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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1231/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giulia Paolini Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1231/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIANI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via
Fabio Filzi n. 19 sc. C, giusta procura allegata al fascicolo telematico;
ricorrente in riassunzione contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. OROPALLO DOMENICO e dall'avv. TOSELLI SOCRATE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Latina (LT), Via Fratelli Bandiera n. 6, giusta procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto in riassunzione
pagina 1 di 11 Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 27/02/2025 per il ricorrente in riassunzione: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - Dichiarare aperta la successione del de cuius nato a San Giorgio a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 14.11.2009. - annullare il contratto di vitalizio alimentare, riconoscendo il contratto dissimulato di donazione e, dichiarando l'attore erede legittimo pretermesso, Voglia ridurre la donazione impugnata determinando la sussistenza della lesione della legittima per la quantità e qualità dei beni come determinata in premessa, previa ricostruzione del coacervo ereditario e collazione della donazione quale atto dissimulato, a mezzo di eventuale eligenda CTU, quantifichi la quota della stessa massa ereditaria come spettante all'attore, per la somma maggiore o minore indicata nelle premesse del presente atto ed in favore del Sig. , dichiarando la donazione descritta ed Parte_1 impugnata inefficace nei suoi confronti;
per gli effetti, va quindi reintegrato della Parte_1 sua quota legittima che corrisponde ad ¼ dell'intero patrimonio donato, e quindi, pari al 25%, del valore della massa ereditaria quantificabile in € 129.190,00 oltre alla determinazione dei frutti della locazione, quantificabili, per il garage per € 400,00 mensili, dal decesso alla pronuncia, e del terreno, per € 1.500,00 annui. In caso di accoglimento della domanda di riduzione Voglia il Tribunale accedere alla divisione dell'intera massa ereditaria e, previa collazione di quanto donato, determinare in favore dell'attore la propria quota pari ad 1/3 dell'intera massa ereditaria, per la quota come proposta in favore dell'attore, e, diversamente, per il valore equivalente e quindi per una somma non inferiore ad €
172.253,333. In ogni caso, Voglia il Tribunale condannare i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attore da valutarsi in via equitativa sussistendo la grave responsabilità, in capo ai convenuti, nell'aver pretermesso l'attore dalla successione, beneficiando per oltre dieci anni, e fino alla fine del presente giudizio, del godimento e della titolarità dei beni a loro pervenuti con rogito per vitalizio alimentare come simulato, nella consapevolezza della sua simulazione e nella consapevolezza di aver pretermesso l'attore dall'eredità del papà Con il favore delle spese e dei Persona_1 compensi di lite.”; “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,- Dichiarare aperta la successione
pagina 2 di 11 del de cuius nato a San Giorgio a [...] il [...] e deceduto il 14.11.2009. Persona_1
- annullare il contratto di vitalizio alimentare, riconoscendo il contratto dissimulato di donazione e, dichiarando l'attore erede legittimo pretermesso, Voglia ridurre la donazione impugnata determinando la sussistenza della lesione della legittima per la quantità e qualità dei beni come determinata in premessa, previa ricostruzione del coacervo ereditario e collazione della donazione quale atto dissimulato, a mezzo di eventuale eligenda CTU, quantifichi la quota della stessa massa ereditaria come spettante all'attore, per la somma maggiore o minore indicata nelle premesse del presente atto ed in favore del Sig. , dichiarando la donazione descritta ed Parte_1 impugnata inefficace nei suoi confronti;
per gli effetti, va quindi reintegrato della Parte_1 sua quota legittima che corrisponde ad ¼ dell'intero patrimonio donato, e quindi, pari al 25%, del valore della massa ereditaria quantificabile in € 129.190,00 oltre alla determinazione dei frutti della locazione, quantificabili, per il garage per € 400,00 mensili, dal decesso alla pronuncia, e del terreno, per € 1.500,00 annui. In caso di accoglimento della domanda di riduzione Voglia il Tribunale accedere alla divisione dell'intera massa ereditaria e, previa collazione di quanto donato, determinare in favore dell'attore la propria quota pari ad 1/3 dell'intera massa ereditaria, per la quota come proposta in favore dell'attore, e, diversamente, per il valore equivalente e quindi per una somma non inferiore ad €
172.253,333. In ogni caso, Voglia il Tribunale condannare i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attore da valutarsi in via equitativa sussistendo la grave responsabilità, in capo ai convenuti, nell'aver pretermesso l'attore dalla successione, beneficiando per oltre dieci anni, e fino alla fine del presente giudizio, del godimento e della titolarità dei beni a loro pervenuti con rogito per vitalizio alimentare come simulato, nella consapevolezza della sua simulazione e nella consapevolezza di aver pretermesso l'attore dall'eredità del papà Con il favore delle spese e dei Persona_1 compensi di lite”; per il convenuto in riassunzione: “nel riportarsi integralmente ai loro atti, contestando ogni domanda, richiesta e deduzione avversaria, poiché infondate sia in fatto che in diritto, non provate e inammissibili, insistono per l'accoglimento di tutte le conclusioni da essi rassegnate e dunque per il rigetto di tutte le domande avversarie. In subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale, accogliendo -in
pagina 3 di 11 tutto o in parte- la prospettazione attorea, ritenesse conseguentemente di procedere alla divisione del compendio in questione, si insiste affinché venga riconosciuto in favore del sig. Controparte_1 nella individuazione e determinazione della quota ad egli spettante, l'aumento di valore scaturito dalle opere da esso realizzate sugli immobili o, comunque, il valore delle opere stesse e delle spese sostenute, anche per l'assistenza prestata in favore del donante. Con vittoria di spese e compensi professionali. Si insiste inoltre per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, da intendersi per trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha Parte_1 convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor e la signora Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Controparte_2 adito, contrariis reiectis, - Dichiarare aperta la successione del de cuius nato a [...]_1
Giorgio a Liri (FR) il 10.03.1922 e deceduto il 14.11.2009. - annullare il contratto di vitalizio alimentare, riconoscendo il contratto dissimulato di donazione e, dichiarando l'attore erede legittimo pretermesso, Voglia ridurre la donazione impugnata determinando la sussistenza della lesione della legittima per la quantità e qualità dei beni come determinata in premessa, previa ricostruzione del coacervo ereditario e collazione della donazione quale atto dissimulato, a mezzo di eventuale eligenda
CTU, quantifichi la quota della stessa massa ereditaria come spettante all'attore, per la somma maggiore o minore indicata nelle premesse del presente atto ed in favore del Sig. , Parte_1 dichiarando la donazione descritta ed impugnata inefficace nei suoi confronti;
per gli effetti, Parte_1
va quindi reintegrato della sua quota legittima che corrisponde ad ¼ dell'intero patrimonio
[...] donato, e quindi, pari al 25%, del valore della massa ereditaria quantificabile in € 129.190,00 oltre alla determinazione dei frutti della locazione, quantificabili, per il garage per € 400,00 mensili, dal decesso alla pronuncia, e del terreno, per € 1.500,00 annui. In caso di accoglimento della domanda di riduzione Voglia il Tribunale accedere alla divisione dell'intera massa ereditaria e, previa collazione di quanto donato, determinare in favore dell'attore la propria quota pari ad 1/3 dell'intera massa ereditaria, per la quota come proposta in favore dell'attore, e, diversamente, per il valore equivalente
pagina 4 di 11 e quindi per una somma non inferiore ad € 172.253,333. In ogni caso, Voglia il Tribunale condannare
i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attore da valutarsi in via equitativa sussistendo la grave responsabilità, in capo ai convenuti, nell'aver pretermesso l'attore dalla successione, beneficiando per oltre dieci anni, e fino alla fine del presente giudizio, del godimento e della titolarità dei beni a loro pervenuti con rogito per vitalizio alimentare come simulato, nella consapevolezza della sua simulazione e nella consapevolezza di aver pretermesso l'attore dall'eredità del papà Per_1
Con il favore delle spese e dei compensi di lite.”.
[...]
L'attore, premettendo di essere figlio ed erede legittimo del signor , deceduto il Persona_1
14/11/2009, ha lamentato di essere stato pretermesso dalla di lui eredità, in quanto il de cuius, qualche mese prima di morire, aveva effettuato e costituito, sull'intera proprietà dei beni immobili siti in Borgo
San Donato del Comune di Sabaudia, Strada Statale 148 NT (segnatamente, a) fabbricato composto di locale deposito al piano terra per mq 86; b) appartamento di vani 4,5 al piano primo con annessa area cortilizia per un totale tra coperto e scoperto della superficie di mq 2,400 tutto come riportato al foglio 20 particella 156 sub 2 e sub 3; c) appezzamento di terreno per ha 1.89.20 confinante con proprietà e proprietà riportato al Catasto al foglio 20 particella 52), un Controparte_3 Pt_2 vitalizio mediante il quale questi, riservando l'usufrutto per sé e, - dopo la sua morte -, per la coniuge aveva ceduto il diritto di nuda proprietà dei beni immobili in questione al figlio Controparte_2
il quale, in corrispettivo di tale cessione, aveva assunto l'obbligo di assistere e Controparte_1 mantenere vita natural durante il proprio padre, fornendo allo stesso vitto, assistenza medica e tutto quanto altro potesse rendersi necessario.
Nello specifico, l'attore ha asserito la nullità del predetto atto, il quale, a suo avviso, avrebbe simulato una donazione modale, non sussistendo l'alea, posto che il proprio padre era gravemente malato ed anziano, sicché era probabile che il decesso di questi sarebbe avvenuto poco tempo dopo.
Ha, dunque, promosso l'azione di riduzione contestualmente all'azione di divisione, evidenziando non solo la pretermissione, ma anche la notevole sproporzione tra la prestazione del figlio beneficiario ed il valore dei beni immobili nettamente superiore alla prima.
I convenuti e , tempestivamente costituitisi in giudizio Controparte_1 Controparte_2
pagina 5 di 11 con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/06/2021, contestando integralmente la domanda attorea, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la prescrizione della domanda di simulazione nonché la improcedibilità della stessa e della domanda di nullità del contratto per asserito difetto di causa ed inoltre la inammissibilità della domanda di riduzione nonché, comunque, la infondatezza di ogni domanda formulata dall'attore con conseguente rigetto delle stesse. In subordine per la denegata ipotesi in cui, in accoglimento delle richieste avversarie si procedesse alla divisione del compendio in esame, riconoscere in favore del Sig. l'aumento di valore scaturito dalle opere da esso Controparte_1 realizzate sugli immobili o, comunque il valore delle opere stesse e delle spese sostenute anche per
l'assistenza prestata in favore del donante. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183
c.p.c., subentrato, nelle more, l'odierno G.I. relatore a far data dall'1/07/2022, all'udienza dell'11/01/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva interrotto, ex art. 300
c.p.c., a causa dell'intervenuto decesso della convenuta Controparte_2
Riassunto tempestivamente il giudizio dall'odierno attore con ricorso depositato in data 30/1/2024, si costituiva l'odierno convenuto il quale, riportandosi alla comparsa di costituzione Controparte_1 depositata in data 23.6.2021, nonché a tutti i successivi atti e scritti difensivi, chiedeva l'accoglimento di ogni conclusione e richiesta ivi rassegnata, da intendersi per trascritte, contestando ogni deduzione, domanda ed istanza avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza cartolare del 27/02/2025, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva trattenuta in decisione, previa rimessione al Collegio con concessione alle parti dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Ad avviso di questo Collegio, le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte che, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente che la trattazione della causa possa limitarsi all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, con la conseguenza che devono essere assorbite tutte le altre eccezioni e questioni non direttamente trattate.
pagina 6 di 11 Nel caso di specie, l'attore ha chiesto, in via preliminare, aprirsi la successione del de cuius Persona_1 nato a San Giorgio a [...] il [...] e deceduto il 14.11.2009, instando, previo
[...] annullamento del contratto di vitalizio alimentare in commento e sua riduzione in quanto donazione simulata, di essere riconosciuto quale erede legittimo pretermesso per poi procedere alla divisione della comunione ereditaria.
Ciò premesso, va detto che il legittimario ha l'onere di allegare e provare entro quali limiti è stata lesa la legittima e l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni, oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione (Cass. civ. n. 14473/11).
È suo onere, quindi, formulare espressa istanza di conseguire la legittima, previo calcolo della porzione disponibile.
L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di indicare l'esatto valore della massa ereditaria è presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota legittima
(Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).
Deve, infatti, richiamarsi il disposto di cui all'art. 553 c.c. ai sensi del quale “quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari”.
Invero, in caso di lesione della quota di legittima, prima di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, deve aversi riguardo alla disposizione di cui all'art. 553 c.c. riconoscendo ai legittimari, che lamentino la lesione della quota di riserva, quanto devoluto in base alla successione legittima in modo da assicurare che non subiscano la lamentata lesione.
È necessario, infatti, determinare il valore della massa ereditaria e, conseguentemente, quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto, procedere, anzitutto, alla formazione del relictum ed alla determinazione del suo valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal medesimo degli eventuali debiti gravanti sul compendio ereditario (sempre con riferimento alla stessa data) e, infine, alla c.d. riunione fittizia tra attivo netto ed eventuale donatum e una volta ottenuto il risultato di tale operazione pagina 7 di 11 contabile, occorre calcolare la quota intangibilmente riservata ai legittimari, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 536 ss. c.c.. Dal calcolo della quota di riserva consegue, in via residuale, la determinazione della quota disponibile.
Secondo, quindi, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. Inoltre,
l'attore deve proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile. Calcolo ovviamente soggettivo e soggetto ad accertamento (cfr. Sez.
2. Cass. n. 1357/2017; Sez. 2, Cass. n.
14473/2001; Sez. 2, Cass. n. 13310/2002).
Grava, pertanto, sull'attore l'onere di allegare in giudizio la propria qualità di legittimario, la massa ereditaria, ovvero i beni che la compongono e il relativo valore venale con riferimento al momento dell'apertura della successione, la quota astrattamente riservatagli dalla legge, l'entità della lesione, gli atti che hanno dato luogo alla lesione (di liberalità o dispositivi mortis causa) della quota di riserva con indicazione dei beneficiari, l'imputazione della quota di riserva delle donazioni di cui abbia beneficiato durante la vita del de cuius e dei legati.
Sempre in ordine all'onere probatorio suddetto si richiama una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (sezione II civile sentenza 10 aprile 2017, n. 9192), che precisa ancora una volta che il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, l'attore ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva
(potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione), oltre che di proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione pagina 8 di 11 della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”. In relazione al principio sancito dagli articoli 555 e 559 c.c., l'attore deve altresì indicare il valore e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione (in tale senso anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 19/01/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20830 del 14/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14473 del 30/06/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13310 del 12/09/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3661 del 29/10/1975, tutte richiamate nella pronuncia citata).
Va, poi, detto che “l'intangibilità della quota di legittima va intensa in senso quantitativo e non qualitativo ovvero il legittimario ha diritto a un dato valore del patrimonio. Ciò vuol dire che il defunto può soddisfare le esigenze del legittimario con beni di qualsiasi natura purché compresi nell'asse ereditario.” (Cass. Civ. n. 2202/1968)
Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, per quanto finora ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione.
Ciò posto, alla luce di quanto sopra esposto è allora evidente che l'accoglimento della domanda presupponga l'accertamento dei predetti elementi.
Quanto all'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, si osserva come, - ancorché non vi sia stata specifica contestazione sul punto da parte del convenuto, anche per le ragioni che verranno di qui appresso esposte-, l'odierna parte attrice non si sia minimamente premurata di provare per tabulas quegli elementi che dovrebbero comportare l'apertura della successione del signor
, essendo stata omessa la produzione del certificato di morte del de cuius, così come Persona_1 la semplice dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai rapporti di parentela con il de cuius o, comunque, lo stato di famiglia da cui evincere che questi rivesta la qualità di erede necessario (figlio) dell'asserito padre . Persona_1
Orbene, al di là di quanto sopra, ad avviso di questo Collegio, si ritiene come si debba fare non luogo a pagina 9 di 11 provvedere sulla domanda di annullamento del contratto di vitalizio alimentare per essere lo stesso asseritamente privo di alea e dissimulante un atto di donazione del cuius alla parte convenuta, posto che il suo accertamento è specificatamente finalizzato alla domanda di riduzione (e al consequenziale scioglimento della comunione ereditaria) che, nella fattispecie in esame, non sarebbe potuta pervenire ad un esito vittorioso.
Nello specifico, è di tutta evidenza, in ragione dei consolidati principi ermeneutici in commento, come la perizia tecnica di parte, a firma del geom. datata 28/2/2017 (all. I, citazione), Persona_2 prodotta dall'attore in allegato al proprio atto di citazione ed avente ad oggetto la sola stima immobiliare del relitto compendio ereditario e la quota spettante per legge senza testamento a ciascun erede, senza, dunque, indicazione di quegli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, non sia sufficiente e bastevole per poter eventualmente evincere la dedotta sproporzione di valore tra le prestazioni oggetto di causa al momento dell'apertura della successione.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, dunque, come tale aporia probatoria, in assenza del deposito di qualsiasi dichiarazione di successione o di altro atto ad esso equipollente e fidefaciente da cui evincere la capienza del patrimonio del de cuius o la sua eventuale incapienza, non possa essere supplita dalla richiesta attorea di c.t.u. cui demandare, oltre alla stima degli immobili e dei beni di cui è causa caduti in successione, la redazione di un progetto di divisione sulle quote identificando la quota di legittima violata.
Conclusivamente, in ragioni delle superiori argomentazioni, le domande di riduzione e divisione promosse dall'odierna parte istante vanno integralmente respinte per non essere le stesse provate, con consequenziale assorbimento delle ulteriori questioni e domande svolte, ivi compresa la domanda di annullamento del contratto vitalizio, propedeutica alla richiesta di riduzione, della restituzione dei frutti e del risarcimento dei danni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura squisitamente documentale e della bassa complessità della pagina 10 di 11 causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta integralmente le domande attoree di riduzione e di divisione;
b) dichiara assorbite le restanti domande;
c) condanna altresì il ricorrente in riassunzione a rimborsare al convenuto in riassunzione
[...]
le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella CP_1 misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data
16/07/2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Paolini
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino
pagina 11 di 11