa comparazione tra tale saggio di interessi e quello, determinato in funzione
di identici parametri ma riferito ai 12 mesi antecedenti ogni operazione, per il tasso, tra i
due, più favorevole per il cliente);
c) espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
d) riconducendo gli addebiti e accrediti contabili alla data di effettuazione delle relative
operazioni;
II) dal 3.11.1995 al 21.4.1998 proseguendo (ovviamente sulla base del saldo ottenuto in forza
dei ricalcoli che precedono):
a) inserendo le spese di tenuta conto, gli interessi creditori e debitori e le valute come regolate
dal contratto del 3.11.1995;
b) espungendo dal conto tutti i costi e le commissioni comunque denominate;
c) espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
III) dal 22.4.1998 al 31.5.2000 (proseguendo sulla base del saldo ottenuto in forza dei
ricalcoli che precedono):
a) verificando se alla data di rinegoziazione del rapporto (e solo con riferimento a questo
momento) si sia avuto superamento dei tassi soglia usura rilevati per il II trimestre 1998,
all'uopo tenendo conto che le parti hanno stabilito in 0 la c.m.s. e che non sono state
previste spese concernenti la gestione del conto;
21 b) in caso di riscontro del superamento del tasso soglia, espungendo dal saldo del conto,
dalla data di rinegoziazione in poi, tutte le componenti che concorrono a formare il carico
economico correlato all'operazione di credito;
c) nell'ipotesi inversa di accertamento della compatibilità della disciplina convenzionale con
la normativa antiusura, applicando tutte e solo le convenzioni negoziali pattuite sino
all'ultimo estratto conto in atti, ovvero interessi creditori e debitori e valute, espungendo,
invece, dal conto tutti i costi e le commissioni comunque denominate, nonché la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
IV) dal 1.6.2000 fino all'ultimo estratto conto depositato agli atti (proseguendo sulla base
del saldo ottenuto in forza dei ricalcoli che precedono):
a) verificando se alla data di rinegoziazione del rapporto (e solo con riferimento a questo
momento) si sia avuto superamento dei tassi soglia usura rilevati per il II trimestre 2000,
all'uopo tenendo presente che le parti hanno stabilito in 0 la c.m.s. e che non sono state
previste spese di sorta;
b) in caso di riscontro del superamento del tasso soglia, espungendo dal saldo del conto,
dalla data di rinegoziazione in poi, tutte le componenti che concorrono a formare il carico
economico correlato all'operazione di credito;
c) nell'ipotesi inversa di accertamento della compatibilità della disciplina convenzionale con
la normativa antiusura, applicando tutte e solo le convenzioni negoziali pattuite sino
all'ultimo estratto conto in atti, ovvero interessi creditori e debitori e valute, espungendo,
22 invece, dal conto tutti i costi e le commissioni comunque denominate, nonché la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi”.
La modulazione dei quesiti tiene conto:
i) quanto alla misura di interessi, spese e costi, che dall'obbligo di forma scritta imposto a pena di nullità già dalla legge sulla trasparenza bancaria n. 154/1992 e ribadito con il D.Lgs.
n. 385/1993, discende la declaratoria di illegittimità delle appostazioni a debito effettuate dalla banca prima del 1995, in assenza di convenzione scritta;
ii) quanto alla capitalizzazione infrannuale dei soli interessi passivi o di entrambe le tipologie di interessi, ma con periodicità differente (e maggior frequenza per i debitori), che, sulla scorta delle sentenze della Corte di Cassazione che nella primavera dell'anno 1999 (nn. 2374 del 16
marzo, n. 3096 del 30 marzo, n. 3845 del 17 aprile), ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87;
3804/88;2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio -di seguito reiteratamente confermato e mai più abbandonato-, per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico, desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, in quanto rispondenti ad un uso meramente negoziale e dunque incorrenti nel divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il legislatore è intervenuto con il D.Lgs 4.8.1999 n. 342 a modificare l'art. 120 del D.Lgs 1.9.1993 n. 385, c.d. T.U. bancario, affidando al CP_9
CP_1 Interministeriale Credito Risparmio il compito di stabilire <modalità e criteri per CP_10
23 la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, prevedendo in
ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela
la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori>>.
Con delibera del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, il CICR ha conseguentemente stabilito all'art. 1 che <Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in
essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta
interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono>> e, all'art. 2, con specifico riguardo al contratto di conto corrente che: <Nel conto corrente l'accredito e
l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente
stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'àmbito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto
corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica.>>.
E' altresì noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 9.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost. dell'art. 25 comma 3° del D.Lgs n. 342/99,
il quale prevedeva che <Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della
delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono
essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i
24 tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e
l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, determinando, di conseguenza,
l'assoggettamento delle clausole anatocistiche alla disciplina previgente la disposizione dichiarata incostituzionale, eliminata con effetto ex tunc dall'ordinamento giuridico,
disciplina che in altro si sostanzia se non nel divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c..
“In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo finale di conto
corrente bancario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con
cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la
norma (contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della
validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, fa sì che dette
clausole restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto
il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere
dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.” (Cass. civ., Sez. Unite,
04/11/2004, n. 21095).
Acclarata, dunque, l'illegittimità delle clausole anatocistiche per il periodo antecedente alla delibera del CICR, la giurisprudenza della Suprema Corte sovviene nella risoluzione di un'ulteriore questione che con la prima si pone in rapporto di consequenzialità, ovvero la sorte dei rapporti di conto corrente che, come quello in esame, si distendono temporalmente a cavallo del 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CIR 9.2.2000.
25 L'art. 7 di tale delibera impone alle banche l'adeguamento al nuovo regime entro il 30 giugno
2000, di modo che i rapporti risultino disciplinati dalle nuove condizioni a partire dal 1.7.2000
Gli adempimenti della banca per adeguare il rapporto di conto corrente in essere con il correntista alla nuova previsione dell'art. 120 TUB e alle disposizioni attuative dettate dal
CICR con delibera del 9.2.2000 non possono limitarsi alla pubblicazione sulla GURI
dell'avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità e all'inoltro di una comunicazione al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del 30.6.2000. Come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 19/5/2020 n. 9140), trattasi invero di adempimenti insufficienti ai fini dell'efficace introduzione in contratto di una clausola anatocistica conformata al crisma di legittimità disegnato dalla novella al T.U.B. Più in dettaglio, riprendendo e precisando gli approdi già raggiunti da Cass. 21.10.2019, n. 26769,
e Cass. 21.10.2019, n. 26779, la Suprema Corte ha rilevato che:
-“le previsioni della Delib. CICR 9 febbraio 2000, trovano il loro fondamento, sul piano
legislativo, nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3” il quale ha modificato l'art. 120
T.U.B. demandando al CICR la selezione di "modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria",
nonché delle modalità e dei tempi per l'adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
26 - riguardo a tale ultimo profilo, l'art. 7 comma I della delibera CICR, ha stabilito che “le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente Delib. dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute
entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1 luglio”, soggiungendo al comma II che,
ove le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000, riservando all'approvazione specifica da parte del correntista, e quindi alla conclusione di un nuovo accordo, la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero invece un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- la delibera CICR 9.2.2000, tuttavia, è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale
17.10.2000, n. 425 che ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L. n.
128 del 1998) l'art. 25, comma III D.Lgs. n. 342 del 1999 in quale aveva dichiarato valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- il fatto che la pronunzia di incostituzionalità abbia investito solo il tema della validazione indiscriminata delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR 9.2.2000 senza incidere in via diretta sull'attribuzione al CICR del potere di
27 regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti al nuovo regime, non implica “che
quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della Delib. 9 febbraio 2000, che di tale
potere regolamentare ha costituito espressione”;
- poiché la pronuncia di incostituzionalità dispiega efficacia retroattiva, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR non possono che considerarsi nulle ed è esattamente “alla nullità delle clausole anatocistiche che
bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui
all'art. 7 della Delib.”, mentre è priva di rilevanza l'applicazione in via di fatto che a tali clausole illegittime sia stata assicurata;
- una differente interpretazione non solo “è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti,
l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime
giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in
concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le
clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in
una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da
considerarsi ancora legittima”, ma finisce “per conferire rilevanza a un dato -l'esecuzione
della disposizione negoziale nulla- che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt.
590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto
confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni
efficacia, la Delib. CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre”;
28 - quanto ai termini e alle modalità del raffronto tra precedenti e nuove pattuizioni, necessario per stabilire se queste ultime inducano o meno un peggioramento, occorre, in primo luogo,
aver riguardo alla sola clausola anatocistica, dal momento che la delibera CCR si occupa unicamente di questa, da valutare nel suo complesso, considerando cioè la disciplina prevista per gli interessi sia attivi sia passivi;
- “Ciò posto, è da rilevare che nella situazione determinatasi a seguito della nominata
pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra
inattuabile”, atteso che “in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni
contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione
della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono
essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto
corrente, da considerarsi tamquam non esset”;
- allora, “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole
anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la
capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale
assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La Delib. non prende CP_12
però in considerazione una tale giustapposizione”;
- ne consegue che “il carattere deteriore delle "condizioni precedentemente applicate" si
debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale raffronto sarebbe
stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25,
29 comma 3 … dal momento che in base alle norme bancarie uniformi del passato veniva
normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e la
capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in mancanza di una clausola,
valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una
capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della
pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della Delib., sia favorevole o sfavorevole per il
correntista. La conclusione è logica conseguenza del fatto che la norma transitoria di cui
all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume
centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non
l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente”;
- la conclusione necessitata dell'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui all'art. 7 delibera CICR al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla è che le parti possono “applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo
addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib. CICR. Tale
conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite
da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delib.
CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro
caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si
innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una
precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitiva
30 - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto
corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione
di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa
pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà
circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità,
giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti
decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”.
Per tale ragione, in difetto di dimostrazione di apposita convenzione negoziale di adeguamento del rapporto al novella normativa, è stato dato incarico al consulente di espungere l'effetto moltiplicatore della capitalizzazione infrannuale degli interessi per l'intera durata del rapporto;
iii) quanto alla commissione di massimo scoperto, che è necessario che la clausola ad essa relativa raggiunga un grado di determinatezza sufficiente a porla al riparo dalla declaratoria di nullità ex art. 1346 e 1418 comma II c.c.. Nel caso di specie, la disposizione convenzionale prevede unicamente l'aliquota alla quale la commissione deve essere commisurata, ma non anche l'altro imprescindibile elemento di calcolo concernente la base alla quale tale aliquota
è destinata a essere applicata;
iv) quanto all'usura, che la relativa indagine, esclusa la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta
(Cass. S.U. 19.10.2017 n. 24675), si appunta sulle rinegoziazioni del 1998 e 2000, risultate indenni, al vaglio del consulente, da profili di illegittimità.
31 Il consulente tecnico, all'esito di un'indagine approfondita e strettamente ossequiosa dei quesiti sottopostigli, i cui risultati dunque si condividono, ha appurato in € 8.179,26 a debito del correntista il saldo alla data del 31.12.2016 del conto corrente n. 380022-73, in luogo del maggior saldo a debito di € 26.200,33 annotato nelle scritture contabili della banca, con una differenza di euro 18.223,99 a favore della correntista..
Entro questi termini la domanda di accertamento negativo formulata in primo grado da e deve trovare accoglimento. CP_2 CP_1
L'esito complessivo del giudizio, che ha registrato l'accoglimento parziale delle domande dell'attore in primo grado, limitatamene al contratto di corrente, ma ha imposto la riforma della sentenza di primo grado che invece aveva accolto l'infondata domanda di nullità dle mutuo, giustifica la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite tra le parti,
dovendo la restante metà, liquidata in € 5.532,00 -di cui € 132,00 per esborsi ed € 5.400,00
per compensi- per il giudizio di primo grado e in € 6.091,25 -di cui € 191,25 per esborsi, €
1.250,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.750,00 per la fase istruttoria ed € 2.100,00 per la fase decisionale-, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 552014, essere riconosciuta in favore degli appellanti incidentali. Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A carico solidale di entrambe le parti, con ripartizione interna paritaria, infine, devono essere poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio disposte nei due gradi del giudizio.
32
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 47 del 21.1.2020, appellata in via principale da Parte_5
con atto di citazione notificato il 20.6.2020 e in via incidentale da
[...] CP_1
e :
[...] Controparte_2
- rigetta la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato tra le parti il 2.2.2006 proposta da e con l'atto di Controparte_1 Controparte_2
citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- ridetermina in euro € 8.179,26 a debito della correntista il saldo alla data del 31.12.2016
del conto corrente di corrispondenza n. 380022-73;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e condanna l'appellante principale alla refusione in favore di e Controparte_1 Controparte_2
della restante metà, liquidate in € 5.532,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge per il giudizio di primo grado, nonchè l'appellante principale e l'interveniente, in solido tra loro,
alla refusione in favore di e della metà delle spese Controparte_1 Controparte_2
dl giudizio di appello, liquidate in € 6.091,25, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, le spese relative alle consulenze tecniche disposte nei due gradi di giudizio.
33 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI NO ON BE AC
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON BE AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI NO Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 857 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
Parte_1
(c.f. , in persona del procuratore ad negotia dott.
[...] P.IVA_1 [...]
, tale in forza di procura in Notaio del 9.5.2017 Rep. n. Parte_2 Persona_1
26.338 Racc. n. 12.124, rappresentata e difesa dell'Avv. Roberto Costanza per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante (c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina del Foro C.F._2
di AN e EL MA LE del Foro di Marsala in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Appellati e appellanti incidentali
(c.f. , e per essa la mandataria (p. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
IVA in persona del legale rappresentante dottor , P.IVA_3 Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Passaro, giusta procura generale alle liti in Notaio
da Velletri del 12.12.2023 (Rep. n. 79347 Racc. n. 29925) Persona_2
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in via principale, accogliere l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
- ritenere e dichiarare che il saggio di interessi moratori previsto in seno al rapporto di mutuo fondiario stipulato in data 02/02/2006 (che considerando anche la maggiorazione per la mora era pari all'8,143% al momento della stipula) non ha superato il tasso soglia antiusura pari all'8,925% (TEG Medio 3,85 + maggiorazione 2,1 = 5,95; tasso medio maggiorato 5,95 +
50% = 8,925);
- per l'effetto, ritenere e dichiarare che il tasso di interesse di mora al momento della stipula del contratto di mutuo non è usurario e che pertanto il saldo debitore del contratto di mutuo
de quo è pari ad €. 86.892,44, oltre interessi convenzionali e di mora convenzionalmente
2 pattuiti, come determinato nella situazione debitoria al 31/05/2018 (all. 3bis, fascicolo del primo grado del giudizio);
- conseguentemente, rigettare le domande formulate nel giudizio di primo grado da
[...]
e in quanto totalmente infondate sia in punto di fatto che CP_1 Controparte_2
in punto di diritto e condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU al fine di:
- verificare se il tasso di interesse pattuito in seno al contratto di mutuo fondiario stipulato il
2/02/2006 abbia superato al momento della stipula del contratto quello soglia antiusura,
attenendosi, quanto ai criteri da utilizzare per il calcolo del TEG, alle istruzioni della Banca
d'Italia per tempo vigenti e tenendo conto, altresì, del criterio della maggiorazione del 2,1%
recentemente indicato nella recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 26286 del
17/10/2019 nella valutazione sull'usura dei tassi moratori;
- indicare il saldo dovuto alla data del 31/05/2018, rideterminandolo secondo i criteri sopra riportati.
Conclusioni di parte appellata e appellante incidentale:
in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dalla Parte_3
nel merito:
3 - rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla
[...]
confermando parzialmente la Parte_3
sentenza n. 47/2020 emessa dal Tribunale di Marsala in data 21.01.2020;
- per l'effetto, dichiarare che nel contratto di mutuo de quo, al momento della stipulazione sono stati pattuiti interessi usurari, e che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori;
- ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata e per l'effetto rigettare l'azione proposta da controparte e comunque qualsivoglia richiesta restitutoria e condannatoria formulata dalla stessa per i motivi esposti in narrativa;
in via incidentale:
- ritenere ammissibile e fondato ed accogliere il presente appello incidentale e pertanto, in riforma della suddetta sentenza n. 47/2020, pubblicata il 21.01.2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala:
I) ritenere e dichiarare che l'azione promossa dagli odierni appellati ed appellanti in via incidentale, sia di accertamento negativo e, dunque, stante l'attuale perdurante operatività e vigenza del rapporto di conto corrente in questione, censurare e riformare l'appellata sentenza nella parte in cui qualifica l'azione come ripetizione d'indebito ed esclude ogni accertamento relativo al conto corrente in esame;
4 II) per l'effetto, ammettere e disporre il richiamo del ctu affinché esegua l'accertamento richiesto dagli attori appellanti in via incidentale sul rapporto di conto corrente n. 609-06-
380022-73 intercorso tra le parti per rideterminare il saldo del conto corrente e ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza;
III) accertare la mancata indicazione del TAE e l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi nel contratto di mutuo del 02/02/2006 e per l'effetto, disporre il richiamo del CTU
al fine di rideterminare al tasso legale del 2,003% l'importo degli interessi calcolato nel piano di ammortamento del mutuo sottoscritto dalla parte mutuataria.
- condannare la banca appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari del secondo grado da distrarre in favore del sottoscritto legale o, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, compensare le spese di lite.
Conclusioni di parte interveniente:
accogliere tutte le domande, eccezioni e difese già formulate da
[...]
e accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione Parte_3
passiva di in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie Controparte_3
derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
5 Con sentenza n. 47 del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Marsala, accogliendo parzialmente le domande proposte da e nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 [...]
volte all'accertamento della nullità parziale Parte_3
del regolamento del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza con apertura di credito n. 609-06-380022-73 stipulato nel 1992 presso Cassa Rurale e Artigiana DO ZO
di Alcamo e del contratto di mutuo fondiario stipulato il 2.2.2006 con
[...]
: Parte_3
- ha accertato, in esito degli accertamenti demandati a un consulente tecnico,
che il saggio degli interessi moratori convenuto nel contratto di mutuo eccedeva le soglie fissate a termini della L. n. 108/1996 in materia di usura;
- ha dichiarato “la nullità della clausola di determinazione del tasso degli
interessi moratori” facendone discendere in via conseguenziale la “gratuità
del contratto di mutuo” (pag. 4 della sentenza) e ha rideterminato in €
12.445,58 quanto dovuto dagli attori per il residuo rimborso della somma erogata;
- ha rigettato, previa riqualificazione in termini di ripetizione dell'indebito, la domanda di accertamento negativo del credito dell'istituto bancario derivante dal contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza, avendo considerato non ottemperato, a motivo dell'incompletezza degli estratti conto
6 indispensabili per l'identificazione delle rimesse suscettibili di ripetizione,
l'onere probatorio gravante sugli attori;
- ha compensato in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e condannato
[...]
alla refusione della restante quota in favore degli Controparte_6
attori;
- ha posto definitivamente a carico di le spese Controparte_6
relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la pronunzia entrambe le parti hanno proposto appello.
Con l'impugnazione principale si duole: Controparte_6
-dell'accertamento dell'usurarietà del contratto di mutuo e chiede la modifica della sentenza in favore di una decisione “che ritenga non incluso nel calcolo del TEGM l'ammontare delle
pattuizioni relative agli interessi moratori e che in ogni caso, al fine di valutare l'usurarietà
… tenga conto della maggiorazione di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli
interessi corrispettivi (pag. 7 dell'appello). Evidenzia, a supporto della censura, che: a) i mutuatari non avevano dato prova della corresponsione di interessi moratori, né questa era emersa all'esito delle operazioni di consulenza contabile, donde l'inaccoglibilità della domanda atteso che “gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella
misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente” (pag. 11
dell'appello); b) i decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di usura specificano che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora, così che il tasso
7 soglia che essi concorrono a definire afferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi;
c)
onde evitare di omologare situazioni diverse, la soglia usuraria degli interessi di mora deve essere computata tenendo conto della maggiorazione media di 2,1 punti percentuali dei moratori rispetti ai corrispettivi separatamente rilevata nei decreti ministeriali. Contesta,
ancora, che l'usurarietà degli interessi moratori si propaghi per derivazione agli interessi corrispettivi travolgendo per intero la convenzione negoziale;
- della condanna alla refusione, per la parte non compensata, delle spese di lite in favore degli attori in primo grado, condanna che deduce di aver comunque già eseguito in favore dei procuratori antistatari di costoro.
e hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1 Controparte_2
chiedendone, in linea gradata, il rigetto nel merito. Hanno poi formulato appello incidentale per denunziare come erronee (per qui che ancora rileva, avendo costoro rinunziato, all'atto della precisazione delle conclusioni, alla domanda di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del saggio degli interessi e per mancata indicazione del TAE):
- la riqualificazione della domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente n.
609-06380022-73, ancora aperto alla data di introduzione del giudizio, in termini di ripetizione di indebito, e il corollario in punto di ripartizione dell'onere probatorio che il
Tribunale aveva ritenuto di trarne senza neppure considerare che la produzione documentale curata da entrambe le parti era completa e tale da consentire lo svolgimento
8 di una consulenza tecnico contabile funzionale a eliminare dal saldo progressivo del rapporto le numerose poste illegittimamente addebitate dall'istituto bancario;
- la regolazione delle spese di lite.
E' volontariamente intervenuta in giudizio cessionaria da potere Controparte_3
dell'appellante, in forza di un'operazione di cessione pro soluto di crediti in blocco, del credito verso gli appellanti incidentali, per aderire a quanto dedotto da e alle CP_6
conclusioni da questa esposte, non senza evidenziare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a pretese restitutorie o risarcitorie.
Entrambi gli appelli sono meritevoli di accoglimento, dovendo la sentenza essere interamente riformata.
Con riguardo al contratto di mutuo, sul quale si appunta il primo motivo di appello principale,
è necessario evidenziare che, anche in ragione della pronunzia della Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 19597 del 18.9.2020, è oggi definitivamente chiarito che “il concetto di interesse
usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse
moratorio”, di modo che anche questo deve necessariamente essere contenuto entro la soglia usuraria.
Risolvendo il conflitto segnalato con l'ordinanza di rimessione della sezione I che evidenziava l'opportunità di “valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 c.p. e della L.
n. 108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima
legge, nonchè delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se l'evidenziato principio di
9 simmetria consenta o meno di escludere l'assoggettamento degl'interessi di mora alla
predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della
determinazione del tasso effettivo globale medio;
qualora si opti per la soluzione contraria,
occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degl'interessi, sia
sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso
effettivo globale medio di cui al comma 1 dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione
del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne
l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale
riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione” (Cass. civ. sez. I,
22/10/2019, n.26946 in parte motiva), le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi c.d. estensiva e risolto numerose questioni applicative, alcune rilevanti in questa sede, conseguenziali all'affermazione della riconduzione degli interessi moratori, “che sono comunque convenuti
e costituiscono un possibile debito per il finanziato”, nell'ambito della normativa antiusura.
Con specifico riguardo all'individuazione del limite oltre il quale interessi moratori risultano usurari, le Sezioni Unite hanno evidenziato che esso:
- deve trarsi dai decreti ministeriali ai quali la L. n. 108/1996 rimanda per il recepimento delle rilevazioni periodiche trimestrali condotte dalla Banca d'Italia, atteso che la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria per la quale ha optato il legislatore del 1996 esige, anche per gli interessi moratori, l'identificazione di un tasso soglia mediante rilevazioni statistiche.
Rilevazioni sulla maggiorazione media richiesta dagli istituti di credito in presenza di
10 inadempimento o ritardo del finanziato che la Banca d'Italia ha condotto in passato e ancora conduce, sia pure con frequenza e finalità non perfettamente coincidenti con quelle proprie della L. n. 108/1996, e che ben possono “fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite”
che comprenda anche i moratori. Analogamente a quanto accade per gli interessi corrispettivi,
tali rilevazioni assolvono ugualmente all'identificazione di clausole negoziali che, distando significativamente dalla media delle clausole analogamente stipulate, si pongono fuori mercato;
- si calcola sommando al t.e.g.m. il dato statistico esposto ai fini conoscitivi dalla Banca
d'Italia e moltiplicando il valore così ottenuto, in relazione al tempo della stipula del contratto,
della metà ovvero di un quarto con l'aggiunta di altri 4 punti percentuali. E' opportuno invero rammentare che il meccanismo di rilevazione dell'usura è descritto all'art. 2 L. n. 108/96 a tenore del quale <Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni,
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e
107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle
eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. La classificazione delle operazioni per
11 categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale … Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà>> mentre la parziale innovazione apportata dall'art. 8 comma V, lett. d) D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge
12.7.2011 n. 106, secondo cui <Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del
codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1
relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un
quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il
limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali>> è inapplicabile alla vicenda in esame perché successiva alla stipulazione del contratto in oggetto avvenuta nel 2006.
I fondamentali e chiarificatori approdi ermeneuti delle Suprema Corte consentono di valutare come non usuraria la fattispecie negoziale intercorsa tra le parti, i cui connotati salienti devono ora riportarsi.
Alla clausola n. 5 del contratto del 2.2.2006, le parti:
12 - convenivano il tasso nominale annuo degli interessi corrispettivi nella misura variabile di
2,628 punti in più della media mensile dell'Euribor 6 mesi “rilevata il mese precedente
(novembre e maggio) la scadenza dei due semestri solari (dicembre/giugno)”, fissando un floor del 3%;
- davano atto che alla data della stipula il parametro di riferimento, rilevato a novembre 2005,
era pari al 2,515%, così che il TAN restava fissato nella misura del 5,143%;
- indicavano l'ISC nel 5,306%;
- stabilivano che gli interessi di mora “saranno calcolati ad un tasso pari a tre punti in più
del tasso convenuto con conteggio giorni 365” e, dunque, nella misura del 8,143%.
Il contratto rientra nella categoria di operazioni di “mutuo con garanzia reale a tasso
variabile” per la quale il D.M. 20.12.2005, adottato ai sensi della L. 108/1996 in riferimento al I trimestre 2006, rileva il TEGM in 3,85 punti percentuali, così che il tasso soglia degli interessi corrispettivi resta fissato nel 5,775%. Per tale ragione, il consulente incaricato nel
Cont primo grado di giudizio aveva correttamente escluso che questi -considerati sia il sia l eccedessero il limite di legge. Pt_4
Il parametro di usurarietà oggettiva degli interessi moratori computato in funzione delle precise indicazioni offerte dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.
19597 del 18.9.2020, ovvero considerando la maggiorazione del 2.1% rilevata all'esito dell'indagine statistica condotta a fini conoscitivi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi nel secondo trimestre del 2001, espressamene richiamata nel decreto ministeriale,
13 ascende invece a 8,925 punti percentuali (TEGM + maggiorazione x 1,5 = 3,85 + 2,1 x 1,5),
e risulta superiore al saggio fissato in contratto.
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata, dovendo revocarsi tanto la declaratoria di illegittimità della convenzione negoziale, tanto la rideterminazione del debito residuo dei mutuatari che, è incontestato, si sono resi morosi dopo il pagamento della rata n. 128,
statuizione questa, in sé comunque errata, non conseguendo alla rilevazione dell'usuraria degli interessi moratori, come pure chiarito dalle S.U. della Corte di Cassazione, il travolgimento dei corrispettivi, legittimamente pattuiti.
Il primo motivo di appello incidentale è del pari meritevole di accoglimento.
Per incontestata affermazione della correntista, il rapporto di conto corrente era ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio. AT appare, quindi la qualificazione della domanda da costei formulata come azione di ripetizione dell'indebito. Dal combinato disposto dell'art. 1823 con gli artt. 1852 e ss. c.c. si ricava che il contratto di conto corrente dà luogo a un rapporto di durata che non genera pretese creditorie sino alla chiusura. Poiché
l''accertamento negativo del credito non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento, esso è pertanto proponibile ancorché il conto corrente sia aperto: l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare -
avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
Il differente inquadramento giuridico della domanda è tuttavia privo di refluenze ai fini dell'identificazione:
14 - del soggetto gravato, a termini dell'art. 2697 c.c., dell'onere della dimostrazione del fondamento della pretesa, da indentificarsi comunque nel correntista, tanto nell'accertamento negativo del credito, tanto nell'azione di ripetizione di indebito, variando in relazione alle due domande unicamente l'ambito oggettivo della dimostrazione, che per la ripetizione di indebito esige, in aggiunta, la prova dell'esecuzione di un pagamento suscettibile di ripetizione;
- degli strumenti per assolvere a tale onere, in ogni caso rappresentati dal contratto di accensione e modifica del rapporto e dagli estratti conto.
Fermo l'onere probatorio incombente sull'appellante, non corretta è la conclusione del
Tribunale secondo cui solo la produzione della serie ininterrotta di estratti conto consente la rielaborazione del saldo. Se pure, invero, è incontestabile che sul correntista, il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive assumendo che costituiscano il portato dell'applicazione di clausole nulle o che siano pretese in assenza di previsione negoziale,
grava l'onere di produrre sia il contratto integrante il titolo del rapporto dedotto in giudizio sia gli estratti conto periodici, indispensabili per verificare l'effettiva applicazione delle poste indebite, è altrettanto vero, tuttavia, che questi può assolvere al proprio onere anche con modalità differenti rispetto alla produzione integrale degli estratti conto. Gli estratti conto offrono certamente esaustiva raffigurazione delle operazioni attraverso cui il rapporto si snoda e si modifica nel tempo e consentono dunque di procedere alla puntuale determinazione del saldo finale, ma per riaffermato orientamento giurisprudenziale assumono pari rilevanza a fini
15 probatori anche “altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili
bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili)” Cass. civ.,
sez. I, 27/12/2022, n. 37800. Come di recente affermato dalla Suprema Corte, in un giudizio finalizzato all'accertamento e alla rettifica del saldo, è possibile dar corso a consulenza tecnica contabile anche ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente giacché “nei
rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza
dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto
per avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così
effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale,
sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate;
e tuttavia non è men vero
che non è vietato al giudice di merito, come evidenziato da Cass numero 5091-16, svolgere
un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto
comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio” (Cass.
1.6.2018 n. 14074).
In altri termini, se è vero che il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così
che il saldo finale è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti contabili in dare in dare e avere, tuttavia, la produzione parziale degli estratti conto non inibisce la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino, come nel caso in esame, i capisaldi
“Deve poi osservarsi … che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario
(avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di
16 pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente:
Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio
2017, n. 5071), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una
produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In particolare, non
pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di una documentazione
incompleta dell'andamento del conto si imponga di disattendere comunque la domanda di
condanna al pagamento proposta dalla banca, risultando precluso al giudice di "amputare"
dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle
movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso
correntista. E' certamente vero, infatti, che il rapporto di conto corrente, unitariamente
strutturato, postula operazioni di segno opposto non integranti distinti e autonomi rapporti
di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l'azzeramento unilaterale delle
risultanze possa valere alla stregua di rinuncia (così la cit. Cass. 16 aprile 2018, n. 9365
cit.). Ma è altrettanto vero che, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe
improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle
movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della
banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in
senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un
adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e
comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi
17 che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore
l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento
del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare
tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. sez. I,
2/5/2019, n.11543, in motivazione).
Nel concreto, il consulente tecnico, operata la ricognizione della documentazione contabile prodotta dalla correntista, ha rilevato ricorrere discontinuità minime nella serie degli estratti conto, risultando mancanti solo 12 trimestri su 96, peraltro riferiti a periodi intermedi, di breve estensione e non continuativi: “risultano presenti nel fascicolo di causa gli estratti conto,
movimenti e scalari, a partire dal secondo trimestre 1992 e fino al quarto trimestre 2016 con
le seguenti eccezioni: - III trimestre 1993; mesi di novembre e dicembre 1997; I e II trimestre
1998; II, III e IV trimestre 2000; III trimestre 2001; III e IV trimestre 2003; II e IV trimestre
2005.” (pag. 9 della CTU espletata in questo grado di giudizio).
Ebbene, limitate soluzioni di continuità nella produzione degli estratti conto, ove non impediscano di ricostruire lo svolgimento del rapporto, non pregiudicano l'accoglimento della domanda di accertamento negativo o di ripetizione. Tali soluzioni di continuità, invero, in altro si traducono se non nell'impossibilità per il correntista di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili. E' quanto conferma con chiarezza il consulente tecnico incaricato in questo grado di giudizio che, dopo aver
18 esplicato il criterio seguito per colmare le soluzioni di continuità nella serie degli estratti conto
“con riguardo ai periodi per i quali sono risultati mancanti gli estratti conto, è stato inserito
un unico movimento di raccordo con data/valuta media, non facendo partecipare al ricalcolo
i numeri debitori o creditori corrispondenti al movimento manuale inserito” (pag. 9 della relazione di ctu), in risposta alle osservazioni dell'istituto di credito che contestava i movimenti di raccordo, annota che “l'assenza di alcuni estratti conto trimestrali (esattamente
12 trimestri su 96) ha danneggiato, semmai, la Cliente non essendo stato possibile espungere
nel ricalcolo eventuali spese e commissioni, nonché l competenze illegittimamente addebitate
in tali trimestri e che hanno concorso alla determinazione del saldo di periodo successivo
agli estratti conto mancanti” (pag. 20 della relazione di ctu).
Ritenuta l'idoneità della documentazione contabile prodotta a supportare un'attendibile ricostruzione del saldo del rapporto e valutata la documentazione contrattuale versata agli atti,
la quale attesta che:
- la prima traccia documentata del rapporto risale al 9.6.1992: il contratto di apertura di credito in coto corrente per £ 20.000.000 sottoscritto da e dal garante, Controparte_2 CP_1
non riporta alcuna condizione economica se non la previsione della commissione di
[...]
massimo scoperto fissata nello 0,125%, ma priva dell'indicazione degli altri elementi di calcolo indispensabili per la determinazione;
- al 3.11.1995 risale la prima regolamentazione scritta del contratto, con previsione dei tassi creditore e debitore, quest'ultimo differenziato in entro e oltre i limiti di fido, della
19 commissione di massimo scoperto entro e oltre i limiti di fido, della capitalizzazione (sfalsata,
semestrale per gli interessi creditori e trimestrale per gli interessi debitori), delle spese di tenuta conto e per operazioni, delle valute;
- il 22.04.1998, le parti rinegoziarono le condizioni economiche alle quali regolare il rapporto;
- il 12.10.2000 intervenne un'ulteriore rinegoziazione avente decorrenza 1.6.2000;
in questo grado di giudizio è stata disposta indagine tecnica sul rapporto di conto corrente.
In particolare, è stato chiesto al consulente contabile di:
“rideterminare il saldo alla data dell'ultimo estratto di conto corrente in atti, del contratto di
conto corrente di corrispondenza n 380022-73 acceso in data 9.6.1992 presso la Cassa
Rurale ed Artigiana DO ZO di operando nei termini che Controparte_8
seguono:
I) dall'apertura avvenuta il 9.6.1992 e sino al 2.11.1995:
a) espungendo dal conto tutti i costi, le commissioni e le spese comunque denominate;
b) sostituendo gli interessi applicati con il saggio legale e, in alternativa, con il saggio di cui
all'art. 117 TUB (a tal fine considerando: in primo luogo, che l'espressione operazioni attive
e passive cui è ancorata rispettivamente l'applicazione del tasso nominale minimo e massimo
dei buoni ordinari del tesoro deve essere riguardata dal punto di vista della banca, così che
il primo si applicherà ogni qual volta questa sia essa creditrice del cliente ed il secondo,
all'inverso, quando la banca sia debitrice del proprio correntista;
ancora, che la misura degli
interessi applicati in via sostitutiva non si riduce immutabilmente al tasso dell'emissione dei
20 titoli risalente ai dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, dovendo invece optarsi
in concreto, previa comparazione tra tale saggio di interessi e quello, determinato in funzione
di identici parametri ma riferito ai 12 mesi antecedenti ogni operazione, per il tasso, tra i
due, più favorevole per il cliente);
c) espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
d) riconducendo gli addebiti e accrediti contabili alla data di effettuazione delle relative
operazioni;
II) dal 3.11.1995 al 21.4.1998 proseguendo (ovviamente sulla base del saldo ottenuto in forza
dei ricalcoli che precedono):
a) inserendo le spese di tenuta conto, gli interessi creditori e debitori e le valute come regolate
dal contratto del 3.11.1995;
b) espungendo dal conto tutti i costi e le commissioni comunque denominate;
c) espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
III) dal 22.4.1998 al 31.5.2000 (proseguendo sulla base del saldo ottenuto in forza dei
ricalcoli che precedono):
a) verificando se alla data di rinegoziazione del rapporto (e solo con riferimento a questo
momento) si sia avuto superamento dei tassi soglia usura rilevati per il II trimestre 1998,
all'uopo tenendo conto che le parti hanno stabilito in 0 la c.m.s. e che non sono state
previste spese concernenti la gestione del conto;
21 b) in caso di riscontro del superamento del tasso soglia, espungendo dal saldo del conto,
dalla data di rinegoziazione in poi, tutte le componenti che concorrono a formare il carico
economico correlato all'operazione di credito;
c) nell'ipotesi inversa di accertamento della compatibilità della disciplina convenzionale con
la normativa antiusura, applicando tutte e solo le convenzioni negoziali pattuite sino
all'ultimo estratto conto in atti, ovvero interessi creditori e debitori e valute, espungendo,
invece, dal conto tutti i costi e le commissioni comunque denominate, nonché la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
IV) dal 1.6.2000 fino all'ultimo estratto conto depositato agli atti (proseguendo sulla base
del saldo ottenuto in forza dei ricalcoli che precedono):
a) verificando se alla data di rinegoziazione del rapporto (e solo con riferimento a questo
momento) si sia avuto superamento dei tassi soglia usura rilevati per il II trimestre 2000,
all'uopo tenendo presente che le parti hanno stabilito in 0 la c.m.s. e che non sono state
previste spese di sorta;
b) in caso di riscontro del superamento del tasso soglia, espungendo dal saldo del conto,
dalla data di rinegoziazione in poi, tutte le componenti che concorrono a formare il carico
economico correlato all'operazione di credito;
c) nell'ipotesi inversa di accertamento della compatibilità della disciplina convenzionale con
la normativa antiusura, applicando tutte e solo le convenzioni negoziali pattuite sino
all'ultimo estratto conto in atti, ovvero interessi creditori e debitori e valute, espungendo,
22 invece, dal conto tutti i costi e le commissioni comunque denominate, nonché la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi”.
La modulazione dei quesiti tiene conto:
i) quanto alla misura di interessi, spese e costi, che dall'obbligo di forma scritta imposto a pena di nullità già dalla legge sulla trasparenza bancaria n. 154/1992 e ribadito con il D.Lgs.
n. 385/1993, discende la declaratoria di illegittimità delle appostazioni a debito effettuate dalla banca prima del 1995, in assenza di convenzione scritta;
ii) quanto alla capitalizzazione infrannuale dei soli interessi passivi o di entrambe le tipologie di interessi, ma con periodicità differente (e maggior frequenza per i debitori), che, sulla scorta delle sentenze della Corte di Cassazione che nella primavera dell'anno 1999 (nn. 2374 del 16
marzo, n. 3096 del 30 marzo, n. 3845 del 17 aprile), ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87;
3804/88;2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio -di seguito reiteratamente confermato e mai più abbandonato-, per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico, desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, in quanto rispondenti ad un uso meramente negoziale e dunque incorrenti nel divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il legislatore è intervenuto con il D.Lgs 4.8.1999 n. 342 a modificare l'art. 120 del D.Lgs 1.9.1993 n. 385, c.d. T.U. bancario, affidando al CP_9
CP_1 Interministeriale Credito Risparmio il compito di stabilire <modalità e criteri per CP_10
23 la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, prevedendo in
ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela
la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori>>.
Con delibera del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, il CICR ha conseguentemente stabilito all'art. 1 che <Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in
essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta
interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono>> e, all'art. 2, con specifico riguardo al contratto di conto corrente che: <Nel conto corrente l'accredito e
l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente
stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'àmbito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto
corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica.>>.
E' altresì noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 9.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost. dell'art. 25 comma 3° del D.Lgs n. 342/99,
il quale prevedeva che <Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della
delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono
essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i
24 tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e
l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, determinando, di conseguenza,
l'assoggettamento delle clausole anatocistiche alla disciplina previgente la disposizione dichiarata incostituzionale, eliminata con effetto ex tunc dall'ordinamento giuridico,
disciplina che in altro si sostanzia se non nel divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c..
“In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo finale di conto
corrente bancario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con
cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la
norma (contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della
validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, fa sì che dette
clausole restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto
il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere
dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.” (Cass. civ., Sez. Unite,
04/11/2004, n. 21095).
Acclarata, dunque, l'illegittimità delle clausole anatocistiche per il periodo antecedente alla delibera del CICR, la giurisprudenza della Suprema Corte sovviene nella risoluzione di un'ulteriore questione che con la prima si pone in rapporto di consequenzialità, ovvero la sorte dei rapporti di conto corrente che, come quello in esame, si distendono temporalmente a cavallo del 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CIR 9.2.2000.
25 L'art. 7 di tale delibera impone alle banche l'adeguamento al nuovo regime entro il 30 giugno
2000, di modo che i rapporti risultino disciplinati dalle nuove condizioni a partire dal 1.7.2000
Gli adempimenti della banca per adeguare il rapporto di conto corrente in essere con il correntista alla nuova previsione dell'art. 120 TUB e alle disposizioni attuative dettate dal
CICR con delibera del 9.2.2000 non possono limitarsi alla pubblicazione sulla GURI
dell'avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità e all'inoltro di una comunicazione al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del 30.6.2000. Come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 19/5/2020 n. 9140), trattasi invero di adempimenti insufficienti ai fini dell'efficace introduzione in contratto di una clausola anatocistica conformata al crisma di legittimità disegnato dalla novella al T.U.B. Più in dettaglio, riprendendo e precisando gli approdi già raggiunti da Cass. 21.10.2019, n. 26769,
e Cass. 21.10.2019, n. 26779, la Suprema Corte ha rilevato che:
-“le previsioni della Delib. CICR 9 febbraio 2000, trovano il loro fondamento, sul piano
legislativo, nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3” il quale ha modificato l'art. 120
T.U.B. demandando al CICR la selezione di "modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria",
nonché delle modalità e dei tempi per l'adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
26 - riguardo a tale ultimo profilo, l'art. 7 comma I della delibera CICR, ha stabilito che “le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente Delib. dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute
entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1 luglio”, soggiungendo al comma II che,
ove le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000, riservando all'approvazione specifica da parte del correntista, e quindi alla conclusione di un nuovo accordo, la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero invece un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- la delibera CICR 9.2.2000, tuttavia, è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale
17.10.2000, n. 425 che ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L. n.
128 del 1998) l'art. 25, comma III D.Lgs. n. 342 del 1999 in quale aveva dichiarato valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- il fatto che la pronunzia di incostituzionalità abbia investito solo il tema della validazione indiscriminata delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR 9.2.2000 senza incidere in via diretta sull'attribuzione al CICR del potere di
27 regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti al nuovo regime, non implica “che
quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della Delib. 9 febbraio 2000, che di tale
potere regolamentare ha costituito espressione”;
- poiché la pronuncia di incostituzionalità dispiega efficacia retroattiva, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR non possono che considerarsi nulle ed è esattamente “alla nullità delle clausole anatocistiche che
bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui
all'art. 7 della Delib.”, mentre è priva di rilevanza l'applicazione in via di fatto che a tali clausole illegittime sia stata assicurata;
- una differente interpretazione non solo “è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti,
l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime
giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in
concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le
clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in
una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da
considerarsi ancora legittima”, ma finisce “per conferire rilevanza a un dato -l'esecuzione
della disposizione negoziale nulla- che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt.
590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto
confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni
efficacia, la Delib. CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre”;
28 - quanto ai termini e alle modalità del raffronto tra precedenti e nuove pattuizioni, necessario per stabilire se queste ultime inducano o meno un peggioramento, occorre, in primo luogo,
aver riguardo alla sola clausola anatocistica, dal momento che la delibera CCR si occupa unicamente di questa, da valutare nel suo complesso, considerando cioè la disciplina prevista per gli interessi sia attivi sia passivi;
- “Ciò posto, è da rilevare che nella situazione determinatasi a seguito della nominata
pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra
inattuabile”, atteso che “in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni
contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione
della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono
essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto
corrente, da considerarsi tamquam non esset”;
- allora, “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole
anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la
capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale
assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La Delib. non prende CP_12
però in considerazione una tale giustapposizione”;
- ne consegue che “il carattere deteriore delle "condizioni precedentemente applicate" si
debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale raffronto sarebbe
stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25,
29 comma 3 … dal momento che in base alle norme bancarie uniformi del passato veniva
normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e la
capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in mancanza di una clausola,
valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una
capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della
pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della Delib., sia favorevole o sfavorevole per il
correntista. La conclusione è logica conseguenza del fatto che la norma transitoria di cui
all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume
centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non
l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente”;
- la conclusione necessitata dell'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui all'art. 7 delibera CICR al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla è che le parti possono “applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo
addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib. CICR. Tale
conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite
da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delib.
CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro
caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si
innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una
precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitiva
30 - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto
corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione
di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa
pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà
circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità,
giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti
decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”.
Per tale ragione, in difetto di dimostrazione di apposita convenzione negoziale di adeguamento del rapporto al novella normativa, è stato dato incarico al consulente di espungere l'effetto moltiplicatore della capitalizzazione infrannuale degli interessi per l'intera durata del rapporto;
iii) quanto alla commissione di massimo scoperto, che è necessario che la clausola ad essa relativa raggiunga un grado di determinatezza sufficiente a porla al riparo dalla declaratoria di nullità ex art. 1346 e 1418 comma II c.c.. Nel caso di specie, la disposizione convenzionale prevede unicamente l'aliquota alla quale la commissione deve essere commisurata, ma non anche l'altro imprescindibile elemento di calcolo concernente la base alla quale tale aliquota
è destinata a essere applicata;
iv) quanto all'usura, che la relativa indagine, esclusa la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta
(Cass. S.U. 19.10.2017 n. 24675), si appunta sulle rinegoziazioni del 1998 e 2000, risultate indenni, al vaglio del consulente, da profili di illegittimità.
31 Il consulente tecnico, all'esito di un'indagine approfondita e strettamente ossequiosa dei quesiti sottopostigli, i cui risultati dunque si condividono, ha appurato in € 8.179,26 a debito del correntista il saldo alla data del 31.12.2016 del conto corrente n. 380022-73, in luogo del maggior saldo a debito di € 26.200,33 annotato nelle scritture contabili della banca, con una differenza di euro 18.223,99 a favore della correntista..
Entro questi termini la domanda di accertamento negativo formulata in primo grado da e deve trovare accoglimento. CP_2 CP_1
L'esito complessivo del giudizio, che ha registrato l'accoglimento parziale delle domande dell'attore in primo grado, limitatamene al contratto di corrente, ma ha imposto la riforma della sentenza di primo grado che invece aveva accolto l'infondata domanda di nullità dle mutuo, giustifica la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite tra le parti,
dovendo la restante metà, liquidata in € 5.532,00 -di cui € 132,00 per esborsi ed € 5.400,00
per compensi- per il giudizio di primo grado e in € 6.091,25 -di cui € 191,25 per esborsi, €
1.250,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.750,00 per la fase istruttoria ed € 2.100,00 per la fase decisionale-, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 552014, essere riconosciuta in favore degli appellanti incidentali. Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A carico solidale di entrambe le parti, con ripartizione interna paritaria, infine, devono essere poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio disposte nei due gradi del giudizio.
32
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 47 del 21.1.2020, appellata in via principale da Parte_5
con atto di citazione notificato il 20.6.2020 e in via incidentale da
[...] CP_1
e :
[...] Controparte_2
- rigetta la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato tra le parti il 2.2.2006 proposta da e con l'atto di Controparte_1 Controparte_2
citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- ridetermina in euro € 8.179,26 a debito della correntista il saldo alla data del 31.12.2016
del conto corrente di corrispondenza n. 380022-73;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e condanna l'appellante principale alla refusione in favore di e Controparte_1 Controparte_2
della restante metà, liquidate in € 5.532,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge per il giudizio di primo grado, nonchè l'appellante principale e l'interveniente, in solido tra loro,
alla refusione in favore di e della metà delle spese Controparte_1 Controparte_2
dl giudizio di appello, liquidate in € 6.091,25, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, le spese relative alle consulenze tecniche disposte nei due gradi di giudizio.
33 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI NO ON BE AC
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