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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE AO Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.° 268/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 28.5.2025 e promossa d a nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Marcella Bertoni (C.F.:
- PEC - fax C.F._2 Email_1
03761376634) del foro di Mantova, giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso di lei in Gonzaga (MN), Largo Martiri della Libertà
n.3.
APPELLANTE c o n t r o
, N. 83/2016 REG. FALL. Controparte_1
DEL TRIBUNALE DI MANTOVA, con sede in Casalromano, Via Dei Tigli N. 4, cod fisc./p.iva: in persona del Curatore dott. nato a [...] P.IVA_1 Persona_1
il 18/03/1974, c.f.: , rappresentato e difeso per procura agli atti CodiceFiscale_3
del presente deposito telematico dall'avv. Maurizio Alloro del Foro di Mantova, c.f.
con studio in – 46100– Mantova, Via C. Battisti n. 9, fax CodiceFiscale_4
0376/223477, indirizzo pec giusta istanza ex art. Email_2
25 L.F. e relativo provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del Tribunale di
Mantova Dott. Mauro Pietro Bernardi datato 04/04/2023 (doc. all. 1).
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile,
n.° 86/2023, pubblicata il 18.13.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni diversa istanza, deduzione e
domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, dichiarata
l'ammissibilità del presente atto di appello,
NEL MERITO: Per tutti i motivi dedotti anche singolarmente considerati, in totale
riforma dell'appellata sentenza
In via principale
- Revocare e/o dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i
motivi esposti in premessa, anche singolarmente considerati;
- Accertato il grave inadempimento contrattuale da parte della società CP_1
dichiarare risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti nel mese di gennaio 2013
e, per l'effetto, condannare la stessa società al pagamento dei danni CP_1
arrecati quantificati nella somma di euro 7.424,35, o quella minore o maggior somma
che risulterà in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui una qualche ragione di
credito venisse accertata a favore della società nei confronti delle sig.re CP_1
e , operare giusta compensazione con le somme Parte_1 Controparte_2
dovute a queste ultime a titolo di risarcimento danni per Euro 7.424,35, o quella minore
o maggior somma che risulterà in corso di causa;
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato:
“Nel merito
Rigettata ogni diversa istanza, deduzione e conclusione:
A. Respingersi il gravame proposto da e le domande ivi formulate Parte_1
poiché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.
B. Confermarsi la sentenza n. 86/2023 pubbl. il 18/01/2023 emessa nella causa R.G. n.
2952/2016 dal Tribunale di Brescia in persona del Giudice Unico dott.ssa Carla
D'Ambrosio.
C. Con vittoria di spese e compenso del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 5.12.2014, ora Controparte_1 [...]
deduceva, dinanzi al Tribunale di Mantova, che la società Controparte_1 ricorrente aveva provveduto alla progettazione, realizzazione e posa, in favore di di un impianto fotovoltaico su di un immobile sito in Gambara Controparte_2
(BS), Viale Mazzini n.°14/A, di proprietà della suocera della , CP_2 Parte_1
ove entrambe convivevano.
[...]
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Mantova di ingiungere, in solido, a in qualità di committente ed a quale proprietaria Controparte_2 Parte_1
dell'immobile, di corrispondere alla società menzionata l'importo di € 44.356,46, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite sull'immobile di cui è causa.
Con decreto n.° 2456 del 19.12.2014, immediatamente esecutivo, il Tribunale di
Mantova, provvedeva in conformità.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione, avanti il Tribunale di
Mantova, ed deducendo che: tutto quanto relativo Controparte_2 Parte_1
alle opere suddette, era stato concordato direttamente da (coniuge di Testimone_1
e figlio di per conto delle stesse con la società opposta nel mese CP_2 Pt_1
di gennaio 2013, prevedendo che i lavori di ristrutturazione straordinaria iniziassero il
14.2.2013 e terminassero entro massimo 100 giorni e che l'importo per le suddette opere, avrebbe dovuto essere determinato a misura;
iniziava i lavori in Controparte_1
data 15.2.2013 a mezzo di propri dipendenti e artigiani, lavori che però venivano sospesi dopo soli 10/15 giorni, con fermo totale del cantiere;
in data 27.2.2013 Controparte_1
presentava avanti al Tribunale di Mantova ricorso ex art. 161 co. 6 L.F. proponendo domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. “in bianco”; i lavori non venivano più ripresi da la quale, si limitava a svolgere e Controparte_1 fornire: smantellamento parziale del tetto per circa 100 mq;
smaltimento amianto su copertura garages di circa 20 mq, senza rilascio del formulario dei rifiuti;
smantellamento impianto elettrico esistente;
posa di tubature per nuovo bagno e fornitura di un bidet, vaso wc e piatto doccia;
posa linea gas;
fornitura di circa 120 mq di perlina;
fornitura di 110 m circa di ondulina;
fornitura di 30 pannelli in sughero di 2
m; fornitura travetti;
l'impianto fotovoltaico veniva dimensionato da Testimone_1
con preventivo PF13005 del 25.1.2013 per € 12.938,05, comprensivo di progettazione,
fornitura materiale, posa e messa in funzione, ma, in concreto, veniva fornito da CP_1
materiale per un valore di circa € 2.000,00.
[...]
Tutto ciò premesso, le opponenti eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale
di Mantova, in favore del foro di residenza del consumatore, cioè, di Brescia;
l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, attesa la mancanza di consegna,
verifica e collaudo delle opere commissionate;
la carenza di prova e, comunque, la non corrispondenza tra quanto richiesto e quanto eventualmente dovuto con richiesta riconvenzionale di risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni quantificati in € 7.424,25.
Si costituiva l'opposta contestando tutto quanto dedotto dalle opponenti Controparte_1
e ribadendo le deduzioni già svolte, con il ricorso monitorio.
Con provvedimento del 15.4.2015, il G.D. sospendeva l'immediata esecutività del decreto ritenendo insussistente la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni di cui era stato richiesto il pagamento.
Successivamente, con sentenza n.°138/2016, il Tribunale di Mantova, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Mantova, in favore del Tribunale di Brescia, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa in riassunzione del 24.2.2016, conveniva in giudizio Controparte_1
e innanzi al Tribunale di Brescia, riportandosi Controparte_2 Parte_1
integralmente al contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo e degli atti depositati nel giudizio, avanti al Tribunale di Mantova.
Nel giudizio riassunto si costituivano le convenute e le quali, CP_2 Pt_1
ribadendo le contestazioni e deduzioni già formulate in atti precedenti, eccepivano:
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
la nullità delle procedure di cui al ricorso per ingiunzione e alla comparsa in riassunzione e, dunque, la irregolare riassunzione ex art. 307 c.p.c..
In particolare, chiedevano al Tribunale: in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità
del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
in via preliminare, dichiarare la nullità della procura posta in calce al ricorso per ingiunzione depositato presso il Tribunale di Mantova in data 5.12.2014 ed alla comparsa di riassunzione notificata in data 24.2.2016 e depositata agli atti del giudizio e, per l'effetto,
dichiarare la nullità dei predetti atti processuali e l'improcedibilità delle domande in essi svolte, nonché, l'irregolarità/mancanza della riassunzione del giudizio con estinzione dello stesso ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; nel merito, in via principale, accertato il grave inadempimento contrattuale da parte di , dichiarare risolto il contratto di CP_1
appalto intercorso tra le parti nel mese di gennaio 2013 e, per l'effetto, condannare la stessa, al pagamento dei danni arrecati quantificati nella somma di € 7.424,35, o quella minore o maggior somma che risulterà in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa;
in via subordinata, operare la compensazione con le somme dovute a queste ultime a titolo di risarcimento danni per € 7.424,35, o quella minore o maggior somma che risulterà in corso di causa.
Con sentenza del 10.11.2016 il Tribunale di Mantova dichiarava il fallimento della società . Controparte_1
Successivamente, il , in persona del curatore Controparte_1
pro-tempore, si costituiva con comparsa di intervento volontario del 24.5.2017
chiedendo di condannare ed in solido, a corrispondere la somma CP_2 Pt_1
di € 44.356,46, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
A scioglimento della riserva il G.D. rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalle parti e la causa veniva istruita, a mezzo prove testimoniali
Con sentenza n.°86/2023, pubblicata in data 18.1.2023, il Tribunale dopo aver ribadito il rigetto delle questioni preliminari, condannava le convenute e Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 Controparte_1
, della somma di € 44.356,22, oltre interessi legali dalla notifica del
[...]
decreto ingiuntivo al saldo;
rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno;
condannava le convenute, in solido fra loro, a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio.
Avverso detta decisione proponeva appello la sola a cui resisteva, il Parte_1
. Controparte_1
La causa era rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 28.5.2025, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha applicato correttamente l'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere della prova.
L'appellante ha convenuto in giudizio la società, oggi Controparte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo dalla stessa azionato, nei suoi confronti
[...]
e di quelli di per il pagamento delle somme dovute per Controparte_2
l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria commissionate da e CP_2
sull'immobile sito in Gambara (BS), di proprietà della seconda e dalla stessa Pt_1
abitato, unitamente, a ed della sua famiglia. CP_2
Nello specifico trattavasi di opere di: manutenzione straordinaria tetto (compresa rimozione e smaltimento copertura garages in cemento-amianto e rifacimento nuova copertura); fornitura e posa impianto fotovoltaico su copertura;
fornitura e posa impianto elettrico ed idrico termico-sanitario; coibentazione pareti esterne mediante fornitura e posa di cappotto termico;
- fornitura e posa nuovi serramenti esterni.
I lavori dovevano iniziare il 14.2.2013 e terminare dopo 100 gg. e l'importo degli stessi,
era stato determinato a misura.
E' pacifico che aveva iniziato le opere Controparte_1 Controparte_1
concordate in data 15.2.2013 a mezzo di propri artigiani e dipendenti e che i lavori appena 10-15 gg venivano sospesi con fermo totale del cantiere a causa della situazione di illiquidità della società menzionata che in data 27.2.2013, presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato con successiva dichiarazione di fallimento.
I lavori non sono stati più ripresi da parte di e Controparte_1
le opere sono rimaste incompiute e neppure collaudate costringendo l'appellante a rivolgersi nell'immediato per le opere da terminare e lasciate incompiute a terzi con aumento di costi e forti disagi abitativi. Ciò nonostante, nella sentenza di primo grado nulla di quanto sopra è stato esaminato,
né preso in considerazione dal giudice di prime cure, che ha omesso qualsiasi valutazione circa le contestazioni mosse e ritenendo, Pt_1 CP_2
semplicemente, provato il credito.
Con il secondo motivo, lamenta che la sentenza del Tribunale risulta viziata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dell'applicazione dell'art. 1453 c.c. in tema di grave inadempimento del dal momento che Controparte_1
in sede istruttoria è emerso che: la sospensione dei lavori dopo 10/15 giorni dal loro inizio;
l'interruzione dello svolgimento delle opere solo iniziate e non terminate, né
collaudate; il motivo della sospensione dei lavori era dettato dallo stato di illiquidità
della parte appellata;
i pagamenti a terzi, successivi all'interruzione del cantiere, da parte di ed per il completamento dei lavori non svolti, né ultimati;
il CP_2 Pt_1
mancato adempimento nell'esecuzione ed ultimazione delle opere da parte di CP_1
[...]
Tutte queste circostanze non sono state considerate, in alcun modo, dal giudice di primo grado nella decisione impugnata.
Con il terzo motivo censura la sentenza, laddove, il Tribunale non ha ammesso la
C.T.U. richiesta sull'impianto fotovoltaico installato, al fine di verificarne lo stato, le cause di mancato collaudo e allaccio rete, con indicazione degli interventi necessari al completo funzionamento del medesimo e dei relativi costi, anche futuri, nonché
l'indicazione di ogni altro elemento utile oltre alla quantificazione dei danni arrecati ed arrecandi ad e per la mancata produttività Parte_1 Controparte_2
dell'impianto stesso in termini, sia di vendita di Kilowats che di autoconsumo dal mese di giugno 2013.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure non ha fornito razionale e completa motivazione del rigetto dell'istanza di ammissione di C.T.U. pronunciando una motivazione probabilistica ed insufficiente.
-----------------
Il primo ed il secondo motivo trattati, congiuntamente, sono fondati.
Il Tribunale ha condannato e in solido fra loro, Controparte_2 Parte_1
al pagamento in favore del , della somma di € Controparte_1
44.356,22, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
Tale decisione non può essere condivisa dal momento che in sede istruttoria è emerso che: 1) la sospensione dei lavori dopo 10/15 giorni dal loro inizio (come confermato dai testi “è vero, non consecutivi”, “è vero, tutti gli operai Testimone_1 Testimone_2
non si sono più presentati dopo circa 12-13 giorni” e “ricordo che c'è Persona_2
stato un fermo di cantiere non so quando nè di che durata”); 2) l'interruzione dello svolgimento delle opere solo iniziate e non terminate, né collaudate (come confermato dai testi “era previsto nel contratto fornitura materiali e manodopera, ma Tes_1
dopo aver iniziato, dopo 10 giorni circa, non arrivavano più i materiali in quanto i
fornitori non erano stati pagati, come le ditte esterne, come comunicato da Pt_2
(che erano cappottisti e Controparte_3
tinteggiatori, e dai piastellisti”.. “ La prima settimana hanno solo provveduto alla
rimozione dei coppi ed hanno iniziato a rimettere la copertura ed i travetti ma non
hanno terminato” e dal teste “..posso dire di aver visto che all'inizio arrivavano Tes_2
i materiali e gli operai da che però si lamentavano di non essere pagati, poi i CP_1 materiali siamo andati a prenderli noi e li pagava la sig.ra Pt_3 Parte_1
)”…”io ero capo cantiere e c'era un geometra della sig. che mi
[...] CP_1 CP_4
dava disposizioni sui lavori da eseguire, per un mese circa. Poi è sparito il geometra ed
anche gli operai. Vi era il tetto scoperto.”…”per il periodo iniziale, meno di un mese.
Poi abbiamo dovuto andare a prendere il materiale da he pagava la sig.ra Pt_2
, cioè la sig.ra ”…” io mi occupavo di lavori edili, poi mi chiese Pt_3 Pt_1 Tes_1
di aiutarlo a fissare i pannelli perchè non c'erano più operai. Gli operai dicevano che
non erano stati pagati”…”li ho visti per un periodo. Come ho detto sopra, poi non li ho
più visti.” “Come ho detto prima all'inizio materiali ed operai arrivavano da Sandrini,
poi nel momento più delicato, quando il tetto era scoperto mi sono trovato senza operai.
Ho fatto quello che potevo, è venuto un operaio della per due giorni si CP_1
lamentava che non lo pagavano, poi ho terminato il lavoro con , “all'inizio Tes_1
dei lavori prendevo io i materiali nel magazzino della …mi davano dei CP_1
materiali avanzati da altri cantieri, di diverse marche, un pò rovinati. Tutto ciò nel
primo periodo”);3) il motivo della sospensione dei lavori dettato dallo stato di illiquidità
della parte appellata (come confermato dal teste “è vero, parlando con gli Tes_2
operai, che conoscevo tutti, mi è stato riferito che avevano problemi di mancato
pagamento dei compensi da alcuni mesi;
preciso che il geom. mi riferiva che CP_4
avrebbe ritirato gli operai e li avrebbe trasferiti in altri cantieri”) con intervento in cantiere anche del nel mese di febbraio 2013 per assenza di altri operai (come Tes_1
confermato dal teste “all'inizio non ho lavorato in cantiere ma sono dovuto Tes_1
intervenire verso la fine di febbraio perché non c'erano altri operai”); 4) il mancato adempimento nell'esecuzione ed ultimazione delle opere da parte di Controparte_1 come confermato dal teste (“La prima settimana hanno solo provveduto alla Tes_1
rimozione dei coppi ed hanno iniziato a rimettere la copertura ed i travetti ma non
hanno terminato”) e dal teste (“io ero capo cantiere e c'era un geometra della Tes_2
sig. che mi dava disposizioni sui lavori da eseguire, per un mese circa. CP_1 CP_4
Poi è sparito il geometra ed anche gli operai. Vi era il tetto scoperto” “Come ho detto
prima all'inizio materiali ed operai arrivavano da poi nel momento più CP_1
delicato, quando il tetto era scoperto mi sono trovato senza operai.” “all'inizio dei
lavori prendevo io i materiali nel magazzino della …mi davano dei materiali CP_1
avanzati da altri cantieri, di diverse marche, un pò rovinati. Tutto ciò nel primo
periodo”).
Invero, secondo il Collegio poiché il nulla ha Controparte_1
provato in ordine all'esatto ammontare del proprio credito ed alla specifica delle opere eseguite, è evidente che il giudice di primo grado, è incorso in errore di valutazione, sia in ordine ai fatti così come narrati e documentati, sia in ordine alla corretta applicazione dell'art. 2967 c.c., in tema di adempimento della prestazione.
Da quanto sopra è evidente, ad avviso della Corte, l'inadempimento posto in essere da che, oltre a non aver completato le opere Controparte_1
iniziate, non le ha nemmeno terminate.
Sul punto, il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità considerano applicabile la disciplina generale ex art. 1453 e ss. c.c., proprio perché l'opera non è stata portata a compimento, non essendo applicabile la garanzia prevista ex art. 1667–1668 c.c., che riguarda l'ipotesi in cui l'opera sia stata terminata e presenti vizi. Ed, infatti, nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato, a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale ex art.1453 c.c..
Pertanto, è evidente che, trattandosi di contratto di appalto per cui non sono stati terminati i lavori, il contratto deve essere risolto per grave inadempimento.
Per quanto esposto è dunque evidente che la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata nella parte in cui non ha accolto la domanda di accertamento dell'inadempimento grave da parte del Controparte_1
dichiarando risolto il contratto di appalto con revoca del decreto ingiuntivo.
Relativamente alla domanda risarcitoria osserva il Collegio che non essendo stati dimostrati i danni pretesi dalla appellata, né la loro quantificazione, la stessa non può
essere accolta.
Ed infatti, non è stato prodotto in giudizio alcun documento idoneo a dimostrare l'esistenza dell'asserito danno quantificato genericamente in € 5.000,00 derivante, in tesi, dai disagi arrecati dalle condizioni metereologiche a causa della scopertura del tetto della propria abitazione.
Per tale voce di danno, l'appellata non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge necessari a riconoscerne la risarcibilità
e ciò con riferimento, sia all'esistenza del danno medesimo non è stato prodotto alcun documento dal quale poter evincere l'asserito esborso sostenuto dalle convenute per porre rimedio al “tetto scoperto”, né è stato formulato sul punto alcun capitolo di prova,
sia alla sussistenza di un nesso causale fra lo stesso e la condotta asseritamente inadempiente della società in questione. Pertanto, in difetto dei presupposti di legge, deve rigettarsi la domanda di risarcimento.
Il terzo motivo è infondato.
La richiesta risarcitoria di € 2.424,35 per presunta perdita di ricavo di energia elettrica,
non è fondata perché, come correttamente statuito dal Tribunale, la parte appellante non ha allegato, né provato che la società appaltatrice avesse espressamente garantito un simile risparmio di energia non menzionato nel contratto di appalto, come effetto certo dell'esecuzione dei lavori.
In ogni caso, la risarcibilità di tale asserito danno è esclusa in ragione dell'assenza di qualsivoglia condotta inadempiente imputabile a Controparte_1
e, pertanto, nessun danno può essere dedotto quale conseguenza
[...]
immediata e diretta della condotta della stessa.
In ragione della reciproca soccombenza in forza delle numerose domande,
reciprocamente svolte, le spese del primo grado e del presente grado di giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 86/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Brescia il 18.1.2023 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza così provvede:
- accoglie l'appello di e per l'effetto condanna il Parte_1 [...]
, alla restituzione a favore della stessa, della somma di € 44.356,22, Controparte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- in ragione della reciproca soccombenza, compensa integralmente tra le parti, le spese di lite del primo e del secondo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente est.
SE AO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE AO Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.° 268/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 28.5.2025 e promossa d a nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Marcella Bertoni (C.F.:
- PEC - fax C.F._2 Email_1
03761376634) del foro di Mantova, giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso di lei in Gonzaga (MN), Largo Martiri della Libertà
n.3.
APPELLANTE c o n t r o
, N. 83/2016 REG. FALL. Controparte_1
DEL TRIBUNALE DI MANTOVA, con sede in Casalromano, Via Dei Tigli N. 4, cod fisc./p.iva: in persona del Curatore dott. nato a [...] P.IVA_1 Persona_1
il 18/03/1974, c.f.: , rappresentato e difeso per procura agli atti CodiceFiscale_3
del presente deposito telematico dall'avv. Maurizio Alloro del Foro di Mantova, c.f.
con studio in – 46100– Mantova, Via C. Battisti n. 9, fax CodiceFiscale_4
0376/223477, indirizzo pec giusta istanza ex art. Email_2
25 L.F. e relativo provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del Tribunale di
Mantova Dott. Mauro Pietro Bernardi datato 04/04/2023 (doc. all. 1).
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile,
n.° 86/2023, pubblicata il 18.13.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni diversa istanza, deduzione e
domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, dichiarata
l'ammissibilità del presente atto di appello,
NEL MERITO: Per tutti i motivi dedotti anche singolarmente considerati, in totale
riforma dell'appellata sentenza
In via principale
- Revocare e/o dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i
motivi esposti in premessa, anche singolarmente considerati;
- Accertato il grave inadempimento contrattuale da parte della società CP_1
dichiarare risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti nel mese di gennaio 2013
e, per l'effetto, condannare la stessa società al pagamento dei danni CP_1
arrecati quantificati nella somma di euro 7.424,35, o quella minore o maggior somma
che risulterà in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui una qualche ragione di
credito venisse accertata a favore della società nei confronti delle sig.re CP_1
e , operare giusta compensazione con le somme Parte_1 Controparte_2
dovute a queste ultime a titolo di risarcimento danni per Euro 7.424,35, o quella minore
o maggior somma che risulterà in corso di causa;
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato:
“Nel merito
Rigettata ogni diversa istanza, deduzione e conclusione:
A. Respingersi il gravame proposto da e le domande ivi formulate Parte_1
poiché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.
B. Confermarsi la sentenza n. 86/2023 pubbl. il 18/01/2023 emessa nella causa R.G. n.
2952/2016 dal Tribunale di Brescia in persona del Giudice Unico dott.ssa Carla
D'Ambrosio.
C. Con vittoria di spese e compenso del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 5.12.2014, ora Controparte_1 [...]
deduceva, dinanzi al Tribunale di Mantova, che la società Controparte_1 ricorrente aveva provveduto alla progettazione, realizzazione e posa, in favore di di un impianto fotovoltaico su di un immobile sito in Gambara Controparte_2
(BS), Viale Mazzini n.°14/A, di proprietà della suocera della , CP_2 Parte_1
ove entrambe convivevano.
[...]
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Mantova di ingiungere, in solido, a in qualità di committente ed a quale proprietaria Controparte_2 Parte_1
dell'immobile, di corrispondere alla società menzionata l'importo di € 44.356,46, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite sull'immobile di cui è causa.
Con decreto n.° 2456 del 19.12.2014, immediatamente esecutivo, il Tribunale di
Mantova, provvedeva in conformità.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione, avanti il Tribunale di
Mantova, ed deducendo che: tutto quanto relativo Controparte_2 Parte_1
alle opere suddette, era stato concordato direttamente da (coniuge di Testimone_1
e figlio di per conto delle stesse con la società opposta nel mese CP_2 Pt_1
di gennaio 2013, prevedendo che i lavori di ristrutturazione straordinaria iniziassero il
14.2.2013 e terminassero entro massimo 100 giorni e che l'importo per le suddette opere, avrebbe dovuto essere determinato a misura;
iniziava i lavori in Controparte_1
data 15.2.2013 a mezzo di propri dipendenti e artigiani, lavori che però venivano sospesi dopo soli 10/15 giorni, con fermo totale del cantiere;
in data 27.2.2013 Controparte_1
presentava avanti al Tribunale di Mantova ricorso ex art. 161 co. 6 L.F. proponendo domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. “in bianco”; i lavori non venivano più ripresi da la quale, si limitava a svolgere e Controparte_1 fornire: smantellamento parziale del tetto per circa 100 mq;
smaltimento amianto su copertura garages di circa 20 mq, senza rilascio del formulario dei rifiuti;
smantellamento impianto elettrico esistente;
posa di tubature per nuovo bagno e fornitura di un bidet, vaso wc e piatto doccia;
posa linea gas;
fornitura di circa 120 mq di perlina;
fornitura di 110 m circa di ondulina;
fornitura di 30 pannelli in sughero di 2
m; fornitura travetti;
l'impianto fotovoltaico veniva dimensionato da Testimone_1
con preventivo PF13005 del 25.1.2013 per € 12.938,05, comprensivo di progettazione,
fornitura materiale, posa e messa in funzione, ma, in concreto, veniva fornito da CP_1
materiale per un valore di circa € 2.000,00.
[...]
Tutto ciò premesso, le opponenti eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale
di Mantova, in favore del foro di residenza del consumatore, cioè, di Brescia;
l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, attesa la mancanza di consegna,
verifica e collaudo delle opere commissionate;
la carenza di prova e, comunque, la non corrispondenza tra quanto richiesto e quanto eventualmente dovuto con richiesta riconvenzionale di risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni quantificati in € 7.424,25.
Si costituiva l'opposta contestando tutto quanto dedotto dalle opponenti Controparte_1
e ribadendo le deduzioni già svolte, con il ricorso monitorio.
Con provvedimento del 15.4.2015, il G.D. sospendeva l'immediata esecutività del decreto ritenendo insussistente la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni di cui era stato richiesto il pagamento.
Successivamente, con sentenza n.°138/2016, il Tribunale di Mantova, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Mantova, in favore del Tribunale di Brescia, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa in riassunzione del 24.2.2016, conveniva in giudizio Controparte_1
e innanzi al Tribunale di Brescia, riportandosi Controparte_2 Parte_1
integralmente al contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo e degli atti depositati nel giudizio, avanti al Tribunale di Mantova.
Nel giudizio riassunto si costituivano le convenute e le quali, CP_2 Pt_1
ribadendo le contestazioni e deduzioni già formulate in atti precedenti, eccepivano:
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
la nullità delle procedure di cui al ricorso per ingiunzione e alla comparsa in riassunzione e, dunque, la irregolare riassunzione ex art. 307 c.p.c..
In particolare, chiedevano al Tribunale: in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità
del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
in via preliminare, dichiarare la nullità della procura posta in calce al ricorso per ingiunzione depositato presso il Tribunale di Mantova in data 5.12.2014 ed alla comparsa di riassunzione notificata in data 24.2.2016 e depositata agli atti del giudizio e, per l'effetto,
dichiarare la nullità dei predetti atti processuali e l'improcedibilità delle domande in essi svolte, nonché, l'irregolarità/mancanza della riassunzione del giudizio con estinzione dello stesso ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; nel merito, in via principale, accertato il grave inadempimento contrattuale da parte di , dichiarare risolto il contratto di CP_1
appalto intercorso tra le parti nel mese di gennaio 2013 e, per l'effetto, condannare la stessa, al pagamento dei danni arrecati quantificati nella somma di € 7.424,35, o quella minore o maggior somma che risulterà in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa;
in via subordinata, operare la compensazione con le somme dovute a queste ultime a titolo di risarcimento danni per € 7.424,35, o quella minore o maggior somma che risulterà in corso di causa.
Con sentenza del 10.11.2016 il Tribunale di Mantova dichiarava il fallimento della società . Controparte_1
Successivamente, il , in persona del curatore Controparte_1
pro-tempore, si costituiva con comparsa di intervento volontario del 24.5.2017
chiedendo di condannare ed in solido, a corrispondere la somma CP_2 Pt_1
di € 44.356,46, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
A scioglimento della riserva il G.D. rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalle parti e la causa veniva istruita, a mezzo prove testimoniali
Con sentenza n.°86/2023, pubblicata in data 18.1.2023, il Tribunale dopo aver ribadito il rigetto delle questioni preliminari, condannava le convenute e Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 Controparte_1
, della somma di € 44.356,22, oltre interessi legali dalla notifica del
[...]
decreto ingiuntivo al saldo;
rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno;
condannava le convenute, in solido fra loro, a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio.
Avverso detta decisione proponeva appello la sola a cui resisteva, il Parte_1
. Controparte_1
La causa era rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 28.5.2025, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha applicato correttamente l'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere della prova.
L'appellante ha convenuto in giudizio la società, oggi Controparte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo dalla stessa azionato, nei suoi confronti
[...]
e di quelli di per il pagamento delle somme dovute per Controparte_2
l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria commissionate da e CP_2
sull'immobile sito in Gambara (BS), di proprietà della seconda e dalla stessa Pt_1
abitato, unitamente, a ed della sua famiglia. CP_2
Nello specifico trattavasi di opere di: manutenzione straordinaria tetto (compresa rimozione e smaltimento copertura garages in cemento-amianto e rifacimento nuova copertura); fornitura e posa impianto fotovoltaico su copertura;
fornitura e posa impianto elettrico ed idrico termico-sanitario; coibentazione pareti esterne mediante fornitura e posa di cappotto termico;
- fornitura e posa nuovi serramenti esterni.
I lavori dovevano iniziare il 14.2.2013 e terminare dopo 100 gg. e l'importo degli stessi,
era stato determinato a misura.
E' pacifico che aveva iniziato le opere Controparte_1 Controparte_1
concordate in data 15.2.2013 a mezzo di propri artigiani e dipendenti e che i lavori appena 10-15 gg venivano sospesi con fermo totale del cantiere a causa della situazione di illiquidità della società menzionata che in data 27.2.2013, presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato con successiva dichiarazione di fallimento.
I lavori non sono stati più ripresi da parte di e Controparte_1
le opere sono rimaste incompiute e neppure collaudate costringendo l'appellante a rivolgersi nell'immediato per le opere da terminare e lasciate incompiute a terzi con aumento di costi e forti disagi abitativi. Ciò nonostante, nella sentenza di primo grado nulla di quanto sopra è stato esaminato,
né preso in considerazione dal giudice di prime cure, che ha omesso qualsiasi valutazione circa le contestazioni mosse e ritenendo, Pt_1 CP_2
semplicemente, provato il credito.
Con il secondo motivo, lamenta che la sentenza del Tribunale risulta viziata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dell'applicazione dell'art. 1453 c.c. in tema di grave inadempimento del dal momento che Controparte_1
in sede istruttoria è emerso che: la sospensione dei lavori dopo 10/15 giorni dal loro inizio;
l'interruzione dello svolgimento delle opere solo iniziate e non terminate, né
collaudate; il motivo della sospensione dei lavori era dettato dallo stato di illiquidità
della parte appellata;
i pagamenti a terzi, successivi all'interruzione del cantiere, da parte di ed per il completamento dei lavori non svolti, né ultimati;
il CP_2 Pt_1
mancato adempimento nell'esecuzione ed ultimazione delle opere da parte di CP_1
[...]
Tutte queste circostanze non sono state considerate, in alcun modo, dal giudice di primo grado nella decisione impugnata.
Con il terzo motivo censura la sentenza, laddove, il Tribunale non ha ammesso la
C.T.U. richiesta sull'impianto fotovoltaico installato, al fine di verificarne lo stato, le cause di mancato collaudo e allaccio rete, con indicazione degli interventi necessari al completo funzionamento del medesimo e dei relativi costi, anche futuri, nonché
l'indicazione di ogni altro elemento utile oltre alla quantificazione dei danni arrecati ed arrecandi ad e per la mancata produttività Parte_1 Controparte_2
dell'impianto stesso in termini, sia di vendita di Kilowats che di autoconsumo dal mese di giugno 2013.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure non ha fornito razionale e completa motivazione del rigetto dell'istanza di ammissione di C.T.U. pronunciando una motivazione probabilistica ed insufficiente.
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Il primo ed il secondo motivo trattati, congiuntamente, sono fondati.
Il Tribunale ha condannato e in solido fra loro, Controparte_2 Parte_1
al pagamento in favore del , della somma di € Controparte_1
44.356,22, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
Tale decisione non può essere condivisa dal momento che in sede istruttoria è emerso che: 1) la sospensione dei lavori dopo 10/15 giorni dal loro inizio (come confermato dai testi “è vero, non consecutivi”, “è vero, tutti gli operai Testimone_1 Testimone_2
non si sono più presentati dopo circa 12-13 giorni” e “ricordo che c'è Persona_2
stato un fermo di cantiere non so quando nè di che durata”); 2) l'interruzione dello svolgimento delle opere solo iniziate e non terminate, né collaudate (come confermato dai testi “era previsto nel contratto fornitura materiali e manodopera, ma Tes_1
dopo aver iniziato, dopo 10 giorni circa, non arrivavano più i materiali in quanto i
fornitori non erano stati pagati, come le ditte esterne, come comunicato da Pt_2
(che erano cappottisti e Controparte_3
tinteggiatori, e dai piastellisti”.. “ La prima settimana hanno solo provveduto alla
rimozione dei coppi ed hanno iniziato a rimettere la copertura ed i travetti ma non
hanno terminato” e dal teste “..posso dire di aver visto che all'inizio arrivavano Tes_2
i materiali e gli operai da che però si lamentavano di non essere pagati, poi i CP_1 materiali siamo andati a prenderli noi e li pagava la sig.ra Pt_3 Parte_1
)”…”io ero capo cantiere e c'era un geometra della sig. che mi
[...] CP_1 CP_4
dava disposizioni sui lavori da eseguire, per un mese circa. Poi è sparito il geometra ed
anche gli operai. Vi era il tetto scoperto.”…”per il periodo iniziale, meno di un mese.
Poi abbiamo dovuto andare a prendere il materiale da he pagava la sig.ra Pt_2
, cioè la sig.ra ”…” io mi occupavo di lavori edili, poi mi chiese Pt_3 Pt_1 Tes_1
di aiutarlo a fissare i pannelli perchè non c'erano più operai. Gli operai dicevano che
non erano stati pagati”…”li ho visti per un periodo. Come ho detto sopra, poi non li ho
più visti.” “Come ho detto prima all'inizio materiali ed operai arrivavano da Sandrini,
poi nel momento più delicato, quando il tetto era scoperto mi sono trovato senza operai.
Ho fatto quello che potevo, è venuto un operaio della per due giorni si CP_1
lamentava che non lo pagavano, poi ho terminato il lavoro con , “all'inizio Tes_1
dei lavori prendevo io i materiali nel magazzino della …mi davano dei CP_1
materiali avanzati da altri cantieri, di diverse marche, un pò rovinati. Tutto ciò nel
primo periodo”);3) il motivo della sospensione dei lavori dettato dallo stato di illiquidità
della parte appellata (come confermato dal teste “è vero, parlando con gli Tes_2
operai, che conoscevo tutti, mi è stato riferito che avevano problemi di mancato
pagamento dei compensi da alcuni mesi;
preciso che il geom. mi riferiva che CP_4
avrebbe ritirato gli operai e li avrebbe trasferiti in altri cantieri”) con intervento in cantiere anche del nel mese di febbraio 2013 per assenza di altri operai (come Tes_1
confermato dal teste “all'inizio non ho lavorato in cantiere ma sono dovuto Tes_1
intervenire verso la fine di febbraio perché non c'erano altri operai”); 4) il mancato adempimento nell'esecuzione ed ultimazione delle opere da parte di Controparte_1 come confermato dal teste (“La prima settimana hanno solo provveduto alla Tes_1
rimozione dei coppi ed hanno iniziato a rimettere la copertura ed i travetti ma non
hanno terminato”) e dal teste (“io ero capo cantiere e c'era un geometra della Tes_2
sig. che mi dava disposizioni sui lavori da eseguire, per un mese circa. CP_1 CP_4
Poi è sparito il geometra ed anche gli operai. Vi era il tetto scoperto” “Come ho detto
prima all'inizio materiali ed operai arrivavano da poi nel momento più CP_1
delicato, quando il tetto era scoperto mi sono trovato senza operai.” “all'inizio dei
lavori prendevo io i materiali nel magazzino della …mi davano dei materiali CP_1
avanzati da altri cantieri, di diverse marche, un pò rovinati. Tutto ciò nel primo
periodo”).
Invero, secondo il Collegio poiché il nulla ha Controparte_1
provato in ordine all'esatto ammontare del proprio credito ed alla specifica delle opere eseguite, è evidente che il giudice di primo grado, è incorso in errore di valutazione, sia in ordine ai fatti così come narrati e documentati, sia in ordine alla corretta applicazione dell'art. 2967 c.c., in tema di adempimento della prestazione.
Da quanto sopra è evidente, ad avviso della Corte, l'inadempimento posto in essere da che, oltre a non aver completato le opere Controparte_1
iniziate, non le ha nemmeno terminate.
Sul punto, il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità considerano applicabile la disciplina generale ex art. 1453 e ss. c.c., proprio perché l'opera non è stata portata a compimento, non essendo applicabile la garanzia prevista ex art. 1667–1668 c.c., che riguarda l'ipotesi in cui l'opera sia stata terminata e presenti vizi. Ed, infatti, nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato, a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale ex art.1453 c.c..
Pertanto, è evidente che, trattandosi di contratto di appalto per cui non sono stati terminati i lavori, il contratto deve essere risolto per grave inadempimento.
Per quanto esposto è dunque evidente che la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata nella parte in cui non ha accolto la domanda di accertamento dell'inadempimento grave da parte del Controparte_1
dichiarando risolto il contratto di appalto con revoca del decreto ingiuntivo.
Relativamente alla domanda risarcitoria osserva il Collegio che non essendo stati dimostrati i danni pretesi dalla appellata, né la loro quantificazione, la stessa non può
essere accolta.
Ed infatti, non è stato prodotto in giudizio alcun documento idoneo a dimostrare l'esistenza dell'asserito danno quantificato genericamente in € 5.000,00 derivante, in tesi, dai disagi arrecati dalle condizioni metereologiche a causa della scopertura del tetto della propria abitazione.
Per tale voce di danno, l'appellata non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge necessari a riconoscerne la risarcibilità
e ciò con riferimento, sia all'esistenza del danno medesimo non è stato prodotto alcun documento dal quale poter evincere l'asserito esborso sostenuto dalle convenute per porre rimedio al “tetto scoperto”, né è stato formulato sul punto alcun capitolo di prova,
sia alla sussistenza di un nesso causale fra lo stesso e la condotta asseritamente inadempiente della società in questione. Pertanto, in difetto dei presupposti di legge, deve rigettarsi la domanda di risarcimento.
Il terzo motivo è infondato.
La richiesta risarcitoria di € 2.424,35 per presunta perdita di ricavo di energia elettrica,
non è fondata perché, come correttamente statuito dal Tribunale, la parte appellante non ha allegato, né provato che la società appaltatrice avesse espressamente garantito un simile risparmio di energia non menzionato nel contratto di appalto, come effetto certo dell'esecuzione dei lavori.
In ogni caso, la risarcibilità di tale asserito danno è esclusa in ragione dell'assenza di qualsivoglia condotta inadempiente imputabile a Controparte_1
e, pertanto, nessun danno può essere dedotto quale conseguenza
[...]
immediata e diretta della condotta della stessa.
In ragione della reciproca soccombenza in forza delle numerose domande,
reciprocamente svolte, le spese del primo grado e del presente grado di giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 86/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Brescia il 18.1.2023 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza così provvede:
- accoglie l'appello di e per l'effetto condanna il Parte_1 [...]
, alla restituzione a favore della stessa, della somma di € 44.356,22, Controparte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- in ragione della reciproca soccombenza, compensa integralmente tra le parti, le spese di lite del primo e del secondo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente est.
SE AO