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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2221/24 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Cascio Monia con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. Cascio Monia con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio civile in data 11/12/2017 in Colombia Magdalena - (Colombia), Pt_1 che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda di separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) La IG.ra continuerà ad abitare nella casa adibita a dimora familiare sita Controparte_2 in Terni, Via G. Oberdan n. 5 e provvederà perciò alle formalità relative al contratto di affitto stipulato dal IG. CP_1
2) Nessun assegno di mantenimento dovrà essere stabilito per nessuna delle parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
, coniugi per matrimonio celebrato in Colombia Magdalena S. Marta - (Colombia) in
[...] data 11/12/2017, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (TR)
(atto n. 324, parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2024);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.2.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2221/24 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Cascio Monia con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. Cascio Monia con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio civile in data 11/12/2017 in Colombia Magdalena - (Colombia), Pt_1 che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda di separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) La IG.ra continuerà ad abitare nella casa adibita a dimora familiare sita Controparte_2 in Terni, Via G. Oberdan n. 5 e provvederà perciò alle formalità relative al contratto di affitto stipulato dal IG. CP_1
2) Nessun assegno di mantenimento dovrà essere stabilito per nessuna delle parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
, coniugi per matrimonio celebrato in Colombia Magdalena S. Marta - (Colombia) in
[...] data 11/12/2017, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (TR)
(atto n. 324, parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2024);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.2.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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