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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/07/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1971/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (in atti non è riportato il codice Parte_1
fiscale), , nato a [...] il [...] (in atti non è riportato Parte_2
il codice fiscale) quali eredi di C.F. Persona_1 C.F._1
nonchè nato a [...] il giorno 2.10.1961 (in atti non è Controparte_1
riportato il codice fiscale), rappresentati e difesi tutti dall'Avv. Parte_3
domicilio eletto presso il domicilio di questi in Pescara alla VIA VENEZIA N.25 - pec
Email_1
ATTORE contro
C.F. Controparte_2 C.F._2 TR
, C.F. , nonchè , C.F.
[...] C.F._3 Controparte_4
rappresentati e difesi tutti dall'Avv. DANILO MONACO, domicilio C.F._4 eletto presso lo studio di questi in Pescara alla via Tirino, 8 – pec
Email_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte attrice - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inesistenza del diritto di proprietà della sig.ra , anche per usucapione, ossia per difetto del Controparte_2 possesso ventennale pacifico, pubblico e ininterrotto da parte di quest'ultima, dei beni siti in località Roccamorice alla Via Pagliari - fabbricato rurale censito al fg.4 part. 879 sub A;
autorimessa fg. 4, part. 879 sub B;
il terreno circostante censiti al fg.4 particelle n.388 e n.880; per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'atto di donazione per notar di Pescara del 27 gennaio 2018 n. 108803 di Rep per Persona_2
inesistenza dei beni donati nella titolarità esclusiva e nella sfera giuridica della convenuta sig.ra con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni;
accertare e Controparte_2
dichiarare la solidale responsabilità della sig.ra e del figlio, sig Controparte_2
quest'ultimo per mancata osservanza delle norme di diligenza, correttezza e Controparte_4
buona fede in occasione della stipula dell'atto di donazione intercorso tra esso e la madre sig.ra e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento di tutti i Controparte_2
danni in favore dagli attori conseguenti alla loro illegittima condotta anche per la mancata fruizione dei beni, nella misura in cui risulterà dalla espletanda istruttoria o che parrà di giustizia, il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze.
Parte convenuta in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di regolare procedura di mediazione;
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse giuridico ad agire del Sig. CP_1
[...]
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig.
; TR
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 12 maggio 2023 gli attori in epigrafe hanno evocato in giudizio
[...]
e , chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza Controparte_2 TR
del diritto di proprietà di in ordine agli immobili, siti nel Comune di Controparte_2
Roccamorice (PE), di cui al foglio 4, particelle n. 879, sub. 1 e 2, 388 e 880 e conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di donazione, del 27 gennaio 2018, inerente detti immobili, con condanna alla restituzione dei beni e al risarcimento di tutti i danni subiti. pagina 2 di 6 Si costituivano i convenuti eccependo, l'improcedibilità della domanda in quanto non era esperita valida procedura di mediazione (obbligatoria ex lege in ragione dell'oggetto della domanda) poiché detta procedura era attività solo da una delle due parti attrici;
in tal senso evidenziava come era promossa la procedura della mediazione solo a cura di mentre il Persona_1
giudizio era azionato da questi e da Peraltro, rilevava come la esperita Controparte_1
procedura di mediazione oltre che difettata in riferimento agli istanti, era esperita in modo errato anche nei riguardi dei soggetti destinatari. Infatti, la procedura di mediazione era promossa verso nonché nei riguardi di , ma nel presente giudizio erano Controparte_2 Controparte_4 citati ma non . Secondo la modalità curata dalla difesa Controparte_2 Controparte_4
attrice mancava dunque il coinvolgimento nella procedura di mediazione di uno dei convenuti in giudizio: . Email_3
Riguardo la specifica posizione di eccepiva preliminarmente il TR
difetto di legittimazione processuale passiva in quanto la donazione contestata nella domanda avanzata dal parte attrice era fatta solo da e non da Controparte_2 TR
. Chiedeva il rigetto della domanda ed evidenziava che la proprietà esclusiva di
[...] non riguarda la donazione fatta dalla Parte_1 CP_2
La difesa convenuta, infine, eccepiva il difetto di legittimatone processuale da parte dell'attore non essendo egli intestatario di alcuna quota sui beni oggetto di lite. Controparte_1
In sede di prima udienza la difesa attrice sulla specifica posizione di TR
, dava atto del proprio “errore” nella sua vocatio in ius specificando che era stato
[...]
speso il nome di e citato questi in giudizio in luogo di TR [...]
; sic chiedeva che il Giudice era a disporre l'estromissione del convenuto CP_4 [...]
dal giudizio. TR
La difesa attrice chiedeva che laddove il G.I. avesse ritenuto quella mediazione già svolta non efficacemente esperibile nel presene giudizio quale condizione di procedibilità, di essere autorizzata a promuovere nuova procedura di mediazione, inoltre, stante il litisconsorzio necessario tra la donante e il donatario chiedeva di Controparte_2 Controparte_4 disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
Il G.I., in ragione delle criticità tutte rilevate nelle procedura di mediazione in precedenza instaurata, invitava la parte interessata ad attivare la procedura di mediazione nei riguardi “dei pagina 3 di 6 soggetti già interessati e già citati in giudizio”, nonché a;
riteneva sussistere, Controparte_4
litisconsorzio necessario e invitava la parte interessata al prosieguo del giudizio integrando il contradditorio nei riguardi di , con notifica e citazione di questi nelle forme e nei Controparte_4
termini di rito.
La citazione di era curata, solo, dagli eredi di , persona Controparte_4 Persona_1
questa che nelle more era deceduta.
Si costituiva i quale si associava con le altre parti già convenute alle questioni Controparte_4
pregiudiziali sollevate e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Nella successiva udienza il Giudice riteneva opportuno decidere sulle questioni e pregiudiziali e preliminari avanzate dalla diesa convenuta;
assegnava i termini ex art. 189 cpc. Successivamente la causa era trattenuta a decisone.
Deve essere evidenziato che le questioni che investono l'operato della difesa attrice sono molteplici ed articolate dovendo accertare le attività svolte dalla stessa sia prima l'instaurazione del giudizio e durante il presente giudizio.
Deve evidenziarsi la prima procedura di mediazione che si chiudeva con verbale di mancato espletamento del tentativo di mediazione del 29.9.2021 era promossa, solo, da Persona_1
. All'evidenza tale procedura non poteva utilmente assolvere la condizione di
[...]
procedibilità dell'azione promossa dall'attrice poiché non risultava Controparte_1
minimamente coinvolto.
La seconda procedura di mediazione, autorizzata dal G.I., concessa per sanare la irregolarità riscontrata, era promossa, solo, da e ancora una volta non era promossa Persona_1
dall'altro attore Si legge come l'organismo di mediazione, evidentemte Controparte_1
accortosi dell'impasse, era a inviare l'invito alla mediazione all'attore e in Controparte_1
questo suo operare, maldestramente, lo manda all'indirizzo eletto nel presente giudizio e cioè presso il suo avvocato. Questo operatività porta ad acclarare una situazione del tutto anomala poiché la parte attrice di un giudizio che vede due soggetti rappresentati e difesi da un unico difensore, viene in modo singolare a operare nella procedura prodromica al giudizio in modo del tutto disarticolato. In tal senso non può ritenersi ottemperato dalla difesa attrice l'incombente assegnato e volto alla instaurazione della procedura di mediazione. Peraltro, rileva come le comunicazioni curare nella procedura di mediazione erano inviate al domicilio eletto presso pagina 4 di 6 l'avvocato che ha iniziato l'azione giudiziaria. In tutta evidenza non poteva essere speso tale elezione che riguarda solo la fase giudiziale. La difesa attrice non può imputare responsabilità all'organismo di mediazione in quanto partecipava essa stessa alla procura e non poteva non averne piena conoscenza e conoscibilità; non ha segnalato questo vizio sulle comunicazioni ratificando l'operato dell'organismo.
Questo stato di cose porta ad accertare non realizzata la condizione di procedibilità per dare corso al giudizio.
Risulta del tutto singolare come la notifica poi fatta a era curata solo dagli eredi Controparte_4
di sebbene la parte attrice già costituita risultava e Persona_1 Persona_1
Lo sembramento della parte attrice originalmente costituita da due soggetti Controparte_1
e da un unico avvocato che li rappresenta viene, di fatto, a ottemperare all'ordine di integrazione del litisconsorzio necessario, solo con l'impulso di uno dei due soggetti difesi e precisamente dagli eredi di mentre GI RA VE rimane inerte sia per la procedura Persona_1
di mediazione che nell'attività processuale volta a integrare il contraddittorio vertendo i ipotesi di litisconsorzio necessario. Tale condotta rappresenta anche essa una condizione di improcedibilità dell'azione non essendo stata curata la integrazione del litisconsorzio necessario a cura di uno dei soggetti del parte attrice.
Infine, va rilevato che nonostante l'errore pacificamente riconosciuto dalla difesa attrice nell'aver citato in giudizio , necessita rilevare come questi non era coinvolto TR
nella prima procedura di mediazione, dunque anche in questo caso difettava, a monte, la condizione di procedibilità.
La mancata instaurazione di una rituale procedura di mediazione, nonostante l'autorizzatone concessa dal G.I. a riattivarla, porta a dichiarare la improcedibilità dell'azione promossa e ritenere fondata l'eccezione sollevata dalle difese dei conventi.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto delle semplici questioni trattate nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara l'improcedibilità dell'azione promossa dalla parte attrice e per l'effetto la condanna in pagina 5 di 6 solido a rifondere le spese di lite alle parti convenute che si liquidano, in favore di ciascuna, in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSP, i.v.a., c.p.a.
Pescara, 21 luglio 2025
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
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