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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1204/2022 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 12 dicembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. RI VI, l'avv. CIATTINI Parte_1 EL FA e l'avv. IANNALFO CHIARA Per Controparte_1 nessuno
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
I procuratori di parte ricorrente si riportano al ricorso e alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Depositano, inoltre, nota spese in cartaceo.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RI Parte_1 C.F._1 VI, dell'avv. CIATTINI EL FA e dell'avv. IANNALFO CHIARA, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 24, presso il difensore avv. RI VI PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 (C.F. ) P.IVA_1 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.06.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere stipulato, in data 24.08.2007, con Parte_2
un contratto di procacciamento di affari, poi rinnovato in data 2.01.2008, di fatto
[...] svolgendo, a favore della preponente, con continuità e stabilità, l'attività di agente di commercio, con assegnazione di un furgone con cella frigorifera (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
b) di avere stipulato, nel luglio 2008 e nel gennaio 2012, con CP_1 Parte_2
, due contratti di agenzia a tempo indeterminato senza rappresentanza
[...]
e senza esclusiva, per la promozione e la vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente, con successive variazioni dei compensi provvigionali (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
c) di avere apportato nuovi clienti e aumentato il fatturato con quelli esistenti, con notevole vantaggio per la preponente anche successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia,
2 come emerge dagli allegati estratti conto provvigionali e dagli estratti dei quantitativi di prodotti venduti nella zona a lui assegnata (v. doc. n. 2, 3, 4, 5 del fascicolo di parte);
d) di avere subito, in data 21.09.2020, intorno alle ore 11.00, all'interno del magazzino della preponente, sito in Scandicci, via del Parlamento Europeo, n. 39, mentre era intento alle operazioni di carico/scarico merci dal furgone, un infortunio, allorquando veniva investito da un muletto condotto dal sig. , dipendente della preponente, in difetto di Controparte_2 segnaletica verticale e orizzontale che delimitasse la zona del passaggio pedonale (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte), riportando un “trauma da schiacciamento piede destro, con rilievo di frattura composta metadiafisaria sia prossimale che distale del IV metatarso” e guarendo con postumi il 25.01.2021 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte);
e) che il sinistro veniva denunciato dalla preponente e da lui stesso alla compagnia di assicurazione (v. doc. n. 7 e 8 del fascicolo di parte); CP_3
f) di avere reiterato la denuncia del sinistro e la richiesta di danni direttamente nei confronti della preponente (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte);
g) che, con lettera del 30.04.2021, la preponente gli comunicava il recesso senza giusta causa dal contratto di agenzia stipulato inter partes, con preavviso lavorato al 30.10.2021 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte), atteso il suo rifiuto di fornire una versione non reale del sinistro occorsogli, considerato che la preponente non avrebbe potuto chiedere agli autisti/trasportatori di trattenersi all'interno del magazzino, per motivi di sicurezza;
h) di avere, pertanto, diritto alla corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., quantificata in euro 49.315,20, ovvero, in subordine, delle indennità di fine rapporto previste dall'AEC del 14.07.2014, quantificate in euro 479,15 per FIRR e in euro
24.999,77 a titolo di indennità suppletiva di clientela, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il sinistro occorsogli, quantificati in complessivi euro
37.611,66.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Nel merito, in via preliminare, accertare il diritto del ricorrente, in particolare, accertare che la risoluzione del rapporto è imputabile esclusivamente alla responsabilità della società convenuta e accertare che il ricorrente ha subito un sinistro all'interno del magazzino della resistente durante la sua attività lavorativa a causa di CP_4 un imprudenza di un altro dipendente e senza che fossero state predisposti all'interno le prescritte misure di sicurezza nell'ambiente di lavoro, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente, voglia condannare il , in persona del Controparte_5 legale rappresentante, al pagamento in favore di esso ricorrente delle somme di seguito indicate per le
3 causali di cui in narrativa e precisamente: I°) in tesi, l'indennità di risoluzione ex art. 1751 cod. civ., cd. “meritocratica”, come indicato nel punto A1) del presente ricorso, previa disapplicazione degli
AEC vigenti perché concretamente peggiorativi rispetto al disposto dell'art. 1751 c.c., per un importo complessivo di Euro 49.315,20 a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ. e, in caso di contestazione, si chiede disporsi CTU contabile per i motivi suesposti nel punto A1) del presente ricorso e/o della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
II°- In denegata ipotesi, si chiede di calcolare la suddetta indennità secondo i criteri disposti dall'art. 10, capo I e II dell'AEC industria per un importo di almeno Euro 479,15, a titolo di indennità di risoluzione Firr relativa all'ultimo anno 2021 ed Euro 24.999,77 a titolo di indennità suppletiva di clientela, come meglio specificato nel punto A2) della narrativa che precede o la maggior o minor somma che risulterà di giustizia;
III°- la somma di
Euro 37.611,66 a titolo di risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, per i motivi e
i titoli meglio specificati nel precedente punto B) del presente ricorso o nella minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;
IV°) il pagamento della somma di Euro 1.080,00 imponibili per provvigioni arretrate, oltre alle ulteriori provvigioni maturate e maturande anche dopo la cessazione del rapporto e gli interessi ex D.lgs. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle ultime provvigioni liquidate, come meglio specificato nel punto C) del presente ricorso, o nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, previa esibizione dei libri contabili della convenuta e, in caso di contestazione, espletamento di consulenza tecnica contabile;
V) il risarcimento dei danni ulteriori a norma dell'art. 1751 c.c. per l'illegittimità del comunicato recesso per i motivi meglio specificati al punto D) di narrativa del presente ricorso, la cui quantificazione viene rimessa alla prudente valutazione dell'adito Giudice anche in via equitativa;
VI) si chiede disporsi esibizione delle scritture contabili IVA vendite della resistente dall'anno 2017 all'anno 2021 in riferimento agli affari conclusi nella zona e clienti assegnati al ricorrente e all'esito la verifica delle provvigioni dovute in base alle percentuali provvigionali contrattualmente previste per i motivi meglio specificati al punto E) di narrativa o la minor o maggior somma che sarà ritenuta equa di giustizia;
VI) Interessi, in via principale, a norma del D.Lgs. 231/2002 e, in denegata ipotesi, gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle suddette somme con vittoria di diritti, onorari e spese di causa”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 26.07.2022),
[...] non si è costituito in giudizio e ne è stata Parte_2 dichiarata la contumacia, con ordinanza del 21.11.2023.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente e con quella prodotta da parte resistente contumace in data 14.02.2025, in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 2.12.2024, con prove orali (assunte alle udienze del 22.03.2024 e del 27.09.2024, avendo
4 parte ricorrente rinunciato, all'udienza del 27.09.2024, all'interrogatorio formale del legale rappresentante del resistente), con una CTU contabile (depositata in data 23.07.2025) e con CP_1 una CTU medico legale (depositata in data 23.06.2025), ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sul sinistro del 21.09.2020
Per quanto attiene alla dinamica del sinistro oggetto di causa, dalla denuncia di sinistro del 29.09.2020 emerge che: "In data 23/09/2020 [rectius 21.09.2020] il dipendente nato a [...]
AN (TR) il 04.03.1960 alla guida del muletto investiva involontariamente il sig.
[...] nato a [...] il [...], il quale a seguito del trauma da schiacciamento riportava Parte_1 frattura composta meta-diafisaria sia prossimale che distale del IV metatarso” (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Il teste ex dipendente del resistente, ha dichiarato che: “Sull'11: Testimone_1 CP_1 confermo, ero accanto al ricorrente, stavamo camminando insieme, uno a fianco all'altro, dovevo effettuare il controllo inventariale del camion del ricorrente;
Sul 12: il ricorrente doveva fare lo scarico dei resi;
c'erano due entrate, il ricorrente si accodava nel deposito e prima di effettuare il carico della merce si effettuava il controllo inventariale, il ricorrente mi stava aspettando per darmi le giacenze contabili con il terminale, io una volta ricevuta la giacenza avrei dovuto effettuare
l'inventario; Sul 13, 14, 15, 16, 17: io e il ricorrente eravamo dentro al magazzino, gomito a gomito, stavamo camminando, eravamo tra l'ufficio e l'entrata di una delle due celle, quella più vicina all'uscita, quando il ricorrente è stato investito, noi stavamo camminando in mezzo al deposito, ricordo benissimo che il signor , magazziniere, stava trasportando la merce con il muletto, che CP_2 era un po' alto, non ha visto il ricorrente e lo ha investito, agganciandolo, il ricorrente è caduto con le gambe sotto il muletto, è stato preso alle spalle, il magazziniere si è fatto prendere dal panico, perché la ruota del muletto è passata una prima volta sulla caviglia del ricorrente e poi una seconda volta a marcia indietro, il ricorrente ha urlato veementemente per il dolore;
al piano di sopra c'era il direttore commerciale in riunione con il direttore generale, ricordo che il direttore commerciale ha CP_6 aperto la porta chiedendo cosa era successo e ci ha detto di chiamare l'autoambulanza, preciso che è stato tutto improvviso, concitato, io non so chi abbia chiamato l'autoambulanza; Sul 10: se c'erano, le strisce erano scarsamente visibili e comunque anche se ci fossero state c'erano le pedane sopra, per quello io e il ricorrente camminavamo in mezzo al magazzino;
presa visione del doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente, preciso che quello ritratto in foto, sulla destra, sono io e che mi trovavo in piedi su una pedana davanti all'entrata dell'ufficio, sotto le pedane avrebbero dovuto esserci le
5 strisce, che nella foto non si vedono. Sul 20: confermo che agenti e trasportatori potevano entrare nel magazzino anche per potere effettuare i resi, come si vede anche dalla foto che mi è stata mostrata, la persona sul fondo della foto è un venditore, i venditori avevano libero accesso, anche perché l'ufficio era all'interno del magazzino e i venditori dovevano portare in ufficio il contante riscosso;
Sul 21: non confermo, dopo l'incidente del ricorrente non è cambiato nulla, anche perché non era fattibile nella logistica del deposito, i venditori trasportatori dovevano comunque entrare in magazzino quantomeno per la consegna del denaro contante in ufficio ADR avv. Ciattini: dopo l'incidente del ricorrente credo che le strisce pedonali siano state ripassate, di sicuro sono state tolte le pedane, del rifacimento delle strisce non ricordo;
mi risulta che quando entravo nel deposito i camion erano inforcati dentro, nel deposito, dove l'asfalto era liscio e i muletti potevano operare più facilmente, non ricordo se dopo
l'incidente del ricorrente i camion dovessero essere parcheggiati fuori dal magazzino, di sicuro io li ho visti dentro fino alla data dell'incidente, per effettuare il carico della pedana, non sono a conoscenza di disposizioni aziendali successive”.
Il teste ex dipendente del resistente, ha riferito che: “io lavoravo in ufficio, Testimone_2 CP_1 non operavo nella parte del magazzino dove operavano i consegnatari, gli autisti, compreso il ricorrente, che si occupavano del carico e dello scarico dei loro furgoni, preciso che gli autisti si recavano in ufficio per la consegna dei contanti, dell'incasso; il giorno del sinistro il ricorrente si stava occupando delle operazioni di carico e di scarico merce, all'interno del magazzino, dove normalmente avvenivano queste operazioni di carico e scarico, (….) per quanto riguarda la dinamica del sinistro, ricordo che il ricorrente è stato investito da un dipendente che stava guidando un muletto elettrico, non ricordo esattamente l'ubicazione del ricorrente al momento del sinistro, comunque, il ricorrente poteva stare all'interno del magazzino, per quanto ricordo;
mi sembra che la segnaletica orizzontale vi fosse, anche se forse non era molto visibile, considerati i molti passaggi;
presa visione del doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente, nella foto che mi si mostra non c'è segnaletica orizzontale o comunque non è visibile;
Sul 20: confermo”.
All'esito della espletata istruttoria orale e documentale (si vedano, altresì, le fotografie di cui al doc. n.
15 del fascicolo di parte ricorrente, ritraenti il ricorrente e lo stato dei luoghi immediatamente dopo il sinistro, dalle quali emerge l'assenza di segnaletica orizzontale) è stata, quindi, dimostrata la dinamica del sinistro occorso al ricorrente in data 21.09.2020, allorquando il ricorrente, mentre era intento alle operazioni di carico e scarico del furgone/controllo inventariale con il sig. Testimone_1 all'interno del magazzino della preponente, sito in Scandicci, veniva investito da un muletto condotto da un dipendente della preponente, il magazziniere , addetto al trasporto della merce Controparte_2 con il predetto muletto, la cui ruota passava per due volte sulla caviglia/piede destri del ricorrente.
6 Sono, pertanto, integrati, nella fattispecie, i presupposti della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., secondo il quale i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, ovvero il rapporto di preposizione tra la resistente e il sig. e il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni CP_2 espletate dallo e il fatto illecito. CP_2
Sulla base delle risultanze della espletata CTU medico legale, delle quali si dirà nel prosieguo, è, inoltre, accertata la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro subito dal ricorrente in data
21.09.2020 e le lesioni dallo stesso riportate.
2. Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Si osserva, in primo luogo, che la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 26972/2008) ha ridefinito la nozione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., quale categoria onnicomprensiva dei diversi tipi di pregiudizio – in precedenza catalogati come distinte categorie di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) – inerenti sia alla lesione dell'integrità psicofisica, sia alla sofferenza morale soggettiva in sé considerata, sia alla compromissione della sfera del “fare areddituale” della persona – tutte componenti di un danno ritenuto senz'altro risarcibile quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato o abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti.
Ai fini della liquidazione, la Corte ha indicato, come base di riferimento, il criterio di calcolo proprio del danno biologico, da “personalizzare” in ragione delle specifiche voci di pregiudizio ricorrenti nel caso concreto.
Quanto ai parametri per la valutazione del danno non patrimoniale si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha indicato le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, ferma la necessità per il giudice di procedere alla cd. personalizzazione in relazione alle voci di danno non strettamente inerenti la lesione della integrità psicofisica, quale il danno esistenziale, consistente nel radicale cambiamento di vita, nelle alterazioni della personalità, nello sconvolgimento esistenziale: “Le “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione in diminuzione. Ove peraltro, si tratti di dover risarcire i cd. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate “tabelle” di Milano) pure del danno c.d. “danno esistenziale”, ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in
7 uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri anzidetti in ragione di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato.” (Cass. Sez.
3 sent. n. 14402/2011).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Sempre in tema di liquidazione, la giurisprudenza di legittimità ha indicato l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della liquidazione (Cass. Sez. 3 sent. n. 7272/2012; Cass., ordinanza n.
33770/18).
Nel caso in esame, quanto al danno non patrimoniale, come sopra inteso, è dimostrata la lesione dell'integrità psicofisica del ricorrente, causalmente collegata al sinistro subito.
La C.T.U. medico-legale, redatta dalla dott.ssa depositata in data 23.06.2025, ha Persona_1 accertato che parte ricorrente, a causa del sinistro occorso, ha riportato una frattura composta meta- diafisaria sia prossimale sia distale del 4° metatarso del piede destro, con conseguenti:
3. - Danno biologico permanente nella misura del 3%;
4. - Inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
5. - Inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
6. - Inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni.
Le conclusioni del CTU sono recepite dal Tribunale, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici, non avendo, peraltro, parte ricorrente formulato osservazioni sulla relazione.
Ciò posto, seguendo le indicazioni della Suprema Corte, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, viene calcolata utilizzando le Tabelle di Milano (anno
2024) ed è così determinato:
- Danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico permanente: percentuale di invalidità permanente 3%, età alla data del sinistro di anni 48, punto danno non patrimoniale
8 comprensivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva: euro 1.959,30): complessivi euro 4.497,00.
A tal proposito, si osserva che le tabelle milanesi per la liquidazione del danno individuano dei valori monetari medi corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini 'standardizzabili' in quanto frequentemente ricorrenti sia agli aspetti anatomofunzionali, sia agli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva, oltre ad una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi onde consentire un'adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato (v. Corte d'Appello di Milano, sent. n.
1248/2021).
Nella fattispecie, non sussistono elementi dai quali desumere che si siano verificate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", come richiesto dalla suindicata giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. ordinanza n. 30293/2023), motivo per il quale deve essere esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno.
A tal fine, si osserva che parte ricorrente ha chiesto in ricorso la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 30% per perdita della capacità lavorativa specifica;
al contrario, il CTU ha accertato che, in conseguenza delle lesioni riportate dal ricorrente a seguito del sinistro oggetto di causa, non si è verificata un'incidenza sulle attività produttrici di reddito.
E', inoltre, dovuto il danno biologico temporaneo, liquidato in via equitativa, facendo ricorso alle
Tabelle di Milano (2024), che, con riferimento al danno biologico e morale temporaneo, propongono una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona, in una forbice di valori monetari da un minimo (115,00) ad un massimo (173,00) e viene così determinato:
- Danno biologico temporaneo (ritenuto congruo il valore 115,00):
- Inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni: euro 2.587,50;
- Inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni: euro 1.725,00;
- Inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni: euro 862,50; per complessivi euro 5.175,00.
In conclusione, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 9.672,00, a titolo di danno non patrimoniale.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere devalutata alla data del sinistro (21.09.2020) e via via di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza e quindi maggiorata degli interessi legali fino al saldo.
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3. Sul risarcimento del danno patrimoniale
Compete, inoltre, al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, per euro 1.817,87, oltre alle spese mediche per il rifacimento di 3 plantari ortopedici (200,00 eurox3=600,00 euro), per complessivi euro 2.417,87, oltre accessori di legge.
Spetta, altresì, al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, ai sensi dell'art. 1223 c.c., non avendo lo stesso potuto espletare, a cagione del sinistro subito, la sua attività di agente di commercio dalla fine di settembre 2020 al gennaio 2021, con conseguente mancata percezione di provvigioni sulle vendite di prodotti a marchio AT MM e Coccodì, per complessivi euro
16.210,54 (v. doc. n. 17 del fascicolo di parte ricorrente).
4. Sulle indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia
Nell'ambito del rapporto di agenzia vige il principio legale della libera recedibilità, essendo il recesso, ove il rapporto sia a tempo indeterminato, condizionato unicamente al rispetto del termine di preavviso, la cui mancata osservanza può essere giustificata in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119
c.c., ossia qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Nel caso di specie, è documentale che, con comunicazione del 30.04.2021, la preponente abbia receduto dal contratto di agenzia del 2.01.2012, stipulato inter partes, con preavviso lavorato, con cessazione del rapporto al 30.10.2021 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente).
Quindi, la società preponente ha comunicato all'agente il recesso dal contratto di agenzia stipulato inter partes, con preavviso e senza giusta causa.
Spetta, pertanto, al ricorrente l'indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c., avendo lo stesso allegato e documentato di avere apportato nuovi clienti e di avere aumentato il fatturato con quelli esistenti, ricevendo la preponente ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti
(v. doc. n. 2, 3, 4, 5 del fascicolo di parte ricorrente, nonché i documenti depositati dalla resistente in data 14.02.2025, a seguito dell'ordine di esibizione del 2.12.2024, i documenti prodotti da parte ricorrente con nota del 2.10.2024 e le dichiarazioni rese dai testi e i quali Tes_3 Testimone_4 hanno confermato di essere rimasti clienti della resistente anche successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia del ricorrente).
A tale ultimo proposito, si osserva che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente nel regime precedente
10 all'accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti
(ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, primo comma, cod. civ., è necessario verificare - non secondo una valutazione complessiva ex ante dell'operato dell'agente, ma secondo un esame dei dati concreti ex post - se - fermi i limiti posti dall'art. 1751, terzo comma, cod. civ. - l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18413 del
01/08/2013 (Rv. 627489 - 01); Cass. Sez. L, Sentenza n. 486 del 14/01/2016 (Rv. 638520 - 01).
Ancora, in tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, il comma 3 dell'art. 1751 c.c. delinea soltanto il limite massimo consentito dalla legge per la sua determinazione in via equitativa, da commisurarsi con riferimento alla media annuale delle retribuzioni percepite dall'agente nell'ultimo quinquennio, ovvero, se il contratto di agenzia è stato di durata inferiore, alla media del corrispondente minor arco temporale;
detto limite insuperabile non è connotato dall'inderogabilità, prevista esclusivamente per il limite minimo regolato dal successivo comma 6; quest'ultimo, infatti, al fine di assicurare all'agente il risultato migliore, prevede che l'importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di altri criteri diversamente pattuiti (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 15375 del 21/06/2017 (Rv. 644783 - 01).
Occorre, a questo punto, esaminare le risultanze della espletata CTU contabile, le quali devono essere condivise e poste alla base della presente decisione, essendo la consulenza fondata su una approfondita disamina della documentazione prodotta e non avendo parte ricorrente formulato, nel corso delle operazioni peritali e a verbale dell'udienza del 16.09.2025, osservazioni alla CTU.
In particolare, l'ausiliario ha quantificato l'indennità di risoluzione ai sensi dell'art. 1751, comma 1,
c.c. in complessivi euro 50.923,53 (euro 233.399,50:55 mesi), rappresentante, in concreto, l'indennità più equa e più vantaggiosa per l'agente, da cui, come dedotto da parte ricorrente nelle note del
27.11.2025, deve essere detratto l'importo di € 9.246,18, versato a titolo di indennità di risoluzione
FIRR presso e già corrisposto al ricorrente (cfr. Estratto liquidazione Firr- doc. 19 parte CP_7 ricorrente), residuando un ammontare complessivo, a tale titolo, di € 41.677,35, al cui pagamento parte resistente deve, pertanto, essere condannata.
Infine, il CTU non ha accertato la sussistenza di provvigioni maturate e non corrisposte all'agente, con conseguente rigetto della relativa domanda, compresa quella di condanna al pagamento degli interessi moratori per l'asserito ritardato pagamento delle provvigioni dei mesi di novembre e di dicembre 2021
11 (considerato, altresì, che il doc. n. 18 del fascicolo di parte ricorrente concerne le provvigioni del mese di ottobre 2021), non essendovi, peraltro, in ricorso sufficiente allegazione sul punto.
Deve, infine, essere respinta la domanda di risarcimento del maggior danno di cui al punto V delle conclusioni del ricorso, in relazione al punto D della narrativa, in difetto di qualsivoglia compiuta allegazione (e richiesta di prova) in ordine all'an e al quantum debeatur.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, con istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, da euro 52.001 ad euro 260.000,00).
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti del 12.12.2025, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
9.672,00, a titolo di danno non patrimoniale, devalutata alla data del sinistro (21.09.2020) e via via di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza e quindi maggiorata degli interessi legali fino al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
2.417,87 a titolo di refusione delle spese mediche sostenute e di quelle da sostenere per il rifacimento del plantare ortopedico, oltre accessori di legge;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
16.210,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, oltre accessori di legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 41.677,35 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., oltre accessori di legge;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, se dovuti, come per legge, oltre al contributo unificato;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate come da separati decreti del 12.12.2025.
12 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
13
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1204/2022 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 12 dicembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. RI VI, l'avv. CIATTINI Parte_1 EL FA e l'avv. IANNALFO CHIARA Per Controparte_1 nessuno
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
I procuratori di parte ricorrente si riportano al ricorso e alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Depositano, inoltre, nota spese in cartaceo.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RI Parte_1 C.F._1 VI, dell'avv. CIATTINI EL FA e dell'avv. IANNALFO CHIARA, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 24, presso il difensore avv. RI VI PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 (C.F. ) P.IVA_1 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.06.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere stipulato, in data 24.08.2007, con Parte_2
un contratto di procacciamento di affari, poi rinnovato in data 2.01.2008, di fatto
[...] svolgendo, a favore della preponente, con continuità e stabilità, l'attività di agente di commercio, con assegnazione di un furgone con cella frigorifera (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
b) di avere stipulato, nel luglio 2008 e nel gennaio 2012, con CP_1 Parte_2
, due contratti di agenzia a tempo indeterminato senza rappresentanza
[...]
e senza esclusiva, per la promozione e la vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente, con successive variazioni dei compensi provvigionali (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
c) di avere apportato nuovi clienti e aumentato il fatturato con quelli esistenti, con notevole vantaggio per la preponente anche successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia,
2 come emerge dagli allegati estratti conto provvigionali e dagli estratti dei quantitativi di prodotti venduti nella zona a lui assegnata (v. doc. n. 2, 3, 4, 5 del fascicolo di parte);
d) di avere subito, in data 21.09.2020, intorno alle ore 11.00, all'interno del magazzino della preponente, sito in Scandicci, via del Parlamento Europeo, n. 39, mentre era intento alle operazioni di carico/scarico merci dal furgone, un infortunio, allorquando veniva investito da un muletto condotto dal sig. , dipendente della preponente, in difetto di Controparte_2 segnaletica verticale e orizzontale che delimitasse la zona del passaggio pedonale (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte), riportando un “trauma da schiacciamento piede destro, con rilievo di frattura composta metadiafisaria sia prossimale che distale del IV metatarso” e guarendo con postumi il 25.01.2021 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte);
e) che il sinistro veniva denunciato dalla preponente e da lui stesso alla compagnia di assicurazione (v. doc. n. 7 e 8 del fascicolo di parte); CP_3
f) di avere reiterato la denuncia del sinistro e la richiesta di danni direttamente nei confronti della preponente (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte);
g) che, con lettera del 30.04.2021, la preponente gli comunicava il recesso senza giusta causa dal contratto di agenzia stipulato inter partes, con preavviso lavorato al 30.10.2021 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte), atteso il suo rifiuto di fornire una versione non reale del sinistro occorsogli, considerato che la preponente non avrebbe potuto chiedere agli autisti/trasportatori di trattenersi all'interno del magazzino, per motivi di sicurezza;
h) di avere, pertanto, diritto alla corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., quantificata in euro 49.315,20, ovvero, in subordine, delle indennità di fine rapporto previste dall'AEC del 14.07.2014, quantificate in euro 479,15 per FIRR e in euro
24.999,77 a titolo di indennità suppletiva di clientela, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il sinistro occorsogli, quantificati in complessivi euro
37.611,66.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Nel merito, in via preliminare, accertare il diritto del ricorrente, in particolare, accertare che la risoluzione del rapporto è imputabile esclusivamente alla responsabilità della società convenuta e accertare che il ricorrente ha subito un sinistro all'interno del magazzino della resistente durante la sua attività lavorativa a causa di CP_4 un imprudenza di un altro dipendente e senza che fossero state predisposti all'interno le prescritte misure di sicurezza nell'ambiente di lavoro, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente, voglia condannare il , in persona del Controparte_5 legale rappresentante, al pagamento in favore di esso ricorrente delle somme di seguito indicate per le
3 causali di cui in narrativa e precisamente: I°) in tesi, l'indennità di risoluzione ex art. 1751 cod. civ., cd. “meritocratica”, come indicato nel punto A1) del presente ricorso, previa disapplicazione degli
AEC vigenti perché concretamente peggiorativi rispetto al disposto dell'art. 1751 c.c., per un importo complessivo di Euro 49.315,20 a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ. e, in caso di contestazione, si chiede disporsi CTU contabile per i motivi suesposti nel punto A1) del presente ricorso e/o della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
II°- In denegata ipotesi, si chiede di calcolare la suddetta indennità secondo i criteri disposti dall'art. 10, capo I e II dell'AEC industria per un importo di almeno Euro 479,15, a titolo di indennità di risoluzione Firr relativa all'ultimo anno 2021 ed Euro 24.999,77 a titolo di indennità suppletiva di clientela, come meglio specificato nel punto A2) della narrativa che precede o la maggior o minor somma che risulterà di giustizia;
III°- la somma di
Euro 37.611,66 a titolo di risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, per i motivi e
i titoli meglio specificati nel precedente punto B) del presente ricorso o nella minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;
IV°) il pagamento della somma di Euro 1.080,00 imponibili per provvigioni arretrate, oltre alle ulteriori provvigioni maturate e maturande anche dopo la cessazione del rapporto e gli interessi ex D.lgs. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle ultime provvigioni liquidate, come meglio specificato nel punto C) del presente ricorso, o nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, previa esibizione dei libri contabili della convenuta e, in caso di contestazione, espletamento di consulenza tecnica contabile;
V) il risarcimento dei danni ulteriori a norma dell'art. 1751 c.c. per l'illegittimità del comunicato recesso per i motivi meglio specificati al punto D) di narrativa del presente ricorso, la cui quantificazione viene rimessa alla prudente valutazione dell'adito Giudice anche in via equitativa;
VI) si chiede disporsi esibizione delle scritture contabili IVA vendite della resistente dall'anno 2017 all'anno 2021 in riferimento agli affari conclusi nella zona e clienti assegnati al ricorrente e all'esito la verifica delle provvigioni dovute in base alle percentuali provvigionali contrattualmente previste per i motivi meglio specificati al punto E) di narrativa o la minor o maggior somma che sarà ritenuta equa di giustizia;
VI) Interessi, in via principale, a norma del D.Lgs. 231/2002 e, in denegata ipotesi, gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle suddette somme con vittoria di diritti, onorari e spese di causa”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 26.07.2022),
[...] non si è costituito in giudizio e ne è stata Parte_2 dichiarata la contumacia, con ordinanza del 21.11.2023.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente e con quella prodotta da parte resistente contumace in data 14.02.2025, in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 2.12.2024, con prove orali (assunte alle udienze del 22.03.2024 e del 27.09.2024, avendo
4 parte ricorrente rinunciato, all'udienza del 27.09.2024, all'interrogatorio formale del legale rappresentante del resistente), con una CTU contabile (depositata in data 23.07.2025) e con CP_1 una CTU medico legale (depositata in data 23.06.2025), ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sul sinistro del 21.09.2020
Per quanto attiene alla dinamica del sinistro oggetto di causa, dalla denuncia di sinistro del 29.09.2020 emerge che: "In data 23/09/2020 [rectius 21.09.2020] il dipendente nato a [...]
AN (TR) il 04.03.1960 alla guida del muletto investiva involontariamente il sig.
[...] nato a [...] il [...], il quale a seguito del trauma da schiacciamento riportava Parte_1 frattura composta meta-diafisaria sia prossimale che distale del IV metatarso” (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Il teste ex dipendente del resistente, ha dichiarato che: “Sull'11: Testimone_1 CP_1 confermo, ero accanto al ricorrente, stavamo camminando insieme, uno a fianco all'altro, dovevo effettuare il controllo inventariale del camion del ricorrente;
Sul 12: il ricorrente doveva fare lo scarico dei resi;
c'erano due entrate, il ricorrente si accodava nel deposito e prima di effettuare il carico della merce si effettuava il controllo inventariale, il ricorrente mi stava aspettando per darmi le giacenze contabili con il terminale, io una volta ricevuta la giacenza avrei dovuto effettuare
l'inventario; Sul 13, 14, 15, 16, 17: io e il ricorrente eravamo dentro al magazzino, gomito a gomito, stavamo camminando, eravamo tra l'ufficio e l'entrata di una delle due celle, quella più vicina all'uscita, quando il ricorrente è stato investito, noi stavamo camminando in mezzo al deposito, ricordo benissimo che il signor , magazziniere, stava trasportando la merce con il muletto, che CP_2 era un po' alto, non ha visto il ricorrente e lo ha investito, agganciandolo, il ricorrente è caduto con le gambe sotto il muletto, è stato preso alle spalle, il magazziniere si è fatto prendere dal panico, perché la ruota del muletto è passata una prima volta sulla caviglia del ricorrente e poi una seconda volta a marcia indietro, il ricorrente ha urlato veementemente per il dolore;
al piano di sopra c'era il direttore commerciale in riunione con il direttore generale, ricordo che il direttore commerciale ha CP_6 aperto la porta chiedendo cosa era successo e ci ha detto di chiamare l'autoambulanza, preciso che è stato tutto improvviso, concitato, io non so chi abbia chiamato l'autoambulanza; Sul 10: se c'erano, le strisce erano scarsamente visibili e comunque anche se ci fossero state c'erano le pedane sopra, per quello io e il ricorrente camminavamo in mezzo al magazzino;
presa visione del doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente, preciso che quello ritratto in foto, sulla destra, sono io e che mi trovavo in piedi su una pedana davanti all'entrata dell'ufficio, sotto le pedane avrebbero dovuto esserci le
5 strisce, che nella foto non si vedono. Sul 20: confermo che agenti e trasportatori potevano entrare nel magazzino anche per potere effettuare i resi, come si vede anche dalla foto che mi è stata mostrata, la persona sul fondo della foto è un venditore, i venditori avevano libero accesso, anche perché l'ufficio era all'interno del magazzino e i venditori dovevano portare in ufficio il contante riscosso;
Sul 21: non confermo, dopo l'incidente del ricorrente non è cambiato nulla, anche perché non era fattibile nella logistica del deposito, i venditori trasportatori dovevano comunque entrare in magazzino quantomeno per la consegna del denaro contante in ufficio ADR avv. Ciattini: dopo l'incidente del ricorrente credo che le strisce pedonali siano state ripassate, di sicuro sono state tolte le pedane, del rifacimento delle strisce non ricordo;
mi risulta che quando entravo nel deposito i camion erano inforcati dentro, nel deposito, dove l'asfalto era liscio e i muletti potevano operare più facilmente, non ricordo se dopo
l'incidente del ricorrente i camion dovessero essere parcheggiati fuori dal magazzino, di sicuro io li ho visti dentro fino alla data dell'incidente, per effettuare il carico della pedana, non sono a conoscenza di disposizioni aziendali successive”.
Il teste ex dipendente del resistente, ha riferito che: “io lavoravo in ufficio, Testimone_2 CP_1 non operavo nella parte del magazzino dove operavano i consegnatari, gli autisti, compreso il ricorrente, che si occupavano del carico e dello scarico dei loro furgoni, preciso che gli autisti si recavano in ufficio per la consegna dei contanti, dell'incasso; il giorno del sinistro il ricorrente si stava occupando delle operazioni di carico e di scarico merce, all'interno del magazzino, dove normalmente avvenivano queste operazioni di carico e scarico, (….) per quanto riguarda la dinamica del sinistro, ricordo che il ricorrente è stato investito da un dipendente che stava guidando un muletto elettrico, non ricordo esattamente l'ubicazione del ricorrente al momento del sinistro, comunque, il ricorrente poteva stare all'interno del magazzino, per quanto ricordo;
mi sembra che la segnaletica orizzontale vi fosse, anche se forse non era molto visibile, considerati i molti passaggi;
presa visione del doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente, nella foto che mi si mostra non c'è segnaletica orizzontale o comunque non è visibile;
Sul 20: confermo”.
All'esito della espletata istruttoria orale e documentale (si vedano, altresì, le fotografie di cui al doc. n.
15 del fascicolo di parte ricorrente, ritraenti il ricorrente e lo stato dei luoghi immediatamente dopo il sinistro, dalle quali emerge l'assenza di segnaletica orizzontale) è stata, quindi, dimostrata la dinamica del sinistro occorso al ricorrente in data 21.09.2020, allorquando il ricorrente, mentre era intento alle operazioni di carico e scarico del furgone/controllo inventariale con il sig. Testimone_1 all'interno del magazzino della preponente, sito in Scandicci, veniva investito da un muletto condotto da un dipendente della preponente, il magazziniere , addetto al trasporto della merce Controparte_2 con il predetto muletto, la cui ruota passava per due volte sulla caviglia/piede destri del ricorrente.
6 Sono, pertanto, integrati, nella fattispecie, i presupposti della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., secondo il quale i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, ovvero il rapporto di preposizione tra la resistente e il sig. e il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni CP_2 espletate dallo e il fatto illecito. CP_2
Sulla base delle risultanze della espletata CTU medico legale, delle quali si dirà nel prosieguo, è, inoltre, accertata la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro subito dal ricorrente in data
21.09.2020 e le lesioni dallo stesso riportate.
2. Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Si osserva, in primo luogo, che la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 26972/2008) ha ridefinito la nozione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., quale categoria onnicomprensiva dei diversi tipi di pregiudizio – in precedenza catalogati come distinte categorie di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) – inerenti sia alla lesione dell'integrità psicofisica, sia alla sofferenza morale soggettiva in sé considerata, sia alla compromissione della sfera del “fare areddituale” della persona – tutte componenti di un danno ritenuto senz'altro risarcibile quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato o abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti.
Ai fini della liquidazione, la Corte ha indicato, come base di riferimento, il criterio di calcolo proprio del danno biologico, da “personalizzare” in ragione delle specifiche voci di pregiudizio ricorrenti nel caso concreto.
Quanto ai parametri per la valutazione del danno non patrimoniale si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha indicato le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, ferma la necessità per il giudice di procedere alla cd. personalizzazione in relazione alle voci di danno non strettamente inerenti la lesione della integrità psicofisica, quale il danno esistenziale, consistente nel radicale cambiamento di vita, nelle alterazioni della personalità, nello sconvolgimento esistenziale: “Le “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione in diminuzione. Ove peraltro, si tratti di dover risarcire i cd. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate “tabelle” di Milano) pure del danno c.d. “danno esistenziale”, ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in
7 uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri anzidetti in ragione di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato.” (Cass. Sez.
3 sent. n. 14402/2011).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Sempre in tema di liquidazione, la giurisprudenza di legittimità ha indicato l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della liquidazione (Cass. Sez. 3 sent. n. 7272/2012; Cass., ordinanza n.
33770/18).
Nel caso in esame, quanto al danno non patrimoniale, come sopra inteso, è dimostrata la lesione dell'integrità psicofisica del ricorrente, causalmente collegata al sinistro subito.
La C.T.U. medico-legale, redatta dalla dott.ssa depositata in data 23.06.2025, ha Persona_1 accertato che parte ricorrente, a causa del sinistro occorso, ha riportato una frattura composta meta- diafisaria sia prossimale sia distale del 4° metatarso del piede destro, con conseguenti:
3. - Danno biologico permanente nella misura del 3%;
4. - Inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
5. - Inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
6. - Inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni.
Le conclusioni del CTU sono recepite dal Tribunale, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici, non avendo, peraltro, parte ricorrente formulato osservazioni sulla relazione.
Ciò posto, seguendo le indicazioni della Suprema Corte, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, viene calcolata utilizzando le Tabelle di Milano (anno
2024) ed è così determinato:
- Danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico permanente: percentuale di invalidità permanente 3%, età alla data del sinistro di anni 48, punto danno non patrimoniale
8 comprensivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva: euro 1.959,30): complessivi euro 4.497,00.
A tal proposito, si osserva che le tabelle milanesi per la liquidazione del danno individuano dei valori monetari medi corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini 'standardizzabili' in quanto frequentemente ricorrenti sia agli aspetti anatomofunzionali, sia agli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva, oltre ad una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi onde consentire un'adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato (v. Corte d'Appello di Milano, sent. n.
1248/2021).
Nella fattispecie, non sussistono elementi dai quali desumere che si siano verificate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", come richiesto dalla suindicata giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. ordinanza n. 30293/2023), motivo per il quale deve essere esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno.
A tal fine, si osserva che parte ricorrente ha chiesto in ricorso la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 30% per perdita della capacità lavorativa specifica;
al contrario, il CTU ha accertato che, in conseguenza delle lesioni riportate dal ricorrente a seguito del sinistro oggetto di causa, non si è verificata un'incidenza sulle attività produttrici di reddito.
E', inoltre, dovuto il danno biologico temporaneo, liquidato in via equitativa, facendo ricorso alle
Tabelle di Milano (2024), che, con riferimento al danno biologico e morale temporaneo, propongono una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona, in una forbice di valori monetari da un minimo (115,00) ad un massimo (173,00) e viene così determinato:
- Danno biologico temporaneo (ritenuto congruo il valore 115,00):
- Inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni: euro 2.587,50;
- Inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni: euro 1.725,00;
- Inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni: euro 862,50; per complessivi euro 5.175,00.
In conclusione, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 9.672,00, a titolo di danno non patrimoniale.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere devalutata alla data del sinistro (21.09.2020) e via via di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza e quindi maggiorata degli interessi legali fino al saldo.
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3. Sul risarcimento del danno patrimoniale
Compete, inoltre, al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, per euro 1.817,87, oltre alle spese mediche per il rifacimento di 3 plantari ortopedici (200,00 eurox3=600,00 euro), per complessivi euro 2.417,87, oltre accessori di legge.
Spetta, altresì, al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, ai sensi dell'art. 1223 c.c., non avendo lo stesso potuto espletare, a cagione del sinistro subito, la sua attività di agente di commercio dalla fine di settembre 2020 al gennaio 2021, con conseguente mancata percezione di provvigioni sulle vendite di prodotti a marchio AT MM e Coccodì, per complessivi euro
16.210,54 (v. doc. n. 17 del fascicolo di parte ricorrente).
4. Sulle indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia
Nell'ambito del rapporto di agenzia vige il principio legale della libera recedibilità, essendo il recesso, ove il rapporto sia a tempo indeterminato, condizionato unicamente al rispetto del termine di preavviso, la cui mancata osservanza può essere giustificata in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119
c.c., ossia qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Nel caso di specie, è documentale che, con comunicazione del 30.04.2021, la preponente abbia receduto dal contratto di agenzia del 2.01.2012, stipulato inter partes, con preavviso lavorato, con cessazione del rapporto al 30.10.2021 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente).
Quindi, la società preponente ha comunicato all'agente il recesso dal contratto di agenzia stipulato inter partes, con preavviso e senza giusta causa.
Spetta, pertanto, al ricorrente l'indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c., avendo lo stesso allegato e documentato di avere apportato nuovi clienti e di avere aumentato il fatturato con quelli esistenti, ricevendo la preponente ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti
(v. doc. n. 2, 3, 4, 5 del fascicolo di parte ricorrente, nonché i documenti depositati dalla resistente in data 14.02.2025, a seguito dell'ordine di esibizione del 2.12.2024, i documenti prodotti da parte ricorrente con nota del 2.10.2024 e le dichiarazioni rese dai testi e i quali Tes_3 Testimone_4 hanno confermato di essere rimasti clienti della resistente anche successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia del ricorrente).
A tale ultimo proposito, si osserva che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente nel regime precedente
10 all'accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti
(ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, primo comma, cod. civ., è necessario verificare - non secondo una valutazione complessiva ex ante dell'operato dell'agente, ma secondo un esame dei dati concreti ex post - se - fermi i limiti posti dall'art. 1751, terzo comma, cod. civ. - l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18413 del
01/08/2013 (Rv. 627489 - 01); Cass. Sez. L, Sentenza n. 486 del 14/01/2016 (Rv. 638520 - 01).
Ancora, in tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, il comma 3 dell'art. 1751 c.c. delinea soltanto il limite massimo consentito dalla legge per la sua determinazione in via equitativa, da commisurarsi con riferimento alla media annuale delle retribuzioni percepite dall'agente nell'ultimo quinquennio, ovvero, se il contratto di agenzia è stato di durata inferiore, alla media del corrispondente minor arco temporale;
detto limite insuperabile non è connotato dall'inderogabilità, prevista esclusivamente per il limite minimo regolato dal successivo comma 6; quest'ultimo, infatti, al fine di assicurare all'agente il risultato migliore, prevede che l'importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di altri criteri diversamente pattuiti (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 15375 del 21/06/2017 (Rv. 644783 - 01).
Occorre, a questo punto, esaminare le risultanze della espletata CTU contabile, le quali devono essere condivise e poste alla base della presente decisione, essendo la consulenza fondata su una approfondita disamina della documentazione prodotta e non avendo parte ricorrente formulato, nel corso delle operazioni peritali e a verbale dell'udienza del 16.09.2025, osservazioni alla CTU.
In particolare, l'ausiliario ha quantificato l'indennità di risoluzione ai sensi dell'art. 1751, comma 1,
c.c. in complessivi euro 50.923,53 (euro 233.399,50:55 mesi), rappresentante, in concreto, l'indennità più equa e più vantaggiosa per l'agente, da cui, come dedotto da parte ricorrente nelle note del
27.11.2025, deve essere detratto l'importo di € 9.246,18, versato a titolo di indennità di risoluzione
FIRR presso e già corrisposto al ricorrente (cfr. Estratto liquidazione Firr- doc. 19 parte CP_7 ricorrente), residuando un ammontare complessivo, a tale titolo, di € 41.677,35, al cui pagamento parte resistente deve, pertanto, essere condannata.
Infine, il CTU non ha accertato la sussistenza di provvigioni maturate e non corrisposte all'agente, con conseguente rigetto della relativa domanda, compresa quella di condanna al pagamento degli interessi moratori per l'asserito ritardato pagamento delle provvigioni dei mesi di novembre e di dicembre 2021
11 (considerato, altresì, che il doc. n. 18 del fascicolo di parte ricorrente concerne le provvigioni del mese di ottobre 2021), non essendovi, peraltro, in ricorso sufficiente allegazione sul punto.
Deve, infine, essere respinta la domanda di risarcimento del maggior danno di cui al punto V delle conclusioni del ricorso, in relazione al punto D della narrativa, in difetto di qualsivoglia compiuta allegazione (e richiesta di prova) in ordine all'an e al quantum debeatur.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, con istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, da euro 52.001 ad euro 260.000,00).
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti del 12.12.2025, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
9.672,00, a titolo di danno non patrimoniale, devalutata alla data del sinistro (21.09.2020) e via via di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza e quindi maggiorata degli interessi legali fino al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
2.417,87 a titolo di refusione delle spese mediche sostenute e di quelle da sostenere per il rifacimento del plantare ortopedico, oltre accessori di legge;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
16.210,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, oltre accessori di legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 41.677,35 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., oltre accessori di legge;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, se dovuti, come per legge, oltre al contributo unificato;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate come da separati decreti del 12.12.2025.
12 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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