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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taormina - Corso Umberto I, N.217 98039 Taormina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 604_2022 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5533/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso n. 604 del 2022, rettificato a seguito della sentenza n. 4856/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, avviso con cui il Comune di Taormina ha accertato la (maggiore) imposta municipale unica dovuta (pretesa) per l'anno 2017, in relazione alla titolarità di due immobili (censiti nel catasto al foglio 3, particella 1386, e al foglio 3, particella 759, subalterno
3), irrogando e liquidando le sanzioni e gli interessi.
Il Comune di Taormina ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata materia del contendere.
L'avviso di accertamento impugnato è quello identificato dal n. 604/2022, emesso il 4.11.2022, per come rettificato in data 30.12.2024 e, con il relativo contenuto, notificato con atto identificato dal n. prot. 52458/2024.
L'avviso originario recava una pretesa per complessivi euro 58.811,74 (inclusivi di sanzioni, interessi e spese), mentre l'avviso rettificato reca una pretesa per complessivi euro 35.261,69 (inclusivi di sanzioni, interessi e spese).
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, con la sentenza n. 4856/2024, emessa il 30 settembre 2024, aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento, limitando al periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2017 quello tassabile e riducendo (previamente) la base imponibile del 50%.
Nelle more con un altro avviso, identificato dal n. prot. 21931/2025 del 29.5.2025, il Comune di Messina ha rettificato l'avviso di accertamento n. 604 del 2022, quello originario, come già rettificato (con quello impugnato), riducendo la pretesa all'ammontare di euro 29.766,63 (inclusivo di sanzioni, interessi e spese).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la eliminazione di un avviso di accertamento, per annullamento o ritiro, «determina il venir meno di ogni interesse del contribuente all'accertamento dell'infondatezza della pretesa fiscale impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere» (Cass. n. 15432/22).
Nel caso in esame l'avviso di accertamento con la seconda rettifica non ha solamente modificato l'importo oggetto della pretesa, ma ha sostituito il precedente avviso, per come già rettificato a seguito dell'annullamento di quello originario con sentenza.
Non si potrebbe verificare, perciò, una coesistenza dei due avvisi di accertamento. Lo stesso avviso in rettifica riconduce la causale della pretesa all'originario avviso per come rettificato a seguito della sentenza di parziale annullamento, con la precisazione che la base imponibile è stata ridotta del 50% e che la tassa è dovuta limitatamente al periodo dal 1° marzo 2017.
Pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In base al criterio della soccombenza c.d. virtuale (Cass. n. 14267/17), il resistente va condannato a rimborsare le spese, liquidate nel dispositivo (negli importi pressoché minimi, data l'assenza di complessità),
a favore della ricorrente: con il ricorso è stata eccepita l'erroneità della rettifica, per non avere l'ente comunale ridotto, come avrebbe dovuto, la base imponibile del 50% e non avere escluso, dalla pretesa, il periodo
1°.1.2017 ‒ 28.2.2017; la sentenza di annullamento parziale aveva ridotto del 50% la base imponibile ai fini dell'imposta e limitato il periodo assoggettabile alla pretesa escludendo quello dal 1° gennaio al 28 febbraio;
in effetti, nella seconda rettifica i mesi di possesso sono ridotti a dieci, mentre nella prima rettifica continuavano a restare dodici;
inoltre, nella seconda rettifica l'importo della tassa (quella contestata) è di euro19.304,96
(corrispondente all'applicazione del coefficiente del 10,6 per mille alla base imponibile di 3.746.515,50, con una riduzione non esattamente del 50%, mentre nella prima rettifica l'importo della tassa (quella contestata)
è di euro 23.165,95, che corrisponde a più della metà dell'importo liquidato nell'avviso originario;
la circostanza che la tassa non sia stata pagata, nemmeno parzialmente, non attiene direttamente alla fondatezza o meno del ricorso, sussistendo un interesse a non fare consolidare un avviso rettificato, ma non conformemente ad una sentenza di annullamento;
del resto, il contegno dell'ente comunale depone nel senso della fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taormina - Corso Umberto I, N.217 98039 Taormina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 604_2022 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5533/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso n. 604 del 2022, rettificato a seguito della sentenza n. 4856/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, avviso con cui il Comune di Taormina ha accertato la (maggiore) imposta municipale unica dovuta (pretesa) per l'anno 2017, in relazione alla titolarità di due immobili (censiti nel catasto al foglio 3, particella 1386, e al foglio 3, particella 759, subalterno
3), irrogando e liquidando le sanzioni e gli interessi.
Il Comune di Taormina ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata materia del contendere.
L'avviso di accertamento impugnato è quello identificato dal n. 604/2022, emesso il 4.11.2022, per come rettificato in data 30.12.2024 e, con il relativo contenuto, notificato con atto identificato dal n. prot. 52458/2024.
L'avviso originario recava una pretesa per complessivi euro 58.811,74 (inclusivi di sanzioni, interessi e spese), mentre l'avviso rettificato reca una pretesa per complessivi euro 35.261,69 (inclusivi di sanzioni, interessi e spese).
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, con la sentenza n. 4856/2024, emessa il 30 settembre 2024, aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento, limitando al periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2017 quello tassabile e riducendo (previamente) la base imponibile del 50%.
Nelle more con un altro avviso, identificato dal n. prot. 21931/2025 del 29.5.2025, il Comune di Messina ha rettificato l'avviso di accertamento n. 604 del 2022, quello originario, come già rettificato (con quello impugnato), riducendo la pretesa all'ammontare di euro 29.766,63 (inclusivo di sanzioni, interessi e spese).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la eliminazione di un avviso di accertamento, per annullamento o ritiro, «determina il venir meno di ogni interesse del contribuente all'accertamento dell'infondatezza della pretesa fiscale impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere» (Cass. n. 15432/22).
Nel caso in esame l'avviso di accertamento con la seconda rettifica non ha solamente modificato l'importo oggetto della pretesa, ma ha sostituito il precedente avviso, per come già rettificato a seguito dell'annullamento di quello originario con sentenza.
Non si potrebbe verificare, perciò, una coesistenza dei due avvisi di accertamento. Lo stesso avviso in rettifica riconduce la causale della pretesa all'originario avviso per come rettificato a seguito della sentenza di parziale annullamento, con la precisazione che la base imponibile è stata ridotta del 50% e che la tassa è dovuta limitatamente al periodo dal 1° marzo 2017.
Pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In base al criterio della soccombenza c.d. virtuale (Cass. n. 14267/17), il resistente va condannato a rimborsare le spese, liquidate nel dispositivo (negli importi pressoché minimi, data l'assenza di complessità),
a favore della ricorrente: con il ricorso è stata eccepita l'erroneità della rettifica, per non avere l'ente comunale ridotto, come avrebbe dovuto, la base imponibile del 50% e non avere escluso, dalla pretesa, il periodo
1°.1.2017 ‒ 28.2.2017; la sentenza di annullamento parziale aveva ridotto del 50% la base imponibile ai fini dell'imposta e limitato il periodo assoggettabile alla pretesa escludendo quello dal 1° gennaio al 28 febbraio;
in effetti, nella seconda rettifica i mesi di possesso sono ridotti a dieci, mentre nella prima rettifica continuavano a restare dodici;
inoltre, nella seconda rettifica l'importo della tassa (quella contestata) è di euro19.304,96
(corrispondente all'applicazione del coefficiente del 10,6 per mille alla base imponibile di 3.746.515,50, con una riduzione non esattamente del 50%, mentre nella prima rettifica l'importo della tassa (quella contestata)
è di euro 23.165,95, che corrisponde a più della metà dell'importo liquidato nell'avviso originario;
la circostanza che la tassa non sia stata pagata, nemmeno parzialmente, non attiene direttamente alla fondatezza o meno del ricorso, sussistendo un interesse a non fare consolidare un avviso rettificato, ma non conformemente ad una sentenza di annullamento;
del resto, il contegno dell'ente comunale depone nel senso della fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.