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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. IA NN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 258/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FEO GENNARO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte opponente ha chiesto dichiararsi estinzione del giudizio per rinuncia agli atti formalizzata ex art. 306 c.p.c. essendo cessata la materia del contendere con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo formalizzata dall'opponente avverso il monitorio emesso in favore del sulla base delle motivazioni meglio Controparte_1 esplicitate nell'atto di citazione in opposizione. Parte opponente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Alla prima udienza di comparizione , parte opponente, riportandosi all'istanza di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., depositata fuori udienza, chiedeva procedersi alla declaratoria di estinzione, avendo le parti definito transattivamente la vertenza ed essendo, pertanto, cessata la materia del contendere.
A prescindere da quanto evidenziato da parte opponente circa la legittimità della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., deve, in ogni caso, darsi atto che risulta cessata la materia del contendere.
Al riguardo occorre, infatti, innanzitutto, considerare che, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere , occorre il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme pagina 2 di 4 disciplinate dal Codice di rito.
Ciò posto, nella fattispecie concreta, con istanza depositata il 5/8/2025, prima della celebrazione della prima udienza di co mparizione, parte opponente depositava rinuncia agli atti del giudizio, evidenziando di aver definito bonariamente la vicenda con il che, infatti, non Parte_2 procedeva alla propria costituzione in giudizio. A tale istanza, parte opponente si riportava anche in occasione della prima udienza di comparizione, celebrata in data 4/11/2025.
Di conseguenza, questo Giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacificamente intervenuto, tra le parti, un accordo transattivo in merito alle spettanze dovute .
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”. Tale valutazione non muta in caso di estinzione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., il quale, anzi, prevede che le spese del giudizio siano poste a carico del rinunciante.
Tuttavia, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del CP_1
e della circostanza che le parti in causa sono addivenute ad una definizione transattiva della controversia , nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_1
;
[...]
2) Dichiara cessata la materia del contendere;
3) Nulla per le spese.
pagina 3 di 4 10 novembre 2025
Il Giudice
IA NN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. IA NN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 258/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FEO GENNARO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte opponente ha chiesto dichiararsi estinzione del giudizio per rinuncia agli atti formalizzata ex art. 306 c.p.c. essendo cessata la materia del contendere con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo formalizzata dall'opponente avverso il monitorio emesso in favore del sulla base delle motivazioni meglio Controparte_1 esplicitate nell'atto di citazione in opposizione. Parte opponente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Alla prima udienza di comparizione , parte opponente, riportandosi all'istanza di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., depositata fuori udienza, chiedeva procedersi alla declaratoria di estinzione, avendo le parti definito transattivamente la vertenza ed essendo, pertanto, cessata la materia del contendere.
A prescindere da quanto evidenziato da parte opponente circa la legittimità della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., deve, in ogni caso, darsi atto che risulta cessata la materia del contendere.
Al riguardo occorre, infatti, innanzitutto, considerare che, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere , occorre il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme pagina 2 di 4 disciplinate dal Codice di rito.
Ciò posto, nella fattispecie concreta, con istanza depositata il 5/8/2025, prima della celebrazione della prima udienza di co mparizione, parte opponente depositava rinuncia agli atti del giudizio, evidenziando di aver definito bonariamente la vicenda con il che, infatti, non Parte_2 procedeva alla propria costituzione in giudizio. A tale istanza, parte opponente si riportava anche in occasione della prima udienza di comparizione, celebrata in data 4/11/2025.
Di conseguenza, questo Giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacificamente intervenuto, tra le parti, un accordo transattivo in merito alle spettanze dovute .
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”. Tale valutazione non muta in caso di estinzione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., il quale, anzi, prevede che le spese del giudizio siano poste a carico del rinunciante.
Tuttavia, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del CP_1
e della circostanza che le parti in causa sono addivenute ad una definizione transattiva della controversia , nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_1
;
[...]
2) Dichiara cessata la materia del contendere;
3) Nulla per le spese.
pagina 3 di 4 10 novembre 2025
Il Giudice
IA NN
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