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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà sulla minore (C.F. Persona_1
, e (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
eredi dell'attore , deceduto in data 21 maggio 2019, Persona_2
elettivamente domiciliati a Cagliari, presso l'avv. Alessandro Zotti, che li rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellanti contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, Controparte_1 P.IVA_1
presso gli avv.ti Antonio Incerpi ed Elisabetta Cherchi, che la rappresentano e pagina 1 di 17 difendono per procura in atti,
appellata contro
(p.i. ), elettivamente domiciliata a Controparte_2 P.IVA_2
Milano presso l'avv. Giancarlo Catavello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) accogliere l'appello proposto dagli eredi di con Persona_2
ogni conseguente pronuncia;
e, per l'effetto,
2) riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: in via principale
3) accertata, poiché documentale, la messa in mora del fornitore
( e la sussistenza rispetto al contratto di fornitura e CP_1
installazione sottoscritto nel giugno 2012 delle condizioni di cui all'art. 1453 e 1455 c.c., dichiarare risolto il contratto medesimo per grave inadempimento di CP_1
4) accertato, poiché documentale, che il contratto di credito sottoscritto in data 14/06/2012 era finalizzato a fornire al fornitura del bene oggetto del contratto principale (di fornitura e installazione) e, che veniva sottoposto alla firma dei signori e (garante) da un Persona_2 Parte_1
pagina 2 di 17 procacciatore di dichiarare la risoluzione del contratto di CP_1
credito collegato ai sensi dell'art. 125 quinquies D.lgs. n. 141 del
13/08/2010; in via subordinata:
7) condannare a rimborsare al signor Controparte_2 Persona_2
le rate già pagate pari ad euro 12.723,17 nonché quelle che il
[...]
medesimo dovrà eventualmente versare sino alla conclusione del presente giudizio, oltre le spese di assicurazione, quota interessi e costi connessi come dettagliati nel contratto;
8) condannare al risarcimento del danno che il Giudice CP_1
riterrà di giustizia, se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
9) con vittoria di spese ed onorari, rifusione spese generali, cassa avvocati ed Iva, se dovuta, del doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, contrariis Controparte_1
reiectis, in via preliminare, dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 342 c.p.c., per i motivi di cui alla presente comparsa;
nel merito, rigettare, comunque, nel merito il gravame proposto avverso il provvedimento impugnato, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 1897/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 22 luglio 2022
pagina 3 di 17 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, ni Controparte_2
contraria domanda, istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte nei confronti di per i motivi esposti in Controparte_2
atto; nel merito: rigettare in quanto inammissibili ed infondati, per le ragioni tutte dedotte in atti, l'appello e le relative domande proposte con l'atto di citazione notificato il 10 febbraio 2023 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso di avere concluso il 15 giugno 2012 con un Controparte_1
contratto per la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico Eco
Power 65 e, contestualmente, con la un collegato Controparte_2
contratto di finanziamento, rispetto al quale il coniuge aveva Parte_1
assunto la posizione di garante, convenne in giudizio Persona_2
davanti al Tribunale di Cagliari le due società al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico, con la conseguente risoluzione del collegato contratto di finanziamento.
In riferimento al contratto per la fornitura e l'istallazione dell'impianto,
pagina 4 di 17 l'attore affermò che, secondo le condizioni prospettate nel contratto e nella brochure, l'impianto avrebbe dovuto avere una produzione annua di 6.500 -
8.500 KWh, tale da assicurargli autonomia, in quanto gli incentivi e il risparmio energetico avrebbero ripagato tendenzialmente le rate della finanziaria, e lamentò che, sebbene il contratto fosse stato stipulato il 15 giugno
2012 (in vigenza del d.m. 5 maggio 2011 c.d. IV conto energia), l'impianto era stato messo in parallelo con la rete solo nella data del 15 ottobre 2012, con conseguente entrata in esercizio sotto la vigenza del successivo d.m. 5 luglio
2012 (V conto energia) e attribuzione di un sistema remunerativo dell'energia prodotta meno premiante rispetto al conto precedente.
I valori di produzione riscontrati e certificati dai GSE –denunciò ancora l'attore- risultavano pari a 5.247 kWh nel 2013 e 5.251 kWh nel 2014, sicché risultava evidente che l'impianto non fosse in grado di garantire la produzione annua prevista da contratto di 6.500 kWh annui né di garantire una resa tale da ripagare tendenzialmente le rate della finanziaria, dovendo egli annualmente anticipare, per il pagamento delle rate, una differenza tra le due somme
(benefici impianto/rimborso rata) stimata in circa euro 1.865,00 all'anno.
Precisato di avere costituito in mora il fornitore ex art. 1454 c.p.c., lo domandò alla società finanziatrice il rimborso delle rate già versate ex Per_2
art. 125 quinquies T.U.B.
*
Le convenute resistettero alle avverse domande.
In particolare, la negò di avere promesso e garantito la copertura CP_1
della rata del finanziamento mensile attraverso la percezione degli incentivi,
pagina 5 di 17 precisando come la proposta contrattuale facesse riferimento a un tendenziale rimborso del costo dell'impianto con gli incentivi economici derivanti dalla tariffa premio e dalla tariffa omnicomprensiva, oltre al risparmio in bolletta.
Entrambe le convenute eccepirono la decadenza dall'azione per avere l'attore denunciato i presunti difetti oltre il termine di cui all'art. 132 Cod. consumo, ovvero per decorrenza dei termini di cui all'art. 1490 c.c. e negarono la sussistenza dell'inadempimento lamentato dallo . Per_2
*
Istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, la causa fu decisa con la sentenza n. 1897, depositata il 22 luglio 2022, con la quale il
Tribunale rigettò le domande di parte attrice, per essere incorso lo nella Per_2
decadenza prevista dall'art. 132, numero 2, Cod. consumo, che (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 novembre 2021 n. 70) imponeva al consumatore l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
Il primo giudice rigettò anche la domanda di risoluzione ex artt. 1453 e 1455
c.c. per grave inadempimento sul rilievo che l'attore non avesse neppure indicato quali concreti principi di diligenza, correttezza e trasparenza sarebbero stati violati dalla CP_2
Ancora, il Tribunale rigettò anche la domanda di annullamento del contratto di credito per errore essenziale e per dolo determinante, sul rilievo che, se l'alienante non rispetta l'impegno assunto, non sussiste un errore dell'acquirente quale causa di invalidità del contratto ma piuttosto un'ipotesi di inadempimento.
pagina 6 di 17 *
2. Al fine di ottenerne l'integrale riforma, contro la sentenza hanno proposto appello e i figli e , in qualità di eredi di Parte_1 Per_1 Parte_2
, deceduto in 21 maggio 2019. Persona_2
2.1. Con un primo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado tenuto conto della volontà manifestata dalla parti nel contratto di fornitura, e, in particolare, per non aver applicato la clausola contenuta nel contratto di fornitura e installazione dell'impianto di fotovoltaico secondo la quale viene, inoltre, riconosciuta, una garanzia di (…) 300 mesi sul rendimento, garantendolo fino al 90 per cento per i primi 10 anni, e l'80 per cento per i successivi 10 anni.
Secondo la parte appellante, in forza della riconosciuta garanzia fino a trecento mesi, avrebbe dovuto escludersi che l'acquirente fosse incorso nella decadenza di cui all'art. 132, n. 2, Cod. consumo.
Sotto un diverso profilo, gli appellanti hanno censurato l'individuazione del momento di decorrenza del termine per la denuncia dei vizi, eccependo come la stessa venditrice avesse indicato che la convenienza economica dell'operazione non sarebbe stata valutabile prima dei due anni di vita dell'impianto e che, in ogni caso, la certezza obiettiva del vizio era stata acquisita solo con il deposito della c.t.u. in data 6 dicembre 2017.
2.2 Con un secondo motivo, gli appellanti hanno denunciato l'omessa valutazione da parte del Tribunale di alcune circostanze che avrebbero fondato la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, in particolare:
a) il ritardo nell'attivazione dell'impianto, che aveva comportato la pagina 7 di 17 perdita degli incentivi previsti dal IV conto energia, con conseguente danno economico;
b) l'incapacità dell'impianto di produrre energia sufficiente a garantire il costo zero promesso;
c) la mancata diligenza del fornitore nel rispettare i tempi contrattuali e nel garantire le prestazioni promesse.
Secondo gli appellanti, tali elementi, documentati e confermati anche dalla consulenza tecnica d'ufficio, avrebbero dovuto condurre alla risoluzione del contratto di fornitura e del contratto di credito collegato, ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c. e dell'art. 125-quinquies d.lgs. 141/2010.
*
Le appellate hanno resistito.
La in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1
per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame proposto dai . Parte_3
La ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
***
3. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
3.1 Nonostante l'atto di impugnazione non segua un rigorosissimo percorso logico e coerente di confutazione degli specifici temi trattati nella sentenza impugnata e imponga di recuperare le argomentazioni sparse in diversi punti, è comunque possibile individuare i motivi di doglianza, in quanto alla parte pagina 8 di 17 volitiva è affiancata una parte argomentativa a confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., ord. 18 gennaio 2024, n. 1932)
In definitiva, l'atto di impugnazione contiene un compiuto sviluppo delle ragioni della decisione non condivise e le critiche relative dirette a confutare la decisione.
Pertanto, l'appello, alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., deve ritenersi ammissibile.
4. Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili proposti e deve essere rigettato.
4.1 La sentenza di primo grado ha ricondotto la vicenda in esame alla disciplina dettata dal Codice del consumo, artt. 130-132, nella versione antecedente le modifiche apportate dal d.lgs. 70/2021, la quale stabilisce in capo al venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129, primo comma), con sua conseguente responsabilità per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna (art. 130).
Più precisamente, secondo l'art. 132, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per il difetto di conformità manifestatosi entro il termine di due anni dalla consegna del bene, stabilendo, però, l'onere per il consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformità, a pena di decadenza, entro il termine di due mesi dalla scoperta.
Nel caso in esame, il contratto avente a oggetto la fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico ra stato stipulato in data 15 giugno 2012 e l'impianto era pacificamente entrato in funzione, con messa in parallelo con la pagina 9 di 17 rete, il successivo 15 ottobre.
Solo in data 15 settembre 2014, però, lo aveva lamentato, per la Per_2
prima volta, la mancanza delle qualità dell'impianto.
Sottolineato come l'attore non avesse indicato il momento in cui era emerso il vizio denunciato (atteso che eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c., ex Cass., 9 maggio
2023, n. 12337), il primo giudice ha, condivisibilmente, ritenuto che lo Per_2
fosse incorso in decadenza sul rilievo che egli avrebbe dovuto denunciare la minore resa dell'impianto al più tardi dopo quattordici mesi dalla sua messa in funzione (dodici mesi per tenere conto della diversa reddittività stagionale e sessanta giorni quale termine entro cui effettuare la denuncia).
In applicazione della normativa dettata dal Codice del consumo, deve ritenersi, pertanto, che l'appellante sia incorso nella decadenza di cui all'art. 132, secondo comma, avendo denunciato l'asserito difetto una volta decorso il termine sopra indicato.
Le censure sollevate dagli appellanti non giustificano l'accoglimento dell'impugnazione, in quanto il ragionamento del primo giudice non viene adeguatamente confutato dall'atto d'appello.
4.2 Partendo dalla censura circa il momento della scoperta del vizio, che ha priorità logica rispetto a quella per prima sollevata dagli appellanti, è evidente come la circostanza che la società venditrice avesse opposto in comparsa che la pagina 10 di 17 convenienza dell'impianto si sarebbe potuta valutare solo dopo i due anni di vita dello stesso non incrini in alcun modo il rigore del ragionamento del primo giudice, il quale:
- aveva osservato che, a fronte dell'eccezione di decadenza, lo Per_2
non aveva assolto l'onere di dimostrare in quale momento fosse stato scoperto il vizio e
- aveva ammesso, per scrupolo di motivazione, che il vizio potesse essere emerso, al più tardi, dopo un ciclo completo di utilizzo dell'impianto nel corso di tutte le stagioni, in maniera tale da tenere conto di tutte le condizioni climatiche incidenti sulla resa dell'impianto, con la conseguenza che esso avrebbe dovuto essere denunciato entro quattordici mesi dalla messa in parallelo con la rete avvenuta il 15 ottobre 2012.
Non può ritenersi fondata neanche la censura secondo cui l'acquirente avrebbe avuto piena contezza del vizio solo con il deposito della consulenza tecnica espletata in corso di causa.
Gli appellanti, infatti, non hanno spiegato perché l'apprezzabile grado di conoscenza del vizio sarebbe stato raggiungibile solo attraverso la c.t.u. (e non già attraverso la semplice verifica della resa dell'impianto dopo almeno un ciclo completo di utilizzo) né hanno indicato elementi fattuali, neanche in maniera generica, che avrebbero impedito di avere sostanziale contezza del vizio lamentato nel termine considerato dal primo giudice.
4.3 Deve ritenersi che sia infondata anche la censura circa l'erronea interpretazione del contratto e delle norme codicistiche in ordine pagina 11 di 17 all'interpretazione del contratto.
Gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale abbia disatteso la volontà contrattuale delle parti, omettendo di attribuire rilievo alla clausola che prevede una garanzia di rendimento dell'impianto per un periodo di 300 mesi, con soglie di efficienza del 90% per i primi dieci anni e dell'80% per i successivi dieci. Secondo tale prospettazione, la clausola costituirebbe una deroga pattizia alla disciplina codicistica in materia di garanzia per vizi, con conseguente inapplicabilità del termine biennale di cui al citato art. 132 Cod. consumo.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Quale che sia il senso che voglia attribuirsi alla clausola (garanzia dai vizi, garanzia di rendimento o altro), non può, comunque, ritenersi che essa contenga un'espressa deroga all'onere di tempestiva denuncia dei vizi né può ritenersi che tale deroga sia da essa desumibile in via interpretativa.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la previsione di una durata estesa della garanzia non esonera il consumatore dall'onere di tempestiva denuncia dalla scoperta del difetto.
La clausola invocata dagli appellanti si limita a garantire il mantenimento di determinate soglie di rendimento dell'impianto nel tempo, ma non contiene alcuna previsione circa la decorrenza o la sospensione del termine per la denuncia dei vizi né alcun riferimento all'esonero dall'onere di tempestiva comunicazione.
In secondo luogo, l'interpretazione contrattuale proposta dagli appellanti si fonda su una lettura parziale e atomistica della clausola, in contrasto con i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., che impongono di ricercare pagina 12 di 17 la comune intenzione delle parti alla luce del senso letterale delle parole, del comportamento complessivo delle stesse e della natura e finalità del contratto.
In assenza di elementi univoci che attestino la volontà delle parti di derogare alla disciplina legale circa la decadenza, non è consentito ricavare dalla previsione di una garanzia estesa rispetto a quella di legge anche l'esonero dalla tempestiva denuncia dei vizi.
In conclusione, anche a voler ritenere che la clausola in questione configuri una garanzia convenzionale ulteriore (rilasciata dal produttore in relazione alla potenza in uscita dei pannelli fotovoltaici) rispetto a quella legale, non può ritenersi che la stessa elida l'onere di denuncia del vizio, che costituisce un presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione di risoluzione o di risarcimento del danno e che si pone, all'evidenza, su un piano differente rispetto alla durata della garanzia.
Né può ritenersi che la complessità dell'investimento possa giustificare un differimento indefinito del termine di decadenza, in assenza di una prova rigorosa circa il momento in cui l'attore ha acquisito piena consapevolezza del difetto lamentato.
Per tutte le ragioni esposte, il primo motivo di appello deve essere rigettato, con conferma sul punto della sentenza impugnata.
*
5. Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Seppur volesse ammettersi -malgrado la mancanza di rigore espositivo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado- che lo avesse Per_2
proposto un'autonoma domanda di risoluzione del contratto per pagina 13 di 17 inadempimento della all'obbligo contrattuale di mettere l'impianto CP_1
in parallelo con la rete in modo da usufruire del più favorevole sistema di remunerazione previsto dal c.d. IV conto energia, maggiormente premiante rispetto a quello entrato in vigore con il d.m. 5 luglio 2012, l'appello non sarebbe, comunque, fondato.
Con il concetto di conto energia ci si riferisce comunemente al programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. La misura dell'incentivo viene stabilita al momento dell'allaccio in rete dell'impianto da parte del gestore dei servizi.
Per quanto riguarda il caso all'esame, occorre ribadire come il contratto di acquisto dell'impianto sia stato stipulato nella vigenza del d.m. 5 maggio 2011 che stabiliva le regole per la installazione di impianti fotovoltaici nel periodo 1 giugno 2011-31 dicembre 2016 e che aveva programmato una modifica -tra le altre- delle tariffe incentivanti dall'anno 2013.
Con il d.m. 5 luglio 2012, peraltro, è stata anticipata alla data del 27 agosto
2012 l'entrata in vigore delle nuove tariffe incentivanti (cioè, diverse da quelle originalmente previste dal IV conto e attese solo per l'anno 2013); con tale decreto è stato abolito l'incentivo sul totale annuo di energia prodotta previsto dal quarto conto energia e sostituito con gli incentivi TFO, con l'intento di favorire il consumo in loco dell'energia prodotta, così come la sua immissione in rete e consequenziali riduzioni tariffarie.
Tanto precisato, non è ricavabile da alcuna delle allegazioni della parte acquirente che la avrebbe potuto prevedere l'anticipata applicazione CP_1
pagina 14 di 17 delle tariffe incentivanti previste nel quarto conto energia;
tariffe che, in mancanza, sarebbero state applicate agli impianti messi in esercizio a partire però dall'anno 2013.
Tanto considerato e sottolineato che il d.m. di modifica è stato emanato meno di tre settimane dopo la conclusione del contratto per cu è causa, deve escludersi una qualsivoglia responsabilità della venditrice per l'applicazione di tariffe meno premianti rispetto a quelle vigenti all'atto della stipula del contratto.
Del resto, in nessuna parte del contratto di acquisto è indicato l'impegno della venditrice a ottenere la messa dell'impianto in parallelo con la rete entro una certa data e/o in modo tale da garantire i benefici del conto energia vigente.
Non varrebbe osservare che nel contratto tra le parti siano citati gli incentivi derivanti dall'applicazione del IV conto energia, posto che l'accordo è stato sottoscritto proprio sotto la vigenza di quel conto e non avrebbe potuto che prevederne le misure ivi contemplate.
In ogni caso, l'eventuale violazione dell'obbligo del venditore di mettere l'impianto in parallelo con la rete entro una data utile per fruire delle tariffe più favorevoli non giustificherebbe la risoluzione del rapporto, dovendo escludersi che l'inadempimento dedotto possa assurgere a gravità tale da giustificare l'attivazione del rimedio risolutorio.
La mancata fruizione delle tariffe del IV conto energia, poi, non giustifica neanche il riconoscimento del danno invocato dalla parte acquirente, giacché la tempistica della stipulazione del contratto di acquisto (15 giugno 2012) e della modifica normativa (d.m. 5 luglio 2012, entrato in vigore il 27 agosto pagina 15 di 17 successivo) rende non configurabile la violazione del principio di correttezza e buona fede inteso in senso oggettivo quale imposizione a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio del dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
La natura e la complessità della prestazione dedotta in contratto escludono che la venditrice possa essere ritenuta responsabile per non avere esaurito l'attività su essa incombente entro il termine di due mesi (luglio e agosto) e, per di più, in una situazione nella quale non era neanche stata presa in considerazione l'esigenza di un sollecito completamento dell'impianto per fruire di date agevolazioni di legge.
*
6. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione 5.201-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Persona_1
pagina 16 di 17 contro la sentenza n. 1987/2022 del Tribunale di Parte_2
Cagliari;
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle appellate delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., ciascuna;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 17 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà sulla minore (C.F. Persona_1
, e (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
eredi dell'attore , deceduto in data 21 maggio 2019, Persona_2
elettivamente domiciliati a Cagliari, presso l'avv. Alessandro Zotti, che li rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellanti contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, Controparte_1 P.IVA_1
presso gli avv.ti Antonio Incerpi ed Elisabetta Cherchi, che la rappresentano e pagina 1 di 17 difendono per procura in atti,
appellata contro
(p.i. ), elettivamente domiciliata a Controparte_2 P.IVA_2
Milano presso l'avv. Giancarlo Catavello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) accogliere l'appello proposto dagli eredi di con Persona_2
ogni conseguente pronuncia;
e, per l'effetto,
2) riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: in via principale
3) accertata, poiché documentale, la messa in mora del fornitore
( e la sussistenza rispetto al contratto di fornitura e CP_1
installazione sottoscritto nel giugno 2012 delle condizioni di cui all'art. 1453 e 1455 c.c., dichiarare risolto il contratto medesimo per grave inadempimento di CP_1
4) accertato, poiché documentale, che il contratto di credito sottoscritto in data 14/06/2012 era finalizzato a fornire al fornitura del bene oggetto del contratto principale (di fornitura e installazione) e, che veniva sottoposto alla firma dei signori e (garante) da un Persona_2 Parte_1
pagina 2 di 17 procacciatore di dichiarare la risoluzione del contratto di CP_1
credito collegato ai sensi dell'art. 125 quinquies D.lgs. n. 141 del
13/08/2010; in via subordinata:
7) condannare a rimborsare al signor Controparte_2 Persona_2
le rate già pagate pari ad euro 12.723,17 nonché quelle che il
[...]
medesimo dovrà eventualmente versare sino alla conclusione del presente giudizio, oltre le spese di assicurazione, quota interessi e costi connessi come dettagliati nel contratto;
8) condannare al risarcimento del danno che il Giudice CP_1
riterrà di giustizia, se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
9) con vittoria di spese ed onorari, rifusione spese generali, cassa avvocati ed Iva, se dovuta, del doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, contrariis Controparte_1
reiectis, in via preliminare, dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 342 c.p.c., per i motivi di cui alla presente comparsa;
nel merito, rigettare, comunque, nel merito il gravame proposto avverso il provvedimento impugnato, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 1897/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 22 luglio 2022
pagina 3 di 17 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, ni Controparte_2
contraria domanda, istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte nei confronti di per i motivi esposti in Controparte_2
atto; nel merito: rigettare in quanto inammissibili ed infondati, per le ragioni tutte dedotte in atti, l'appello e le relative domande proposte con l'atto di citazione notificato il 10 febbraio 2023 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso di avere concluso il 15 giugno 2012 con un Controparte_1
contratto per la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico Eco
Power 65 e, contestualmente, con la un collegato Controparte_2
contratto di finanziamento, rispetto al quale il coniuge aveva Parte_1
assunto la posizione di garante, convenne in giudizio Persona_2
davanti al Tribunale di Cagliari le due società al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico, con la conseguente risoluzione del collegato contratto di finanziamento.
In riferimento al contratto per la fornitura e l'istallazione dell'impianto,
pagina 4 di 17 l'attore affermò che, secondo le condizioni prospettate nel contratto e nella brochure, l'impianto avrebbe dovuto avere una produzione annua di 6.500 -
8.500 KWh, tale da assicurargli autonomia, in quanto gli incentivi e il risparmio energetico avrebbero ripagato tendenzialmente le rate della finanziaria, e lamentò che, sebbene il contratto fosse stato stipulato il 15 giugno
2012 (in vigenza del d.m. 5 maggio 2011 c.d. IV conto energia), l'impianto era stato messo in parallelo con la rete solo nella data del 15 ottobre 2012, con conseguente entrata in esercizio sotto la vigenza del successivo d.m. 5 luglio
2012 (V conto energia) e attribuzione di un sistema remunerativo dell'energia prodotta meno premiante rispetto al conto precedente.
I valori di produzione riscontrati e certificati dai GSE –denunciò ancora l'attore- risultavano pari a 5.247 kWh nel 2013 e 5.251 kWh nel 2014, sicché risultava evidente che l'impianto non fosse in grado di garantire la produzione annua prevista da contratto di 6.500 kWh annui né di garantire una resa tale da ripagare tendenzialmente le rate della finanziaria, dovendo egli annualmente anticipare, per il pagamento delle rate, una differenza tra le due somme
(benefici impianto/rimborso rata) stimata in circa euro 1.865,00 all'anno.
Precisato di avere costituito in mora il fornitore ex art. 1454 c.p.c., lo domandò alla società finanziatrice il rimborso delle rate già versate ex Per_2
art. 125 quinquies T.U.B.
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Le convenute resistettero alle avverse domande.
In particolare, la negò di avere promesso e garantito la copertura CP_1
della rata del finanziamento mensile attraverso la percezione degli incentivi,
pagina 5 di 17 precisando come la proposta contrattuale facesse riferimento a un tendenziale rimborso del costo dell'impianto con gli incentivi economici derivanti dalla tariffa premio e dalla tariffa omnicomprensiva, oltre al risparmio in bolletta.
Entrambe le convenute eccepirono la decadenza dall'azione per avere l'attore denunciato i presunti difetti oltre il termine di cui all'art. 132 Cod. consumo, ovvero per decorrenza dei termini di cui all'art. 1490 c.c. e negarono la sussistenza dell'inadempimento lamentato dallo . Per_2
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Istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, la causa fu decisa con la sentenza n. 1897, depositata il 22 luglio 2022, con la quale il
Tribunale rigettò le domande di parte attrice, per essere incorso lo nella Per_2
decadenza prevista dall'art. 132, numero 2, Cod. consumo, che (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 novembre 2021 n. 70) imponeva al consumatore l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
Il primo giudice rigettò anche la domanda di risoluzione ex artt. 1453 e 1455
c.c. per grave inadempimento sul rilievo che l'attore non avesse neppure indicato quali concreti principi di diligenza, correttezza e trasparenza sarebbero stati violati dalla CP_2
Ancora, il Tribunale rigettò anche la domanda di annullamento del contratto di credito per errore essenziale e per dolo determinante, sul rilievo che, se l'alienante non rispetta l'impegno assunto, non sussiste un errore dell'acquirente quale causa di invalidità del contratto ma piuttosto un'ipotesi di inadempimento.
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2. Al fine di ottenerne l'integrale riforma, contro la sentenza hanno proposto appello e i figli e , in qualità di eredi di Parte_1 Per_1 Parte_2
, deceduto in 21 maggio 2019. Persona_2
2.1. Con un primo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado tenuto conto della volontà manifestata dalla parti nel contratto di fornitura, e, in particolare, per non aver applicato la clausola contenuta nel contratto di fornitura e installazione dell'impianto di fotovoltaico secondo la quale viene, inoltre, riconosciuta, una garanzia di (…) 300 mesi sul rendimento, garantendolo fino al 90 per cento per i primi 10 anni, e l'80 per cento per i successivi 10 anni.
Secondo la parte appellante, in forza della riconosciuta garanzia fino a trecento mesi, avrebbe dovuto escludersi che l'acquirente fosse incorso nella decadenza di cui all'art. 132, n. 2, Cod. consumo.
Sotto un diverso profilo, gli appellanti hanno censurato l'individuazione del momento di decorrenza del termine per la denuncia dei vizi, eccependo come la stessa venditrice avesse indicato che la convenienza economica dell'operazione non sarebbe stata valutabile prima dei due anni di vita dell'impianto e che, in ogni caso, la certezza obiettiva del vizio era stata acquisita solo con il deposito della c.t.u. in data 6 dicembre 2017.
2.2 Con un secondo motivo, gli appellanti hanno denunciato l'omessa valutazione da parte del Tribunale di alcune circostanze che avrebbero fondato la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, in particolare:
a) il ritardo nell'attivazione dell'impianto, che aveva comportato la pagina 7 di 17 perdita degli incentivi previsti dal IV conto energia, con conseguente danno economico;
b) l'incapacità dell'impianto di produrre energia sufficiente a garantire il costo zero promesso;
c) la mancata diligenza del fornitore nel rispettare i tempi contrattuali e nel garantire le prestazioni promesse.
Secondo gli appellanti, tali elementi, documentati e confermati anche dalla consulenza tecnica d'ufficio, avrebbero dovuto condurre alla risoluzione del contratto di fornitura e del contratto di credito collegato, ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c. e dell'art. 125-quinquies d.lgs. 141/2010.
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Le appellate hanno resistito.
La in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1
per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame proposto dai . Parte_3
La ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
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3. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
3.1 Nonostante l'atto di impugnazione non segua un rigorosissimo percorso logico e coerente di confutazione degli specifici temi trattati nella sentenza impugnata e imponga di recuperare le argomentazioni sparse in diversi punti, è comunque possibile individuare i motivi di doglianza, in quanto alla parte pagina 8 di 17 volitiva è affiancata una parte argomentativa a confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., ord. 18 gennaio 2024, n. 1932)
In definitiva, l'atto di impugnazione contiene un compiuto sviluppo delle ragioni della decisione non condivise e le critiche relative dirette a confutare la decisione.
Pertanto, l'appello, alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., deve ritenersi ammissibile.
4. Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili proposti e deve essere rigettato.
4.1 La sentenza di primo grado ha ricondotto la vicenda in esame alla disciplina dettata dal Codice del consumo, artt. 130-132, nella versione antecedente le modifiche apportate dal d.lgs. 70/2021, la quale stabilisce in capo al venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129, primo comma), con sua conseguente responsabilità per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna (art. 130).
Più precisamente, secondo l'art. 132, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per il difetto di conformità manifestatosi entro il termine di due anni dalla consegna del bene, stabilendo, però, l'onere per il consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformità, a pena di decadenza, entro il termine di due mesi dalla scoperta.
Nel caso in esame, il contratto avente a oggetto la fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico ra stato stipulato in data 15 giugno 2012 e l'impianto era pacificamente entrato in funzione, con messa in parallelo con la pagina 9 di 17 rete, il successivo 15 ottobre.
Solo in data 15 settembre 2014, però, lo aveva lamentato, per la Per_2
prima volta, la mancanza delle qualità dell'impianto.
Sottolineato come l'attore non avesse indicato il momento in cui era emerso il vizio denunciato (atteso che eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c., ex Cass., 9 maggio
2023, n. 12337), il primo giudice ha, condivisibilmente, ritenuto che lo Per_2
fosse incorso in decadenza sul rilievo che egli avrebbe dovuto denunciare la minore resa dell'impianto al più tardi dopo quattordici mesi dalla sua messa in funzione (dodici mesi per tenere conto della diversa reddittività stagionale e sessanta giorni quale termine entro cui effettuare la denuncia).
In applicazione della normativa dettata dal Codice del consumo, deve ritenersi, pertanto, che l'appellante sia incorso nella decadenza di cui all'art. 132, secondo comma, avendo denunciato l'asserito difetto una volta decorso il termine sopra indicato.
Le censure sollevate dagli appellanti non giustificano l'accoglimento dell'impugnazione, in quanto il ragionamento del primo giudice non viene adeguatamente confutato dall'atto d'appello.
4.2 Partendo dalla censura circa il momento della scoperta del vizio, che ha priorità logica rispetto a quella per prima sollevata dagli appellanti, è evidente come la circostanza che la società venditrice avesse opposto in comparsa che la pagina 10 di 17 convenienza dell'impianto si sarebbe potuta valutare solo dopo i due anni di vita dello stesso non incrini in alcun modo il rigore del ragionamento del primo giudice, il quale:
- aveva osservato che, a fronte dell'eccezione di decadenza, lo Per_2
non aveva assolto l'onere di dimostrare in quale momento fosse stato scoperto il vizio e
- aveva ammesso, per scrupolo di motivazione, che il vizio potesse essere emerso, al più tardi, dopo un ciclo completo di utilizzo dell'impianto nel corso di tutte le stagioni, in maniera tale da tenere conto di tutte le condizioni climatiche incidenti sulla resa dell'impianto, con la conseguenza che esso avrebbe dovuto essere denunciato entro quattordici mesi dalla messa in parallelo con la rete avvenuta il 15 ottobre 2012.
Non può ritenersi fondata neanche la censura secondo cui l'acquirente avrebbe avuto piena contezza del vizio solo con il deposito della consulenza tecnica espletata in corso di causa.
Gli appellanti, infatti, non hanno spiegato perché l'apprezzabile grado di conoscenza del vizio sarebbe stato raggiungibile solo attraverso la c.t.u. (e non già attraverso la semplice verifica della resa dell'impianto dopo almeno un ciclo completo di utilizzo) né hanno indicato elementi fattuali, neanche in maniera generica, che avrebbero impedito di avere sostanziale contezza del vizio lamentato nel termine considerato dal primo giudice.
4.3 Deve ritenersi che sia infondata anche la censura circa l'erronea interpretazione del contratto e delle norme codicistiche in ordine pagina 11 di 17 all'interpretazione del contratto.
Gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale abbia disatteso la volontà contrattuale delle parti, omettendo di attribuire rilievo alla clausola che prevede una garanzia di rendimento dell'impianto per un periodo di 300 mesi, con soglie di efficienza del 90% per i primi dieci anni e dell'80% per i successivi dieci. Secondo tale prospettazione, la clausola costituirebbe una deroga pattizia alla disciplina codicistica in materia di garanzia per vizi, con conseguente inapplicabilità del termine biennale di cui al citato art. 132 Cod. consumo.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Quale che sia il senso che voglia attribuirsi alla clausola (garanzia dai vizi, garanzia di rendimento o altro), non può, comunque, ritenersi che essa contenga un'espressa deroga all'onere di tempestiva denuncia dei vizi né può ritenersi che tale deroga sia da essa desumibile in via interpretativa.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la previsione di una durata estesa della garanzia non esonera il consumatore dall'onere di tempestiva denuncia dalla scoperta del difetto.
La clausola invocata dagli appellanti si limita a garantire il mantenimento di determinate soglie di rendimento dell'impianto nel tempo, ma non contiene alcuna previsione circa la decorrenza o la sospensione del termine per la denuncia dei vizi né alcun riferimento all'esonero dall'onere di tempestiva comunicazione.
In secondo luogo, l'interpretazione contrattuale proposta dagli appellanti si fonda su una lettura parziale e atomistica della clausola, in contrasto con i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., che impongono di ricercare pagina 12 di 17 la comune intenzione delle parti alla luce del senso letterale delle parole, del comportamento complessivo delle stesse e della natura e finalità del contratto.
In assenza di elementi univoci che attestino la volontà delle parti di derogare alla disciplina legale circa la decadenza, non è consentito ricavare dalla previsione di una garanzia estesa rispetto a quella di legge anche l'esonero dalla tempestiva denuncia dei vizi.
In conclusione, anche a voler ritenere che la clausola in questione configuri una garanzia convenzionale ulteriore (rilasciata dal produttore in relazione alla potenza in uscita dei pannelli fotovoltaici) rispetto a quella legale, non può ritenersi che la stessa elida l'onere di denuncia del vizio, che costituisce un presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione di risoluzione o di risarcimento del danno e che si pone, all'evidenza, su un piano differente rispetto alla durata della garanzia.
Né può ritenersi che la complessità dell'investimento possa giustificare un differimento indefinito del termine di decadenza, in assenza di una prova rigorosa circa il momento in cui l'attore ha acquisito piena consapevolezza del difetto lamentato.
Per tutte le ragioni esposte, il primo motivo di appello deve essere rigettato, con conferma sul punto della sentenza impugnata.
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5. Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Seppur volesse ammettersi -malgrado la mancanza di rigore espositivo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado- che lo avesse Per_2
proposto un'autonoma domanda di risoluzione del contratto per pagina 13 di 17 inadempimento della all'obbligo contrattuale di mettere l'impianto CP_1
in parallelo con la rete in modo da usufruire del più favorevole sistema di remunerazione previsto dal c.d. IV conto energia, maggiormente premiante rispetto a quello entrato in vigore con il d.m. 5 luglio 2012, l'appello non sarebbe, comunque, fondato.
Con il concetto di conto energia ci si riferisce comunemente al programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. La misura dell'incentivo viene stabilita al momento dell'allaccio in rete dell'impianto da parte del gestore dei servizi.
Per quanto riguarda il caso all'esame, occorre ribadire come il contratto di acquisto dell'impianto sia stato stipulato nella vigenza del d.m. 5 maggio 2011 che stabiliva le regole per la installazione di impianti fotovoltaici nel periodo 1 giugno 2011-31 dicembre 2016 e che aveva programmato una modifica -tra le altre- delle tariffe incentivanti dall'anno 2013.
Con il d.m. 5 luglio 2012, peraltro, è stata anticipata alla data del 27 agosto
2012 l'entrata in vigore delle nuove tariffe incentivanti (cioè, diverse da quelle originalmente previste dal IV conto e attese solo per l'anno 2013); con tale decreto è stato abolito l'incentivo sul totale annuo di energia prodotta previsto dal quarto conto energia e sostituito con gli incentivi TFO, con l'intento di favorire il consumo in loco dell'energia prodotta, così come la sua immissione in rete e consequenziali riduzioni tariffarie.
Tanto precisato, non è ricavabile da alcuna delle allegazioni della parte acquirente che la avrebbe potuto prevedere l'anticipata applicazione CP_1
pagina 14 di 17 delle tariffe incentivanti previste nel quarto conto energia;
tariffe che, in mancanza, sarebbero state applicate agli impianti messi in esercizio a partire però dall'anno 2013.
Tanto considerato e sottolineato che il d.m. di modifica è stato emanato meno di tre settimane dopo la conclusione del contratto per cu è causa, deve escludersi una qualsivoglia responsabilità della venditrice per l'applicazione di tariffe meno premianti rispetto a quelle vigenti all'atto della stipula del contratto.
Del resto, in nessuna parte del contratto di acquisto è indicato l'impegno della venditrice a ottenere la messa dell'impianto in parallelo con la rete entro una certa data e/o in modo tale da garantire i benefici del conto energia vigente.
Non varrebbe osservare che nel contratto tra le parti siano citati gli incentivi derivanti dall'applicazione del IV conto energia, posto che l'accordo è stato sottoscritto proprio sotto la vigenza di quel conto e non avrebbe potuto che prevederne le misure ivi contemplate.
In ogni caso, l'eventuale violazione dell'obbligo del venditore di mettere l'impianto in parallelo con la rete entro una data utile per fruire delle tariffe più favorevoli non giustificherebbe la risoluzione del rapporto, dovendo escludersi che l'inadempimento dedotto possa assurgere a gravità tale da giustificare l'attivazione del rimedio risolutorio.
La mancata fruizione delle tariffe del IV conto energia, poi, non giustifica neanche il riconoscimento del danno invocato dalla parte acquirente, giacché la tempistica della stipulazione del contratto di acquisto (15 giugno 2012) e della modifica normativa (d.m. 5 luglio 2012, entrato in vigore il 27 agosto pagina 15 di 17 successivo) rende non configurabile la violazione del principio di correttezza e buona fede inteso in senso oggettivo quale imposizione a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio del dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
La natura e la complessità della prestazione dedotta in contratto escludono che la venditrice possa essere ritenuta responsabile per non avere esaurito l'attività su essa incombente entro il termine di due mesi (luglio e agosto) e, per di più, in una situazione nella quale non era neanche stata presa in considerazione l'esigenza di un sollecito completamento dell'impianto per fruire di date agevolazioni di legge.
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6. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione 5.201-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Persona_1
pagina 16 di 17 contro la sentenza n. 1987/2022 del Tribunale di Parte_2
Cagliari;
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle appellate delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., ciascuna;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 17 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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