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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2024, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefania Sabino ) e Omar CodiceFiscale_2
Pari ( elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Rimini (RN) Via CodiceFiscale_3
Montefeltro n°. 141; Pec: Pec: Email_1 Email_2 giusta procura in atti;
-ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._4 dall'Avv. Calafiore Giovanni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._5 in Porto San Giorgio, Corso Garibaldi n. 168, Pec: giusta Email_3 procura in atti;
-resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12 novembre 2024
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La SI.ra ha intrattenuto con il SI. una relazione sentimentale stabile e Parte_1 CP_1 una convivenza more uxorio e dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 20.06.2024 la SI.ra ha promosso il presente giudizio affinché il Tribunale Pt_1 disponga la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio alle condizioni ivi Per_1 formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente SI. con comparsa e costituzione depositata CP_1
l'11.10.2024, opponendosi alle richieste di parte ricorrente e formulando condizioni difformi.
Alla prima udienza di comparizione del 12.11.2024 il Giudice Relatore, dando atto dell'accordo delle parti in ordine alla disciplina relativa all'affido e alle visite del minore, le ha invitate alla conciliazione circa l'unico residuale profilo controverso del mantenimento, proponendo alle stesse la cifra mensile di euro 525,00 che il sig. dovrà versare alla SI.ra . CP_1 Pt_1
Entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice e precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale, con rinuncia dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.; il Giudice Relatore ha così rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 10.08.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla pagina 2 di 4 Legge ed all'Ordine Pubblico, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore e rispettose di garantire allo stesso di mantenere un rapporto stabile e Per_1 continuativo con entrambi i genitori, nonché esaustive di tutti in possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“1) affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Cesenatico, via san Benedetto
n. 11;
2) le parti si impegnano a prestare il consenso per il rilascio del passaporto;
3) in ordine alla disciplina relativa alle visite con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, durante l'anno scolastico Per_1 potrà trascorrere presso il padre a Milano un week end al mese, talché in tale occasione il SI. si recherà a Cesenatico a CP_1 prelevare il figlio, presso la madre, il venerdì pomeriggio (o il sabato mattina) e lo riporterà a casa la domenica sera;
il padre potrà comunque vedere recandosi a Cesenatico, anche durante la settimana o nei week end, compatibilmente con i suoi impegni Per_1 lavorativi;
durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé per 14 giorni non consecutivi, da concordarsi Per_1 preferibilmente entro il 31 maggio;
per le festività di Pasqua, Natale, Capodanno e le altre ricorrenze quali ponti primaverili, compleanni, disporre che i genitori si regolino come segue: Pasqua e Pasquetta con il padre, ad anni alterni;
Natale e Santo
Stefano con il padre, ad anni alterni iniziando il padre con gli anni pari la madre i dispari;
stabilire altresì che la stessa regolamentazione venga adottata per il Capodanno e per le altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori, anche in base alle esigenze e volontà del piccolo Per_1
4) disporre che il SI. versi, in favore della SI.ra , a titolo di mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
entro il giorno 12 di ogni mese, un assegno mensile di euro 525,00 - attualizzabili secondo indice ISTAT - oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il presente Tribunale;
5) l'assegno unico familiare verrà ripartito tra le parti nella misura del 50%;
6) spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla SI.ra contro il Parte_1
SI. ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento del figlio minore alle condizioni formulate dalla Per_1 parte da qui intendersi integralmente trascritte ed omologate
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefania Sabino ) e Omar CodiceFiscale_2
Pari ( elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Rimini (RN) Via CodiceFiscale_3
Montefeltro n°. 141; Pec: Pec: Email_1 Email_2 giusta procura in atti;
-ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._4 dall'Avv. Calafiore Giovanni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._5 in Porto San Giorgio, Corso Garibaldi n. 168, Pec: giusta Email_3 procura in atti;
-resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12 novembre 2024
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La SI.ra ha intrattenuto con il SI. una relazione sentimentale stabile e Parte_1 CP_1 una convivenza more uxorio e dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 20.06.2024 la SI.ra ha promosso il presente giudizio affinché il Tribunale Pt_1 disponga la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio alle condizioni ivi Per_1 formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente SI. con comparsa e costituzione depositata CP_1
l'11.10.2024, opponendosi alle richieste di parte ricorrente e formulando condizioni difformi.
Alla prima udienza di comparizione del 12.11.2024 il Giudice Relatore, dando atto dell'accordo delle parti in ordine alla disciplina relativa all'affido e alle visite del minore, le ha invitate alla conciliazione circa l'unico residuale profilo controverso del mantenimento, proponendo alle stesse la cifra mensile di euro 525,00 che il sig. dovrà versare alla SI.ra . CP_1 Pt_1
Entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice e precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale, con rinuncia dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.; il Giudice Relatore ha così rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 10.08.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla pagina 2 di 4 Legge ed all'Ordine Pubblico, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore e rispettose di garantire allo stesso di mantenere un rapporto stabile e Per_1 continuativo con entrambi i genitori, nonché esaustive di tutti in possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“1) affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Cesenatico, via san Benedetto
n. 11;
2) le parti si impegnano a prestare il consenso per il rilascio del passaporto;
3) in ordine alla disciplina relativa alle visite con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, durante l'anno scolastico Per_1 potrà trascorrere presso il padre a Milano un week end al mese, talché in tale occasione il SI. si recherà a Cesenatico a CP_1 prelevare il figlio, presso la madre, il venerdì pomeriggio (o il sabato mattina) e lo riporterà a casa la domenica sera;
il padre potrà comunque vedere recandosi a Cesenatico, anche durante la settimana o nei week end, compatibilmente con i suoi impegni Per_1 lavorativi;
durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé per 14 giorni non consecutivi, da concordarsi Per_1 preferibilmente entro il 31 maggio;
per le festività di Pasqua, Natale, Capodanno e le altre ricorrenze quali ponti primaverili, compleanni, disporre che i genitori si regolino come segue: Pasqua e Pasquetta con il padre, ad anni alterni;
Natale e Santo
Stefano con il padre, ad anni alterni iniziando il padre con gli anni pari la madre i dispari;
stabilire altresì che la stessa regolamentazione venga adottata per il Capodanno e per le altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori, anche in base alle esigenze e volontà del piccolo Per_1
4) disporre che il SI. versi, in favore della SI.ra , a titolo di mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
entro il giorno 12 di ogni mese, un assegno mensile di euro 525,00 - attualizzabili secondo indice ISTAT - oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il presente Tribunale;
5) l'assegno unico familiare verrà ripartito tra le parti nella misura del 50%;
6) spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla SI.ra contro il Parte_1
SI. ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento del figlio minore alle condizioni formulate dalla Per_1 parte da qui intendersi integralmente trascritte ed omologate
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
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