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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA NI GH, Relatore
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5718/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2562/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. SA105251/2023 SANZIONI 2020
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. SA105251/2023 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7125/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attuale contenzioso nasce a seguito della decisione del sig Ricorrente_1 di conferire incarico ad un tecnico per realizzare la separazione ed il frazionamento dell'immobile di cui era proprietario anche in funzione della donazione di una parte di esso al figlio.
Sul bene non venivano effettuati lavori edili come veniva riportato nella prima DOCFA. Ad integrazione della prima dichiarazione veniva richiesto di specificare le caratteristiche delle particelle pertinenziali indicandole con i sub ed allegando la perizia tecnica.
Dopo diversi tentativi di caricamento dei dati richiesti in via principale e come integrazione, l'ufficio accettava la variazione catastale nel febbraio del 2021 alla quale seguiva la donazione.
Nell'anno 2023 veniva notificato al contribuente un avviso di accertamento per la violazione dell'art.31 del r.d.l. 351 del 1939 per aver presentato in ritardo (oltre 30 giorni) dal momento in cui la parte frazionata era divenuta abitabile, la modifica richiesta con docfa.
Impugnato tale provvedimento ritenuto ingiusto dal contribuente che asseriva come l'indicazione della data di ultimazione lavori fosse stata automaticamente generata dal sistema in assenza di lavori edili sul bene in questione, i giudici di primo grado dichiaravano l'inammissibilità dell'appello.
Tale pronuncia procedurale riguardava la mancata attestazione di conformità del ricorso in appello depositato in modalità analogica.
L'appellante ritiene tale pronuncia errata con riguardo alla circostanza che l'art. 25 bis della legge 546 del
1992 è stato introdotto successivamente alla proposizione del suo ricorso.
Inoltre, ha evidenziato come i giudici di prime cure avrebbero dovuto utilizzare il 182 c.p.c. e comunque fare riferimento al principio del raggiungimento dello scopo.
Conclude per l'accoglimento dell'appello riproponendo tutti i motivi originari di ricorso.
Si costituiva l'Ufficio richiamando la correttezza della pronuncia in rito sull'inammissibilità del ricorso per carenza di attestazione di conformità equiparabile alla carenza di procura.
Nel merito la compilazione del riquadro sulla ultimazione dei lavori costituisce elemento obbligatorio della dichiarazione docfa.
Tale data rappresenta, infatti, il momento a partire dal quale si è verificata la variazione.
La tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni relative alle fattispecie di cui trattasi è soggetta a sanzione. L'Ufficio, evidenzia che ai sensi del art.16 comma 3, del D. Lgs. del 18-dicembre 1997, (il quale emana le disposizioni generali, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'art. 3 comma 133 della legge dicembre 1996, n.662), la sanzione risulta legittima quando l'aggiornamento al catasto dei fabbricati, viene presentato oltre il termine previsto di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, come sarebbe avvenuto per il caso in specie.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello come proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene fondato l'appello.
In primo luogo, va rilevato come la copia del mandato depositato telematicamente risulti sottoscritta digitalmente. In ogni caso, anche nel processo tributario, deve trovare applicazione il principio di sanatoria di cui all'articolo 182 c.p.c., così come peraltro previsto dallo stesso articolo 12, comma 1, laddove è testualmente stabilito che “Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio. Ciò significa che il giudice, laddove rilevi un vizio di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi e, quindi, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione.
Ma così non è stato, privando la parte della possibilità eventualmente di integrare e sanare il difetto riscontrato.
Nel merito, peraltro, dall'esame degli atti di causa rileva la concatenazione del caricamento dei dati ai fini
Docfa. Tale evidente circostanza produce come effetto la mancata decadenza del termine di giorni trenta dal verificarsi del presupposto per poter accedere alla richiesta con docfa. Presupposto che peraltro nel caso di specie non poteva riguardare lavori non effettuati. La buona fede del contribuente appare tangibile e verificabile nel caso di specie rispetto alla denuncia di adempimenti concernenti il solo frazionamento operato.
All'accoglimento dell'appello consegue annulla l'annullamento dell'avviso di contestazione impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio considerate le questioni interpretative sottese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per lo effetto in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di contestazione impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA NI GH, Relatore
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5718/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2562/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. SA105251/2023 SANZIONI 2020
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. SA105251/2023 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7125/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attuale contenzioso nasce a seguito della decisione del sig Ricorrente_1 di conferire incarico ad un tecnico per realizzare la separazione ed il frazionamento dell'immobile di cui era proprietario anche in funzione della donazione di una parte di esso al figlio.
Sul bene non venivano effettuati lavori edili come veniva riportato nella prima DOCFA. Ad integrazione della prima dichiarazione veniva richiesto di specificare le caratteristiche delle particelle pertinenziali indicandole con i sub ed allegando la perizia tecnica.
Dopo diversi tentativi di caricamento dei dati richiesti in via principale e come integrazione, l'ufficio accettava la variazione catastale nel febbraio del 2021 alla quale seguiva la donazione.
Nell'anno 2023 veniva notificato al contribuente un avviso di accertamento per la violazione dell'art.31 del r.d.l. 351 del 1939 per aver presentato in ritardo (oltre 30 giorni) dal momento in cui la parte frazionata era divenuta abitabile, la modifica richiesta con docfa.
Impugnato tale provvedimento ritenuto ingiusto dal contribuente che asseriva come l'indicazione della data di ultimazione lavori fosse stata automaticamente generata dal sistema in assenza di lavori edili sul bene in questione, i giudici di primo grado dichiaravano l'inammissibilità dell'appello.
Tale pronuncia procedurale riguardava la mancata attestazione di conformità del ricorso in appello depositato in modalità analogica.
L'appellante ritiene tale pronuncia errata con riguardo alla circostanza che l'art. 25 bis della legge 546 del
1992 è stato introdotto successivamente alla proposizione del suo ricorso.
Inoltre, ha evidenziato come i giudici di prime cure avrebbero dovuto utilizzare il 182 c.p.c. e comunque fare riferimento al principio del raggiungimento dello scopo.
Conclude per l'accoglimento dell'appello riproponendo tutti i motivi originari di ricorso.
Si costituiva l'Ufficio richiamando la correttezza della pronuncia in rito sull'inammissibilità del ricorso per carenza di attestazione di conformità equiparabile alla carenza di procura.
Nel merito la compilazione del riquadro sulla ultimazione dei lavori costituisce elemento obbligatorio della dichiarazione docfa.
Tale data rappresenta, infatti, il momento a partire dal quale si è verificata la variazione.
La tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni relative alle fattispecie di cui trattasi è soggetta a sanzione. L'Ufficio, evidenzia che ai sensi del art.16 comma 3, del D. Lgs. del 18-dicembre 1997, (il quale emana le disposizioni generali, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'art. 3 comma 133 della legge dicembre 1996, n.662), la sanzione risulta legittima quando l'aggiornamento al catasto dei fabbricati, viene presentato oltre il termine previsto di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, come sarebbe avvenuto per il caso in specie.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello come proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene fondato l'appello.
In primo luogo, va rilevato come la copia del mandato depositato telematicamente risulti sottoscritta digitalmente. In ogni caso, anche nel processo tributario, deve trovare applicazione il principio di sanatoria di cui all'articolo 182 c.p.c., così come peraltro previsto dallo stesso articolo 12, comma 1, laddove è testualmente stabilito che “Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio. Ciò significa che il giudice, laddove rilevi un vizio di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi e, quindi, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione.
Ma così non è stato, privando la parte della possibilità eventualmente di integrare e sanare il difetto riscontrato.
Nel merito, peraltro, dall'esame degli atti di causa rileva la concatenazione del caricamento dei dati ai fini
Docfa. Tale evidente circostanza produce come effetto la mancata decadenza del termine di giorni trenta dal verificarsi del presupposto per poter accedere alla richiesta con docfa. Presupposto che peraltro nel caso di specie non poteva riguardare lavori non effettuati. La buona fede del contribuente appare tangibile e verificabile nel caso di specie rispetto alla denuncia di adempimenti concernenti il solo frazionamento operato.
All'accoglimento dell'appello consegue annulla l'annullamento dell'avviso di contestazione impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio considerate le questioni interpretative sottese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per lo effetto in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di contestazione impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.